COPISTERIA D E L T R I B U N A L E

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1 Marzo Giovanni Aurea Vicedirettore Ecco il numero zero di una storica rivista, della nostra categoria, rispolverata, modernizzata e rilanciata. Fondata nel 1991 da Vigili Urbani con l ambizioso scopo di informare i colleghi su temi professionali, sindacali, istituzionali e culturali, rinasce quindi SERVIZIO SOCIALE - Vademecum della Polizia Locale. Il nome della rivista, Servizio Sociale, scelto oltre 20 anni fa, rappresenta una missione esclusivamente rivolta alle peculiari problematiche della delicata professione. L ispirazione risale alle origini storiche dei primi movimenti di aggregazione di lavoratori sorti nell 800 e pertanto il titolo, Servizio Sociale, non deve essere male interpretato, poiché ambisce al necessario principio di mutuo soccorso tra lavoratori, dogma dei rapporti di colleganza negli ambienti di lavoro. SERVIZIO SOCIALE, quindi, non DELLA Polizia Locale ma PER la Polizia Locale. Niente a che vedere con il ruolo istituzionale del Corpo, che certamente non può essere circoscritto al solo servizio sociale, ma deve necessariamente essere dosato con l inevitabile coattivo ruolo sanzionatorio e repressivo degli illeciti, sia penali sia amministrativi. La rivista è aperta a tutti coloro che vorranno contribuire con segnalazioni e consigli. E presente su Facebook e sarà anche supportata da un sito web, al seguente indirizzo: Buona lettura. Numero 0 del 1991 All interno Schede Operative COPISTERIA DEL TRIBUNALE SCONTO 20% su moltissimi servizi per i lettori di Nuovo Servizio Sociale NOBIS URBEM COMMENDANT

2 COPISTERIA DEL TRIBUNALE La Copisteria La Copisteria del Tribunale è un centro servizi, rinomato per la precisione e la puntualità nei servizi offerti, con tariffe sempre convenienti. La disponibilità e la cortesia del personale tecnico, unite alla flessibilità dell orario di apertura, rendono la Copisteria il partner ideale per le esigenze sempre straordinarie dei nostri clienti. Ufficio Traduzioni Offriamo garanzia di riservatezza e disponiamo di un ufficio revisione interno. Le traduzioni sono svolte da professionisti con esperienza più che decennale, specifica nel settore, iscritti all albo dei traduttori e dei periti del Tribunale. Collaborano con noi un ristretto e fidato gruppo di consulenti madrelingua che garantiscono il massimo della qualità nella costante ottimizzazione dei tempi di consegna. Siamo pertanto fornitori di molti studi professionali che si avvalgono dei nostri servizi di traduzione per la nostra stimata capacità di rispetto dei tempi di consegna poiché, come risaputo, soprattutto in ambito legale, le scadenze dei termini sono fondamentali. Le traduzioni possono essere giurate (asseverate) in Tribunale e legalizzate presso la Procura della Repubblica (apostille convenzione dell Aja). Nel caso di documenti già tradotti possiamo revisionare ed asseverare. COPISTERIA DEL TRIBUNALE SCONTO 20% su moltissimi servizi per i lettori di Nuovo Servizio Sociale RITAGLIA LA NOSTRA TeSSeRA SCONTO NeLL ULTIMA PAGINA I Nostri Servizi I differenti reparti offrono tutti i servizi classici, svolti con la massima rapidità e perizia, tra cui: Fotocopie e stampa digitale B/N e colori Fototessere Legatura libri - Volumi - Enciclopedie, Riviste giuridiche Montaggio stampe su pannelli Plastificazione piccolo e grande formato Rilegatura Rilegatura tesi - Microfiches Riversamento audio e video Scansione immagini e documenti Scansione lastre radiografiche Stampa in grande formato Stampati commerciali Targhe Timbri Stampa tipografica Battitura Testi Trascrizione di registrazioni audio Personalizzazione CD/DVD Banner striscioni in PVC Cartellonistica Affreschi ed applicazioni per interni Etichette e adesivi Etichette resinate Foto e pubblicità magnetiche Stampa su ceramica Insegne e personalizzazione vetrine One Way (vedo-non vedo) Personalizzazione automezzi Scritte adesive prespaziate Stampa calpestabile Stampa fotografica Stampe per retroilluminazione Stampe su tela canvas e montaggio su telaio Stencil per pittura murale Personalizzazione T-shirt Copisteria del Tribunale S.O.S. PER IL CITTADINO Pag. 4 BLOCCO DEI RINNOVI CONTRATTUALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI Pag. 7 OPERAZIONI VIABILISTICHE IN LOCALITÀ CRITICHE PERICOLOSE E SENZA ADEGUATA SEGNALETICA Pag. 8 APPROVATO IL REGOLAMENTO DEI SEGNI DISTINTIVI Pag. 9 LE SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI (S.I.T.) Pag. 10 LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - Sintesi e Prospettive Pag. 12 LE ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE O TERAPIE DIVENTANO MALATTIA Pag. 14 IL FONDO PREVIDENZIALE PER LA POLIZIA LOCALE di Milano EX. ART. 208 C.d.S. Pag. 17 AMBRO STORE Pag. 18 INSERTO Sommario SCHEDE OPERATIVE - Guida in stato di Ebbrezza e... stupefacenti NUOVO SERVIZIO SOCIALE OFFRE ANCHE CONSULENZA GRATUITA AL CITTADINO UTENTE CHE DOVESSE AVERE LA NECESSITA DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RELATIVI AD ADEMPIMENTI BUROCRATICI. A TAL FINE SARA POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI TRAMITE L INDIRIZZO SOTTO RIPORTATO. I QUESITI PIU INTERESSANTI SARANNO PUBBLICATI SCRIVERE A: info@nuovoserviziosociale.it Milano - Via San Barnaba 39 Tel info@copisteriadeltribunale.com Monza - P.zza G. Garibaldi 6 Tel monza@copisteriadeltribunale.com Busto Arsizio Largo Gaetano Giardino 7 PROSSIMA APERTuRA

3 Multe : Istruzioni per l uso S.O.S. PER IL CITTADINO UTENTE - PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: Info@Nuovoserviziosociale.it di Giovanni Aurea <Agente di Polizia Locale Comando zona 4> A Milano sono davvero pochi coloro che possono vantare di non essere mai incappati in una cosiddetta Multa, il cui termine corretto è Sanzione Amministrativa. Cerchiamo di fare un po di chiarezza con l arduo tentativo di provare a districarsi in questa giungla burocratica. Innanzitutto occorre distinguere le tipologie di sanzione; per il Codice della Strada esistono vari tipi di accertamento: 1- RILIEVO DI SOSTA elevata attraverso l avviso d infrazione. 2- CONTESTAZIONE IMMEDIATA. 3- CONTESTAZIONE DIFFERITA 4- Accertamento attraverso strumenti tecnologici: AUTOVELOX O TELELASER 5- RILIEVO ATTRAVERSO TELECAMERE Avviso d infrazione E il documento lasciato sul parabrezza in caso di infrazione determinata da divieto di sosta. Questa regola non è prevista formalmente dal Codice della Strada, anche se rappresenta un modo veloce di terminare un provvedimento amministrativo. Infatti, con il pagamento si limita di molto la prassi burocratica, con diretto vantaggio per le Amministrazioni. Non essendo un verbale, per lo stesso non è possibile proporre opposizione. Per inoltrare ricorso è necessario attendere la notifica del verbale presso la propria abitazione, notifica che comunque deve essere effettuata entro 90 giorni. Può invece essere pagato immediatamente, massimo entro 5 giorni, e in tal caso si potrà fruire della riduzione del 30%. Quest ultimo diritto si ripresenta anche dopo che l infrazione, non pagata, sarà notificata. Se non pagata entro 5 giorni, quindi, è conveniente attendere la notifica, dopo di che bisogna ricordarsi di pagare entro 5 giorni. E bene precisare che, in caso di mancato recapito, la data di notifica decorre dal giorno nel quale si va a ritirare l atto presso l ufficio Postale. Contestazione Immediata Rappresenta un obbligo con limitate eccezioni. L Agente di Polizia Municipale, è obbligato a fermare il trasgressore, identificarlo e quindi contestare l infrazione attraverso la verbalizzazione. Tale obbligo sussiste anche per le infrazioni rilevate con AUTOVELOX (apparecchio che fotografa il veicolo che supera i limiti di velocità) o TELELASER (apparecchio che misura la velocità attraverso un particolare cannocchiale). Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata anche al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica, mentre per il trasgressore/conducente il termine decorre dalla contestazione. Il trasgressore ha il diritto di rilasciare un eventuale dichiarazione. Il verbale rilasciato può essere impugnato o pagato entro 60 giorni. Se l infrazione non rientra tra le eccezioni, il trasgressore potrà fruire della riduzione del 30%, pagando entro 5 giorni. Contestazione differita La contestazione differita è consentita soltanto in alcuni casi: 1) quando non risulti oggettivamente possibile quella immediata; 2) se il trasgressore non ottempera all invito di fermarsi, dandosi alla fuga; 3) Per gli accertamenti effettuati con telecamera. Nelle suddette casistiche l infrazione dovrà essere notificata entro 90 giorni, impugnata o pagata entro 60 giorni. Il diritto alla riduzione del 30%, come già detto, è condizionato al pagamento entro 5 giorni, salvo che non si tratti di grave infrazione non annoverata tra quelle con diritto alla decurtazione. Le Modalità per il Ricorso L articolo 3 della LEGGE n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che in ogni provvedimento o atto amministrativo devono obbligatoriamente essere indicati il termine e l'autorità a cui è poter ricorrere. In tutti i verbali contestati o notificati (con la sola esclusione dell avviso di infrazione) devono essere indicate le corrette modalità per il ricorso, pena la nullità dell atto stesso. Il termine per presentare è di sessanta giorni per il Prefetto e trenta giorni per il Giudice di Pace. Il ricorso può essere presentato direttamente presso la sede indicata o inviato per posta raccomandata con avviso di ricevimento a uno dei soggetti succitati. E bene rammentare che se il Prefetto rigetta il ricorso, si viene condannati al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso anche contro l'ordinanza del Prefetto si può presentare ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. Al Sig. Signor Prefetto della Provincia di Milano tramite il Corpo di Polizia Municipale di Milano 1^ Sezione Procedure Sanzionatorie Ufficio Ricorsi Via Friuli Milano Al Sig. Signor Prefetto della Provincia di Milano Ufficio Ricorsi Corso Monforte Milano Il Ricorso al Giudice di Pace In alternativa al ricorso al Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la sanzione è stata elevata, entro 30 giorni dal giorno della notifica. In caso di mancato recapito il termine decorre dal giorno del ritiro presso l Ufficio Postale. Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della sanzione. Se l infrazione è stata contestata personalmente (consegnata brevi manu) non si riceverà più alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data di contestazione. Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, il verbale dovrà comunque essere notificato anche al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica. I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto. Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione è stata contestata. Nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, compreso l indirizzo, pena la nullità. Al ricorso deve essere allegato l originale del verbale impugnato, nonché tutti gli altri documenti ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente ma anche per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'atto della presentazione del ricorso, in entrambi i casi si dovrà versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della sanzione impugnata. Se tale valore è inferiore ad 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di 37. Se il valore è compreso tra 1.100,00 ed 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di 85. Se il valore del ricorso è superiore ad 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di 8,00. Qualora il ricorso venisse presentato per posta raccomandata, occorrerà versare il contributo unificato tramite modello F24, inserendo una copia nella busta, mentre la marca da bollo andrà attaccata al ricorso. N.B.: IL SERVIZIO CONSISTE ESCLUSIVAMENTE NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI. PER I RECLAMI OCCORRERA RIVOLGERSI AL NUMERO:

4 ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 del Codice di Procedura Civile e 58 delle disposizioni di attuazione, se non si è residenti nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria, pertanto occorrerà contattare quest ultimo ufficio per conoscere la data dell udienza. Per l udienza davanti al Giudice di Pace non c è l obbligo di avvalersi dell'opera di un avvocato, ci si può anche presentare da soli. Il giorno dell udienza, nel caso di assenza, sia personale che di un eventuale avvocato, il Giudice conferma automaticamente il verbale e pertanto la causa viene persa, salvo due eccezioni: Anche il Governo Letta conferma il blocco dei rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti di De Domenico Letterio Agente di P.L. del Comando di zona 4 Milano Traduzione: un taglio del 10,5% sugli stipendi degli impiegati 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 1) Se comunque dal ricorso e/o dalla documentazione allegata, risulti oggettivamente l illegittimità della sanzione. Al termine dell'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure che il Giudice deliberi immediatamente la sua decisione. In quest'ultimo caso la causa sarà conclusa attraverso l emissione della sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la sanzione ed eventualmente rimborsare le spese. 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Sul Sole 24 Ore si legge: In tutto fanno euro all anno a regime, che diventano se lo stop ai contratti fosse confermato per il 2015 e Salendo i gradini della gerarchia ovviamente la perdita nominale cresce e arriva a euro per un dirigente di seconda fascia, e sfiora i 19 mila per un ministeriale apicale. Per la dirigenza di prima fascia negli enti pubblici non economici (Inps, Inail, Aci, Istat e così via), dove si incontrano i valori stipendiali più alti, i mancati aumenti a regime superano i euro all anno nel, e arriverebbero vicino ai 30 mila euro con blocco fino al 2016 a seconda dell inquadramento, mentre i medici del servizio sanitario rinunciano a euro, ovvero alla BUONUSCITA. Ma non c è solo questo. La legge di Stabilità amplia il meccanismo dell erogazione a rate per la buonuscita, prevedendo il pagamento in due anni se l indennità supera i 50 mila euro, e in tre anni se si sale oltre la quota di 100 mila euro, con il risultato di allargare la perdita in termini di mancati interessi per il ritardo dei versamenti. E mentre attaccano, pesantemente, i lavoratori pubblici tentano anche di convincerci che sta arrivando la ripresa economica. Tutti sappiamo che ci stanno prendendo in giro. Confindustria sosteneva che la ripresa ci sarebbe stata nel 2009; Berlusconi ha sostenuto che la ripresa era prevista per il 2010 e in seguito per il 2011; per Draghi la ripresa era nel 2012; per Monti nel 2013; per Letta nel. Sono una massa di imbonitori e imbroglioni che hanno portato il nostro paese allo sfascio, senza nessuna capacità di rilanciare l economia e l occupazione. Anzi hanno contribuito a creare disoccupazione, come il tecnico Monti, grande economista, che nel 2012 non ha rinnovato le agevolazioni previste per il fotovoltaico (sono scadute nel giugno 2012), costringendo ditte e artigiani alla chiusura. Così quattrocentomila persone hanno perso il lavoro! Lo stato deve creare nuovi posti di lavoro se vuole far uscire il nostro paese dalla crisi, iniziando a sbloccare il turn over nella pubblica amministrazione, ricoprendo tutti i posti persi per i pensionamenti. Inoltre, per garantire l occupazione, deve nazionalizzare le imprese di interesse strategico per il paese, come l ILVA, l ALITALIA, la TELECOM, la FIAT, sottraendole ai profittatori che le hanno spolpate speculando anche sulla salute dei lavoratori. Ora più che mai, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Sardegna, è necessario agire sul territorio: ristrutturare e mettere in sicurezza tutte le scuole; valorizzare il nostro patrimonio artistico e ampliare la nostra capacità di accoglienza turistica; rilanciare la ricerca, valorizzando migliaia di giovani laureati disoccupati; rafforzare la lotta all evasione fiscale e contributiva. In questo modo si realizzerebbe occupazione per centinaia di migliaia di persone e si rimetterebbe in moto l economia, con un aumento della capacità d acquisto dei lavoratori, per avviare un percorso di uscita dalla crisi economica. 6 7

5 Operazioni viabilistiche in località critiche Pericolose e senza adeguata segnaletica di Vittorio Codazzi Agente di Polizia Locale del Comando di zona 4 Milano APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE: Simboli distintivi di grado della Polizia Locale della Regione Lombardia di Paolo Solimando Agente di Polizia Locale zona 9 L articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 (Normativa di salvaguardia della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) prevede che ogni lavoratore debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro. In particolare lo stesso deve, tra l altro, segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente responsabile della sicurezza, qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente. Milano 7 ottobre 2013, ore 15:30 circa, durante lo svolgimento del normale servizio d istituto, un autopattuglia radiocomandata del Comando di P.L. Zona 4 veniva inviata presso il raccordo autostrada del sole, precisamente sul lato della carreggiata che dal comune di San Donato Milanese conduce in piazzale Bologna a Milano, per ausilio viabilistico ad una seconda autopattuglia impegnata nei rilievi di un incidente stradale. In luogo, era riscontrabile la presenza di un autovettura incidentata, posta in modo perpendicolare rispetto all asse della carreggiata e collocata sulla corsia di sorpasso del raccordo, condizione quindi molto pericolosa per tutti gli utenti della strada. Per esigenze relative ai rilievi, si rendeva necessario posare, per un lungo tratto di strada, numerosi birilli bianco-rossi. Infine a circa 200 metri dal luogo del sinistro, veniva collocato l apposito cartello stradale accessorio di cui è equipaggiata l autovettura di servizio, tutto ciò per garantire agli Agenti impegnati di effettuare le operazioni necessarie nella massima sicurezza possibile, tenuto conto della segnaletica a disposizione. Tali operazioni venivano sbrigate, nella circostanza, con il concreto rischio di venire travolti dai veicoli transitanti in luogo a velocità sostenuta, dal momento che gli agenti stavano effettuando il proprio intervento su un raccordo autostradale e inoltre la segnaletica in dotazione dell automezzo non risultava adeguata a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada). L accaduto è stato prontamente segnalato dagli Agenti, ufficialmente con comunicazione protocollata ai responsabili della sicurezza, al fine di evidenziare l ennesima condizione di pericolo per i lavoratori. Tale rischio purtroppo è sempre stato presente durante i rilievi degli incidenti stradali occorsi nei raccordi autostradali considerati di competenza del Comune. Gli Agenti hanno adempiuto al loro dovere sancito dalla normativa succitata, adesso ci si aspetta che anche i Dirigenti responsabili in materia di sicurezza diano il necessario riscontro, prima che la situazione di estremo pericolo si trasformi in ennesima tragedia. Purtroppo a tutt oggi, nessun riscontro è ancora pervenuto. Due le possibili soluzioni: 1) Autorizzare gli Agenti a inibire la circolazione durante i rilievi degli incidenti stradali, adottando le opportune deviazioni; 2) Predisporre un automezzo dotato della segnaletica prevista dal succitato art. 38 del D.P.R. 495/92, giacché i rilievi di un incidente stradale sono da considerare a tutti gli effetti lavori da cantiere stradale. Dopo mesi di inutili incontri presso il Palazzo della Regione, le raccolte di firme, i comunicati di fuoco e la totale assenza di un utile interesse ad agire in favore della Categoria, il DICCAP e la CISL hanno raggiunto l'agognato risultato! Dopo i morti ammazzati e i suicidi, la mancanza dei dispositivi di sicurezza e del vestiario, l'assenza di una adeguata valutazione dei rischi e di tutela legale sul luogo di lavoro, la cancellazione dell'equo indennizzo e della giusta causa, la perdita dell'identità e della credibilità di un Corpo ricco di una dignità storica, il blocco dei salari e del turnover, il pericolo di Fondi Pensione Complementari che incombe sull'art. 208, la continua minaccia di provvedimenti disciplinari e di tagli al salario accessorio, questi illuminati sindacalisti non hanno trovato di meglio da fare che lavorare sulla coreografia, puntando i riflettori dove si può e si vuole, ma non certo dove serve. Siamo di fronte alla pura rappresentazione priva di qualsiasi sostanza e utilità, ossia al nuovo '' Regolamento Regionale sui simboli distintivi di grado del 29 Ottobre 2013''! In esso non vi è traccia di alcun riconoscimento economico aggiuntivo, né alcun ruolo gerarchico diverso da quelli riconosciuti dalla normativa nazionale, ma soltanto un visivo riconoscimento dell anzianità di servizio. La montagna, quindi, ha partorito il topolino. A dispetto di tutto, l'unica cosa confermata è proprio che l'anzianità di servizio resta unico elemento che può ''fare grado''! Paradossale che a Milano, proprio il DICCAP-SULPM e la CISL- POLIZIA LOCALE, abbiano introdotto l uso dell Anzianità di Reparto ; in altre parole la consuetudine che, giunti al Reparto Radiomobile, l anzianità in precedenza maturata, si azzererebbe: un fantomatico requisito messo in opera con il beneplacito dei Commissari Capo responsabili della stessa unità organizzativa. Naturalmente nessuna normativa contrattuale o regolamentaria ha mai regolato tale insensata trovata. Dalla parte del DICCAP (SULPM) c'è almeno l'attenuante dell'originalità dei contenuti che qualcun altro, invece, si ostina a scimmiottare. Le finalità propagandistiche sono chiare anche quando, superando con voli pindarici il tenore letterale del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, qualcuno arriva per l'ennesima volta a parlare di Riforma Nazionale della Polizia Municipale. Da quanto premesso e tutto considerato, potremmo ritenerci fortunati...meglio niente che qualcosa di dannoso...o forse no! In effetti le risorse economiche che qualcuno avrebbe il coraggio di impegnare per i costosi segni distintivi e il loro assemblaggio sulle divise potrebbero in un periodo di Spending Review, essere sottratte all'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, alla sostituzione delle divise logore o al riordino delle matricole... Forse non siamo stati abbastanza chiari: '' Vogliamo uno scatto economico di anzianità in avanti non il riconoscimento visivo di quello che abbiamo già maturato!'' Non ci resta che confidare nel buon senso dei dirigenti dell Amministrazione del Comune di Milano, sperando che, tenendo conto della facoltà di derogare alle irrazionali implicazioni del menzionato Regolamento, prescrizione sancita dall art.1 comma 4. 1) Agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni; 2) Agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni; 3) Assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni; 4) Assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni; 5) Sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni. 8 9

6 Negli ultimi 15 anni, l'attività delle Polizie Locali si è sempre più contraddistinta per lo svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria, di iniziativa e delegate dall'ag. La nostra già ampia professionalità si è così arricchita anche di questo importante ambito operativo che dà risalto anche sui media alla nostra immagine troppo spesso ingiustamente bistrattata. Uno degli strumenti fondamentali, in possesso della Polizia Giudiziaria, per lo svolgimento delle indagini, sono le Sommarie Informazioni Testimoniali, le cosidette Sit; atto tipico d'investigazione indiretta utile nello svolgimento di indagini, ma anche per la raccolta di informazioni durante i rilievi di incidenti stradali con lesioni a persone; le sommarie informazioni testimoniali sono lo strumento che permette alla Polizia Giudiziaria di avere a sua disposizione i soggetti coinvolti o i testimoni e di sentirli liberamente, ponendo domande (alle quali c'è l'obbligo di rispondere) e facendo osservazioni. Da non confondere con l interrogatorio, che invece prevede obbligatoriamente la presenza dell Avvocato e deve essere tenuto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nello schema allegato si possono trovare tutti gli adempimenti, gli articoli del Codice di Procedura Penale di riferimento e le eccezioni previste, tuttavia per comodità di lettura è importante ricordare che: Trattasi di atto che può essere redatto sia da Ufficiali che da Agenti di PG; Non deve essere dato avviso al difensore e la sua presenza non è prevista, né consentita; La persona va avvisata che ha l'obbligo di rispondere secondo verità, sia per quel che riguarda le proprie generalità, che di riferire secondo verità circa i fatti su cui viene sentita; L'atto è pienamente utilizzabile per le indagini fuori dibattimento, ma anche per le contestazioni nel dibattimento. Se siamo in possesso di informazioni che confutano quanto il teste sta riferendo o dobbiamo mostrare documenti o rammentargli fatti che tornano utili alle nostre indagini aggiungeremo questa osservazione: 10 LE SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI (S.I.T.) di Daniele De Laurentis Agente di Polizia Locale in servizio presso Reparto Radiomobile Milano Unità Servizi Speciali Si dà atto che al teste viene mostrato il documento che... Si dà atto che l'ufficio procedente contesta alla persona esaminata che... Quindi annotare la sua risposta. 9 Del tutto assimilabili alle S.I.T. risultano le dichiarazioni su incidente stradale con feriti, ciò perché, a differenza degli incidenti senza feriti (che invece rappresentano poco più di un semplice scambio di generalità di natura civilistica), sono vere e proprie ipotesi di reato per lesioni personali colpose. Lo stesso vale per gli incidenti mortali, ove però l ipotesi di reato è l omicidio colposo. E' uso, da parte di alcuni colleghi non recarsi, magari su indicazione sbagliata dell operatore della Centrale Operativa magari avallata dall Ufficiale Capoturno, negli ospedali per sentire le persone infortunate. Ricordo che l Agente operante è il solo responsabile di eventuali omissioni, e quindi non deve esistere ordine gerarchicamente superiore al dovere d ufficio. Personalmente ritengo errato questo modo di procedere e vi consiglio vivamente di non omettere il sopralluogo, che è da considerare un preciso obbligo alla stregua del dovere di andare ad ascoltare una persona aggredita che ha riportato ferite. Non si capisce la differenza fra infortunato a seguito di sinistro o a seguito di un altro fatto; inoltre potremmo riscontrare particolari importanti sui fatti, ed implementare la nostra attività con informazioni utili; se l infortunato versa in condizioni precarie, la verbalizzazione potrà essere effettuata in un secondo tempo, presso i Comandi, ma le prime notizie, oltre che per dovere d'ufficio, vanno apprese, carpite e ascoltate anche in ospedale. Qualora nel corso delle Sit emergessero a carico del teste indizi di reato, si dovrà: interrompere l'esame (dichiarazioni indizianti art. 63 CPP) avvertirlo che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, redigere verbale di identificazione, elezione del domicilio e nomina del difensore se occorre. A questo punto, se si ritiene necessario si potrà continuare, ma con eventuali spontanee dichiarazioni rese dall'indagato (art.350/comma 7 del C.P.P.) che, se da un lato non saranno utilizzabili in dibattimento, potranno essere utili per il prosieguo dell'attività investigativa. Ricordiamoci che subito dopo avere proceduto ad indagare un soggetto, non possiamo più porre domande (in quanto necessarie le formalità dell interrogatorio), ma eventualmente, se il soggetto è disponibile, possiamo limitarci a verbalizzare quanto dice. ============================================= Esempio di un valido modello di SIT : In data../.. /..2013, alle ore../.. in Milano... davanti al sottoscritto Ufficiale/ Agente di Polizia Giudiziaria...è presente la persona indicata in oggetto per essere sentita a sommarie informazioni.sui fatti avvenuti in... (o sui fatti concernenti il p.p. N...). Il teste viene informato che ha l'obbligo di riferire e di rispondere secondo verità in merito ai fatti di cui trattasi e di non rivelare nulla di quanto viene a conoscenza in relazione alla stesura del presente atto (art. 198 CPP art. 378 CP favoreggiamento - art. 368 CP calunnia art. 652 CP rifiuto d'ufficio). Inoltre viene reso edotto della facolta di astensione cui agli art. 197 e 197 bis CPP (coimputati nel medesimo reato o imputati nello stesso procedimento o in procedimento connesso), di quella prevista dall'art. 199 CPP (prossimi congiunti) e di quella prevista dagli art. 200 e 201 CPP (persone legate al segreto professionale o al segreto d'ufficio e di Stato). Si da altresi' atto che il presente Verbale viene redatto in forma riassuntiva semplice a causa dell'indisponibilita' di specifici strumenti tecnici. Domanda: Risposta: ================================================= SCHEMA OPERATIVO ======================================== Competenza dell'atto: -Ufficiali e Agenti di P.G. (art. 351); -solo Ufficiali di P.G. se vengono rese da persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 351, co. 1-bis). Finalità: Ricostruzione di fatti e circostanze (elementi essenziali del reato, generali e speciali, circostanze soggettive ed oggettive). Diritto di difesa: -La presenza del difensore non è prevista; riteniamo che il difensore possa assistere all'atto, ma senza alcuna possibilità di intervento nello stesso; la presenza del difensore è obbligatoria se la persona è imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato (art.351, co. 1-bis). Adempimenti della P.G.: --- Invitare formalmente la persona da sentire informandola sull'obbligo di presentazione, salvo legittimo impedimento, e delle possibili conseguenze giuridiche previste (art. 650 c.p.); --- informare la persona circa l'obbligo di dichiarare esatte le proprie generalità e di rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni (art ); --- se l'esame riguarda persona che avendo facoltà di astenersi a norma degli artt , richiede di avvalersi di tale possibilità; --- richiedere le informazioni e riportare le dichiarazioni (art. 136); --- evitare che la persona esprima apprezzamenti personali o che deponga sulle voci correnti in pubblico o sulla moralità delle persone (art. 194, 3 co.); --- formulare domande dirette e indirette annotando subito la risposta, che deve essere riportate per intero nel verbale (art. 136, 2 comma.); --- porre domande utili a chiarire i fatti, a riscontrare precedenti dichiarazioni rese ad altre persone, a evidenziare le modalità con cui il fatto è stato commesso, il comportamento tenuto dal soggetto; --- se le informazioni hanno lo scopo di identificare l'autore del fatto, farsi fornire una descrizione precisa della persona (connotati, contrassegni, età apparente, accento, modo di esprimersi, indumenti indossati, andatura, mezzo di trasporto usato, numero di targa dello stesso, persone con cui si accompagnava, descrizione di queste ecc.); --- se la persona rende dichiarazioni indizianti, interrompere l'esame avvertendola che, a seguito di esse, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti invitandola a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni (art. 63). L'esame, quindi, verrà ripreso in presenza del difensore di fiducia o d'ufficio. Documentazione: ---Verbale contestuale in forma integrale o riassuntiva con la riproduzione fonografica (art. 373) - v. schema nr. 17/a; --- il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio; --- non deve essere rilasciata nessuna copia, in quanto atto riservato ai sensi della Legge 241/90 art.. 24 comma 5 lettera c, quale attività di Polizia Giudiziaria e di conduzione di indagini. Termine di trasmissione: --- Senza ritardo possibilmente allegato all'informativa (art. 357) - v. schema nr. 7/a. Organo destinatario: --- P.M. presso il giudice competente (artt. 357, 4 co., 5-8 e 51). Norme di riferimento: --- Artt. 351, 357, 2 co. lett. c e 4 co., 362, 373 lett. d, 433, 500, 3 comma. 11

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