AUTO AZIENDALI DEDUCIBILIT` RIDOTTA DAL Dott. Paolo Zanatta 1

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1 AUTO AZIENDALI DEDUCIBILIT` RIDOTTA DAL 2013 Dott. Paolo Zanatta 1

2 Oggetto Si far di seguito riferimento esclusivamente alle autovetture aziendali, escludendo la disciplina di motoveicoli e ciclomotori Non si tratteranno altres gli altri autoveicoli che non subiscono limitazioni in ordine nø alla deducibilit fiscale nø alla detrazione iva (autocarri, mezzi dopera, autobus, taxi, ecc. e beni oggetto dellattivit quali quelli degli autonoleggi, autoscuole, ecc.) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 2

3 Modifica dei limiti percentuali Legge 228/2012 di stabilit per il 2013 La legge di stabilit ha ulteriormente ridotto la percentuale di deducibilit delle auto con decorrenza 2013, fissandola al: 20% per quelle utilizzate dalle imprese 70% per quelle in uso promiscuo ai dipendenti (la percentuale era gi stata ridotta al 27,5% con dalla L. 92/2012) Dott. Paolo Zanatta 3

4 Modifica dei limiti percentuali segue Si tratta di presunzione assoluta, quindi non Ł ammessa la prova contraria Si applicano a tutti i costo di utilizzo (assicurazione, bollo, manutenzioni, carburanti, ecc.) e agli interessi passivi sui finanziamenti per la loro acquisizione (C.M. 47/2008) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 4

5 Acconti 2013 dovranno essere determinati sulla base dellimponibile 2012 ricalcolato con le nuove percentuali di deducibilit Dott. Paolo Zanatta 5

6 Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendali Per i contratti stipulati: fino al durata minima pari al periodo di ammortamento (4 anni) a pena di indeducibilit dei canoni dal Ł irrilevante la durata contrattuale pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 6

7 Durata dei contratti di Leasing di Auto aziendali segue Invariata la deducibilit delle auto di cui allart. 164, co. I, lett. b) del TUIR, fissata in un periodo non inferiore a quello di ammortamento (4 anni) Per gli altri veicoli (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dellattivit, taxi, autocarri, ecc.) vale la regola generale di deduzione in un periodo non inferiore ai 2/3 di quello di ammortamento (art. 102, co. VII TUIR) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 7

8 Invariata la detrazione IVA TIPO USO DETRAZIONE Esclusivo aziendale 100% Non esclusivo aziendale 40% Agenti criteri oggettivi Professionisti 40% Dott. Paolo Zanatta 8

9 Nuovi limiti percentuali Auto aziendali à 20% In uso promiscuo ai dipendentià 70% Agenti di commercio à 80% Professionisti à 20% Dott. Paolo Zanatta 9

10 Invariati i limiti di costo per le auto in PROPRIETA o LEASING Auto aziendali à ,99 In uso promiscuo ai dip. à nessun limite Agenti di commercio à ,84 Professionisti à ,99 Soggetti alla percentuale di deducibilit pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 10

11 Esempio: ammortamento di auto in propriet costo aliquota amm.to 25% Tipo % Limite Costo Totale Deducib. totale deducib. annuo Aziendale , ,20 903,80 Promiscuo 70 nessuno , ,65 Agente , , ,45 Professionista 27, , , , ,73 903,80 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 11

12 Esempio: auto in propriet altri costi Altri costi di utilizzo: Bollo 612,02 Assicurazione 1.200,00 Manutenzioni 2.000,00 Carburante 3.000,00 Totale costi 6.812,02 Soggetti alla percentuale di deducibilit Dott. Paolo Zanatta 12

13 Esempio: auto in propriet altri costi Tipo % Altri costi Costo deducibile Aziendale , ,44 Promiscuo , ,54 Agente , ,76 Professionista , ,44 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 13

14 Invariati i limiti annui di costo per LOCAZIONE o NOLEGGIO Auto aziendali à 3.615,20 In uso promiscuo ai dip. à nessun limite Agenti di commercio à 3.615,20 Professionisti à 3.615,20 NB: da ragguagliare ad anno e moltiplicare per la percentuale di deducibilit fiscale pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 14

15 Locazione e noleggio segue I predetti limiti annui di costo fiscalmente rilevante si applicano solo alla pura locazione La quota di canone separatamente indicata in fattura per gli altri servizi (assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza, ecc.) Ł soggetta ai limiti percentuali di deducibilit fiscale (20%, 70%, ecc.) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 15

16 Esempio: noleggio a lungo termine Quota di pura locazione pari a 500 mese Tipo % Limite annuo Costo annuo Deducib. annuo Aziendale , ,04 Promiscuo 70 nessuno ,00 Agente , ,16 Professionista , ,04 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 16

17 RIMBORSO CHILOMETRICO a dipendenti, amministratori e Collaboratori Solo per trasferte fuori del territorio del comune sede di lavoro per ragioni di servizio Limite di deducibilit pari alle tariffe ACI per auto sino a 17 CV fiscali se a benzina o 20 CV fiscali se diesel Riepilogo analitico delle trasferte, indicando data, destinazione, percorrenza, tipo auto, ecc. pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 17

18 Pro e contro del rimborso chilometrico Nessuna detrazione iva Finanziamento a carico del proprietario Nessuna gestione aziendale parco auto Nessuna comunicazione fiscale (beni in godimento a soci famigliari e imprenditore) Nessuna plusvalenza/minusvalenza alla cessione Nessuna iva da scorporare alla rivendita pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 18

19 Esempio rimborso chilometrico BMW320d 177CV Percorrenza annua Km Costo Km ACI 0, KM per trasferte fuori del territorio comunale della sede di lavoro: Rimborso annuo: 5.428,79 interamente deducibile per limpresa e non imponibile per il dipendente/amministratore pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 19

20 Auto in USO PROMISCUO ai dipendenti Assegnate per la maggior parte del periodo dimposta Documentate con apposito atto di assegnazione che regolamenti anche utilizzo, multe, sinistri, riconsegna, eccetera Dott. Paolo Zanatta 20

21 Auto in uso promiscuo ai dipendenti segue Fringe benefit: determinato annualmente con DM sulla base 30% del costo km elaborato dallaci per una percorrenza di km Da addebitare, alternativamente: mensilmente in busta paga con incidenza anche sugli oneri contributivi con addebito in fattura Dott. Paolo Zanatta 21

22 Uso promiscuo ai dipendenti Detrazione IVA Modalit Imputazione del fringe benefit in busta paga Detrazione 40% Addebito con fattura 100% (R.M. N. 6/DPF ) Dott. Paolo Zanatta 22

23 Esempio uso promiscui ai DIPENDENTI BMW 320d 177CV Costo a KM da DM 0,6363 KM x 30% x 0,6363 = 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a irpef e contributi Costo auto netto iva ,00 60% iva indetraibile 4.158,00 Costo fiscale ,00 Amm.to deducibile 25% x 70% = 6.502,65 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 23

24 Esempio: uso promiscuo allamministratore BMW 320d 177CV 2.683,31 Fringe Benefit soggetto a IRPEF e contributi Costo auto iva indetraibile inclusa ,00 (slide precedente) Amm.to "fiscalmente rilevante" 25% del limite massimo di ,99 = 4.519,00 da assoggettare ai limiti percentuali pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 24

25 Esempio: uso promiscuo allamministratore segue Amm.to "fiscalmente rilevante" 4.519,00 Bollo 612,02 Assicurazione 1.200,00 Manutenzioni 2.000,00 Carburante 3.000,00 Totale costi ,20 Fringe benefit in busta paga ,31 Residuo soggetto al limite 20% 8.647,99 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 25

26 Esempio: uso promiscuo allamministratore segue Fringe benefit Residuo costi al 20% Costo deducibile azienda 2.683, ,60 (8.647,99 x 20%) 4.412,81 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 26

27 BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevcies D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 1

28 FINALIT` regolare lipotesi della concessione in godimento di beni relativi allimpresa, senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore a quello di mercato pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 2

29 REGOLA BASE Se Corrispettivo annuo < valore di mercato la differenza viene tassata in capo allutilizzatore come reddito diverso(art. 67, h-ter) I costi dei beni diventano indeducibili per il concedente pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 3

30 CONCEDENTI Imprenditore individuale Societ di persone (s.n.c. e s.a.s.) Societ di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) Societ cooperative Stabili Organizzazioni di societ non residenti Enti privati per i beni dellattivit commerciale Non residenti Societ semplici Esclusi pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 4

31 UTILIZZATORI (residenti e non) Soci di societ ed enti privati commerciali Imprenditore individuale Familiari dellimprenditore individuale dei soci pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 5

32 FAMILIARI Coniuge Parenti entro il terzo grado Affini entro il secondo grado Dott. Paolo Zanatta 6

33 Gradi I II III Parenti in linea retta Genitori Parenti in linea collaterale Figli ---- Nonni Nipoti da parte figli Bisnonni Bisnipoti figli dei nipoti parte figli Fratelli e sorelle Zii Nipoti da fratelli e sorelle Affini Suoceri Generi e nuore Cognati ---- pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 7

34 BENI DIMPRESA D RILEVANTI Beni strumentali Immobili patrimonio Beni merce Vale anche per: beni a deducibilit limitata (es. auto) beni ricevuti da societ collegate o controllate ex art c.c. pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 8

35 BENI DIMPRESA D ESCLUSI di valore non superiore a netto iva della categoria "altro" Provv. AE del concessi a enti non commerciali soci, che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a propriet indivisa, concessi ai propri soci Autovetture ad uso pubblico (es. taxi) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 9

36 TITOLO DI POSSESSO DEL CONCEDENTE In propriet o altro diritto reale In locazione anche finanziaria A noleggio In comodato pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 10

37 REGOLA BASE Se Valore di Mercato - Corrispettivo Annuo > 0 la differenza Ł tassata in capo allutilizzatore come reddito diverso(art. 67, h-ter TUIR) salvo che sia anche dipendente, nel qual caso si applica il fringe benefit ex art. 51 TUIR tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento diventano indeducibili, con deroga per i beni a deducibilit limitata pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 11

38 VALORE DI MERCATO valore normale ex art. 9 TUIR: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piø prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 12

39 VALORE DI MERCATO (Circ. 24/E del ) Riferimento a criteri oggettivi rappresentati da: specifici provvedimenti per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale; prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Societ Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., per i beni forniti in condizioni di libero mercato In mancanza di riferimenti Ł richiesta apposita perizia pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 13

40 VALORE DI MERCATO AUTOVEICOLI Il valore normale corrisponde alla definizione dellart. 51, co. IV del TUIR (circ. 36/2012): Costo chilometrico ACI base KM(*) x 30% (*) pubblicato con D.M. entro il 31/12 di ogni anno pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 14

41 CERTIFICAZIONE Gli accordi tra concedente e utilizzatore devono risultare da certificazione scritta e di data certa anteriore allinizio della utilizzazione (circ. 24/2012), da cui risulti: corrispettivo data di decorrenza durata In assenza il contribuente potr diversamente provare gli elementi essenziali dellaccordo (circ. 36/E del ) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 15

42 INDEDUCIBILIT` DEI COSTI Riguarda tutti i costi relativi ai beni Plusvalenze e minusvalenze rilevano nella stessa misura dei costi Non si applica ai beni a deducibilit limitata (esempio auto) Si determina al netto delleventuale corrispettivo pattuito e tassato dalla societ Va rapportata al periodo di godimento pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 16

43 ESEMPIO (circ. 24/2012) Corrispettivo pattuito Valore di mercato Costi complessivi azienda x ( ) = Il costo indeducibile Ł 200 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 17

44 SOCIET` IN TRASPARENZA FISCALE E DITTE INDIVIDUALI Per le S.r.l. in trasparenza e le societ di persone il maggior reddito della societ (derivante dallindeducibilit dei costi) va imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche per lutilizzo dei loro familiari) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 18

45 SOCIET` IN TRASPARENZA FISCALE A = Valore normale - Corrispettivo annuo > 0 B = Reddito imputato allimprenditore o al socio per trasparenza per effetto dellindeducibilit Se A - B > 0 Solo la differenza (A - B) sar tassata in capo allutilizzatore come reddito diverso(ex art. 67, h-ter) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 19

46 TRASPARENZA - ESEMPIO 1 (CIRC 36/2012) Beni a deducibilit totale S.n.c. con soci Bianchi e Rossi al 50%. Bianchi utilizza un immobile strumentale. Costi relativi allimmobile A = Valore normale Corrispettivo = I di costi relativi allimmobile (2.000) diventano tutti indeducibili per effetto dellutilizzo del socio Bianchi B = maggior reddito di partecipazione imputato al solo socio Bianchi A - B = ( ) = Reddito diverso da tassare in capo al socio Bianchi (utilizzatore) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 20

47 TRASPARENZA - ESEMPIO 2 (CIRC 36/2012) Beni a deducibilit parziale S.r.l. in trasparenza con soci Bianchi e Rossi al 50%. Rossi utilizza unauto gratuitamente. Costi auto A = Valore normale Corrispettivo 0 = 800 I costi relativi allauto rimangono indeducibili con la regola forfetaria del TUIR: 60% di indeducibilit (2012) B = maggior reddito di partecipazione imputato ai due soci a prescindere dallutilizzo del bene: 300 ciascuno A - B = = 500 Reddito diverso da tassare in capo al socio Rossi (utilizzatore) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 21

48 SOCIET` NON TRASPARENTI ESEMPIO 1 Srl con 2 soci e 2 auto loro assegnate come segue: Bianchi che non paga nulla per luso dellauto Rossi, amministratore unico, che ha un fringe benefit pari alla tariffa ACI di Le due auto rimangono deducibili per la societ al 40% (20% nel 2013) Bianchi dichiarer un reddito diverso pari alla tariffa ACI di Valore di mercato Corrispettivo annuo 0 = Reddito diverso pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 22

49 SOCIET` NON TRASPARENTI ESEMPIO 2 Stesso esempio precedente ma con la societ che fattura a socio Bianchi il valore del fringe benefit a tariffa ACI, pari a A Bianchi non viene attribuito alcun reddito diverso Valore di mercato Corrispettivo annuo = Reddito diverso 0 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 23

50 DECORRENZA il reddito diverso matura con il criterio di competenza dallesercizio 2012 (salvo esercizio a cavallo danno) ACCONTI rileva sin dal I acconto 2012 Sanatoria con il II acconto 2012 con sola applicazione di interessi al 4% annuo pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 24

51 COMUNICAZIONE ALLAGENZIA AGENZIA ENTRATE Specifica comunicazione da presentare dal concedente o dallutilizzatore a regime entro il 31 marzo dellanno successivo Entro il 2 aprile 2013 presentazione delle comunicazioni relative ai beni in uso nel 2011 e nel 2012 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 25

52 SANZIONI Omessa o infedele presentazione: sanzione 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo sanzione ridotta da 258 e se ci si Ł conformati al regime di indeducibilit e tassazione in oggetto La responsabilit per il pagamento Ł solidale pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 26

53 CONTROLLI Controllo sistematico dei soggetti utilizzatori Valutazione ai fini dellaccertamento sintetico (redditometro) di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata da tali soggetti verso la societ pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 27

54 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIMPRESA AGGIORNAMENTI PER IL Dott. Paolo ZANATTA

55 DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING E DEDUCIBILITA DEI CANONI PER LE IMPRESE FINALITA ridurre lonerosit e le difficolt di erogazione dei finanziamenti determinate da una durata minima troppo elevata per lattuale mercato del credito, senza pregiudicare la deducibilit dei canoni di leasing pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 2

56 DURATA DEI CONTRATTI E DEDUCIBILIT` Per i contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 la deducibilit dei canoni non Ł piø vincolata ad una durata minima pattuita in contratto. Invariata la disciplina per i contratti stipulati precedentemente. Il periodo di deducibilit dipende solo dallaliquota di ammortamento fiscale. pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 3

57 REGOLA GENERALE La deduzione Ł ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del "periodo di ammortamento fiscale" Esempio: Bene con aliquota di amm.to fiscale del 20% è periodo amm.to fiscale = 5 anni (60 mesi) Limite dei 2/3 = 3 anni e 4 mesi (40 mesi) pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 4

58 CASISTICA Soni ipotizzabili 2 casi: Caso A: durata contrattuale superiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale è canoni deducibili secondo limporto della competenza economica Caso B: durata contrattuale inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale è canoni deducibili per limporto non inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to fiscale pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 5

59 AUTOVEICOLI Invariata le precedente disciplina per le auto aziendali di cui allart. 164, co. I, lett. b) La deducibilit dei canoni va effettuata in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni) Per gli altri veicoli vale la regola generale (auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, beni oggetto dellattivit, taxi, autocarri, ecc.) Dott. paolo ZANATTA 6

60 BENI IMMOBILI Qualora la regola generale determini un risultato: inferiore a 11 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 11 anni tra 11 e 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore al risultato ottenuto dal calcolo dei 2/3 superiore a 18 anni è la deduzione va fatta in un periodo non inferiore a 18 anni pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 7

61 Esempio 1: Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 3% è periodo amm.to fiscale = 33,33 anni è 33,3 x 2/3 = 22,2 anni Periodo di deduzione = 18 anni (poichø 22,2 > 18) Esempio 2: Immobile con aliquota di amm.to fiscale del 7% è periodo amm.to fiscale = 14,29 anni è 14,29 x 2/3 = 9,53 anni Periodo di deduzione = 11 anni (poichø 9,53 < 11) pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 8

62 QUOTA CAPITALE La quota capitale dei canoni di locazione di competenza dellesercizio, determinata in base alla durata contrattuale, va riparametrata in base al "periodo di deducibilit fiscale", determinando: una variazione in aumento del reddito dallinizio al termine della durata contrattuale una variazione in diminuzione del reddito dal termine della durata contrattuale alla fine dei periodo di deducibilit fiscale Dott. paolo ZANATTA 9

63 RISCATTO Una volta riscattato il bene, per il residuo "periodo di deducibilit fiscale" si dovrebbero dedurre le quote di canone non dedotte con delle variazioni in diminuzione stato anche ipotizzato che le quote di canone non dedotto debbano essere portate ad incremento del costo del bene e ammortizzate assieme ad esso (Circ. Assonime 14/2012) pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 10

64 Ufficio fatturato al leasing Durata del contratto 10 anni Aliquota di amm.to fiscale 3% è periodo di amm.to fiscale 33,3 anni Regola generale: 33,3 x 2/3 = 22,2 22,2 > 18 è periodo di deducibilit non superiore a 18 anni Quota capitale contrattuale ( /10) Quota capitale fiscale ( /18) Quota deducibile netta indeducibilit terreno (20% x ) = pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 11

65 Anno Quota capitale contrattuale Quota capitale deducibile Variazione in aumento Variazione in diminuzione pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 12

66 QUOTA INTERESSI Dubbi sulla deduzione della quota interessi deducibile annualmente: A) pari agli interessi calcolati su base contrattuale B) pari alla riparametrazione degli interessi allo stesso modo della quota capitale In attesa di chiarimenti da parte dellagenzia delle Entrate Dott. paolo ZANATTA 13

67 ROL La quota interessi del canone di leasing desunta dal contratto rimane soggetta ai limiti di deducibilit disposti dallart. 96 del TUIR (30% del ROL) Il rinvio alla regola del ROL viene fatto espressamente dallart. 102, co. 7 (invariato) pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 14

68 IMPOSTE ANTICIPATE Durante la durata contrattuale, il disallineamento tra i valori civili espressi nel bilancio e quelli fiscalmente dedotti, determina la necessit di stanziamento le corrispondenti imposte anticipate. Il loro riassorbimento avverr negli esercizi successivi alla durata contrattuale e fino alla fine del periodo di deducibilit fiscale. pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 15

69 IRAP Per i soggetti IRES il "criterio di derivazione" dal bilancio dei valori rilevanti ai fini IRAP dovrebbe determinare la deduzione della quota capitale contrattuale La quota interessi Ł indeducibile pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 16

70 PLAFOND SPESE DI MANUTENZIONE (ART. 3 CO. 16-QUATER dl 16/2012) La modifica interviene sulla modalit di calcolo del plafond di deducibilit delle spese di «manutenzione ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono» regolato dal VI comma dellart. 102 del TUIR pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 17

71 Tali spese sono ora deducibili nellesercizio sino al limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante dal registro dei beni ammortizzabili allinizio dellesercizio. Viene soppresso lobbligo di tenere conto delleffetto dei beni ceduti e acquistati nellesercizio, proporzionalmente al periodo di possesso. pzanatta@uive.it Dott. paolo ZANATTA 18

72 Rimane invariata la deducibilit per quote costanti nei cinque esercizi successivi della somma eccedente il predetto plafond del 5% Dott. paolo ZANATTA 19

73 PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTIT` Criteri di deducibilit dal reddito dimpresa

74 Art. 101, co. V TUIR (modificato dal DL 83/2012) le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore Ł assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 2

75 Presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi Si realizza quando: il credito sia di modesta entit e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito Oppure quando il diritto alla riscossione Ł prescritto pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 3

76 Presunzione di sussistenza della modesta entit Si assume: fino a per le imprese di piø rilevanti dimensioni fino a per le altre imprese pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 4

77 Imprese di piø rilevanti dimensioni Si considerano imprese di piø rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo Ł gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre Le modalit della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate,.. (art. 27, co. X, DL 485/2008) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 5

78 Imprese di piø rilevanti dimensioni Attualmente sono tali le imprese con almeno alternativamente: 100 milioni di euro di volume daffari dichiarato ai fini iva di ricavi di cui allart. 85 lett. a) e b) del TUIR (Provv. AE prot. 2009/54291) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 6

79 Decorrenza La norma produce i suoi effetti a decorrere dal periodo dimposta 2012 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 7

80 Questioni aperte In attesa degli auspicabili chiarimenti ufficiali, si presentano i seguenti temi: pluralit di partite creditorie verso lo stesso soggetto à pare piø aderente alla ratio della norma considerare la somma dei crediti insoluti posizioni creditorie pregresseàsi ritiene applicabile la nuova norma pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 8

81 Questioni aperte segue Obbligo o facolt à considerata la finalit agevolativa della norma, si ritiene possibile rinviare la deduzione ad un periodo dimposta successivo in presenza di prospettive di recupero del credito pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 9

82 Perdite conseguenti a "crisi dimpresa" Le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellart. 182-bis RD , N. 267 (novit ) Ł assoggettato a procedure concorsuali pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 10

83 Note sulla prescrizione Le perdite su crediti diventano certe e determinate anche per prescrizione del diritto La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere La prescrizione Ł interrotta dalla notificazione dell atto con il quale si inizia un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore od attivare la clausola arbitrale pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 11

84 Prescrizione ordinaria Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni Articolo 2946 codice civile pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 12

85 Prescrizione breve Vi sono prescrizioni piø brevi (da 5 anni a 1 anno) come da tabella esemplificativa Articoli da 2947 a 2953 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 13

86 Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note danno derivante da fatto illecito 5 anni danno prodotto dalla circolazione dei veicoli 2 anni annualit delle rendite perpetue o vitalizie 5 anni 2948 capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore 5 anni 2948 annualit delle pensioni alimentari 5 anni 2948 pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni 5 anni 2948 interessi e, in generale, tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piø brevi 5 anni 2948 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 14

87 Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note indennit spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro 5 anni diritti che derivano dai rapporti sociali 5 anni azione di responsabilit che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori 5 anni 2949 diritto del mediatore al pagamento della provvigione 1 anno 2950 diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto 1 anno 2951 diritti derivanti dal contratto di trasporto se il trasporto inizia fuori Europa 18 mesi 2951 diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea 1 anno 2951 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 15

88 Prescrizioni brevi - Tipo di credito termine art. note rate di premio assicurativo 1 anno 2952 altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione 2 anni 2952 diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita 10 anni 2952 diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato 10 anni 2953 Note: (1)Salvo che il fatto costituisca reato (2)Non decorre in corso di rapporto di lavoro (3)Per le societ iscritte al registro imprese pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 16

89 Prescrizioni presuntive Decorso il termine si presume estinto il debito con esonero per il debitore di fornirne la prova (inversione della prova) Non si estingue il diritto del creditore ma Ł molto difficile la prova contraria (ammissione del debitore, giuramento decisorio) Articoli da 2954 a 2961 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 17

90 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note rate di premio assicurativo 1 anno 2952 altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione 2 anni 2952 diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita 10 anni 2952 diritti con prescrizione breve in presenza di sentenza passata in giudicato 10 anni 2953 diritto degli albergatori e degli osti per l alloggio e il vitto 6 mesi 2954 insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore 1 anno 2955 pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 18

91 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese 1 anno convitto o casa di educazione e d istruzione, per il prezzo della pensione e dell istruzione 1 anno 2955 ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualit 1 anno 2955 commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio 1 anno 2955 farmacisti, per il prezzo dei medicinali 1 anno 2955 prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese 3 anni pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 19

92 Prescr. Presuntive - Tipo di credito termine art. note professionisti, per il compenso dell opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 3 anni 2956 professionisti, per il compenso dell opera prestata e per il rimborso delle spese correlative 3 anni 2956 notai, per gli atti del loro ministero 3 anni 2956 insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piø lungo di un mese 3 anni 2956 Note: (2) Non decorre in corso di rapporto di lavoro pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 20

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