INVESTIMENTO GARANTITO

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1 INVESTIMENTO GARANTITO /2001 Il presente contratto è regolamentato dalla Nota Informativa, dal Regolamento del Fondo e dalle Condizioni di Assicurazione.

2 Terminologia Nell ambito del seguente contratto s intende per: Società: Centrovita Assicurazioni S.p.A. con sede e uffici di direzione in Firenze (Italia) - Via Ricasoli, 9 Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate Contratto: l insieme della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione, dalla polizza emessa all atto della sottoscrizione, del prospetto analitico, e delle eventuali successive appendici emesse dalla Società Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle prestazioni assicurate Riserva Matematica: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali Età dell Assicurato: ai fini Assicurativi, l età dell Assicurato ad una data generica è pari al numero di anni compiuti maggiorato di uno qualora, a tale data, l ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del presente contratto di assicurazione. I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Capitale sociale deliberato L di cui versato L Sede sociale: Via Ricasoli, Firenze - Italia - Tel Fax Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 20/01/1997 (Gazzetta Ufficiale n 20 del 25/01/1997) P.I Registro delle Imprese di Firenze 4646/1996 II - CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO 1 - Definizione La presente assicurazione è un contratto di assicurazione sulla vita a capitale differito, a versamento unico, di durata 12 anni, prorogabile a periodi quadriennali con tacito rinnovo. Il capitale assicurato, rivalutato mensilmente, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data differita. In caso di decesso dell Assicurato durante il differimento, verrà corrisposto un capitale pari al cumulo dei versamenti effettuati netti di spese e rivalutati, oppure un importo pari al premio versato alla sottoscrizione lordo di spese, se più elevato. 2 - Gestione speciale CENTROATTIVO A fronte degli impegni assunti con le polizze rivalutabili, la Società ha istituito una gestione speciale separata dalle altre attività e denominata CENTROATTIVO, disciplinata in base ad un apposito regolamento approvato dall Organo di Vigilanza. La gestione speciale CENTROATTIVO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. 3 - Rivalutazione delle prestazioni La rivalutazione delle prestazioni viene effettuata mensilmente in base ad un aliquota, stabilita dalla Società, del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale CENTROATTIVO. Su base annua l aliquota non può comunque essere inferiore al 90% del rendimento annuo realizzato con un minimo dell 1% trattenuto dalla Società. La Società garantisce, per i primi otto anni, un tasso minimo di rivalutazione del 2% annuo. Successivamente, in base alle condizioni di mercato e alla normativa vigente a quell epoca, verranno definiti un nuovo tasso minimo garantito e un nuovo periodo di applicazione, che saranno comunicati al Contraente. 4 - Consolidamento Le prestazioni attribuite mensilmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva. 5 - Diritto di recesso dal contratto Il contratto è concluso e decorre dal giorno della sottoscrizione. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Clienti - Via Ricasoli, Firenze (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente un importo pari al premio versato. 6 - Versamento Le prestazioni assicurate sono garantite a fronte di un versamento unico minimo di L Gli eventuali versamenti aggiuntivi devono avere un importo almeno pari a L I versamenti dei premi avvengono tramite addebito diretto sul conto corrente intrattenuto dal Contraente presso l Istituto bancario distributore, o con le altre modalità concordate con la Società, in caso di estinzione del conto corrente. 7 - Spese relative al contratto La Società trattiene a titolo di caricamento un importo pari alla misura percentuale del premio versato al netto del costo fisso di L , così come riportato nella tabella allegata: Importo di premio versato Caricamento da L a L % da L a L % da L a L % da L % Agli eventuali versamenti aggiuntivi si applicano le aliquote di cui sopra, senza prelevare il costo fisso di L Il presente Contratto non prevede nessun ulteriore caricamento, implicito od esplicito a carico del Contraente, oltre a quelli espressamente indicati.

3 8 - Riscatto parziale o totale In caso di richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società liquida totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il valore acquisito dal suo contratto. Il riscatto totale pone fine al contratto stesso. Il riscatto parziale diminuisce, per la parte rimborsata, il valore acquisito dal contratto. I pagamenti sono diminuiti delle imposte e delle tasse eventualmente dovute. 9 - Opzione di rendita In qualsiasi momento il Contraente può richiedere la conversione, senza spese, di tutto o parte del valore di riscatto o, alla scadenza del contratto, del capitale assicurato in una rendita vitalizia, determinata secondo i coefficienti di conversione del capitale in rendita in vigore all epoca. Tali coefficienti e le modalità di liquidazione vengono comunicati a richiesta. La prestazione di rendita assicurata dalla Società è di tipo previdenziale ossia non riscattabile dopo l inizio dell erogazione Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta dalla Società. Per la sola liquidazione per scadenza, in caso di invio della domanda di liquidazione e della relativa documentazione prima della scadenza del contratto il termine dei 30 giorni decorrerà dalla data di scadenza stessa. A tale fine, la Società ha predisposto un apposito modulo di liquidazione che il Contraente od i Beneficiari, in relazione al tipo di liquidazione, devono compilare e far pervenire tempestivamente alla Società insieme ai documenti richiesti. Per conoscere l elenco completo della documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione si rinvia all Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. III - INFORMATIVA PERIODICA La Società si impegna a comunicare, annualmente, per iscritto al Contraente il valore acquisito dal suo contratto. Il Contraente può conoscere il valore del proprio contratto rivolgendosi direttamente all Ufficio Clienti presso la sede della Società al seguente numero telefonico: IV - ASPETTI LEGALI E FISCALI 1 - Legislazione applicabile e lingua utilizzata Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana. 2 - Regole relative all esame dei reclami Eventuali reclami da parte del Contraente, dell Assicurato o dei Beneficiari potranno essere inoltrati al seguente indirizzo: Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Clienti Via Ricasoli n Firenze (Italia). Nel caso in cui il Contraente, l Assicurato o i Beneficiari non ritengano sufficienti le spiegazioni ricevute hanno facoltà di presentare i propri reclami anche a: Isvap - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio Ispettivo - Sezione Reclami - Via del Quirinale n Roma (Italia) - quale organo istituzionalmente preposto alla vigilanza sulle assicurazioni sulla vita. 3- Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. 4 - Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell attivo ereditario. 5 - Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in virtù di assicurazioni sulla vita: se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato, sono esenti da IRPEF ed Imposta sulle Successioni; se corrisposte in caso di vita dell Assicurato: a) in forma di capitale, sono soggette ad una ritenuta d imposta prevista per legge pari al 12,50% dell importo derivante dalla differenza tra il capitale assicurato liquidabile da parte della Società e l ammontare dei premi versati da parte del Contraente. La determinazione dell importo su cui applicare la ritenuta d imposta avviene per mezzo di un equalizzatore cioè di un fattore di rettifica della differenza tassabile destinato a rendere equivalente la tassazione operata all atto dell erogazione della prestazione a quella che sarebbe stata effettuata annualmente per maturazione. b) in forma di rendita previdenziale (cioè non riscattabile dopo l inizio dell erogazione della 1ª rata) sono soggette: i) ad una ritenuta d imposta del 12,50%, sui rendimenti maturati sui premi versati fino al momento dell erogazione della prestazione, calcolata adottando il cosiddetto meccanismo dell equalizzatore di cui sopra al punto (a), ii) ad una ritenuta d imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati nel corso dell erogazione. 6 - Tutela dati personali - Informativa Il Contraente e l Assicurato sono informati, ai sensi dell art. 10 legge 31 dicembre 1996 n 675 ( Legge Dati ): a) che i propri dati personali ( i Dati ), saranno trattati dalla Società, anche con l ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: l esecuzione delle obbligazioni relative al contratto, il calcolo del rischio assicurativo e lo svolgimento di attività promozionali proprie della Società; b) che il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia risulta necessario per la conclusione del contratto e un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare l impossibilità della conclusione stessa; c) che i Dati verranno comunicati a Cardif S.A., società francese collegata alla Società, ed a soggetti determinati, in Italia e all estero, incaricati dalla Società della gestione dei Dati per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a). In relazione ai Dati, il Contraente e l Assicurato: hanno diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all art comma 1 - lettera a) della Legge Dati, l esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli e di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati, anche se pertinenti allo scopo della raccolta; hanno diritto di opporsi, esercitando gratuitamente tale diritto,

4 al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Il Contraente e l Assicurato hanno inoltre diritto di ottenere senza ritardo, a cura della Società: a) la conferma dell esistenza o meno di Dati, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiano interesse, l integrazione dei Dati; d) l attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. La presente informativa viene data anche all eventuale Beneficiario, se designato nominalmente, agendo il Contraente in nome e per conto del medesimo. V - IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto, esposti nelle tabelle riportate di seguito, sono calcolati, a carattere meramente esemplificativo, riconoscendo al contratto un beneficio finanziario rispettivamente del 3% e del 5% annuo costante. Tali misure di rivalutazione sono determinate sulla base di DUE tassi esemplificativi di rendimento del fondo CENTROATTIVO ipotizzati al 4% ed al 6%, secondo le indicazioni fornite dall ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), diminuiti di 1 punto percentuale, come da Art. 4 delle Condizioni Speciali. Trattandosi di una stima i valori sono da ritenersi puramente orientativi; inoltre non è possibile prevedere il risultato in termini reali, cioè al netto dell inflazione. La Società garantisce, per i primi 8 anni, un tasso minimo di rivalutazione del 2% annuo. Preliminarmente alla tabella, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del contratto, si riporta un prospetto che evidenzia negli anni il confronto tra: i tassi di inflazione; i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni; i tassi di rendimento del fondo CENTROATTIVO retrocessi al cliente. Anno Tasso di Tasso medio rendimento Rendimento del Fondo inflazione lordo di titoli di Stato CENTROATTIVO ed obbligazioni aliquota partecipaz. 90% ,4% 11,69% 10,58% ,9% 9,03% 10,17% ,7% 6,98% 8,02% ,8% 4,86% 6,10% ,6% 4,50% 4,25% Durata in anni Premio unico lordo Tabella esemplificativa dello sviluppo delle prestazioni finanziarie Capitale assicurato in caso di morte e valore di riscatto a fine anno (*) Beneficio finanziario 3,0% Beneficio finanziario 5,0% Primo periodo di 12 anni Proseguimento del contratto Primo periodo di 12 anni Proseguimento del contratto caso morte riscatto caso morte riscatto caso morte riscatto caso morte riscatto (*) essendo la capitalizzazione mensile, il capitale assicurato in caso di morte ed il valore di riscatto saranno compresi, durante l anno, tra il valore dell inizio dell anno e quello di fine anno. Capitale minimo garantito al termine dell 8 anno = Lire Alla scadenza dell ottavo anno la Società determinerà, in base alle condizioni di mercato e alla normativa in vigore, un nuovo tasso minimo garantito e un nuovo periodo di applicazione, che verranno comunicati al Contraente. Al fine di conoscere il valore delle prestazioni assicurate in Euro occorre, dopo aver effettuato la conversione del capitale assicurato da quote del Fondo Interno di Riferimento in Lire Italiane, dividere l importo così ottenuto per il tasso di conversione Euro/Lira pari a 1936,27.

5 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE DEGLI INVESTIMENTI CENTROATTIVO 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, e contraddistinta con il nome CENTROATTIVO. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di CENTROATTIVO. 2 - La gestione di CENTROATTIVO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all albo di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 la quale attesta la rispondenza di CENTROATTIVO al presente regolamento nonché alle norme stabilite al riguardo dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26/03/1987 e successive disposizioni. In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite a CENTROATTIVO, il rendimento anno di CENTROATTIVO e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. 3 - Il rendimento annuo di CENTROATTIVO per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di CENTROATTIVO di competenza di quell esercizio al valore medio di CENTROATTIVO. Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di CENTROATTIVO - al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in CENTROATTIVO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione in CENTROATTIVO per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di CENTROATTIVO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di CENTROATTIVO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in CENTROATTIVO. L esercizio relativo alla certificazione decorre dall 1/1 fino al 31/12 del medesimo anno. 4 - La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell attuale legislazione fiscale.

6 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dai documenti contrattuali da essa firmati. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Art. 3 - Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso o, se successivo, del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza. Il contratto si intende concluso nel momento in cui: il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall Assicurato (se persona diversa dal Contraente); ovvero il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta che ne attesti l assenso. Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Clienti - Via Ricasoli, Firenze (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente un importo pari al premio versato. Art. 5 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. Art. 6 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale disignazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficiario; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di recesso, riscatto, prestito, trasformazione, cessione, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. Art. 7 - Riscatto Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo e la tabella delle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. Art. 8 - Prestiti Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore acquisito dal contratto così come indicato nelle Condizioni Speciali. La Società indica nell atto di concessione condizioni e tasso di interesse. Art. 9 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo dal momento della ricezione da parte della Società della richiesta scritta del Contraente. Di seguito, la Società provvede ad annotare sull originale del documento di polizza o su appendice l avvenuto pegno o vincolo. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta dalla Società. In caso di liquidazione del contratto per scadenza, qualora la domanda e la relativa documentazione siano inviati prima della data di scadenza il termine dei trenta giorni decorrerà dalla data di scadenza medesima. L avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione: richiesta scritta di liquidazione (utilizzando possibilmente l apposito modulo predisposto dalla Società); originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti; certificato di esistenza in vita in carta semplice del Beneficiario qualora sia persona diversa dall Assicurato. In caso di liquidazione del contratto per riscatto totale, l avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione: richiesta scritta di liquidazione (utilizzando possibilmente l apposito modulo predisposto dalla Società); originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti. In caso di liquidazione del contratto per riscatto parziale, l avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione: richiesta scritta di liquidazione (utilizzando possibilmente l apposito modulo predisposto dalla Società) specificando l esatto importo che intende riscattare; originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti (dopo la liquidazione tale documentazione verrà restituita al Contraente). In caso di liquidazione del contratto per prestito, entro i limiti indicati nell art. 8 delle Condizioni Generali, l avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione: richiesta scritta di liquidazione (utilizzando possibilmente l apposito modulo predisposto dalla Società) specificando l esatto importo che intende chiedere in prestito.

7 In caso di liquidazione del contratto per sinistro, l avente diritto dovrà inviare alla Società la seguente documentazione: richiesta scritta di liquidazione (utilizzando possibilmente l apposito modulo predisposto dalla Società); certificato di morte in carta semplice; originale del contratto e le eventuali appendici emesse o, in caso di smarrimento/furto, apposita denuncia alle Autorità Competenti se Contraente ed Assicurato sono persone diverse, in caso contrario basta apposita dichiarazione firmata dall avente diritto; certificato medico attestante le cause del decesso rilasciato dal medico curante o dal medico attestante il decesso e in caso di decesso a seguito di ricovero anche copia della cartella clinica; copia autenticata del testamento o in sua mancanza la Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante l inesistenza del testamento stesso; copia dei documenti che attestino l identità dei Beneficiari. In quest ultimo caso la Società si riserva comunque di richiedere agli aventi diritto ogni ulteriore documentazione che in fase di valutazione del sinistro dovesse essere ritenuta necessaria per una corretta valutazione circa la liquidabilità della prestazione. Art Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente e degli aventi diritto. Art Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione od interpretazione del presente contratto il Foro competente sarà quello del Contraente o degli aventi diritto. CONDIZIONI SPECIALI Art. 1 - Definizione del contratto La presente assicurazione è un contratto sulla vita a premio unico di durata dodici anni, prorogabile per periodi quadriennali con tacito rinnovo, con il quale viene costituito un capitale. Art. 2 - Decorrenza del contratto La decorrenza del contratto è il giorno della sottoscrizione. Le prestazioni assicurate sono garantite a fronte di un versamento unico minimo di L Gli eventuali versamenti aggiuntivi devono avere un importo almeno pari a L Art. 3 - Spese relative al contratto La Società trattiene a titolo di caricamento un importo pari alla misura percentuale del premio versato al netto del costo fisso di L , così come riportato nella tabella allegata: Importo di premio versato Caricamento da L a L % da L a L % da L a L % da L % Agli eventuali versamenti aggiuntivi si applicano le aliquote di cui sopra, senza prelevare il costo fisso di L Il presente Contratto non prevede nessun ulteriore caricamento, implicito od esplicito a carico del Contraente, oltre a quelli espressamente indicati. Art. 4 - Rivalutazione della prestazione assicurata Il presente contratto fa parte di una categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla base del risultato finanziario ottenuto dall investimento delle somme gestite nella gestione speciale CENTROATTIVO, il cui regolamento è più avanti riportato. Il tasso annuo di rivalutazione attribuito a tali contratti è almeno pari al 90% del risultato finanziario ottenuto annualmente dalla gestione speciale CENTROATTIVO con un minimo dell 1% trattenuto dalla Società. La Società garantisce, per i primi 8 anni di vita del contratto, un tasso minimo di rivalutazione del 2% annuo. Successivamente, in base alle condizioni di mercato e alla normativa vigente a quell epoca, verranno definiti un nuovo tasso minimo garantito e un nuovo periodo di applicazione, che saranno comunicati al Contraente. Art. 5 - Valorizzazione del premio e valore acquisito dal contratto La Società valorizza l ultimo giorno del mese tutte le sottoscrizioni e le eventuali richieste di versamenti aggiuntivi pervenute entro il giorno 25 del mese stesso. Nel mese di dicembre saranno considerate le sottoscrizioni e le eventuali richieste di versamento aggiuntivo pervenute entro il giorno 31. La Società determina, l ultimo giorno di ciascun mese, il valore acquisito dal contratto. Il valore acquisito iniziale è pari al premio unico versato netto di spese, e costo fisso. Al valore acquisito iniziale si aggiungono mensilmente gli interessi composti calcolati sulla base del tasso di rivalutazione definito dall Art. 4 e gli eventuali versamenti aggiuntivi netti rivalutati secondo il medesimo meccanismo. La Società comunica ogni anno al Contraente il valore acquisito dal suo contratto. Tale valore gli verrà anche indicato in qualsiasi momento su semplice richiesta. Art. 6 - Riscatto totale o parziale In caso di richiesta di riscatto da parte del Contraente, la Società liquida totalmente (riscatto totale) o parzialmente (riscatto parziale) il valore acquisito dal suo contratto alla data della richiesta. Il riscatto totale pone fine al contratto stesso. Il riscatto parziale diminuisce, per la parte liquidata, il valore acquisito dal contratto. I pagamenti sono diminuiti delle imposte e delle tasse eventualmente dovute. Art. 7 - Decesso dell Assicurato Nel caso di decesso dell Assicurato prima del termine del contratto, la Società corrisponde ai Beneficiari designati il valore acquisito del contratto alla data del decesso, oppure - se più elevato - l importo del premio versato alla sottoscrizione lordo di spese. La somma versata nel caso di decesso viene diminuita eventualmente degli importi dovuti a titolo di prestiti in corso. Art. 8 - Opzione di rendita In qualsiasi momento il Contraente può richiedere la conversione, senza spese, di tutto o parte del valore di riscatto o, alla scadenza del contratto, del capitale assicurato in una rendita vitalizia, determinata secondo i coefficienti di conversione del capitale in rendita in vigore all epoca. Tali coefficienti e le modalità di liquidazione vengono comunicati a richiesta. La prestazione di rendita assicurata dalla Società è di tipo previdenziale ossia non riscattabile dopo l inizio dell erogazione.

8 Esempio dell evoluzione del valore di rimborso minimo garantito per un premio unico di lire (tasso di interesse minimo garantito del 2% annuo) Alla fine dell anno Premio lordo Valore del rimborso minimo garantito Firenze, gennaio 2001 Centrovita Assicurazioni S.p.A. Centrovita Assicurazioni S.p.A. - Cap. soc. deliberato L di cui versato L Sede sociale: Via Ricasoli, Firenze - Italia - Tel Fax Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 20/01/1997 (G.U. n 20 del 25/01/1997) - Partita IVA Registro delle Imprese di Firenze 4646/1996

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