REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE

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1 Pagina 1 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE

2 Pagina 2 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) tel fax REGOLAMENTO PER L'USO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE P.U.A. - Politica d'uso Accettabile e Sicura della Scuola PREMESSA L'Istituto Comprensivo di Moglia favorisce l'utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali di ultima generazione per integrare i tradizionali processi di insegnamento/apprendimento attraverso l'uso di metodologie innovative che possano offrire modalità diverse di approccio alle discipline, ma altrettanto efficaci, per conseguire specifici obiettivi formativi. Al contempo, poiché le nuove tecnologie possono costituire anche una potenziale fonte di rischi, si ritiene assolutamente necessario che la ricerca di informazioni, di contatti, di comunicazione e l'uso dei relativi "servizi" di rete sia accompagnata dalla consapevolezza da parte dell'utenza e tale da garantire la sicurezza del rispetto delle regole di corretto comportamento e della privacy. Pertanto il nostro Istituto si impegna a sostenere e diffondere le attività formative volte a costruire una cultura dell'uso responsabile delle tecnologie e della multimedialità. Internet offre agli studenti e ai docenti una vasta scelta di risorse e di opportunità di dati, documenti e informazioni, possibilità di produzione, pubblicazione e scambio di materiali. Per gli studenti e gli insegnanti l'accesso alla rete web a scuola, in particolare con l'uso del registro elettronico, delle LIM, dei videoproiettori interattivi, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell'istruzione e della ricerca che vietano l'uso in classe dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto. La scuola limita l'accesso ad Internet mediante procedure per la navigazione sicura e tutte le attività di rete vengono adeguatamente monitorate e tracciate nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy. Per questi motivi i docenti hanno la responsabilità di guidare gli studenti durante le attività on-line, di stabilire obiettivi ben chiari sull'uso di Internet, evidenziando le opportunità e i rischi connessi all'uso della comunicazione tecnologica. Devono, inoltre, adoperarsi per sensibilizzare ed educare gli studenti all'uso accettabile e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione, secondo le regole di buon comportamento. Il presente Regolamento per l'uso responsabile della rete a scuola è deliberato dal Collegio Docenti, dal Consiglio d'istituto e pubblicato sul sito ufficiale della scuola I genitori degli alunni contribuiranno, secondo le modalità del Patto Formativo, a sottolineare l'importanza dei principi espressi e delle indicazioni fornite. Tutti gli utenti della rete Internet di Istituto (docenti, personale ATA, studenti) devono conoscere e rispettare scrupolosamente questo Regolamento, la tutela della privacy, nonchè le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione telematica, nel quadro delle disposizioni generali di legge a tutela del rispetto della persona e della collettività. E' altrettanto evidente che le regole approvate nel presente disciplinare tecnico devono avere una valenza formativa, e non solo sanzionatoria, perché il loro scopo è quello di aiutare gli utenti meno esperti a orientarsi in merito a temi quali la privacy, la libertà di espressione, il plagio, la identificazione ed identità di rete, l'etica nella rete, i vincoli legali, le molestie, l'utilizzo delle risorse.

3 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) Sito web: ART.1 PRINCIPI GENERALI 1. Internet favorisce la libertà di espressione: quando si entra a far parte di una community o di un servizio dove interagiscono più utenti possono essere riscontrati eventuali abusi da segnalare perché palesemente impropri o illeciti, da distinguere da tutti quei contenuti con i quali semplicemente non si è d'accordo o piacciono. 2. Quando si inizia a navigare tra i Socia! Network e le applicazioni WEB tipo You tube, Facebook, ecc... bisogna informarsi subito su quali sono i diritti e i doveri dell'utente, leggere il regolamento, tenersi aggiornati esplorando i siti informativi e istituzionali che affrontano queste tematiche. 3. Se si condividono informazioni personali, bisogna farlo scegliendo con particolare attenzione che cosa rendere pubblico e cosa rendere privato, scegliendo con cautela le amicizie con cui accrescere la propria rete e i gruppi a cui aderire e proteggendo la propria identità digitale con password complesse, usando una domanda di recupero password dalla risposta non banale. 4. Se si condividono elementi multimediali o informazioni che riguardano più persone è necessario avere il permesso di ciascun utente coinvolto prima di effettuare la pubblicazione. Non bisogna pubblicare su You Tube video girati di nascosto dove sono presenti persone la cui immagine è stata filmata senza averne avuto il relativo consenso. 5. Bisogna contribuire a rendere il Web un luogo sicuro, pertanto ogni volta che un utente commette involontariamente un abuso o un errore, pubblicando materiale illecito, non idoneo o offensivo, bisogna contattarlo e fornire spiegazioni relative alle regole, diffondendo così i principi di sicurezza. 6. Ogni abuso subito o rilevato nella navigazione deve essere segnalato tramite i canali e gli strumenti offerti dal servizio indicando in modo semplice i riferimenti per ottenere tempestivamente la rimozione del contenuto {abuso, data, ora, utenti e servizio coinvolti). Tutti i social network garantiscono la possibilità di segnalare materiale inopportuno mediante semplici operazioni da compiere direttamente sul sito. Prima di trasformare un incidente o una "bravata" in una denuncia alle autorità competenti avvalersi della modalità di segnalazione eh.e non obbliga le parti in causa a conseguenze penali e giudiziarie che possono durare anche anni. ART.2 COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI TRA PERSONE DI PARI LIVELLO 1. All'interno dei social network si instaurano tante relazioni tra singoli utenti, non veicolate o controllate da intermediari, chiamati rapporti di pari livello. E' importante fare attenzione a quali informazioni vengono fornite in questo contesto, evitando di condividere dati personali e di contatto, come numeri di telefono o indirizzi, che nella vita reale non si darebbero a persone che non sono degne di fiducia. 2. Bisogna evitare di scambiare file con utenti di cui non ci si può fidare e in ogni caso, anche quando si conosce l'interlocutore, è necessario verificare sempre l'origine dei file ed effettuarne un controllo con un antivirus aggiornato. Pagina 3

4 Pagina 4 Piazz.le G. di Vittorio-4'6024 MOGLIA (MN) tel fax Se durante una chat, un forum o una qualsiasi discussione on-line, l'interlocutore diviene volgare, offensivo o minaccioso, si deve evitare di fomentarlo, ignorandolo e abbandonando la conversazione. 4. Quando si riscontra un comportamento riconducibile ad un illecito durante una conversazione privata (stalking, cyber bullismo, ecc... ) l'utente può sfruttare gli appositi sistemi predisposti all'interno dell'ambiente segnalando tempestivamente il nickname che ha perpetrato l'abuso. In questi casi è utile abbandonare non soltanto la conversazione, ma anche il profilo personale creandone uno nuovo. 5. I sistemi di messaggistica dei Socia! Network hanno le stesse regole della posta elettronica quindi è necessario preservare la privacy di tutti, cancellando il mittente o i vari destinatari quando si invia un messaggio a più destinatari che non si conoscono tra loro, evitare di mandare catene di messaggi, o perpetrare qualunque tipo di abuso usando messaggi elettronici. 6. Quando si scambiano contenuti multimediali o si pubblicano video con colonna sonora o musica bisogna essere sicuri di averne il diritto d'uso e di non utilizzare alcun file coperto da copyright. ART.3 CONTENUTI GENERATI DAGLI UTENTI 1. I contenuti pubblicati sulle applicazioni web dei Social Network hanno diversi livelli di visibilità, per esempio singoli utenti della rete o tutti gli utenti della rete, che devono sempre essere tenuti a mente dando a ciascun contributo i corretti livelli di privacy. Pertanto quando si inizia a pubblicare materiale in una community bisogna imparare a utilizzare correttamente le funzioni per l'impostazione dei vari livelli di privacy. 2. Dal momento che ciò che viene pubblicato in un Social Network è persistente e spesso non è facile cancellare (ne rimane sempre una traccia), bisogna evitare di contribuire con materiale che in futuro non si vorrebbe veder pubblicato. 3. Quando si contribuisce con materiale in ambiente condiviso, l'utente è tenuto ad essere coerente con il contesto e le regole della community, evitando di pubblicare materiale inadeguato e che potrebbe risultare fuori contesto: ci sono momenti e luoghi virtuali per parlare di qualsiasi tema nel rispetto dei propri interlocutori. ART.4 LA GESTIONE DELLE RELAZIONI SOCIALI. COMMUNITIES 1. Le relazioni sociali che si sviluppano all'interno di un Social Network sono simili a quelle reali: deve essere gestita la fiducia verso i propri contatti come accade nella realtà Bisogna aggiungere alla propria rete di amici solo le persone che hanno in vari modi dimostrato di essere affidabili, con cui si è a proprio agio e di cui siamo a conoscenza della reale identità. Inoltre conviene gestire la propria privacy quando si aggiungono persone su cui si hanno dubbi o non si conoscono affatto. 2. Se si instaura un'amicizia virtuale con persone di cui non si conosce la reale identità, bisogna evitare di condividere contatti e dati personali privati, soprattutto se riguardano terze persone.

5 Pagina 5. Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) Posta elettronica: 3. La rete sociale non è facile da controllare, quindi bisogna tenere sempre a mente che "gli amici degli amici" o di componenti del proprio "network" sono molti e spesso hanno modo, nonostante siano sconosciuti, di avere accesso alle informazioni e ai contenuti personali. 4. Se si ha accesso alle comunicazioni private di altri utenti, per esempio perché l'utente ha impostato male i livelli di privacy, bisogna notificarli all'utente ed evitare di leggere i messaggi privati. 5. La reputazione digitale è persistente e si diffonde velocemente, pertanto non bisogna mai diffamare le persone, soprattutto se le stesse sono o non sono presenti sul Social Network e non possono accorgersi del danno subito. ART.5 REATI E VIOLAZIONI DELLA LEGGE Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano: INGIURIA ~ Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria. ~ Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante una comunicazione telematica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. (art. 594 del Codice Penale) DIFFAMAZIONE ~ Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale) ~ Aggravante nel caso in cui l'offesa sia recata con un "mezzo di pubblicità" come l'inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o di un giudizio su un soggetto. ~ La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di "contatti" di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia. MINACCE E MOLESTIE ~ Il reato di minaccia e molestia consiste nell'indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art. 612 Codice Penale) ~ Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio, obbligare qualcuno a "fare, tollerare, omettere qualche cosa" (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale) ~ Sull'onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di "molestie e disturbo alle persone", disciplinato dall'art. 660 del Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità presuntuose, il soggetto i cui dati sono stati "diffusi" per via telematica (ad esempio la

6 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) Posta elettronica: Sito web: pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbero indurre altri a contattare la persona per ragioni legate alle informazioni su questa fornite). NORME E LINEE GUIDA Tutti gli operatori connessi ad Internet devono rispettare la legislazione vigente applicata alla comunicazione su Internet. Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l'uso di procedure e sistemi di controllo così come da regolamento delle aule d'informatica: o in modo da non permettere l'accesso a siti o pagine web incompatibili con la politica educativa della scuola (violenza, droghe, sesso, razzismo, etc.); o da consentire il monitoraggio dei siti visitati dagli alunni e dal personale della scuola. Hanno diritto ad accedere i dipendenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori nonché esperti esterni, impegnati nelle attività istituzionali per il periodo della collaborazione o contrattuale. Qualora si registrasse un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla policy scolastica, la scuola, su valutazione dei docenti e del dirigente scolastico, si assume la facoltà di impedire l'accesso dell'operatore ad Internet per un certo periodo di tempo rapportato alla gravità commessa. PIÙ IN PARTICOLARE GLI STUDENTI SONO INVITATI A: o Non inviare a nessuno la propria foto o quelle di altre persone o numeri telefonici; o Non accedere mai a siti in cui viene chiesto un pagamento; o Non comunicare a nessuno, per nessuna ragione, il numero di carta di credito o i dati bancari dei genitori o di conoscenti; o Non fissare appuntamenti o incontri con persone conosciute attraverso la rete; o Informare genitori e insegnanti nel caso fossero comparse informazioni o pagine che creano disagio o novità AGLI STUDENTI: 1. non è consentito né l'accesso alle chat-room pubbliche e non moderate né l'utilizzo di telefoni cellulari e tablet personali durante l'orario scolastico. 2. è consentito loro l'utilizzo dei gruppi di discussione messi a disposizione dalle piattaforme didattiche, sotto lo stretto controllo degli insegnanti (Dropobox, google drive... ) previa comunicazione indirizzo posta elettronica da parte dei genitori e/o esercenti la patria potestà. Pagina 6

7 Pagina 7 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) USO DELLE IMMAGINI E DEI FILMATI NELLA SCUOLA );;>- La scuola usa documentare aspetti della vita scolastica anche mediante le immagini conservate attraverso fotografie o videoriprese di eventi riguardanti gite scolastiche, recite, foto di classe, uscite didattiche, recite teatrali, gare e premiazioni sportive ed altro ancora purché similari. );;>- Tali immagini sono da considerare dati personali, PERTANTO UTILIZZATI SOLO PER FINI ISTITUZIONALI CON finalità educativa, didattica e formativa. );;>- Se le produzioni di fotografie o le effettuazioni di videoriprese dovessero essere effettuate direttamente dai genitori l'operazione esula dall'ambito di interesse del Codice sulla Privacy in quanto il trattamento è effettuato da persona fisica per fini esclusivamente personali: ciò è peraltro garantito dall'art. 5 comma 3. e puntualmente ribadito dal Garante in una Decisione del gennaio );;>- Successivamente lo stesso Garante, in comunicati stampa, ha ribadito che le riprese video raccolte dai genitori, durante manifestazioni che riproducono momenti di vita scolastica, non violano la privacy in quanto niente hanno a che fare con la stessa: si tratta di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali o amicali e destinate ad un ambito familiare. li loro uso è quindi del tutto legittimo. );;>- Nel caso le immagini o le riprese vengano pubblicate è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video. );;>- Sarà concesso registrare lezioni esclusivamente per scopi personali per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo ed eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario preliminarmente informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, studenti,... ) ed ottenerne il loro consenso scritto. REGOLAMENTO SULL'USO DI CELLULARE, SMARTPHONE, TABLET A SCUOLA Come in tutti i Paesi Europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato (direttiva 15 marzo 2007). Il divieto di utilizzo del cellulare a scuola durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione, una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, un'infrazione disciplinare. Può concedersi il loro utilizzo, alla presenza dei docenti, solo eccezionalmente per usi debitamente motivati e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte nonché della loro dignità con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Tanto premesso si deliberano le seguenti regole: );;>- gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione, essi, anche se spenti, vanno comunque custoditi nello zaino.

8 Piazz.le G. di Vittorio MOGLIA (MN) Posta elettronica: ~ Qualora durante le ore di lezione vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, l'alunno contatterà telefonicamente la famiglia utilizzando gli strumenti della scuola, previa autorizzazione del docente. ~ In caso di infrazione il docente dell'ora ritira il cellulare e lo deposita in Presidenza, il cellulare sarà riconsegnato al genitore dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore al termine delle lezioni previa comunicazione scritta dal docente sul diario del ragazzo. ~ L'uso improprio del cellulare si configura come mancanza grave sanzionabile dal Consiglio di Classe ~ La divulgazione di eventuali immagini e filmati ritratti a scuola comprese le zone cortilive nelle ore di lezione rappresenta una violazione del Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pertanto sanzionabile dal Consiglio di classe. ~ Per i docenti e il personale della scuola, l'uso del cellulare nelle ore di servizio è consentito solo eccezionalmente e per motivi urgenti, non dilazionabili (vd. Circolare n 362 del 25 agosto 1998). ~ L'uso di altri strumenti personali da parte del personale della scuola (Tablet, I Pad, ecc... ) è consentito l'accesso alla rete WI FI della scuola solo ed esclusivamente per uso didattico e lavorativo e non per motivi personali. Tali norme si intendono applicabili anche durante visite di istruzione o lezioni didattiche in ambienti non scolastici, ma compiute in orario scolastico. Eventuali deroghe/adattamenti saranno valutati di volta in volta in base alla tipologia dell'attività programmata. CONCLUSIONI I percorsi formativi predisposti dal MIUR, i finanziamenti per le tecnologie che hanno consentito alle scuole di dotarsi di infrastrutture adeguate, il sempre maggiore uso che i docenti fanno delle ICT, tutto concorre a prefigurare uno scenario innovativo e al passo con i tempi. Le regole stabilite nel presente regolamento, potranno aiutare a sviluppare consapevolezza e a far conseguire risultati positivi a tutti i soggetti che nelle scuole si accingeranno ad usare la tecnologia per la crescita culturale e civile degli allievi, futuri cittadini della società del domani. Pagina 8

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