SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 262/1 III (Altri atti) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2011 del 1 o luglio 2011 che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l accordo», in particolare l articolo 98, considerando quanto segue: (1) L allegato I dell accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ( 1 ). (2) L allegato II dell accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 ( 2 ). (3) Occorre integrare nell accordo il regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 3 ). (4) Occorre integrare nell accordo il regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le informazioni sulla catena alimentare da fornire agli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli ( 4 ). (5) Occorre integrare nell accordo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 ( 5 ). ( 1 ) GU L 58 del , pag. 69. ( 2 ) GU L 196 del , pag. 29. ( 3 ) GU L 87 del , pag ( 4 ) GU L 314 dell , pag. 8. ( 5 ) GU L 314 dell , pag. 10. (6) Occorre integrare nell accordo la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali ( 6 ). (7) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/436/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante rettifica della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione di elenchi e di diffusione dell informazione in campo veterinario e zootecnico ( 7 ). (8) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria ( 8 ). (9) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE ( 9 ). (10) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/830/CE della Commissione, dell 11 novembre 2009, recante modifica dell allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria del Cile, della Colombia e del Giappone con riguardo alla BSE ( 10 ). (11) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo ( 6 ) GU L 318 del , pag. 9. ( 7 ) GU L 145 del , pag. 43. ( 8 ) GU L 247 del , pag. 13. ( 9 ) GU L 256 del , pag. 35. ( 10 ) GU L 295 del , pag. 11.

2 L 262/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti ( 1 ). (12) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/861/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ( 2 ). (13) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/960/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l autorizzazione dell importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca ( 3 ). (14) Occorre integrare nell accordo la decisione 2009/975/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di taluni Stati membri, zone e compartimenti relativamente ad alcune malattie degli animali acquatici ( 4 ). (15) Occorre integrare nell accordo la decisione 2010/66/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica della decisione 2009/719/CE della Commissione che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE ( 5 ). (16) Occorre integrare nell accordo la decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania ( 6 ). (17) Il regolamento (CE) n. 1162/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( 7 ), che è integrato nell accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. (18) La decisione 2009/712/CE abroga la decisione 2007/846/CE della Commissione ( 8 ), che è integrata nell accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. (19) La decisione 2009/719/CE abroga la decisione 2008/908/CE della Commissione ( 9 ), che è integrata nell accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. ( 1 ) GU L 312 del , pag. 59. ( 2 ) GU L 314 dell , pag. 83. ( 3 ) GU L 330 del , pag. 82. ( 4 ) GU L 336 del , pag. 31. ( 5 ) GU L 35 del , pag. 21. ( 6 ) GU L 40 del , pag. 55. ( 7 ) GU L 338 del , pag. 83. ( 8 ) GU L 333 del , pag. 72. ( 9 ) GU L 327 del , pag. 24. ( 10 ) GU L 219 del , pag. 40. (20) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio ( 10 ) è stata integrata nel capitolo I dell allegato I dell accordo dalla decisione del Comitato misto n. 1/2010, che non si applica all Islanda. Poiché tuttavia la direttiva 2008/73/CE modifica la direttiva 91/496/CEE del Consiglio ( 11 ), che è integrata nell accordo e si applica in parte all Islanda in conformità del paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell allegato I, la presente decisione deve disporre che la direttiva 2008/73/CE si applichi in parte all Islanda. (21) Anche le decisioni 2009/436/CE e 2009/712/CE si applicano in parte all Islanda, in quanto connesse alla direttiva 2008/73/CE. (22) La presente decisione si applica all Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell allegato I, per i settori che non si applicavano all Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ( 12 ). (23) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il capitolo I dell allegato I dell accordo è modificato come specificato nell allegato della presente decisione. Articolo 2 Il capitolo XII dell allegato II dell accordo è così modificato: 1) al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti: «32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del , pag. 59) D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del , pag. 55).»; 2) al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell atto di ( 11 ) GU L 268 del , pag. 56. ( 12 ) GU L 100 del , pag. 27.

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 262/3 adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I)» e il primo trattino (decisione 2007/23/CE della Commissione) sono soppressi; 3) al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B)» e il primo trattino (decisione 2007/26/CE della Commissione) sono soppressi. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all articolo 103, paragrafo 1, dell accordo (*). Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 3 I testi dei regolamenti (CE) n. 220/2009, (CE) n. 1161/2009 e (CE) n. 1162/2009, della direttiva 2008/97/CE e delle decisioni 2009/436/CE, 2009/712/CE, 2009/719/CE, 2009/830/CE, 2009/852/CE, 2009/861/CE, 2009/960/UE, 2009/975/UE, 2010/66/UE e 2010/89/UE nelle lingue islandese e norvegese e il testo della direttiva 2008/73/CE nella lingua islandese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell Unione europea, fanno fede. Fatto a Bruxelles, il 1 o luglio 2011 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l esistenza di obblighi costituzionali.

4 L 262/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO Il capitolo I dell allegato I dell accordo è così modificato: 1) al settimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) della parte 1.1, al secondo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 88/661/CEE del Consiglio), al primo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) dei punti 3 (direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 90/427/CEE del Consiglio) e 5 (direttiva 90/428/CEE del Consiglio) della parte 2.1, al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 2001/89/CE del Consiglio), al sesto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 4 (direttiva 92/35/CEE del Consiglio), al primo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5a (direttiva 2005/94/CE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 92/66/CEE del Consiglio), all ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) e al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) dei punti 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio) e 9b (direttiva 2002/60/CE del Consiglio) della parte 3.1, al quindicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio), al dodicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio), all undicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), al quattordicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), al settimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e all undicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1, al secondo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 54 (decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 e all ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio), al tredicesimo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), al quinto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 5 (direttiva 89/556/CEE del Consiglio), al sesto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 6 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio), al quarto trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) e all ottavo trattino (direttiva 2008/73/CE del Consiglio) del punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto quanto segue: «, modificata da: D 0436: Decisione 2009/436/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 (GU L 145 del , pag. 43).»; 2) il testo del punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 e del punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 è soppresso; 3) dopo il punto 144 (decisione 2008/654/CE della Commissione) della parte 1.2 sono inseriti i punti seguenti: « D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria Questo atto si applica anche all Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva R 1162: Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (GU L 314 dell , pag. 10).»; 4) dopo il punto 33 [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione] della parte 2.2 è inserito il punto seguente: « D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria Questo atto si applica anche all Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»; 5) dopo il punto 43 [regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione] della parte 3.2 è inserito il punto seguente: « D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria Questo atto si applica anche all Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 262/5 6) il testo del punto 83 (decisione 2007/846/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso; 7) al punto 89 (Decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue: «, modificata da: D 0975: Decisione 2009/975/CE della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 336 del , pag. 31).»; 8) dopo il punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente: « D 0712: Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria Questo atto si applica anche all Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»; 9) al punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti: «32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del , pag. 59) D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del , pag. 55).»; 10) ai punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte I)» e il primo trattino (decisione 2007/23/CE della Commissione) sono soppressi; 11) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il trattino seguente: «32009 R 1161: Regolamento (CE) n. 1161/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell , pag. 8).»; 12) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, i trattini sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» sono sostituiti dai trattini seguenti: «32009 D 0852: Decisione 2009/852/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, concernente le misure transitorie di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, relative alla trasformazione del latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania e i requisiti strutturali di tali stabilimenti (GU L 312 del , pag. 59) D 0861: Decisione 2009/861/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (GU L 314 dell , pag. 83) D 0089: Decisione 2010/89/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, concernente misure transitorie relative all applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti per le carni, i prodotti della pesca e gli ovoprodotti, nonché ai depositi frigoriferi in Romania (GU L 40 del , pag. 55).»;

6 L 262/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, la dicitura «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 4, sezione B)» e il primo trattino (decisione 2007/26/CE della Commissione) sono soppressi; 14) al punto 1 (direttiva 96/22/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il trattino seguente: «32008 L 0097: Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 318 del , pag. 9).»; 15) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il trattino seguente: «32009 R 0220: Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 marzo 2009 (GU L 87 del , pag. 155).»; 16) al punto 42 (decisione 2004/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino: «32009 D 0960: Decisione 2009/960/UE della Commissione del 14 dicembre 2009 (GU L 330 del , pag. 82).»; 17) al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto quanto segue: «, modificata da: D 0830: Decisione 2009/830/CE della Commissione dell 11 novembre 2009 (GU L 295 del , pag. 11).»; 18) nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 41b (decisione 2008/908/CE della Commissione) è sostituito da quanto segue: «32009 D 0719: Decisione 2009/719/CE, della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (GU L 256 del , pag. 35), modificata da: D 0066: Decisione 2010/66/UE della Commissione del 5 febbraio 2010 (GU L 35 del , pag. 21).»

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