PREVENZIONE DEI RISCHI DA ALCOL E DROGHE NEI GIOVANI LAVORATORI

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1 PREVENZIONE DEI RISCHI DA ALCOL E DROGHE NEI GIOVANI LAVORATORI S.P.I.S.A.L. AZ. ULSS 19 DI ADRIA INCONTRO DEL 28 DICEMBRE 2015 La normativa vigente

2 Alcol e lavoro Normativa di riferimento: Legge 30 marzo 2001, n.125; Provvedimento 16 marzo 2006; Indicazioni operative regione Veneto giugno 2009; Nota regione Veneto 05 luglio 2010; D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

3 LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

4 LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Art. 15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro 3. Possibilità per i lavoratori alcol dipendenti, se assunti a tempo indeterminato, di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione con conservazione del posto di lavoro come previsto per i tossico dipendenti dall art. 124 del DPR 309/1990.

5 MANSIONI CON DIVIETO DI ASSUNZIONE ALCOL CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n (Repertorio atti n. 2540). Allegato I

6 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

7 Indicazioni Operative Regione Veneto giugno 2009 LA SORVEGLIANZA SANITARIA Il fatto di rientrare in una categoria di lavoro tra quelle indicate nell Allegato 1 della legge 125/2001 con divieto di assunzione di sostanze alcoliche, non comporta automaticamente l obbligo della sorveglianza sanitaria. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è già attivata in quanto prevista dalla attuale normativa, se esiste un rischio alcol correlato, dovrà essere contemporaneamente valutato attraverso uno specifico protocollo sanitario.

8 Nota della Regione Veneto 5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL NOTA RIASSUNTIVA DELLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE ELENCATA

9 Nota della Regione Veneto 5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL Sussiste un obbligo di condotta in capo al datore di lavoro che si traduce nel divieto di somministrare o rendere disponibili bevande alcoliche e superalcoliche pei i lavoratori addetti a mansioni rientranti nell Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006 ed un obbligo di condotta in capo ai lavoratori addetti a tali attività lavorative di non assumere dette bevande.

10 Nota della Regione Veneto 5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa è, invece, prevista in relazione alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza dall art. 41 comma 4, del D.lgs. 81/08, con il rinvio, operato dal successivi comma 4-bis, ad un Accordo Stato-regioni per la determinazione delle modalità di accertamento. Ad oggi non essendo ancora adottato l accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l assenza di alcol-dipendenza, ma è VEDI ART. 15 LEGGE N. possibile invece verificare in acuto la sola assunzione 125/01 E INTESA o meno di sostanze alcoliche o superalcoliche. STATO REGIONI 16/03/2006

11 Nota della Regione Veneto 5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL La norma prevede l effettuazione di test alcolimetrici che consentono l accertamento immediato di un intossicazione alcolica acuta. A seguito di una positività ai test alcolimetrici allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale accertare l idoneità alle mansioni; è tuttavia facoltà dell impresa richiedere l idoneità fisica del lavoratore secondo l art. 5 della Legge 300/70.

12 RIASSUMENDO ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: valutare il rischio legato all assunzione di alcolici; se l attività lavorativa rientra tra quelle per le quali è indicato un rischio alcol correlato per infortuni o per la sicurezza di terzi il datore di lavoro deve realizzare le seguenti azioni: informazione formazione promozione della salute verifica

13 Droghe e lavoro Normativa di riferimento: DPR 309/90; Provvedimento 30 ottobre 2007; Provvedimento 17 settembre 2008; Indicazioni operative regione Veneto giugno 2009; Nota regione Veneto 02 febbraio 2010; D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

14 DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Articolo 125 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità sono sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

15 DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Articolo 124 Lavoratori tossicodipendenti 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

16 Provvedimento 30/10/2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). INDIVIDUA LE CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATE DALLA NORMATIVA Art. 1: 1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria

17 ALLEGATO I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L INCOLUMITA E LA SALUTE DEI TERZI. 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

18 Provvedimento 30 ottobre 2007 Art. 4. Accertamenti sanitari preventivi di screening 1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti. 4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

19 Provvedimento 30 ottobre 2007 Art. 5. Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza 1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2.

20 Provvedimento 30 ottobre 2007 Art. 9. Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza 1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di certificare l'idoneità alla mansione provvederà, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore. 2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

21 Provvedimento 17/09/2008 Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)

22 PROCEDURE PREMESSE 2. Le procedure di cui al presente documento devono essere finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio. 3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte del lavoratore, dette procedure, per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.

23 PROCEDURE L iter procedurale si compone di due macrofasi PRIMO LIVELLO di accertamenti da parte del medico competente SECONDO LIVELLO di approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti di cui all art. 2 e all art. 6 dell Intesa C.U. 30 ottobre 2007

24 PROCEDURE Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene sottoposta ad accertamento preventivo dell idoneità alla mansione prima dell affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio. E necessario un risultato negativo per confermare l assenza di controindicazioni, prima di un eventuale inizio dell attività. Questa valutazione non può essere considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 in materie di sicurezza sul lavoro.

25 PROCEDURE Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica dell idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre a controllo, va tenuto conto, inoltre, che nel rispetto dei programmi di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale.

26 PROCEDURE Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

27 PROCEDURE Accertamento dopo un incidente: il lavoratore deve essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente sul lavoro per escludere l assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): Il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa). Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi.

28 PROCEDURE Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo: il lavoratore dovrà essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.

29 PROCEDURE Attivazione della procedura: trasmissione dell elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro (così come identificato dall art. 2, lettera b, del D.lgs n. 81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell Allegato di cui al dell Intesa C.U. 30 ottobre La comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio. 3. La comunicazione dell elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale.

30 Indicazioni Operative Regione Veneto giugno 2009

31 Nota della Regione Veneto 2 febbraio 2010 ai Direttori Generali ULSS

32 Riassumendo ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: valutare tale rischio ed inserirlo nel DVR in apposito capitolo che definisca procedure di applicazione della normativa, azioni informative, formative ed eventualmente di promozione della salute; individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le quali deve essere effettuato l accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; comunicare per iscritto al medico competente l elenco aggiornato di tali lavoratori;

33 Riassumendo ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: comunicare ai lavoratori data e luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno; tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a spese del datore di lavoro.

34 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b)

35 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: ( ) c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; ( ) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; ( )

36 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

37 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. ( )

38 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 25 - Obblighi del medico competente a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

39 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

40 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro ( ), in relazione ai giudizi di cui all articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

41 Sanzioni previste Violazioni D.lgs. 81/2008: Art. 17 c. 1 lett. a) (mancata valutazione di tutti i rischi) ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all articolo 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3] ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]

42 Sanzioni previste Art. 18 c. 1 lett. a) (mancata nomina medico competente) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] Art. 18 c. 1 lett. g) (mancato invio lavoratori a sorveglianza sanitaria) ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

43 Sanzioni previste Art. 36 c. 1/2 (mancata informazione dei lavoratori) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)] Art. 37 c. 1 (mancata formazione dei lavoratori) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro52 [Art. 55, co. 5, lett. c)]

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