agenzia adiconsum anno 11 - n settembre 1999 ADIFINANZA 6/99

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1 agenzia anno 11 - n settembre 1999 sommario: ADIFINANZA 6/ speciale a cura del servizio di consulenza - settore bancario e finanziario ADICONSUM associazione italiana difesa consumatori e ambiente sistema servizi cisl Via Lancisi ROMA tel fax homepage: Direttore: Paolo Landi Direttore Responsabile: Francesco Casula Redazione ed Amministrazione: Adiconsum, Via Lancisi ROMA Reg. Tribunale di Roma: n. 350 del Sped. abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 - Filiale di Roma Abbonamento: Lit Abbonamento sostegno: Lit Versamento: su c.c. postale n Stampato in proprio in settembre 99

2 Adifinanza n. 6/ speciale ANATOCISMO Il 23 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha modificato la norma relativa alla capitalizzazione degli interessi sui conti correnti, uniformando temporalmente la capitalizzazione di quelli attivi e di quelli passivi. La decisione è molto importante in quanto pone fine ad un contenzioso che ha visto opposta la clientela e l ADICONSUM al sistema bancario. Contenzioso sfociato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione che dopo un periodo quasi ventennale (1981) finalmente hanno dato ragione ai clienti. La decisione del Consiglio dei Ministri, da attuare attraverso l emanazione di uno specifico testo del Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio (CICR) che dovrà fissare criteri, tempi e modalità, prevede che gli interessi attivi e quelli passivi dovranno essere capitalizzati con la medesima scadenza (attualmente, come noto, la capitalizzazione degli interessi attivi, a favore della banca, sono capitalizzati trimestralmente, quelli passivi, a favore del cliente, sono capitalizzati annualmente). La nuova normativa, che modifica l articolo 120 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) avrà efficacia solo per il futuro, con una sanatoria per quanto accaduto in passato. La normativa però salvaguarda, anche se solo in parte, le situazioni pregresse. Infatti, mentre non potranno essere sanati i contratti già conclusi, per quelli in essere le banche dovranno applicare la nuova periodicità, pena l inefficacia delle clausole contrattuali. BONIFICI TRANSFRONTALIERI La Direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio dell Unione europea (GUCE n. L 043 del ), da recepire entro il 14 agosto 1999 da parte degli Stati membri, ha fissato alcune regole di base, pur minime, per i bonifici transfrontalieri. La Direttiva, emanata a difesa della clientela minore, concerne tutti i bonifici transfrontalieri di importo non superiore a euro (Lit ), eseguiti nei paesi dell Unione (e di quelli aderenti all EFTA), nelle rispettive valute nazionali e in euro. Le regole previste dalla Direttiva sono le seguenti: 3 Le banche e gli intermediari non bancari dell Unione europea, devono informare i propri clienti in forma scritta o per via informatica sulle condizioni applicate per il servizio. Per i bonifici in esecuzione (cliente ordinante) deve essere previsto il termine massimo (in giorni) per l accreditamento delle somme alla banca del beneficiario, informando, in maniera chiara, la decorrenza iniziale del periodo. Per i bonifici in ricevimento (cliente beneficiario) deve essere previsto il termine massimo (in giorni) per eseguire l accreditamento sul conto (corrispondenza e/o regolamento) del beneficiario una volta conosciuta la banca beneficiaria. Le modalità di calcolo delle spese e delle commissioni. La data valuta applicata dalla banca per i bonifici in questione. Il cambio adottato nel caso di operazioni di conversione della valuta. Eseguita l operazione (esecuzione o ricevimento), la banca deve comunicare al cliente, in forma scritta o elettronica, attraverso la contabile, le informazioni relative al bonifico: importo originario; importo delle spese e delle commissioni a carico del cliente; la data valuta applicata; il cambio applicato in caso di conversione della valuta. Inoltre, la banca deve segnalare al cliente beneficiario le eventuali spese a loro carico (da percepire da parte della banca a valere sull importo da accreditare), in conformità alle istruzioni ricevute dall ordinante. Le banche, il proprio corrispondente, la banca del beneficiario debbono eseguire il bonifico per l intero ammontare richiesto dall ordinante, salvo ordine diverso (esplicito ordine di spese, in tutto o in parte a carico del beneficiario finale) da parte dell ordinante stesso (divieto di applicazione di doppie spese, a carico dell ordinante e a carico del beneficiario). Obbligo di rimborso al cliente ordinante nel caso di mancata esecuzione del bonifico. Le banche, in caso di inadempimento dell ordine ricevuto dal cliente, devono riconoscere un congruo indennizzo al cliente. E il primo caso, in assoluto, in cui viene stabilito tale principio nel servizio al dettaglio. Le modalità per la presentazione di reclami. Le norme hanno potere vincolante per cui il loro mancato rispetto rende nulle eventuali pattuizioni diverse. Sulle operazioni transfrontaliere, la Commissione europea, verificato che il sistema bancario ancora applica commissioni maggiorate, non considerando operazioni interne quelle effettuate nell area euro, si è riservata di emanare una specifica direttiva. In via esemplificativa si può notare che in Italia, il costo di un bonifico verso l estero è compreso tra e lire, cui alcuni istituti aggiungono una commissione pari, nella norma, all 1,50 per mille dell importo. I giorni valuta variano tra due e tre (in Gran Bretagna i giorni sono fissi (3) per qualsiasi operazione; in Germania, di norma, 2 giorni; in Francia in tempo reale; in Svizzera, se l ordine è elettronico, stesso giorno di valuta e costo di lire). In caso di bonifici esteri urgenti il costo sale a circa lire mentre la valuta è quella dello

3 stesso giorno. Se non è urgente il costo del bonifico è di lire con valuta del giorno successivo. A fronte, i bonifici nazionali hanno un costo, per la scrittura contabile e una commissione aggiuntiva, che può arrivare fino a lire. I giorni valuta variano da 2 a 4. In una situazione come quella espressa, si sono verificati due fatti, uno positivo ed uno negativo. Partiamo da quello positivo. La Banca centrale europea ha elaborato una propria linea per rendere più efficienti i servizi di pagamento transfrontalieri al dettaglio dell area euro. In particolare la Bce ritiene che saranno fondamentali i miglioramenti da apportare alle prassi bancarie secondo le previsioni della direttiva comunitaria 97/5/CE. Per la parte di propria competenza la BCE e le banche centrali nazionali (cd. Eurosistema) hanno fissato alcuni obiettivi: 1. Entro il 1 gennaio 2002 i sistemi bancari dell area euro dovranno avere attuato misure per migliorare sostanzialmente l efficienza e l esecuzione dei pagamenti transfrontalieri al dettaglio. 2. I sistemi bancari dell area euro, già impegnati a sviluppare sistemi transfrontalieri nel campo dei pagamenti con carta, dovranno proseguire nel loro impegno dando priorità anche agli strumenti di pagamento a distanza. 3. Diminuzione delle tariffe dei bonifici transfrontalieri equiparandole a quelle nazionali. 4. Velocizzazione dei tempi di regolamento (esecuzione) equiparandoli a quelli nazionali, al massimo un giorno in più. 5. Le commissioni e le tariffe, di norma, debbono essere a carico del solo ordinante, quindi senza alcun costo per il beneficiario. Anche in questo caso ci sarebbe un allineamento con i comportamenti attuati per i bonifici nazionali. 6. Per evitare costi aggiuntivi e maggiori tempi di esecuzione associati al ricorso a più intermediari, l accesso ai sistemi di regolamento deve essere basato su criteri pubblici, oggettivi, equi e non discriminatori. 7. Le banche debbono velocizzare l adozione dei sistemi standardizzati già definiti, per offrire una maggiore efficienza dei pagamenti transfrontalieri al dettaglio. (Per una informazione più esauriente del rapporto della BCE: Improving cross-border retail payment services in the euro area - the Eurosystem s view è possibile visitare il sito / L aspetto negativo riguarda l Italia che fatto passare la scadenza del 14 agosto scorso per il recepimento della direttiva 97/5/CE. Per il sistema bancario nazionale vige quindi ancora la prassi preesistente con ripercussioni negative sulla clientela bancaria. Circa i bonifici transfrontalieri deve infine aggiungersi che i mezzi di trasmissione attuali adottati dalle banche, basati sul sistema SWIFT, dovranno essere sostituiti da nuovi sistemi di pagamento ad esempio dal sistema TARGET, anche alla luce dell alto livello qualitativo delle procedure adottate. 4 CAMBIO VALUTE E più vantaggioso effettuare un cambio di lire in altra valuta alle Poste piuttosto che agli sportelli bancari. Il costo presso gli uffici postali è di lire fisse, a fronte di una commissione fissa e di una variabile sull importo che richiedono le banche. Nel caso di valute disagiate o di ammontari notevoli presso gli uffici postali potrebbe essere necessario richiedere una prenotazione. CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI Il 22 luglio scorso si è conclusa, con la sigla dell accordo, la prima fase del tavolo di lavoro costituito in ABI per la modifica dei contratti bancari. Sono state definite le Condizioni Generali di contratto e le prime cinque sezioni del contratto stesso, relative a: 1) conto corrente bancario; 2) affidamenti in conto corrente; 3) bancomat/pagobancomat; 4) servizi d incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni; 5) depositi custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari. Accordo simile è stato raggiunto il 16 giugno u.s., in sede ASSOFIN, relativamente al contratto Auto stipulato con società finanziarie. Gli accordi saranno ora sottoposti congiuntamente all esame del Garante per la Concorrenza. Ottenuti i dovuti pareri, saranno effettuate le presentazioni della nuova normativa. In merito ai contenuti dell accordo si rinvia alla comunicazione pubblicata sul sito ADICONSUM e su First Class. ASSEGNI La legge che depenalizza i reati minori riguarda anche l emissione di assegni a vuoto, bancari e postali. La sanzione amministrativa prevista per questo reato consiste nell elevazione di una multa compresa tra e lire secondo l ammontare dell assegno, il divieto di emettere assegni (da 2 a 5 anni) e nei casi più gravi il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La norma prevede che venga istituito un archivio elettronico presso la Banca d Italia per segnalare chi emette tali assegni, chi ha visto ritirare il libretto di assegni, la carta Bancomat e/o eventuali carte di credito. La Banca dati evidenzierà anche gli assegni e le carte di credito e di debito rubate o smarrite. Le banche che rilasceranno libretti di assegni a persone già segnalate dovranno rispondere degli scoperti. CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO La previsione, da parte dell art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, della cedibilità, ai fini dell estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, di quote di stipendio o salario fino al quinto dell ammontare di tali emolumenti, costituente una delle eccezioni alla rego-

4 la generale, posta dall art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all indennità di fine rapporto. (Fattispecie relativa a dipendente di azienda autonoma di soggiorno e turismo). (Corte Cass., Sez. III, Sent. n del ). EURO Presentato ufficialmente in Italia l accordo europeo, siglato nel 99 tra varie associazioni dei commercianti e dei liberi professionisti e quelle dei consumatori, per avvicinare i cittadini all euro. La forma più visibile dell accordo è l eurologo che sarà esposto sulle vetrine degli esercizi commerciali (commercio, turismo, artigianato) che vi aderiscono. L eurologo segnalerà, per così dire, gli esercizi commerciali garantiti, in quanto impegnati: 1. Alla doppia indicazione dei prezzi (euro e valuta nazionale); 2. Alla possibilità di pagamenti in euro (assegni, carte di credito, ecc.); 3. A non richiedere alcuna commissione per i pagamenti in euro; 4. Alla corretta applicazione delle regole di conversione e di arrotondamento; 5. Alla formazione del personale a contatto con la clientela; 6. All informazione alla clientela. La campagna nazionale per l eurologo prevede, per il 1999, un costo di 17 miliardi. Particolare attenzione sarà dedicata a pensionati e casalinghe. MUTUI Con il passaggio alla moneta unica europea, euro, deve ritenersi illegittima l eventuale richiesta da parte della banca mutuataria delle commissioni valutarie precedentemente percepite per i mutui espressi in ECU, per la neutralizzazione del rischio di cambio, con l adozione di un rapporto fisso e irrevocabile tra lira ed euro. Unica eccezione è il caso di commissioni corrisposte effettivamente a istituzione bancaria o finanziaria estera per attività correlata all organizzazione del prestito a favore della banca italiana, da cui discende la concessione di mutui fondiari alla clientela. La Federnotai e le associazioni dei consumatori, guidate dall ADICONSUM, hanno reso pubblico un lavoro per accedere in maniera regolata e trasparente ai mutui ipotecari. Il libretto di istruzioni vuole evidenziare tutti gli aspetti legati all accensione dei mutui, che non sono solo il tasso di interesse, comunque da comprendere (fisso, variabile, parametri di riferimento, a regime, di ingresso), ma anche le spese iniziali, le penali, i tempi di istruttoria, clausole vessatorie, ecc.. I consigli riguardano anche gli aspetti fiscali (detrazioni, cancellazioni di ipoteca o altro). 5 Il libretto delle istruzioni sarà distribuito dalle associazioni di difesa dei consumatori e dalla Federnotai. POSTE Il pensionato potrà farsi accreditare la pensione sul proprio libretto di risparmio o conto corrente postale con l avvio del nuovo sistema pensionati & accreditati. L accredito avverrà il primo del mese. Gli interessi corrisposti saranno del 4,25% lordo per i libretti nei casi in cui il prelievo si effettui sempre presso lo sportello in cui è aperto il libretto, e dell 1% per i conti correnti su cui si potrà prelevare da tutti gli sportelli postali. Gli intestatari dei libretti e dei conti correnti in questione avranno il libretto di assegni e le operazioni di apertura gratuiti, la gestione e amministrazione di deposito in titoli. In caso di conto cointestato le due pensioni possono essere accreditate sullo stesso libretto. Secondo un comunicato delle Poste, dal prossimo 10 ottobre sarà possibile effettuare pagamenti alle poste con assegni bancari, e sarà possibile accreditare assegni postali su conto corrente bancario (operazione, quest ultima già possibile, ma perdendo giorni di valuta). PROMOTORI FINANZIARI I promotori finanziari attivi in Italia hanno superato le unità, nonostante le circa dall albo. Oltre sono iscritti all ANASF la principale associazione di categoria che ha, tra l altro, varato un codice deontologico di comportamento. Il codice è suddiviso in più parti e comprende i principi generali, le regole di condotta, i rapporti con i clienti, con l intermediario, con i colleghi, con le autorità di vigilanza. In particolare, il promotore finanziario deve perseguire l interesse del cliente ed astenersi da comportamenti in contrasto con tale obiettivo, anche se suggeriti dalla società mandante. Deve informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si deve astenere da affermazioni fuorvianti sui risultati finali dell investimento. In generale non deve accogliere richieste, anche del cliente, in contrasto con le norme del Codice deontologico. OBBLIGAZIONI BANCARIE La Banca d Italia, ha imposto nuove regole, in materia di obbligazioni bancarie per tutelare la trasparenza e l informazione. In particolare le banche dovranno predisporre un avviso sintetico da affiggere nei propri locali aperti al pubblico e dei corrispondenti fogli informativi asportabili contenenti: le condizioni praticate, il nome dell emittente, l ammontare del capitale sociale e delle riserve dell emittente, il conflitto di interessi, la valutazione (rating) dell istituto emittente, le caratteristiche dettagliate dell emissione (ammontare del prestito e sua denominazione, data di apertura e di chiusura del collocamento nonché quella di godimento, prezzo di emissione e di rimborso, commissioni, oneri, periodicità dei pagamenti delle cedole, tasso nominale annuo, rendimento effettivo al lordo della ritenuta fiscale, eventuali parametri di riferimen-

5 to, clausole di rimborso anticipato, clausole di convertibilità dei titoli), il regime fiscale delle operazioni, la tipologia di rischio, le difficoltà di disinvestimento nel caso di titoli non quotati sui mercati regolamentati. Tale obbligo è valido anche nel caso di collocamento di titoli di altri istituti. PROTESTI La Camera dei Deputati ha approvato in sede legislativa la nuova normativa sui protesti. La norma, non appena approvata dal Senato delle Repubblica consentirà di recuperare al credito legale molti cittadini attualmente esclusi dalla rigidità dell attuale normativa sui protesti. RICICLAGGIO Le informazioni richieste dalla banca sulle operazioni sospette di riciclaggio sono per la clientela ormai un fatto assodato e non creano alcun problema, ma per gli istituti di credito e gli altri intermediari soggetti alla normativa costituiscono soprattutto un costo. Le segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio sono state 1902 nei primi sette mesi del 1999 e in totale, dall emanazione della legge antiriciclaggio 197/91 (modificata con il D.Lgs, 153/ 97) ad oggi, sono state (1991: 26; 1992: 99; 1993: 234; 1995: 1.937; 1996: 3.075; 1997; 2.963; ; primi otto mesi 1999: 1902). La quasi totalità delle segnalazioni è pervenuta dalle banche: su ; 37 segnalazioni sono pervenute dalle assicurazioni, 88 da intermediari finanziari, 49 da SIM, 1 da società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, 4 da società fiduciarie, 403 da uffici della pubblica amministrazione. La pochezza delle segnalazioni si somma alla mancanza quasi assoluta di segnalazioni da parte di intermediari diversi dalle banche. E pertanto necessario che la cultura della lotta alla criminalità finanziaria venga ampliata dal sistema bancario, eventualmente prevedendo alcuni correttivi (ad esempio, l anonimato del dipendente che scopre l operazione sospetta) e venga acquisita dagli altri intermediari. 6 TASSI DI INTERESSE Ad agosto molte banche (oltre 200) hanno aumentato i tassi di interesse attivi (a proprio favore), sia sulle linee di credito che sui mutui, in un range compreso tra 0,50-1,50 punti percentuali, e diminuito quelli passivi (a favore della clientela), scesi in alcuni casi allo 0,125 per cento. L operazione, solo parzialmente giustificata dalle indicazioni del mercato, considerato che i tassi di interesse di mercato (obbligazioni, titoli di stato, ecc.) sono aumentati, trova invece una totale mancanza di giustificazione nella diminuzione dei tassi passivi, giunti in alcuni casi allo 0,25 e allo 0,125 per cento. I comportamenti delle banche daranno luogo, appena disponibili i dati statistici ufficiali, ad un allargamento della forbice tra tassi attivi e passivi, in altre parole del guadagno della banca tra raccolta e impieghi del denaro. Ciò fa sorgere il legittimo dubbio, che le reali motivazioni della modifica della struttura dei tassi sia da legare anche a motivazioni diverse dall aumento dei tassi di mercato, ad esempio è possibile che le banche, anche anticipando gli aumenti, abbiano voluto far fronte all ormai certa riduzione dei profitti, che non raggiungeranno in alcun modo i livelli del 1998 oppure che vogliano recuperare quanto non lucrato dalle operazioni di borsa (l andamento al ribasso dei mercati ha fatto ridurre le transazioni e quindi le commissioni percepite), o ancora far fronte alla ripresa delle sofferenze (mancati pagamenti), che sembrano nuovamente tendere verso il rialzo. La preoccupazione per il futuro è di nuove manovre simili, magari anticipando nuovamente le prospettive del mercato (ad esempio dei tassi statunitensi). Questo sarebbe da valutare in maniera molto negativa in quanto non è prevedibile alcuna modifica sostanziale dei tassi europei. Infatti la Banca Centrale Europea, secondo stime attendibili, non dovrebbe ritoccare i propri tassi fino alla primavera del 2000 per non influenzare negativamente la ripresa economica già scarsa; inoltre alcuni centri studi bancari addirittura pensano ad una nuova riduzione dei tassi di titoli pubblici tedeschi, presi come riferimento da tutta l area dell euro, dall attuale 4,80 al 4, per cento. USURA Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento attuativo della legge 44/99 di solidarietà contro l usura. Il provvedimento dovrà ora passare al vaglio del Consiglio di Stato e del Parlamento. Il regolamento tende a semplificare e a rendere più facile il ricorso ai mutui concessi alle vittime dell usura, stabilisce i criteri per la concessione dei fondi, i rapporti tra Ministero del Tesoro e CONSAP, le modalità di accertamento di eventuali lesioni fisiche. Importante la semplificazione delle istruttorie affidate al Prefetto competente territorialmente. Completato l iter amministrativo, su cui pendono i tempi solitamente lunghi del Consiglio di Stato, dovrà provvedersi al rifinanziamento dei fondi antiusura. Il 1998 ha visto una forte diminuzione delle denunce per usura, ferme a con 269 arrestati. Il Ministero del Tesoro ha emanato il nuovo decreto per la fissazione dei tassi di interesse effettivi globali medi e il corrispondente tasso di soglia ai fini del reato d usura. La tendenza anche con la nuova rilevazione è ancora al ribasso. In particolare, su uno degli argomenti più vivi, i mutui fondiari, il tasso medio è sceso al 4,92% e il tasso di soglia al 7,38%. In controtendenza i tassi relativi alle operazioni di Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari e il credito finalizzato all acquisto rateale. La spiegazione di tale comportamento non è facile in quanto possono essere valide, almeno, tre diverse motivazioni: 1) aumento delle spese e commissioni; 2) aumento delle sofferenze e quin-

6 di del rischio; 3) aumento della struttura dei tassi di interesse. Considerata impossibile la terza ipotesi in quanto è costante la tendenza al ribasso dei tassi e non avendo notizie di un impennata delle sofferenze, non resta, empiricamente, che la prima ipotesi. Se gli approfondimenti che prontamente l Adiconsum farà, confermeranno tale ipotesi, la valutazione sarà molto negativa e dovranno essere ricercati interventi presso le categorie che erogano tali tipi di finanziamento. Fabio Picciolini Tassi Effettivi Globali Medi (base annua) (Rilevazione gennaio/marzo 1999) Categoria Classi di importo in lire Tasso medio % Tasso di soglia % Apertura di credito in conto corrente fino a 10 milioni 11,72 17,580 Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati da banche oltre 10 milioni 8,90 13,350 fino a 10 milioni 8,06 12,090 oltre 10 milioni 6,56 9,840 Factoring fino a 100 milioni 7,94 11,910 Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dagli intermediari non bancari Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 100 milioni 6,58 9,870 10,33 15,495 fino a 10 milioni 23,56 35,340 oltre 10 milioni 16,72 25,080 fino a 10 milioni 17,12 25,680 oltre 10 milioni 12,89 19,335 Leasing fino a 10 milioni 16,71 25,065 da 10 a 50 milioni 9,33 13,995 da 50 a 100 milioni 7,63 11,445 oltre 100 milioni 5,69 8,535 Credito finalizzato all'acquisto rateale fino a 2,5 milioni 27,01 40,515 da 2,5 a 10 milioni 16,59 24,885 oltre 10 milioni 11,06 16,590 Mutui 4,92 7,380 Commissione massimo scoperto 0,43 7

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