Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari
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1 Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 18 capoverso 2 dell ordinanza del 23 novembre sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr), ordina: Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili come vitamine o sali minerali a derrate alimentari nonché la loro caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie. 2 Per l utilizzo di sostanze essenziali o fisiologicamente utili come additivi sono applicabili le disposizioni dell ordinanza del 23 novembre sugli additivi. Art. 2 Principio 1 Per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari le vitamine e i sali minerali che figurano nell allegato 1. 2 Sono ammessi i composti di vitamine e sali minerali secondo l allegato 2. 3 Sono fatte salve le disposizioni relative alle singole derrate alimentari. Art. 3 Quantità massima ammessa L aggiunta di sostanze deve essere dosata in modo che la dose giornaliera raccomandata per gli adulti secondo l allegato 1 non sia superata nella razione giornaliera secondo l allegato 3. Art. 4 Dosaggio in eccesso Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella razione giornaliera può essere al massimo del 300 per cento della dose giornaliera raccomandata. Per la vitamina A è permesso solo un dosaggio in eccesso fino al 200 per cento della dose giornaliera raccomandata, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. RU RS RS
2 Derrate alimentari e oggetti d'uso Art. 5 Aggiunte al sale commestibile e all acqua potabile 1 Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica. 2 Il sale commestibile cui sono aggiunti fluoruri, ioduri o iodati deve contenere 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro, o mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg. 3 All acqua potabile possono essere aggiunti fluoruri, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica. 4 L acqua potabile cui sono stati aggiunti fluoruri può contenere al massimo 1 mg di fluoruro per litro, calcolato come fluoro. Art. 6 Caratterizzazione 1 Nell elenco degli ingredienti della derrata alimentare deve essere indicata l aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 2 Il tenore di vitamine riportato non può essere superiore alla dose giornaliera raccomandata, anche in caso di dosaggio eccessivo secondo l articolo 4. 3 Per quanto concerne gli alimenti di complemento e gli integratori alimentari, deve essere indicato il tenore di vitamine alla fine del termine di conservabilità. 4 Il sale da cucina iodato o fluorato deve essere designato come tale. 5 Per quanto riguarda il sale da cucina sono ammesse le seguenti indicazioni: a. per il sale da cucina iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»; b. per il sale da cucina fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale». Art. 7 Autorizzazione di sostanze in singoli casi 1 L Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può autorizzare su richiesta ulteriori sostanze essenziali o fisiologicamente utili oltre a quelle menzionate nell allegato 1. 2 L UFSP verifica l ineccepibilità per la salute, l idoneità allo scopo, la caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie degli additivi in questione. 3 Per la procedura di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 5 capoversi 3 e 4 e articolo 6 capoversi 1, 2 e 4 ODerr. Art. 8 Adeguamento degli allegati L UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. 2
3 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio
4 Derrate alimentari e oggetti d'uso Vitamine e sali minerali ammessi e dosi giornaliere raccomandate per adulti Allegato 1 (art. 2 cpv. 1, art. 3) Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti Vitamina A 800 μg β- carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg 4
5 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili Allegato 2 (art. 2 cpv. 2) Composti di vitamine e di sali minerali ammessi Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina D3 (= colecalciferolo) Vitamina D2 (= ergocalciferolo) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato D-alfa-tocoferil polietilenglicol-1000 succinato Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Vitamina B 1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2 Riboflavina Riboflavina-5 -fosfato di sodio Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Acido pantotenico D-Pantotenato di calcio D-Pantotenato di sodio Dexpantenolo 5
6 Derrate alimentari e oggetti d'uso Vitamina B 6 Piridossina cloridrato Piridossina-5 -fosfato Dipalmitato di piridossina Acido folico Acido pteroilglutammico Vitamina B 12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-Ascorbato di sodio L-Ascorbato di calcio Ascorbato di potassio 6-palmitoil-L-ascorbico Categoria 2: sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell acido ortofosforico Idrossido Ossido Amminoacido chelato Pidolato Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali di acido citrico Gluconato Glicerofosfato Sali dell acido ortofosforico 6
7 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili Lattato Idrossido Ossido Solfato Aminoacido chelato Pidolato Ferro Carbonato di ferro Citrato ferroso Citrato ferrico ammoniacale Gluconato ferroso Fumarato ferroso Fosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto) Idrossido di ferro Pidolato ferroso Aminocido chelato Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido Carbonato Solfato Aminoacido chelato Selenio Selenato di sodio Selenito acidio di sodio Selenite di sodio Lievito arricchito 7
8 Derrate alimentari e oggetti d'uso Allegato 3 (art. 3) Razioni giornaliere Derrata alimentare Razione giornaliera in g Latte di tutte le categorie di tenori di grasso 500 Latti aciduli 250 Formaggi freschi, preparazioni di formaggi 100 Burro, margarina, minarina 50 Oli e grassi commestibili 30 Estratti di lievito, lievito secco 10 Cereali, prodotti della macinazione da consumare secchi, come germi di frumento 30 per preparazioni contenenti acqua 100 Bevande per la prima colazione (preparati secchi) 40 Cereali per la prima colazione 50 Pane e prodotti di panetteria 100 Prodotti di panetteria di lunga conservazione 100 Paste alimentari (paste secche) 100 Frutta e verdura lavorate 200 Patate, lavorate 150 Succhi di frutta, nettari 300 Succo di limone 30 Gazose, tè freddo, bevande da tavola 500 Succhi di verdura 200 Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane 50 Preparazioni di carne 150 Dolciumi 25 Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili 300 8
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