COMUNE DI BRINDISI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI BRINDISI E DELLO I.A.C.P. ADIBITI A CASE PARCHEGGIO

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1 COMUNE DI BRINDISI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI BRINDISI E DELLO I.A.C.P. ADIBITI A CASE PARCHEGGIO ART. 1 Per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e dello I.A.C.P. destinati a case parcheggio, si provvederà mediante bando di concorso pubblico. ART. 2 Ha diritto alla assegnazione di un alloggio parcheggio, purché in possesso alla data del bando, di tutti i sottoelencati requisiti: a) chi ha la cittadinanza italiana. a1) chi è cittadino di uno Stato aderente all Unione Europea o di altro Stato non aderente all Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Brindisi; c) chi non sia titolare, esso o i componenti il proprio nucleo familiare, nel territorio della Provincia, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio anche abusivo ovvero, in qualsiasi località, di uno o più alloggi, anche abusivi, il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della legislazione vigente in materia sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Potrà richiedersi all interessato copia del contratto di locazione registrato ai fini della suddetta valutazione per rapportarlo ai canoni medi della Città di Brindisi; d) chi, esso o i componenti il proprio nucleo familiare, non abbia mai ottenuto l'assegnazione, in locazione semplice, in proprietà, promessa di futura vendita o 1 pag. di 9

2 locazione con patto di futura vendita, di un alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P.; d1) chi non abbia abbandonato e/o ceduto, in tutto od in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio di edilizia economica e popolare e di E.R.P. del quale era assegnatario in precedenza in locazione semplice; e) chi fruisca di un reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05/08/1978 n 457 e successive modifiche ed integrazioni; f) chi occupi stabilmente, nel territorio comunale, un alloggio che debba essere lasciato subito libero e sgombero da persone e cose, senza possibilità di ottenere proroghe, in seguito a verbale di conciliazione in sede giudiziaria o sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto, con esclusione degli sfratti causati da motivi di morosità, tranne nei casi in cui lo sfratto per morosità sia determinato dalle seguenti condizioni: 1) nucleo familiare numeroso (oltre n. 4 figli); 2) situazione familiare in cui esistono handicap con invalidità certificata dagli organi medici competenti con un grado di invalidità di almeno il 75%; 3) nucleo disgregato con presenza di minori; 4) stato di detenzione di uno dei componenti il nucleo familiare, il quale rappresenti fonte di sostegno per la famiglia; f bis) chi abbia lasciato l'alloggio per i motivi di cui al comma f) e si trova in situazione di disagio abitativo determinato da coabitazione o da ricovero in strutture impropriamente adibite ad abitazione o inagibili per motivi di ordine tecnico e/o igienico sanitario; g) chi occupa stabilmente, nel territorio comunale strutture di proprietà pubbliche o private mancanti dei requisiti della agibilità e/o abitabilità. A tal fine, saranno presi in considerazione esclusivamente i nuclei familiari già censiti e/o individuati da questo Comune alla data di approvazione del presente Regolamento; 1) chi, pur non essendo in possesso di una ordinanza esecutiva o di una situazione descritta nei commi precedenti, abbia una situazione familiare di grave disagio economico ed a rischio e che l'assegnazione di una casa a canone sociale può contribuire a risolvere. Le situazioni di cui al presente comma vanno accertate dai servizi sociali comunali che rilasceranno specifica documentazione. ART. 3 Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero da coniugi, da figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, da affiliati con loro conviventi nonché da affidati per il periodo dell effettivo affidamento. 2 pag. di10

3 Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3 grado, gli affini fino al 2 grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia. ART. 3/BIS I richiedenti che beneficiano o hanno beneficiato del contributo sul canone di locazione ai sensi del vigente Regolamento comunale Servizi Sociali per le motivazioni previste dal succitato Regolamento ivi comprese quelle di cui al comma F art. 2 del Regolamento punto 4. ART. 4 Le domande di partecipazione al bando di concorso devono, a pena di inammissibilità, essere redatte su apposito modello fornito dal Comune di Brindisi. Le domande, redatte in carta semplice con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ed essere inviate al Comune di Brindisi - Ufficio Casa - entro 30 giorni dalla data dell'avviso pubblico, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con busta e cartolina avviso di ricevimento. Sulla busta può essere scritta in modo leggibile esclusivamente la frase Bando case parcheggio. Il timbro apposto dall Ufficio Postale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda. Pena l inammissibilità, non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale aprirà specifico sportello di distribuzione, consulenza e approntamento delle domande avvalendosi del contributo delle Associazioni di volontariato. I1 Dirigente del Settore Patrimonio-Casa ed il Capo Sezione Amministrativo coordineranno tale attività. Le domande di adesione delle Associazioni dei volontari, a titolo del tutto gratuito, vanno indirizzate entro 5 giorni dalla data dell'avviso pubblico al Dirigente di cui sopra. L organo competente procederà all'esame delle istanze a partire dai 30 gg. successivi alla scadenza dei termini di spedizione delle domande. Di tutte le domande regolarmente presentate viene formata una graduatoria nella quale ciascuna domanda viene collocata secondo il punteggio attribuito in base alle dichiarazioni in essa contenute. Delle altre domande viene formato l elenco degli 3 pag. di10

4 esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione. Avverso l attribuzione provvisoria del punteggio, il richiedente potrà presentare ricorso avverso la predetta graduatoria a mezzo raccomandata a.r. da indirizzarsi al Dirigente del Settore Patrimonio-Casa entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso, sin dalla data di pubblicazione del bando di concorso pubblico e la permanenza, anche al momento della consegna dell alloggio, dei requisiti e delle condizioni oggettive in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio. ART. 5 I1 punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: A) CONDIZIONI SOGGETTIVE a1) per il reddito familiare complessivo annuo al netto degli oneri fiscali e contributivi: -inferiore ad una pensione sociale.. punti 4 -inferiore ad una pensione minima INPS:.. punti 3 -inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2 I1 reddito del nucleo familiare sarà determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni; a2) il nucleo familiare composto: - da 3 a 4 unità punti 1 - da 5 a 6 unità....punti 2 - da 7 ed oltre......punti 3 a3) richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1 a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda: punti 1 Il punteggio è attribuibile: - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età: - soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro 1 anno e comunque avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio. a5) presenza di portatori di handicap del nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una 4 pag. di10

5 diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3):....punti 1; a6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1; B) CONDIZIONI OGGETTIVE b1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 1 anno dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio: - da oltre 5 anni punti 5; - da meno di 5 anni..punti 4; b2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 1 anno dalla data del bando, in alloggio antigienico, così come definito dall'art. 6, comma 1, lett. b2, della L.R n 54:... punti 2; b3) chi occupa stabilmente, nel territorio comunale, un alloggio che debba essere lasciato subito libero e sgombero da persone e cose, senza possibilità di ottenere proroghe, in seguito a verbale di conciliazione in sede giudiziaria o sentenza o ordinanza esecutiva di sfratto, con esclusione degli sfratti causati da morosità, tranne in caso di sfratto per morosità determinato dalle seguenti condizioni: 1) nucleo familiare numeroso (oltre n. 4 figli); 2) situazione familiare in cui esistono handicap con invalidità certificata dagli organi medici competenti con un grado di invalidità di almeno il 75%; 3) nucleo disgregato con presenza di minori; 4) stato di detenzione di uno dei componenti il nucleo familiare, il quale rappresenti fonte di sostegno per la famiglia:.punti 4; b4) richiedenti che abitino alla data del bando di concorso, in condizioni di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo regionale, così come stabilito dall'art. 2, lett. b), della L.R n 54: - oltre 2 persone punti 1; - oltre 3 persone punti 2; b4-bis) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del Bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno da due unità: punti 2; b4-ter) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell art. 21 Legge n. 457/78 e successive integrazioni:... punti 1; 5 pag. di10

6 b5) non sono cumulabili i punteggi tra le lettere b1, b2, b3, b3/bis, b4; il punteggio di cui al comma b3 non è cumulabile altresì con b4; ART. 6 Le operazioni per la formazione della graduatoria degli aspiranti all assegnazione, saranno espletate da una Commissione composta da n. 3 Dirigenti comunali dei Settori interessati in materia e n. 2 rappresentanti delle OO.SS. degli inquilini ed, in particolare: - Dirigente del Settore Patrimonio-Casa Presidente - Dirigente del Settore Politiche Sociali Componente - Dirigente del Settore Affari Legali Componente - N 2 rappresentanti delle OO.SS degli inquilini Componente I n. 2 rappresentanti sindacali saranno designati in base ad una turnazione predeterminata con formale sorteggio effettuato, preliminarmente l inizio dei lavori della Commissione, dai suddetti Dirigenti comunali nello ambito dei nominativi indicati dalle maggiori OO.SS. che hanno sottoscritto l accordo nazionale di cui all art. 2 della Legge 431/98, a rotazione, per un periodo di dieci sedute cadauno; ART. 7 La Commissione, nel corso dell'esame delle domande, potrà compiere ulteriori accertamenti, sulle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente. L'assegnazione dell'alloggio sarà fatta mediante provvedimento del Dirigente del Settore Patrimonio e Casa, in esecuzione della graduatoria così formata. Le funzioni di segretario della Commissione, saranno svolte da un dipendente comunale, con qualifica non inferiore a quella di impiegato di concetto. ART. 7 Bis La Giunta Comunale può riservare una aliquota non superiore al 50% degli alloggi parcheggio da assegnare, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali: 1) Sgombero di immobili di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio, per i quali venga riconosciuta dall organo competente la necessità di sgombero; 2) Sgombero di immobili di proprietà privata occupati da nuclei familiari già censiti e/o individuati dal Comune alla data di approvazione del presente Regolamento, aventi minori, le cui condizioni abitative hanno determinato o potrebbero determinare la adozione di un provvedimento da parte della Autorità Giudiziaria competente, comportante il ricovero dei minori stessi 6 pag. di10

7 presso strutture assistenziali, con oneri a carico del Comune. A tale scopo sarà richiesta apposita relazione al competente Assessorato ai SS.SS.; 3) Nuclei familiari beneficiari di contributo sul canone di fitto ovvero di ricovero in alberghi e/o comunità con spesa a carico del Comune, alla data di approvazione del presente Regolamento, con priorità per coloro che beneficiano di contributi in scadenza non rinnovabili, per coloro che dimostrino la sussistenza di gravi problemi di salute ovvero per altri comprovati gravi motivi da valutarsi da parte della Giunta Comunale sulla base di apposite relazioni congiunte dei Settori Comunali Patrimonio-Casa e Servizi Sociali; 4) Nuclei familiari che dimostrino di trovarsi in condizioni di estremo disagio abitativo per gravi sopravvenuti motivi, previamente da individuarsi da parte della Giunta Comunale. Anche per le dette assegnazioni i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 2 del presente Regolamento, da accertarsi da parte del Dirigente del Settore Patrimonio-Casa. ART. 7 Ter E riservata una aliquota non superiore al 5% degli alloggi da assegnare, a favore dei soggetti collocati in graduatoria che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il sessantesimo anno di età e/o presentino nel proprio nucleo familiare portatori di handicap, con invalidità certificata dagli organi medici competenti, così come previsto dall art. 5, punto a5), del presente Regolamento. ART. 8 L'assegnazione è a titolo temporaneo e precario. L'alloggio occupato dovrà essere lasciato libero e sgombro da persone e cose, subito dopo l'assegnazione e la consegna di alloggi di E.R.P. o di altro alloggio assegnato a titolo precario o definitivo. In caso di inottemperanza sarà emesso provvedimento di sgombero da parte del Dirigente del Settore Patrimonio Casa. Il Comune dichiara la decadenza dall assegnazione della casa parcheggio nelle forme di cui al successivo art. 9, quando vengono meno i requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento ed in caso di rinuncia non adeguatamente motivata dell assegnazione di alloggi di E.R.P. o di altri alloggi assegnati a titolo precario o definitivo. Il Dirigente del Settore Patrimonio - Casa dichiara la decadenza dall assegnazione dell alloggio parcheggio, secondo le forme e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 20 dicembre 1984, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. La decadenza dall assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell alloggio parcheggio. ART. 9 7 pag. di10

8 E' vietata la cessione del contratto, la locazione e sublocazione dell'alloggio assegnato, nonché qualsiasi atto di disposizione a titolo oneroso o gratuito dell'immobile, pena la decadenza dall'assegnazione. La decadenza dall assegnazione viene dichiarata dal Dirigente del Settore Patrimonio - Casa, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al precedente art. 6, quando vengono meno i requisiti di cui al precedente art. 2, in caso di rinuncia non adeguatamente motivata dell assegnazione di alloggi di E.R.P. o altri alloggi assegnati a titolo precario o definitivo e negli altri casi previsti dal presente Regolamento. ART. 9 Bis Il Dirigente del Settore Patrimonio Casa diffida con Raccomandata A.R., gli occupanti senza titolo di alloggi di proprietà Comunale che non possono beneficiare della regolarizzazione del rapporto locativo, a rilasciare l immobile occupato. Qualora l occupante, entro quindici giorni dalla diffida, non fornisca prove certe circa il possesso dei requisiti per l assegnazione in sanatoria, il medesimo Dirigente emette apposita Ordinanza di Rilascio, contenente un termine per la spontanea esecuzione, non eccedente giorni trenta. In caso di mancato rilascio dell alloggio nel termine suindicato, si procederà coattivamente nei confronti dell occupante senza titolo, al quale saranno precluse future assegnazioni di alloggi comunali. ART. 9 Ter Qualora l occupante senza titolo, sia in possesso dei prescritti requisiti per la assegnazione di cui all Art.2 del presente Regolamento ed abbia effettivamente occupato l alloggio da data non successiva al 31 dicembre 1998, potrà beneficiare della assegnazione, a condizione che versi tutti i canoni di locazione, i canoni ed i consumi idrici, gli oneri condominiali, nonché ogni altro onere derivante dai contratti di somministrazione, a decorrere dal momento iniziale della occupazione, sempre che l occupazione non ha sottratto il godimento dell alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata. ART. 10 La graduatoria così formata, conserverà la sua efficacia, sino alla approvazione di successiva graduatoria, a seguito di apposito bando di concorso pubblico. ART. 11 L'assegnatario è obbligato a partecipare ai bandi di concorso che verranno pubblicati per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.. La mancata presentazione della domanda, 8 pag. di10

9 comporterà la decadenza dell'assegnatario dal diritto di detenere l'alloggio parcheggio, con obbligo di rilascio immediato dell'immobile stesso in favore dell'ente proprietario. ART. 12 E' vietata, pena la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, qualsiasi forma di coabitazione con singoli o altri nuclei familiari. E ammessa, previa autorizzazione del Comune, l ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore ad un anno, qualora l istanza dell assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte del Comune medesimo. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. ART. 13 Il rapporto contrattuale con l'assegnatario sarà disciplinato con apposito contratto di locazione. ART. 14 Il canone mensile di locazione dei predetti alloggi, sarà determinato con gli stessi criteri fissati dalla L.R , n. 54 e successive modifiche. ART. 14 Bis Allo scopo di eliminare le condizioni di sovraffollamento, negli alloggi parcheggio di proprietà Comunale e IACP, il comune indice apposito Bando di Mobilità, cui possono partecipare tutti gli assegnatari di alloggi il cui standard abitativo, non sia adeguato rispetto alla composizione del nucleo familiare. E adeguato l alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell art.13, 3 comma, della legge n 392,. sia non inferiore ai 40 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq. per 3 o 4 persone, non inferiore ai 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. I punteggi per la collocazione in graduatoria, che sarà formata dalla competente Commissione Comunale Casa, saranno così attribuiti: a) 1 o 2 persone in più rispetto allo standard abitativo - PUNTI 3; b) 3 persone ed oltre rispetto allo standard abitativo - PUNTI 5; 9 pag. di10

10 c) assegnazione dell alloggio da almeno tre anni - PUNTI 1; d) assegnazione dell alloggio da oltre tre anni sino a cinque - PUNTI 2; e) assegnazione dell alloggio oltre cinque anni, sarà attribuito, oltre a PUNTI 2, ulteriori PUNTI 1 per ogni anno successivo al quinto. Sono, comunque, consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione da parte del Comune. Alla mobilità è riservato il 10% degli alloggi di risulta o di nuova assegnazione. ART. 15 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme previste dalle Leggi nazionali vigenti e successive modificazioni ed integrazioni. 10 pag. di10

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