PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO ETIMOS, ETIMOS FOUNDATION, ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E LA FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI

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1 PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO ETIMOS, ETIMOS FOUNDATION, ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E LA FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVE ABRUZZO E MOLISE RELATIVA AL PROGETTO INIZIATIVE DI MICROCREDITO E MICROFINANZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA Fra Consorzio Etimos S.c. (di seguito denominato Consorzio Etimos ) con sede in Padova, via Giusto De Menabuoi, 25 (C.F ), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Paolo Nicoletti, Etimos Foundation o.n.l.u.s. (di seguito denominata Etimos Foundation ) con sede in Padova, via Giusto De Menabuoi, 25 (C.F ), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Marco Santori, L Associazione Bancaria Italiana (di seguito denominata ABI ), con sede in Piazza del Gesù 49, 00186, Roma, rappresentata dal Dott. Bruno Presidente, nella persona del Presidente della Commissione regionale ABI dell Abruzzo, Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise (di seguito denominata FEDAM ) con sede in Pescara (PE), Via Avezzano 2, P. IVA , nella persona del Presidente, On. Antonio Tancredi, di seguito congiuntamente denominate Parti e singolarmente Parte Premesso che: - Il Consorzio Etimos e Etimos Foundation, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto il giorno 23 Dicembre 2009 con il Dipartimento di Protezione Civile Italiana (di seguito denominata Protezione Civile ), sono stati incaricati dalla Protezione Civile di gestire un progetto a sostegno dell inclusione finanziaria delle famiglie, delle micro e piccole imprese nonché delle associazioni aventi residenza, domicilio o sede nel territorio abruzzese. - L ABI ha promosso una serie di iniziative tendenti a favorire un corretto posizionamento dell'industria bancaria italiana in materia di microcredito, tra le quali, a livello nazionale, l Accordo Quadro ABI CEI destinato alle famiglie numerose o gravate da malattia e disabilità che abbiano perso il reddito e, a livello locale, l Accordo Quadro con la Regione Abruzzo in favore di soggetti privi di storia creditizia e capacità di presentare garanzie patrimoniali per l avvio o il consolidamento di un attività produttiva. A seguito del terremoto in Abruzzo l industria bancaria si è impegnata attivamente per favorire il finanziamento della clientela retail colpita dal sisma, attraverso l accordo con la Cassa depositi e prestiti per l erogazione dei contributi previsti dalla legge a chi ha subito danni, e ha prontamente adottato talune misure in favore delle popolazioni colpite, tra cui la sospensione dei pagamenti rateali dei mutui e degli altri finanziamenti bancari, ivi compreso il credito al consumo. Il Consorzio Etimos ha presentato alla Protezione Civile il Progetto Iniziative di microcredito e microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma (di seguito, il Progetto) che è stato finanziato dal medesimo ente pubblico. - In relazione al sopra citato Progetto, il Consorzio Etimos, ABI e FEDAM sottoscrivevano in data 22 luglio 2010 un Protocollo volto all istituzione di un Fondo patrimoniale, finalizzato a favorire l accesso al credito delle famiglie, delle micro e piccole imprese, inclusi i liberi professionisti, delle cooperative, delle associazioni ed altri soggetti operanti nel Terzo Settore, colpiti dal terremoto in Abruzzo. Secondo quanto previsto dal suddetto Protocollo del 22 luglio 2010, la gestione del Fondo - la cui dotazione patrimoniale, costituita da fondi della Protezione Civile, ammontava ad Euro era affidata al Consorzio Etimos.

2 - A seguito di trattative successivamente intercorse tra il Consorzio Etimos ed Etimos Foundation, che hanno portato all affidamento della gestione del Fondo ad Etimos Foundation, in conformità a quanto disposto dall art. 4 comma 10 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 23 Dicembre 2009 tra il Consorzio Etimos, Etimos Foundation e il Dipartimento di Protezione Civile Italiana, le Parti sono arrivate ad un nuovo accordo. - Il Protocollo per la disciplina dei rapporti tra il Consorzio Etimos, Associazione Bancaria Italiana e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise relativa al Progetto Iniziative di Microcredito e Microfinanza a favore delle popolazioni colpite dal sisma, precedentemente sottoscritto tra il Consorzio Etimos, ABI e FEDAM in data 22 luglio 2010 si intende pertanto risolto ed interamente sostituito dal presente Protocollo. Si conviene quanto segue: Art.1 (Oggetto) 1. E istituito presso Etimos Foundation, a beneficio delle banche e degli intermediari finanziari, come definiti al successivo articolo 3.2 (di seguito denominati cumulativamente Banche Erogatrici e singolarmente Banca Erogatrice ), un Fondo patrimoniale (da ora in poi denominato Fondo ), finalizzato a favorire l accesso al credito delle popolazioni colpite dal sisma dell aprile 2009, in particolare le famiglie, le micro e piccole imprese, inclusi i liberi professionisti, le cooperative, le associazioni ed altri soggetti operanti nel Terzo Settore. Il Fondo è costituito presso Etimos Foundation con la dotazione patrimoniale, di cui al successivo comma 3, messa inizialmente a disposizione dalla Protezione Civile, secondo quanto disposto dall art. 4 comma 10 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data tra il Dipartimento di Protezione Civile, il Consorzio Etimos ed Etimos Foundation, il quale stabilisce che La Fondazione contabilizzerà i fondi destinati alla realizzazione del Progetto nelle proprie poste patrimoniali quali fondi vincolati destinati da terzi. 2. La gestione del Fondo è affidata a Etimos Foundation. 3. La dotazione patrimoniale del Fondo, costituito da fondi della Protezione Civile, è di Euro (di seguito Dotazione Patrimoniale ), e potrà essere integrata con successivi contributi. La suddetta somma è suddivisa come segue: Euro a copertura di finanziamenti per il target Famiglia ; Euro a copertura di finanziamenti per il target Micro e piccole imprese e liberi professionisti (di seguito target Impresa ); Euro a copertura di finanziamenti per il target Cooperative e imprese sociali ; 4. Il Fondo viene costituito a fronte di un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore del Fondo stesso, con un rapporto pari a 1:5 per la parte destinata al target Famiglia e al target Cooperative e imprese sociali e pari a 1:10 per la parte dedicata al target Impresa. 5. Successivamente, potranno essere prese in considerazione dalle Parti eventuali modifiche delle leve finanziarie in base a valutazioni della qualità del portafoglio. 6. In caso di inadempimento, totale o parziale, nella restituzione del finanziamento ricevuto da parte di un Soggetto finanziato, la Banca Erogatrice potrà rivalersi esclusivamente sulle somme che, al momento dell escussione della garanzia, saranno presenti nei conti / nel conto di cui al successivo comma 7 posti /posto a garanzia dei finanziamenti rientranti nel Target cui appartiene il Soggetto finanziato inadempiente. Ogni eventuale rischio da inadempimento dei Soggetti finanziati, eccedente l ammontare della garanzia offerta dal Fondo come disciplinata nel presente Protocollo, resta in ogni caso a carico

3 della Banca Erogatrice, la quale, con l adesione al presente atto a norma della successiva clausola 5, esonererà Etimos Foundation e il Consorzio Etimos da qualsivoglia responsabilità, fermi restando i limiti inderogabili di legge. 7. Per i fini di cui al precedente comma 1, la Dotazione Patrimoniale viene depositata da Etimos Foundation in conti correnti presso alcune banche, di seguito denominate congiuntamente Banche Tesoriere. Nelle Banche Tesorerie la Dotazione Patrimoniale resta vincolata al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti di cui al precedente comma 1 e più in generale dal presente Protocollo. Art. 2 (Ammissibilità e tipologia di finanziamenti) 1. Solo i finanziamenti rientranti in una delle seguenti tipologie potranno beneficiare della garanzia del Fondo: Misura 1: Linea di credito solidale per famiglie; Misura 2: Linea di credito mutuo chirografario; Misura 3: Linea di credito anticipazioni. 2. Potranno beneficiare della garanzia offerta dal Fondo solo i finanziamenti, erogati dagli istituti convenzionati, in favore dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie: Target Famiglia: singole persone e famiglie residenti nel territorio abruzzese; Target Impresa: micro e piccole imprese e liberi professionisti, operanti sullo stesso territorio, o di nuova costituzione; Target Cooperative e Imprese sociali: cooperative ed imprese sociali, associazioni e altri soggetti del Terzo Settore, operanti sullo stesso territorio, o di nuova costituzione. 3. Ai finanziamenti di cui alla Misura 1 potranno accedere esclusivamente i soggetti ricompresi nel Target Famiglia, mentre ai finanziamenti rientranti nelle Misure 2 e 3 potranno accedere esclusivamente i soggetti ricompresi nel Target Impresa e nel Target Cooperative e Imprese sociali. 4. I finanziamenti ammissibili dovranno essere per importi: Non superiori a euro per i finanziamenti compresi nella Misura 1; Non inferiori a euro e non superiori a euro per i finanziamenti compresi nella Misura 2; Non inferiori a euro e non superiori a euro per i finanziamenti compresi nella Misura La restituzione delle somme finanziate avverrà come segue: per i finanziamenti rientranti nella Misura 1, mediante rate mensili, dilazionate in un periodo di tempo non superiore a 60 mesi, comprensivo del preammortamento la cui durata non potrà superare i 12 mesi; per i finanziamenti rientranti nella Misura 2, mediante rate mensili, dilazionate in un periodo di tempo di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 60 mesi, comprensivo del preammortamento la cui durata non potrà superare i 12 mesi; per i finanziamenti compresi nella misura 3, a seguito della revoca da parte della Banca erogatrice e, in ogni caso, entro e non oltre il dodicesimo mese successivo alla data di erogazione del finanziamento stesso. 6. Il tasso di interesse annuo complessivo applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore a: per i finanziamenti compresi nella Misura 1, all IRS di riferimento più il 2,5%; per i finanziamenti compresi nella Misura 2 la cui restituzione è dilazionata in un periodo da 12 a 18 mesi, all Euribor 3 mesi più il 2,5%;

4 per i finanziamenti compresi nella Misura 2 la cui restituzione è dilazionata in un periodo da18 a 60 mesi, all IRS di riferimento più il 2,5%; per i finanziamenti compresi nella Misura 3, all Euribor 3 mesi più uno spread pari al 2,5%. 7. Per ogni finanziamento erogato, per ciascuna delle Misure di cui al precedente comma 1, le Banche Erogatrici, come definite al successivo articolo 3 comma 2, destineranno al Fondo: per i finanziamenti superiori a 18 mesi, lo 0,6 % sull importo garantito; per i finanziamenti inferiori ai 18 mesi, lo 0,3 % sull importo garantito. Per entrambe le ipotesi di cui sopra, la destinazione al Fondo delle somme secondo le suesposte percentuali avverrà secondo modalità e termini da concordarsi tra la Banca erogatrice ed Etimos Foundation, al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del Fondo stesso e la copertura delle sue spese di gestione. 8. Ai soli finanziamenti compresi nelle Misure 2 e 3 di cui al comma 1 potranno essere applicati interessi di mora il cui tasso non potrà essere superiore allo 0,8% annuo. 9. Le caratteristiche delle tipologie di finanziamenti di cui al suesteso art. 2 comma 1 sono riportate nell allegato A (Schede Prodotti Finanziari), il quale costituisce parte integrante del presente Protocollo. Art. 3 (Scopo del Fondo) 1. Lo scopo del Fondo è di fungere da garanzia a favore delle Banche Erogatrici di cui al successivo comma 2, per l ipotesi di inadempimento dei soggetti finanziati i rientranti nelle categorie di cui al menzionato art. 2, comma I soggetti che potranno avvalersi della garanzia del Fondo sono banche e intermediari finanziari iscritti nell elenco ex articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (T.U.B.). 3. La garanzia del Fondo sarà a prima richiesta, diretta, incondizionata ed irrevocabile. 4. In caso di escussione, ai sensi dell art. 8 del presente Protocollo, la garanzia del Fondo coprirà quanto segue: a) per i finanziamenti di cui alla Misura 1, l 85% del singolo finanziamento, comprensivo di capitale, degli interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso legale, degli oneri determinati secondo quanto previsto in allegato A; b) per i finanziamenti di cui alle Misure 2 e 3: in caso di finanziamenti accordati a micro e piccole imprese e a liberi professionisti, il 75% del singolo finanziamento, comprensivo di capitale, degli interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso legale, degli oneri determinati, secondo quanto previsto in allegato A; in caso di finanziamenti accordati a cooperative, associazioni ed altri soggetti operanti nel Terzo Settore e Imprese Sociali, l 85% del singolo finanziamento, comprensivo di capitale, degli interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso legale, degli oneri determinati, secondo quanto previsto in allegato A. Art. 4 (Finanziamenti a start-up) 1. Qualora la richiesta di finanziamento provenga da un soggetto di nuova costituzione, indipendentemente dalla forma giuridica, il soggetto può rivolgersi a un Consorzio Fidi o ad altri soggetti garanti aderenti al presente Protocollo, attraverso sottoscrizione del modello riportato in allegato D,

5 facendosi carico autonomamente degli oneri d iscrizione e delle altre condizioni richieste da tale Consorzio Fidi, ferme restando le altre caratteristiche dei finanziamenti così come descritte all art 2, comma 4, 5, 6, 7 e 8 e all allegato A, misura 2 e 3. In simili ipotesi il Consorzio Fidi garantirà fino ad un importo pari al 50% del finanziamento, riducendo di conseguenza la garanzia fornita dal Fondo. 2. Di intesa con la Banca Erogatrice si potranno valutare, in alternativa alla garanzia dei Consorzi Fidi, ulteriori garanzie di tipo personale o reale (ad es. fideiussione, pegno, etc.) in aggiunta a quella del Fondo secondo le percentuali sopra indicate. Art. 5 (Adesione da parte dei singoli soggetti) 1. Le Banche Erogatrici interessate ad avvalersi della garanzia del Fondo, in base all articolo 3 comma 2, devono aderire al presente Protocollo inviando la propria decisione di adesione a Etimos Foundation, al Consorzio Etimos, all ABI e alla Fedam. 2. Con l adesione di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna Banca Erogatrice dovrà comunicare le condizioni dei finanziamenti offerti per ognuna delle tipologie di cui all art. 2, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito all articolo 2, e l accettazione delle regole di gestione del Fondo previste dal presente Protocollo. 3. L elenco delle Banche Erogatrici e le relative condizioni di finanziamento offerte ai sensi del comma 2 saranno pubblicate nella sezione Download del sito del Progetto ( e nel sito internet dell ABI ( 4. Ciascuna Banca Erogatrice in fase di adesione indicherà un proprio referente (delegato di Protocollo) sul territorio in grado di garantire la massima fluidità della relazione con le Parti. Art. 6 (Modalità di accesso al Fondo) 1. I soggetti interessati ad ottenere i finanziamenti si rivolgeranno ai preposti uffici informativi presenti sul territorio (gli orari e i giorni di ricevimento sono consultabili nella sezione Informazioni del sito del Progetto, 2. Negli uffici informativi di cui al suddetto comma 1 sarà presente un gruppo di persone volontarie (di seguito denominati Volontari ) selezionati e previamente formati nell ambito del Progetto. I Volontari si coordineranno tra di loro e con il Referente del Consorzio Etimos per il Progetto (di seguito, Referente del Progetto). 3. I Volontari raccoglieranno la necessaria documentazione e valuteranno la sussistenza dei requisiti di cui all art. 2, comma 2, in capo ai soggetti interessati, secondo modalità che saranno concordate per iscritto con il Consorzio Etimos. L attività dei Volontari sarà coordinata dal Referente del Progetto, cui dovranno riferire dei rapporti con i soggetti interessati ai finanziamenti di cui al suesteso art. 2, con i soggetti finanziati, dell andamento dei finanziamenti e della garanzia del Fondo. In particolare i Volontari dovranno in ogni caso previamente consultare il Referente del Progetto prima di assumere iniziative ulteriori e diverse dalle disposizioni e dagli obiettivi ricevuti dal Referente stesso. 4. La Banca Erogatrice riceverà la richiesta di finanziamento accompagnata dalla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo. La Banca Erogatrice provvederà ad effettuare la valutazione delle richieste di affidamento riservandosi la facoltà di deliberare sia in merito alla concessione dei finanziamenti richiesti, sia in merito agli importi massimi erogabili e alle condizioni applicate, seppur nel rispetto di quanto sopra espresso dalle disposizioni del presente Protocollo, a proprio insindacabile giudizio. La Banca Erogatrice comunicherà in ogni caso per iscritto le proprie determinazioni al

6 richiedente e al Referente del Progetto. 5. Svolta l istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di cui al suesteso art. 2, comma 2, in capo al richiedente, la Banca Erogatrice, qualora decida di erogare il finanziamento, invierà a Etimos Foundation, secondo le modalità che saranno da questo previste nel regolamento e rese note a tutte le Banche Erogatrici aderenti, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo. 6. Etimos Foundation assegnerà alla richiesta/ad ogni richiesta un numero di posizione progressivo, verificherà la disponibilità nel Fondo dell importo della garanzia richiesta e comunicherà, entro 5 giorni lavorativi, all istituto di credito richiedente e al Referente del Progetto, l avvenuta concessione della garanzia. Nell ipotesi di indisponibilità delle risorse necessarie per l importo della garanzia richiesta, entro il suddetto termine di 5 giorni lavorativi Etimos Foundation rigetterà la richiesta, dandone comunicazione all istituto di credito richiedente e al Referente del Progetto. Qualora la richiesta venga rigettata per indisponibilità delle riserve necessarie alla garanzia per l importo richiesto, la domanda di garanzia verrà iscritta in una lista d attesa, e avrà la priorità rispetto alle richieste pervenute successivamente; la suddetta richiesta verrà quindi accolta al ripristino della disponibilità delle necessarie risorse nel Fondo. 7. La Banca Erogatrice, una volta acquisita la notizia dell accoglimento della domanda di garanzia, a pena della sospensione della facoltà di avvalersi della garanzia del Fondo stesso, comunicherà ad Etimos Foundation il successivo perfezionamento dell operazione di finanziamento ovvero l eventuale mancata erogazione di tale finanziamento, entro 10 giorni lavorativi da tale notizia. In caso di accoglimento della domanda di garanzia, il richiedente sarà assistito dai Volontari nel compimento dei successivi incombenti della Banca Erogatrice per il perfezionamento della richiesta di finanziamento. 8. L'efficacia della garanzia del Fondo decorrerà, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento. 9. Le Banche Erogatrici comunicheranno ad Etimos Foundation l eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, in base alle modalità che saranno determinate da Etimos Foundation stessa. 10. Etimos Foundation trasmetterà trimestralmente all ABI i dati relativi all andamento dei finanziamenti in essere: il numero, l ammontare degli stessi, le garanzie concesse e la tipologia di beneficiari. Art. 7 (Partnership territoriali: accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari) 1. Al fine di ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio, le Parti potranno attivare le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei soggetti richiedenti e beneficiari. 2. L attività di accompagnamento è finalizzata a sostenere i richiedenti nella gestione del credito ricevuto e, laddove ricorra, nell ideazione di un progetto di reinserimento lavorativo, di ripristino o di avvio di un attività imprenditoriale. Tale progetto potrà essere consegnato alla banca, insieme alla richiesta di finanziamento. Le attività di accompagnamento potranno prevedere: a) In relazione ai soggetti rientranti nel Target Famiglia, le suddette attività potranno prevedere l espletamento di tutte le procedure per la richiesta del credito e per una sua corretta e prudente gestione; potranno inoltre includere attività di orientamento ad attività di formazione o riqualificazione professionale in vista di un eventuale piano di reinserimento lavorativo;

7 b) In relazione ai soggetti rientranti nel Target impresa e nel Target Cooperative e Imprese sociali, le suddette attività potranno prevedere l espletamento di tutte le procedure per la richiesta del credito, ed inoltre attività di accompagnamento nella valutazione e realizzazione di un piano di fattibilità (business plan) della microimpresa da ripristinare o avviare e nell adempimento di tutte le procedure burocratiche collegate. 3. Le attività di tutoraggio sono finalizzate a fornire assistenza al richiedente nella fase di attuazione dei progetti di cui al comma precedente. Laddove sia ritenuto necessario, verrà predisposto un piano personalizzato di tutoraggio per il soggetto finanziato, articolato in almeno 3 incontri nel corso dei primi 12 mesi dalla data di finanziamento. Al termine di ogni incontro i Volontari invieranno una relazione dettagliata dell esito dell incontro all ente finanziatore e al Consorzio Etimos. Art. 8 (Escussione della garanzia del Fondo) 1. In caso d insolvenza, anche parziale, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza, la Banca Erogatrice invierà al Referente del Progetto e ad Etimos Foundation un primo avviso, al fine di consentire agli stessi di adoperarsi per la verifica delle ragioni dell insolvenza e per il ripristino della regolarità del rimborso. 2. Trascorsi ulteriori 60 giorni senza il ripristino della suddetta regolarità, la Banca Erogatrice comunicherà al Soggetto Finanziato l'intimazione al pagamento dell'ammontare del capitale, degli interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. L'intimazione al pagamento sarà inviata, per conoscenza, al Referente del Progetto e ad Etimos Foundation. 4. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione senza che questi abbia provveduto a pagare, la Banca Erogatrice potrà escutere la garanzia del Fondo, mediante comunicazione ad Etimos Foundation entro i successivi 90 giorni, e potrà avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non coperti dal Fondo. 5. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione della Banca Erogatrice, Etimos Foundation provvederà alla liquidazione in favore della stessa dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, limitatamente alle disponibilità del Fondo, alla data della comunicazione ad Etimos Foundation di cui al precedente comma 4, destinate alla tipologia di finanziamento in questione e prelevando il relativo importo dai conti accesi presso una o più delle Banche Tesoriere. 6. Qualora, successivamente all escussione della garanzia del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del proprio debito, la Banca Erogatrice dovrà provvedere a pagare ad Etimos Foundation le somme riscosse in eccedenza rispetto al proprio credito, affinché siano versate nel Fondo. 7. Eventuali pagamenti parziali non interromperanno la decorrenza dei termini ai sensi dei commi precedenti. Art. 9 (Ripetizione delle somme pagate a titolo di garanzia) 1. A seguito dell escussione della garanzia, ai sensi dell articolo 8, commi 5 e 6, la Banca Erogatrice provvederà per conto di Etimos Foundation, in forza di apposito incarico conferitole da quest ultima, al recupero dell importo della garanzia escussa degli interessi al saggio legale dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed inoltre delle spese sostenute per il recupero del credito. Le somme recuperate dalla Banca Erogatrice saranno successivamente versate nel Fondo.

8 Art. 10 (Metodologia operativa) 1. Le Parti, al fine di assicurare il miglior funzionamento della garanzia del Fondo, adotteranno, nella gestione di quest ultimo, una metodologia operativa basata sul confronto, sulla progettualità e sull analisi congiunta delle problematiche, delle esigenze e degli obiettivi. 2. All attuazione del presente protocollo sovrintenderà un Comitato Tecnico composto da un delegato di Etimos Foundation, un delegato del Consorzio Etimos, un delegato dell ABI, un delegato della Federazione BCC Abruzzo-Molise. 3. Il Comitato Tecnico avrà il compito di supervisionare la gestione del Fondo. A tal fine verrà convocato da Etimos Foundation semestralmente, o quando se ne ravvisi la necessità, e valuterà le strategie di utilizzo del Fondo, oltre ad esprimere eventuali pareri sulle domande di finanziamento, sulle modalità di recupero dei crediti o sull addebito al Fondo, in caso di mancato pagamento delle rate del prestito. 4. Le Parti convengono di adottare procedure di raccolta dati e di monitoraggio degli interventi previsti dal presente Protocollo. Art. 11 (Attività di comunicazione) 1. Le Parti s impegnano a realizzare un piano di comunicazione/divulgazione/promozione dell iniziativa, coordinandosi e mettendo a disposizione le proprie risorse ed i propri strumenti di divulgazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, siti internet e pubblicazioni 2. L ABI s impegna a promuovere presso i propri associati il presente protocollo e le modalità di adesione allo stesso. Art. 12 (Durata ed efficacia del Protocollo) 1. Il presente Protocollo avrà durata triennale a far data dalla sottoscrizione dello stesso, con espressa esclusione di ogni rinnovo tacito; esso sarà comunque produttivo di effetti, anche oltre detto periodo, per i finanziamenti erogati durante i tre anni di vigenza del presente Protocollo, per l intero periodo di durata dei medesimi. 2 Il presente Protocollo succede a quello precedentemente sottoscritto da Consorzio Etimos, ABI e Fedam il al quale si sostituisce, quindi, anche per i rapporti sorti prima della sua sottoscrizione. In ipotesi di carenza di previsioni o di disposizioni incompatibili torneranno ad applicarsi a detti rapporti, limitatamente all esigenza di disciplina dei casi di specie, le norme all uopo applicabili del precedente Protocollo datato , l efficacia delle quali sarà pertanto prorogata. Art. 13 (Varie) 1. Al fine di effettuare delle comuni verifiche sull'andamento generale e particolare del presente Protocollo saranno previsti momenti di incontro e di valutazione fra le Parti sottoscriventi, che dovranno essere concordati tra le stesse Il presente Protocollo viene steso in 3 originali ed è soggetto all imposta di registro solo in caso d uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n Con la firma del presente atto Etimos Foundation succederà a Consorzio Etimos nelle garanzie da questi assunte in esecuzione del citato Protocollo di Intesa in data ABI e Fedam, con la firma del presente atto, acconsentono alla successione di Etimos Foundation a Consorzio Etimos nelle garanzie già rilasciate da quest ultimo, con liberazione del Consorzio Etimos stesso.

9 2. Con l adesione al presente atto a norma della suestesa clausola 5, ciascuna Banca Erogatrice acconsente a tale successione di Etimos Foundation nelle garanzie rilasciate da Consorzio Etimos, in esecuzione del citato Protocollo di Intesa in data , relativamente ai finanziamenti concessi dalla suddetta Banca Erogatrice, con liberazione del Consorzio Etimos stesso. Tutti gli allegati si considerano parte integrante del presente Protocollo. Allegati: 1. Allegato A: Schede prodotti finanziari; 2. Allegato B: Documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti; 3. Allegato C: Modulo di adesione enti finanziatori; 4. Allegato D: Modulo di adesione Consorzi Fidi; 5. Convenzione tra Diocesi de L Aquila/Caritas Diocesana e Consorzio Etimos S.c. Luogo Data Consorzio Etimos S.c. (Dott. Paolo Nicoletti - Presidente) Luogo Data Etimos Foundation o.n.l.u.s. (Ing. Marco Santori - Presidente) Luogo Data Associazione Bancaria Italiana (Dott. Bruno Presidente Presidente Commissione regionale Abruzzo) Luogo Data Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise (On. Antonio Tancredi Presidente FEDAM)

10 A norma degli artt e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver letto ed approvato il presente protocollo per intero e specificamente i seguenti articoli: 1 quinto comma (possibilità di future modifiche alle leve finanziarie), 1 sesto comma (limitazione di responsabilità), 1 settimo comma (dotazione patrimoniale vincolata al perseguimento degli obiettivi), 2 primo comma (tipologie di finanziamenti), 2 secondo comma (categorie di beneficiari) 2 terzo comma (beneficiari per ogni tipologia di finanziamenti) 2 quarto comma (importo dei finanziamenti) 2 quinto comma (restituzione dei finanziamenti), 2 ottavo comma (interessi di mora), 8 sesto comma (obbligo in capo alla Banca Erogatrice di restituire le somme riscosse in eccedenza al proprio credito), 8 settimo comma (non interruzione della decorrenza dei termini a seguito di eventuali pagamenti parziali), 9 (ripetizione delle somme pagate a titolo di garanzia), 12 primo comma (durata ed efficacia del protocollo), 12 secondo comma (eventuale proroga dell efficacia di singole disposizioni del precedente protocollo sottoscritto in data 22 luglio 2010); 13 secondo e terzo comma (consenso alla successione di Etimos Foundation nelle garanzie concesse da Consorzio Etimos). Luogo Data Consorzio Etimos S.c. (Dott. Paolo Nicoletti - Presidente) Luogo Data Etimos Foundation o.n.l.u.s. (Ing. Marco Santori - Presidente) Luogo Data Associazione Bancaria Italiana (Dott. Bruno Presidente Presidente Commissione regionale Abruzzo) Luogo Data Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise (On. Antonio Tancredi Presidente FEDAM)

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