Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa

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1 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO ORDINARIA IN CONTO CORRENTE Destinata ai non consumatori ed ai consumatori ai quali non si applica la disciplina del credito ai consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa Sede legale: Via Roma, 81/ Lavello (PZ) Telefono: Fax: Fax: Registro delle Imprese: CCIAA di Potenza n. PZ62975 Iscritta all Albo della Banca d Italia con numero: 4919 Iscritta all Albo delle società cooperative numero: A Codice ABI Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Fondo Istituzionale di Garanzia Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Fondo Nazionale di Garanzia. CHE COS È L APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente (consumatore per importi superiori a ,00 e non consumatori a prescindere dall importo), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). aggiornato al 31 Luglio

2 Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. APERTURA DI CREDITO A TASSO VARIABILE INTERESSI DEBITORI Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso - parametro di indicizzazione TASSO B.C.E. BANCA CENTRALE EUROPEA Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse. - valore attuale del parametro 0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014. Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore il giorno di decorrenza dello stesso. aggiornato al 31 Luglio

3 - spread 6,90% SOCI 7,90% NON SOCI - Floor/Tasso debitore nominale minimo per utilizzi nei limiti del fido concesso 7,90% SOCI 8,90% NON SOCI Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 7,90% SOCI 8,90% NON SOCI Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate 8,05% SOCI 9.09% NON SOCI Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso - parametro di indicizzazione - valore attuale del parametro TASSO B.C.E. BANCA CENTRALE EUROPEA Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse. 0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014. Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore il giorno di decorrenza dello stesso. - spread 9,90% SOCI 10,90% NON SOCI aggiornato al 31 Luglio

4 - Floor/Tasso debitore nominale minimo per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 10,90% SOCI 11,90% NON SOCI Tasso di interesse debitore nominale annuo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 10,90% SOCI 11,90% NON SOCI Tasso di interesse debitore effettivo annuo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 11,19% SOCI 12,25% NON SOCI Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell affidamento concesso sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l utilizzo entro il limite del fido. Tasso annuo massimo indicizzato per interessi di mora (per utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti, in assenza di fido o oltre lo scoperto concesso) - parametro di indicizzazione 3 punti % in più del tasso contrattuale minimo debitore in vigore al momento della mora TASSO B.C.E. BANCA CENTRALE EUROPEA Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse. aggiornato al 31 Luglio

5 - valore attuale del parametro - spread - Floor/Tasso debitore nominale minimo per interessi di mora 0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014. Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore il giorno di decorrenza dello stesso. 9,90% SOCI 10,90% NON SOCI 10,90% SOCI 11,90% NON SOCI Tasso debitore nominale annuo indicizzato per interessi di mora 10,90% SOCI 11,90% NON SOCI Tasso debitore effettivo annuo indicizzato per interessi di mora 11,19% SOCI 12,25% NON SOCI Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo. Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi IMPORTI MASSIMI DI SPESE spese collegate all erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.) Gli interessi sono liquidati con periodicità semestrale e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell anno commerciale (360 giorni). Non previste aggiornato al 31 Luglio

6 invio comunicazioni periodiche - in modalità cartacea - on-line 0,00 0,00 invio altre comunicazioni 3,00 invio altre comunicazioni mediante 5,00 raccomandata Rimborso spese per copia documentazione e ricerche d archivio Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali): - Contabile operazione Fino al 2 anno precedente 5,00 Dal 3 al 10 anno precedente 10,00 Spese per rilascio Referenze Bancarie 20,00 COMMISSIONI Commissione sul Fido Accordato (CFA) Commissione sul Fido Accordato, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, viene applicata sull intero importo del fido accordato, a prescindere dall effettivo utilizzo. Viene addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l aliquota di seguito indicata: max 0,30% trimestrale per i soci della Bcc max 0,45% trimestrale per i non soci Ove la somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l importo della commissione viene proporzionalmente ridotto; il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. La pattuizione relativa alla commissione sull accordato ha durata pari a quella dell affidamento sopra specificato, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto aggiornato al 31 Luglio

7 dall art. 118 del D. Lgs. 385/1993, ove tale previsione sia ritenuta conforme alla legge Commissione di istruttoria veloce (CIV) per NON CONSUMATORI La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. Variabile a seconda dell importo complessivo dello sconfinamento e applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto: - fino ad ,00: 25,00 - da ,01 fino a ,00: 40,00 - oltre ,00: 70,00. La commissione viene applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. Commissione di istruttoria veloce (CIV) per CONSUMATORI La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Per il cliente che riveste la qualifica di consumatore la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui, lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera 12,00 applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. aggiornato al 31 Luglio

8 contemporaneamente - l importo complessivo di 500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi. La commissione viene applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce: pagamento titoli e effetti; esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento; pagamento deleghe fiscali; acquisto di strumenti finanziari; giroconto fra c/ordinari e c/anticipi; prelevamento contanti allo sportello; ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca. La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo aggiornato al 31 Luglio

9 può rifiutare. Tali casi risultano così dettagliati: addebito di insoluti; addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca. Esenzioni La CIV non è comunque dovuta se: a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca ossia nei seguenti casi: addebito delle competenze rivenienti da liquidazioni periodiche; pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca. b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: l importo complessivo di 500 euro; la durata di 7 giorni consecutivi. L esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre e solo in favore dei CONSUMATORI. ALTRI ONERI Altre spese Imposte e tasse presenti e future Nessuna a carico del cliente Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. INTERESSI DEBITORI Tasso debitore annuo massimo nominale fisso APERTURA DI CREDITO A TASSO FISSO aggiornato al 31 Luglio

10 - per utilizzi nei limiti del fido concesso 9,00% SOCI 9,50% NON SOCI - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 9,25% SOCI 9,75% NON SOCI Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso - per utilizzi nei limiti del fido concesso 9,20% SOCI 9,72% NON SOCI - per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 9,46% SOCI 9,98% NON SOCI Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell affidamento concesso sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l utilizzo entro il limite del fido. Tasso annuo massimo fisso per interessi di mora (per utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti, in assenza di fido o oltre lo scoperto concesso) 3 punti % in più del tasso contrattuale minimo debitore in vigore al momento della mora Tasso debitore nominale annuo fisso per 12,00% SOCI aggiornato al 31 Luglio

11 interessi di mora 12,50% NON SOCI Tasso debitore effettivo annuo fisso per interessi di mora 12,36% SOCI 12,89% NON SOCI Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo. Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono liquidati con periodicità semestrale e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell anno commerciale (360 giorni). IMPORTI MASSIMI DI SPESE spese collegate all erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.) invio comunicazioni periodiche - in modalità cartacea - on-line Non previste 0,00 0,00 invio altre comunicazioni 3,00 invio altre comunicazioni mediante raccomandata Rimborso spese per copia documentazione e ricerche d archivio 5,00 Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali): - Contabile operazione Fino al 2 anno precedente 5,00 Dal 3 al 10 anno precedente 10,00 Spese per rilascio Referenze Bancarie 20,00 COMMISSIONI aggiornato al 31 Luglio

12 Commissione sul Fido Accordato (CFA) Commissione sul Fido Accordato, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, viene applicata sull intero importo del fido accordato, a prescindere dall effettivo utilizzo. Viene addebitata trimestralmente e calcolata moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l aliquota di seguito indicata: max 0,30% trimestrale per i soci della Bcc max 0,45% trimestrale per i non soci Ove la somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l importo della commissione viene proporzionalmente ridotto; il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. La pattuizione relativa alla commissione sull accordato ha durata pari a quella dell affidamento sopra specificato, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall art. 118 del D. Lgs. 385/1993, ove tale previsione sia ritenuta conforme alla legge Commissione di istruttoria veloce (CIV) per NON CONSUMATORI La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. Variabile a seconda dell importo complessivo dello sconfinamento e applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto: - fino ad ,00: 25,00 - da ,01 fino a ,00: 40,00 - oltre ,00: 70,00. aggiornato al 31 Luglio

13 La commissione viene applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. Commissione di istruttoria veloce (CIV) per CONSUMATORI La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. 12,00 applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. Per il cliente che riveste la qualifica di consumatore la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui, lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente - l importo complessivo di 500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi. La commissione viene applicata con modalità una tantum ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. aggiornato al 31 Luglio

14 Casi in cui è svolta l istruttoria veloce Esenzioni Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce: pagamento titoli e effetti; esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento; pagamento deleghe fiscali; acquisto di strumenti finanziari; giroconto fra c/ordinari e c/anticipi; prelevamento contanti allo sportello; ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca. La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare. Tali casi risultano così dettagliati: addebito di insoluti; addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca. La CIV non è comunque dovuta se: a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca ossia nei seguenti casi: addebito delle competenze rivenienti da liquidazioni periodiche; aggiornato al 31 Luglio

15 pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca. b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: l importo complessivo di 500 euro; la durata di 7 giorni consecutivi. L esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre e solo in favore dei CONSUMATORI. ALTRI ONERI Altre spese Imposte e tasse presenti e future Nessuna a carico del cliente Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (TAEG) A aggiornato al 31 Luglio

16 CLIENTI AL DETTAGLIO QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Nella tabella sottostante si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate da Banca d Italia; pertanto i calcoli riferiti alla realtà del singolo cliente presso la Banca possono differire relativamente al comportamento individuale. Resta inteso che in nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni e spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della Banca Nel primo esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di euro. Si presuppone che l importo totale del fido accordato sia prelevato per intero e per l intera durata del contratto di credito. Se la durata dell apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all assunto che la durata del credito sia di tre mesi. Il secondo esempio è stato formulato utilizzando come parametro di riferimento l importo mediamente concesso ai consumatori in relazione a tale tipologia di finanziamento pubblicizzata. IPOTESI Esempio 1 Contratto con durata determinata e commissione sul fido accordato Esempio 2: Contratto con durata determinata e commissione sul fido accordato Accordato: euro Tasso debitore nominale indicizzato annuo soci : 7,90% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 0,30% trimestrali 1,20% su base Utilizzato: euro per tutta la durata annua Spese collegate all erogazione del credito: 0,00 euro una tantum Interessi, su base trimestrale: 29,63 euro Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 4,50 euro Spese, su base trimestrale: euro zero Altre spese, su base trimestrale: non previste TAEG = 9,42% Accordato: ,00 euro Tasso debitore nominale indicizzato annuo soci: 7,90% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 0,30% trimestrali, 1,20% su base Utilizzato: ,00 euro per tutta la durata annua Spese collegate all erogazione del credito: 0,00 euro una tantum Interessi, su base trimestrale: 197,50 euro Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 30 euro Spese, su base trimestrale: euro zero Altre spese, su base annua : non previste TAEG = 9,42% aggiornato al 31 Luglio

17 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca Il tasso applicato all operazione non potrà in ogni caso superare la soglia del tasso usura così come determinato trimestralmente dalla Banca d Italia; qualora dovesse superare detta soglia il tasso applicato verrà riportato al di sotto della medesima. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione prevista dal contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La variazione si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di chiusura, il cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni. Se l apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale La banca, tenuto conto del tempo necessario per la chiusura di tutti i servizi accessori legati al rapporto principale, completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro n. 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente, salvo l'obbligo per il cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese. aggiornato al 31 Luglio

18 Pubblicità e trasparenza delle condizioni La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami Via Roma 81/ Lavello (PZ) o inviando una richiesta all indirizzo: reclami@lavello.bcc.it La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 1. Arbitro bancario e finanziario (ABF) Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a euro, con esclusione dei servizi di investimento. Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 Dicembre 2001, n 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n 253. Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure consultare l apposita Guida disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca 2. Ombudsman Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n Roma. Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest ultima non deve superare euro. Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Controversie relative a bonifici transfrontalieri. 3. Conciliatore Bancario e Finanziario Controversie relative alle materie attinenti l operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero aggiornato al 31 Luglio

19 della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Per ulteriori informazioni inerenti all Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario- Finanziario si può consultare il sito o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il Regolamento di procedura per la conciliazione reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Qualora per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi TASSO BCE (TUR) Tasso di interesse di mora Commissione di massimo scoperto Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Tasso BCE (TUR): Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo. Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. aggiornato al 31 Luglio

20 Commissione sull accordato Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso effettivo globale medio (TEGM) Valuta Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo medio dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell importo totale del credito. Il TAEG consente di confrontare le varie offerte. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull Usura. Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 e del d.l. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), ai tassi medi rilevati, con riferimento alla categoria delle aperture di credito in conto corrente, aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Revisione periodica analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto. aggiornato al 31 Luglio

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