730/2013 SITUAZIONI. Situazioni particolari PARTICOLARI. Roma 5 settembre 2013

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1 730/2013 Situazioni particolari SITUAZIONI PARTICOLARI Roma 5 settembre

2 Indice Argomenti Pag. I riferimenti normativi e di prassi 4 D.L. 69/2013 art. 51 bis Chi può o non può accedere al modello 8 Esclusioni/inclusioni previste dalla norma in riferimento a redditi di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR La dichiarazione congiunta Inclusione/esclusione in riferimento all esito contabile della dichiarazione Come compilare il modello 13 Il Frontespizio Il quadro relativo al Sostituto d Imposta Il quadro F Sezione V Il quadro I IMU Il calcolo degli acconti 21 D.L. 76/2013 art. 11 commi da 18 a 21 Determinazione dell acconto nel 730 Situazioni particolari Situazio ni particolari 2

3 Indice Argomenti Pag. Precedenti modelli presentati validamente presentato UNICO validamente presentato F24 validamente presentato I calcoli e le compensazioni 36 La determinazione del rigo 152 Il risultato finale inferiore a 13 euro L importo indicato nel quadro I IMU I Messaggi 40 I messaggi da indicare nel 730 che viene consegnato al contribuente Le scadenze 730/2013 Situazioni Particolari 42 Le scadenze per il Contribuente e per il CAAF ni particolari Situazio I rimborsi 43 Le modalità con cui verranno effettuati i rimborsi da parte dell Agenzia Alcuni quesiti 45 3

4 I riferimenti normativi e di prassi Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 Art. 51 bis (Ampliamento dell Assistenza fiscale) Legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 G.U Provvedimento del Direttore dell Agenzia entrate Prot. N /2013 del 22 agosto 2013 Circolare 28/E del 22 agosto 2013 Situazi oni particolari 4 segue

5 I riferimenti normativi e di prassi Art. 51 bis. (Ampliamento assistenza fiscale) 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,. in assenza di un sostituto d ' imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'art. 13, co. 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze , n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34, co. 4, del D.Lgs , n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L , n. 203, convertito dalla L , n Situazi oni particolari segue 5

6 I riferimenti normativi e di prassi Art. 51 bis. (Ampliamento assistenza fiscale) 2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del co. 1, emerge un debito, il soggetto che presta l ' assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'art. 19 del D.Lgs , n Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del co. 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Situazi oni particolari 6 segue

7 I riferimenti normativi e di prassi Art. 51 bis. (Ampliamento assistenza fiscale) 4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del co. 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma. 3.1 Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall Agenzia delle entrate. I rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni. Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro. Provvedimento del Direttore del punto Situazioni partico lari

8 Chi non può accedere al modello In generale Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.. in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio Essendoci per espressa previsione normativa eccezioni rispetto ai redditi di cui all art. 50 del TUIR, sono esclusi da questa nuova modalità di 730 i contribuenti che nel Quadro C dovrebbero dichiarare esclusivamente i redditi di seguito riportati. Situazi oni particolari 8 segue

9 Chi non può accedere al modello segue indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50 co. 1 let. b)); compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (art. 50 co. 1 let. e)); indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni (art. 50 co. 1 let. f)); indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50 co. 1 let. g) parte); rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (art. 50 co. 1 let. h)); prestazioni pensionistiche da previdenza complementare (art. 50 co. 1 let. h bis)). 9 Situazioni partico lari

10 Chi può accedere al modello In generale Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi. QUINDI non essendoci eccezioni rispetto ai redditi di cui all art. 49 del TUIR, possono presentare il 730 Situazioni particolari, in quanto non hanno un sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio, anche i titolari di redditi da lavoro dipendente quali: collaboratori familiari e altri addetti alla casa (colf badanti), frontalieri Situazioni partico lari 10

11 Chi può accedere al modello Il 730 Situazioni particolari può essere presentato anche in forma congiunta. In questo caso non è rilevante la presenza di redditi nel quadro C del Coniuge Situazi oni particolari Circolare 28/e del punto

12 Chi può accedere al modello Per l'anno 2013 il 730 Situazioni particolari può essere presentato esclusivamente se dallo stesso risulta un esito contabile finale a credito. rigo 152 mod. 730/3 rigo 151 col. 2 mod. 730/3 maggiore o uguale a zero Situazi oni particolari Provvedimento del Direttore punto 1.1, Allegato 1 punto 18.2 e Circolare 28/e del punto

13 Come compilare il Modello In generale Il 730 Situazioni particolari segue le regole del 730 ordinario ma può essere presentato da chi non aveva un sostituto d imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Quindi: il contribuente può chiedere al Caaf assistenza alla compilazione oppure il contribuente lo presenta autocompilato ; in tal caso, se debitamente compilato, non possono essere richiesti compensi. In entrambi i casi il Caaf deve apporre il visto di conformità vengono corrisposti al Caaf i compensi previsti dall art. 38 del D.Lgs. 241/1997, come modificato dall art. 4, co. 30 e seguenti, della L. n. 183/2011 ( 14 singola 26 congiunta). Situazi oni particolari

14 13 segue

15 Come compilare il Modello La modulistica rimane quella già prevista per il 730/2013 ordinario, vengono apportate alcune modifiche alla modalità di compilazione per renderla compatibile con i tempi di elaborazione di questo nuovo modello. In particolare ci sono condizioni diverse per: la compilazione del frontespizio la compilazione del quadro contenente i dati del Sostituto d imposta la compilazione del quadro F Sezione V la compilazione del quadro I IMU Situazi oni particolari

16 14

17 Frontespizio NO Non può mai essere barrato il campo 730 integrativo in quanto il 730 situazioni particolari non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o Unico validamente presentati 1 Nel campo Situazioni particolari deve sempre essere presente il codice 1 Il codice deve essere riportato nell analogo campo presente nella componente dei dati riservati al mod in conformità alle indicazioni che saranno fornite nelle specifiche tecniche xml del mod. 730/ Situazi oni particolari

18 Frontespizio Successivamente alla presentazione del 730 situazioni particolari, non è consentito presentare un modello 730 Integrativo dello stesso. Eventuali integrazioni al 730 situazioni particolari saranno possibili solo con la tradizionale modalità di nico Integrativ 1 Situazi oni particolari 16

19 Il Sostituto d imposta Decreto legge n. 69/2013 Agenzia delle entrate Roma RM Via Cristoforo Colombo Nello spazio riservato ai dati del Sostituto d imposta dovrà sempre essere indicato: Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 Agenzia delle entrate Codice fiscale: Comune: Roma Provincia: RM Codice Comune: presente solo nel tracciato telematico Indirizzo: Via Cristoforo Colombo CAP:

20 Il Sostituto d imposta Anche se il codice fiscale non è presente nell elenco dei sostituti d imposta abilitati a ricevere dall Agenzia delle entrate in via telematica i dati dei mod , i dati relativi al mod dovranno essere comunque allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione. 18

21 Il Quadro F Sez. V E possibile compilare nel modo tradizionale le colonne da 1 a 6 per annullare o modificare acconti Non deve essere consentita la compilazione della colonna 7 Numero rate 19

22 Il Quadro I IMU NO Non può mai essere barrata la casella di colonna 1 Deve essere compilata la colonna 2 IMPORTO per: portare in compensazione importi a credito inferiori a 13 euro; indicare la parte di imposte a credito già utilizzata in compensazione per il pagamento di imposte a debito che non vengono liquidate nel 730 quali ad esempio: pagamento prima rata IMU pagamento Tares indicare la parte di imposte a credito che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte a debito che non vengono liquidate nel

23 Il calcolo degli acconti D.L. 76 del all art. 11 commi 18 e A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento. 19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. segue 21

24 Il calcolo degli acconti D.L. 76 del all art. 11 commi 20 e Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell 'eventuale prima rata di acconto. 21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'art. 35, co. 1, del D.L n. 46,, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. segue 22

25 Il calcolo degli acconti Nel D.L. 76/2013 all art. 11 commi da 18 a 21 non vengono espressamente citate imposte per le quali è previsto il pagamento degli acconti quali: Cedolare secca sulle locazioni IVIE IVAFE Cedolare secca sulle locazioni La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85% per l'anno 2011 e del 95% dal 2012, D.Lgs. 23/2011 art. 3 co. 4 segue 23

26 Il calcolo degli acconti Nel D.L. 76/2013 all art. 11 commi da 18 a 21 non vengono espressamente citate imposte per le quali è previsto il pagamento degli acconti quali: Cedolare secca sulle locazioni IVIE IVAFE IVIE IVAFE Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 (IVIE) 18 (IVAFE) si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. D.L. 201/2011 art. 19 co. 17 (IVIE) e co. 22 (IVAFE) segue 24

27 Il calcolo degli acconti RIEPILOGO PAGAMENTO ACCONTI IMPOSTA % ACCONTO DECORRENZA IRPEF e IRAP pf e Soc. di persone 100 Dall anno d imposta 2013 Cedolare secca locazioni 95 Dall anno d imposta 2012 IVIE 100 Dall anno d imposta 2013 IVAFE 100 Dall anno d imposta 2013 Imposta sostitutiva minimi 100 Dall anno d imposta 2013 IRES e IRAP Società di capitali 101 Solo anno d imposta 2013 Per l anno d imposta 2013 l acconto IRPEF, IVIE e IVAFE calcolato al 100%, produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 25

28 L acconto nel 730 situazioni particolari Il Rigo 151 colonna 2: seconda o unica rata di acconto Irpef e cedolare secca quanto previsto dal D.L. 76/2013 art. 11 co. 18. Conseguentemente il secondo o unico acconto IRPEF corrisponde alla differenza tra l acconto complessivamente dovuto (100% del rigo differenza) e l importo della eventuale prima rata di acconto calcolata tenendo conto della previgente misura del 99%. E comunque consentita la possibilità di azzerare o diminuire gli acconti compilando il quadro F Sezione V Allegato 1 al Provvedimento del Direttore punto 18.6 e Circolare 28/e punto 4 del particolari Situazi i Nella determinazione dei righi 95 (dichiarante) e 115 (coniuge) si deve tenere conto di

29 Precedenti modelli presentati. Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730 Situazioni particolari, è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, si precisa che tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell Agenzia delle entrate ( Situazi oni particolari Circolare 28/e punto 1 del

30 Precedenti modelli presentati 730 validamente presentato In presenza di un 730 validamente presentato è possibile presentare il 730 Situazioni particolari solo se ricorrono tutte le condizioni di seguito rappresentate. Il 730 validamente presentato non è stato liquidato dal Sostituto, a tal fine è bene avere un documento del sostituto che dimostri la mancata liquidazione. Ricorrono le condizioni previste per poter presentare il 730 Situazioni particolari. Viene annullato il precedente 730 inviato, in questo caso se il Sostituto aveva ricevuto il /4 attraverso l A.d.E., l Agenzia mette a disposizione del Sostituto stesso il /4 con l annullamento. Situazi oni particolari 28

31 Precedenti modelli presentati 730 validamente presentato I casi più frequenti in cui è possibile il 730 Situazioni particolari Nel primo 730 è stato indicato il sostituto del 2012 ma nel 2013 il contribuente non ha sostituto (se l avesse dovrebbe essere fatto un 730/Integrativo di Tipo 2 ). Quando il contribuente è venuto al CAAF aveva il sostituto indicato nel primo 730, ha cessato il rapporto di lavoro prima del conguaglio e il sostituto, disattendendo la circolare sull assistenza, non liquida le imposte; il contribuente non ha un altro sostituto (se l avesse dovrebbe essere fatto un 730/Integrativo di Tipo 2 ). Quando il contribuente è venuto al CAAF aveva ed ha il sostituto indicato nel primo 730 ma l azienda è insolvente e non vengono corrisposte le retribuzioni. Situazi oni particolari Conservare documentazione del Sostituto segue 29

32 Precedenti modelli presentati segue 730 validamente presentato I casi più frequenti in cui è possibile il 730 Situazioni particolari Quando il contribuente è venuto al CAAF aveva il sostituto indicato nel primo 730 ma nel frattempo l azienda ha cessato l attività oppure è fallita, non vengono corrisposte le retribuzioni e il contribuente non ha un altro sostituto (se l avesse dovrebbe essere fatto un 730/Integrativo di Tipo 2 ). Conservare documentazione del Sostituto 30 Situazi oni particolari

33 Precedenti modelli presentati 730 validamente presentato Attenzione In tutti i casi di 730 validamente presentati, controllare se nel primo 730 era stato compilato il quadro I IMU e se, conseguentemente, è stato presentato in banca un F24 a zero per pagare la prima rata IMU. Nel quadro I del 730 Situazioni particolari portare gli importi delle imposte a credito, utilizzati per compensare l IMU a debito Situazi oni particolari Importi utilizzati per pagare la prima rata IMU Circolare 28/e del punto 4 31

34 Precedenti modelli presentati UNICO validamente presentato In presenza di un UNICO validamente presentato quindi già inviato all Agenzia, è possibile presentare il 730 Situazioni particolari solo se: Ricorrono le condizioni previste per poter presentare il 730 Situazioni particolari. Viene annullato il precedente UNICO inviato. Situazi oni particolari Circolare 28/e del punto 4 32

35 Precedenti modelli presentati UNICO validamente presentato Attenzione controllare se erano presenti imposte a credito utilizzate per pagare imposte a debito diverse da quelle che vengono liquidate nel 730 Situazioni particolari quali ad esempio l IMU e la Tares e se, conseguentemente, è stato presentato in banca un F24 a zero Nel quadro I IMU del 730 Situazioni particolari portare gli importi delle imposte a credito, già utilizzati per compensare imposte a debito che non vengono liquidate nel 730 Situazi oni particolari Importi utilizzati per pagare altre imposte 33

36 Precedenti modelli presentati F24 a zero validamente presentato Anche se il modello UNICO non è stato inviato ma dal calcolo risultano imposte a credito già utilizzate, presentando in banca un F24 a zero, per pagare imposte a debito diverse da quelle che vengono quali ad esempio l IMU e la Tares, è possibile fare il 730 Situazioni particolari liquidate nel 730 Situazioni particolari Nel quadro I IMU del 730 Situazioni particolari portare gli importi delle imposte a credito, già utilizzati per compensare imposte a debito che non vengono liquidate nel 730 Situazi oni particolari Importi utilizzati per pagare altre imposte 34

37 Precedenti modelli presentati Farsi rilasciare dal contribuente una dichiarazione di responsabilità con la quale lo stesso dichiara: di non avere precedenti modelli 730/UNICO validamente presentati o, in caso contrario, di avere provveduto all annullamento degli stessi; di non avere utilizzato, in toto o in parte, il credito risultante dal 730 Situazioni particolari in compensazione di imposte a debito che non sono liquidate nel modello 730. Questo per garantire il CAAF nei confronti del contribuente che in tal modo è informato delle condizioni previste. Situazi oni particolari 35

38 Calcoli e compensazioni Il rigo 152 Come prevede la circolare di liquidazione, il rigo 152 viene determinato dalla somma algebrica delle imposte a debito e a credito del dichiarante e del coniuge al netto di eventuali imposte a credito già utilizzate in compensazione di imposte a debito ed indicate nel quadro I IMU Situazi oni particolari Importi utilizzati per pagare altre imposte Provvedimento del Direttore punto 3.1 e Circolare 28/e punti 3.2 e 4 del

39 Calcoli e compensazioni Importi inferiori a 13 euro rigo 152 mod. 730/3 rigo 151 col. 2 mod. 730/3 inferiore a 13 Il rimborso non viene erogato ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro I IMU col. 2 Situazi oni particolari fino a 12 Provvedimento del Direttore punto 3.1 e Circolare 28/e punti 3.2 e 4 del

40 Calcoli e compensazioni Importi inferiori a 13 euro rigo 152 mod. 730/3 rigo 151 col. 2 mod. 730/3 = inferiore a 13 oni particolari fino a 12 Situaz Nella Dichiarazione/2014 andrà riportato come eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione i Provvedimento del Direttore punto 3.1 e Circolare 28/e punti 3.2 e 4 del

41 Calcoli e compensazioni Nel 730 Situazioni particolari che verrà consegnato al contribuente, nella colonna 2 del quadro I IMU saranno presenti: importi già compensati in F24 (importi a credito già utilizzati per pagare imposte a debito diverse da quelle che vengono liquidate nel 730 Situazioni particolari ; importi da portare come eccedenze nella dichiarazione del prossimo anno (risultato finale della dichiarazione inferiore a 13 euro) Situazi oni particolari xxxxxxxx Nelle procedure tenere conto di questo aspetto per riportare correttamente il dato nella Dichiarazione/

42 I messaggi nel 730/3 Quando il risultato finale è superiore a 12 rigo 152 mod. 730/3 rigo 151 col. 2 mod. 730/3 = superiore a 12 MESSAGGI (codice: L15): Come previsto dal D.L. n. 69/2013, in assenza del sostituto d imposta Tenuto ad effettuare il conguaglio, il rimborso di euro.. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) sarà erogato dall Agenzia delle entrate. oni particolari Situaz i Allegato Provvedimento del Direttore punto 18.5 e Circolare 28/e punto 3.3 del

43 I messaggi nel 730/3 Quando il risultato finale è inferiore a 13 rigo 152 mod. 730/3 rigo 151 col. 2 mod. 730/3 = inferiore a 13 MESSAGGI (codice: L16): Come previsto dal provvedimento di attuazione del D. L. 69/2013, il rimborso di euro.. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) non sarà erogato in quanto non superiore ad euro 12 Consiglierei di aggiungere: l importo è stato riportato nel quadro I e potrà essere utilizzato come eccedenza nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno Situazi oni particolari Allegato Provvedimento del Direttore punto 18.5 e Circolare 28/e punto 3.3 del

44 Le scadenze Termini Adempimento dal 2 Il contribuente presenta al CAAF il 730/2013 al Situazioni Particolari oltre alla scheda 8 e 5 per mille entro Il Caaf consegna al contribuente il Situazioni Particolari e il 730/3 elaborati dal 2 al Il Caaf trasmette all Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni 730 Situazioni Particolari e i risultati contabili contenuti nel 730/4 lari partic o 42 Situazioni

45 I rimborsi I rimborsi delle somme superiori a 12 euro, sono effettuati dall Agenzia delle entrate con le modalità previste dal Decreto 29 dicembre Accredito su c/c intestato o cointestato al dichiarante: è la modalità che viene considerata dall Agenzia come prioritaria in quanto è la più sicura, consente tempi rapidi ed è quindi l unica che garantisce il rimborso entro la fine dell anno. Per ottenerla il contribuente deve compilare Modulo per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali con il quale comunica le coordinate del conto corrente a lui intestato o cointestato con altri utilizzando: il modello cartaceo che deve essere presentato dal contribuente ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate, oppure attraverso il sito dell Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi telematici. p oni i Provvedimento del Direttore punto 3 e Circolare 28/e punto 5 del segue

46 I rimborsi segue I rimborsi delle somme superiori a 12 euro, sono effettuati dall Agenzia delle entrate con le modalità previste dal Decreto 29 dicembre Pagamento in contanti tramite ufficio postale: Viene utilizzato dall Agenzia solo se il rimborso non supera 1.000; è meno sicuro del precedente (sono segnalati casi di frode), potrebbero verificarsi casi di mancato ricevimento della comunicazione con la quale il contribuente viene invitato a presentarsi all ufficio postale ed è legato anche ai tempi delle poste quindi non viene garantito il rimborso entro il 31 dicembre. Pagamento tramite vaglia cambiario della Banca d Italia: Viene utilizzato dall Agenzia per i rimborsi superiori a 1.000; è la modalità che richiede il tempo maggiore in quanto la Banca d Italia potrebbe metterci anche 6 mesi prima di chiudere tale operazione. particolari i Situazi Provvedimento del Direttore punto 3 e Circolare 28/e punto 5 del

47 Alcuni quesiti Di seguito alcuni quesiti che sono stati posti in questi giorni e che non trovano esplicita risposta in quanto fin qui rappresentato. 1. D.: Un contribuente poteva presentare il modello 730 ordinario perché aveva ed ha ancora oggi il sostituto, ma per vari motivi non ha fatto in tempo a rivolgersi al Caaf in tempo utile e quindi ha presentato il modello Unico, può ora presentare il 730 SP previo annullamento della precedente dichiarazione se già inviata? R.: NO in quanto il 730 Situazioni particolari non può essere utilizzato quando nei termini ordinari il contribuente aveva un sostituto che poteva effettuare i conguagli. 2. D.: Un contribuente ha compilato Unico perché non aveva sostituto nei mesi di giugno e luglio; nel frattempo ha trovato un lavoro ed è regolarmente assunto da un sostituto d imposta. Può presentare il modello 730 SP (sempre previo annullamento di Unico se già presentato)? R.: SI in quanto il 730 Situazioni particolari può essere utilizzato quando nei termini ordinari il contribuente non aveva un sostituto che poteva effettuare i conguagli. segue particolari oni Situazi 45

48 Alcuni quesiti segue 3. D.: I contribuenti che non riescono per incapienza della ditta (ad esempio azienda con pochi dipendenti, comunque azienda in salute) a percepire il conguaglio possono chiedere l'annullamento del 730 ordinario e presentare 730 SP? R.: NO in quanto il 730 Situazioni particolari non può essere utilizzato quando nei termini ordinari il contribuente aveva un sostituto che poteva effettuare i conguagli e che in questo caso potrebbe avere già rimborsato in parte il credito. 4. D.: Se la contribuente NON ha voluto utilizzare (se pur nelle condizioni) il modello 730 congiunto e quindi il sostituto d'imposta del coniuge per ricevere il conguaglio e ha presentato modello UNICO, possiamo ora farle presentare il 730 SP? R.: SI in quanto il 730 Situazioni particolari può essere utilizzato quando nei termini ordinari il contribuente non aveva un sostituto che poteva effettuare i conguagli. Il 730 congiunto non è un obbligo ma una facoltà ed in questo caso la contribuente non aveva un sostituto. particolari oni Situazi segue 46

49 Alcuni quesiti segue 5. D.: Un contribuente a giugno / luglio aveva come sostituto l'inps perché percepiva (e percepisce tutt ora) una CIGS piuttosto che una MOB ma il 730 non è stato fatto, può ora compilare il 730 SP? R.: NO, vedere risposta a domanda D.: Abbiamo compilato il modello Unico ad un soggetto che ora rientra nella condizione di presentare 730 SP; il risultato della dichiarazione è un credito Irpef ed un debito di addizionale regionale nonché primo acconto irpef. Abbiamo consegnato il modello F24 a zero ma nella compensazione si è tenuto conto anche di sanzioni ed interessi poiché il contribuente ha presentato F24 nel mese di agosto. Nel 730 situazioni particolari l importo delle sanzioni e degli interessi compensati con il credito Irpef va indicato nel quadro I? R.: SI, nel quadro IMU vanno indicati gli importi a credito utilizzati per pagare sanzioni e interessi, non va indicata l imposta perché nel caso posto viene liquidata nel 730. Se invece le imposte pagate non venissero liquidate nel 730 (es.: IMU o Tares), nel quadro IMU andrebbero indicati oltre alla sanzione e agli interessi anche l imposta pagata. segue p oni Situazi 47

50 Alcuni quesiti segue 7. D.: Un contribuente ha percepito nel 2012 il TFR da un datore di lavoro che non è sostituto d imposta e non ha nel 2013 un sostituto d imposta. Avendo le condizioni per presentare il 730 SP, possiamo presentare il Modello UNICO solo quadro RM entro il 30 settembre e il 730 SP entro il 25 ottobre? R.: Di seguito vi riporto quanto previsto dalle istruzioni ministeriali per la compilazione del 730 (pag.9). Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO Persone fisiche 2013 I contribuenti che presentano il Mod. 730/2013 devono, inoltre, presentare: il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2013 se hanno percepito nel 2012: ; ; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d imposta;.. E quindi possibile presentare il quadro RM di UNICO/2013 Sez. XII e fare, se ci sono le condizioni, il 730/2013 SP. Fare attenzione a che non sia stata utilizzata una parte del credito (F24 a zero) per pagare le imposte che potevano scaturire da tale quadro. In tal caso le somme a credito già utilizzate per compensare le imposte a debito (che in questo caso non vengono liquidate nel 730) vanno indicate nel quadro I IMU del 730 SP 48 particolari oni Situazi

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