REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE. Relazione illustrativa (art. 40, comma 3 sexies D.lgs. n. 165/2001 e smi)

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2 REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE ACCORDO/CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE: DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER L ATTIVITÀ DELL AVVOCATURA REGIONALE AI SENSI DELL ART. 9 DELLA LEGGE N. 114/2014 DEGLI INCENTIVI ECONOMICI PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE DI CUI ALL ART. 93, COMMI DA 7BIS A 7 QUATER DEL D.LGS. N. 163/2006 PREMESSA Relazione illustrativa (art. 40, comma 3 sexies D.lgs. n. 165/2001 e smi) L Amministrazione regionale ha da sempre regolato le modalità di ripartizione dei compensi/incentivi economici previsti dalle norme e dai contratti collettivi da corrispondere al personale in possesso di specifici requisiti o peculiari professionalità che svolge particolari attività. Sono questi i compensi/incentivi professionali previsti per i dipendenti regionali Avvocati assegnati all Avvocatura regionale e per quelli inseriti nei gruppi di progetto per la realizzazione di opere e lavori pubblici, oggetto della disciplina regionale rispettivamente adottata con DGR n del 15 dicembre 2008 e con DGR n. 278 del 28 marzo La Giunta regionale, con deliberazione n. 206 del 3 marzo 2014, preso atto delle attività svolte presso le strutture interessate dal personale avente diritto ai suddetti compensi/incentivi economici e della spesa sostenuta a tale titolo nel quinquennio , ha dato mandato al competente Assessore di avviare il sistema partecipativo con le Rappresentanze sindacali per la riforma delle discipline che ne regolamentano le modalità di corresponsione. Il sistema normativo e contrattuale vigente alla data di adozione della citata deliberazione n.206/2014 rimetteva alla contrattazione soltanto gli aspetti connessi alla correlazione tra i compensi/incentivi e la retribuzione di risultato/produttività spettante al personale coinvolto. Nel frattempo è intervenuto il decreto-legge n.90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014, che ha dettato in materia disposizioni nuove o comunque ampliamente modificative rispetto alla normativa vigente, di seguito brevemente illustrate. Compensi professionali per lo svolgimento dell attività giudiziale degli Avvocati dipendenti della P.A. L art. 9 della Legge n. 114/2014 ha introdotto puntuali disposizioni sui compensi professionali da corrispondere agli Avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sulla base di apposita regolamentazione e contrattazione collettiva. In particolare la norma prevede: 1. un tetto economico per i compensi, costituito dal trattamento economico individuale lordo annuo dei soggetti aventi titolo e dal limite retributivo individuato per legge che, per la Regione Umbria, è stabilito dall art. 17 della LR n. 28/2012 (trattamento economico del Presidente della Giunta regionale); 2. la corresponsione di compensi a) in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti. Le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti degli enti nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva. La parte eventualmente rimanente è riversata nel bilancio dell amministrazione di appartenenza degli avvocati; b) nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tale ipotesi i compensi sono corrisposti sulla base delle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare quello del 2013; 1

3 3. la definizione di criteri per la ripartizione dei compensi. In particolare, la ripartizione dei compensi di cui al punto 2.a) è operata in base al rendimento individuale degli avvocati definito secondo criteri oggettivamente misurabili; 4. la definizione di criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi. Incentivi professionali per lo svolgimento dell attività di progettazione interna Per quanto riguarda l area tecnica, in sostituzione delle norme abrogate (art. 92, commi 5 e 6 del Codice di cui al DLgs. n. 163/2006), l art. 13 bis della Legge n. 114/2014 ha inserito nell art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 i commi da 7bis a 7 quater che dispongono: 1. l esclusione della pianificazione e della manutenzione dall attività oggetto di incentivazione; 2. la regolazione del Fondo per la progettazione e l innovazione alimentato con somme in misura non superiore al 2% degli importi posti a base d asta di un opera o un lavoro. La percentuale effettiva viene stabilita nel regolamento di ente in base all entità e alla complessità dell opera; 3. la suddivisione del Fondo nella misura: dell 80% da ripartire tra i soggetti incaricati della progettazione; del restante 20% da destinare all innovazione tecnologica, all implementazione banche dati per controllo e miglioramento capacità di spesa per centri di costo, all ammodernamento e accrescimento dell efficienza dell ente e dei cittadini; 4. la definizione di modalità e criteri di ripartizione con apposito regolamento adottato da ciascuna Amministrazione, tenendo conto: delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere anche con riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica ricoperta; della complessità delle opere; del rispetto di tempi e costi preventivati nel quadro economico del progetto esecutivo, pena l applicazione delle riduzioni di cui ai capoversi successivi. 5. l accertamento delle attività svolte dai dipendenti incaricati della progettazione con provvedimento dirigenziale che dispone anche la liquidazione dei compensi; 6. un tetto economico per gli incentivi: la somma dei compensi corrisposti dall Amministrazione di appartenenza e da altre amministrazioni non deve essere superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dei soggetti interessati; 7. l accantonamento a titolo di economie delle quote dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a professionisti esterni o prive dell accertamento positivo; 8. la mancata previsione di incentivi per il personale con qualifica dirigenziale. Per espressa previsione della legge, ciascuna Amministrazione deve conformarsi alle suddette disposizioni adeguando le regole applicative e concordando in sede di contrattazione gli aspetti previsti dalla normativa richiamata. Con i contratti decentrati integrativi sottoscritti in data 18 dicembre 2014 per il personale delle categorie professionali e della qualifica dirigenziale, l Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali hanno stabilito i criteri e le modalità per la riduzione della retribuzione di risultato/produttività in relazione al compenso/incentivo percepito (art. 12) mentre è stata rinviata ad apposito accordo la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate a remunerare/incentivare le attività in oggetto (art. 11). CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA E INDIRIZZI DELLA GIUNTA REGIONALE Tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni adottate con la deliberazione n. 206 del 3 marzo 2014, con deliberazione n. 381/2015 la Giunta regionale ha formulato i seguenti indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini del presente contratto. A) Compensi professionali per lo svolgimento dell attività dell avvocatura regionale 2

4 1. Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi Va operata secondo il criterio di rotazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento del personale avente i requisiti professionali, valutando la complessità degli affari da trattare e la specializzazione professionale posseduta dagli Avvocati interessati. 2. Criteri per la corresponsione dei compensi per l attività giudiziale e relativa misura Nel caso di controversie concluse a favore della Regione con condanna alle spese legali a carico delle controparti, la corresponsione delle somme recuperate è operata nel rispetto dei limiti economici previsti dall art. 9, comma 7 della Legge n. 114/2014 (trattamento economico complessivo individuale) e dall art. 17 della legge regionale n. 28/2012. (Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale). Il predetto compenso professionale è attribuito agli Avvocati dell Avvocatura Regionale anche tenendo conto di specifici indicatori connessi all attività professionale, (quali: il rispetto dei termini processuali; la cura della attività di udienza, lo svolgimento puntuale dell attività consultiva; l integrazione ed il raccordo con le strutture interessate al contenzioso) che andranno ad integrare quelli previsti nel sistema di valutazione della performance, oggetto di complessiva revisione. Nel caso di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, il compenso da corrispondere è pari al 70% degli importi stabiliti dalla vigente regolamentazione ministeriale per la determinazione dei compensi per la professione forense, fermo restando il rispetto dei limiti economici previsti dall art. 9, comma 7 della Legge n. 114/2014 (trattamento economico complessivo individuale) e dello stanziamento iniziale del bilancio regionale di previsione anno 2013, che ammonta a ,00. Nel caso di cause distinte ma di tipo seriale i compensi sopra indicati sono abbattuti del 50%; nel caso in cui l attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da uno interno, ai legali interni non spetta alcun compenso. 3. Criteri di ripartizione dei compensi L ammontare dei compensi professionali come sopra riconosciuti è ripartito per il trenta per cento al Dirigente responsabile dell Avvocatura Regionale e per il settanta per cento in parti uguali agli Avvocati diversi dal Dirigente responsabile, tenuto conto del ruolo e delle responsabilità dei medesimi. B) Incentivi professionali per lo svolgimento dell attività di progettazione interna 1. L atto presupposto per riconoscere il titolo all incentivo economico è l appalto del lavoro/opera pubblica da realizzare. 2. La percentuale delle risorse finanziarie da destinare al fondo per la progettazione e l innovazione è stabilita nella misura del 2% degli importi posti a base di gara del lavoro/opera pubblica, la cui ripartizione è operata in rapporto all entità e complessità dello stesso. 3. Ripartizione dell 80% delle risorse finanziarie di cui al punto 2 tra i dipendenti regionali ammessi al gruppo di progetto, da individuare secondo i seguenti criteri e modalità: - possesso dei requisiti professionali tecnici previsti dalla legge e comunque di quelli professionalmente adeguati necessari per supportare l attività di competenza del responsabile del procedimento, tenuto conto delle previsioni degli artt. 10 e 90 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i - necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; - esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; 3

5 - opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi per cui i dipendenti regionali chiamati ad espletare la prestazione professionale sono individuati dal Responsabile del procedimento presso la struttura responsabile dell'intervento e, in caso di carenza di organico e/o di professionalità adeguate, tra quelli inseriti negli specifici elenchi all uopo costituiti secondo la regolamentazione vigente; - rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. 4. La determinazione dei valori dell incentivo da ripartire entro la misura del 2% tra le varie figure inserite nel gruppo di progetto deve tenere conto dei seguenti criteri: - responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere; - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati; - complessità delle opere; - rispetto dei tempi e dei costi preventivati nel quadro economico del progetto esecutivo per la realizzazione dell opera o lavoro pubblico; 5. In occasione della revisione del regolamento per la corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente paragrafo e della connessa contrattazione integrativa, la Giunta regionale ha inoltre valutato l opportunità di introdurre nell accordo la destinazione al fondo per la contrattazione decentrata del personale regionale delle risorse economiche derivanti dall applicazione dell articolo 61, comma 9, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, che stabilisce: Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture...omissis. Quanto sopra tenuto conto della più recente giurisprudenza contabile (tra cui: Corte de Conti Sez. Autonomie Deliberazione n. 12/2015) secondo la quale tale disposizione si applica anche alle Amministrazioni diverse dallo Stato e le somme derivanti dalla decurtazione del compenso come sopra dovuto devono essere reintroitate nel bilancio dell Amministrazione di appartenenza dei dipendenti interessati. SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA Nel rispetto del quadro normativo illustrato l Amministrazione regionale ha sottoscritto in data 8 luglio 2015 la preintesa sul contratto decentrato integrativo concernente i criteri per la ripartizione dei compensi professionali per l attività dell avvocatura regionale ai sensi dell art. 9 della legge n. 114/2014 e degli incentivi economici per la progettazione e l innovazione di cui all art. 93, commi da 7bis a 7 quater del d.lgs. n. 163/2006. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza Composizione della delegazione trattante Dalla data di approvazione della regolamentazione regionale. Verifica sotto il profilo giuridico ed economico dopo un anno dall applicazione della regolamentazione regionale in materia. Parte Pubblica: L Amministrazione della Regione Umbria è rappresentata dalla Delegazione di parte pubblica nella persona della dott.ssa Anna 4

6 Lisa Doria, Coordinatore dell Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali (art. 7, comma 3 del Regolamento di Organizzazione ex DGR n. 108/2006 e s.m.i.), dal componente Ing. Guerrini Stefano, Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione del personale e dal componente dott.ssa Adele Lamoglie, Dirigente del Servizio Amministrazione del personale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), CGIL-FP, CISL-FPS, UIL- FPL, CSA, DICCAP (F.e.n.a.l. e S.u.l.p.m.) Organizzazioni sindacali firmatarie: Soggetti destinatari - Personale delle categorie professionali e personale dirigenziale della Regione Umbria con profilo professionale di Avvocato assegnato all Avvocatura regionale - Personale delle categorie professionali incaricato della progettazione interna a) Compensi professionali per l attività dell Avvocatura regionale in attuazione dell art. 9 della legge n. 114/2014 Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) b) Incentivi economici per la progettazione e l innovazione come da ultimo disposto dall art. 93, commi da 7bis a 7quater del D.Lgs. n. 163/2006 Illustrazione dell articolato del contratto oggetto di preintesa Nell ottica della valorizzazione e dello sviluppo del personale, tenuto conto anche delle proposte presentate dalle organizzazioni sindacali e della necessità di perseguire obiettivi di miglioramento, controllo della spesa, razionalizzazione e semplificazione dei sistemi vigenti, il contratto ha dato rilievo ai seguenti elementi: 1. Compensi professionali per l attività dell avvocatura regionale Per quanto riguarda i criteri, la misura e le modalità di ripartizione dei compensi professionali dovuti per l attività giudiziale dell Avvocatura regionale, l accordo ha stabilito che a) in caso di controversie concluse a favore della Regione con condanna alle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono interamente corrisposte agli avvocati dell Avvocatura regionale; b) in tutti i casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono corrisposti nella misura del 70% degli importi stabiliti nelle tabelle di cui alla vigente regolamentazione ministeriale, concernente i parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense, con riferimento al valore e alla tipologia della causa in giudizio. Tali compensi sono erogati nel rispetto del limite dello stanziamento iniziale del bilancio regionale di previsione anno 2013, pari a ,00 che costituisce il tetto massimo a cui fare riferimento; c) qualora l attività difensiva sia svolta per cause distinte ma di tipo seriale, ossia nei casi in cui l attività stessa, come espletata in concreto, sia ripetitiva della prima, in quanto coinvolge le medesime questioni di fatto e di diritto, compresi i giudizi di cui all articolo 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., i compensi di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà; 5

7 d) i compensi professionali di cui alle lettere a) b) e c) sono corrisposti agli avvocati dell Avvocatura regionale in misura non superiore, in ogni caso, al trattamento economico complessivo dei medesimi come previsto dall articolo 9, comma 7, del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014 n. 114 e fermo restando il limite stabilito in merito dalla vigente normativa regionale; e) nell ipotesi in cui l attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia stata svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da uno interno, ai legali interni non viene riconosciuto alcun compenso; f) I compensi professionali nella misura come sopra determinata sono ripartiti tra gli Avvocati dell Avvocatura regionale fino al trenta per cento al Dirigente responsabile dell Avvocatura regionale e la restante parte agli Avvocati diversi dal Dirigente responsabile. Nel rispetto delle disposizioni dell articolo 9, comma 3, del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014 n. 114, i compensi professionali derivanti da sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, sono attribuiti agli Avvocati dell Avvocatura Regionale tenendo anche conto dei seguenti specifici indicatori connessi all attività professionale: - puntuale rispetto dei termini processuali; - puntuale cura della attività di udienza; - puntuale svolgimento dell attività consultiva; - integrazione e raccordo con le strutture interessate al contenzioso, che andranno ad integrare quelli previsti nel sistema di valutazione della performance, oggetto di complessiva revisione. Nella valutazione degli elementi di cui sopra si tiene conto della quantità e della qualità degli affari trattati e dell attività professionale complessivamente svolta. Le parti hanno altresì concordato che l assegnazione degli affari consultivi e contenziosi dovrà essere operata nel rispetto del principio di parità di trattamento del personale avente i requisiti professionali secondo i seguenti criteri: - complessità degli affari da trattare, - specializzazione professionale posseduta, - rotazione. 2. Incentivi economici per la progettazione e l innovazione Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota di fondo da stanziare per ciascuna opera/lavoro pubblico da realizzare, fermo restando il limite massimo del 2% dell importo posto a base di gara stabilito dall Amministrazione regionale, l accordo prevede che la percentuale effettiva della somma da stanziare nel fondo è determinata come segue, in rapporto all entità e alla complessità dell opera/lavoro pubblico: a) per la determinazione del valore relativo all entità dell opera, la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all entità dell opera da realizzare, secondo un parametro (PE) compreso tra 1,00 e 0,80, suddiviso per classi d importo così parametrate: - soglia minima d importo fino a euro ,00 - soglia massima d importo a partire da euro ,00 - individuazione di almeno cinque classi di importo; b) per la determinazione del valore relativo alla complessità dell opera, la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell opera da realizzare, secondo una misura (PC) compresa tra 0,90 e 1,25 correlata a parametri descrittivi che definiscono la complessità dell opera/lavoro con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Per quanto attiene i criteri d individuazione del personale chiamato ad espletare le prestazioni professionali previste dal D.lgs. n. 163/2006, l accordo conferma innanzi tutto l istituzione di appositi elenchi (già previsti nella regolamentazione vigente), ove i dipendenti interessati si iscrivono per la successiva scelta da parte del Responsabile del procedimento che avverrà tenendo conto: 6

8 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; - dell esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; - dell opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. Per quanto attiene la misura e le modalità di ripartizione delle somme destinate alla remunerazione a titolo di incentivo professionale del personale regionale incaricato delle predette funzioni, in misura pari all 80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra stanziato, le parti hanno concordato i contenuti della seguente Tabella che integra e modifica la Tabella 2) allegata alla Disciplina attuativa dell art. 92, commi 5 e 6 del D.lgs. 163/2006, adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 278/2011: Compiti Responsabile del Procedimento Progetto Preliminare 1,00% Progetto definitivo Progetto esecutivo o varianti in corso d'opera 1,00% 2,00% Fase di affidamento dei lavori 1,00% Fase di esecuzione dei lavori Totale 5,00% 10,00% Tecnici Progettisti 5,50% 11,00% 18,50% 35,00% Direzione Lavori 19,00% 19,00% Coordinatore della Sicurezza 3,00% 5,00% 8,00% Collaudo * 6,00% 6,00% Collaboratori Tecnici 7,00% 0,50% 4,50% 12,00% Collaboratori Tecnici incaricati delle verifiche progettuali 5,00% 5% Attività giuridica/amministrativa 0,35 % 0,35% 0,80 % 2,00 % 1,50 % 5,00 % 100,00% TOTALE * Fermo restando l importo complessivo del 2%, la percentuale del 6,00% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico nominato al di fuori della commissione per carenza, nei componenti stessi la commissione, dei requisiti per poter svolgere il collaudo statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo. Nel rispetto di quanto stabilito dall articolo 93, comma 7 ter del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall art. 13- bis del DL n.90/2014, convertito con la Legge 114/2014, l accordo ribadisce inoltre che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui trattasi non possono superare l importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (trattamento economico fondamentale, indennità di posizione ed indennità di risultato/produttività ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni. La differenza non ripartita costituisce economia di spesa. 7

9 Qualora le percentuali indicate nella Tabella riportata non siano interamente utilizzate, in quanto parte della prestazione professionale è svolta da professionisti esterni, le risorse verranno definite stralciando le voci delle prestazioni affidate all esterno nelle percentuali previste nella Tabella medesima. Le somme relative alle suddette prestazioni costituiscono economie. A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione dell opera o lavoro pubblico, l incentivo da erogare per l attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l errore è decurtato di un minimo del 10% e un massimo dell 80% della quota spettante in proporzione alla durata del ritardo e/o alla rilevanza avuta sull andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Ai fini dell'applicazione della decurtazione per ritardo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In occasione della sottoscrizione del presente accordo le parti hanno infine concordato anche la destinazione delle somme derivanti dalla decurtazione del compenso dovuto ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione Umbria, ai sensi dell articolo 61, comma 9, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, le quali sono introitate nel Bilancio regionale e alimentano i fondi per la contrattazione decentrata del personale regionale. 3. Correlazione tra incentivi/compensi professionali (avvocatura/area tecnica) e la retribuzione di risultato/produttività Le parti danno atto che i criteri per la correlazione tra compensi/incentivi professionali e retribuzione di risultato/produttività sono stati definiti nei contratti decentrati integrativi per il personale delle categorie professionali e per il personale della qualifica dirigenziale sottoscritti in data 18 dicembre Verifica Attese le novità introdotte dalla normativa di riferimento ed il mandato della Giunta regionale di cui alla DGR n. 206/2014 più volte richiamata, l accordo prevede, da ultimo, la verifica sotto il profilo giuridico ed economico di quanto stabilito in tale sede dopo un anno dall applicazione della connessa regolamentazione regionale che sarà adottata dalla Giunta regionale. 8

10 Relazione tecnico finanziaria (art. 40, comma 3 sexies D.lgs. n. 165/2001 e smi) SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA In questa sede si definisce la compatibilità economico finanziaria delle risorse destinate alla ripartizione degli incentivi economici per la progettazione e l innovazione (art. 93, commi da 7 bis a 7 quater del D.Lgs. 163/2006) e dei compensi professionali per l attività dell Avvocatura regionale (art. 9 della Legge 114/2014), atteso quanto stabilito dall accordo del Compensi professionali per l attività dell avvocatura regionale Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare ai compensi professionali per l attività giudiziale dell Avvocatura regionale, atteso quanto stabilito dall accordo del per il quale: - in caso di controversie concluse a favore della Regione con condanna alle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono interamente corrisposte agli avvocati dell Avvocatura regionale; - in tutti i casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono corrisposti nella misura del 70% degli importi stabiliti nelle tabelle di cui alla vigente regolamentazione ministeriale, concernente i parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense, con riferimento al valore e alla tipologia della causa in giudizio, fermo restando il rispetto del limite dello stanziamento iniziale del bilancio regionale di previsione anno 2013, pari a ,00 che costituisce il tetto massimo a cui fare riferimento; - qualora l attività difensiva sia svolta per cause distinte ma di tipo seriale, ossia nei casi in cui l attività stessa, come espletata in concreto, sia ripetitiva della prima, in quanto coinvolge le medesime questioni di fatto e di diritto, compresi i giudizi di cui all articolo 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., i compensi di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà; - i compensi professionali di cui alle lettere a) b) e c) sono corrisposti agli avvocati dell Avvocatura regionale in misura non superiore, in ogni caso, al trattamento economico complessivo dei medesimi come previsto dall articolo 9, comma 7, del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014 n. 114 e fermo restando il limite stabilito in merito dalla vigente normativa regionale; - nell ipotesi in cui l attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia stata svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da uno interno, ai legali interni non viene riconosciuto alcun compenso, si dà conto che le risorse finanziarie all uopo destinabili sono stanziate al bilancio regionale come segue: a) qualora derivanti da controversie concluse a favore della Regione con condanna alle spese legali a carico delle controparti, le risorse sono di natura esterna e quindi accertate e riscosse al capitolo di entrata n.w2800 del bilancio regionale; b) qualora derivanti da sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, le risorse sono di natura autonoma il cui finanziamento è stanziato ai capitoli di spesa n.06074, A6074 e B6074 del bilancio regionale, nei limiti di spesa previsti dal regolamento regionale. 2. Incentivi economici per la progettazione e l innovazione Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi economici per la progettazione e l innovazione, fermo restando il limite massimo del 2% dell importo posto a base di gara stabilito dall Amministrazione regionale ed atteso quanto stabilito dall accordo del per il quale: - la percentuale effettiva della somma da stanziare nel fondo è determinata in rapporto all entità e alla complessità dell opera/lavoro pubblico; 9

11 - i criteri d individuazione del personale chiamato ad espletare le prestazioni professionali previste dal D.lgs. n.163/2006 sono stabiliti con l istituzione di appositi elenchi ove i dipendenti interessati si iscrivono per la successiva scelta da parte del Responsabile del procedimento; - le somme destinate alla remunerazione a titolo di incentivo professionale del personale regionale rappresentano l 80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra stanziato; - gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui trattasi non possono superare l importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (trattamento economico fondamentale, indennità di posizione ed indennità di risultato/produttività ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni; - qualora parte della prestazione professionale è svolta da professionisti esterni, le risorse verranno definite stralciando le voci delle prestazioni affidate all esterno; - a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti per la realizzazione dell opera o lavoro pubblico, l incentivo da erogare per l attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l errore è decurtato di un minimo del 10% e un massimo dell 80% della quota spettante in proporzione alla durata del ritardo e/o alla rilevanza avuta sull andamento dei lavori, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza; - le somme derivanti dalla decurtazione del compenso dovuto ai dipendenti regionali per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione Umbria, sono introitate nel Bilancio regionale e alimentano i fondi per la contrattazione decentrata del personale regionale, si dà conto che le risorse finanziarie all uopo destinabili sono di natura vincolata, accertate secondo il quadro economico dell opera medesima al capitolo di entrata n del bilancio regionale, con imputazione della correlata spesa ai capitoli di spesa n.06073, A6073 e B6073 del bilancio regionale, tenuto conto delle modalità e limiti previsti dal regolamento regionale. 3. Attestazione del rispetto di vincoli di carattere generale In considerazione di quanto evidenziato ai punti precedenti si attesta che le risorse da destinare ai compensi professionali per l attività giudiziale dell Avvocatura regionale ed agli incentivi economici per la progettazione e l innovazione trovano puntuale copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio regionale. La presente relazione tecnico-finanziaria riguardante le risorse per compensi professionali per l attività giudiziale dell avvocatura regionale ed per gli incentivi economici per la progettazione e l innovazione, oggetto di preintesa sottoscritta in data con le Rappresentanze sindacali, è trasmessa per gli adempimenti di competenza. Perugia, 13 luglio

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