Seminario Allegato 3B: istruzioni operative per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
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1 Seminario Allegato 3B: istruzioni operative per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori Modena, 3 giugno 2013 Dr. Davide Ferrari SPSAL Modena
2 Il DM 9 luglio 2012 ha ridefinito i contenuti degli allegati 3A (cartella sanitaria e di rischio ) e 3B (comunicazione all AUSL dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori) del D.lgs.81/08 e le modalità di trasmissione dell allegato 3B.
3 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25 comma 1 D.lgs. 81/08) c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato. L originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.
4 SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA (Art. 41 D.lgs. 81/08) 5) gli esiti della visita medica vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell allegato 3 A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC 6) sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente 6-bis) tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi dal MC per iscritto e consegnati in copia al lavoratore e al datore di lavoro Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro a carico del MC
5 RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40 D. Lgs. 81/08) 1) Il medico competente trasmette ai SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (secondo modello in allegato 3B). La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo. Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 Euro 2) Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ispesl (ora INAIL ricerca). 2-bis) Entro il 31 dicembre 2009 con D.M. sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.
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7 Art. 1 Finalita' del decreto 1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
8 Art. 2 Contenuti della cartella sanitaria e di rischio 1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio. 3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
9 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio 1. Anagrafica del lavoratore 2. Dati relativi all azienda 3. Visita preventiva 4. Visite successive
10 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Anagrafica del lavoratore Cognome e Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita Domicilio (indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico) Nazionalità Codice Fiscale
11 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Dati relativi all azienda Ragione Sociale Unità Produttiva sede di lavoro Indirizzo Unità produttiva Attività svolta (riferita a comparto/lavorazione)
12 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio. Visita preventiva Reparto e mansione specifica di destinazione Fattori di rischio Anamnesi lavorativa Anamnesi familiare Anamnesi fisiologica Anamnesi patologica remota Anamnesi patologica prossima Programma di sorveglianza sanitaria Esame obiettivo Accertamenti integrativi Eventuali provvedimenti del medico competente Giudizio di idoneita alla mansione specifica Scadenza visita medica successiva Data Firma del medico competente
13 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Note REPARTO : da non indicare in caso di reparto unico FATTORI DI RISCHIO: specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione Individuale ANAMNESI LAVORATIVA. Specificare, con riferimento all intera storia lavorativa del soggetto: - comparti/lavorazioni svolte - relativo periodo - principali rischi riferiti dal lavoratore - tipologia contrattuale
14 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Note ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno, infortuni riferiti dal lavoratore ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA: indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno, infortuni riferiti dal lavoratore PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA: protocollo sanitario ESAME OBIETTIVO: con particolare riferimento agli organi bersaglio ACCERTAMENTI INTEGRATIVI: elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti
15 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Note EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE: indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1 certificato di malattia professionale ai sensi dell art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc ) GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA: ai sensi dell art. 41 c 6 D.lgs. 81/08 SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA: da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario
16 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti della cartella sanitaria e di rischio Visite successive Specificare la tipologia di visita di cui all art. 41 comma 2 Reparto e mansione specifica Fattori di rischio (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli) Raccordo anamnestico Variazioni del programma di sorveglianza sanitaria Esame obiettivo Accertamenti integrativi Eventuali provvedimenti del medico competente Giudizio di idoneità alla mansione specifica Scadenza visita medica successiva Data Firma del medico competente
17 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE 1. GENERALITA DEL LAVORATORE 2. RAGIONE SOCIALE DELL AZIENDA 3. REPARTO e MANSIONE 4. RISCHI 5. GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE SPECIFICA 6. DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA 7. SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità) 8. FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE 9. INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO 10. DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE 11. FIRMA DEL LAVORATORE 12. DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO
18 ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008) CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITA ALLA MANSIONE Note FIRMA DEL LAVORATORE : la firma del lavoratore dovrà attestare l informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità
19 ALLEGATO 3 B
20 Art. 3 Contenuti e modalita' di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori 1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo. 2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.
21 Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore 1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. 2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.
22 Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 1 dell'art Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficolta' di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede. 5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
23 ALLEGATO II (Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008) Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
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30 Tenendo conto che l invio di tali dati rientra nella fase di sperimentazione del sistema, e conseguentemente delle possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazionidi cui sopra, si ricorda che, per l intero periodo di sperimentazione, è sospesa la sanzione di cui all art. 58, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08. A tal riguardo, stante la formulazione letteraria del comma 4 del D.M. 9 luglio 2012, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi per gli organi di vigilanza, verrà chiarito a breve, con opportuna lettera circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, che la sospensione della sanzione per la mancata trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria entro il termine prefissato, opera senza limiti temporali, in quanto misura tesa a garantire una generale condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non poter adempiere ad un suo obbligo non per proprie responsabilità omissive, ma per contingenti oggettive difficoltà operative nell utilizzazione/funzionalità dello strumento telematico messo a disposizione in via sperimentale, stante l incombenza della scadenza tassativa fissata per la trasmissione dei dati.
31 Al termine della raccolta dei dati inviati dai Medici Competenti e riferiti all anno 2012, i Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con INAIL e congiuntamente con le Società scientifiche SIMLII ed ANMA, analizzeranno e valuteranno i risultati complessivi della fase di sperimentazione. Obiettivo di questa fase è individuare modalità e contenuti per il miglioramento e lo sviluppo del sistema, e fornire ai Ministeri interessati tutte le indicazioni utili e necessarie per la formulazione di eventuali decreti successivi, come previsto dall art. 4 comma 3 del DM. Si sottolinea inoltre che le attività di assistenza, di valutazione dei dati, di proposte migliorative e di sviluppo del sistema, di informazioni di ritorno ai vari soggetti, saranno discusse e condivise nell ambito di un costituendo tavolo di lavoro al quale partecipano tutti i soggetti che hanno condiviso questo documento.
32 Si anticipa di seguito una prima serie di indicazioni operative, a supporto delle attività in applicazione del citato DM : - il sistema operativo sarà accessibile ai Medici Competenti a partire dal 22 maggio 2013 sul sito per la fase preliminare di registrazione (login e password) necessaria per l inserimento ed invio dei dati; - contestualmente il Manuale d uso dell applicativo, sarà disponibile, consultabile e scaricabile sul sito web e sui siti web e ; -a partire dal 31 maggio 2013 il Medico competente potrà inserire e trasmettere i dati relativi al Saranno attivate iniziative informative e di assistenza sull utilizzo dell applicativo web. Al presente documento viene data la più ampia diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle Aziende Sanitarie Locali, dell INAIL e delle Società Scientifiche del settore.
33 Alcuni primi chiarimenti Modalità di trasmissione: 1 scelta: portale INAIL 2 scelta in caso di impossibilità di utilizzo del portale: trasmissione via pec alla ASL di competenza (per l ASL di Modena all indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it)
34 Alcuni primi chiarimenti Modalità di trasmissione: Sarà possibile trasmettere i dati dell allegato 3 B anche oltre il 30 giugno e fino al termine del periodo di sperimentazione: 25 agosto 2013
35 Alcuni primi chiarimenti sui contenuti dell allegato 3B Cosa si intende per lavoratori occupati: i lavoratori dipendenti Come si calcola il numero di lavoratori idonei, con idoneità parziali, inidonei, in caso di più visite nel corso dell anno che potrebbero aver dato esito a giudizi diversi? Si considera solo l ultimo giudizio di idoneità espresso nell anno Gli eventuali alcol-test eseguiti ai lavoratori non vanno riportati nell allegato 3B.
36 La relazione sanitaria annuale per la ditta (datore di lavoro, RSPP e RLS) e la comunicazione dei dati sanitari aggregati alla ASL (allegato 3B) sono due relazioni distinte che hanno destinatari e finalità diverse. La relazione sanitaria annuale per la ditta è uno strumento informativo che serve per ritornare ai soggetti aziendali della prevenzione i risultati degli accertamenti sanitari ai fini di una più valida ed efficace valutazione e gestione dei rischi all interno dell azienda. La comunicazione dei dati sanitari alla ASL ha invece essenzialmente finalità statistiche ed epidemiologiche e contiene dati che dovranno essere aggregati ed elaborati da ASL, Regioni ed INAIL. E evidente quindi che la relazione sanitaria per la ditta deve essere un documento in cui i risultati degli accertamenti sanitari sono presentati in modo dettagliato, circostanziato e comprensivo di commenti e suggerimenti del medico competente in ordine alle misure di tutela da implementare, mentre la comunicazione alla ASL si sostanzia nella compilazione di uno schema contenente i dati sanitari e di rischio richiesti dalla norma.
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39 Cosa fare se non si riesce a utilizzare il portale Sul sito Internet del Dipartimento di Sanità Pubblica dell Azienda USL di Modena è disponibile lo schema utilizzabile per la raccolta e la trasmissione delle informazioni dell allegato 3B, che può essere scaricato alla pagina seguente: Lo schema va compilato utilizzando il foglio informatizzato predisposto in Excel (o anche altri formati elettronici, per es. Openoffice, a condizione che vi sia perfetta corrispondenza dei contenuti e dei formati cella). Per tutte le aziende della provincia di Modena la trasmissione all ASL deve essere effettuata esclusivamente per posta elettronica, inviando la relazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dsp@pec.ausl.mo.it Ogni file trasmesso deve essere nominato nel modo seguente: Allegato 3B ditta..." specificando il nome dell'azienda o dell'unità produttiva a cui si riferiscono i dati. Se l'invio viene effettuato da una casella di pec, l'avvenuto ricevimento è certificato da una ricevuta di consegna avente valenza legale.
40 Attenzione! in caso si compilino le relazioni utilizzando la scheda informatizzata (e non il portale) nella voce indirizzo sede legale (n.5) e nella voce indirizzo unità produttiva (n.7) vanno riportati COMUNE, via e n civico (nell allegato II del DM 9 luglio 2012 per un refuso non è indicato il comune)
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