ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
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1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144, P.IVA , Codice Fiscale , rappresentato da, domiciliato per la carica presso E la Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico (di seguito denominata F.N.A.T.C.), con sede legale in Carnago (VA), Via Roma 9, Codice Fiscale , rappresentata da,domiciliato per la carica presso PREMESSO CHE la mission dell INAIL si concretizza nella tutela globale integrata del lavoratore assicurato, finalizzata alla riparazione del danno occorso, a causa di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, all integrità psico-fisica della persona nella sua dimensione biologica, affettiva, lavorativa, sociale e relazionale; il trattamento riabilitativo erogato dall INAIL non è centrato esclusivamente sulle limitazioni funzionali della persona, ma persegue l obiettivo della ripresa della vita sociale, in un ottica che coniuga il concetto di riabilitazione al concetto di autonomia, ai fini del massimo recupero possibile del funzionamento e della partecipazione per un efficace e tempestivo reinserimento nel tessuto relazionale; il vigente Regolamento INAIL per l erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione prevede specifici interventi per il reinserimento sociale e lavorativo basati sulla valutazione multidimensionale dei bisogni della persona e sull elaborazione di progetti riabilitativi e di reinserimento individualizzati;
2 l art.1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attribuisce all INAIL competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione che prevedano interventi formativi di riqualificazione professionale, interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, nonché interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro; l INAIL persegue le predette finalità anche attraverso l attivazione di sinergie con gli altri soggetti che in ragione dell attività svolta possono fornire un utile contributo alla realizzazione degli interventi a tutela del lavoratore infortunato e/o tecnopatico in funzione della definizione di modelli di presa in carico che rispondano a criteri di completezza, adeguatezza, continuità e qualità per il reinserimento del lavoratore infortunato nei diversi contesti di vita e di relazione; la F.N.A.T.C., Federazione senza fini di lucro, rappresenta indubitabilmente a livello nazionale un punto di riferimento qualificato nello svolgimento delle attività a sostegno della riabilitazione e del reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) nonché delle attività di assistenza alle famiglie, anche attraverso il coordinamento delle Associazioni che aderiscono alla Federazione; la F.N.A.T.C. promuove il reinserimento lavorativo dei soggetti con GCA mediante specifici progetti riabilitativi e formativi elaborati tenendo conto delle abilità residue della persona; la F.N.A.T.C. provvede, a livello nazionale, alla raccolta di dati e informazioni sul trauma cranico e cura la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo riferito alla patologia traumatica cranio-encefalica, anche attraverso i mezzi di informazione; CONSIDERATO CHE gli esiti disabilitanti delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite costituiscono un problema di speciale rilevanza sanitaria e sociale prevalentemente nella fasce di età giovane e adulta, e dunque in piena età lavorativa;
3 le GCA risultano caratterizzate da numerosità e complessità delle sequele disabilitanti di tipo clinico, senso-motorio, cognitivo e comportamentale, da cui derivano conseguenze negative in termini di difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo e di forte impatto emotivo e materiale sul sistema familiare della persona con esiti di GCA a causa dell aumento del carico assistenziale, del senso di inadeguatezza e delle difficoltà di gestione della sopraggiunta condizione di disabilità; i percorsi diagnostico-riabilitativi riferiti alle GCA devono risultare appropriati alle esigenze degli infortunati e dei loro familiari e strettamente integrati con i servizi esistenti sul territorio nonché essere oggetto di specifica validazione in ragione degli outcome riabilitativi prefissati; RITENUTO CHE la collaborazione tra l INAIL e la F.N.A.T.C. risulti di grande utilità ai fini della messa in comune di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche mirate alla definizione di un modello di protocollo di Vocational Rehabilitation, ovvero di riabilitazione occupazionale consistente in un processo olistico di presa in carico riabilitativa finalizzata al recupero delle autonomie di vita e all inserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro con esiti di GCA; l elaborazione di un modello di protocollo operativo integrato e multidimensionale per la presa in carico degli infortunati sul lavoro che abbiano riportato una GCA risponda all esigenza di garantire continuità di cura e di assistenza dal momento del ricovero fino al reinserimento sociale e lavorativo; il modello di protocollo debba configurarsi, a livello nazionale, quale prezioso strumento di lavoro a supporto della realizzazione di progetti riabilitativi individualizzati da parte delle équipe multidisciplinari dell INAIL per il reinserimento sociale e lavorativo di infortunati sul lavoro con esiti di GCA, in sinergia con i servizi del territorio; l elaborazione del modello di protocollo debba contribuire alla realizzazione di percorsi efficaci di reinserimento sociale e lavorativo, che comprendano, in relazione alla gravità del danno e agli outcome perseguibili, attività per il mantenimento e lo sviluppo delle abilità
4 cognitive e delle competenze psico-motivazionali, attività di adattamento e di sviluppo delle competenze relazionali e delle abilità occupazionali, nonché attività di sostegno in favore dei familiari e caregiver. TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 2 (Oggetto) Il presente Accordo ha per oggetto la definizione, sperimentazione e validazione, in condivisione con l INAIL, di un modello di Protocollo di Vocational Rehabilitation ovvero di riabilitazione occupazionale, consistente in un processo olistico di presa in carico riabilitativa finalizzata al recupero delle autonomie di vita e all inserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro con esiti di GCA. Articolo 3 (Impegni della F.N.A.T.C.) La F.N.A.T.C. si impegna a realizzare le seguenti attività: - predisposizione, in condivisione con l INAIL, di un programma operativo, temporalmente articolato in due semestri; - esame di atti normativi e di documentazione scientifica in materia e messa a disposizione dei relativi risultati; - scambio di dati, informazioni e conoscenze utili all attuazione della collaborazione di cui al presente Accordo; - analisi delle esperienze già realizzate o attualmente in corso, con particolare riferimento a bisogni, capacità e potenzialità, motivazione, contesto familiare dei destinatari degli interventi, modalità di presa in carico nonché risultati raggiunti; - definizione, in condivisione con l INAIL, dei criteri di inclusione per l accesso degli infortunati sul lavoro con esiti di GCA a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; - analisi, in condivisione con l INAIL, della situazione complessiva del lavoratore in relazione alle autonomie nelle attività di vita quotidiana primaria e secondaria e alle
5 abilità di relazione, per l individuazione dell outcome globale, degli outcome specifici e degli step di intervento/trattamento necessari; - raccolta dei dati funzionali alla realizzazione di percorsi per il reinserimento sociale e lavorativo in favore di persone con esiti di GCA a seguito di infortunio sul lavoro; - divulgazione, in condivisione con l INAIL, degli esiti della sperimentazione nonché del modello di presa in carico per il reinserimento sociale e lavorativo, così come elaborato e validato; - partecipazione di propri referenti a incontri di coordinamento/riunioni/workshop promossi dall INAIL funzionali al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo di collaborazione. Art. 4 (Durata) Il presente Accordo avrà durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito. Art. 5 (Oneri economici) L INAIL si impegna a corrispondere a F.N.A.T.C. l importo di ,00 per le attività da questa svolte, così suddiviso nell anno: 7.500,00 per il primo semestre e 7.500,00 per il secondo semestre. L importo sarà versato, al termine di ogni semestre di riferimento, alla presentazione di una dettagliata relazione attestante il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma operativo di cui all articolo 3 del presente Accordo. Art. 6 (Riservatezza e tutela dei dati) Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformeranno alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e della Autorità Garante.
6 Art. 7 (Recesso unilaterale) Ciascuna delle Parti può recedere motivatamente dall Accordo, con preavviso di almeno un mese da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o p.e.c.. Art. 8 (Foro Competente) Le Parti, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall interpretazione e dall attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, la stessa sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma. Art. 9 (Registrazione) Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, in base all articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in duplice copia. Gli oneri fiscali inerenti l imposta di bollo sono assolti da ciascuna Parte sul documento di propria competenza. Roma, lì Letto, approvato e sottoscritto. per F.N.A.T.C. per I.N.A.I.L.
CONSIDERATO CHE SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto della convenzione
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