COMUNE DI BRUSASCO (Città Metropolitana di Torino)

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1 COPIA COMUNE DI BRUSASCO (Città Metropolitana di Torino) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 7 OGGETTO: ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO CONFERMA. L anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori: consiglieri comunali presenti assenti CAPPELLINO FRANCO ARIETTI GIANNI GUZZON RAFFAELE PEROTTO MASSIMO RONDI NADIA in GIACHINO CALDARO DANILO BONADIO ADRIANO VERCELLI FABRIZIO RIGAZZI MARCO TESTORE DANIELE TOTALE 8 2 Assume la Presidenza il Sig. CAPPELLINO Franco SINDACO. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella GAIATO. Partecipano alla seduta in qualità di Assessori Esterni il Sig. IRICO Massimiliano e la Sig.ra BONFANTE Giulia. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 REGIONE PIEMONTE CITTA METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI BRUSASCO P.IVA Tel. (011) Fa (011) ********** PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 7 SEDUTA DEL 29/04/2016 ORE 21,00 ASSENTI: RONDI Nadie e VERCELLI Fabrizio OGGETTO: ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO CONFERMA. L ISTRUTTORE F.to Rag. Annamaria NICOLA

3 OGGETTO: ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO CONFERMA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che: - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; - ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); - ai sensi dell'articolo 13 del D.L , n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; ATTESO che la legge , n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC); CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10), e pertanto è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Brusasco) dal 2016 l'imu non è più dovuta per i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapi bile;

4 - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli da chiunque posseduti; - Esenzione terreni di cui alla circolare MEF n 9 del 14 giugno 1993; - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, ì macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"); RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge , n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015; RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l anno 2016 TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2015, delle modifiche applicative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno, confermare, per l anno 2016, le aliquote dell imposta municipale propria IMU, come di seguito riportato: - ALIQUOTA 3,50 (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze). - ALIQUOTA 9,80 (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014);

5 DATO ATTO che occorre confermare le seguenti detrazioni per l applicazione dell IMU anno 2016: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ; VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del ; Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi : P R O P O N E 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) Di confermare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2016: - ALIQUOTA 3,50 (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); - ALIQUOTA 9,80 (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli (esenti dal 1 gennaio 2014); 3) Di confermare le seguenti detrazioni per l applicazione dell IMU anno 2016: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.; 4) Di dare atto che non sono soggetti all imposta municipale propria (IMU): - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo , n. 99, iscritti nella previdenza agricola; - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; - i terreni individuati con circolare MEF n 9 del 14/06/1993; - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

6 usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito dì provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs , n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014; 7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.; 8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

7 OGGETTO: ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO CONFERMA. Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: a) alla regolarità tecnica SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Annamaria NICOLA b) alla regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

8 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; - ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); - ai sensi dell'articolo 13 del D.L , n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; ATTESO che la legge , n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC); CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10), e pertanto è' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si -riportano solo le norme che interessano il Comune di Brusasco) dal 2016 l'imu non è più dovuta per i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapi bile; - Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli da chiunque posseduti; - Esenzione terreni di cui alla circolare MEF n 9 del 14 giugno 1993;

9 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, ì macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati"); RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge , n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015; RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l anno 2016 TENUTO CONTO del gettito IMU nell annualità 2015, delle modifiche applicative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno, confermare, per l anno 2016, le aliquote dell imposta municipale propria IMU, come di seguito riportato: - ALIQUOTA 3,50 (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze). - ALIQUOTA 9,80 (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014); DATO ATTO che occorre confermare le seguenti detrazioni per l applicazione dell IMU anno 2016: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

10 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ; VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del ; Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa specificando che anche per l I.M.U. vengono confermate le aliquote dell anno precedente e successivamente mette in votazione il punto all ordine del giorno; La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: Presenti e votanti: 8 Astenuti: 2 (RIGAZZI Marco e TESTORE Daniele) Favorevoli: 6 Contrari: == D E L I B E R A 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) Di confermare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2016: - ALIQUOTA 3,50 (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); - ALIQUOTA 9,80 (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli (esenti dal 1 gennaio 2014); 3) Di confermare le seguenti detrazioni per l applicazione dell IMU anno 2016: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

11 4) Di dare atto che non sono soggetti all imposta municipale propria (IMU): - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo , n. 99, iscritti nella previdenza agricola; - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; - i terreni individuati con circolare MEF n 9 del 14/06/1993; - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito dì provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs , n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014; 7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.; 8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione (6 favorevoli e 2 astenuti: RIGAZZI Marco e TESTORE Daniele) e resa in forma palese ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

12 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Franco CAPPELLINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Antonella GAIATO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10 maggio 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Antonella GAIATO Brusasco, lì 10 maggio 2016 Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Brusasco, lì 10 maggio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Antonella GAIATO

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