Speciale. Finanziaria 2007

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1 Periodico di informazione giuridica, previdenziale e contrattuale della Camera del Lavoro di Milano Speciale n gennaio 2007 Finanziaria 2007 Gli interventi in materia di: fisco, assegni familiari, previdenza, politiche dell occupazione, ammortizzatori sociali, stabilizzazioni contrattuali, contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento, salute e sicurezza sul lavoro, coinvolgimento del sindacato distribuzione interna

2 appunti pag. 2 Appunti Periodico di informazione giuridica, contrattuale e previdenziale della CGIL di Milano Milano (MI) - C.so P.ta Vittoria, 43 Tel.: Fax: Distribuzione interna alle Strutture della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano Internet Sito: http// appunti@cgil.lombardia.it Numero Speciale Questo numero di Appunti è tratto dal lavoro comune di un gruppo composto da: - Metello Cavallo, staff INCA Cgil - Igor Giussani, Coordinamento Servizio Vertenze legali - Tommaso Pizzo, Ufficio studi Materiali Il materiale documentale viene riportato in estratto. Chi avesse interesse a reperire la documentazione integrale può rivolgersi alla redazione.

3 appunti pag. 3 In questo numero: Parte prima: Fisco e assegni familiari di Metello Cavallo, staff INCA Cgil Milano pag. 5 Parte seconda: Previdenza di Metello Cavallo, staff INCA Cgil Milano pag. 13 Parte terza: Politiche dell occupazione e interventi in materia di ammortizzatori sociali di Tommaso Pizzo, Ufficio studi Cgil Milano pag. 17 Parte quarta: Stabilizzazioni contrattuali, contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento di Igor Giussani, Coordinamento Servizio vertenze legali Cgil Milano pag. 20 Parte quinta: Salute e sicurezza sul lavoro di Igor Giussani, Coordinamento Servizio vertenze legali Cgil Milano pag. 25 Parte sesta: Il coinvolgimento del sindacalo di Tommaso Pizzo, Ufficio studi Cgil Milano pag. 27

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5 appunti pag. 5 Parte prima: Fisco e assegni familiari di Metello Cavallo, staff Inca CGIL Milano Il capitolo della manovra riguardante la riforma dell Irpef e degli assegni familiari è senza dubbio quello di maggiore impatto, su cui spesso è stata diffusa molta disinformazione. Il primo segnale forte e apprezzabile è stato l abbandono dello schema Tremonti che doveva condurre l imposta, da lui ridefinita IRE, a soli due scaglioni, con effetti sperequativi enormi. Nell impostazione proposta dalla manovra in esame, pur con qualche limite e svista corrette nell iter della manovra, viene ristabilito con decisione il criterio della progressività con incisivi effetti di redistribuzione del reddito. Del resto, il taglio dei cinque punti di cuneo fiscale, elemento qualificante del programma di governo, si è tradotta nel taglio dell IRAP per le imprese, e nell introduzione di sgravi e detrazioni per i lavoratori, in parte proprio al comma 6 della manovra. L altra importante modifica riguarda i criteri di determinazione degli assegni al nucleo familiare, che, oltre ad una seppur limitata estensione dei beneficiari, si rivelano maggiormente razionali e premiali per le famiglie più numerose e, come vedremo negli esempi, decisive nel sostenere particolari situazioni-limite, cosiddette trappole di povertà. L altra faccia della medaglia, tuttavia, riguarda la tassazione locale, che dovrebbe per i redditi medio-bassi, aumentare a causa dell abolizione delle deduzioni-base, e quindi rendere in alcuni casi meno marcati i vantaggi derivanti dall Irpef nazionale, nonché l inclusione nella base imponibile ai fini delle detrazioni, della casa di abitazione. 1. IRPEF NAZIONALE (COMMA 6) Viene previsto nella manovra un ritorno al vecchio metodo di determinazione del prelievo, attraverso la sostituzione delle vecchie deduzioni (meglio conosciute come no tax area ) con detrazioni generali e sui familiari a carico dall imposta determinata. Dal punto di vista delle definizioni, ricordiamo che le deduzioni sono le somme che vengono sottratte alla retribuzione imponibile abbattendola, mentre le detrazioni sono le cifre che vengono sottratte direttamente all imposta determinata dall applicazione delle aliquote. Gli scaglioni d imposta tornano ad essere cinque con il seguente schema: scaglioni aliquote fino a % da a % da a % da a % oltre % Il contributo di solidarietà del 4% applicato per i redditi oltre euro, è abrogato (comma 8). Per determinare l imposta, al reddito imponibile fiscalmente vanno applicate le nuove aliquote; alla tassazione risultante occorrerà poi sottrarre le nuove detrazioni generali il cui importo effettivo varierà in base al tipo, la durata del rapporto nell anno e all importo della retribuzione. DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE In caso di lavoratore dipendente con imponibile fino a 8000 euro annui, sono pari a 1840 euro, mentre in caso di percezione di retribuzione in frazione di anno, comunque la detrazione spettante non potrà essere inferiore a 690 euro. Tale cifra andrà a ridursi attraverso un operazione matematica, fino a euro di retribuzione. Infatti se il reddito si colloca tra gli 8000 e i euro, la detrazione spettante verrà calcolata aggiungendo a 1338 euro il prodotto tra 502 euro e il risultato dell operazione: (15000-Reddito complessivo)/7000. Nel caso in cui il reddito si collocasse fra i e i euro, l importo della detrazione sarà pari al prodotto tra 1338 e il risultato dell operazione: (55000-Reddito complessivo)/ In fase di emendamento, per sanare alcune incongruenze sulla progressività dell imposta sono state aggiunte le seguenti ulteriori detrazioni: 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è tra e euro; 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è tra e euro; 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è tra e euro; 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è tra e euro; 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è tra e euro.

6 appunti pag. 6 Ricordiamo che la detrazione va rapportata al periodo di percezione nell anno fiscale, pertanto in caso di prima assunzione in corso d anno, ad esempio a settembre, la detrazione spettante varrà per quattro mesi. PARTICOLARITÀ PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Importante e particolare regola riguarda coloro che nell anno fiscale avranno lavorato solo un periodo con forma contrattuale a termine: la detrazione che spetterà non potrà essere inferiore a 1380 euro, favorendo così in caso di contratti di breve durata, un regime di esenzione fiscale che porterà un maggior quantità di reddito disponibile per questi lavoratori, spesso precari. DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE Per quanto riguarda i pensionati di età inferiore a 75 anni il meccanismo delle detrazioni funzionerà così: con imponibile fino a 7500 euro annui, sono pari a 1725 euro, cifra che andrà a scalare fino a euro di retribuzione. Infatti se l importo della pensione si colloca tra i 7500 e i euro, la detrazione spettante verrà calcolata aggiungendo a 1255 euro il prodotto tra 470 euro e il risultato dell operazione: (15000-Importo pensione)/7500. Nel caso in cui la pensione si collocasse fra i e i euro, l importo della detrazione sarà pari al prodotto tra 1255 e il risultato dell operazione: (55000-Importo pensione)/ Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi da pensione non superiori a euro 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e il reddito della casa di abitazione, l imposta non è comunque dovuta. Discorso a parte per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni: infatti un emendamento prevede che in tali casi il meccanismo delle detrazioni funzionerà così: - con imponibile fino a 7750 euro annui, sono pari a 1783 euro; - se l importo della pensione si colloca tra i 7750 e i euro, la detrazione spettante verrà calcolata aggiungendo a 1297 euro il prodotto tra 486 euro e il risultato dell operazione: (15000-Importo pensione)/7250; - nel caso in cui la pensione si collocasse fra i e i euro, l importo della detrazione sarà pari al prodotto tra 1297 e il risultato dell operazione: (55000-Importo pensione)/ Le detrazioni vanno rapportate al periodo di percezione del reddito (mesi) e comunque non possono essere inferiori a: euro in caso di lavoratori dipendenti e pensionati sotto i 75 anni euro in caso di pensionati con età pari o superiore a 75 anni DETRAZIONI PER LAVORO AUTONOMO Per i redditi da lavoro autonomo il meccanismo delle detrazioni funzionerà così: - Con imponibile fino a euro spetta una detrazione di 1104 euro - Con imponibile tra e euro, la detrazione spetta moltiplicando 1104 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro DETRAZIONI PER IL CONIUGE Anche per i carichi di famiglia subentra il meccanismo della detrazione in luogo delle deduzioni previste dalla norma precedente. Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, spettano: - se il reddito complessivo è fino a euro, una detrazione di 800 euro, diminuita del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro; - se il reddito complessivo è tra e euro spetta una detrazione di 690 euro; - se il reddito complessivo è tra e euro, spetta una detrazione pari al prodotto tra 690 euro e il rapporto tra l importo di euro diminuito del reddito complessivo e euro. La detrazione per il coniuge è aumentata di un importo pari a: 10 euro, se il reddito è tra e euro; 20 euro, se il reddito è tra e euro; 30 euro, se il reddito è tra e euro; 20 euro, se il reddito è tra e euro; 10 euro, se il reddito è tra e euro. DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO Per quanto concerne i figli a carico, per ciascun figlio con età pari o superiore a tre anni è prevista una detrazione teorica di 800 euro, elevata a 900 euro per i figli con età minore a tre anni. E stata elevata in fase di emendamento, a 220 euro l ulteriore detrazione per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7 appunti pag. 7 La detrazione effettiva si ottiene moltiplicando quella teorica per il risultato dell operazione: (95000-Reddito complessivo)/ In caso di numero di figli a carico maggiore di tre, la detrazione teorica è aumentata di 200 euro per ogni figlio compreso il primo. Parimenti, la cifra fissa di viene aumentata nel caso i figli a carico siano più di uno, di euro per ogni figlio successivo al primo. DETRAZIONI PER FIGLI IN MANCANZA DEL CONIUGE Aggiunta importante nell emendamento riguarda il caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato: per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Tale aggiunta, oltre a comprendere una casistica e- sclusa nel testo originario, chiarisce anche in modo esteso le casistiche in cui viene a sorgere il diritto a questa detrazione. RIPARTIZIONE DEL CARICO FISCALE Per quanto riguarda la ripartizione delle detrazioni tra i coniugi è stato previsto un possibile accordo tra i coniugi per suddividere l importo della detrazione e non la suddivisione rigida del 50%, in modo tale da poter trarre vantaggio dal coniuge con il reddito più elevato. Viene affermato che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario, mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, senza precisare e- ventuali possibili accordi. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, ovviamente la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Un ulteriore detrazione teorica di 750 euro viene prevista in caso di ogni altra persona indicata dall articolo 433 del codice civile che conviva con il lavoratore o pensionato, o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. L importo effettivi si ottiene moltiplicando 750 euro per il rapporto tra (80000-reddito complessivo) e La condizione economica per essere considerato a carico rimane il possesso di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, invero troppo basso e ormai anacronistico. Infine si ricorda che anche le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano i requisiti fino al mese in cui le condizioni cessano. Ad esempio, nel caso di nascita di un figlio in agosto, la detrazione spetterà dal mese di agosto al mese di dicembre e come tale andrà rapportata a cinque mesi. ESEMPI Esempio 1: lavoratore dipendente con una retribuzione lorda fiscale di 1.200,00 euro per 14 mensilità, e coniuge e un figlio con età maggiore a tre anni a carico, senza casa di abitazione: a) Prelievo fiscale lordo: la sua retribuzione lorda annua è pari a ,00 euro (1200*14 mensilità), con prelievo pari al 23% fino a e del 27% per l importo eccedente: l importo lordo della tassa è quindi di 3.936,00 euro. b) Calcolo detrazione generale: è necessario a questo punto calcolare le detrazioni spettanti. Collocandosi il reddito fra e i euro, l importo della detrazione sarà pari al prodotto tra 1338 e il risultato dell operazione: (55000-Reddito complessivo)/ Pertanto l importo della detrazione si ricava dalla seguente operazione: 1338 * [( )/40000] = 1338 * 0,9550 = 1277,79 euro sarà la detrazione generica effettiva spettante c) Calcolo detrazione per coniuge a carico: essendo il reddito compreso tra e 55000, la detrazione spettante sarà pari a 690 euro. d) Calcolo detrazione per il figlio a carico: la detrazione effettiva si ottiene moltiplicando quella teorica di 800 euro per il risultato dell operazione: (95000-Reddito complessivo)/95000 = 800 * [( )/95000] = 800*0,8231 = 658,52 euro sarà la detrazione spettante per il figlio a carico In base a questi calcoli, l imposta netta annua viene così determinata: 3.936, ,79 690,00-658,52 euro = 1309,69 euro sarà l imposta da pagare. Con la normativa in vigore fino al l imposta di questo lavoratore è stata di 1545,53 euro.

8 appunti pag. 8 Esempio 2: pensionato di 63 anni con una pensione lorda di 950,00 euro e coniuge a carico: a) Prelievo fiscale lordo: la sua pensione lorda annua è pari a euro, con prelievo pari al 23%: l importo lordo della tassa è quindi di 2.840,50 euro. b) Calcolo detrazione generale: è necessario a questo punto calcolare le detrazioni spettanti. Collocandosi il reddito fra 7500 e euro, l importo della detrazione si ricava dalla seguente operazione: *[( )/7500] = (470 * 0,3533) = ,06 = 1421,06 euro sarà la sua detrazione generica effettiva spettante c) Calcolo detrazione per coniuge a carico: sottraiamo alla detrazione teorica di 800 euro il valore corrispondente a 110 moltiplicato il coefficiente di riduzione risultante dall operazione: 12350/15000 = 110 * 0,8233 = ,56 = 709,44 sarà la detrazione per coniuge a carico spettante. In base a questi calcoli, l imposta netta annua viene così determinata: 2.840, ,06 709,44 = 710,00 euro. Presumendo che anche le detrazioni previste da questa norma saranno spalmate sulle dodici mensilità ordinarie, avremo la mensilità ordinaria netta pari a 906,30 euro (dato dall applicazione della tassazione detratta della cifra annua delle detrazioni diviso dodici mensilità), mentre la tredicesima sarà pari a 731,50 euro (in quanto si applicherebbe l aliquota secca ). Ricordiamo che lo stesso pensionato, se di età pari o superiore a 75 anni, avrebbe un ulteriore sconto di 53,58 euro. Esempio 3: pensionato di 78 anni con una pensione lorda di 870,00 euro e coniuge a carico: a) Prelievo fiscale lordo: la sua pensione lorda annua è pari a euro, con prelievo pari al 23%: l importo lordo della tassa è quindi di 2.601,30 euro. b) Calcolo detrazione generale: è necessario a questo punto calcolare le detrazioni spettanti. Collocandosi il reddito fra 7750 e euro, l importo della detrazione si ricava dalla seguente operazione: *[( )/7250] = * 0,5089 = ,35 = 1544,35 euro sarà la sua detrazione generica spettante c) Calcolo detrazione per coniuge a carico: sottraiamo alla detrazione teorica di 800 euro l importo di 110 euro per il rapporto tra il reddito e = 800 [110* (11310/15000)] = 800-(110*0,7540)= ,94= 717,06 euro sarà la detrazione per coniuge a carico spettante. In base a questi calcoli, l imposta netta annua viene così determinata: 2.601, ,35 717,06 = 339,89 euro. L Irpef 2006 è pari a 598,71 euro, pertanto il guadagno sarà di 258,82 euro. Esempio 4: Determinazione della nuova Irpef nazionale da busta paga di un impiegato del commercio: Reddito imponibile Contributi sociali 1.850,00 - Contributi dipendente (9,19%) 170,01 = Imponibile fiscale 1.679,98 * 14 = ,79 Determinazione dell imposta lorda 5.750, ,79*23%(fino a 15000);27% (annua) Calcolo detrazione generale spettante: 1.063, *[( ,79)/40000] + 10 Ritenuta mensile: 5.750,34/14 mesi 410,73 Detrazione mensile su dodici mensilità 88,58 Netto su dodici mensilità 1.357,85 (anno 2006: 1.348,00) Netto su tredicesima e quattordicesima 1.269,26 (anno 2006: 1293,00) DETRAZIONI PER I NON RESIDENTI (COMMI ) In fondo al testo di legge vengono rivisti i criteri per ottenere le detrazioni e gli sconti fiscali per i familiari a carico, per quanto riguarda i cittadini non residenti. Una norma del precedente governo, l articolo 21 comma 6- bis della legge 326/2003, viene abrogato e vengono ridefinite tutte le regole: Bollettino di documentazione della Camera del Lavoro di Milano n. 34 n gennaio

9 appunti pag. 9 per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizioni che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione che verrà individuata da un decreto da emanarsi entro trenta giorni dall entrata in vigore della Finanziaria. Tale documentazione dovrà attestare che le persone alle quali si riferiscono le detrazioni, non possiedano un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, compresi i redditi prodotti nello Stato; inoltre dovranno attestare di non godere, nello Stato di residenza, di alcun beneficio fiscale per carichi familiari. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto d imposta l applicazione delle detrazioni, la documentazione dovrà essere formata da: - documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e asseverazione da parte del prefetto competente territorialmente, - documentazione con apposizione di apostille per soggetti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione dell Aja; - documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della norma ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano del Paese di origine. TASSAZIONE DEL TFR (COMMA 9) E stato inserito un emendamento che applica una clausola di miglior favore rispetto alla tassazione in vigore al per quanto concerne il TFR e le indennità equipollenti previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR. Viene in tale modo sanata una situazione che, come segnalato soprattutto dalla CGIL, con i nuovi scaglioni avrebbe comportato un aggravio rispetto alle precedenti regole. 2. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (COMMA 11) Assegno per nucleo familiare SENZA presenza di soggetti inabili 1 componente oltre i genitori (o il genitore) Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da e fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. 2 componenti oltre i genitori (o il genitore) Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da e fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. 3 componenti oltre i genitori (o il genitore) Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da e fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.

10 appunti pag componenti oltre i genitori (o il genitore) Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da e fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45000; oltre l importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito fino ad azzerarsi. 5 componenti oltre i genitori (o il genitore) Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da e fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di ; oltre l importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito fino a un reddito di ; oltre l importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. Assegno AGGIUNTIVO per nuclei con UN SOLO genitore 3 componenti oltre il genitore 4 componenti oltre il genitore 5 componenti oltre il genitore Fino a euro di reddito familiare Oltre euro Fino a euro di reddito familiare Oltre euro Fino a euro di reddito familiare Oltre euro euro L'importo dell assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da fino ad azzerarsi euro L'importo dell assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da fino a ; oltre l importo dell Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi euro L'importo dell assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da fino a ; oltre l importo dell Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. A decorrere dal 1 gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento. L INPS dovrà quindi anche in questo caso recepire la rivalutazione e ripubblicare tutte le altre tabelle. Le Tabelle potranno essere ulteriormente rimodulate con decreto interministeriale del ministro per le politiche per la famiglia, e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della solidarietà sociale e con il ministro dell'economia e delle finanze. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 che saranno applicati a decorrere dal 2008.

11 appunti pag. 11 Un importante aggiunta riguarda i nuclei con più di tre figli di età minore di 26 anni: in tali casi sarà possibile includere nel nucleo familiare ai fini dell assegno anche i figli di età minore a 21 anni se studenti o apprendisti. Ad esempio, se nel nucleo sono presenti un figlio di 16 anni, un figlio di 18 anni, un figlio di 20 anni studente e un figlio di 23 anni, questi sono più di tre potendo contare anche il soggetto di 23 anni: ai fini dell assegno al nucleo potrò invece contare solo i primi tre figli perché di età inferiore a 21 anni. Nella disciplina oggi vigente è possibile considerare solo il figlio di 16 anni. Esempio 5. Lo stesso lavoratore dipendente del precedente esempio 1 con moglie e figlio minore a carico in nucleo monoreddito con retribuzione lorda fiscale mensile pari a euro. Con le norme oggi in vigore avrebbe un assegno familiare mensile pari a 92,45 euro mensili. Dal 1 gennaio 2007 il suo assegno al nucleo familiare sarà pari a 104,17. Esempio 6. Lavoratore dipendente senza coniuge con 3 figli di 17, 19 e 21 anni e retribuzione annua di euro: il suo assegno mensile 2006 è pari a 54,23 euro, mentre dal 1 gennaio 2007 salirà a 94,87 euro, anche se continuerà a non poter computare i due figli maggiori in quanto il nucleo non supera il totale di tre figli. Esempio 7. Lavoratore dipendente senza coniuge con 4 figli di 17,19, 21 e 24 anni e retribuzione annua di euro. Il suo assegno mensile fino al 2006 è di 23,24 euro, potendo conteggiare il solo figlio minore. Dal 1 gennaio 2007 il suo assegno avrà un impennata e salirà a 313,53 mensili, potendo fruire della nuova tabella con tre figli più l importo aggiuntivo. Da quest ultimo esempio notiamo come situazioni particolarmente gravose, precedentemente penalizzate o non coperte, vedano in alcuni casi sanare quella che per decenni è stata la contraddittoria politica per la famiglia. 3. DETRAZIONI E DEDUZIONI DALL IMPOSTA (operanti in fase di dichiarazione del redditi) DEDUZIONI E DETRAZIONI DI SPESA PER MOTIVI SANITARI (COMMI 28 E 29) Dal 2007 al fine di dedurre e detrarre le spese sanitarie, sarà necessaria una certificazione attraverso fattura o scontrino fiscale che indichi il codice fiscale dell intestatario nonché la specificazione della natura, quantità e qualità dei beni acquistati. Ricordiamo che la disciplina oggi in vigore prevede la fruibilità dei benefici fiscali in base al possesso dello scontrino fiscale generico. Il comma 29 introduce la possibilità per l anno 2007 di apporre a mano l indicazione del codice. VEICOLI PORTATORI DI HANDICAP (COMMI 36-37) I vantaggi fiscali verranno dal 1 gennaio 2007, persi in caso di cessione del veicolo prima di due anni dall acquisto. Inoltre la condizione per le agevolazioni è l esclusivo o prevalente utilizzo delle autovetture da parte dei soggetti portatori di handicap. NUOVE DETRAZIONI FISCALI a) 19% delle spese sostenute per l acquisto di un computer da parte degli insegnanti, per un importo massimo di spesa di 1000 euro (commi ); b) detraibilità delle spese sostenute per i ragazzi in età compresa tra 5 e 18 anni per l iscrizione annuale e l abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; l importo massimo di detraibilità è pari a 210 euro (comma 319); c) detraibilità del canone di locazione pagato per l alloggio degli studenti universitari fuori sede ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza, per un importo massimo di 2633 euro (comma 319); d) le spese per un massimo di 2100 euro, per l assistenza ai soggetti non autosufficienti (comma 319); e) detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; f) detrazione fiscale in un unica rata per una quota pari al 55 % degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo non superiore a 400 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A++, acquistati nel corso del 2007 (commi ); g) detrazione fiscale in un'unica rata per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente, per un ammontare complessivo, comprensivo delle spese di installazione, non superiore a euro per ciascun motore, per l acquisto o la sostituzione, nel corso del 2007, di motori funzionanti in bassa o media

12 appunti pag. 12 tensione, anche integrati in apparecchiature, con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw (commi ); h) viene prorogata al la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio immobiliare (commi 387 e 388); i) prorogata la detrazione per le spese sostenute per le rette degli asili nido (comma 400). Ricordiamo inoltre che l articolo 30 comma 10 del DdL prevede l elevazione a 3.615,20 euro, per l anno d imposta 2007, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale. Ricordiamo che la norma attualmente in vigore prevede per l anno di imposta 2007 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari a 2.065,82 euro. 4. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (COMMI ) Il capitolo sullo sviluppo viene dalla manovra aperto con una delle misure più attese, il taglio del cuneo contributivo e fiscale. Come spiega la relazione tecnica che ha accompagnato il progetto, le misure proposte intendono ridurre l incidenza del costo del lavoro ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), introducendo nuove forme di deduzione dalla base imponibile del tributo regionale aventi ad oggetto il costo del personale dipendente. Saranno inoltre deducibili le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale con contratti di formazione lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo. Vengono espressamente esclusi da tale intervento i settori delle banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. L obiettivo delle misure tende ad incentivare l occupazione a tempo indeterminato ed un incremento del lavoro femminile soprattutto nel Mezzogiorno. Il provvedimento sul cuneo fiscale consiste nel ridurre la forbice tra il costo del lavoro e il reddito netto percepito dal lavoratore; la riduzione del cuneo prospettata dal governo agisce quindi su un doppio binario: da un lato prevede un intervento di abbattimento del costo del lavoro volto a favorire le imprese, dall altro finanzia la rimodulazione dell Irpef e degli assegni familiari già descritti nell illustrazione dell articolo 3 del DDL, con l intento di assicurare una redistribuzione delle risorse disponibili ed aumentare il reddito netto dei lavoratori. Tale ultimo intervento tuttavia non è legato da alcun automatismo con l abbattimento dei costi per le imprese. Per un ulteriore chiarimento può essere interessante riprendere la definizione di Cuneo Fiscale presente nella Relazione Previsionale e Programmatica per l anno 2007 presentata dal ministero dell Economia e Finanze. Per cuneo fiscale si intende la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione ricevuta dal lavoratore al netto dei contributi sociali e delle imposte che su di essa gravano. Il cuneo (in dettaglio) è costituito dai contributi per la previdenza obbligatoria, dai contributi per malattia, maternità e assegni famigliari, dall Irap dovuta sul costo del lavoro, dall Irpef pagata dal lavoratore sulla sua retribuzione lorda. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo, sulla base di questa definizione, può agire su uno o più di questi elementi. In linea con le indicazioni del DPEF (Documento di Programmazione Economico Finanziaria per il periodo ), che aveva chiarito che : l intervento sul cuneo non intaccherà le aliquote contributive destinate all assicurazione generale per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero ad alimentare le pensioni ; escludendo, di fatto, l intervento sui contributi pensionistici (ricordiamo che la Finanziaria 2006, intervenendo sul cuneo aveva abbassato di un punto complessivo l onere contributivo dovuto dal datore di lavoro sull aliquota ANF), le misure sul cuneo agiscono esclusivamente in riduzione dell IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) attraverso l abbattimento dalla base imponibile di tale imposta. L abbattimento dell imponibile IRAP si realizza attraverso l introduzione di nuove deduzioni in cifra fissa e attraverso l esclusione di talune voci relative al costo del lavoro che oggi invece concorrono a formare il reddito d impresa ai fini del calcolo dell imposta. Nel quadro d insieme, appare chiaro il tentativo del governo, promotore del disegno di legge, di coniugare il rilancio della competitività delle imprese e quindi dello sviluppo, con provvedimenti di più ampio respiro sociale e di equità volti a favorire l inserimento stabile dei giovani nel mondo del lavoro; nel concedere l abbattimento dell IRAP è stato adottato un criterio di selettività che premia le imprese che stabilizzano i rapporti di lavoro; nella stessa direzione agisce la scelta di destinare la riduzione del cuneo alle imprese che assumono a tempo indeterminato nelle aree del mezzogiorno con un provvedimento che favorisce in particolare le aziende che impiegano lavoratrici donne in aree svantaggiate.

13 appunti pag. 13 Parte seconda: Previdenza di Metello Cavallo, staff Inca CGIL Milano Ricordiamo che la riforma strutturale della previdenza sarà trattata fuori dal contesto della manovra; a tal fine è stato firmato un memorandum d intesa tra governo e sindacati contenente i punti qualificanti della riforma con l impegno a varare l intervento legislativo entro marzo del Nonostante gli interventi più incisivi sul diritto alle prestazioni siano stati esclusi dal progetto di legge, compreso il blocco di una delle finestre per le pensioni di anzianità, non sono pochi gli interventi qualificanti della manovra. SOPPRESSIONE DEI COMITATI INPS E INPDAP (COMMA 469) Dal 1 gennaio 2007 è stato ragionevolmente introdotto un articolo che prevede il riordino in materia e non la soppressione dei comitati, come previsto nel testo originario, anche in seguito alle proteste delle parti sociali. ISTITUZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL TFR E ANTICIPO DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLE- MENTARE (COMMI ) Un punto certamente positivo è l anticipo previsto dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2007 per l avvio del meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso per la devoluzione del TFR ai fondi pensione complementari, secondo le regole previste dal D. Lgs. n. 252/2005. Per tutti gli approfondimenti sulla previdenza complementare rimandiamo agli speciali di INCA Notizie e Note Informative e soprattutto invitiamo a visitare il sito Per le imprese con un numero di lavoratori pari o superiore a cinquanta, viene istituito, per le somme maturate dal 1 gennaio 2007, un conto di Tesoreria per la gestione del trattamento di fine rapporto, con criterio di ripartizione. Per i lavoratori di queste imprese non cambierà nulla e, qualora decidano entro il 30 giugno 2007 di non iscriversi a nessun fondo di previdenza complementare, avranno come interlocutore per le anticipazioni e le liquidazioni, sempre il proprio datore di lavoro. Spetterà ad un decreto ministeriale stabilire le regole generali. INNALZAMENTO DELL ALIQUOTA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI (COMMA 768) Dal 1 gennaio 2007 le aliquote contributive dovute alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, sono innalzate al 19,5%, per raggiungere il 20% dal Pertanto il previsto innalzamento graduale dello 0,2% annuo che avrebbe dovuto portare al 17,6% il contributo del prossimo anno, viene accelerato. Per quanto riguarda la gestione artigiani avremo la seguente situazione: anno titolari e familiari con età superiore a 21 anni Ante finanziaria familiari con età fino a 21 anni Post finanziaria nessun riferimento all'età ,60% 14,60% 19,50% ,80% 14,80% 20,00% Per ciò che concerne la gestione dei commercianti: anno titolari e familiari con età superiore a 21 anni Ante finanziaria familiari con età fino a 21 anni Post finanziaria nessun riferimento all'età ,90% 14,90% 19,50% ,10% 15,10% 20,00%

14 appunti pag. 14 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE (COMMA 769) A partire dal 1 gennaio 2007, l incremento dell aliquota contributiva per gli iscritti all AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa nella misura dello 0,3% per la quota a carico del lavoratore. Detto incremento non può comunque superare l aliquota complessiva del 33%. Questo vuol dire che in alcuni casi (es. iscritti cassa Stato) l incremento d aliquota è inferiore a quello previsto (0,05%). Aliquota contributiva FPLD Ante Finanziaria CPDEL- CPS-CPI- CPUG CTPS FPLD Post Finanziaria CPDEL- CPS-CPI- CPUG CTPS Lavoratore 8,89% 8,55% 8,75% 9,19% 8,85% 8,80% Datore di lavoro 23,81% 23,80% 24,20% 23,81% 23,80% 24,20% Totale 32,70% 32,35% 32,95% 33,00% 32,65% 33,00% AUMENTO DELLE ALIQUOTE PER GLI ASSICURATI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (COMMA 770) Notevoli cambiamenti per questi lavoratori che vedranno così rideterminate le aliquote contributive e di computo: - se iscritti alla Gestione separata come unico fondo: 23% anziché i previsti 17,9%, cui va aggiunto lo 0,5% per finanziare le prestazioni temporanee. Si tratta di un aumento notevole che dovrebbe da un lato favorire una prestazione futura più elevata ma soprattutto, trattandosi in tali casi di lavoratori in larga maggioranza precari, per innalzare i costi e incentivare assunzioni come lavoratori dipendenti. Aliquota di finanziamento Ante finanziaria Aliquota di computo Post finanziaria Aliquota di finanziamento e computo 17,90% 19,90% 23% - se titolari di pensione diretta: l aliquota passa dal 15 al 16%. - se iscritti ad altri fondi oppure titolari di pensione indiretta: l aliquota avrà un bel balzo, dal 10 al 16%. Alle aliquote va aggiunta la contribuzione per la tutela della maternità, assegni al nucleo familiare e malattia fissata nella misura dello 0,50%. Dato che l aliquota contributiva non sarà più equiparata a quella dei commercianti, a nostro avviso, dall anno 2007 le nuove aliquote non andranno più incrementate di un punto percentuale sulla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile ( ,00 nell anno 2006). Gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale non avranno più l aliquota di computo (usata per la determinazione del montante contributivo) maggiorata di 2 punti percentuali rispetto all aliquota di finanziamento (nei limiti del 20%), così come stabilito dall art. 59, comma 16 della legge 449/1997 e dall art. 51, comma 1 della legge 488/1999. Viene aggiunto inoltre, al comma 771 un componente al Comitato amministratore della Gestione separata. SALVAGUARDIA DEL COMPENSO NETTO PER I CO.CO.PRO. (COMMA 772) Un emendamento prescrive che l incremento contributivo previsto non dovrà comportare una diminuzione del compenso netto per i collaboratori superiore ad un terzo dell incremento dell aliquota, nonché uniformarsi ai livelli previsti dalla contrattazione collettiva. CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI PER GLI APPRENDISTI (COMMA 773) Viene rideterminata al 10%, con riduzione, nel caso gli occupati alle dipendenze siano di numero pari o inferiore a nove, al primo anno dell 8,5% e per il secondo anno del 7,5%, la contribuzione ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani. Trattasi di una misura incisiva che porterebbe fino a un miliardo di euro di nuove entrate; inoltre in tal modo potranno essere estese ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

15 appunti pag. 15 REVERSIBILITÀ DEI FONDI ESCLUSIVI E IIS (COMMI 774 E 775) Un emendamento del governo potrebbe porre fine ai contenziosi spesso favorevoli ai titolari di pensione, in merito alla considerazione delle Indennità integrative speciali come parte integrante delle prestazioni, a decorrere dall entrata in vigore della legge n. 335/1995. Vengono comunque fatte salve le pensioni in essere derivanti da contenziosi favorevoli. RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL ESTERO (COMMA 777) Si tratterebbe di norma interpretativa relativa alla determinazione della retribuzione pensionabile, in particolare per i lavoratori rientrati dalla Svizzera, intesa a neutralizzare la portata di recenti sentenze della Cassazione riguardanti il calcolo della prestazione derivante dal trasferimento presso INPS della contribuzione versata all'avs (assicurazione svizzera). NUOVE TUTELE PER I DANNI DA LAVORO (COMMA 782) Novità importanti per infortuni e malattie professionali denunciate dal 1 gennaio 2007 con conseguenze sull integrità psicofisica. Viene prevista l estensione delle misure previste per i grandi invalidi, della rendita di passaggio e degli assegni mensili di incollocabilità. Vengono previste infatti, a partire dal 1 gennaio 2007, una serie di nuove prestazioni in favore dei lavoratori che abbiano subito infortuni o malattie professionali che abbiano avuto per conseguenza menomazioni all integrità psicofisica. Se la menomazione risulta pari o superiore al 60%, spetta la tutela riservata ai grandi invalidi (cure mediche, chirurgiche, ortopediche ). Se il danno all integrità psico-fisica è inferiore al 60%, dal 1 gennaio 2007 si avrà diritto alla rendita di passaggio, prestazione economica di durata annuale che consente al lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro per evitare l aggravamento della patologia. La misura è pari a 2/3 della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti l abbandono del lavoro. Dal 1 gennaio 2007 spetterà l assegno di assistenza personale e continuativa in tutti i casi di invalidità e non solo in quelli in cui è permanente. Previsto ai superstiti di lavoratori mobbizzati, l assegno continuativo mensile, che viene esteso anche al caso di morte avvenuta per cause non dipendenti dall infortunio o malattia professionale, del titolare di rendita per danno all integrità psico-fisica non inferiore al 48%. CONTRIBUZIONE SOCI DI COOPERATIVE (COMMA 787) Un emendamento del governo ha introdotto aumenti della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per lavoratori soci di cooperative sociali ex articolo 1, lettera a) della legge n. 381/1991, e di cooperative che svolgano attività nell area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi. L aumento previsto è del 30% per l anno 2007, del 60% per l anno 2008 e del 100% per l anno Il calcolo deve essere effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la suddetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. Viene fatta salva la facoltà versamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all imponibile convenzionale come rideterminato dalla manovra. INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (COMMA 788) Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26 della legge 335/95 la norma usa la definizione lavoratori a progetto e categorie assimilate - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene finalmente istituita l indennità di malattia a carico dell Inps entro il limite massimo pari a un sesto della durata del contratto e comunque non inferiore a venti giorni. Ricordiamo che gli iscritti alla gestione separata percepiscono,secondo la normativa vigente, un trattamento economico di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero. Vengono esclusi dall indennizzo gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, mentre i requisiti contributivi e reddituali previsti per ottenere l indennità di malattia sono gli stessi richiesti per l indennità di degenza ospedaliera ovvero: devono essere versate almeno tre mensilità contributive nei dodici mesi precedenti la malattia e il reddito individuale dell anno precedente non deve superare il 70% del massimale contributivo (nel ,00 euro). Per la certificazione e l attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si osservano le disposizioni di cui all articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all articolo 5, comma

16 appunti pag del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni. La misura della indennità di malattia è pari al 50% dell indennità per degenza ospedaliera. Questa prestazione viene calcolata sul massimale della contribuzione diviso per 365 giorni, è dovuta per ogni giorno di degenza, fino ad un massimo di 180 giorni, ed ha misura diversa rispetto alla contribuzione versata: - euro 18,74 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; - euro 28,10, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; - euro 37,47, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. CONGEDI PARENTALI PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS (COMMA 788) Questo comma prevede anche il congedo parentale a decorrere dal 01/01/2007, per i lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata di cui all art 2,comma 26,della L335/95. Nella generica definizione e categorie assimilate vanno compresi anche gli associati in partecipazione, oltre ovviamente gli altri iscritti alla gestione. Con riferimento a coloro che hanno titolo all indennità di maternità, viene prevista la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 01/01/2007 di un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità. Ciò è previsto anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 01/01/2007, con durata presumiamo pari a 3 mesi entro un anno dall ingresso del bambino in famiglia. Ricordiamo che l inapplicabilità, secondo l Inps, del principio dell automatismo delle prestazioni ai lavoratori parasubordinati rende problematico, in molti casi, esigere l indennità di maternità. ESTENSIONE RISCATTO ASPETTATIVE PER MOTIVI DI FAMIGLIA (COMMA 789) Di sicuro interesse l estensione anche ai periodi pre-1997 della possibilità di riscatto delle aspettative non retribuite per motivi di famiglia. Dovrà essere emanato un apposito decreto ministeriale entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge. POSSIBILE ESTENSIONE DELLA MATERNITÀ A RISCHIO PER LE COLLABORATRICI (COMMA 791) Viene effettuata un importante apertura sull indennizzabilità per le collaboratrici della maternità cosiddetta a rischio. Con decreto ministeriale dovranno essere individuati i criteri per coprire il vuoto di tutela esistente. BENEFICI ALLE VITTIME DEL TERRORISMO (COMMI ) A tutti coloro che hanno proseguito l attività lavorativa sempre che l evento dannoso si sia verificato prima dell entrata in vigore della legge n. 206/2004 e purché l invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore a un quarto della capacità lavorativa, il trattamento di quiescenza dovrà essere pari all ultima retribuzione percepita. Il comma 794 invece estende gli aiuti previsti dalla legge 206/2004 a prescindere dal grado di invalidità. Il comma 795 infine, estende gli aiuti previsti dalla legge 206/2004 anche ai familiari, intesi come coniuge, figli anche maggiorenni e genitori, in mancanza di figli. PERMESSI NON RETRIBUITI E CONGEDO RETRIBUITO PER ASSISTERE FIGLI CON HANDICAP GRAVE (COMMA 1268) I soggetti che usufruiscono dei congedi straordinari retribuiti per assistere figli con handicap grave, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. SANATORIA INDEBITI PER BONUS-BEBÈ PERCEPITO DA CITTADINI EXTRA-UE (COMMI ) Viene sanata, come preannunciato da un Consiglio dei ministri prima dell estate, la questione riguardante uno dei tanti pasticci del precedente governo, ovvero la percezione indebita del bonus per i primi o secondi figli, percepiti dai cittadini extracomunitari esclusi dalla norma, ma che in buona parte aveva ricevuto la lettera-propaganda da parte dell ex-presidente del Consiglio. Pertanto le ingiunzioni sono inefficaci e i contenziosi vanno considerati estinti.

17 appunti pag. 17 Parte terza: Politiche dell occupazione e interventi in materia di ammortizzatori sociali di Tommaso Pizzo, Ufficio studi CGIL Milano Numerosi sono i provvedimenti assunti in tema di sostegno e salvaguardia dell occupazione rinvenibili nei vari commi della Finanziaria. Su questo tema, se apparentemente la manovra sembra priva di un filo conduttore che ricolleghi su uno stesso piano di coerenza i vari interventi, è possibile nondimeno ricavare un insieme di misure articolato e potenzialmente assai penetrante. Molte di queste individuano fondi da destinare al sostegno al reddito dei dipendenti di aziende in crisi o sono volte a finanziare attività di formazione professionale e la gestione dei servizi all impiego. Vi sono anche delle iniziative inedite, assunte prevalentemente in via sperimentale, quali gli incentivi a sostegno di una gestione più flessibile dell orario di lavoro, della sua riduzione in situazioni di crisi aziendale mediante la stipula di accordi di solidarietà o dell assunzione di lavoratori in esubero in aziende cedute sottoposte a procedure concorsuali. Una menzione a parte merita il passaggio della finanziaria che introduce la possibilità di stipulare - laddove vi sia la volontà dei lavoratori coinvolti - Accordi di solidarietà tra generazioni che favoriscano l inserimento di giovani nel mercato del lavoro e al contempo offrano a i lavoratori più anziani la possibilità di intraprendere un percorso graduale verso il pensionamento. DISOCCUPAZIONE ORDINARIA (COMMA 1167) Per il 2007 i trattamenti di disoccupazione ordinaria saranno pari, per durata ed entità, a quelli erogati sino al Quindi: i soggetti di età inferiore a 50 anni avranno l indennità per sette mesi, per dieci mesi quelli di età pari o superiore a 50 anni; l ammontare dell indennità sarà, in percentuale rispetto alla retribuzione, del 50% per i primi sei mesi, del 40% per i successivi tre mesi e del 30% per il periodo residuo. CIG E MOBILITÀ (COMMA 1156) A integrazione delle risorse del Fondo per l occupazione, per il 2007 vengono stanziati 25 milioni di euro per l erogazione dei trattamenti di CIG straordinaria ai lavoratori in caso di crisi aziendale o di cessazione dell attività (lett. b). Prevista l ulteriore disponibilità massima di 45 milioni di euro per la concessione di trattamenti di CIG straordinaria o mobilità ai dipendenti delle imprese nel settore commercio e di quelle operanti nel turismo con più di 50 addetti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti (lett. c). Interessante poi - e sintomatico di una consapevolezza politica di come sovente venga fatto un uso distorto delle tipologie contrattuali non subordinate - che di seguito (lett. d) si faccia carico il fondo per l occupazione anche del finanziamento di piani di riqualificazione professionale e reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che abbiano operato presso aziende in crisi, destinando 15 milioni di euro per il 2007 e altrettanti per il 2008 secondo modalità e criteri che il Ministero del Lavoro dovrà definire entro due mesi. C.D. MOBILITÀ LUNGA (COMMA 1189) Si dispone l erogazione di trattamenti di mobilità, da prolungarsi anche oltre il periodo massimo normalmente previsto, nel limite di unità a favore di imprese e gruppi in crisi o coinvolte da processi di riorganizzazione e ristrutturazione, i cui piani di gestione degli esuberi vengano sottoposti all esame del Ministero del Lavoro entro il 28 febbraio Le imprese che vorranno concorrere all assegnazione di tali trattamenti dovranno fare richiesta al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo Dei posti complessivamente disponibili, sono riservati ad aziende in amministrazione straordinaria e 500 a imprese operanti nel settore dell elettronica sottoposte a procedure concorsuali con sede nel mezzogiorno. Per l attuazione di queste misure si prevedono 2 milioni di euro per il 2007, 59 milioni di euro per il 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dal Fermo restando che gli oneri (anche contributivi) derivanti dalla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria sono a carico dell impresa. Da sottolineare il fatto che ai lavoratori beneficiari di tali trattamenti speciali di mobilità si applica il regime pensionistico precedente all introduzione del c.d. scalone (quindi quello previsto dalla riforma Dini). C.D. AMMORTIZZATORI IN DEROGA (COMMA 1190) Fino al 31 dicembre 2007 il Ministero del Lavoro potrà disporre interventi straordinari per la gestione di casi

18 appunti pag. 18 di crisi occupazionale, erogando trattamenti di CIG straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa. Tali programmi di intervento dovranno essere definiti da specifici accordi stipulati in sede governativa, che a loro volta recepiranno precedenti intese raggiunte a livello territoriale entro il 20 maggio La norma prevede la possibilità sia di compiere interventi ex novo, sia di riprenderne e proseguirne altri iniziati negli anni precedenti e non conclusi. Per l insieme di queste iniziative, il limite massimo di spesa stabilito che sarà a carico del Fondo per l occupazione è di 460 milioni euro. C.D. PICCOLA MOBILITÀ (COMMA 1211) Vengono concessi incentivi fiscali alle aziende che assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese con meno di quindici dipendenti e iscritti alle liste di mobilità (pur senza percepire la corrispondente indennità) in base all art. 4 del decreto-legge 148/93. Le risorse stanziate per il 2007 sono pari a 37 milioni di euro. LAVORATORI IN ESUBERO NELLE IMPRESE CEDUTE (COMMI ) Sperimentalmente per il 2007, verranno estesi gli sgravi contributivi previsti dall art. 8 della legge 223/91 anche a quei datori di lavoro cessionari di imprese interessate da procedure concorsuali che intenderanno assumere i lavoratori in esubero della cedente che beneficiano già di trattamenti di integrazione salariale. Questa misura si pone in deroga alla possibilità concessa sinora agli acquirenti di imprese in fallimento di non prendersi in carico i loro dipendenti ed è espressamente introdotta al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi. I fondi stanziati per tali sgravi contributivi sono pari a 10 milioni di euro e si utilizzeranno nei casi di crisi aziendale individuati dal Ministro del Lavoro sulla base di un accordo sindacale e di una relazione tecnica del Ministero dello Sviluppo. ACCORDO DI SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI (COMMI ) I lavoratori dipendenti di almeno 55 anni potranno, su base volontaria, convertire a tempo parziale il proprio contratto, consentendo la assunzione da parte della propria azienda di giovani disoccupati o inoccupati massimo 25enni (o 29enni se laureati) per un orario di lavoro pari a quello ridotto. Ciò potrà essere fatto stipulando un Accordo di solidarietà tra generazioni, con i contenuti e secondo le modalità che il Ministro del Lavoro definirà con decreto entro fine febbraio. Esso stabilirà anche i requisiti di accesso e la ripartizione delle risorse previste per gli accordi, che sono 3 milioni di euro per il 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e Risulta difficile, ad un analisi preliminare, intuire quali effetti questa norma potrà produrre in termini di aumento numerico dell occupazione: le posizioni che in virtù di essa si apriranno per dei giovani lavoratori non potranno che essere a tempo parziale e occorrerà verificare se per la gran parte di loro costituiranno l unica attività svolta e dunque la sola fonte di reddito. Se comunque come chiave di lettura degli accordi di solidarietà si assumono non tanto i possibili risvolti occupazionali sul piano quantitativo, quanto piuttosto le positive ricadute che potranno avere sul piano dell - occupabilità di soggetti tradizionalmente deboli sul mercato del lavoro, la loro diffusione potrà rappresentare un ulteriore strumento di politica del lavoro. Per ciò che riguarda il contenuto di tali posizioni lavorative e la funzione formativa che potrebbero assumere, non si specifica se il giovane avrà l opportunità di accrescere le proprie competenze professionali avvalendosi contestualmente dell esperienza del più anziano, attraverso forme di affiancamento o tutorship. Avrà in ogni caso il vantaggio di inserirsi in un ruolo e nell ambito di un contesto lavorativo già definiti e rodati. ASSUNZIONI DI SOGGETTI DISABILI (COMMA 1162) Il fondo per le assunzioni agevolate di lavoratori disabili viene rifinanziato di 37 milioni di euro per il 2007 e di 42 milioni a decorrere dal FORMAZIONE PROFESSIONALE (COMMA 1163) Per il finanziamento delle attività di formazione professionale promosse dalle Regioni e trasferite o da trasferire a esse, per il 2007 sono disponibili 23 milioni di euro. SERVIZI PER L IMPIEGO (COMMA 1165) Il Fondo per l occupazione verrà dotato di 78,6 milioni di euro per finanziare la gestione delle attività e lo sviluppo dei servizi per l impiego nei prossimi due anni (rispettivamente 27 mil per il 2007 e 51,6 mil per il 2008)

19 appunti pag. 19 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (COMMA ) Vengono stanziati 35 milioni di euro per il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l attuazione di politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori impiegati nelle stesse disponibili presso gli enti da almeno tre anni o utilizzati nell ambito di convenzioni (c. 1166). Da segnalare inoltre un intervento mirato (c. 1156) in ragione della dimensione degli enti interessati: da un lato (lett. e) si prevede la possibilità che il Ministro del Lavoro stipuli con i comuni sotto i abitanti nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili per un massimo di spesa di 1 milione di euro; dall altro (lett. f) i comuni con meno di abitanti che hanno vuoti in organico potranno procedere, nel limite massimo complessivo di unità, all assunzione di lavoratori collocati in attività socialmente utili per qualifiche nelle quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. In questo caso il limite di spesa è di 23 milioni di euro. INCENTIVI PER LA STIPULA DI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ (COMMA 1212) Al fine di evitare procedure di licenziamento collettivo, si rinnova la previsione di risorse (25 milioni di euro) da destinare anche alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell art. 1 della legge 863/1984 che, versando in condizioni di crisi, decidono di dare luogo ad accordi di solidarietà tra i propri dipendenti. Gli incentivi andranno a coprire il 50% della retribuzione che i lavoratori perderanno per via della riduzione dell orario individuale di lavoro. FLESSIBILITÀ DI ORARIO PER LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI (COMMI ) Con questa Finanziaria, le risorse volte a sostenere la flessibilità nella gestione dell orario di lavoro da parte dei lavoratori con figli vengono destinate non più al Fondo per l occupazione, ma al Fondo delle politiche per la famiglia recentemente costituito. La decisione sull ammontare di tali risorse non è stata presa adesso, ma rinviata all emanazione di un apposito decreto del ministro delle Politiche per la famiglia. Nondimeno, la Finanziaria stabilisce i criteri di base con i quali si erogheranno i contributi, il 50% almeno dei quali verrà destinato a imprese fino a 50 dipendenti. In generale, destinatarie potranno essere solo quelle aziende che abbiano stipulato accordi contrattuali che prevedano: - progetti per consentire alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri (anche nel caso in cui uno dei due sia lavoratore autonomo) di fruire di forme di flessibilità contrattuale per ciò che attiene l orario e l organizzazione del lavoro (part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, flessibilità sui turni, banca delle ore, etc.); - programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; - progetti che consentano la sostituzione del lavoratore autonomo o titolare d impresa che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro lavoratore autonomo o imprenditore; - azioni e interventi di varia natura che favoriscano comunque la sostituzione, il reinserimento, l articolazione della prestazione lavorativa e la formazione di lavoratori con figli a carico minori o disabili, oppure con anziani non autosufficienti a carico.

20 appunti pag. 20 Parte quarta: Stabilizzazioni contrattuali, contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento di Igor Giussani, Coordinamento Servizio vertenze legali CGIL Milano Una delle priorità, in materia lavoristica, di questa finanziaria è la lotta al lavoro nero ed al lavoro precario: l obbiettivo è quello di stabilizzare tali rapporti di lavoro e di arginare il ricorso ad una flessibilità non sorretta da ragioni obiettive ma fondata unicamente su una logica di riduzione dei costi che, come spesso accade, si traduce in una riduzione delle garanzie in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro (questa parte verrà esaminata nel capitolo seguente). L intenzione del Governo è chiara: ristabilire una situazione di legalità in cui qualità del lavoro, qualità e sicurezza dell occupazione, flessibilità condivisa e, perché no, competitività delle imprese trovino un efficace punto di sintesi ed equilibrio. Ovviamente le disposizioni contenute in Finanziaria rappresentano il primo passo di un percorso annunciato dal governo: se, come dichiarato da diversi ministri (e come ripreso in più punti nel testo della Finanziaria,) uno degli interventi legislativi in calendario sarà la riforma degli ammortizzatori sociali, è auspicabile che gli strumenti messi in campo da questa legge di bilancio possano consentire di recuperare risorse finora sottratte alla collettività dalla c.d. economia sommersa. Mettere in campo una seria politica di emersione (oltre agli indubbi vantaggi sociali sopra segnalati) significa, quindi, restituire alla collettività parte di quelle risorse necessarie per attuare le programmate riforme del mercato del lavoro, del sistema previdenziale ed ovviamente degli ammortizzatori sociali. Più per coerenza tematica che per reale attinenza con quanto appena esposto verranno brevemente analizzate, in questo capitolo, le norme volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego. A) DISPOSIZIONI PER IL PUBBLICO IMPIEGO FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI (C ) Con il comma 416 viene istituito un Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici. L istituzione di tale fondo è finalizzata alla realizzazione di piani straordinari per l assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Un apposto decreto Interministeriale da emanarsi, previo confronto con le organizzazioni sindacali, entro il 30 aprile del 2007 dovrà fissare i criteri e le procedure per l assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche interessate alla stabilizzazione del proprio personale flessibile (C. 417). Nello stesso decreto verranno definiti i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione. Alle Amministrazioni destinatarie di dette risorse finanziarie è fatto divieto di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all attribuzione delle stesse (C. 418). Per la costituzione di tale fondo sono stati stanziati 5 milioni di euro per l anno 2007 (C. 419). STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE (C. 519) Per il 2007 è prevista, inoltre, la possibilità di stabilizzare (attraverso una apposita destinazione di una quota parte del fondo istituito dal comma 96 dell art. 1 L. 311/2004 Legge Finanziaria 2005) i rapporti di lavoro di quel personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni (anche non continuativi nel quinquennio precedente) purché l assunzione sia avvenuta mediante procedure selettive di natura concorsuale. CONVERSIONE DEI CFL (C. 528) Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei CFL (prorogati dalla Finanziaria del 2006, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006) potranno essere attuate con l entrata in vigore dell attuale finanziaria nel limite dei posti disponibili in organico. Nell attesa dell espletamento di tali procedure di conversione i CFL sono prorogati al 31/12/2007. (C. 528). QUOTA DI RISERVA PER I CO.CO.CO (C. 529) Per il triennio le Amministrazioni Statali, le Agenzie, gli Enti pubblici di cui al comma 4 dell art. 70 del D. Lgs. 165/2001 e gli Enti Pubblici non economici che procederanno all assunzione di personale a tempo determinato dovranno riservare una quota del 60% del totale dei posti programmati

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