Banchieri svizzeri dal Newsletter EAM. Gennaio 2015 EAM.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Banchieri svizzeri dal 1873. Newsletter EAM. Gennaio 2015 EAM. www.bsibank.com"

Transcript

1 Banchieri svizzeri dal 1873 Newsletter EAM Gennaio 2015 EAM

2 Editoriale Care lettrici, cari lettori, vorrei innanzitutto ringraziarvi a nome della divisione EAM per la proficua collaborazione che ci ha permesso di archiviare il 2014 positivamente! Anche quest anno, come d altronde l anno scorso, saremo impegnati su più fronti e confrontati con numerose sfide. Sul fronte investimenti si è operato in un contesto di mercati finanziari difficile, caratterizzato da forte incertezza. Con ogni probabilità la situazione sui mercati rimarrà volatile. Sarà nostra premura continuare a mantenervi aggiornati sulla situazione dei mercati finanziari e in particolare fornirvi adeguate soluzioni di investimento. Martin Hutter BSI External Asset Manager La maggiore sfida è stata comunque disputata sul fronte fiscale che resterà senza dubbio un tema caldo anche per il Per quanto riguarda il quadro italiano, con l approvazione definitiva della legge sulla Voluntary Disclosure avvenuta lo scorso 4 dicembre al Senato, per i contribuenti italiani non in regola con il Fisco è scattato il conto alla rovescia. La finestra temporale che permette di regolarizzare la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni e interessi, è aperta fino al 30 settembre 2015 per tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre Determinante sarà l eventuale accordo fra Svizzera e Italia che permetterebbe il dimezzamento dei termini di accertamento per i capitali detenuti in Paesi black list. Vista la complessità della materia, il team EAM organizzerà delle conferenze ad hoc (la prima il 12 gennaio), in cui saranno coinvolti i nostri esperti che illustreranno gli aggiornamenti più importanti e chiariranno le nostre procedure. Il 2014 è stato infine un anno particolare per BSI. Dopo 16 anni di collaborazione con il Gruppo Generali, BSI è stata ceduta al gruppo bancario brasiliano BTG Pactual. L approvazione definitiva degli organi di sorveglianza dei paesi in cui operiamo dovrebbe pervenire entro la fine del primo semestre di quest anno. Siamo convinti che l integrazione di BSI in seno a BTG sarà prowficua anche per la nostra clientela alla quale potremo offrire un ventaglio di soluzioni di investimento ancora maggiore. Auguro a tutti Voi un 2015 pieno di successo e ricco di soddisfazioni! Contatti Martin Hutter Lugano +41 (0) martin.hutter@bsibank.com Christian Moser Lugano +41 (0) christian.moser@bsibank.com Christophe Zuchuat Ginevra/Losanna +41 (0) christophe.zuchuat@bsibank.com Lucia Althaus-Manco Zurigo +41 (0) lucia.althaus@bsibank.com

3 Domande e risposte sullo scambio automatico di informazioni Disposizioni generali Quali sono le informazioni oggetto dello scambio automatico secondo lo standard OCSE? Vanno trasmessi il numero di conto e il codice di identificazione fiscale nonché il nome, l indirizzo e la data di nascita del contribuente all estero avente un conto in un paese diverso dallo Stato di provenienza, così come tutte le tipologie di reddito e il saldo del conto. Lo standard si applica sia alle persone fisiche che giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro (GAFI) va individuato utilizzando lo standard OCSE e le raccomandazioni del GAFI. Come avviene lo scambio automatico di informazioni? Le banche, determinati strumenti d investimento collettivi e società di assicurazione provvedono a trasmettere alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all estero aventi un conto in un paese diverso da quello di provenienza. Le autorità fiscali nazionali provvedono poi a inoltrare automaticamente una volta all anno detti dati alle autorità fiscali del paese partner di competenza. Che cosa succede con i dati scambiati? I dati dei clienti possono essere utilizzati solo per lo scopo convenuto, nella fattispecie per individuare la corretta tassazione fiscale. Lo standard, tuttavia, non indica la procedura concreta che le autorità fiscali nazionali devono seguire al riguardo (ad es. se va effettuata una prova a campione o una verifica totale dei dati). Deve comunque essere garantita la protezione dei dati. Introduzione in Svizzera Quale è la prima data possibile per l introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera? Il Consiglio federale prevede di presentare la base legale per lo scambio automatico di informazioni e i primi accordi negoziati con gli Stati partner al Parlamento nel 2015 per ottenerne l approvazione. Se esse verranno approvate dal Parlamento ed, eventualmente, dagli elettori, gli istituti finanziari svizzeri potrebbero cominciare a raccogliere dati sui conti di contribuenti all estero nel 2017 e nel 2018 potrebbero prendere il via i primi scambi di informazioni. Una serie di paesi intende introdurre lo scambio automatico di informazioni già nel 2016 e il trasferimento dei dati a partire dal Quali cambiamenti legislativi sono necessari per consentire alla Svizzera di mettere in pratica il nuovo standard globale? L introduzione dello scambio automatico di informazioni con l estero è disciplinata da accordi con gli Stati partner che devono essere autorizzati dal Parlamento. Inoltre, in termini di diritto interno è necessario che venga varata una legge per l implementazione, che attualmente è in preparazione presso il Dipartimento federale delle finanze e verrà sottoposta al Parlamento insieme ai primi accordi già negoziati affinché vengano approvati. Le basi legali attuali escludono lo scambio automatico di informazioni. In che modo la Svizzera utilizzerà i dati di contribuenti svizzeri aventi un conto all estero ricevuti nel quadro dello scambio reciproco di informazioni? Sull utilizzo interno dei dati ricevuti dall estero decidono i singoli paesi. Dal momento che in Svizzera la determinazione dell imposta dipende dalle amministrazioni fiscali cantonali ovvero comunali, l Amministrazione federale delle contribuzioni inoltrerà le informazioni finanziarie ricevute dall estero alle autorità di tassazione competenti affinché le utilizzino e impongano il diritto fiscale svizzero. In futuro lo scambio automatico di informazioni sarà applicato anche in ambito nazionale? Lo standard internazionale costituisce la base per lo scambio transfrontaliero di dati della clientela a favore delle autorità fiscali, ma non contiene alcuna dichiarazione circa la trasparenza all interno degli Stati. La questione resta di competenza dei singoli Stati. Lo scambio di informazioni a livello nazionale è oggetto di un dibattito politico che viene condotto separatamente in ciascun paese, a prescindere dallo standard internazionale. Paesi partner Con quali paesi la Svizzera siglerà in forma bilaterale lo scambio automatico di informazioni? In primo piano ci sono soprattutto l UE e i relativi paesi membri, nonché gli Stati Uniti. Va vagliata la possibilità di effettuare negoziazioni sullo scambio automatico di informazioni con determinati altri paesi. In una prima fase verrebbero presi in considerazione Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche, che danno ai loro contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione e che vengono considerati importanti e dotati di futuro per l industria finanziaria svizzera sulla base del loro potenziale di mercato. La Svizzera richiederà un migliore accesso al mercato come condizione per negoziare uno scambio automatico di informazioni con un paese? In assenza di un accesso al mercato è difficile effettuare attività transfrontaliere. In seguito all applicazione dello scambio automatico di informazioni non vi sono più motivi fiscali per limitare l accesso al mercato. Qualora ciò desse la possibilità di migliorare l attuale accesso al mercato in un determinato paese, le negoziazioni con quest ultimo per lo scambio automatico di informazioni potrebbero avvenire più rapidamente rispetto a quelle con un altro paese. Dipartimento Federale delle finanze Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 3

4 Italia Chance nel rientro di capitali Il disegno di legge (DDL) già approvato dalla Camera passerà all esame del Senato; quanto ai tempi da parte di Palazzo Madama dipenderà essenzialmente da eventuali emendamenti presentati. Lo scenario rimane comunque frammentario con al momento un unica certezza: Palazzo Chigi vuole l approvazione del testo entro il 31 dicembre. L originaria versione della Voluntary Disclosure (VD) faceva esclusivo riferimento ai tutti quei contribuenti che hanno violato le norme in materia di monitoraggio fiscale di investimenti situati all estero ed era quindi rivolta esclusivamente alle persone fisiche, agli enti non commerciali (compresi i trust) e alle società semplici e soggetti equiparati residenti sul territorio italiano. Il testo approvato dalla Camera prevede invece la possibilità di avvalersi di tale procedura anche per contribuenti diversi da quelli indicati nell art. 4 del Dl 167/90 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiamo adempiuto correttamente Oggetto della regolarizzazione sono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, dell Irap e dell Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d imposta commesse fino al La disposizione in esame colma una lacuna delle precedenti versioni della norma ed è suscettibile di dare una spinta decisiva al successo del programma di VD. Infatti sia le società di capitali e sia le società di persone residenti che svolgono attività commerciale avranno la possibilità di sanare le loro posizioni. In assenza di una tale previsione, il socio di controllo di una società di capitali residente che avesse costituito attività finanziarie all estero mediante operazioni poste in essere dalla società stessa, come ad esempio operazioni fittizie con l estero da cui sono derivati costi per la società, sarebbe stato dissuaso ad aderire al programma di VD. Infatti a fronte delle depenalizzazioni che avrebbe ottenuto in relazione alle somme costituite e possedute all estero sarebbe rimasto scoperto sul fronte degli illeciti e reati ascrivibili alla condotta della sua società, per generare la provvista estera oggetto di regolarizzazione. La nuova disposizione della norma prevede invece la possibilità per la società di regolarizzare la propria posizione fiscale (la società dovrà corrispondere maggiori imposte derivanti dall indeducibilità dei costi sostenuti per le suddette operazioni fittizie pagando le relative sanzioni e interessi). Inoltre l ampiezza della nuova formulazione legislativa (contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale) è tale da ricomprendere nell ambito applicativo della VD anche contribuenti esteri che abbiano commesso una delle violazioni sopra menzionate. La norma consentirebbe anche di sanare, tra l altro, la posizione fiscale di società di diritto estero la cui sede della direzione effettiva è in Italia (società esterovestite ). Possiamo pertanto individuare tre principali fattispecie destinatarie della previsione in commento: In primo luogo si consentirebbe la regolarizzazione delle strutture estere di controllo di gruppi italiani a rischio di contestazione in tema di residenza. Inoltre si eviterebbe che il socio italiano di una società di diritto estero sia dissuaso dall aderire alla VD temendo che si palesi l esterovestizione. Infine si consentirebbe a gruppi italiani di rimpatriare le società controllate all estero a rischio di contestazione in tema di residenza. Bisogna anche ricordare che la norma in oggetto estende la procedura anche per quei soggetti potenzialmente destinatari degli obblighi di monitoraggio (come persone fisiche) che pur avendo adempiuto correttamente a tali obblighi abbiamo commesso sporadicamente violazioni tributarie. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare il metodo forfettario per il calcolo dei redditi di natura finanziaria, lo stesso produrrà semplificazioni nei calcoli della VD soltanto con riferimento a determinati casi specifici. Potrebbe anche comportare un aumento dei costi dell intera operazione. Il metodo forfettario viene previsto dall art 1 comma 2 del DDL ora al Senato dopo il primo sì della Camera. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di collaborazione volontaria, l ufficio in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell anno e determina l ammontare corrispondente all imposta da pagare utilizzando un aliquota del 27%. L istanza può essere presentata soltanto nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d imposta non ecceda il valore di 2 milioni durante il corso di tutti gli anni ancora accertabili. Bisogna considerare in primo luogo, che da quanto risulta in alcuni casi concreti, i capitali detenuti all estero negli ultimi anni hanno avuto proventi che hanno raramente superato il tasso ufficiale di riferimento e che l aliquota d imposta prevalentemente applicabile con il metodo analitico è quella del 12,5% e solo marginalmente quella del 27% e quasi mai quella progressiva. Per il calcolo delle sanzioni e della loro riduzione per chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria è quanto di più complesso ci si possa aspettare da una norma di legge. La misura di base delle sanzioni del quadro di monitoraggio (art. 5 comma 2 Dl 167/90) prevede due misure: dal 3% al 15% nel caso normale e dal 6% al 30% per investimenti detenuti in Paesi black list. Il raddoppio delle sanzioni per Paesi black list non si applica in ambito di Disclosure soltanto nel caso in cui il Paese estero diventi collaborativo, vale a dire che entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge venga stipulato con l Italia un accordo per lo scambio di informazioni in base all art 26 del modello OCSE. Una volta stabiliti i due minimi edittali di riferimento (3% Paesi white list o black list collaborativi e 6% per altri Paesi black list) occorre valutare le riduzioni applicabili. Qui l alternativa dipende essenzialmente dal comportamento del contribuente: lo sconto massimo previsto è del 50% se le attività estere vengono trasferite in Italia, anche 4

5 tramite rimpatrio giuridico con Fiduciaria statica, o in un Paese UE, SEE White list oppure se il contribuente rilascia all intermediario finanziario estero un autorizzazione a trasmettere dati all autorità finanziaria italiana. Possiamo definire tale comportamento trasparente da parte del contribuente. Caso contrario la riduzione prevista è del 25%. Christian Canonica BSI Wealth Planning Italy Normativa fiscale statunitense: Qualified intermediary agreement (contratto QI) e FATCA Qualified Intermediary (Intermediario Qualificato) Il Contratto QI prevede che l Intermediario Qualificato attui una serie di procedure documentali onde individuare i clienti che investono in titoli statunitensi. Un QI può attestare la residenza ai sensi della convenzione e/o la residenza non statunitense per conto dei suoi clienti diretti, ottenendo così un aliquota ridotta sull imposta alla fonte statunitense per i suoi clienti diretti non statunitensi senza renderne nota l identità né ai depositari a cui essi fanno capo né all IRS (Internal Revenue Service, l Autorità fiscale statunitense). Può ad esempio trattenere le seguenti imposte alla fonte statunitensi sui dividendi versati da società statunitensi: imposta alla fonte standard del 30% (aliquota senza convenzione) aliquota del 15% con convenzione per i clienti residenti in Italia che hanno richiesto l applicazione della convenzione sulla doppia imposizione tra gli Stati Uniti e l Italia 0% in caso di beneficiari esonerati e di US person identificate mediante il formulario W-9 FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è una legge federale degli Stati Uniti che prevede che le US person, compresi coloro che risiedono al di fuori degli Stati Uniti, rendano noti i conti finanziari detenuti al di fuori degli Stati Uniti e che gli istituti finanziari esteri forniscano all Internal Revenue Service (IRS) le generalità dei loro clienti statunitensi assoggettati all obbligo fiscale statunitense. Le US person sono generalmente tenute a comunicare tutte le loro fonti di reddito e a pagare le relative imposte. I codici di identificazione dei contribuenti e le imposte alla fonte sono gli strumenti utilizzati per assicurare l ottemperanza agli obblighi fiscali statunitensi all estero. Ad esempio, l imposta alla fonte è spesso obbligatoria quando un contribuente statunitense non è in grado di confermare lo status di soggetto statunitense di un beneficiario estero. Gli Stati Uniti prelevano le imposte ai propri cittadini a prescindere dal paese in cui risiedono e impongono quindi alle US person che vivono all estero di pagare le imposte statunitensi sul reddito percepito all estero (meno l accredito per le imposte estere versate). Ecco perché i più ampi obblighi di rendicontazione introdotti dal FATCA hanno ripercussioni di ampia portata per i cittadini statunitensi residenti all estero. Il Congresso ha deciso di attuare il FATCA per rendere più difficile ai contribuenti statunitensi residenti all estero l occultamento di attivi detenuti offshore e la creazione di società di comodo e aumentare così il gettito fiscale federale. Il FATCA rientra nell ambito del 2010 Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act, la legge approvata dal Congresso americano per contrastare in modo più efficace l evasione fiscale dei contribuenti americani. Extraterritorialità La legislazione consente alle autorità statunitensi di imporre spese normative ed eventualmente sanzioni pecuniarie agli istituti finanziari esteri che altrimenti hanno pochi o nessun rapporto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno cercato di rispondere alle critiche offrendo la reciprocità ai paesi che sottoscrivono accordi intergovernativi, ma l idea di un governo USA che fornisce informazioni sui propri cittadini alle autorità estere si è dimostrata anch essa controversa. Rinunce alla cittadinanza per evitare il FATCA: stando a numerosi giornali, tra il 2008 e il 2011 il numero di americani che hanno rinunciato alla cittadinanza statunitense si è moltiplicato per sette. Secondo le disposizioni finali del FATCA, le entità estere possono essere classificate in varie categorie che devono rispondere a diversi requisiti: Istituto finanziario estero (Foreign Financial Institution, FFI) Il termine si applica a entità non statunitensi che ricadono in una o più delle categorie seguenti: istituto di custodia istituto di deposito società d investimento compagnia di assicurazioni specifica Un FFI può essere classificato come notificante o non notificante. Istituto finanziario non notificante Un istituto finanziario non notificante è un istituto finanziario residente in una giurisdizione con cui gli Stati Uniti hanno un Accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement, IGA) per l attuazione del FATCA che ricade nell ambito delle esenzioni stipulate nel relativo IGA o che altrimenti risponde a una delle seguenti definizioni: istituto finanziario ritenuto adempiente; istituto finanziario owner documented; beneficiario esonerato in base alla regolamentazione del Tesoro americano. La maggior parte degli istituti finanziari non notificanti devono procurarsi un GIIN (Global Intermediary Identification Number) e quindi non hanno bisogno di registrarsi, oppure ottemperano agli obblighi di due diligence e di rendicontazione ai sensi dell IGA. Dovranno inoltre fornire determinati documenti agli agenti preposti al prelievo dell imposta alla fonte per certificare il loro status. Tuttavia, alcuni istituti finanziari non notificanti dovranno soddisfare alcuni 5

6 obblighi di registrazione, di due diligence e/o di rendicontazione ai sensi del rispettivo IGA. Istituto finanziario notificante Un istituto finanziario notificante è un istituto finanziario residente in una giurisdizione con cui gli Stati Uniti hanno un IGA per l attuazione del FATCA e che non è un istituto finanziario non notificante. Un istituto finanziario notificante è tenuto a registrarsi presso l IRS, è responsabile di garantire l adempimento agli obblighi di due diligence e di rendicontazione all IRS (IGA II*) o all autorità fiscale locale (IGA I) in linea con la normativa locale. In determinate circostanze gli obblighi di registrazione, di due diligence e di rendicontazione possono essere assolti da un prestatore di servizi terzo, anche se la responsabilità ricade sempre sull istituto finanziario. * La Svizzera ha sottoscritto un IGA modello II con gli Stati Uniti il 14 febbraio Entità estera non finanziaria (Non FINANCIAL Foreign Entity, NFFE) Una NFFE è qualsiasi entità non statunitense ai sensi dell IGA che non viene trattata come un istituto finanziario. In pratica, questa definizione potrebbe valere per qualsiasi società, società di persone, trust, fondazione o qualsiasi altra entità giuridica che non sia un istituto finanziario. la NFFE è stata creata e ha operato nella sua giurisdizione di residenza unicamente per fini religiosi, benefici, scientifici, artistici, culturali, sportivi o educativi; oppure è stata creata e ha operato nella sua giurisdizione di residenza e si configura come un organizzazione professionale, un associazione d affari, una camera di commercio, un organizzazione lavorativa, un organizzazione agricola od orticola, un associazione civile o un organizzazione gestita esclusivamente per la promozione del benessere sociale e vengono soddisfatte alcune altre condizioni. NFFE passiva Una NFFE passiva è una NFFE che non è: una NFFE attiva; o una società di persone estera con obbligo di imposta alla fonte o un trust estero con obbligo di imposta alla fonte ai sensi della pertinente regolamentazione del Tesoro americano. Paolo Casanova BSI VP Tax Competence Center Esistono due categorie di NFFE: NFFE attiva NFFE passiva Una NFFE, passiva o attiva che sia, può, in determinate circostanze, non avere alcun obbligo di registrazione. Nella maggior parte dei casi spetta all istituto finanziario con cui la NFFE è in relazione ottenere l autocertificazione della NFFE per definire il suo status. NFFE attiva Una NFFE attiva è una NFFE che soddisfa una serie di criteri specifici tra cui i seguenti: meno del 50% del suo reddito lordo per l anno civile precedente è reddito passivo e meno del 50% della percentuale media ponderata degli attivi detenuti è costituita da attivi che generano o che sono detenuti per generare reddito passivo (ad es. dividendi, interessi annui ecc.); il titolo della NFFE viene regolarmente scambiato su un mercato mobiliare consolidato o la NFFE è collegata a un entità di questo genere; la NFFE non è ancora operativa (start-up) e non ha una storia operativa precedente, ma investe capitale in attivi allo scopo di esercitare un attività diversa da quella di un istituto finanziario, purché la NFFE non ottemperi alle condizioni per questa eccezione dopo un periodo di 2 anni dalla sua costituzione/creazione; la NFFE è una NFFE esclusa dal campo di applicazione, secondo la pertinente regolamentazione del Tesoro americano; o 6

7 Sviluppi normativi rilevanti degli ultimi due anni Date Luglio 2012 Sviluppi normativi rilevanti La Francia critica la convenzione stipulata con la Svizzera in materia di imposizione fiscale ma approva quella relativa all imposta di successione. 14 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero esprime la sua disponibilità a partecipare attivamente all elaborazione di uno standard globale da parte dell OCSE sullo scambio automatico di informazioni. 19 giugno 201 Il Parlamento svizzero respinge l Accordo fiscale con gli Stati Uniti e preferisce attendere il Piano B. 17 luglio 2012 Il Consiglio federale svizzero approva una clausola relativa all articolo 26 della Convenzione modello dell OCSE sull assistenza amministrativa in materia fiscale. Sono ammesse richieste di informazioni su gruppi di soggetti. 30 ottobre 2012 Il Tribunale federale svizzero decide che le banche devono segnalare le retrocessioni e rimborsarle su richiesta del cliente. 2 dicembre 2012 Eveline Widmer-Schlumpf, consigliera federale, dichiara che è necessario avviare una discussione sullo scambio automatico di informazioni. 4 dicembre 2012 Svizzera e Stati Uniti convengono che l Accordo FACTA entri in vigore nel dicembre 2012 Dopo il Consiglio federale svizzero, il comitato di mediazione congiunta del Bundestag e del Bundesrat tedeschi respinge un trattato fiscale con la Svizzera. 1 gennaio 2013 Entrano in vigore le convenzioni sulle ritenute alla fonte tra Svizzera e Regno Unito e Austria. Gennaio 2013 Dinnanzi a un tribunale statunitense la Banca Wegelin si dichiara colpevole di favoreggiamento dell evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi. La banca paga una sanzione pecuniaria di USD 74 milioni. Febbraio 2013 L Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) attua il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale. 21 marzo 2013 Gli Stati Uniti chiedono assistenza amministrativa presentando una richiesta riguardante un gruppo di clienti di Credit Suisse. Aprile 2013 Il Procuratore Generale degli Stati Uniti cita in giudizio un collaboratore di una banca privata svizzera e un avvocato di uno studio legale svizzero per aver aiutato attivamente clienti statunitensi a evadere le imposte. 29 maggio 2013 Eveline Widmer-Schlumpf presenta l Accordo fiscale con gli Stati Uniti. 7 giugno 2013 Svizzera e Stati Uniti firmano una convenzione bilaterale sull Accordo FACTA. 3 luglio 2013 Il Consiglio federale svizzero definisce i punti salienti della soluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e le autorità statunitensi. 29 agosto 2013 Svizzera e Stati Uniti firmano una dichiarazione congiunta per la soluzione della controversia fiscale riguardante le banche svizzere. 1 ottobre 2013 Entra in vigore la circolare della FINMA sulle regole di condotta sul mercato. 13 dicembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ha approvato la sua relazione al parlamento sulla nuova legge federale svizzera relativa all attuazione delle raccomandazioni riviste emanate dalla Task force «azione finanziaria contro il riciclaggio» (FATF): i reati fiscali inerenti l imposizione diretta e indiretta saranno considerati infrazioni riconducibili al riciclaggio di denaro. Maggio 2014 Il Fondo monetario internazionale pubblica i risultati dell esame sul settore finanziario svizzero. Maggio 2014 Il Consiglio federale svizzero pubblica le bozze di mandato per l attuazione di uno standard globale sullo scambio automatico di informazioni. 20 maggio 2014 La FINMA pubblica un rapporto sintetico sul procedimento legale riguardante le attività di Credit Suisse con i clienti statunitensi. 2 giugno 2014 Entra in vigore l Accordo FACTA tra Svizzera e Stati Uniti. 27 giugno 2014 Il Consiglio federale svizzero avvia una consultazione, che si protrarrà fino al 17 ottobre 2014, riguardante la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF/FIDLEG) e la Legge sugli istituti finanziari (LIFin/FINIG). Giugno 2014 La Francia recede dal trattato sull imposta di successione stipulato con la Svizzera, a decorrere dalla fine del giugno 2014 Entra in vigore il Decreto attuativo dell Accordo FACTA. 7 luglio 2014 La FINMA pubblica la circolare Rischi di liquidità - banche totalmente rivista che entrerà in vigore il 1 gennaio

8 BSI è orgogliosa di essere al fianco di Giovanni Soldini e del suo team. Insieme, sfida dopo sfida. Un impresa sportiva richiede impegno, preparazione, passione: gli stessi valori che BSI mette nel suo lavoro di tutti i giorni. Che si tratti di performance, di persone, di investimenti. Banchieri svizzeri dal Con passione.

9 Previdenza per la vecchiaia 2020 Linee direttive ed effetti della riforma Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia conosciuta come riforma Berset o riforma previdenza Il messaggio giunge dopo che il 20 novembre 2013 il Consiglio federale aveva approvato l avamprogetto sulla riforma della previdenza per la vecchiaia e fatto partire il progetto di consultazione verso i Cantoni, le associazioni e i partiti, terminato a fine marzo L entrata in vigore è prevista per il La previdenza per la vecchiaia svizzera si trova in una situazione molto difficile con tre grosse sfide alle quali dare risposte. Innanzitutto la speranza di vita è in costante aumento. Inoltre la piramide demografica ha assunto vieppiù la forma di una trottola, piuttosto che di una piramide, grazie alle generazioni del baby boom, che raggiungeranno tra qualche anno l età pensionabile, senza che vi siano sufficienti assicurati attivi pronti a finanziare le loro rendite. Infine i redditi da capitale sono da anni inferiori al previsto. Le conseguenze sono tangibili sia per il primo, che per il secondo pilastro della previdenza per la vecchiaia: le riserve di capitale dell AVS diminuiranno costantemente a partire dal 2020 circa e le prestazioni minime legali delle casse pensioni saranno coperte in misura insufficiente. Anche i bisogni degli assicurati sono cambiati: soltanto un quarto circa degli attivi va in pensione all età pensionabile; la maggior parte di loro desidera o necessita invece di soluzioni più flessibili per l uscita dalla vita attiva. I punti essenziali della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 sono i seguenti: Armonizzazione dell età di riferimento per la riscossione della rendita a 65 anni in entrambi i pilastri. Impostazione flessibile e individuale del pensionamento. Adeguamento dell aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria all evoluzione della speranza di vita e dei rendimenti del capitale. Soppressione della deduzione di coordinamento e aumento degli accrediti di vecchiaia. Miglioramento della ripartizione delle eccedenze. Prestazioni mirate per i superstiti: le rendite per vedove dell AVS saranno concesse solo alle donne che, al momento del decesso del coniuge, avranno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. La rendita vedovile dell AVS sarà ridotta dall 80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente; al contempo, la rendita per orfani sarà aumentata dal 40 al 50 per cento. Parità di trattamento tra indipendenti e salariati nell AVS. Miglior accesso al 2 pilastro: la soglia d entrata della previdenza professionale obbligatoria passerà da poco più di franchi a Aumento proporzionale dell IVA di al massimo 1,5 punti percentuali, che fornirà i mezzi supplementari necessari al finanziamento dell AVS. Garanzia della liquidità per l AVS: un meccanismo d intervento farà sì che le misure a garanzia dell AVS siano adottate tempestivamente. Semplificazione dei flussi finanziari tra la Confederazione e l AVS. Dalla procedura di consultazione emerge che la necessità della riforma è incontestata. I suoi obiettivi principali ossia il mantenimento del livello delle rendite e la garanzia del finanziamento della previdenza per la vecchiaia hanno raccolto un ampio consenso. Con il ridimensionamento dell aumento dell IVA, la rinuncia alla deduzione di coordinamento e la semplificazione dei flussi finanziari tra l AVS e la Confederazione, il Consiglio federale ha tenuto conto di alcune importanti richieste formulate nel quadro della consultazione. D altra parte gli addetti ai lavori sono preoccupati dagli impatti organizzativi e sui sistemi informatici derivanti dalle modifiche. In particolare la cerchia degli assicurati s incrementerà in modo importante a seguito della riduzione della soglia d entrata, mentre la parte sovra-obbligatoria dei piani di previdenza sarà ridotta, lasciando meno flessibilità alle casse che offrono una copertura sovra-obbligatoria. Vi sarà anche la necessità di gestire le misure transitorie per un lungo periodo e i contributi al fondo di garanzia saranno aumentati. Il mondo femminile sembra pagare in parte i costi della riforma, perdendo il privilegio del pensionamento a 64 anni e la rendita AVS per vedove senza figli a carico. D altra parte la riduzione della soglia d entrata facilita l accesso alla previdenza professionale alle persone occupate a tempo parziale, che spesso sono donne. La riforma garantisce il mantenimento del livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia mediante un approccio globale ed equilibrato. Intende inoltre provvedere affinché l AVS e la previdenza professionale siano finanziate in misura sufficiente e consentano un passaggio più flessibile al pensionamento. Se accettate, queste misure impiegherebbero diversi anni prima di espletare appieno i loro effetti. Vi saranno ancora molte occasioni per dibatterle, ma vanno riconosciuti al Consiglio federale una capacità di visione e un coraggio importanti. Fondamentale per la riuscita della riforma sarà il ruolo di informazione e comunicazione verso gli assicurati, che rappresenta la grande sfida che il Consiglio federale e gli attori della previdenza dovranno portare avanti in modo preciso e costante nei prossimi anni, trovando il giusto bilanciamento tra la necessità di utilizzare tecnicismi accanto a oneste semplificazioni. Marika Codoni Responsabile Amministrativo delle Fondazioni di Previdenza BSI SA 9

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA 1 Intermediari interessati dalla normativa Le banche Poste Italiane Spa Cassa depositi e prestiti Spa Le società

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

AVVISO ALLA CLIENTELA

AVVISO ALLA CLIENTELA novembre 2007, n.231 circa il TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Nuova tassazione delle rendite finanziarie Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy n. 022 - Martedì 31 Gennaio 2012 Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy Questo breve report dell Agenzia Europea per l'ambiente prende in esame il ruolo del riciclo nella

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non

Dettagli

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) Proposta della Commissione del Consiglio degli Stati del 27.8.2013: adesione Decisioni del Consiglio nazionale del 9.9.2013 Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012

Le Politiche Pensionistiche. Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 Le Politiche Pensionistiche Corso di Politiche Sociali Facoltà di Scienze della Formazione Università Milano Bicocca Anno Accademico 2011-2012 In generale la pensione è una prestazione pecuniaria vitalizia

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte

Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte SCHEDA D INFORMAZIONE N 3: QUESTIONI SULLA RIDISTRIBUZIONE Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte Parlare della riforma dell imposizione delle imprese significa anche affrontare i timori relativi

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

CODICE DI CONDOTTA SULLE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO

CODICE DI CONDOTTA SULLE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO CODICE DI CONDOTTA SULLE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO Dichiarazione di tutti i Soci del COCIR COCIR si dedica al progresso della scienza medica e al miglioramento della cura dei

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CIPAG IL FONDO PENSIONE FUTURA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CIPAG IL FONDO PENSIONE FUTURA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE CIPAG IL FONDO PENSIONE FUTURA Problem Setting Perché è importante disporre in vecchiaia di un assegno pensionistico adeguato? Come garantire nel tempo agli iscritti un dignitoso

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

Moneta e Tasso di cambio

Moneta e Tasso di cambio Moneta e Tasso di cambio Come si forma il tasso di cambio? Determinanti del tasso di cambio nel breve periodo Determinanti del tasso di cambio nel lungo periodo Che cos è la moneta? Il controllo dell offerta

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza. Fondazione collettiva per la previdenza professionale

Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza. Fondazione collettiva per la previdenza professionale Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza Fondazione collettiva per la previdenza professionale Un futuro sereno grazie a Perspectiva Sfruttare completamente le opportunità di rendimento e

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici

Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici Redditi di fonte estera e compilazione del quadro RW Casi pratici SANDRO BOTTICELLI 8 LUGLIO 2011 SALA CONVEGNI-CORSO EUROPA 2 - MILANO SOMMARIO Operazioni in titoli detenuti all estero Stock Option Incasso

Dettagli

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015 Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich Regolamento Piano di risparmio supplementare valido dal 0 gennaio 05 Indice DISPOSIZIONI GENERALI... 3. Cerchia delle persone assicurate... 3. Scopo... 3.3

Dettagli

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS? Dalla Direttiva Europea al art. 22 del DL Cresci Italia 2.0 PREMESSA E QUADRO GENERALE DALLA PRIMA DIRETTIVA EUROPEA ALLA LEGGE BERSANI PASSANDO

Dettagli

Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno

Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno Scopo della Fondazione La persegue quale scopo la promozione dell allattamento in Svizzera, in particolare mediante un informazione

Dettagli

Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014?

Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014? Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014? Indice Cos è FATCA? Quando e entrato in vigore? Quali tipologie di rapporti sono in perimetro FATCA? Cosa richiederà la

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Legge di stabilità per il 2014. Le novità in materia di imposta di bollo su deposito titoli e conti deposito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 95 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore SUSTA) approvata nella seduta del 2 luglio 2015 SULLA PROPOSTA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali)

Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Voluntary Disclosure: luci ed ombre della nuova normativa (monitoraggio fiscale, effetti premiali e rischi penali) Marco Abramo Lanza Dottore Commercialista Milano, 12 dicembre 2014 Variabili - Oggetto

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Commissione federale delle case da gioco

Commissione federale delle case da gioco Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza

Dettagli

Project Management. Modulo: Introduzione. prof. ing. Guido Guizzi

Project Management. Modulo: Introduzione. prof. ing. Guido Guizzi Project Management Modulo: Introduzione prof. ing. Guido Guizzi Definizione di Project Management Processo unico consistente in un insieme di attività coordinate con scadenze iniziali e finali, intraprese

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI Nome o ragione sociale Indirizzo della sede legale... Indirizzo della sede operativa... N. di registro o di partita IVA ( 1 )... Nome

Dettagli

Collocamento delle Azioni Tercas. 21 e. domande risposte

Collocamento delle Azioni Tercas. 21 e. domande risposte Collocamento delle Azioni Tercas 21 e domande risposte Prima dell adesione leggere attentamente il prospetto informativo Il 21.08.2006 ha inizio il collocamento del 15% delle Azioni Tercas. 21 e domande

Dettagli

Denominazione sociale Sede legale Stato. fiscale rilasciato dallo stato di residenza( 1 )

Denominazione sociale Sede legale Stato. fiscale rilasciato dallo stato di residenza( 1 ) AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (l Autocertificazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei firmatari del Modulo di sottoscrizione

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati

Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009. Lo scudo fiscale III. Paolo Ludovici Maisto e Associati Hedge Invest Workshop Milano, 23 settembre 2009 Lo scudo fiscale III Paolo Ludovici Maisto e Associati Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali estere a)attività detenute da soggetti

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF Il legislatore, con la Legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli