Legge 4 aprile 2001 n. 154

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1 Legge 4 aprile 2001 n. 154

2 Quali rimedi per le condotte che risultano oggettivamente di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un altro componente della famiglia? 3

3 Intimidazioni: spaventare con gesti sguardi e parole, minacciare di violenza fisica o di morte il partner,minacciare di far violenza ad altri familiari; Violenza emotiva: ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e svalutazioni continue, denigrazione ed umiliazioni pubbliche e private 4

4 Violenza fisica: comprende l uso di qualsiasi atto volto a far male o spaventare la vittima, non solo aggressioni fisiche gravi ma anche ogni contatto fisico mirante a spaventare ed a rendere la vittima soggetta al controllo dell aggressore; Violenza economica: atteggiamenti volti essenzialmente ad impedire che il partner diventi o possa diventare ecnonomicamente indipendente 5

5 L intervento legislativo, antecedente all introduzione della fattispecie di cui all art. 612 bis c.p. - Atti Persecutori, con il quale le nostre Istituzioni hanno reagito al fenomeno è rappresentato dalla Legge n. 154 del 2001, che ha fornito alla vittima di violenza domestica una forma di tutela intermedia rispetto a quella penale. 6

6 o Prima del 2001: non esistevano rimedi civilistici. Per il coniuge-vittima risultava difficile ottenere un provvedimento giudiziale volto a tutelare la propria integrità fisica e psichica e poteva solo: sporgere una denuncia penale (per i reati di ingiuria, molestie, violenza sessuale, percosse, lesioni o maltrattamenti); proporre ricorso per separazione personale. 7

7 o Con la Legge 154 del 2001 il nostro legislatore ha introdotto i rimedi civilistici contro forme di violenza suscettibili di arrecare un pregiudizio alla integrità fisica e morale e alla libertà della persona offesa. 8

8 La disposizione normativa è intervenuta, con 8 articoli, sull impianto originario di tre testi normativi: il codice civile; il codice di procedura civile; il codice di procedura penale. La legge ha prestato attenzione a due situazioni ipotetiche ed ha istituito una sorta di doppio binario: penalistico e civilistico. 9

9 Il provvedimento civile può essere dato con maggiore ampiezza. Si prescinde: sia dalla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all art. 274 c.p.p. (esigenze di indagine, fuga o pericolo di fuga, tutela della collettività), sia dai gravi indizi di colpevolezza ( e non di reità) in ordine ad un fatto che costituisce reato. 10

10 La legge ha attuato una riforma ad ampio raggio della tutela sostanziale e processuale contro gli abusi messi in atto in ambito familiare, prestando attenzione a due situazioni: 1. E stato commesso un reato e risulta pendente un giudizio penale. Il PM può chiedere al giudice l applicazione della misura cautelare coercitiva di cui all art. 282 bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare), introdotto dall art. 1 della legge 154/01. 11

11 2. Indipendentemente dalla commissione di un reato, vengono ripetutamente poste in essere violenze (fisiche o psicologiche) o molestie potenzialmente pregiudizievoli (per frequenza o intensità) che rendono opportuno un intervento in sede civilistica volto a far cessare il comportamento lesivo. 12

12 Con il provvedimento il giudice, su richiesta del PM, dispone: l allontanamento dal domicilio familiare dell imputato (coniuge o altro convivente); nei casi di maggiore gravità il giudice può anche prescrivere all imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.); Il giudice può imporre all imputato di versare un assegno di mantenimento alle persone conviventi che, a seguito del suo allontanamento, rimangano privi di mezzi di sussistenza. 13

13 L art. 1 della legge 154/01 ha introdotto la MISURA CAUTELARE DELL ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE EX ART. 282 BIS C.P.P. Si tratta di un provvedimento provvisorio e fa parte della categoria delle misure personali coercitive: personali, perché incidono sulla libertà o sull esercizio di diritti o facoltà della persona; coercitive, perché sopprimono o limitano la libertà personale. Può essere richiesta dal PM nel corso del procedimento al fine di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze (fisiche, sessuali, ecc.) in seno alla famiglia. 14

14 L art. 2 della legge 154/01 dopo il Titolo IX del libro primo del codice civile ha inserito il seguente: Titolo IX bis ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI, comprendente gli articoli 342 bis e 342 ter c.c. 15

15 Art. 342 bis (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell altro coniuge o convivente, il giudice, (qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d ufficio abrogato-), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all art. 342 ter. 16

16 Art. 342 ter (Contenuto degli ordini di protezione). 1. Con il decreto di cui all articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa condotta e dispone l allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall istante, ed in particolare: 17

17 al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. 18

18 2. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra: l intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; 19

19 il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all avente diritto dal datore di lavoro dell obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. 20

20 3. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell ordine di protezione, che decorre dal giorno dell avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. 21

21 4. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l attuazione, ivi compreso l ausilio della forza pubblica e dell ufficiale sanitario. 22

22 L art. 3 della legge 154/01 (Disposizioni processuali) nel Libro IV del codice di procedura civile ha introdotto una specifica disposizione intimamente connessa con gli articoli introdotti dall opera di novellazione del legislatore del 2001, l art. 736 bis c.p.c., (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). 23

23 Art. 736 bis c.p.c.: 1. Nei casi di cui all articolo 342 bis del codice civile, l istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. 24

24 2. Il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. 25

25 3. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l ordine di protezione fissando l udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All udienza il giudice conferma, modifica o revoca l ordine di protezione. 26

26 4. Contro il decreto con cui il giudice adotta l ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell art

27 Il reclamo non sospende l esecutività dell ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 28

28 L art. 5 della legge 154/01 (Pericolo determinato da altri familiari) ha ampliato il novero di soggetti a favore e contro i quali è possibile adottare un ordine di protezione. 30

29 Art Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole. 31

30 Anche per la giurisprudenza di legittimità il concetto di famiglia va reinterpretato. La famiglia non è più un luogo chiuso, dove tutto era possibile e, tante volte, rimaneva impunito, ma apre le sue porte al mondo esterno, per meglio tutelare tutti, indistintamente, i suoi membri. 32

31 Ne consegue che: <<il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, [ ] >> Cass. 9801/05. 33

32 L art. 6 della legge 154/01 (Sanzione penale) offre un ulteriore strumento di pressione sull obbligato: la minaccia della sanzione penale. 34

33 Art Chiunque elude l ordine di protezione previsto dall articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale. 35

34 L art. 8 della legge 154/01 si è occupato di disciplinare la condizione di ammissibilità dell ordine civile di protezione. 36

35 Art Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. 37

36 In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell articolo 342 ter del codice civile. 38

37 2. L ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall articolo 708 del codice di procedura civile e dall articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. 39

38 Art. 330 c.c. Decadenza della potestà sui figli 1. Il giudice può pronunzia la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. 2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. 43

39 Tribunale di Firenze 15 luglio 2002: Con decreto emesso in data maggio 2002 a seguito di ricorso ex art. 342 bis c.c. proposto da A.S. nei confronti del coniuge S.L., il giudice ha: ordinato a S.L. di cessare ogni condotta pregiudizievole per l integrità della moglie e del figlio minore; 44

40 disposto l allontanamento del medesimo dall abitazione familiare; inibito allo stesso di avvicinarsi all abitazione della moglie, dei suoceri e al luogo di lavoro della ricorrente; posto a suo carico il pagamento di un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore 45

41 Con ricorso depositato il 3 giugno 2002 S.L. proponeva reclamo ex art. 736 bis c.p.c., chiedendo la revoca del decreto impugnato e assumendo nel merito l insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell ordine di protezione de quo. Il collegio confermava il decreto reclamato. 46

42 Il collegio ha ritenuto che il giudice di primo grado ha correttamente emesso l impugnato ordine di protezione. Sul presupposto: Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Ai fini dell accoglimento della domanda, non assume alcun rilievo il fatto che la convivenza si sia interrotta prima della proposizione dell istanza. 47

43 Tribunale di Reggio Emilia 6 maggio 2002: Nel caso di specie, il marito della ricorrente teneva una condotta gravemente pregiudizievole per l integrità fisica del coniuge. Il tribunale, al fine di interrompere la predetta condotta e di tutelare la persona offesa ed i minori dalle manifestazioni di aggressività dirette dal padre alla loro madre, disponeva l allontanamento dalla casa coniugale, atteso l episodio di violenza fisica, documentato dal certificato ospedaliero, ed il concreto pericolo di reiterazione di condotte aggressive verso il coniuge. 48

44 Una sera, recandosi a casa della suocera per prendere la figlia, la signora Caia si trovava di fronte il marito che con un martello iniziava a percuoterla con violenza al capo, al viso, alle braccia, alla schiena ed alle gambe. IL TRIBUNALE: Il comportamento violento del padre nei confronti della madre, nonché la conseguente querela e ricorso per separazione presentati da questa, rendono opportuno ordinare, nell interesse del minore, la cessazione della condotta violenta, disporre l allontanamento dalla casa familiare e prescrivere il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. 49

45 Sui comportamenti di un coniuge verso l altro: Le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell altro, con conseguente pregiudizio, tra l altro, della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l allontanamento di quel coniuge dalla casa coniugale, inaudita altera parte. 50

46 Tribunale di Genova 7 gennaio 2003: IL FATTO: Il signor Tizio nel 1989 contraeva matrimonio con la signora Caia. Nel corso del 2002 mostrava segni di insofferenza nei confronti del coniuge, affermando che avrebbe dovuto lasciare il proprio lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, contestando ogni scelta operata dal coniuge in ordine alla educazione ed alla crescita dei minori. Una sera, il signor Tizio attendeva dal rientro a casa la signora Caia insieme alla minore di appena due anni: iniziava a colpirla al viso e alla gamba sinistra con schiaffi e calci. 51

47 IL TRIBUNALE: Ritenuto che occorre disporre la cessazione della condotta pregiudizievole del coniuge, disporre l allontanamento dalla casa famigliare del coniuge prescrivendogli altresì, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone che in prossimità dei luoghi di istruzione della figlia ( ) onde evitare che comportamenti simili a quelli denunziati possano ripetersi 52

48 Gli ordini di protezione costituiscono l espressione di quel processo normativo che concepisce la violenza domestica non come questione privata, ma come problema pubblico da affrontare con specifici strumenti di contrasto che escludano dal patto sociale la coercizione della volontà altrui, attraverso un azione di riconoscimento di identità sociali plurime. 53

49 Gli ordini di protezione intesi come il superamento di una posizione astensionistica dell ordinamento giuridico: Carlo Arturo Jemolo La famiglia è un isola che il mare del diritto può soltanto lambire, ma non penetrare, in quanto realtà tendenzialmente pregiuridica, insofferente di qualsiasi regolamnetazione 54

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