COMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE
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1 COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL APIARIO COMUNALE Art (Finalità) 1. Il presente Regolamento riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) e delle razze di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente all interno dell apiario comunale, dove i cittadini hanno la facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli seguenti. Art (Definizioni) 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. Art (collocazione) 1. Per la collocazione degli apiari è necessario fare riferimento a quanto disposto dall art. 896-bis del Codice Civile qui di seguito riportato: "Art. 896-bis. - (Distanze per gli apiari). Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. 1
2 2. Tenuto conto di quanto sopra riportato, il Comune ha istituito, con deliberazione G.C. nr. 99 del , l Apiario Comunale dislocato in n. 3 postazioni: a) Apiario Bosco di via per Parabiago b) Apiario area adiacente Cimitero c) Apiario Cava di Casorezzo. Art. 4. requisiti dell apiario 1. Ogni apiario dovrà essere composto da un massimo di n. 30 alveari. Sarà l Ufficio Tecnico comunale a determinare la disposizione generale delle arnie all interno dell apiario sulla base dei sotto elencati criteri: a) dovranno essere utilizzate esclusivamente arnie KTBH (cosiddette Bee Friendly, ovvero non finalizzate alla massima produttività di miele, ma più rispettose della natura delle api simulando, quanto più possibile, le condizioni naturali oltre a consentire una semplice gestione dell alveare); la misura delle arnie è libera, ma è consigliabile uniformarsi alle misure standard previste per le arnie KTBH di Casorezzo (larghezza superiore 38 cm, larghezza inferiore 31 cm, altezza 20 cm). b) le arnie dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro lateralmente ed almeno 5 metri anteriormente e posteriormente dalle arnie di un altro apicoltore; la distanza laterale di 1 metro tra arnie appartenenti al medesimo apicoltore è da considerarsi come distanza massima. c) potranno essere posizionate delle arnie vuote destinate al recupero automatico degli sciami sulle quali deve essere apposto apposito cartello con la dicitura Arnia vuota. L arnia vuota non viene conteggiata nel limite dei 3 alveari, di cui al successivo art. 6, in quanto diventa alveare solo dal momento in cui viene popolata. Art. 5. Obblighi dell apicoltore 1. Potranno aderire all iniziativa i residenti o domiciliati presso il Comune di Casorezzo. In caso di posti disponibili, per i quali non sia stata presentata richiesta da parte dei residenti o domiciliati nel Comune di Casorezzo, potranno presentare domanda anche i non residenti, ma fino all occupazione di massimo 20% del totale degli alveari posizionabili. 2. Ogni apicoltore dovrà adempiere ai seguenti obblighi normativi: - denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari; - iscrizione all Anagrafe Apistica Nazionale; - esposizione cartello identificativo su ogni arnia; - aggiornamento anagrafe; - stipula di idonea copertura assicurativa (anche mediante associazioni di settore). 2
3 3. L apicoltore potrà introdurre solo api di razza Italiana (Apis Mellifera Ligustica S.) di provenienza interna all Apiario Comunale di Casorezzo o con certificazione ASL, fatta eccezione per le api regine per le quali non vi è nessun vincolo di provenienza. 4. E fatto divieto di introdurre materiale usato (arnie usate, favi con covata, favi con scorte, cera, ecc.) e/o miele proveniente da altri apiari. 5. E responsabilità di ogni apicoltore provvedere alla pulizia ed al taglio dell erba nell area circostante le proprie arnie in modo che non superi l altezza di 10 cm.. 6. L apicoltore è l unico responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi sopra elencati. Art. 6 Facoltà dell apicoltore 1. Ogni apicoltore ha la facoltà di: a) posizionare un numero massimo di tre alveari per nucleo familiare e 2 arnie vuote (fa fede lo Stato di famiglia). b) L apicoltore può decidere come gestire le proprie arnie in relazione alle visite, ad una eventuale alimentazione supplementare, al tipo di supporti, al colore ed al materiale. Art. 7 Facoltà dell Amministrazione comunale 1. Annualmente il Sindaco, tenuto conto delle indicazioni ASL, dell andamento meteo stagionale e di eventuali situazioni particolari interne dell apiario, indica con ordinanza le date e le tipologie dei trattamenti sanitari da applicare. 2. Il Sindaco dispone, nei confronti degli apicoltori inadempienti, l immediata chiusura e allontanamento dall apiario dell alveare. Lo stesso verrà fatto recapitare all indirizzo del proprietario e, qualora ne fosse rifiutato il ritiro (l assenza al momento della consegna è considerato rifiuto), verrà considerato abbandonato e immediatamente disponibile per chi ne facesse richiesta. Il rientro nell apiario comunale sarà possibile solo previa presentazione di certificazione sanitaria rilasciata dall ASL a seguito di idoneo trattamento. 3. Il Comune agevola lo svolgimento periodico (con cadenza almeno trimestrale) di incontri tra gli apicoltori, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la gestione e l organizzazione dell apiario. 4. Il Comune provvederà al rilascio di permessi temporanei per l accesso al Parco del Roccolo con veicoli a motore per raggiungere gli apiari siti all interno del parco, secondo quanto previsto dal Regolamento VASP. 3
4 Art disposizioni inerenti il recupero di sciami. 1. Eventuali sciami palesemente partiti dall apiario comunale (posati all interno dell apiario o nelle immediate vicinanze) possono essere recuperati e reintrodotti nell apiario comunale. Qualora l arnia di partenza venisse individuata ed il proprietario provvedesse celermente (in giornata) al recupero dello sciame, lo stesso rimarrebbe di sua proprietà. In caso contrario diventerà di proprietà dell apicoltore che provvederà al recupero, fermo restando l obbligo a carico dello stesso di non superare il limite massimo di n. 3 alveari. 2. Qualora una delle arnie vuote situate all interno dell apiario venisse popolata da uno sciame, le api dovranno essere riconsegnate al proprietario dell alveare da cui è partito lo sciame. Nel caso in cui non fosse possibile individuarne la provenienza, le api, dopo 7 giorni, saranno di proprietà del proprietario dell arnia. Art. 9. Sanzioni 1. L Apicoltore è l unico responsabile dei propri alveari, nei confronti di terzi, degli altri apicoltori, delle leggi, dei regolamenti, ecc., nessuna responsabilità può essere contestata al Comune di Casorezzo. 4
5 INDICE: Art. 1 - Finalità pag. 1 Art. 2 - Definizioni pag. 1 Art. 3 - Collocazione pag. 1 Art. 4 - Requisiti dell apiario pag. 2 Art. 5 - Obblighi dell apicoltore pag. 2 Art. 6 - Facoltà dell apicoltore pag. 3 Art. 7 - Facoltà dell Amministrazione Comunale pag. 3 Art. 8 - Disposizioni inerenti il recupero di sciami pag. 4 Art. 9 - Sanzioni pag. 4 5
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