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1 professionisti estremi decisione estratto saliente avvocato con reddito elevato Cass. sent. n del 5 giugno 2009; l entità del reddito prodotto dal professionista non costituisce elemento di per sé decisivo ai fini dell assoggettamento ad Irap studio associato cui una società di servizi mette a disposizione beni strumentali, mezzi finanziari e collaboratori per lo svolgimento dell'attività avvocato che impiega un praticante nello svolgimento dell'attività ragioniere consulente fiscale con un collaboratore lavoratore autonomo esercente attività professionale "protetta" Cass. sent. n del 25 maggio 2009; Cass. sent. n.8834 del 14 aprile 2009 Cass. sent. n.6371 del 16 marzo 2009 Cass. sent. n dell'11 dicembre 2008 Cass. sent. n del 24 novembre 2008 il presupposto impositivo Irap, rappresentato dall autonoma organizzazione, deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui il contribuente, nel caso uno studio associato, usufruisca, in modo non occasionale, di personale, beni strumentali e servizi vari messi a disposizione, in base a convenzione, da una società di servizi, inseriti nello Studio Associato e dallo stesso utilizzati in relazione alle varie esigenze, con autonoma facoltà gestionale funzional ad un migliore svolgimento dell attività l'utilizzo di un collaboratore che non sia già lui stesso avvocato può [rectius: non può] ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo La Corte rigetta il ricorso [dell Agenzia] la ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo la quale perché sussista l organizzazione costituente il presupposto impositivo, ove non ci si avvalga di lavoro altrui, é sufficiente la disponibilità "di un autovettura e di un telefono..., la capacità di ottenere credito e la possibilità di una clientela propria, elementi minimi per potersi dire... una libera professionista" - non é conforme al consolidato principi affermato da questa Corte in materia il ricorso [dell Amministrazione finanziaria] è manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione "con l ausilio di un solo collaboratore") non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte Devono negarsi tanto la assoggettabilità al tributo di tutti indistintamente i rapporti di lavoro autonomo (al di fuori di quelli coordinati e continuativi e di lavoro occasionale) tanto l esonero dal tributo per tutte le categorie professionali "protette" sul rilievo di una pretesa "insostituibilità" della figura del professionista e del suo intuitus personale

2 avvocato lavoratore autonomo programmatore informatico professionista che svolge l'attività in forma individuale e che è altresì membro di uno studio associato (esercente attività diversa da quella svolta singolarmente dal soggetto passivo) Cass. sent. n dell'8 novembre 2008 Cass. sent. n del 15 ottobre 2008 Cass. ord. n del 18 luglio 2008 Cass. sent. n del 10 luglio 2008 il contribuente ha censurato la decisione impugnata per aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell attività professionale autonomamente organizzata in funzione della sola entità dei compensi conseguiti e pur in assenza di complessa organizzazione strutturale e personale il ricorso del contribuente si rivela manifestamente fondato Il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o VAP tassabile) esige un "contesto organizzativo autonomo" in funzione di "struttura di supporto" che sia in grado di realizzare un "incremento potenziale" alla produttività propria del lavoro personale, restando esclusi dal raggio di azione dell IRAP solo quei fattori di produzione trascurabili e marginali che - secondo il comune sentire - appaiono incapaci di fornire un effettivo "quid pluris" al lavoratore autonomo la sentenza, che non ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (programmatore informatico) va cassata, perché in sede di rinvio la C.T.R. verifichi con accertamento di fatto di sua competenza se il professionista sia dotato o meno di una propria struttura organizzativa autonoma come richiesto dall ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, non essendo invece sufficienti le affermazioni della C.T.R. che ha apoditticamente ritenuto il professionista privo di autonoma organizzazione, pur in presenza della prospettazione da parte dell AF dell esistenza spese per consumi, quote di ammortamento e di acquisto di beni strumentali, riscontrabili dalla dichiarazione dei redditi ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, che non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano anche altri vantaggi organizzativi

3 ingegnere lavoratore autonomo esercente attività di disbrigo di pratiche burocratiche medico chirurgo avvocato Cass. sent. n del 10 luglio 2008 Cass. sent. n del 12 giugno 2008 Cass. sent. n dell'8 maggio 2008 Cass. sent. n del 18 aprile 2008 Cass. sent. n.8351 del 31 marzo 2008 [l organizzazione] è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'irpef o dell'iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art.49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui risulta manifestamente fondato il quarto motivo, con il quale la ricorrente [l amministrazione finanziaria] denuncia l insufficiente motivazione della sentenza sul punto dell accertamento di fatto della insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, poiché, a fronte della precisa deduzione dell Ufficio della presenza di beni strumentali del valore di L circa, si rivela insufficiente ed apodittica, in relazione al principio di diritto sopra enunciato, l affermazione del giudice a quo secondo cui il contribuente sarebbe dotato di "mezzi e strumenti di scarsa rilevanza" la ratio decidendi della sentenza impugnata [dal contribuente], secondo la quale "svolge attività autonomamente organizzata colui che opera in proprio, senza condizionamento né di volontà né di organizzazione altrui, indipendentemente dalla consistenza dell organizzazione", non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte la sentenza della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (avvocato) va confermata, in quanto, incontestato l'accertamento in fatto riguardante l'assenza di una struttura organizzata per mancanza di dipendenti e senza l'ausilio di capitale fisso, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio sopra riportato

4 medico dentista medico consulente informatico tecnico industriale dottore ragioniere Cass. sent. n.8194 del 28 marzo 2008 Cass. ord. n.3440 del 13 febbraio 2008 Cass. ord. n.2710 del 5 febbraio 2008 (conformemente ord. n.2709, 2711, 2713, 2714) Cass. sent. n.2578 del 4 febbraio 2008 Cass. sent. n.1868 del 28 gennaio 2008 Cass. sent. n.1848 del 28 gennaio 2008 la C.T.R. ritenuto non assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista sulla considerazione che l organizzazione esiste solo quando l attività del professionista possa svilupparsi ed essere esercitata anche in sua assenza, indipendentemente dal numero di collaboratori e dal valore dei beni strumentali. La causa, conseguentemente, va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della C.T.R. della Campania che si occuperà anche del governo delle spese di questa fase di legittimità la ricorrente Agenzia non muove alcuna contestazione in merito al difetto, da parte del lavoratore autonomo, del possesso dell autonoma organizzazione. La Corte respinge il ricorso [dell Agenzia]. l'imposta non è applicabile quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autoorganizzazione del professionista o comunque l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (in genere pochi mobili d'ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura) la sentenza della CTR, che non ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il professionista (tecnico industriale) va confermata, in quanto, incontestato l accertamento in fatto riguardante l assenza di una struttura organizzata per mancanza di dipendenti e con l ausilio di modesto capitale fisso, la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio sopra riportato perché un professionista possa essere assoggettato ad I.R.A.P. occorre che sia dotato di un autonoma organizzazione che, anche se non in grado di funzionare in assenza dell intervento del professionista, come prospettato da parte ricorrente, abbia però un quid pluris rispetto alla normale attività di un professionista, elementi che possono ravvisarsi nella presenza di dipendenti o in una presenza di beni strumentali che eccedano il necessario per poter esplicare la propria attività Questa Corte, peraltro, ha già avuto più volte occasione di esaminare la questione relativa alle professioni c.d. protette e cioè quelle che è possibile esercitare solo previa iscrizione ad un albo professionale ed ha sempre sostenuto ai fini I.R.A.P. l'irrilevanza della iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, solo presupposto per l'esonero da tale imposizione la mancanza di una struttura autonoma organizzata

5 dottore che si avvale di collaboratori occasionali Cass. sent. n.1840 del 28 gennaio 2008 la sentenza da un lato è errata là dove da rilievo alla presenza di collaboratori occasionali, dall altro è insufficientemente motivata in ordine alla entità dei beni strumentali impiegati dal contribuente; La Corte Cassa la sentenza impugnata [dal contribuente] e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria. agenti e rappresentanti e promotore finanziario rappresentante di commercio estremi decisione Cass. SS.UU. - sent. n del 26 maggio 2009; - sent. n del 26 maggio 2009; - sent. n del 26 maggio 2009; - sent. n del 26 maggio 2009 Cass. ord. n del 20 giugno 2008 sent. n.9659 dell'11 aprile 2008 (conformemente sent. n.9658 dell'11 aprile 2008; sent. n.9657 dell'11 aprile 2008; sent. n.9660 dell'11 aprile 2008; sent. n del 18 aprile 2008) estratto saliente In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.44, art.2, comma 1, primo periodo, e art.3, comma 1, lett.c), l esercizio delle attività di, di cui alla L. n.204 del 1985, art.1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, art.31, comma 2, è escluso dall applicazione dell imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l esercizio dell attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell assenza delle predette condizioni. la professione svolta dal contribuente è quella di e... con riferimento alla autonoma rilevanza impositiva di tale attività è attesa pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite della Corte è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinane ad essere interessato dall imposizione che colpisce l incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale La Corte accoglie il ricorso [del contribuente], cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado

6 promotore finanziario promotore finanziario sindaci ed amministratori di società ragioniere consulente e membro di collegi sindacali Cass. sent. n.8366 del 31 marzo 2007 Cass. sent. n.8360 del 31 marzo 2008 Cass. sent. n.7734 del 21 marzo 2008 Cass. ord. n.2702 del 5 febbraio 2008 (conformemente ord. n.2698 del 5 febbraio 2008 e sent. n.2582 del 4 febbraio 2008) estremi decisione Cass. sent. n del 28 maggio 2009 con riguardo ai promotori finanziari, questa Corte ha già stabilito, nella sentenza n.8177 del 2007, il principio secondo il quale, anche alla stregua dell interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n.156 del 2001, l assoggettamento ad imposta dell attività di promotore finanziario postula una valutazione complessiva dell attività svolta dal contribuente, la quale può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un autonoma organizzazione, e quella dell attività d impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione se la Commissione tributaria ha mancato di esaminare, quanto al presupposto imponibile dell'irap, l'appartenenza del contribuente ad una delle categorie dei promotori finanziari, è altresì chiaro che l'agenzia non ha contestato, né ha richiamato attività svolte nella fase di merito, idonee a contestare l'appartenenza del contribuente alle categorie di promotori finanziari che sono soggette, almeno astrattamente, all'imposizione Irap la parte ricorrente [l Amministrazione finanziaria] non muove alcuna contestazione in merito alla qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione di provento da lavoro autonomo, con implicita esclusione di quello prodotto dall impresa commerciale la figura dell Agente di commercio, di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell impresa "la ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione come provento di lavoro autonomo, diverso da quello d'impresa." "il ricorso [dell'amministrazione] deve essere respinto" estratto saliente "va precisato che l'autonoma organizzazione rilevante è quella che fa capo al professionista e non quella di terzi presso il quale egli opera. Va ulteriormente aggiunto che i compensi di componente di Collegio sindacale o di amministratore non sono soggetti ad IRAP come stabilito da Cass. n.10594/2007"

7 lavoratore autonomo esercente esclusivamente l'attività di amministratore di società dottore, esercente anche attività di presidente del consiglio di amministratore di una banca, senza utilizzare la propria struttura organizzativa professionale sindaco ed amministratore di società, membro di uno studio associato all'80% Cass. sent. n.8358 del 31 marzo 2008 Cass. sent. n del 9 maggio 2007 CTP Treviso sent. n.143 del 27 novembre 2008 la sentenza della ctr, che non ha ritenuto assoggettabile ad i.r.a.p. il professionista (amministratore a tempo pieno di una società privata) va confermata... l'attività si è svolta con assoluta prevalenza di lavoro proprio ed in assenza di una struttura organizzata per mancanza di dipendenti e di beni strumentali significativi il libero professionista che, come nel caso in esame, operi ai sensi del [vecchio] art.49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, è, per laparte di ricavo netto risultante dall'attività di amministratore di società, non soggetto ad Irap "Ritiene la Commissione che sia ragionevole supporre che il dottore ricorrente anche nello svolgimento della sua attività di sindaco si avvalga dell'organizzazione e del personale del suo studio associato. Difficile immaginare che le molteplici attività svolte in forma individuale non richiedano frequenti contatti telefonici ed epistolari per i quali è ragionevole supporre che egli si sia avvalso del personale dello studio associato, così come è ragionevole supporre che dello stesso personale si sia avvalso in più occasioni per collaborazione nell'esame di documenti o per ricerche dottrinali e giurisprudenziali. " "Nel caso di specie dunque secondo la Commissione vi sono i presupposti per la percezione dell'imposta in questione della quale dunque non può essere chiesto il rimborso."

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