REGOLAMENTO CIMITERIALE

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1 REGOLAMENTO CIMITERIALE

2 REGOLAMENTO CIMITERIALE I N D I C E TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Designazione dei cimiteri. Obbligo della sepoltura 2 - Attribuzioni in materia di cimiteri 3 - Organizzazione del servizio TITOLO 2 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI Art. 4 - Organico e stato giuridico 5 - Personale amministrativo 6 - Personale tecnico 7 - Custodi 8 - Operai ed incaricati cimiteriali TITOLO 3 - OPERAZIONI CIMITERIALI Art. 9 - Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri 10 - Tipi di sepolture. Competenze del personale cimiteriale 11 - Esumazioni ed estumulazioni 12 - Servizio di cremazione 13 - Autopsie TITOLO 4 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE Art Aree destinate ad inumazione 15 - Tipi di sepolture ad inumazione. Modalità di concessione e caratteristiche dei cofani 16 - Scadenza delle sepolture ad inumazione TITOLO 5 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE Art Tipi e durata delle concessioni, possibilità di rinnovo e caratteristiche dei feretri 18 - Modalità per le concessioni 19 - Atto di concessione 20 - Pagamento della concessione e deposito cauzionale 21 - Doveri dei concessionari 22 - Decorrenza, scadenza e rinnovo delle concessioni 23 - Scadenza delle concessioni. Recupero dei materiali 1

3 TITOLO 6 - NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARI TIPI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA (Giardini sessantennali, perpetui, ottantennali) Art Norme per la concessione 25 - Modalità di costruzione delle tombe individuali in muratura 26 - Sovrapposizione di cadaveri e resti mortali 27 - Diritto ossario e cinerario nelle tombe individuali in muratura COLOMBARI Art Norme per la concessione OSSARI E CINERARI Art Norme per la concessione EDICOLE (Cappelle di famiglia) Art Concessione dell area 31 - Termini per la presentazione dei progetti e la esecuzione dei lavori 32 - Modalità per la presentazione dei progetti 33 - Ossari, cinerari e colombari ricavabili nelle cappelle di famiglia 34 - Materiale da costruzione e caratteristiche generali 35 - Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori 36 - Modifiche al progetto originale 37 - Mancata utilizzazione dell area 38 - Mancato completamento della costruzione entro i termini 39 - Collaudo e rimborso del deposito cauzionale 40 - Diritto di sepolcro 41 - Controversie relative al diritto di sepolcro 42 - Ammissione di salme o resti provenienti da fuori Comune 43 Morte del concessionario. Intrasmissibilità del diritto di sepolcro 44 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 45 - Sanzioni per mancata manutenzione TITOLO 7 - NORME PER LA POSA DEI MONUMENTI Art Disposizioni generali 47 - Materiali da impiegarsi 48 - Monumenti in campo comune. Disposizioni particolari 49 - Monumenti in campi decennali e ventennali. Disposizioni particolari 50 - Monumenti in giardini sessantennali. Disposizioni particolar Lastre per colombari. Disposizioni particolari 52 - Lastre per ossari e cinerari. Disposizioni particolari 53 - Illuminazione votiva 2

4 TITOLO 8 - NORME PARTICOLARI PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Art Disposizioni speciali per i titolari di posti a perpetuità 55 - Cambio di sepolture 56 - Revoca delle concessioni cimiteriali 57 - Decadenza delle concessioni cimiteriali 58 - Procedura per la dichiarazione di decadenza 59 - Conseguenze della decadenza TITOLO 9 - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 60 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri 61 - Attività vietate 62 - Circolazione di veicoli 63 - Prescrizioni per particolari periodi dell anno 64 - Norme per i visitatori TITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 65 - Tariffe 66 - Responsabilità del Comune 67 - Sanzioni 68 - Diritti acquisiti 69 - Abrogazione di precedenti norme regolamentari 70 - Entrata in vigore del Regolamento 71 Disposizioni finali e transitorie 3

5 TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Individuazione dei cimiteri. Obbligo della sepoltura 1 1. Ai sensi dell art. 337 T.U. Leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune di Varese provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri: - civico di Belforte; - civico di Giubiano (Monumentale); - rionale di Bizzozero, Bregazzana, Calcinate, Capolago, Cartabbia, Casbeno, Lissago, Masnago, Rasa, Sant Ambrogio, Santa Maria del Monte e Velate. 2. Il Comune, ai sensi dell art. 9 della Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, è tenuto a garantire la sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza, con precisazione che al momento del decesso la residenza nel comune (o nei rispettivi rioni, per i casi di cui al successivo comma 5), viene accertata sulla base di pratica per la quale è già stato esperito, con esito positivo, l accertamento anagrafico; b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; d) alle parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) ai resti mortali, resti ossei, ceneri derivanti dai casi di cui alle lettere a), b), c) e d). 3. Per i cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti deceduti sul territorio comunale ma non aventi in esso la residenza, la sepoltura viene accordata unicamente nel cimitero civico di Belforte. 4. Fatto salvo l obbligo di cui al precedente comma 3, per le persone residenti in vita a Varese presso strutture pubbliche, private e convivenze, si considera, per la scelta del cimitero, il luogo di residenza immediatamente antecedente il ricovero. 5. Per i cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nel Comune di Varese, fatta eccezione per le richieste di seppellimento nei due cimiteri civici, la destinazione nei vari cimiteri rionali viene accordata unicamente sulla base del criterio territoriale, come individuato da apposito stradario di riferimento (elenco delle vie - numero civico - cimitero) approvato dal Consiglio Comunale. È comunque consentita la destinazione in uno dei cimiteri rionali in deroga al criterio dello stradario, qualora si tratti di sepoltura in sovrapposizione nei termini previsti dall art Per gli aventi diritto, in caso di assoluta mancanza di posti nel cimitero rionale di riferimento, la sepoltura viene assicurata in uno dei cimiteri civici, ovvero, previa autorizzazione del dirigente competente, nel cimitero rionale più vicino qualora quest ultimo presenti, a giudizio insindacabile dell Ufficio, posti residuali dopo aver soddisfatto, in relazione alla durata dei vari tipi di concessione, le prevedibili necessità per le sepolture ordinarie dei cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nell ambito territoriale di quel cimitero o ivi già sepolte. 7. Nei casi non previsti nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5, il dirigente competente, su motivata richiesta, può concedere, in via eccezionale, una sepoltura ad inumazione, ovvero una celletta ossario o cinerario, in un cimitero che presenti sufficienti disponibilità. I criteri selettivi in base ai quali può essere valutata l istanza di deroga sono i seguenti: 1 L art. 1 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 20 del in vigore dal

6 a) il cimitero richiesto deve avere, a giudizio insindacabile dell Ufficio, posti residuali dopo aver soddisfatto, in relazione alla durata dei vari tipi di concessione, le prevedibili necessità per le sepolture ordinarie di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nel comune per richieste di sepoltura nei cimiteri cittadini (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) o già sepolte in quel cimitero; b) la persona defunta deve avere avuto la residenza nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) per almeno 10 anni ed non averla trasferita da più di 5 anni; c) la persona defunta non più residente nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) a seguito di ricovero presso strutture pubbliche, private e convivenze, deve avere avuto la residenza nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali) nel periodo immediatamente antecedente il trasferimento; d) nel comune (o nel rione afferente al cimitero rionale, per richieste riguardanti i cimiteri rionali), rispetto alla persona defunta, deve essere residente, da almeno 5 anni, il coniuge; e) rispetto alla persona defunta, nel cimitero richiesto deve essere già sepolto il coniuge o un parente entro il 1 grado (ascendente o discendente); con precisazione che su tutti i criteri prevale quello della sufficiente disponibilità di posti a sepoltura, motivatamente certificata dall Ufficio servizi cimiteriali, in assenza della quale, anche in presenza dei presupposti di cui ai punti b), c), d) ed e), l autorizzazione non può essere concessa. 8. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei precitati criteri selettivi, ma comunque da considerarsi meritevoli di particolare valutazione perché significativi per la memoria storica e sociale della città, vengono dal Dirigente competente sottoposti ad esame e valutazione della Giunta comunale. 9. Salvo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, commi b) e c), della Legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, 27 e 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, è vietato il seppellimento di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri in luogo diverso dal cimitero. Art. 2 Attribuzioni in materia di cimiteri. Per effetto della vigente legislazione in materia Ordinamento Comunale, di Igiene e Sanità, di Polizia Mortuaria, le attribuzioni specifiche sono ripartite tra: - l Autorità giudiziaria; - il Ministero dell Interno ed il Prefetto; - il Ministero della Sanità; - la Regione Lombardia; - l Ente Responsabile dei Servizi di zona; - il Comune attraverso i suoi organi ( Consiglio, Giunta comunale, Sindaco); - l Ufficiale dello Stato Civile. Le rispettive attribuzioni sono indicate, di volta in volta, dalle disposizioni di legge, alle quali si fa richiamo nei casi non disciplinati dal presente Regolamento, e precisamente: - Testo Unico leggi Comunali e Provinciali, R.D n. 148 e R.D n. 384; - Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D n. 1265; - Ordinamento dello Stato Civile, R.D n. 1238; - Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R n. 803; - Legge Regionale n. 64 e 65. 5

7 Art. 3 Organizzazione del servizio Concorrono all esercizio delle varie attribuzioni in materia: a) per la parte amministrativa ed organizzativa, l Ufficio Servizi Cimiteriali, facente capo all Area V^ Attività Istituzionali Attività 20^ Servizi Civici; b) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, opere e forniture inerenti la manutenzione dei complessi immobiliari, ecc.), l Area 1^ Assetto ed Utilizzazione del Territorio; c) per la parte igienico-sanitaria, il Servizio n. 1 dell USSL (Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro) ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale n. 64 del TITOLO 2 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI Art. 4 Organico e stato giuridico I cimiteri ed i servizi relativi fanno parte dell Area V^ Attività Istituzionali Attività 20^ Servizi Civici, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale del Personale Comunale, che fissa anche il numero degli addetti ed il relativo stato giuridico ed economico. Alla direzione dei Servizi Cimiteriali è preposto il Coordinatore dell Ufficio Servizi Cimiteriali. Il Coordinatore, sotto il controllo del Capo Attività 20^ e la direzione del Capo Area V^, dispone e vigila sul funzionamento generale dei servizi, sul personale addetto, sull inventario dei beni mobili (attrezzature varie, automezzi, ecc.) in dotazione, sulla tenuta dei registri cimiteriali, sulla polizia interna dei cimiteri ed ogni altra incombenza inerente il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale. Per l espletamento delle sue funzioni si avvale di apposito personale amministrativo, tecnico ed operaio (custodi, operai cimiteriali, incaricati cimiteriali). Art. 5 Personale amministrativo Nell ambito del servizio cimiteriale il personale amministrativo svolge, oltre alle normali mansioni di istituto, i seguenti compiti: a) assegna i posti nei cimiteri secondo disponibilità e tenendo conto delle scelte dei richiedenti; b) prescrive il tipo di cofano necessario alla sepoltura assegnata; c) provvede alla stipulazione dei contratti di concessione cimiteriale; d) istruisce le pratiche per le esumazioni ed estumulazioni (ordinarie e straordinarie), cremazioni, cambio di sepolture, ecc.; e) dispone, per i servizi suindicati, i servizi di assistenza sanitaria e di polizia mortuaria; f) rilascia, per ogni inerente servizio o prestazioni di cui sopra, le relative fatture da pagarsi presso la Tesoreria Comunale. Art. 6 Personale tecnico Nell ambito del Servizio Cimiteriale il personale tecnico svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) vigila sulla conformità dei progetti relativi ai monumenti ed alle lapidi in genere rispetto alle norme del presente Regolamento; controlla che ogni opera eseguita da privati all interno dei cimiteri corrisponda alle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento e dalle singole autorizzazioni, segnalando al Coordinatore le eventuali inadempienze o infrazioni; 6

8 b) esplica il necessario controllo sull impiego delle aree nei cimiteri, formulando eventuali proposte al Coordinatore ed all Area 1^ Assetto ed Utilizzazione del Territorio sulle relative questioni tecniche; c) fornisce le necessarie indicazioni tecniche al personale operaio (custodi, operai cimiteriali, incaricati) ai fini del regolare funzionamento dei servizi; d) provvede alla tenuta ed all aggiornamento delle piante cimiteriali. Art. 7 Custodi I custodi sono incaricati di assolvere agli specifici compiti loro attribuiti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (sovraintendenza alle esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, ecc.), nonché a quelli fissati dal presente Regolamento Cimiteriale per la parte che riguarda la polizia interna dei cimiteri. A quest ultimo riguardo i custodi hanno l obbligo: a) di aprire e chiudere i cancelli d ingresso secondo gli orari previsti e differenziati per stagione; b) di esercitare, durante gli orari di apertura al pubblico, una assidua vigilanza all ingresso ed all interno del cimitero, curando che i visitatori, il personale dipendente di imprese private ed il personale comunale addetto al servizio, abbiano a tenere un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo; c) di impedire l esecuzione di qualsiasi opera che non abbia riportato, in tutto o in parte, la prescritta autorizzazione comunale; d) di curare che non avvengano manomissioni alle tombe o ad altre opere di arte cimiteriale; e) di segnalare all Ufficio Servizi Cimiteriali o ai privati interessati eventuali danni riscontrati rispettivamente alla proprietà comunale o a quella privata; f) di ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi che ogni salma ricevuta sia accompagnata dalla prevista autorizzazione al seppellimento; g) di assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, ecc.), cooperando anche, se richiesto, alle autopsie da eseguire presso i cimiteri. Art. 8 Operai ed incaricati cimiteriali Gli operai cimiteriali sono alle dipendenze del custode, dove esiste; nei cimiteri privi di custode sono loro affidate anche le mansioni di cui al precedente art. 7. Per la parte di specifica competenza, gli operai cimiteriali provvedono: a) a collaborare al trasporto delle salme dall ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le destinazioni prefissate; b) all inumazione ed alla tumulazione delle salme, resti, ceneri; c) alla cremazione delle salme, nonché a quella dei pezzi anatomici provenienti dagli ospedali; d) alle esumazioni ed estumulazioni (ordinarie e straordinarie) programmate dal custode del cimitero o dall Ufficio Servizi Cimiteriali a secondo delle specifiche competenze; e) alla piccola manutenzione, al taglio dell erba ed alla pulizia dei cimiteri, secondo le indicazioni fornite dal custode o dall Ufficio Servizi Cimiteriali; f) alla piccola manutenzione delle attrezzature in genere e degli automezzi in dotazione. Nell assolvimento delle loro attribuzioni, gli operai cimiteriali devono attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria ed a quelle del presente Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addicono al carattere del servizio e in particolare: 1) scavare le fosse secondo le misure prescritte; 7

9 2) eliminare nello scavo e porre in disparte tutte le pietre, trasportandole nei posti fissati; 3) evitare, sia durante le esumazioni che negli scavi, dispersioni di ossa; 4) colmare le fosse e formare il tumulo a displuvio; 5) attenersi scrupolosamente all obbligo della consegna, d intesa con il custode, all Ufficio Servizi Cimiteriali degli oggetti preziosi e ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali. Nell ambito dei Servizi Cimiteriali opera apposito personale incaricato che provvede all apertura ed alla chiusura dei cancelli d ingresso dei cimiteri rionali secondo gli orari previsti e differenziati per stagione; provvede inoltre ad effettuare, secondo le indicazioni dell Ufficio Servizi Cimiteriali, la piccola manutenzione, il taglio dell erba e la pulizia dei cimiteri loro affidati. TITOLO 3 - OPERAZIONI CIMITERIALI Art. 9 Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri Il custode del cimitero riceve, prendendo nota della data e dell ora, i feretri contenenti le salme, i resti e le ceneri dei defunti muniti di apposita piastrina di riconoscimento ed accompagnati dal permesso di seppellimento rilasciato dall Ufficiale dello Stato Civile competente. Per i feretri destinati a sepolture in concessione è pure richiesta l autorizzazione rilasciata dall Ufficio Servizi Cimiteriali, comprovante la regolarizzazione della concessione stessa. Per le salme da cremare, oltre alla suddetta documentazione, è richiesta l autorizzazione alla cremazione rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile competente. La documentazione contemplata nel presente articolo viene conservata nell archivio del cimitero. Nel caso di consegna al cimitero di una salma, di resti o di ceneri sprovvisti della prescritta documentazione o con documenti incompleti, il custode provvede a deporli nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all Ufficio Servizi Cimiteriali per i provvedimenti del caso. Il custode del cimitero di Belforte provvede altresì alla ricezione dei pezzi anatomici provenienti dagli ospedali e dispone per la loro cremazione. Art. 10 Tipi di sepolture. Competenze del personale cimiteriale Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Competono al personale cimiteriale comunale, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 8, le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari. Non competono invece a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di salme, resti e ceneri in tombe individuali in muratura (attuali giardini 60/li, ex 80/li, ex perpetui), cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc. Art. 11 Esumazioni ed estumulazioni 2 Per le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria (attualmente D.P.R. 285/90). 2 L art. 11 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 25 del in vigore dal

10 Le esumazioni ordinarie eseguite in relazione alle sepolture di istituto (campi comuni) sono gratuite, a condizione che i resti ossei rinvenuti vengano destinati all ossario comune. Qualora venga proposta istanza per la conservazione dei resti ossei in ossario, loculo o tomba privata, tale operazione è subordinata al pagamento della somma indicata nell apposita tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie da sepolture private, sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa, salvo che i resti ossei rinvenuti vengano destinati all ossario comune. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa. Per quelle richieste dall Autorità giudiziaria si applica il R.D , n e successive modificazioni e integrazioni. Le esumazioni richieste prima della scadenza della concessione ma trascorso il periodo minimo di inumazione di 10 anni, sono considerate anticipate e sono sottoposte al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa. Per le esumazioni straordinarie o anticipate eseguite nell ambito di sepolture sulle quali risultino già collocati i prescritti monumenti, a garanzia del ripristino di eventuali cedimenti dei manufatti delle sepolture circostanti, oltre al pagamento della somma prevista nell apposita tariffa, deve essere versato un deposito cauzionale di pari importo. Il Comune, entro sei mesi, provvede alla verifica dell assenza di danni alle proprietà circostanti o della perfetta esecuzione delle opere di ripristino, restituendo, in tal caso, il deposito cauzionale. Qualora, alla verifica, si riscontri il mancato ripristino degli eventuali danni, il deposito viene incamerato, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie nel caso in cui il danno arrecato si riveli di importo superiore a quello del deposito cauzionale. Art Servizio di cremazione 3 1. Il servizio di cremazione è istituito presso il cimitero Monumentale di Giubiano. Tale servizio ricomprende la cremazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili ed assimilati e viene svolto con le modalità di cui alla specifica normativa nazionale e regionale (attualmente Legge 130/2001, Legge regionale 33/2009, Regolamento regionale 6/2004) nonché della Carta dei servizi. Nel crematorio del cimitero Monumentale di Giubiano non possono essere eseguite cremazioni di feretri contenenti casse metalliche (zinco o piombo). 2. L autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla specifica normativa nazionale e regionale precitata. 3. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel crematorio l intero feretro. Nel caso di feretro proveniente da altri comuni per il quale sia necessario l uso della cassa metallica, quest ultima deve essere obbligatoriamente collocata esternamente a quella di legno, in modo da poter essere eliminata agevolmente senza alcuna necessità di manipolazione del cadavere o dei resti mortali contenuti. 4. In caso di estumulazione di resti mortali da sepoltura situata in un cimitero del Comune di Varese, il feretro può essere avviato alla cremazione presso l impianto di Varese unicamente qualora siano trascorsi 50 anni dalla data di decesso e si provveda, direttamente nel cimitero di provenienza, all eliminazione dell involucro di metallo. In tutti gli altri casi non è consentita l apertura della cassa per l eliminazione dell involucro di metallo, quindi il feretro deve essere obbligatoriamente avviato verso un crematorio predisposto per il suo incenerimento. 3 L art. 12 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

11 5. Fatti salvi i casi in cui è prevista l esenzione, le spese per la cremazione sono carico di chi la richiede. Le tariffe per la cremazione, differenziate per tipologia, sono quelle ufficialmente approvate dall Ente. Le tariffe non comprendono la fornitura dell urna cineraria. 6. Tutte le ceneri riferibili alla cremazione devono essere diligentemente raccolte in un unica urna cineraria, che viene sigillata e consegnata ai familiari, o loro incaricati, per la destinazione finale. Le caratteristiche delle urne cinerarie sono quelle stabilite dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). Art. 13 Autopsie Le autopsie di salme già inumate o tumulate ordinate dalla autorità giudiziaria a scopo medicolegale per accertare le cause della morte quando vi sia il sospetto di reato oppure per la risoluzione di ogni altro caso connesso a precise disposizioni di legge vengono effettuate, alla presenza del custode, in un locale del cimitero appositamente predisposto. Eseguita l autopsia, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura e riconsegnato al custode del cimitero che ne disporrà nuovamente la sepoltura. Art. 14 Aree destinate ad inumazione TITOLO 4 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE I cimiteri di cui all art. 1, ad eccezione di quello Monumentale di Giubiano, dispongono di campi destinati alla inumazione di: a) salme di adulti; b) salme di bambini di età inferiore ai 10 anni e di nati morti. Appositi spazi di riserva sono destinati alla inumazione di salme che, a seguito di esumazioni o estumulazioni, non si presentassero completamente mineralizzate e quindi non in condizioni di essere tumulate negli ossari. Nel cimitero di Belforte sono inoltre previsti spazi per la inumazione di feti e di prodotti del concepimento provenienti dagli ospedali. Art. 15 Tipi di sepolture ad inumazione. Modalità di concessione e caratteristiche dei cofani Le inumazioni riguardano: a) le sepolture in terra in campo comune che vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura a pagamento. La loro concessione è a titolo gratuito e la durata legale è fissata in un decennio; b) le sepolture in terra in campi decennali e ventennali situate ai margini dei campi o in altri spazi designati dall Amministrazione Comunale. La loro concessione è soggetta al pagamento di una tariffa e la durata legale è fissata rispettivamente in dieci e venti anni. Per le sepolture temporanee disciplinate dal presente articolo non è ammessa la scelta dei posti e le stesse non possono essere rinnovate. I cofani (o casse) per le salme da inumare in campi ad inumazione, devono essere preferibilmente costruiti con legno dolce di spessore minimo di cm 2. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di salme cremate. 10

12 Art. 16 Scadenza delle sepolture ad inumazione Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in giardini decennali e ventennali, tutto ciò che è posto sulla fossa (monumenti, cordonate, ornamenti ed accessori) cade in proprietà del Comune, con le modalità e le eccezioni di cui al successivo art. 23. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Servizi Cimiteriali prima della scadenza della concessione. TITOLO 5 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE Art. 17 Tipi e durata delle concessioni, possibilità di rinnovo e caratteristiche dei feretri 4 1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. 2. I tipi di sepolture a tumulazione sono i seguenti: a) aree per edicole (comunemente chiamate cappelle o tombe di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, per ulteriori periodi di anni 60, mediante pagamento della tariffa di concessione dell area in vigore al momento della richiesta, rapportata alla minore durata di anni 60; b) aree per tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, perpetui, ottantennali). La durata della concessione è fissata in anni 60 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta e per un periodo di anni 30, mediante versamento, per ciascun defunto tumulato, del 50% della specifica tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta per i cadaveri ed i resti mortali; dell intera tariffa corrispondente al diritto ossario e cinerario prevista per il tipo di sepoltura per i resti ossei e le ceneri; c) colombari, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 60, decorsi i quali la concessione medesima si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità. La concessione è rinnovabile una sola volta e per un periodo di anni 30, unicamente in caso di richiesta di nuova tumulazione di cadavere o di resti mortali come previsto dal successivo art. 28, comma 6. Il rinnovo comporta il versamento, per ciascun defunto tumulato, del 50% della tariffa di concessione del colombaro oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta per i cadaveri ed i resti mortali; dell intera tariffa corrispondente al diritto ossario e cinerario prevista per il tipo di sepoltura per i resti ossei e le ceneri; d) cellette ossario, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un altro periodo di pari durata, mediante versamento della tariffa di concessione dell ossario oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta e, in caso di tumulazione plurima, per ogni ulteriore defunto già tumulato oltre al primo, della tariffa corrispondente al diritto ossario/cinerario prevista per il tipo di sepoltura; e) cellette cinerario, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 30 ed è rinnovabile, al momento della scadenza, una sola volta per un altro periodo di pari durata, mediante versamento della tariffa di concessione del cinerario oggetto del rinnovo in vigore al momento della richiesta e, in caso di tumulazione plurima, per ogni ulteriore defunto già tumulato oltre al primo, della tariffa corrispondente al diritto cinerario prevista per il tipo di sepoltura. 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o suoi successori a partire dal 180 giorno antecedente la 4 L art. 17 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

13 data di scadenza della concessione e, inderogabilmente, entro e non oltre il 60 giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità. 4. Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). Art. 18 Modalità per le concessioni 5 1. Le concessioni di aree per edicole, comprese quelle già edificate, sono riservate a concessionari residenti nel Comune di Varese. 2. Le concessioni delle altre sepolture a tumulazione elencate al precedente art. 17, sono riservate ai cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone residenti in vita nel Comune di Varese (o nel rione afferente al cimitero rionale, per le richieste riguardanti i cimiteri rionali). Le deroghe previste dall art. 1 del presente regolamento, sono applicabili unicamente alle cellette ossario e cinerario. 3. La concessione di giardini individuali in muratura e di colombari può essere accordata solo in caso di morte per la tumulazione di cadaveri. La concessione in disponibilità (a viventi) è ammessa solo per i colombari tra loro contigui sia in senso orizzontale che in senso verticale e solo nei casi previsti dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004), purché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma Il Comune può deliberare, in occasione di ampliamenti o rifacimenti di cimiteri, la concessione di giardini individuali in muratura e di colombari a viventi oltre ai casi previsti dal precedente comma 3, alle condizioni previste dal precitato Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali. 5. La concessione di cellette ossario e cinerario può essere accordata solo al momento della tumulazione dei resti ossei e delle ceneri. Art. 19 Atto di concessione La concessione di sepolture a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si ritiene perfezionata. Art. 20 Pagamento della concessione e deposito cauzionale Prima della stipulazione dell atto, il concessionario deve versare: a) l importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali; b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali. Inoltre, per le cappelle di famiglia, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito cauzionale a garanzia per la costruzione dei monumenti e delle opere edili nella misura fissata dal successivo art. 30, che valga anche a risarcire gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a sepolture private. 5 L art. 18 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

14 Art. 21 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata all accettazione ed all osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni ed alle condizioni risultanti dall apposito contratto e dai progetti ove richiesti. Art. 22 Decorrenza, scadenza e rinnovo delle concessioni 6 1. I vari tipi di concessione decorrono dalla data del versamento dell importo tariffario. 2. Alla scadenza delle concessioni di aree per edicole, i concessionari o loro successori possono chiedere il rinnovo secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera a). Il rinnovo viene accordato a condizione che l edicola si trovi in buono stato di manutenzione. In alternativa al rinnovo può essere richiesta la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. 3. Alla scadenza delle concessioni delle tombe individuali in muratura (sessantennali e ottantennali), i concessionari o loro successori possono chiedere il rinnovo secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera b). Il rinnovo viene accordato a condizione il sepolcro si trovi in buono stato di manutenzione. In alternativa al rinnovo, ed in ogni caso al termine del secondo periodo di concessione, può essere richiesta la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. 4. Alla scadenza delle concessioni di colombari, i concessionari o loro successori possono chiedere la concessione (a pagamento) di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto tumulato nella sepoltura scaduta. Le spese per le estumulazioni sono a carico dei richiedenti le concessioni. È fatta salva la possibilità di rinnovo unicamente nella fattispecie prevista dal successivo art. 28, comma 6 5. Alla scadenza delle concessioni trentennali di ossari e cinerari assegnate dopo il , i concessionari o loro successori possono chiedere, per una sola volta e previo pagamento della relativa tariffa, il rinnovo della concessione scaduta per un altro periodo di pari durata, secondo quanto indicato dal precedente art. 17, comma 2, lettera d). In alternativa al rinnovo, ed in ogni caso al termine del secondo periodo di concessione, i resti ossei e le ceneri vengono collocati, a cura e spese del Comune, all ossario o al cinerario comune ovvero, a richiesta dei familiari e previo pagamento della relativa tariffa e delle spese di estumulazione, in altra sepoltura a tumulazione già in concessione alla famiglia. 6. Le concessioni di ossari e cinerari accordate a tempo determinato prima della data del non sono rinnovabili. Alla scadenza del periodo di concessione i resti ossei e le ceneri vengono collocati, a cura e spese del Comune, all ossario o al cinerario comune ovvero, a richiesta dei familiari e previo pagamento della relativa tariffa e delle spese di estumulazione, in altra sepoltura a tumulazione già in concessione alla famiglia. 7. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora a seguito di estumulazione per la traslazione in cellette ossario i resti mortali non risultino completamente scheletrizzati, vengono inumati, a cura e spese dei richiedenti, nel campo di consumazione del cimitero per consentire il completamento del processo di scheletrizzazione ovvero, laddove richiesto da chi ne abbia titolo, inviati al crematorio per la cremazione. Al termine dell ulteriore periodo di inumazione o dopo la cremazione, i familiari 6 L art. 22 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

15 possono richiedere, pagando le relative spese, la concessione di una celletta ossario o cinerario per ogni defunto esumato o cremato. 8. In caso di disinteresse dei familiari o qualora per loro scelta i resti ossei e le ceneri estumulati dalle concessioni scadute siano destinati all ossario o al cinerario comune, tutte le operazioni, comprese quelle elencate al comma 7, sono a carico del Comune. 9. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientrano nella libera disponibilità del Comune. Art. 23 Scadenza delle concessioni. Recupero dei materiali Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione che a tumulazione, i monumenti, le lapidi, e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura eccettuati i ritratti passeranno in proprietà del Comune. E peraltro in facoltà dell Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica. Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà distrutto, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. Non saranno in ogni caso distrutte le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali l Amministrazione designerà di volta in volta la migliore utilizzazione, esclusa peraltro ogni destinazione speculativa. La valutazione del pregio artistico o storico o ambientale è demandata alla Commissione Edilizia. Per le cappelle di famiglia l Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Servizi Cimiteriali prima della scadenza della concessione. TITOLO 6 - NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I VARI TIPI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA (Giardini sessantennali, perpetui, ottantennali) Art. 24 Norme per la concessione La concessione di spazi per tombe individuali in muratura è regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui all art. 17 e seguenti. Art. 25 Modalità di costruzione delle tombe individuali in muratura 7 1. Le tombe individuali in muratura sono costituite da loculi ipogei realizzabili fino ad un massimo di tre loculi sovrapposti. 2. Le modalità di costruzione dei loculi ipogei sono stabilite dal Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali vigente (attualmente Regolamento regionale 6/2004). In particolare: a) la dimensione minima utile interna deve essere di m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza e m 0,70 di altezza; 7 L art. 25 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

16 b) le pareti laterali possono essere realizzate sia in muratura di mattoni pieni intonacata all interno e sia in calcestruzzo, anche con elementi prefabbricati. Le solette devono essere realizzate in calcestruzzo (anche con elementi prefabbricati opportunamente sigillati nelle giunte); c) ogni loculo deve essere realizzato in modo che l eventuale tumulazione ed estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia necessario movimentarne un altro, quindi deve prevedere uno spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro. 3. Si considera spazio esterno libero la presenza di vestibolo di dimensioni adeguate da permettere la tumulazione o la estumulazione del feretro; si considera spazio liberabile anche la semplice presenza di viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante il sepolcro di ampiezza sufficiente da consentire, mediante opportuno scavo, la medesima movimentazione del feretro. 4. Non è considerato spazio liberabile il viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante la sepoltura in presenza di impianti fissi (linee elettriche, acqua, fognature, gas, pavimentazioni, ecc.), non potendo in alcun modo essere rimossi, anche provvisoriamente, o manomessi. 5. Nei casi possibili, la manomissione dei viali o del suolo cimiteriale circostante il sepolcro è ammessa previo rilascio di nulla osta comunale e versamento di una somma, individuata dall Ente e differenziata per tipologia di tumulazione (cadavere, resti mortali, resti ossei o ceneri), quale deposito cauzionale a garanzia del ripristino del suolo comunale e di eventuali ulteriori danni provocati anche a terzi. 6. Il Comune, entro sei mesi dalla data di tumulazione, provvede alla verifica della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino e nel caso in cui, nei termini suddetti, il suolo comunale non risulti ripristinato come in origine o nel corso dei lavori siano stati arrecati ulteriori danni alla proprietà comunale o privata, il deposito viene incamerato, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie nel caso in cui il danno arrecato si riveli di importo superiore a quello del deposito cauzionale incamerato. 7. Per i nuovi ampliamenti ed in caso di individuazione in mappa di nuove tombe individuali in muratura successivamente all entrata in vigore del presente regolamento, per la costruzione dei loculi ipogei il Comune può prevedere l obbligo, a carico dei concessionari, della realizzazione del vestibolo. Le dimensioni del vestibolo, da realizzarsi secondo le indicazioni dell Ufficio tecnico cimiteriale, devono consentire, in ogni fase dell intervento, l agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. 8. Per un periodo massimo di venti anni dall entrata in vigore del Regolamento regionale 6/2004 ( ), è consentita la tumulazione di feretri nelle tombe individuali in muratura prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle seguenti condizioni: a) la tomba sia stata costruita prima dell entrata in vigore del Regolamento regionale 6/2004 ( ); b) la cassa abbia le caratteristiche per la tumulazione in loculo stagno e sia dotata di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas. 9. In mancanza anche di una sola condizione ed in ogni caso decorso il termine ventennale come sopra individuato ( ), nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione, mentre sono consentite quelle di tumulazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie. 10. Dopo la data del è altresì consentito il riutilizzo delle sepolture prive di spazio libero o liberabile per la tumulazione di feretri di cadaveri o di resti mortali alle seguenti condizioni: a) per le nuove sepolture: che il sepolcro sia vincolato alla tumulazione di un solo feretro; 15

17 b) per le sepolture già esistenti: che venga ridotto in resti ossei (o ceneri) lo status dei defunti già tumulati e che il sepolcro sia vincolato alla tumulazione di un solo feretro. Art. 26 Sovrapposizione di cadaveri e resti mortali 8 1. Nelle tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, ottantennali e perpetui), compatibilmente con il numero dei loculi ipogei realizzati, è ammessa la concessione del diritto di sovrapposizione (solo per la tumulazione di feretri di cadaveri o di resti mortali e non in disponibilità a viventi), con il limite di due sovrapposizioni (oltre al primo feretro già tumulato), previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori e solo di persone che rispetto al primo defunto tumulato nel sepolcro siano legate dai seguenti vincoli familiari: a) coniuge (o convivente more uxorio); b) discendenti diretti e loro coniugi (o conviventi more uxorio) ; c) ascendenti diretti; d) fratelli, sorelle e relativi coniugi (o conviventi more uxorio). 2. La condizione di convivente more uxorio deve essere dimostrata da fatti e circostanze comprovanti un carattere di stabilità e di serietà di intenti del rapporto, tali da conferirgli certezza e da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico. Condizione essenziale per il riconoscimento della condizione di convivente more uxorio, è costituita dalla stabile convivenza nel medesimo nucleo familiare da oltre un anno certificata dall Ufficio Anagrafe. 3. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto di sovrapposizione occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 4. Il diritto di sovrapposizione è esercitatile solo in presenza di loculi ipogei tra loro separati, costruiti secondo le modalità di cui al precedente art Per ciascun cadavere da tumulare in sovrapposizione deve essere versato al Comune un corrispettivo corrispondente alla tariffa per la concessione sessantennale di una tomba individuale in muratura, rapportata alla durata residua di tumulazione fino alla scadenza della concessione. Per le sepolture ancora perpetue, deve essere versata la tariffa intera. 6. La concessione del diritto di sovrapposizione su giardini ancora perpetui, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, è sempre ammessa, ha durata sessantennale e rende automaticamente di pari durata a prescindere da quella originaria la concessione su cui va ad insistere. 7. La concessione del diritto di sovrapposizione su giardini sessantennali e ottantennali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, è ammessa a condizione che il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, non sia inferiore a 20 anni. La durata del diritto di sovrapposizione è determinata dalla data di scadenza della concessione su cui va ad insistere. 8. Qualora il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, sia inferiore a 20 anni, la concessione del diritto di sovrapposizione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, viene accordata, con le modalità di cui al comma 4, unicamente se il concessionario o suoi successori provvedono anche alla contestuale richiesta di rinnovo della concessione con le modalità previste dall art. 17, comma 2, lettera b). Il periodo di rinnovo ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione oggetto della richiesta. 8 L art. 26 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

18 Art. 27 Diritto ossario e cinerario nelle tombe individuali in muratura 9 1. Nei loculi ipogei delle tombe individuali in muratura (giardini sessantennali, perpetui, ottantennali), anche laddove vi sia già tumulato un feretro e compatibilmente con lo spazio disponibile, è ammesso, fino alla naturale scadenza del sepolcro, il collocamento di cassette di resti ossei (diritto ossario) e ceneri (diritto cinerario) di persone indicate dal comma 1 del precedente art. 26, previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori. 2. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 3. Per ciascuna tumulazione di ossa o ceneri, indipendentemente dalla durata residua della concessione principale, deve essere versato al Comune il corrispettivo minimo fissato per una celletta ossario o cinerario prevista per lo specifico cimitero. COLOMBARI Art. 28 Norme per la concessione La concessione di colombari è regolata dalle disposizioni di cui all art. 17 e seguenti. 2. E ammessa la concessione in disponibilità di colombari a persone viventi nei limiti indicati dal precedente art. 18, comma 3. In tali casi si applica la tariffa in vigore all atto della richiesta. 3. Previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori, nei colombari è ammesso il collocamento di resti ossei (diritto ossario) e ceneri (diritto cinerario) limitatamente a persone che rispetto al primo defunto tumulato siano legate dai vincoli familiari di cui al comma 1 del precedente art. 26; tali tumulazioni sono soggette al pagamento del corrispettivo minimo fissato per una celletta ossario o cinerario prevista per lo specifico cimitero. 4. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 5. Nei colombari è vietata la contemporanea presenza di due feretri (di cadaveri o di resti mortali). È ammessa la tumulazione di un secondo feretro (diritto di tumulazione) alle seguenti condizioni: a) che permanga la tumulazione dell originario beneficiario, da ridursi preventivamente in resti ossei o ceneri; b) che il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, non sia inferiore a 20 anni; c) che per la tumulazione venga corrisposta la corrispondente tariffa prevista per lo specifico colombaro, rapportata alla durata residua di tumulazione fino alla scadenza della concessione. Per le sepolture ancora perpetue, deve essere versata la tariffa intera; d) che la concessione del diritto di tumulazione sul colombaro venga formalizzata da apposito contratto. Il diritto di tumulazione su colombari ancora perpetui è concesso per anni sessanta e rende automaticamente di pari durata a prescindere da quella originaria la concessione su cui va ad insistere. La durata del diritto di tumulazione su colombari concessi a tempo determinato è fissata dalla data di scadenza della concessione su cui va ad insistere L art. 27 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal L art. 28 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

19 6. Qualora il periodo residuo di tumulazione, determinato in relazione alla scadenza del sepolcro, sia inferiore a 20 anni, la concessione del diritto di tumulazione di cui al precedente comma 5, viene accordata unicamente se il concessionario o suoi successori provvedono oltre che al pagamento della corrispondente tariffa di cui alla lettera c), anche alla contestuale richiesta di rinnovo della concessione con le modalità previste dall art. 17, comma 2, lettera c). Il periodo di rinnovo ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione oggetto della richiesta. OSSARI E CINERARI Art. 29 Norme per la concessione La concessione di ossari e di cinerari è regolata dalle disposizioni di cui all art. 17 e seguenti. 2. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti ossei di defunti esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura. Nelle cellette ossario è consentita anche la tumulazione di ceneri di cadaveri, resti mortali e resti ossei cremati. 3. Le cellette cinerario raccolgono in apposite urne unicamente le ceneri di cadaveri, resti mortali e resti ossei cremati. 4. Ogni ossario (e cinerario) raccoglie, di norma, i resti ossei e le ceneri di un solo defunto; tuttavia, previa richiesta o consenso del concessionario o suoi successori e compatibilmente con lo spazio disponibile, è ammessa la tumulazione di più cassette di resti ossei e di ceneri (diritto ossario e cinerario) di defunti che rispetto al primo defunto tumulato nel sepolcro siano legati dai seguenti vincoli familiari: a) coniuge (o convivente more uxorio); b) parenti fino al 2 grado. In tale caso deve essere versata al Comune, per ogni ulteriore cassetta o urna tumulata, una somma pari al 50% della vigente tariffa dell ossario o cinerario stesso. 5. Nel caso non si conosca il nominativo del concessionario (vecchie sepolture), per la concessione del diritto ossario o cinerario occorre acquisire l assenso di tutti familiari aventi titolo al diritto di sepolcro come sopra individuati, con modalità operative stabilite dall Ufficio. 6. Le cellette ossario e cinerario non possono essere accordate in disponibilità ma solo all atto della richiesta di tumulazione dei resti ossei e delle ceneri. EDICOLE (Cappelle di famiglia) Art. 30 Concessione dell area All atto della presentazione della domanda per la concessione di un area per la costruzione di una edicola di famiglia, dovrà essere versato l intero importo del corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti, nonché una somma pari ad 1/5 del corrispettivo dell area medesima a titolo di deposito cauzionale ai fini indicati dal precedente art. 20. L atto di concessione dell area verrà redatto e sottoscritto dalle parti non appena effettuati i versamenti sopra specificati. Art. 31 Termini per la presentazione dei progetti e la esecuzione dei lavori I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l approvazione entro sei mesi dalla data di concessione dell area, mentre la costruzione dell opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità dell autorizzazione del Comune secondo 11 L art. 29 è stato così modificato con delibera del C.C. n. 9 del in vigore dal

20 quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un anno dalla data di inizio dei lavori. Art. 32 Modalità per la presentazione dei progetti Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere stese su carta legale, firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) e contenenti una dettagliata descrizione dell opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1:50. Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1:20; a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. E pure prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferriate, vetrate, e di ogni decorazione. Tutti i disegni devono recare la firma del progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, a seconda delle rispettive competenze), del direttore dei lavori, nonché dell esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell inizio dei lavori. Dovrà pure indicarsi il nome dell artista che si assumerà l esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativa. Dovranno, infine, essere presentate fotografie del bozzetto o disegni formato 18 x 24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) in un numero sufficiente alla valutazione tecnico-artistica del bozzetto o modello al fine della preventiva approvazione della Commissione Edilizia. Art. 33 Ossari, cinerari e colombari ricavabili nelle cappelle di famiglia Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Gli ossari e cinerari dovranno avere una dimensione interna utile di almeno cm 33 x cm 70 x cm 33 di altezza; i colombari dovranno avere una dimensione interna utile di almeno cm 75 x cm 220 x cm 70 di altezza. I tramezzi divisori dei colombari potranno essere realizzati in cemento armato dello spessore minimo di cm 10 o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm 25, questi ultimi intonacati poi con malta di cemento lisciato a cazzuola. Le solette dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm 10, il piano dovrà essere inclinato verso l interno ed evitare l eventuale uscita di liquidi ed in ogni caso dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura dei colombari, ossari e cinerari, dovrà essere realizzata con un tavolato di mattoni pieni dello spessore di una testa (cm 12), intonacato con malta di cemento lisciato a cazzuola, ovvero, con una lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillata con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Esternamente i loculi dovranno essere rivestiti da una lastra di marmo o granito in un sol pezzo dello spessore minimo di cm 2, sulla quale dovrà essere iscritto almeno il cognome ed il nome della salma o resti tumulati, nonché l indicazione dell anno di morte. 19

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