I.S.R.A.A. ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n.

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1 I.S.R.A.A. ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991 REGOLAMENTO DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI RICOVERI TEMPORANEI Art. 1 (oggetto) I ricoveri temporanei costituiscono una delle modalità residenziali previste dall I.S.R.A.A. per rispondere ai problemi sociali, sanitari ed assistenziali delle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e delle loro famiglie. Art. 2 (contenuti) Nella logica dello sviluppo integrato dei servizi, i ricoveri temporanei si propongono come servizio della rete avente come caratteristica peculiare la programmazione, temporalmente definita, dell ingresso e della dimissione dell anziano. Il servizio ha come finalità di offrire una valida alternativa alla definitiva istituzionalizzazione dell anziano. Art. 3 (fruitori) Le persone cui è destinato il servizio sono gli anziani, idonei a vivere in un ambiente comunitario, che a causa di problemi socio sanitari ed assistenziali, non possono, per un periodo definito, essere assistiti al proprio domicilio dagli altri servizi della rete e/o dalla famiglia. Si tratta, dunque, di persone anziane che per specifici motivi necessitano di un periodo di accoglienza in una struttura protetta. Art. 4 (obiettivi) Principale obiettivo del servizio è dare una risposta residenziale qualificata, programmata e delimitata nel tempo. In una logica di sistema, il servizio si rivolge all anziano garantendo la continuità assistenziale intervenendo in modo differenziato con obiettivi di sollievo temporaneo alla famiglia, di riabilitazione fisico-funzionale o cognitiva o infine come risposta a bisogni di tipo sociale.

2 Art. 5 (requisiti) L età minima per l accoglienza degli anziani auto e non auto sufficienti nel servizio di ricovero temporaneo è di 60 anni compiuti. E consentita l accoglienza di soggetti in età inferiore al limite di cui al comma precedente previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione. Non sono previste limitazioni all accoglienza nel servizio in riferimento al Comune di residenza dei richiedenti. Per i soli ricoveri temporanei di anziani autosufficienti è attribuita qualora ci sia una contemporanea pluralità di domande, la priorità nell ingresso al servizio ai residenti nel Comune di Treviso, fatto salvo quanto previsto nell articolo 6. Non sono previsti periodi minimi di iscrizione anagrafica al fine di accertare il requisito della residenza. Art. 6 (criteri di accesso) Le modalità di accesso si differenziano in relazione al tipo di servizio richiesto. L accesso ai ricoveri temporanei per gli anziani non autosufficienti con impegnativa di residenzialità, è consentito ai soggetti titolari di impegnativa a termine. Le impegnative a termine (per ricoveri programmati o non programmabili ed urgenti) sono rilasciate dalla Azienda ULSS n. 9 di Treviso nel numero e con le modalità di cui al proprio Regolamento per l accesso ai servizi residenziali per persona anziane non autosufficienti ( redatto in conformità alla normativa regionale vigente), cui l I.S.R.A.A. dà attuazione. L accoglienza temporanea nella sezione ad alta protezione Alzheimer (SAPA) è interamente regolata dalle disposizioni regionali che disciplinano l attivazione delle relative sezioni. Conseguentemente le modalità di accesso, la durata, gli aspetti tariffari ed ogni altra modalità di attuazione sono regolati dalla deliberazione n del 3 agosto 2001 sue successive modifiche od integrazioni. Per quanto non oggetto della normativa speciale valgono le disposizioni del presente regolamento. L accoglienza temporanea nella sezione percorsi speciali di dimissione dalla struttura ospedaliera (polo di disponibilità) è interamente regolata dal progetto percorsi speciali di residenzialità extraospedaliera approvato dalla Azienda ULSS n. 9 e dalla convenzione tra l ULSS e l ISRAA. Conseguentemente le modalità di accesso, la durata, gli aspetti tariffari ed ogni altra modalità di attuazione sono regolati dalla deliberazione n. 465 del , (progetto sperimentale successivamente modificato ed integrato) sue successive modifiche od integrazioni. Per quanto non oggetto della disciplina speciale valgono le disposizioni del presente regolamento. Ai fini dell accesso al servizio da parte di anziani autosufficienti, la domanda, presentata direttamente all I.S.R.A.A. verrà valutata, in caso di pluralità di domande, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 188 del 5 maggio La durata del periodo di accoglienza ed il progetto assistenziale e riabilitativo sarà stabilito, sulla base delle richieste formulate dall interessato, dal

3 servizio sociale dell ente in accordo con l UOI della struttura destinata ad accogliere l anziano o con la direzione di sede per la permanenza temporanea in Casa Albergo. Art. 7 (modalità di presentazione della domanda) Per le modalità di presentazione della domanda si applica la disciplina prevista dall articolo 10 del regolamento generale in materia di accoglienza approvato dall ente, sue successive modifiche ed integrazioni. Gli elementi obbligatori per l istruttoria della domanda sono: - data luogo di nascita e residenza - stato civile - iscrizione al servizio sanitario - codice fiscale - i dati socio -sanitari assistenziali contenuti nella scheda S.VA.M.A. (scheda di valutazione multi dimensionale degli anziani) - eventuale certificazione della invalidità - informativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al loro trattamento, ivi compresi i dati sensibili - documenti relativi alla nomina di un tutore, di un amministratore di sostegno ex legge 6/2004 o copia di atti di procura. Gli elementi richiesti potranno essere presentati con certificazione rilasciata dall autorità competente (direttamente richiesta dagli interessati o richiesta d ufficio dall ente), autocertificati, come previsto dal Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa 28 dicembre 2000 n.445 o prodotti con fotocopia dell atto originale. Al momento dell inserimento dovranno inoltre essere prodotti alla struttura di accoglienza: - certificato del medico curante attestante l assenza di malattie infettive che possano precludere l inserimento in comunità e che riporti la terapia farmacologia in atto - radiografia del torace (effettuata massimo 6 mesi prima dell ingresso). La radiografia deve essere effettuata prima della data di ingresso. In presenza di malattie infettive l esito deve essere tempestivamente comunicato al medico assegnato all ospite. - referti ed accertamenti clinici recenti e la documentazione relativa ad eventuali ricoveri ospedalieri recenti - in caso di patologia psichiatrica certificato rilasciato da medico specialista che dichiari la non presenza di controindicazioni alla vita di comunità - fotocopia documento d identità - fotocopia dell eventuale verbale di invalidità intervenuto dopo la domanda - fotocopia tessera sanitaria ed eventuale esenzione ticket - nominativi e numeri di telefono dei familiari o soggetti di riferimento Art. 8 (modalità di applicazione delle rette) Per l utilizzo del servizio di ricovero temporaneo i fruitori sono tenuti a versare una retta giornaliera che viene periodicamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell I.S.R.A.A.

4 L ammontare della tariffa è legato alla tipologia di stanza occupata ed alla condizione di autosufficienza/non autosufficienza. Gli importi previsti sono giornalieri. Ai fini contabili vengono conteggiati i giorni di permanenza. Le variazioni dell'importo giornaliero addebitato all'ospite, sia in aumento che in diminuzione, dovute ad adeguamento della retta, cambio di stanza o di condizione di autosufficienza, sono applicate dal giorno in cui tale cambiamento si verifica La retta viene applicata: - per gli ospiti autosufficienti dal giorno in cui il posto letto viene assegnato all'ospite dal servizio sociale dell'i.s.r.a.a. fino al giorno in cui, il posto letto o la stanza, sono resi disponibili dall ospite o dalla sua famiglia per una nuova assegnazione. Di norma i giorni coincidono con la data di inizio e di cessazione del periodo di ricovero temporaneo. - per gli ospiti non autosufficienti dal giorno indicato nella impegnativa di residenzialità fino al giorno in cui, il posto letto o la stanza, sono resi disponibili dall ospite o dalla sua famiglia per una nuova assegnazione. Di norma i giorni coincidono con la data di inizio e di cessazione del periodo di ricovero temporaneo. In caso di dimissioni anticipate valgono le disposizioni di cui all articolo 10. La retta va versata mensilmente entro il termine stabilito dall ente. A fine periodo verranno effettuati gli eventuali conguagli. Durante il periodo di permanenza la retta alberghiera viene ridotta del 50% in caso di ricovero ospedaliero. Anche per le assenze vengono conteggiati i giorni. La riduzione viene calcolata e applicata d'ufficio in base alle comunicazioni che le sedi residenziali trasmettono giornalmente all'amministrazione dell'i.s.r.a.a. Non è previsto per i ricoveri temporanei l accertamento della capacità economica del richiedente, è sufficiente l acquisizione di un impegno formale al pagamento sottoscritto dal richiedente medesimo da un familiare od in casi eccezionali da terzi. Non è previsto per i ricoveri temporanei il versamento di un fondo di garanzia. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando la retta è assunta dal Comune di residenza o da altro ente pubblico. L impegno al pagamento della retta decorre però dalla data di effettivo ingresso dell ospite e i pagamenti vengono effettuati con le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra le parti. Di norma i pagamenti vengono effettuati su presentazione della relativa contabilità periodica da parte dell ISRAA. L accoglienza è comunque consentita solo se esiste un impegno formale al pagamento. Art. 9 (proroga) La caratteristica principale del servizio è la temporaneità del ricovero, ovvero la precisa definizione di una data di accoglimento e di una data di dimissione.

5 Su istanza dell anziano, di un familiare, o del servizio sociale competente potrà essere verificata l esistenza dei presupposti necessari alla concessione di un periodo di proroga, le modalità di concessione della proroga sono disciplinate dalle disposizioni che regolano la particolare tipologia di ricovero temporaneo attivato ( impegnativa a termine, SAPA, polo disponibilità), nel caso di ricovero temporaneo di anziano autosufficiente la possibilità e la durata della eventuale proroga saranno verificate, previa acquisizione del parere della UOI o della Direzione di sede (Casa Albergo) dal Dirigente del Settore socio sanitario assistenziale. Art. 10 (dimissioni dell ospite) Le dimissioni dell anziano avvengono ordinariamente alla scadenza del periodo stabilito. Eventuali dimissioni anticipate possono avvenire per scelta volontaria dell anziano o dei suoi familiari, quando l anziano non sia in grado di esprimere una volontà consapevole o per morte dell anziano stesso. Le dimissioni volontarie dai servizi dell ente devono essere presentate in forma scritta. L obbligo del pagamento della retta cessa solo dal giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione delle dimissioni da parte dell Ente. Le dimissioni dell anziano possono straordinariamente essere disposte dall Amministrazione con un preavviso formale di almeno 2 giorni quando ricorrano le seguenti condizioni: - quando il suo comportamento causi un grave disturbo e/o pericolo agli altri ospiti - quando la permanenza dell anziano sia fonte di gravi disagi nell organizzazione dei servizi - quando l anziano od il suo garante si siano resi morosi nel pagamento delle rette - quando non siano rispettati da parte dell anziano o dei suoi familiari eventuali impegni precisi formalizzati ed assunti prima o durante il periodo di permanenza Qualora il comportamento dell anziano causi un gravissimo disturbo o pericolo per gli altri ospiti le dimissioni potranno essere disposte anche senza il rispetto del periodo di preavviso. Il soggetto che sottoscrive il contratto di accoglienza temporanea diviene garante nei confronti dell ente in ordine a tutti gli adempimenti connessi all accoglimento e dimissione dell anziano, ivi compreso il rispetto dei termini previsti. Art. 11 (disposizioni organizzative e gestionali) Il numero e la individuazione dei posti letto assegnati al servizio di ricovero temporaneo per anziani autosufficienti viene disposto periodicamente in forma scritta, con una programmazione almeno semestrale, dal dirigente socio sanitario assistenziale in relazione ai seguenti criteri: - frequenza della domanda di ricoveri temporanei - numero di domande di accoglienza definitiva presenti in graduatoria - necessità di affrontare situazioni organizzative straordinarie Il numero dei posti letto assegnati al servizio di ricovero temporaneo per anziani non autosufficienti: o ricoveri programmati per anziani non autosufficienti con impegnativa di residenzialità

6 o ricoveri non programmabili ed urgenti per anziani non autosufficienti con impegnativa di residenzialità o SAPA o polo di disponibilità ospedaliera è determinato dalle normative specifiche che regolano la tipologia di servizio. I posti letto destinati al servizio non si aggiungono a quelli disponibili, essendo il servizio una modalità diversa di fruizione delle disponibilità di accoglienza dell ente. Le modalità di ingresso sono disposte in conformità a quanto previsto dall articolo 18 del regolamento generale in materia di accoglienza sue successive modifiche ed integrazioni. Art. 12 (entrata in vigore) Il regolamento è entrato in vigore il 1 giugno Nel testo presente sono state inserite tutte le modificazioni apportate al testo originale con successivi provvedimenti e le variazioni organizzative verificatesi successivamente alla data di adozione. Il testo integrato entra in vigore in data 1 dicembre 2008.

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