Aggiornamento normativo sul biogas e il fotovoltaico

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1 Aggiornamento normativo sul biogas e il fotovoltaico Roberta Papili Responsabile Clima ed Energia Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione Padova, 22 febbraio 2016

2 Nuovo decreto FER non fotovoltaiche Il decreto 6 luglio 2012 ha concluso il suo periodo di applicazione (3 annualità) pertanto al fine di proseguire il percorso di crescita delle fonti rinnovabili e conseguire nuovi obiettivi (+27% FER a livello comunitario al 2030), sono necessari nuovi decreti che prevedano l apertura di nuove procedure di asta e registro. La nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell ambiente e dell energia prevede però una serie di condizioni a cui la normativa nazionale si deve adeguare e che rendono necessario modificare, a partire dal 2017, il decreto legislativo 28/2011. Per tale motivo il nuovo decreto FER, attualmente all esame di Bruxelles, regolamenterà solo il 2016.

3 Periodo di validità del nuovo decreto L accettazione di richieste di incentivo cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1 dicembre 2016, ovvero, per gli impianti idroelettrici di cui all articolo 4, comma 3, il 1 dicembre 2017; b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l anno, calcolato secondo le nuove modalità di cui all articolo 27, comma 2.

4 Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi Il Decreto 6/07/12 stabilisce che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, non può superare complessivamente il valore di 5,8 miliardi di euro annui. Ultimo aggiornamento Contatore GSE Il Contatore GSE aggiornato al 30 novembre 2015, riporta un costo indicativo annuo pari a circa miliardi di euro, con una diminuzione di circa 76 mln di euro rispetto al mese precedente. La riduzione osservata è da imputarsi principalmente alla decadenza del diritto di accesso all'incentivazione di impianti del D.M. 6/7/2012 a seguito della scadenza dei termini per l'entrata in esercizio, e alla progressiva scadenza del periodo di incentivazione di alcuni impianti a CV (I registro). Il contatore dà conto degli oneri di incentivazione imputabili agli impianti incentivati con il provvedimento CIP 6 (quota rinnovabile), con i Certificati Verdi (CV), con le Tariffe Onnicomprensive ai sensi del D.M. 18/12/2008, agli impianti incentivati mediante il Conto Energia per il Solare Termodinamico, agli impianti ammessi ai registri in posizione utile o vincitori delle procedure d'asta ai sensi del D.M. 6/7/2012 e agli impianti i cui Soggetti Responsabili hanno presentato richiesta di ammissione agli incentivi del D.M. 6/7/2012 a seguito dell' entrata in esercizio.

5 Tariffe incentivanti e incentivi (Art. 7) Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del DM 6 luglio 2012 si applicano: agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso DM 6 luglio 2012 (penalità del 6% invece di -15%); agli impianti che accedono direttamente agli incentivi (fuori registro) e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto; agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del nuovo decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. Per i nuovi impianti diversi da quelli al punto precedente, si applicano le nuove tariffe incentivanti indicate in allegato 1 al decreto. Le nuove tariffe sono ridotte rispetto al decreto 6 luglio. Non ci sono i bonus; introdotta penalità 5% per impianti non ambientalmente virtuosi (con esclusione degli impianti fino a 300 kw).

6 PREMI per impianti alimentati a biomassa e biogas (Art. 8 Dm 6 luglio 2012) Premio per impianti a biomasse Per gli impianti di potenza tra 1 MW e 5 MW: a) l esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 /MWh; b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 /MWh. Premio emissioni per impianti a biomasse Gli impianti alimentati da biomasse di qualsiasi potenza, spetta un incremento di 30 /MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all Allegato 5. Premio cogenerazione per biomasse e biogas 8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato: a) 40 /MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili; b) 40 /MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento; c) 10 /MWh per gli altri impianti. Premio azoto per impianti a biogas che recuperano azoto (es. nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti, il premio per l assetto cogenerativo è incrementato di 30 /MWh.

7 Nuove Tariffe incentivanti impianti a biomasse e biogas DM 6/7/12 Biogas a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P <P <P <P P> <P <P <P <P P> Biomasse a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) 1<P <P <P P>5000-1<P <P <P P> c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all Allegato 2 del decreto 6 luglio <P P>

8 Le principali novità per gli impianti a biomasse e biogas Ritiro dedicato: Per gli impianti di potenza superiore a 500 kw l energia prodotta resta nella disponibilità del produttore. Coltivazioni incentivate: sono ammesse solo le tipologie di cui alla tabella 1B. Tabella Sottoprodotti: Tabella 1A esaustiva. Contingente biomasse e biogas: 90 MW. Priorità: imprese agricole e anche imprese forestali. Tempi per la realizzazione impianto: aumentano da 22 a 31 mesi. Conversione dei certificati verdi in tariffa: le modalità di calcolo della tariffa previste per gli impianti a biomasse e biogas nel DM 6/7/12, diventano ora facoltative. Manutenzioni: sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi.

9 Accesso ai nuovi meccanismi di incentivazione (Art. 4) Accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all articolo 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l intervento e quello della potenza prima dell intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

10 Accesso ai nuovi meccanismi di incentivazione (Art. 4) Possono richiedere l iscrizione al registro i soggetti titolari dell autorizzazione e del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all amministrazione competente, avviati dopo l inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Tale disposizione non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del DM 6 luglio Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale e pari a 20 anni.

11 Accesso diretto ai nuovi meccanismi di incentivazione (Art. 4) Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione del nuovo decreto: gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kw; gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kw che rientrano in una delle seguenti casistiche: realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo; che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; gli impianti alimentati a biomassa di cui all articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kw e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kw; gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l intervento e quello della potenza prima dell intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kw.

12 Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili (Art. 8) Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l impianto: a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all Allegato 2 del DM 6 luglio 2012; d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

13 Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili (Art. 8) Per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall autorizzazione risulti che per l alimentazione vengono utilizzate biomasse in Tabella 1 A (sottoprodotti)e in Tabella 1 B (colture), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all intera produzione la tariffa incentivante relativa alla tipologia sottoprodotti. La verifica è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che accerta, con riferimento all anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l effettuazione di controlli a campione.

14 Iscrizione al registro (art. 9) Il GSE pubblica due bandi, il primo entro il XXXXX e il secondo entro il XXXXXX. I bandi sono pubblicati dieci giorni prima dell inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni. Sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: Eolico onshore. 60 MW Idroelettrico.80 MW Geotermoelettrico..30 MW Biomasse e biogas, gas di discarica e bioliquidi sostenibili..90 MW Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 6 MW Solare Termodinamico 20 MW Nella prima procedura viene messo a registro il 50% del contingente indicato nella precedente tabella. Nella seconda procedura, viene messo a registro il rimanente 50%, cui vengono: sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura; sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi nella precedente procedura per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria e prima della pubblicazione del nuovo bando ovvero sia decaduto; per il contingente di biomasse e biogas: sommate le quote di potenza relative agli impianti di cui all articolo 19, per i quali il soggetto interessato sia decaduto o abbia comunicato la rinuncia al GSE prima della pubblicazione del nuovo bando; sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando.

15 Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione (Art. 10) 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma e pubblica le relative graduatorie secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all articolo 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 lettera c), con potenza non superiore a 600 kw e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale; b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio; c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all allegato 1;..g) anteriorità del titolo autorizzativo;. l) minor potenza degli impianti; m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

16 Adempimenti per l accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro (Art. 11) 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Mesi Eolico onshore...19 Idroelettrico (*).31 Geotermoelettrico.51 Biomasse e biogas di cui all articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili Il mancato rispetto dei termini comporta l applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l impianto decade dal diritto all accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

17 Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti (Art. 23) Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell allegato 1, Tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare può aggiornare i predetti elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le istanze, secondo modalità definite dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere corredate della documentazione necessaria a verificare che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia.

18 Cumulabilità incentivi I meccanismi di incentivazione del nuovo decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 per le aziende agricole (verifica in corso a Bruxelles su questo punto). La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1 non è cumulabile con ulteriori incentivi all efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

19 Sospensione erogazione incentivi in caso di prezzi negativi Nella Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell ambiente e dell energia [10] la Commissione Europea prevede che siano adottate misure volte a garantire che i produttori da fonti rinnovabili beneficiari di meccanismi di supporto non siano incentivati a generare energia elettrica a prezzi negativi. In particolare, tale previsione trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2016 con riferimento ai tutti i nuovi regimi. Anche l Autorità si è già espressa al riguardo nell Allegato A alla deliberazione 14 ottobre 2015, 489/2015/I/efr. Nell ambito del parere al Ministro dello Sviluppo Economico, in particolare, l Autorità suggerisce che, nelle medesime ore nelle quali sul mercato dovesse formarsi un prezzo negativo, non sia erogato l incentivo, consentendone però il recupero al termine del periodo di diritto. Una simile misura dovrebbe essere prevista per tutti gli strumenti incentivanti, non solo per quelli di prossima definizione. Essa consente di tenere conto sia dell esigenza di non distorcere lo strumento dei prezzi negativi, sia di non vanificare la finalità degli incentivi che, infatti, verrebbero recuperati.

20 MERCATO DELL ENERGIA ELETTRICA: INTRODUZIONE DI PREZZI NEGATIVI ARMONIZZATI A LIVELLO EUROPEO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 1222/2015 (CACM) PRIMI ORIENTAMENTI in attuazione del regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione che fissa orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni tra zone di mercato (di seguito: regolamento CACM). Il regolamento CACM si focalizza su cinque ambiti di intervento principali: i) la definizioni delle regioni per il calcolo coordinato della capacità di trasmissione, ii) la definizione del disegno del mercato day ahead, iii) la definizione del disegno del mercato intra day, iv) il processo per la definizione delle zone di mercato e v) la governance dei soggetti coinvolti. Con deliberazione 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel, l Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto i profili sopra richiamati, nell ambito del quale possono essere raccolte le osservazioni degli operatori e svolte analisi e simulazioni. Con il presente documento l Autorità, ben consapevole delle specificità del contesto nazionale, intende presentare le proprie preliminari riflessioni in merito alla possibile introduzione dei prezzi negativi nel mercato elettrico italiano. L obiettivo è quello di favorire il dibattito e di raccogliere osservazioni degli operatori volte a supportare future decisioni in materia. Proposte AEEGSI: introduzione nel mercato, applicazione alle rinnovabili incentivate, estensione agli impianti già in esercizio, ecc. osservazioni e proposte entro il 15 marzo 2016

21 L incentivazione della produzione di biometano Decreto Legislativo 28/2011 Il Decreto 28/2011: per conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva RES, introduce disposizioni per lo sviluppo del biometano. Gli articoli 20 e 21 prevedono l emanazione di direttive per il collegamento degli impianti alla rete del gas e incentivi per la produzione di biometano. Priorità: uso nei trasporti; valorizzazione dei rifiuti e sottoprodotti, in particolare di origine agricola. 21

22 L incentivazione della produzione di biometano Decreto Legislativo 28/2011 Art. 21 Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 22

23 L incentivazione della produzione di biometano Articolo 21 Decreto Legislativo 28/2011 Art. 21 Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 2-quater, comma 1, del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

24 L incentivazione della produzione di biometano Articolo 21 Decreto Legislativo 28/2011 Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale) 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: c) mediante l erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

25 L incentivazione della produzione di biometano Il Decreto 5 dicembre 2013 Il Decreto definisce innanzitutto che cosa si intende per rete ampliando la definizione e includendo tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano comprese: - le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l obbligo di connessione di terzi, - altre reti di trasporto, - i sistemi di trasporto mediante carri bombolai - i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, che ad uso privato, compreso l uso agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione.

26 L incentivazione della produzione di biometano Il Decreto 5 dicembre 2013 CAMPO DI APPLICAZIONE Il decreto si applica ai nuovi impianti realizzati sul territorio nazionale, entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore (18 dicembre 2013) e entro 5 anni. Per nuovo impianto si intende un impianto in cui tutte le pertinenti parti per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione sono di nuova realizzazione. Ma gli incentivi previsti dal Decreto si applicano anche, a determinate condizioni, agli impianti esistenti che già producono biogas che vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

27 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale INCENTIVO Al biometano immesso in rete è riconosciuto un incentivo calcolato come la differenza tra: a) il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale, riscontrato nel 2012 nel mercato di bilanciamento del gas naturale gestito dal Gestore dei Mercati Energetici Spa (nel seguito GME ); b) il prezzo medio mensile del gas naturale nel medesimo mercato di cui alla lettera a), riscontrato in ciascun mese di immissione del biometano nella rete.

28 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale CONDIZIONI L incentivo è corrisposto per un periodo pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto. Per gli impianti con capacità produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, l incentivo è riconosciuto a condizione che sia assicurato un impiego di sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso.

29 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale MAGGIORAZIONI - Incremento del 10% per impianti con taglie fino a 500 standard metri cubi/ora di capacità produttiva; - Senza variazioni per impianti da 501 a 1000 standard metri cubi/ora di capacità produttiva; -Riduzione del 10% per impianti oltre 1000 standard metri cubi/ora di capacità produttiva. Il valore dell incentivo, come risultante dall applicazione delle variazioni precedenti, è incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, e rifiuti.

30 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale INCENTIVO Il biometano utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo, di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) di biocarburanti per un periodo di 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio.

31 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale CONDIZIONI Per ottenere il riconoscimento degli incentivi il soggetto produttore deve sottoscrivere con il soggetto che immette in consumo il biometano, un contratto bilaterale di fornitura del biometano che definisca la quota parte dell incentivo da riconoscere al soggetto produttore e la durata della fornitura del biometano. Il contratto deve essere inviato in copia al GSE che può disporre i relativi controlli. 31

32 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale MAGGIORAZIONI 1 La maggiorazione cosiddetta double counting è riconosciuta al biometano prodotto da: a) frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; b) Sottoprodotti - o presenti nell elenco dell articolo 33, comma 5-ter, del decreto legislativo 28/2011, - o elencati nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, c) alghe e materie di origine non alimentare come elencate nella tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

33 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale MAGGIORAZIONI 2 La maggiorazione double counting è riconosciuta a condizione che l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie ammesse. È consentito anche di prevedere una alimentazione mista con al massimo il 30% in peso di colture dedicate; in questo caso il double counting sarà riconosciuto sul 70% della produzione di biometano.

34 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato nei trasporti previa immissione nella rete del gas naturale MAGGIORAZIONI 3 In aggiunta all incentivazione già descritta è prevista anche, per un periodo di 10 anni, una maggiorazione del 50% del numero dei certificati erogati a un soggetto produttore che immette il biometano in un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrazione. Tabella impianti 34

35 L utilizzo del gas Metano in Italia: dati sugli impianti stradali di rifornimento. (Emilia, Lombardia e Veneto, regioni con maggiore concentrazione ). Regione Impianti Aperti VALLE D'AOSTA 3 1 PIEMONTE LOMBARDIA TRENTINO-ALTO ADIGE VENETO FRIULI-VENEZIA GIULIA 8 4 LIGURIA 13 7 EMILIA-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE 3 3 CAMPANIA CALABRIA 12 9 PUGLIA BASILICATA 9 9 SICILIA ITALIA Fonte: metanoauto.com 35

36 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento INCENTIVO Il biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento è incentivato mediante il riconoscimento delle tariffe per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui al decreto 6 luglio 2012 e successive integrazioni.

37 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Riconversione di impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione esistenti Gli incentivi descritti sono riconosciuti anche per impianti a biogas già in esercizio (1.500 di cui circa agricoli) ma riconvertiti in tutto o in parte alla produzione di biometano, in misura pari: - al 40% degli incentivi spettanti all analogo impianto per immissione nella rete del gas naturale o per la produzione elettrica - al 70% per l utilizzo nei trasporti. Durata incentivo: - intero periodo se l impianto non beneficiava di incentivo - periodo residuo + 5 anni Double counting: per ottenerlo è necessario che l autorizzazione all esercizio contenga le indicazioni sui prodotti utilizzati.

38 Il Decreto 5 dicembre 2013: contenuti Cumulabilità degli incentivi Nel caso di impianti per la produzione di biometano di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, gli incentivi del decreto biometano sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell investimento.

39 Il Decreto 10 ottobre 2014: I biocarburanti avanzati Il Decreto, a seguito delle novità introdotte dalle Leggi 9/2014 (Destinazione Italia) e 116/2014, aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e stabilisce le quote di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo per gli anni successivi al 2015, introducendo anche una quota minima destinata ai biocarburanti avanzati. Definizioni biocarburanti avanzati: biocarburanti e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell allegato 3 parte B.

40 Il Decreto 10 ottobre 2014: I biocarburanti avanzati Novità Decreto - Calcolo dell obbligo di immissione in consumo «anno su anno» - Traiettoria di crescita dell obbligo dal 2015 a dopo il Introduzione obbligo specifico per biocarburanti avanzati - Diminuzione delle soglie di tolleranza rispetto all obbligo stabilito

41 Il Decreto 10 ottobre 2014: I biocarburanti avanzati anno 2015 = 5,0% di biocarburanti; anno 2016 = 5,5% di biocarburanti; anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti; anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati; anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati; dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 2,0 % di biocarburanti avanzati;

42 Il Decreto 10 ottobre 2014: I biocarburanti avanzati Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli, destinati al mercato nazionale, nonché il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti.

43 Fotovoltaico Detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2016 con limite di per unità immobiliare; 36% con limite di per unità immobiliare delle somme che saranno spese dal 1 gennaio Rientra tra i lavori agevolabili l installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in quanto basato sull impiego della fonte solare e quindi sull impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione Agenzia Entrate n.22/e del 2aprile2013). Collegato ambientale: L articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

44 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE Pubblicate le Istruzioni operative GSE per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati. D.Lgs n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

45 Dm 10 settembre Linee guida autorizzazioni FER Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;...

46 Applicazione contributo RAEE A partire dall undicesimo anno di incentivazione, il GSE applica le disposizioni sui RAEE agli impianti incentivanti in Conto Energia, a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici. A seguito del trattamento e dello smaltimento del pannello oggetto di incentivazione da parte del Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico, il Soggetto stesso - entro 6 mesi dall effettivo trattamento e smaltimento del pannello fotovoltaico - dovrà presentare al GSE idonea documentazione che attesti l avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente e s.m.i. Il GSE, dopo aver effettuato gli opportuni controlli sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile, restituisce la quota trattenuta in forma cautelativa, comprensiva degli interessi maturati.

47 Applicazione contributo RAEE Le disposizioni di cui all art. 40 del suddetto Decreto si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti: I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006); II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007); III Conto Energia (DM 6 agosto 2010); IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV - impianti a concentrazione (DM 5 maggio 2011); V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione (DM 5 luglio 2012). Le regole applicative GSE specificano che il GSE non trattiene la quota prevista ai sensi del D.Lgs. 49/2014 agli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 e che, ottemperando alle disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, hanno già aderito ad un sistema collettivo/consorzio in grado di garantire, attraverso un adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa attività di recupero e riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

48 RAEE fotovoltaico domestico Il RAEE fotovoltaico domestico, ossia installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kw, deve essere conferito ad un Centro di Raccolta nel raggruppamento n. 41 (di seguito R4 ). Il Soggetto Responsabile può individuare il Centro di Raccolta di riferimento, che provvede alla gestione dello stesso ai sensi dell art. 15, comma 3, del Decreto, consultando il sito Il conferimento è gratuito. Per un pannello domestico (installato in impianti con potenza < 10 kw): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell anno a favore del Soggetto Responsabile relativa al quindicesimo anno di incentivazione; Quota da trattenere: 12 /pannello Tipologia di pannello: domestico Numero di pannelli dell impianto: 10 Quota trattenuta dal GSE nei 10 anni di incentivazione:

49 RAEE professionale Pannello professionale (installato in impianti con potenza 10 kw): il GSE trattiene, a partire dall undicesimo anno e per dieci anni, la quota una volta l anno, a valere sulla prima erogazione dell anno a favore del Soggetto Responsabile. La quota sarà trattenuta secondo le seguenti modalità: dove: n = 10 - In caso di sostituzioni durante il periodo di incentivazione, n sarà pari alla differenza tra 10 e il numero di anni in cui il GSE ha già provveduto a trattenere una quota per il vecchio pannello; i = anno in cui la quota verrà trattenuta (i va da 1 a n). Quota da trattenere: 10 /pannello Tipologia pannello: professionale Numero di pannelli dell impianto: 100 ( potenza circa 25 KW)

50 Definizione e gestione della quota trattenuta dal GSE La quota trattenuta dal GSE è determinata sulla base dei costi medi di adesione ai Consorzi e della stima dei costi imputabili alle attività di ritiro, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento del RAEE fotovoltaico e può essere aggiornata annualmente dal GSE. La completa gestione dei RAEE fotovoltaici comprende, ai sensi della normativa vigente, tutte le operazioni relative: a) al ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di utilizzo; b) alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito produttivo all impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio); c) al trattamento adeguato del RAEE; d) al recupero e allo smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici. La quota trattenuta dal GSE al Soggetto Responsabile costituirà un deposito fruttifero gestito dal GSE stesso. Il deposito è fruttifero e, quindi, in caso di restituzione della quota, quest ultima viene maggiorata degli interessi maturati annualmente secondo i tassi di mercato relativi al periodo di riferimento. Il Soggetto Responsabile ha la possibilità di richiedere al GSE, a partire dal secondo anno in cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti, la certificazione della quota di propria competenza contenuta nel deposito.

51 Gestione RAEE professionali da parte del GSE. Il Soggetto Responsabile potrà richiedere al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati esclusivamente dai pannelli incentivati le cui matricole siano registrate sul Portale informatico del GSE. In tali casi, il GSE tratterrà la quota accumulata negli anni comprensiva degli interessi generati negli anni. Il GSE potrà richiedere al Soggetto Responsabile una quota aggiuntiva, qualora la quota trattenuta e contenuta nel deposito non sia sufficiente alla completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti.

52 Avvio trattenuta Quota RAEE Il GSE inizierà a trattenere la quota dalla tariffa incentivante a seguito dell adeguamento dei propri sistemi informatici. Si evidenzia che, per gli impianti che hanno optato per l opzione a) di cui all art. 26, comma 3, della Legge 116/2014 (spalmaincentivi), per i quali la fine del periodo di incentivazione è stata posticipata di 4 anni, il GSE tratterrà la quota relativa alla gestione dei RAEE a partire, comunque, dall undicesimo anno di incentivazione.

53 Grazie per l attenzione Corso Vittorio Emanuele II, Roma Tel.: 06/ roberta.papili@confagricoltura.it Sito web:

54 COLLEGATO AMBIENTALE L'ARTICOLO 56 ISTITUISCE UN CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ANNI (NEL LIMITE DI SPESA DI 5,7 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI), PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO NELL'ANNO 2016 INTERVENTI (DI IMPORTO UNITARIO NON INFERIORE A EURO) DI BONIFICA DALL'AMIANTO SU BENI E STRUTTURE PRODUTTIVE. AL FINE DI PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DI EDIFICI PUBBLICI CONTAMINATI DA AMIANTO, VIENE ALTRESÌ PREVISTA L'ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI CONTAMINATI DA AMIANTO, CON UNA DOTAZIONE FINANZIARIA DI 17,5 MILIONI DI EURO PER IL TRIENNIO

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