Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Transcript

1 Documentazione per l esame di Progetti di legge Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo D.L. 5/ A.C Sintesi e schede di lettura n. 595 Edizione provvisoria 15 febbraio 2012

2 Camera dei deputati XVI LEGISLATURA Documentazione per l esame di Progetti di legge Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo D.L. 5/2012 A.C Sintesi e schede di lettura n. 595 Edizione provvisoria 15 febbraio 2012

3 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni / st_istituzioni@camera.it Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio: SEGRETERIA GENERALE Ufficio Rapporti con l Unione europea cdrue@camera.it I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. File: D12005.doc

4 INDICE Nota di sintesi 3 Le iniziative dell Ue per la semplificazione 21 SCHEDE DI LETTURA Articolo 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi) 27 Articolo 2 (Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA) 36 Articolo 3 (Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell impatto della regolamentazione - VIR) 38 Articolo 4 (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paraolimpici) 46 Articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) 49 Articolo 6 (Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni) 53 Articolo 7 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d identità e di riconoscimento) 56 Articolo 8 commi 1-3 (Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché sulla composizione della Commissione per l esame di avvocato) 58 Articolo 8, comma 4 (Composizione della Commissione per l esame di avvocato) 61 Articolo 9 (Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici) 63 Articolo 10 (Parcheggi pertinenziali) 66 Articolo 11 (Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità) 68 Articolo 12 (Semplificazione procedimentale per l esercizio di attività economiche) 76 Articolo 13 (Modifiche al T.U.L.P.S.) 81 Articolo 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese) 86 Articolo 15 (Misure di semplificazione in relazione all'astensione

5 anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza) 90 Articolo 16, commi 1-4 (Semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi social,) 92 Articolo 16, commi 5 e 8 (Erogazione di sanzioni pecuniarie e proroga di termini per il recupero) 101 Articolo 16, comma 6 (Misure per lo scambio dei dati tra Amministrazioni) 106 Articolo 16, comma 7 (Pagamenti con strumenti elettronici in sedi INPS) 108 Articolo 16, commi 9-10 (Patrocinio nel contenzioso in materia di invalidità civile) 111 Articolo 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE) 112 Articolo 18 (Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio) 116 Articolo 19 (Semplificazione in materia di libro unico del lavoro) 120 Articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 122 Articolo 21 (Responsabilità solidale negli appalti) 144 Articolo 22, comma 1 (Modifiche alla normativa per l adozione delle delibere CIPE) 145 Articolo 22, commi 2-3 (Norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali) 147 Articolo 23 (Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese) 150 Articolo 24 (Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 153 Articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole) 162 Articolo 26 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno) 166 Articolo 27 (Esercizio dell attività di vendita diretta) 168 Articolo 28 (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo) 170 Articolo 29 (Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero) 172 Articolo 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) 174 Articolo 31 (Misure di semplificazione in materia di ricerca di base) 179 Articolo 32 (Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, II

6 valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca) 185 Articolo 33 (Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca) 191 Articolo 34 (Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici) 195 Articolo 35, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di controllo societario) 196 Articolo 35, commi 3 e 4 (Disposizioni in materia di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati onorari) 201 Articolo 36 (Privilegio dei crediti dell impresa artigiana) 204 Articolo 37 (Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese) 207 Articolo 38 (Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali) 208 Articolo 39 (Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione) 211 Articolo 40 (Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva) 212 Articolo 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande) 213 Articolo 42 (Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali) 215 Articolo 43 (Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) 217 Articolo 44 (Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità) 223 Articolo 45 (Semplificazioni in materia di dati personali) 226 Articolo 46 (Disposizioni in materia di Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) 229 Articolo 47 (Agenda digitale italiana) 231 Articolo 48 (Dematerializzazione di procedure in materia di università) 236 Articolo 49 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università) 238 Articolo 50 (Attuazione dell autonomia responsabile delle scuole) 255 Articolo 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione) 265 III

7 Articolo 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS) 271 Articolo 53 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia) 279 Articolo 54 (Tecnologi a tempo determinato) 293 Articolo 55 (Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria) 298 Articolo 56, commi 1 e 2 (Disposizioni per il settore turistico e per l'expo) 300 Articolo 56, comma 3 (Disposizioni per l'expo) 302 Articolo 57 (Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio) 304 Articolo 58 (Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93) 312 Articolo 59 (Disposizioni in materia di credito d imposta) 314 Articolo 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti") 323 Articolo 61, commi 1 e 2 (Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa) 327 Articolo 61, commi 3 e 4 (Disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa) 329 Articolo 62 (Abrogazioni) 334 Tabella A 336 IV

8 Nota di sintesi

9

10 NOTA DI SINTESI NOTA DI SINTESI Il decreto legge n. 5 del 2012 interviene, con 63 articoli, raggruppati in tre titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo. Alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli contenuti nel titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (artt. 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (artt. 4-11) e per le imprese (artt ). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (artt ), di appalti pubblici (artt ), ambiente (artt ), agricoltura (artt ), ricerca (artt.30-33), nonché ulteriori interventi contenuti negli artt Allo sviluppo è dedicato il titolo II (artt ) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma carta acquisti per cittadini meno abbienti. Il titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l adozione di atti amministrativi statali (art. 61), nonché in tema di abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento (art. 62) e di entrata in vigore (art. 63). Il contenuto del decreto legge è sintetizzato come segue. TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI CAPO I - Disposizioni generali in materia di semplificazioni Art. 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi L articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo con riguardo alle garanzie in merito all effettività della tutela in caso di violazione da parte dell amministrazione dell obbligo di provvedere nei termini prescritti. In primo luogo si prevede l obbligo di trasmettere, in via telematica, alla Corte dei conti le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento. Specifiche disposizioni riguardano, poi, la responsabilità dell amministrazione in caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini nonché l individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Una ulteriore novità riguarda l introduzione per il privato in attesa del 3

11 NOTA DI SINTESI provvedimento dell amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, della possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo e la previsione che, in ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Sono inoltre specificati gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo. Art. 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA L articolo 2 modifica l art. 19 della legge 241/1990, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore. Art. 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR L articolo 3, comma 1, stabilisce un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, previsti da atti normativi. A tal fine, è prevista: una relazione da parte di ciascuna amministrazione statale entro il 31 gennaio; una relazione generale a cura della Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo; l adozione di conseguenti misure normative di riduzione degli oneri. Il comma 2 elimina l obbligo di periodicità biennale della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR). Il comma 3 apporta una correzione formale. CAPO II - Semplificazioni per i cittadini Art. 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paraolimpici L articolo 4 detta disposizioni di semplificazione amministrativa in tema di certificazioni sanitarie necessarie per ottenere le agevolazioni fiscali sui veicoli e il contrassegno invalidi a favore delle persone disabili. In relazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, autorizza un contributo di 6 milioni di euro per l anno 2012, a favore del Comitato Italiano Paralimpico. Art. 5 - Cambio di residenza in tempo reale L articolo 5, disciplina le modalità per ottenere il cambio di residenza in tempo reale attraverso una comunicazione all ufficiale dell'anagrafe del comune di 4

12 NOTA DI SINTESI destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza. La nuova residenza è valida dal giorno della richiesta. Art. 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni L articolo 6 è volto a implementare la velocità delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica. Art. 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento L articolo 7 prevede che, dopo l entrata in vigore del decreto in esame, i documenti d identità e riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Art. 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato L articolo 8, prevede la semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l eliminazione del cartaceo e l obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l Amministrazione ricevente. Nel disporre la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione, si prevede, inoltre, l obbligo, per le Regioni, di adeguare i propri ordinamenti (comma 2). Infine, si demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la regolamentazione dell accesso dei cittadini degli Stati membri dell Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (comma 3). Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Art. 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici L articolo 9 prevede l emanazione di un decreto interministeriale volto ad approvare il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata saranno conservate presso la sede dell interessato ed esibite, a richiesta 5

13 NOTA DI SINTESI dell amministrazione, per i relativi controlli, fermo restando l obbligo di comunicazione per il rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o l allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Art Parcheggi pertinenziali L articolo 10 novella l art. 9 della legge 122/1989 (c.d. legge Tognoli) al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Art Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità L articolo 11, nei commi da 1 a 4, apporta alcune modifiche agli articoli 115, 119, 122 e 126 del Codice della Strada, in materia di abilitazioni alla guida prevedendo che i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovino la validità dei titoli abilitativi ogni due anni senza passare per le commissioni mediche locali. Inoltre l accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida, per tutti i soggetti per i quali è previsto, sarà effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali, ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno altresì alla nomina dei rispettivi presidenti. Relativamente alle esercitazioni di guida, qualora il veicolo non sia munito di doppi comandi viene eliminato il limite di età di sessanta anni per l'istruttore che deve affiancare l aspirante. Il comma 5 rende più flessibili i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni diversi da quelli festivi. Il comma 6 semplifica le disposizioni relative all accesso alla professione di autotrasportatore eliminando l obbligo del corso di formazione qualora si abbia un diploma di scuola secondaria superiore o si dimostri di essere in attività e di aver diretto un impresa di trasporto da almeno dieci anni. Il comma 7 autorizza il CCISS ad affidare in concessione i servizi di informazione sul traffico e sulla viabilità qualora ne derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. Il comma 8 dispone, con decorrenza dal 2012, che il controllo dei gas di scarico (c.d. bollino blu) degli autoveicoli sia effettuato in coincidenza con la revisione obbligatoria periodica del mezzo. I commi 9 e 10 stabiliscono che il controllo periodico dei tachigrafi digitali, montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada, sia effettuato ogni due anni, anziché ogni anno. 6

14 NOTA DI SINTESI CAPO III - Semplificazioni per le imprese Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese Art Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche L articolo 12 reca una serie di misure volte alla semplificazione delle procedure relative agli impianti produttivi e alle iniziative e attività delle imprese, ad esclusione di alcuni specifici settori (servizi finanziari, procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici). Art Modifiche al T.U.L.P.S. L articolo 13 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, concernenti, tra l altro la durata della autorizzazioni di polizia, la specificazione della durata della licenza per il porto d armi, le licenze per la vendita di esplodenti, l obbligo di iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi, le condizioni per l apertura o conduzione di agenzie di affari, nonché una serie di abrogazioni. Art Semplificazione dei controlli sulle imprese L articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. Sezione II - Semplificazioni in materia di lavoro Art Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza L articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1 aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. 7

15 NOTA DI SINTESI Art Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale L articolo 16, nei commi da 1 a 4, intende semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Il comma 5 prevede che le sanzioni stabilite in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute siano irrogate dagli enti erogatori, oltre a una più stretta collaborazione tra INPS e enti erogatori in ordine alla verifica del titolo alla prestazione da parte del beneficiario. Il comma 6 specifica che lo scambio di informazioni tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, disciplinato da apposite convenzioni, deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili. Il comma 7 dispone che dal 1 maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS avvengano esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali. Il comma 8 prevede, da una parte, la possibilità di prorogare il termine di quanto pagato in eccedenza (comunque non oltre il secondo anno successivo alla verifica), dall altra, reca norme sull utilizzazione dei servizi telematici per le domande inerenti le prestazioni previdenziali. I commi 9 e 10 intervengono sul patrocinio dell INPS nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, consentendo all Istituto di essere rappresentato in giudizio da propri dipendenti nei procedimenti di merito, ad esclusione del giudizio di cassazione. Art Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE L articolo 17, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l estensione dell efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, la procedura agevolata di silenzio-assenso per l assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi. Art Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio L articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, tra cui, in particolare, l estensione ai pubblici esercizi della deroga agli obblighi di comunicazione previsti a carico del 8

16 NOTA DI SINTESI datore di lavoro per l instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell obbligo, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di comunicare l avvenuta assunzione al centro per l'impiego entro 5 giorni nel caso di assunzioni dirette di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni. Art Semplificazione in materia di libro unico del lavoro L articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative. Sezione III - Semplificazioni in materia di appalti pubblici Art Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 L articolo 20 reca una serie di disposizioni volte a introdurre semplificazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali rilevano: l introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; le procedure per la selezione di sponsor e i criteri di accertamento e di valutazione per i lavori eseguiti all estero da parte di imprese italiane. Art Responsabilità solidale negli appalti L articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che: le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto; che debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Art Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali L articolo 22, al comma 1 interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la procedura recentemente introdotta dall art. 41, comma 4, del decreto legge 201/2011 per l approvazione delle delibere CIPE relative alle opere pubbliche. 9

17 NOTA DI SINTESI Il comma 2 in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del D.L. n. 1/2012, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre Il comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l applicazione della normativa introdotta dal citato D.L. n. 1/2012 a partire dalla scadenza di detti contratti. Sezione IV - Semplificazioni in materia ambientale Art Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese L articolo 23, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), prevede l emanazione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto) di un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale autorizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale Art Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto L articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell ambiente (D.Lgs. 152/2006). In particolare viene previsto l assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore e la modifica dell art. 109 relativo alle procedure autorizzatorie per l immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. In materia di oli usati una disposizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT, mentre una novella all art. 228 ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU). Sezione V - Semplificazioni in materia di agricoltura Art Misure di semplificazione per le imprese agricole L articolo 25 reca misure di semplificazione per il mondo agricolo prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati - 10

18 NOTA DI SINTESI segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio - possano entrare in connessione. Art Definizione di bosco e di arboricoltura da legno L articolo 26 corregge la definizione di bosco e di arboricoltura da legno (di cui all art. 2 del D.lgs. 227/2001) in modo da escludere talune superfici (pascoli, prati, pascoli arborati, formazioni forestali di origine artificiale, terrazzamenti, paesaggi agrari e pastorali di interesse storico) dal regime vincolistico che si applica i territori coperti da foreste e da boschi. Art Esercizio dell'attività di vendita diretta L articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo che l obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa. Art Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo L articolo 28 specifica quando talune operazioni di movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo da parte delle imprese agricole non devono essere considerate trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi e reca conseguenti disposizioni in ordine alla definizione di deposito temporaneo. Art Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero L articolo 29 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolosaccarifero rivestano carattere di interesse nazionale - anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell effettiva entrata in esercizio - e che tali progetti possa essere nominato un commissario ad acta per garantirne l esecutività. Sezione VI - Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca Art Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale L articolo 30 reca norme in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di 11

19 NOTA DI SINTESI facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca; estendere i finanziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale; semplificare gli adempimenti in ordine alla valutazione dei progetti da parte dei soggetti preposti e all accesso alle agevolazioni previste dalla legge. Art Misure di semplificazione in materia di ricerca di base L articolo 31 dispone che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca di base sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Conferma, inoltre, che il 10% del FIRST è destinato ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura. Art Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca L articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall art. 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l introduzione di alcune novità relative al FIRST, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione. Art Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca L articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all attribuzione di grant comunitari o internazionali. Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione Art Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici L articolo 34 estende l abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d uso. 12

20 NOTA DI SINTESI Art Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari L articolo 35, ai commi 1 e 2, novella gli artt e 2477 del codice civile in tema di controllo delle società di capitali, correggendo in parte la disciplina del sindaco unico introdotta dalla recente legge di stabilità. I commi 3 e 4 intervengono sull ordinamento giudiziario per chiarire la portata applicativa di alcune disposizioni che subordinano il trasferimento ad altra sede, o l assegnazione ad altre funzioni del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente. Art Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana L articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore. Art Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese L articolo 37 impone alle imprese costituite in forma societaria che ancora non vi abbiano provveduto, a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno Art Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali L articolo 38 consente anche ai laureati in discipline diverse da quelle previste a regime di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali. Art Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione L articolo 39 fa si che non sia più richiesto ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione di essere fisicamente idonei all esercizio dell attività. 13

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI

Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI Riforma Monti - Legge 22 dicembre 2011 n 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici SCHEDA DI ANALISI PRO-RATA CONTRIBUTIVO A decorrere dal 1 gennaio 2012,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009

Modifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 52/2010 AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE Guida per gli italiani residenti all estero Ministero dell Interno

Dettagli

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39) Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

Dettagli

Semplifica Italia. Direttore generale dell Ufficio per la semplificazione amministrativa Dipartimento della Funzione Pubblica

Semplifica Italia. Direttore generale dell Ufficio per la semplificazione amministrativa Dipartimento della Funzione Pubblica FORUM PA 2012 17 Maggio 2012 Semplifica Italia Silvia Paparo Direttore generale dell Ufficio per la semplificazione amministrativa Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenza del lconsiglio dei iministrii

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74 Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della D.M. N 74 VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio REGIONE LIGURIA Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell Occupazione Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Prot. n.8930 A 22 a Torino, 4 novembre 2014 IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n.8930 A 22 a Torino, 4 novembre 2014 IL DIRETTORE GENERALE Prot. n.8930 A 22 a Torino, 4 novembre 2014 IL DIRETTORE GENERALE VISTA VISTA la nota prot. n. 6246 del 1 dicembre 2011 della Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi relativa

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2011-2013

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2011-2013 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2011-2013 Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 in data 09 maggio 2011 1 1. OGGETTO E OBIETTIVI La trasparenza consiste nella

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI DEL DECRETO LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE (N. 5/2012) di Arturo Bianco

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI DEL DECRETO LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE (N. 5/2012) di Arturo Bianco LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI DEL DECRETO LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE (N. 5/2012) di Arturo Bianco Articolo 1 Articolo 2 La conclusione dei procedimenti Asseverazione della SCIA Articolo

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 -

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio 2011 - Comune di Casei Gerola Regolamento Comunale Attività Edilizia - Gennaio 2011-1 INDICE articolo 1 articolo 2 articolo 3 articolo 4 articolo 5 articolo 6 articolo 7 articolo 8 articolo 9 PRINCIPI GENERALI

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n.278, concernente

Dettagli

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale. L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 - COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE -art. 27 CCRL 1 agosto 2002 - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.95 DEL 29.06.2006

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO La Regione Lazio - Direzione Ragionale Politiche Sociali e Famiglia

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2011 in vigore dal 26.05.2011 TITOLO

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS

La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione generale per l istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni La costituzione degli

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO Art. 1 Corsi per master universitario 1. L Università promuove, secondo la normativa vigente corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master

Dettagli

RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP

RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP 1 RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP L articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell articolo 3 stabilendo che, ai fini della

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

REGIONE TOSCANA POR FESR 2014 2020. Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili. Riferimenti normativi

REGIONE TOSCANA POR FESR 2014 2020. Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili. Riferimenti normativi REGIONE TOSCANA POR FESR 2014 2020 Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili Riferimenti normativi Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009

PEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009 PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con

Dettagli

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Università della Terza Età - Luigi Imperati Statuto Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli