Regolamento dell Ufficio comunale di Statistica

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1 Regolamento dell Ufficio comunale di Statistica approvato con atto di G.C. n. 627 del 12/10/1993

2 REGOLAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA - Il presente regolamento disciplina la struttura, la collocazione e le funzioni dell'ufficio comunale di statistica, nonché le relazioni con gli altri servizi comunali per lo svolgimento dell'attività statistica, sia essa di interesse locale, sia di interesse nazionale. - L'Ufficio comunale di statistica (U.C.S.) fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e produce dati statistici sia per la struttura comunale, sia per il SISTAN. - L'attività dell'u.c.s. è regolata dal programma statistico nazionale è dal programma statistico locale. - Per lo svolgimento della funzione statistica l U.C.S. opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN. - I compiti, la struttura ed funzionamento dell'u.c.s. sono quelli stabiliti dalle Direttive ISTAT. COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA - L'U.C.S. si riunisce almeno ogni due mesi (in linea indicativa alle ore 8,30 del primo giovedì di ogni mese pari) e svolge i seguenti compiti: a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione comunale, nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico locale b) fornisce al SISTAN i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione comunale anche in forgia individuale ma non nominativa, ai fini,della successiva elaborazione statistica. c) collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; d) coordina tutta la produzione statistica comunale nonché l'attività dei servizi comunali limitatamente alla promozione a fini statistici degli archivi gestionali o della raccolta di dati amministrativi; a tale scopo ciascun ufficio è tenuto ad inviare all'u.c.s. copia di ogni statistica di futura redazione. e) cura, le pubblicazioni statistiche ufficiali del Comune, nel frontespizio delle quali dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Sistema statistico nazionale - Comune di Piove di Sacco- Ufficio statistica";

3 f) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione comunale con il SISTAN secondo le direttile emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento statistico; g) impartisce, in conformità alle direttive dell'istat, le opportune disposizioni per la formazione della cartografia di base del piano topografico e di quello ecografico agli uffici tecnici competenti; h) esprime, nella fase istruttoria di provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, un parere tecnico di correttezza metodologica, che deve essere richiesto da parte degli uffici o degli organi cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi; i) accerta le violazioni di legge in materia statistica; l) partecipa ai gruppi di lavoro, in ambito comunale, in cui si tratta materia statistica; m) fornisce all'istat gli elementi per la formazione del programma statistico nazionale, redige il programma,statistico locale ed invia al Sindaco ed al Presidente dell'istat il rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente. - L'U.C.S. ha accesso a tutti. i dati statistici in possesso dell'amministrazione comunale salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge; può richiedere ai vari Servizi comunali, la fornitura e l'elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI - E' fatto obbligo alle persone fisiche ed agli enti e società, nonché agli uffici del Comune di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale emanato con apposito D.P.R. S A N Z I O N I - Coloro i quali non forniscono i dati di cui al punto precedente o li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall art. 11 del d /89 (da uno a quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche, da uno a dieci milioni per gli Enti e le Società). SEGRETO D'UFFICIO A TUTELA DEL SEGRETO STATISTICO - Gli addetti all'u.c.s.,sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio secondo le norme previste dal vigente ordinamento dell'impiego pubblico.

4 - I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati se non in forma aggregata in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione (art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322). RILEVAZIONI LOCALI TRAMITE U.C.S. - L'Amministrazione comunale può condurre per propri scopi conoscitivi, avvalendosi del proprio U.C. S. ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, rilevazioni non inserite nel programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi notizia all'istat, il quale fornirà all'amministrazione comunale eventuali indicazioni di carattere tecnico. Per la diffusione dei dati statistici derivanti da tali rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'u.c.s. AUTONOMIA FUNZIONALE E COLLOCAZIONE STRUTTURALE - L'U.C.S. deve avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del Comune). Il Sindaco o un Assessore con delega nella veste di ufficiale di governo, sovrintende all'attività dell'u.c.s., fermo restando la dipendenza gerarchica del Dirigente di tale servizio dal Segretario Generale e nel rispetto del Regolamento di Organizzazione. - A norma dell'art. 3 del d.l. n. 322/89 il Comune potrà istituire l'ufficio di statistica in forma associata con altri Comuni secondo le indicazioni che verranno emanate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell informazione statistica. - Il personale dell'u.c.s. deve essere qualitativamente e quantitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria. IL RESPONSABILE DELL U.C.S. - Il responsabile dell'u.c.s. deve essere un dirigente che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure sia laureato o diplomato in scienze statistiche o abbia conseguito un diploma di laurea che preveda il superamento di almeno un esame di statistica, o abbia superato corsi di qualificazione professionale in materia statistica o, ancora, abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

5 - In assenza di personale con i requisiti descritti, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'istat. ATTREZZATUIRA DELL U.C.S. - L'attrezzatura minima di cui l'u.c.s. deve poter disporre è la seguente: - linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC; - almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD con l'istat per trasmettere dati ed informazioni; - almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word processing ed un pacchetto di gestione di data base; - un'apparecchiatura fax.

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