Ministero dello sviluppo economico

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ministero dello sviluppo economico"

Transcript

1 Ministero dello sviluppo economico DECRETO-LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER L AVVIO DEL PIANO DESTINAZIONE ITALIA Sommario ART (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, e per l introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio)... 2 ART (Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI)... 3 ART (Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo)... 5 ART (Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l area di crisi complessa del porto di Trieste)... 6 ART (Misure per favorire l internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell ingresso e del soggiorno in Italia per start up innovative, ricerca e studio)... 8 ART (Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)... 9 ART (Misura di razionalizzazione dell istituto del ruling di standard internazionale) ART (Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto) ART (Misure per favorire la diffusione della lettura) ART

2 (Tribunale delle società con sede all estero) ART (Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l occupazione) ART (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa) ART (Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e per le opere pubbliche) ART (Disposizioni urgenti per i lavori pubblici) Relazione illustrativa Relazione tecnica... 28

3 ART. 1 (Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, e per l introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio) 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell effettivo andamento orario dei prezzi dell energia elettrica sul mercato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall Autorità per l energia elettrica e il gas ai fini dell applicazione dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull energia prodotta. 3. Al fine di contenere l onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell incentivo spettante, volta a valorizzare l intera vita utile dell impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell Autorità per 3

4 l energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l energia elettrica e il gas in attuazione dell articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell anno precedente; 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio. 4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. 5. L opzione di cui al comma 3, lettera b) deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b) mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all articolo 30 dello stesso decreto. 7. All articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in

5 parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a Euro ; la sanzione è da Euro a Euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall Agenzia delle Entrate, che, per l ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata: a) con Regolamento del Ministro della Giustizia, emanato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; b) all articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse; c) all articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell edificio»; d) all articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; e) all articolo 70 delle disposizioni per l attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» 5

6 sono aggiunte le seguenti: «L irrogazione della sanzione è deliberata dall assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell articolo 1136 del Codice». 10. All articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.». ART. 2 (Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI) 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima dell articolo 1, sono inserite le seguenti parole: Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e servizi ; b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «ART. 1 (Principi generali) 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l accesso al credito. ART. 2 (Benefici) 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis») e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell ambito degli investimenti da realizzare.

7 ART. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. ART. 4 (Progetti finanziabili) 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro, relative alla produzione di beni nei settori dell industria, dell artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. 2. Dall attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ART. 4-bis (Risorse finanziarie disponibili) 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.». c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; d) all articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «di cui all articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»; 7

8 3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»; e) all articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla società Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; f) al comma 2 dell articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto». g) all articolo 23, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Per l attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell 8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; h) all articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonché il Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento è emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze.» 2. All articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche»; c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1

9 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis,»; d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull occupazione.». ART. 3 (Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo) 1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell approvazione della Commissione europea, è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di euro ,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, fruibili a seguito dell approvazione del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico e secondo le modalità di cui ai commi da 2 a Il credito d imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro per ciascun beneficiario, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. 9

10 3. Sono ammissibili al credito d imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 5. Ai fini della determinazione del credito d imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell importo risultante dall applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel

11 supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a euro al netto di iva. c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne. 6. Il credito d imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 7. Per fruire del contributo le imprese presentano un istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell uno per cento delle risorse di cui al successivo comma Per la verifica della corretta fruizione del credito d imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo. 10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, 11

12 nell assunzione dell incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell IFAC. Le spese sostenute per l attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell articolo 64 del codice di procedura civile. 12. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell importo di cui l impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d imposta prevede una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull effettiva entità delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell agevolazione sarà ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale. 13. Le risorse necessarie all attuazione del presente articolo sono individuate, nei limiti di cui al comma 1, nell ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione , approvato dalla Commissione europea. Le citate risorse cofinanziate, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono versate all entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all entrata del bilancio dello Stato.

13 ART. 4 (Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l area di crisi complessa del porto di Trieste) 1. L articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «ART. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) 1. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell ambiente; b) l individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell accordo; 13

14 g) l individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale. 3. La stipula dell accordo di programma costituisce riconoscimento dell interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità. 4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall articolo 245 comma Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: a) i fatti che hanno causato l inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall allegato 3 alla Parte VI del presente; c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell esigenza di non pregiudicare l avvio e lo sviluppo dell iniziativa economica e di garantire la sostenibilità economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 6. L attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l onere reale per tutti i fatti antecedenti all accordo medesimo. 7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica

15 individuati dall accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 8. Gli interventi per l attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 9. Fatta salva l applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l esercizio degli impianti e delle opere connesse. 10. All attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o più società in house individuate nell accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 11. Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca d intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione , previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.». 2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all articolo 252- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, è attribuito un credito d imposta secondo le modalità di cui al presente articolo, a condizione che: a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 15

16 b) abbiano ad oggetto l esercizio esclusivo delle attività risultanti dall accordo di programma sottoscritto; c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l accordo; d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 3. Il credito d imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo , fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo , subordinatamente all approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/ Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di: a) fabbricati classificabili nell attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell articolo 2424 del codice civile, nell ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell impresa, utilizzati per l attività svolta nell unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l attività svolta nell unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d imposta. 5. Il credito d imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel precedente comma eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo

17 d imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell investimento agevolato effettuati nel periodo d imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l acquisto dei beni. 6. Il credito d imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l altro modalità e termini per la concessione del credito d imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l ammontare dell agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all Agenzia delle Entrate, in via telematica, l elenco dei soggetti beneficiari e l importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. 8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo. 9. L agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all allegato I del TFUE, dell industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito 17

18 d imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea. 10. L efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle disposizione della Commissione europea per l attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 11. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili. 12. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma precedente e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, ricomprese nella circoscrizione dell Autorità portuale, restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorità, come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. 13. Ai fini dell attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 14. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l anno 2014 e a 10 milioni di euro per l anno

19 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l anno 2014 e l accantonamento relativo al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 5 (Misure per favorire l internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio) 1. Al fine di potenziare l azione in favore dell internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l internazionalizzazione delle imprese sono incrementate di euro per l anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale Industria e Servizi 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all entrata dello Stato per essere riassegnate all apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico. 2. All articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell orario prolungato.». 19

20 3. All articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente Misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole»; b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; c) al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all allegato I del trattato CE». 4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall imposta di bollo. 5. All articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. L articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione. 7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO - 2015

CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO - 2015 CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO - 2015 TERMINI DI PRESENTAZIONE Periodo di imposta dal 2015 al 2019 BENEFICIARI Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico DECRETO-LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER L AVVIO DEL PIANO DESTINAZIONE ITALIA Sommario Sommario... 1 ART. 1... 3 (Disposizioni

Dettagli

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni 7.2015 Febbraio Sommario 1. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO... 2 1.1 Attività di ricerca e sviluppo agevolabili... 2 1.2 Costi

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 Direzione Trasferimento di Conoscenza e Innovazione Dipartimento Centri e Reti

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO Decreto Legge 23 Dicembre 2013 n. 145 coordinato con la Legge di con conversione 21 Febbraio 2014 n.9, modificata

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese ALLEGATO N. 2A Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DM 7 AGOSTO 2014 Credito d imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

dottori commercialisti

dottori commercialisti dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina Dott www.dottcomm.net Vicenza, 29 Ottobre 2015 INFORMATIVA N. 7-2015: IL CREDITO DI IMPOSTA IN R&S Con il DL n. 145/2013

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell articolo 3, comma 5 del

Dettagli

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni

Dettagli

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE SCHEDE SINTETICHE Tabella di sintesi Interventi In vigore dal Innovazione Voucher IT (Information Technology) 24 dicembre 2013 Credito d imposta 24 dicembre 2013 Finanziamenti per progetti di R&S 26 giugno

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, e,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall articolo 4, comma

Dettagli

Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale

Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale Regione Veneto Agevolazioni per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale Fondo di Rotazione ex LR 5/2001 (Sezione C) Contributi ex LR 9/2007!1 RIEPILOGO NORMATIVA Requisiti soggetto proponente

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1

C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 5 P a g. 1 Circolare Numero 33/2015 Oggetto Sommario Contributi per la valorizzazione all estero dei marchi italiani ( Bando Marchi +2 MISE ). Con l Avviso

Dettagli

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Valentina Piuma mercoledì, 18 settembre 2013 G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese La norma è

Dettagli

FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE LOMBARDIA

FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE LOMBARDIA LINEE D INTERVENTO: 1. SVILUPPO AZIENDALE; 2. INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO; 3. APPLICAZIONE INDUSTRIALE DI RISULTATI DELLA RICERCA; 4. CRESCITA DIMENSIONALE

Dettagli

4, 1 13 2015, 273 COMMERCIO ELETTRONICO

4, 1 13 2015, 273 COMMERCIO ELETTRONICO Circolare recante le modalità di presentazione delle domande per l attribuzione del credito d imposta per la realizzazione e l ampliamento di infrastrutture informatiche di cui all articolo 4, comma 1

Dettagli

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 ottobre 2003 Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (F.A.R.).

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari) L.R. 01 Settembre 1999, n. 19 Istituzione del prestito d'onore (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la

Dettagli

Circolare N.140 del 19 Settembre 2013

Circolare N.140 del 19 Settembre 2013 Circolare N.140 del 19 Settembre 2013 Smart & Start. Incentivi ed agevolazioni fino a 500.000 euro per i progetti innovativi al sud Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che Smart & Start

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2418 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di concerto

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con DECRETO 18 aprile 2016, n.4293 Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE DECRETO 19 marzo 1999, n. 147 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 maggio 1999, n. 119 - avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. del 20 luglio 1999, n. 168) "Regolamento recante criteri e modalità di

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Norme concernenti la concessione di agevolazioni per la sostituzione di caldaie in

Dettagli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 25/06/2013 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 25/06/2013 184

Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 25/06/2013 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 25/06/2013 184 Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 25/06/2013 / Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 25/06/2013 184 84939 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2013 Enti funzionali e strumentali della Provincia Autonoma

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria interventi inseriti nell Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 20/2004 (acc. n. 101249 e acc. n. 101250). La presente deliberazione sarà

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 2015

BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 2015 BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 2015 POR FERS 2014-2020 e FONDO UNICO REGIONALE FINALITÀ E OGGETTO DEGLI INTERVENTI Il bando finanzia Progetti di Ricerca Industriale

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 14 OTTOBRE 2015 489/2015/I/EFR PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER L INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DIVERSE DALLA

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

PROGETTI PER L IMPRENDITORIALITA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

PROGETTI PER L IMPRENDITORIALITA SELEZIONE DEI BENEFICIARI PROGETTI PER L IMPRENDITORIALITA SELEZIONE DEI BENEFICIARI POIC (FASE II) Progetti Operativi per l Imprenditorialità Comunale a) Aiuti rimborsabili per l insediamento delle imprese, lo sviluppo occupazionale,

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2011 2013 II parte INTERVENTI testo approvato dalla Commissione provinciale per l impiego con deliberazione n. 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTO l articolo 1 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

LA NUOVA LEGGE SABATINI

LA NUOVA LEGGE SABATINI LA NUOVA LEGGE SABATINI (DECRETO FARE Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) I DESTINATARI La Nuova Legge Sabatini, prevista dal Decreto del Fare, si rivolge alle micro,

Dettagli

L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56) L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56) Art. 1. Principi generali. 1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n.278, concernente

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

AZIONE B 4 PRSE 2001-2005 Infrastrutture pubbliche per il turismo Annualità 2005

AZIONE B 4 PRSE 2001-2005 Infrastrutture pubbliche per il turismo Annualità 2005 ALLEGATO 2 AZIONE B 4 PRSE 2001-2005 Infrastrutture pubbliche per il turismo Annualità 2005 Beneficiari Enti locali, soggetti pubblici, società o fondazioni immobiliari a prevalente capitale pubblico che

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all

Dettagli

Circolare n 10. Oggetto. Quartu S.E., 03 ottobre 2011

Circolare n 10. Oggetto. Quartu S.E., 03 ottobre 2011 Quartu S.E., 03 ottobre 2011 Circolare n 10 Oggetto Legge di Finanziamento: Comunitaria Nazionale Regionale Comunale Settore: Artigianato, Commercio, Servizi, Industria ed Agricoltura La circolare fornisce

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Impresa al femminile in Abruzzo

Impresa al femminile in Abruzzo Impresa al femminile in Abruzzo TESTO COORDINATO LL.RR. 143/95 -- 96/97-142/1999 Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l imprenditoria femminile. Art. 1 Finalità 1. La Regione

Dettagli