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1 DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 1. Misure fiscali per il lavoro e le imprese (art. 6) Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente (comma 1) Vengono incrementate le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 del Tuir, per i redditi superiori ad euro e fino a euro, dagli attuali euro annui a euro annui. A seguito di tale incremento, le detrazioni sono rimodulate nelle seguente misura: Reddito (euro) Importo della detrazione (euro) Fino a Oltre fino a ( )x[1-(reddito )/( )] Oltre fino a x[1-(reddito )/( )] Oltre Deduzione Irap per nuovi assunti (comma 3) A decorrere dal 2014, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (il computo viene effettuato in riferimento al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente) sarà deducibile il relativo costo per un importo annuale non superiore a euro per ciascun nuovo dipendente. Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi. La deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. La norma precisa che l'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nelle ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

2 ACE - Aiuto alla Crescita Economica(commi 5 e 6) Con lo scopo di stimolare la patrimonializzazione delle imprese, per gli anni 2014, 2015 e 2016, viene incrementato dall'attuale 3%, rispettivamente, al 4%, 4,5% e 4,75%, il rendimento nozionale deducibile del capitale investito nell'azienda ai fini dell'ace (Aiuto alla Crescita Economica), misura agevolativa, come noto, introdotta dal D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia"). La norma precisa che i soggetti che beneficiano di tale deduzione dovranno determinare l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015, utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. Proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli edifici (comma 7) La norma in esame proroga le misure agevolative relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, per le spese relative agli interventi di efficienza energetica, la detrazione è prevista nella misura: a. del 65%, per le spese sostenute nell'anno 2014; b. del 50%, per le spese sostenute nell'anno Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono stabilite nella misura: a. del 65%, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015; b. del 50%, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 e fino al primo semestre Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare, le detrazioni sono previste nella misura: a. del 50%, per le spese sostenute nel 2014; b. del 40%, per le spese sostenute nel 2015.Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia ed in riferimento alle spese riguardanti l'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo di euro per unità immobiliare, le detrazioni sono stabilite nella misura: a. del 65%, per le spese sostenute nel 2014;

3 b. del 50%, per le spese sostenute nel Per i soggetti che usufruiscono delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie viene, inoltre, prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a euro. Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni delle imprese (commi da 8 a 15) I soggetti Ires potranno rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap nonché di eventuali addizionali, nella misura del 16%, per i beni ammortizzabili, e del 12%, per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante potrà essere affrancato mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%. I maggiori valori saranno considerati fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 ed il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sia per la rivalutazione che per l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (in pratica, da giugno 2014). Affrancamento dei maggiori valori contabili a seguito di operazioni straordinarie (commi da 16 a 18) Come noto, l'art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali. Tale norma ha inteso, in pratica, eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali. Tale previsione, però, ha riguardato, esclusivamente, l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre Ora, la norma in esame dispone che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda. Deducibilità delle perdite su crediti per banche ed assicurazioni (commi da 19 a 22) A partire dal periodo di imposta 2013, per le banche e le assicurazioni, viene introdotta la deducibilità fiscale in 5 anni, ai fini Ires ed Irap, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre, estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Pertanto, anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

4 Iva sulle prestazioni di assistenza rese dalle cooperative sociali (comma 23) La norma in esame interviene in merito alle misure introdotte dalla legge di stabilità 2013, che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo di quella del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi. In particolare, viene ora disposto il ripristino dell'aliquota Iva del 4% per le prestazioni socio sanitarie rese dalle cooperative sociali. Deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore (comma 24) A decorrere dal periodo di imposta 2013, viene prevista la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. In particolare, viene disposta la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, l'ammontare, in tutto od in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto. 2. Garante del contribuente (art. 10, commi 16 e 17) Dal 1 gennaio 2014, il Garante del contribuente coinciderà con il Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate. E' prevista contemporaneamente, la decadenza dei Garanti già operanti. 3. Compenso ai centri di assistenza fiscale per le attività svolte in favore dei contribuenti (art. 10, comma 18) Come noto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'istat. Con la norma in esame, viene riproposta per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento Istat già previsto per gli anni 2011, 2012 e Soppressione del Fondo Irap per i piccoli imprenditori privi di "autonoma organizzazione" (art. 10, comma 19) Con decorrenza dal 2015, viene soppresso il Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 finalizzato ad escludere dall'applicazione dell'irap i piccoli imprenditori privi di "autonoma organizzazione". L'istituzione del predetto Fondo era stato accolto con favore in quanto era un primo significativo passo per escludere dall'applicazione dell'irap i piccoli imprenditori. Si precisa che già precedenti provvedimenti avevano "svuotato" di risorse tale Fondo. 5. Razionalizzazione delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 10, comma 35)

5 Con un D.P.C.M. da adottare entro il 15 gennaio 2015, saranno disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali attualmente vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal Tali misure non saranno adottate se, entro il 1 gennaio 2015, saranno approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. 6. Compensazione ai fini delle imposte dirette (art. 17, comma 1) A decorrere dal 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all'irap, per importi superiori a euro annui, dovranno richiedere, obbligatoriamente, l'apposizione del visto di conformità, in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. 7. Razionalizzazione delle detrazioni per oneri (art. 17, commi 2 e 3) Entro il 31 gennaio 2014 saranno adottati provvedimenti per razionalizzare le detrazioni per oneri (spese sanitarie, spese per istruzione, interessi su mutui, ecc.), al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015, 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno Qualora entro tale data non siano adottati i predetti provvedimenti, l'attuale detrazione del 19%, sarà ridotta: a. al 18%, per il 2013; b. al 17%, a decorrere dal Aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli (art. 17, comma 7) Viene aumentata, dall'1,5 per mille al 2 per mille, l'imposta di bollo sui conti titoli. 9. Contrasto all'erogazione di indebiti rimborsi dell'irpef (art. 18, commi da 1 a 4) Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'irpef da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2014, l'agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, dovrà effettuare controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborsi superiore a euro. Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo sarà erogato dall'agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d'imposta. 10. Proroga del contributo di solidarietà (art. 18, comma 5)

6 Per gli anni 2014, 2015 e 2016, viene prorogato il contributo di solidarietà per il lavoratori dipendenti, pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di euro, introdotto dal D.L. n. 138 del Si precisa che tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle relative addizionali. 11. Imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica (art. 18, commi da 6 a 11) E' introdotta un'imposta di bollo forfetaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti ed i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. L'imposta è dovuta nella misura di 16 euro per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni. Con un Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità per il pagamento in via telematica della predetta imposta di bollo, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 12. Istituzione del tributo sui servizi comunali: TRISE (art. 19) A decorrere dal 2014, viene istituito il tributo sui servizi comunali, TRISE, relativo alla gestione dei rifiuti ed alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili dei comuni. Il soggetto attivo del tributo sarà il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. Il nuovo tributo si articolerà in due componenti: a) la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI (cfr. paragrafo 3 della sezione dedicata alle disposizioni in materia di ambiente ed energia); b) la seconda, denominata TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Tributo sui servizi indivisibili dei comuni: TASI (art. 21 e 22) L'art. 21 disciplina la componente del TRISE diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI), il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili. Soggetti passivi della TASI sono gli stessi soggetti passivi della TARI. Circa la base imponibile, essa sarà la medesima dell'imu, determinata ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201 del L'aliquota di base della TASI sarà pari all'1 per mille ed i comuni potranno ridurla fino all'azzeramento. Inoltre, allo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, viene previsto che la variazione dell'aliquota della TASI dovrà, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI al netto dell'aliquota base e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile.

7 Limitatamente al 2014, viene stabilito che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non possa eccedere il 2,5 per mille. Infine, viene disposto che l'occupante diverso dal titolare di un diritto reale sia tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, compresi tra il 10% ed il 30% dell'importo dovuto. Relativamente alla TASI, l'art. 22 dispone che le relative aliquote dovranno essere approvate in conformità con i servizi ed i costi individuati nel regolamento comunale e potranno essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. La medesima norma sancisce, inoltre, che la dichiarazione IMU vale anche per la TASI, dal momento che si tratta degli stessi elementi utili per la determinazione dell'imposta. Pertanto, il contribuente non sarà tenuto a presentare un'apposita dichiarazione per questo tributo, nel caso in cui il comune sia già in possesso dei dati necessari per la verifica dell'imposta. A tal proposito, si sottolinea che neanche per il detentore, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sussisterà la necessità di presentare un'apposita dichiarazione ai fini TASI, poiché il comune, attraverso l'incrocio dei dati in possesso ai fini IMU, sarà in grado di reperire tutti gli elementi utili ai fini della verifica del corretto versamento della TASI. 14. Disposizioni in materia di IMU: prevista la deducibilità nella misura del 20% dell'imposta corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese (art. 23) La norma in esame ha lo scopo di eliminare le disposizioni concernenti l'applicazione dell'imu sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze. Inoltre, contiene una serie di disposizioni di carattere generale finalizzate a rendere applicabile a regime e, dunque, anche per gli anni successivi al 2014, l'imu disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 del Ma la misura di maggior interesse per il Sistema è che, a decorrere dal 2013, l'imu sugli immobili strumentali delle imprese sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) nella misura del 20%. Resta, invece, indeducibile ai fini dell'irap. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 1. Estensione dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti a favore delle grandi imprese (art. 3, comma 15). La disposizione è volta ad estendere la realizzabilità delle operazioni di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, per finalità di sostegno dell'economia, a favore delle grandi imprese. La norma prevede che, anche per le grandi imprese, tali operazioni possano essere effettuate esclusivamente in via indiretta, attraverso l'intermediazione delle banche, nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa stessa.

8 2. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI (allegato n. 2, tabella E). La norma prevede il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI per 1,78 miliardi di euro in tre anni (280 milioni per il 2014 e 750 milioni sia per il 2015 che per il 2016). Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi all'attuale residuo di 389 milioni, per una disponibilità complessiva di oltre 2 miliardi di euro. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO 1. Risorse per lo Sviluppo (art. 3) Nell'ambito della programmazione delle risorse da impiegare nel futuro ciclo di programmazione , la norma dispone l'incremento di euro 54,81 miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), nell'arco temporale citato (che coincide con il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali), adottando il criterio di riparto 80-20: l'80% delle risorse del FSC sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno, mentre il restante 20% alle aree del Centro-Nord. Coerentemente con gli indirizzi fissati nell'accordo di Partenariato , in riferimento al quale verranno definiti gli obiettivi dei programmi operativi regionali e nazionali, al comma 2 vengono stanziati 46,5 milioni di euro per lo sviluppo delle Aree interne del paese. Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dei servizi di base, con priorità al trasporto pubblico locale, all'istruzione ed ai servizi socio-sanitari. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per la Coesione Territoriale dovrà presentare al CIPE i risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi pilota. Con il comma 6, per gli anni , sono stanziati 100 milioni di euro per i Contratti di Sviluppo, di cui 50 milioni per quelli di tipo industriale (compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) e 50 milioni per i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Il comma 7 prevede che, per l'anno 2014, il "Fondo per la crescita sostenibile" (che finanzia progetti per Ricerca e Sviluppo, rafforzamento della struttura produttiva del Paese, internazionalizzazione ed export) sia incrementato di 50 milioni di euro destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati. Con il comma 8 viene inoltre rifinanziato, con un'assegnazione di 50 milioni di euro, il fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 per la penetrazione commerciale in paesi extra-ue (possono essere finanziati, ad esempio, interventi come l'apertura di sedi all'estero, anche tramite Joint Venture, o studi di fattibilità e perfettibilità collegati a investimenti italiani all'estero). Da notare che tra le linee di finanziamento rientrano anche i programmi di assistenza tecnica collegati agli investimenti sostenuti con le risorse del fondo. Sono beneficiari delle agevolazioni tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata (reti).

9 Con il comma 9 viene infine risolto il problema della "perenzione amministrativa" riassegnando al bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico le risorse già concesse alle imprese ma non erogate entro 3 anni. 2. Cofinanziamento nazionale dei programmi dell'unione Europea (art. 8) In riferimento ai programmi operativi regionali (POR) finanziati dai fondi strutturali, il cofinanziamento di competenza nazionale verrà ripartito tra il Fondo rotativo L.183/87 che concorrerà per il 70% ed i bilanci regionali e delle Provincie Autonome per la restante quota del 30%. Per i programmi nazionali (PON), la quota di cofinanziamento nazionale pubblica sarà totalmente a carico Fondo L. 183/87. Al comma 3 si stabilisce che il Fondo rotativo L. 183/87, nel limite delle sue disponibilità, concorre al finanziamento degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e comunque inseriti nella programmazione strategica definita con l'accordo di partenariato. Per aumentare la massa critica di risorse destinata a tali interventi complementari, le regioni e le Provincie Autonome possono concorrere al finanziamento di tali interventi con risorse a valere sui propri bilanci. Al comma 4 si prevede inoltre che, nel limite di 500 milioni di euro annui, il Fondo rotativo L. 183/87 possa concedere anticipazioni delle quote comunitarie e nazionali, sui programmi cofinanziati dai fondi UE a titolarità delle Amministrazioni centrali, nonché sui programmi complementari. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE 1. Finanziamenti per la banda larga (art. 4, comma 10) La disposizione prevede che, ai fini del completamento del Piano nazionale banda larga, vengano stanziati per il 2014 (dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea) 20,75 milioni di euro. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E PATTO DI STABILITA' 1. Spending review (art. 10, commi da 32 a 34 e da 36 a 37) Sulla base degli indirizzi dell'apposito Comitato costituito ai sensi dell'art. 49bis del DL 69/2013 (il cosiddetto "decreto del Fare") e delle proposte formulate dal Commissario per la spending review, sono definite, entro il prossimo mese di luglio, misure atte ad assicurare risparmi nella spesa pubblica per almeno 600 milioni di euro per il 2015 e di 1310 milioni di euro per il 2016 ed il In attesa di tali misure, le predette somme sono assicurate da specifici accantonamenti secondo la seguente ripartizione: Istituzione Ministeri Regioni Comuni

10 Province Totale Sempre in tema di riduzione della spesa, è previsto un taglio ai trasferimenti destinati ad imprese pubbliche e private (allegato n. 4 al DDL) ed alle spese per consumi intermedi dei ministeri per 150 milioni l'anno a partire dal Costi standard (art. 10, comma 30) Sono stanziati 4 milioni di euro l'anno per il triennio per proseguire le attività di monitoraggio e di revisione del fabbisogno e per la definizione dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione del mondo sanitario. 3. Patto di stabilità interno delle regioni (art. 13) Viene ridotto, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2013, l'importo della spesa complessiva ammissibile per le Regioni, che passa da milioni a per il 2014 e da milioni a per il 2015, 2016 e La ripartizione di tali importi tra le diverse regioni è fissata dalla legge stessa e non più demandata alla Conferenza delle Regioni. Misura analoga è prevista per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome. Viene protratta nel tempo ed estesa anche alle Regioni a statuto speciale, attraverso un accordo da concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2014, la possibilità di individuare criteri e modalità per uno scambio di spazi finanziari tra i diversi enti all'interno del Patto di stabilità, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Per il solo anno 2014 viene richiesto un ulteriore concorso alla finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, per 560 milioni di euro, ed a quelle a statuto speciale, per un importo pari a 240 milioni, che non saranno considerati ai fini del calcolo del Patto di stabilità. Tali somme debbono essere versate ad apposito capitolo di bilancio entro il 31 marzo 2014, altrimenti saranno sottratte alle risorse dovute dallo Stato alle regioni nel corso dell'anno a qualsiasi titolo, escluso quelle destinate al Servizio Sanitario Nazionale ed il Trasporto Pubblico Locale. 4. Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 14) Viene aggiornata la base di riferimento (media delle spese correnti anziché ) ed elevata la percentuale da applicare alla stessa per determinare gli obiettivi del patto di stabilità per gli enti locali. Dal calcolo del predetto Patto viene escluso, per il 2014, 1 miliardo di euro per effettuare pagamenti in conto capitale, secondo una ripartizione tra i diversi enti (comuni e province) definita dal MEF sulla base delle esigenze manifestate dagli stessi enti entro metà febbraio. Il mancato utilizzo per almeno il 90% dello spazio finanziario concesso viene sanzionato con la revoca della deroga al patto. Restano parimenti fuori dal Patto 2014 anche 500 milioni complessivi utilizzati dagli enti territoriali per il pagamento di debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre Anche in questo caso, la

11 ripartizione avverrà con decreto ministeriale, sulla base delle esigenze manifestate da ciascun ente entro il prossimo 14 febbraio, e sono previste sanzioni a carico dei soggetti responsabili del servizio competente che senza giustificazione non si avvale di questa possibilità o non utilizza lo spazio finanziario concesso. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA 1. Finanziamento Garante della privacy e Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali (art. 10, comma 22) La disposizione, al fine di assicurare il rifinanziamento del Garante della privacy per gli anni 2014 e 2015, attribuisce a quest'ultimo una quota di 2 milioni di euro annui a valere sui contributi versati dalle aziende per il funzionamento di ciascuna delle seguenti Autorità: IVASS, CONSOB, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici, Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Supponendo che i contributi versati dalle imprese alle Autorità elencate non eccedano gli attuali fabbisogni effettivi, tale disposizione rischia di mettere in difficoltà il funzionamento delle predette Autorità. In tal senso, quindi, una simile scelta, potrebbe preludere a un futuro inasprimento degli obblighi contributivi a carico delle imprese a favore delle Autorità che oggi subiscono la decurtazione. Analogo ragionamento vale per l'autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, anch'essa interessata dalla disposizione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 1. Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche: Promuovi Italia S.p.A (art.10, comma 25) La Società Promuovi Italia S.p.A. svolge funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Nell'attuale assetto i diritti dell'azionista sono esercitati secondo le indicazioni del Dipartimento per la competitività e lo sviluppo del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'intero pacchetto azionario è detenuto dall'agenzia Nazionale del turismo ENIT. La norma prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in analisi: a) le azioni della Società vengano trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e Finanze, provvedendosi contestualmente alla riduzione del patrimonio netto dell'enit in misura pari al corrispondente del valore contabile; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si sostituisca al Dipartimento per la competitività e lo sviluppo del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dei diritti dell'azionista; c) decadano i componenti del C.d.A. e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e Finanze, nomini il nuovo organo amministrativo.

12 Si prevede altresì che la Società riduca i propri "costi di gestione" del 50% entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge in analisi. Viene in fine inserita tra le attività della Società quella di assistere il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA 1. Finanziamenti per infrastrutture e trasporti (art. 4) Manutenzione straordinaria rete stradale ANAS (comma 1) Viene autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale ANAS, nonché degli interventi previsti dai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società ANAS Spa. Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria (comma 2) Per la realizzazione del secondo stralcio del quarto macrolotto dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni per il Sistema MO.S.E. (comma 3) Al fine di consentire la prosecuzione immediata dei lavori previsti e la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema MO.S.E. per la difesa della laguna di Venezia, viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2014, 100 milioni per il 2015, 71 milioni per il 2016 e 30 milioni per il Manutenzione straordinaria rete ferroviaria (comma 4) Viene autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il 2014 per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale, previsti dal contratto di servizio tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa. Finanziamento infrastrutture ferroviarie (comma 5-7) Per completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino dell'asse ferroviario ad alta velocità Napoli-Bari e garantire la presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029 è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro mediante erogazione diretta, al fine di avviare gli interventi per il completamento delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ad alta velocità Milano-Venezia e per la realizzazione delle tratte Frasso Telesino-Vitulano e Apice-Orsara (tratte intermedie) della linea ad alta velocità Napoli-Bari, opere da realizzare attraverso il ricorso alla modalità dei "lotti costruttivi successici" prevista per i progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei

13 TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche. Per le richiamate opere, viene data la possibilità al CIPE di approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizioni che sussistano disponibilità finanziarie per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle stesse. Viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni per ciascuno degli anni al fine di avviare gli interventi di adeguamento e velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna- Lecce, che potranno essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma Rifinanziamento Fondo per la mobilità dei pendolari (comma 8) Attraverso il rifinanziamento del Fondo per la mobilità dei pendolari viene prevista un'autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e a 200 milioni di euro per il 2014 per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Le risorse in questo modo assegnate verranno ripartite tra le Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente. Viene inoltre prevista l'esclusione dei relativi pagamenti dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna Regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni Contributi autotrasporto (comma 9) Al fine di favorire gli interventi nel settore dell'autotrasporto, è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Riduzione dei trasferimenti correnti in favore delle imprese (art. 10, comma 36 - allegato 4) Nell'ambito delle riduzioni di spesa concernenti i trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, vengono previsti tagli pari a: 7,381 milioni di euro per il 2014, 7,166 milioni per il 2015 e 7,403 milioni per il 2016 e successivi, delle somme assegnate al Comitato Centrale dell'albo degli autotrasportatori per interventi a sostegno della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i mezzi pesanti; 1,817 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e successivi delle somme da erogare all'enav Spa per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio; 540 mila euro per ciascuno gli anni 2014, 2015, 2016 e successivi delle risorse disponibili, a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento fiscali di favore concesso alle imprese armatoriali con navi iscritte nel Registro internazionale; 1,890 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e successivi delle somme disponibili, a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, per gli sgravi contributivi e previdenziali in favore delle imprese armatoriali per il personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale. 3. Crediti d'imposta accise gasolio (art. 17 comma 4)

14 Tra i crediti d'imposta che saranno oggetto, con successivo DPCM, ad un possibile taglio, nella misura massima del 15%, sono compresi anche quelli relativi al recupero degli incrementi dell'accisa sul gasolio per autotrazione concessi per i veicoli pesanti. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 1. Misure in materia di ambiente e tutela del territorio (art. 5) Vengono introdotte disposizioni per il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo attraverso lo stanziamento di risorse specifiche. Entro settembre 2014 il Ministero dell'ambiente presenterà al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma e il fabbisogno finanziario per gli esercizi successivi. Ulteriori risorse vengono stabilite per finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano dovrà individuare gli interventi necessari e i soggetti che vi provvederanno, nonché le modalità di erogazione del finanziamento. Infine sono previste misure relative alla responsabilità dell'autore della contaminazione per danno ambientale e agli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza (bonifica) del suolo. 2. Istituzione della TRISE e disciplina della componente (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (art. 20) Come già visto al paragrafo 12 della sezione fiscale, il DDL stabilità istituisce il nuovo tributo denominato TRISE, del quale una delle due componenti che lo costituiscono, denominata TARI, è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La nuova TARI ripropone quasi pedissequamente i principi generali che erano già contenuti nella precedente disciplina relativa alla TARES che, contestualmente, viene abrogata. Per l'applicazione della TARI vengono considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Viene poi ribadito il principio che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal regolamento 158/99 "cd. Metodo Normalizzato". In proposito deve essere evidenziato come il regolamento 158/99 è stato più volte oggetto di critiche in quanto non capace di rispecchiare la reale produzione dei rifiuti, basandosi su coefficienti potenziali che hanno in passato determinato aumenti spropositati e ingiustificati delle tariffe. Solo in alternativa viene concessa ai Comuni, nel rispetto del principio "chi inquina paga", la possibilità di far riferimento a criteri diversi (poter commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti). Manca quindi, ancora una volta, la volontà di instaurare in via prioritaria un legame diretto tra produzione del rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario del "chi inquina paga", mentre vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione "presuntiva" che si sono costantemente tradotti in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica.

15 Analogamente al regime TARES, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente. Resta la possibilità, per il comune, di determinare ulteriori agevolazioni e riduzioni. Al riguardo si osserva tuttavia come sia presente un elemento di rigidità in quanto, rispetto alla precedente formulazione TARES, viene stabilito che la relativa copertura non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio (anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso) e pertanto il ristretto limite di percentuale riduce notevolmente il beneficio che poteva derivare da tale disposizione. Positiva invece la previsione, innovativa, che consente al comune di coprire le eventuali agevolazioni o riduzioni anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Viene poi previsto che, con Regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Viene infine data la possibilità, per quei comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti di prevedere, in luogo della TARI, e con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI 1. Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche (art. 10, comma 6) L'articolo 10 al comma 6 prevede che il Governo definisca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità e di concerto con la Conferenza Unificata e la Società di Gestione del Risparmio immobiliare, di cui il Ministero dell'economia e delle Finanze è unico azionista, un Programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti e non utilizzati per finalità istituzionali dal Ministero della Difesa, con l'obiettivo di reperire dalla vendita di detti immobili risorse pari ad almeno 500 milioni di euro l'anno, per un totale di 1,5 miliardi di euro nel periodo DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI PREVIDENZA 1. Trasferimenti per spese assistenziali (art. 2, commi 1 e 2) Come ogni anno, viene quantificato l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'inps ed all'ex INPDAP per la copertura degli interventi assistenziali a favore di alcune gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestioni Artigiani, Commercianti, minatori ed ex ENPALS). La Conferenza dei servizi ripartisce tali risorse fra le gestioni interessate. 2. Riduzione premi INAIL (art. 6, comma 2) Con effetto dall' , è prevista la riduzione dei premi INAIL, nel limite complessivo di un miliardo di euro per il 2014, di 1,1 miliardi di euro per il 2015 e di 1,2 miliardi di euro a decorrere dal Tale riduzione dovrà essere resa operativa mediante apposito decreto interministeriale, che terrà conto degli

16 andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. A decorrere dal 2016, l'inail effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro. 3. Contributo addizionale ASpI (art. 6, comma 4) Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in indeterminato viene stabilito che il contributo addizionale ASpI dell'1,40% viene restituito interamente e non più soltanto per gli ultimi sei mesi, come disposto dalla legge 92/ Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art. 7, comma 1) Per il 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga vengono rifinanziati con uno stanziamento ulteriore di 600 milioni, posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che si aggiunge al miliardo di euro già stanziato per il 2014 dalla legge 92/2012. Sempre per il 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà per le aziende non destinatarie di CIGS (legge 236/93 art.5, commi 5 e 8), sono stanziati 40 milioni di euro e per le proroghe della Cassa integrazione Guadagni straordinaria per cessazione di attività sono stanziati 50 milioni di euro. Entrambi gli stanziamenti sono posti a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la Formazione. 5. Lavoratori "esodati" (art. 7, comma 2) Vengono salvaguardati dalla riforma pensionistica Fornero ulteriori soggetti. Si tratta di lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il con almeno un contributo volontario accreditato al , ancorché abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Tali soggetti saranno ricompresi nella deroga al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) dopo il abbiano conseguito un reddito lordo annuo per le predette attività lavorative non superiore a euro; 2) perfezionino i requisiti pensionistici entro il Il relativo stanziamento, già previsto dalla legge di stabilità 2013, viene pertanto adeguato. Il rifinanziamento ulteriore è pari a 49 milioni di euro per il 2014, a 62 milioni per il 2015, 51 milioni per il 2016, 31 milioni per il 2017,23 milioni per il 2018, 23 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 8 milioni per il 2020.

17 6. Fondo nazionale per la non autosufficienza (art. 7 comma 3) Per il 2014 è autorizzata la spesa di 250 milioni, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (sla). 7. Restituzione contributo di solidarietà pensioni di importo elevato (art. 9, comma 15) Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la restituzione del contributo di solidarietà dovuto sulle pensioni di importo elevato (art.18 D.L.98/2011 convertito nella legge 111/2011), dichiarato incostituzionale. 8. Enti previdenziali privatizzati Apporto agli obiettivi finanza pubblica (art. 10, comma 23) A decorrere dal 2014 gli enti previdenziali privatizzati (fra cui l'enasarco) possono assolvere alle disposizioni sul contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un versamento al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno La disposizione, per i predetti enti, sostituisce tutta la normativa vigente sul contenimento della spesa, fermo restando quella per il personale. 9. Perequazione automatica pensioni (art. 12, comma 1) Per il triennio la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo (nel 2013 pari a circa euro annui lordi); b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo (nel 2013 circa euro) e pari o inferiori a 4 volte il predetto trattamento minimo (circa euro annui lordi); c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo (circa euro annui lordi) e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo (circa euro annui lordi); d) nella misura del 50 per cento per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo (oltre circa euro annui lordi). Per il solo anno 2014, la perequazione automatica non trova applicazione ai trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo (oltre circa euro annui lordi). In tal modo, viene modificata la disciplina in materia, in quanto viene considerato l'importo complessivo del trattamento pensionistico e non più l'importo per fasce di importo pensionistico.

18 E' previsto, inoltre, un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo predette, per far sì che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni, al citato limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo soggetto. 10. Contributo di solidarietà pensioni di importo elevato (art. 12, comma 4) Dall' al i trattamenti pensionistici obbligatori di importo complessivo superiore a euro lordi annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà alle gestioni previdenziali di appartenenza, pari al: a) 5% sulla parte eccedente e fino a euro lordi annui; b) 10% sulla parte eccedente euro lordi annui e fino a euro lordi annui; c) 15% sulla parte eccedente euro lordi annui. 11. Enti previdenziali privatizzati Norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 5) Con norma di interpretazione autentica, viene chiarito l'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge 296/2006. Pertanto, viene stabilito che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali privatizzati ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell' , si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti stessi.

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