LE CAMBIALI FINANZIARIE:
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1 LE CAMBIALI FINANZIARIE: CARATTERISTICHE, ATTORI E MODALITA OPERATIVE 29 Ottobre 2015 Avv. Alessandro Accrocca
2 La normativa di riferimento Legge 13/01/1994 n. 43 (Legge sulle Cambiali Finanziarie). Decreto Sviluppo (D.L. 22/06/2012, n. 83) Decreto Sviluppo-bis (D.L. 18/10/2012 n. 179) Decreto Destinazione Italia (D.L. 23/12/2013 n. 145) Decreto Crescita (D.L. 24/06/2014 n. 91) 2
3 I principali interventi normativi Legge 43/1994 Il testo originario non conteneva alcuna previsione in ordine ai soggetti legittimati ad emettere cambiali finanziarie; scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione; emissione quale forma di raccolta di risparmio tra il pubblico: applicazione 11 T.U.B. Il Decreto Sviluppo e il Decreto Sviluppo Bis hanno introdotto nuove disposizioni dirette, tra l altro, ad incentivare il ricorso da parte di società non quotate (comprese le piccole e medie imprese ma ad eccezione delle microimprese), all emissione di strumenti di finanziamento quali, inter alia, le cambiali finanziarie (ai fini delle presenti slide, le Cambiali Finanziarie ). In particolare, modificando ed integrando la Legge 43/1994, il legislatore ha: espressamente indicato i soggetti legittimati all emissione («Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»); ampliato termini temporali della cambiale finanziaria: non inferiore ad 1 mese e non superiore a 36 mesi; previsto la dematerializzazione della cambiale finanziaria; inserito specifiche condizioni all emissione da parte di società non quotate: (i) presenza sponsor; (ii) ultimo bilancio certificato; (iii) sottoscrizione da parte di investitori professionali. Con il Decreto Destinazione Italia e con il Decreto Crescita il legislatore ha ulteriormente dato impulso all emissione delle Cambiali Finanziarie attraverso: l estensione dell ambito di applicazione della cartolarizzazione alle cambiali finanziarie; l apertura all investimento da parte di imprese di assicurazione cambiali finanziarie quali attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. 3
4 Regime Fiscale Regime attuale (post Decreto Sviluppo, come successivamente modificato) Ritenuta del 26% (ex art. 26, D.P.R. 600/1973) Deducibilità degli interessi passivi a) La ritenuta del 26% non si applica sugli interessi ed altri proventi delle cambiali finanziarie emesse da banche, s.p.a. con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell UE nonché sugli interessi ed altri proventi delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali cambiali finanziarie non siano negoziate, detenute da uno o più investitori professionali qualificati. b) La ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati. La medesima ritenuta non si applica agli interessi ed altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. Nei casi in cui le Cambiali Finanziarie emesse da società non quotate, a decorrere dalla data del 19 dicembre 2012, (i) siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero, in alternativa, (ii) siano detenute da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consento un adeguato scambio di informazioni, gli interessi passivi sono deducibili da parte dell'emittente anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, comma 115, della Legge 28 dicembre 1995 n Spese di emissione Deducibilità delle spese di emissione nell esercizio in cui sono erogate indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. Imposta di bollo Le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall imposta di bollo. 4
5 Lo Sponsor Ai sensi dell art. 1, comma 2-bis della Legge 43/1994, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza, inter alia, dello sponsor. Chi può assumete tale ruolo Compito principale Obbligo di mantenimento quote dell emissione Tuttavia: Banche, imprese di investimento, SGR, SICAV, società di gestione armonizzate con succursale in Italia Assistere l emittente nella procedura di emissione e supportarlo nella fase di collocamento Lo sponsor mantiene nel portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al (i) 5% del valore di emissioni per emissioni < 5 mln; (ii) al 3% del valore di emissione per emissioni tra i 5 mln e i 10 mln (più la quota risultante dall applicazione della percentuale di cui al punto (i) che precede); (iii) al 2% del valore di emissione per emissioni > 10 mln (più la quota risultante dall applicazione della percentuale di cui ai punti (i) e (ii) che precedono). Compiti ulteriori - Classificazione della qualità creditizia dell emittente e disclosure della classificazione adottata; - Segnalazione se l ammontare di cambiali in circolazione risulta superiore al totale dell attivo corrente. a) L obbligo di mantenimento delle quote può essere derogato qualora l emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25% del valore dell emissione, da garanzie prestate da una banca o da un impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio (Art. 1, comma 2-quinquies della Legge 43/1994). b) Le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, possono rinunciare alla nomina dello sponsor (Art. 1, comma 2-quater della Legge 43/1994). 5
6 I Sottoscrittori e le regole in tema di raccolta del risparmio Ai sensi dell art. 1, comma 2-bis, lett d) della Legge 43/1994, le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere Cambiali Finanziarie subordinatamente, inter alia, alla presenza del seguente requisito: «le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente». Nel caso di emissione di cambiali finanziarie da parte di s.r.l., tale emissione deve essere circoscritta alla sottoscrizione da parte di investitori soggetti a vigilanza prudenziale ex art. 2483? Articolo 11 T.U.B. e Circolare CICR n del «Le società a responsabilità limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata emettono strumenti finanziari di raccolta del risparmio nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile». Titoli di debito garanzia della solvenza della società. Cambiali finanziarie «girata senza garanzia o equivalente» si riferisce all assoluta mancanza di responsabilità dei giranti del titolo per l eventuale inadempimento dell emittente. 6
7 Cambiali Finanziarie vs Minibond Cambiali Finanziarie Minibond (obbligazioni e titoli di debito) Tipologia Funding a breve termine Funding a breve/medio/lungo termine Durata/Scadenza Scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi Non esistono limiti temporali alla durata/scadenza Natura del titolo Titoli di credito all ordine emessi in serie Titoli di debito/obbligazioni al portatore o nominativi Esecutività Titoli esecutivi Titoli non esecutivi Limiti all emissione Dematerializzazione e quotazione Tipologia di investitori Privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. Nessun limite all emissione Possibilità di dematerializzazione e di ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO Investitori Professionali (qualora emesse da società o enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati) Non applicabile alle Cambiali Finanziarie S.p.A c.c. S.r.l c.c. / statuto Possibilità di dematerializzazione e di ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO S.p.A. chiunque (o Investitori Professionali al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto Sviluppo) S.r.l. Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale (2483 c.c.) Applicabile ai Minibond 7
8 Cambiali finanziarie: quali i motivi del loro limitato utilizzo? Presenza dello Sponsor? Garanzia? Protestabilità? Appetito del mercato? Nomen iuris? 8
9 Global Office Locations BEIJING 5701 China World Tower No. 1 Jianguomenwai Avenue Beijing People s Republic of China Tel: Fax: BERLIN Orrick Hölters & Elsing Kurfürstendamm Berlin Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) BRUSSELS Rue d'idalie Brussels Belgium tel +32 (0) fax +32 (0) DÜSSELDORF Orrick Hölters & Elsing Orrick Haus Heinrich-Heine-Allee Düsseldorf Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) FRANKFURT Orrick Hölters & Elsing Friedrichstrasse Frankfurt Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) HONG KONG Orrick, Herrington & Sutcliffe 43rd Floor, Gloucester Tower The Landmark 15 Queen s Road Central Hong Kong Tel: Fax: LONDON Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP 107 Cheapside London EC2V 6DN DX: 557 London/City United Kingdom Tel: Fax: LOS ANGELES 777 South Figueroa Street Suite 3200 Los Angeles, CA Tel: Fax: MILAN Orrick, Herrington & Sutcliffe Corso G. Matteotti, Milan Italy Tel: Fax: MOSCOW Orrick (CIS) LLC 7 Gasheka Street Moscow Russia Tel: Fax: MUNICH Rosental Munich Germany Tel: +49 (89) Fax: +49 (89) NEW YORK 51 W 52nd Street New York, NY Tel: Fax: ORANGE COUNTY 2050 Main Street Suite 1100 Irvine, CA Tel: Fax: PARIS Orrick Rambaud Martel 31, avenue Pierre 1er de Serbie Paris Cedex 16 France Tel: Fax: PORTLAND 1120 NW Couch Street Suite 200 Portland, OR Tel: Fax: ROME Orrick, Herrington & Sutcliffe Piazza della Croce Rossa, Rome Italy Tel: Fax: SACRAMENTO 400 Capitol Mall Suite 3000 Sacramento, CA Tel: Fax: SAN FRANCISCO The Orrick Building 405 Howard Street San Francisco, CA Tel: Fax: SEATTLE Columbia Center 701 5th Avenue Suite 5600 Seattle, WA Tel: Fax: SHANGHAI Orrick, Herrington & Sutcliffe 47/F Park Place 1601 Nanjing Road West Shanghai People s Republic of China Tel: Fax: SILICON VALLEY 1000 Marsh Road Menlo Park, CA Tel: Fax: TAIPEI Orrick Foreign Legal Affairs Attorneys at Law Suite G, 12th Floor No. 167 Tun Hua North Road Taipei Taiwan Tel: Fax: TOKYO Orrick Tokyo Law Offices a gaikokuho joint enterprise Izumi Garden Tower, 28th Floor 6-1 Roppongi 1-Chome Minato-ku, Tokyo Japan Tel: Fax: WASHINGTON, D.C. The Orrick Building at Columbia Center th Street N.W. Washington, D.C Tel: Fax: WHEELING, WV Global Operations Center 2121 Main Street Wheeling, WV Tel: Fax:
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