COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: ESCLUSIONE AZIENDE CON TASSO INAIL MAGGIORE DEL 60 X 1000
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- Eloisa Rocco
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1 Viale Berlinguer, Ravenna RA - Tel Fax Reg. Imprese/RA, C.F. e P. IVA Albo Società Cooperative Sez. Mutualità prevalente n. A Sito web: info@confartigianato.ra.it Prot. PAGHE NEWS Ravenna, lì 08 maggio 2013 INAIL: RIDUZIONE PREMI PER AUTOTRASPORTO MERCI MODALITA OPERATIVE Con circolare pubblicata in data odierna, l Inail fornisce le indicazioni operative per la riduzione dei premi a favore delle imprese di autotrasporto come da accordi sottoscritti tra le associazioni di rappresentanza, tra cui Confartigianato Trasporti, ed il Governo. La circolare recita: In attuazione di tali disposizioni, il Presidente, con determina n. 110 del 29 aprile 2013, ha approvato per l anno 2013 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché per la medesima annualità la riduzione dell 11,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5 ) e 9121 (classe di rischio 8 ). Modalità di recupero del maggior versato al 18 febbraio 2013 e al 16 maggio 2013 Stante l imminente scadenza del 16 maggio per il pagamento della seconda rata del premio di autoliquidazione 2012/2013. il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di agosto. La Confartigianato della Provincia di Ravenna per le imprese che si avvalgono del servizio, seguendo le indicazioni previste nella stessa circolare, provvederà a calcolare la riduzione del premio, con il conseguente conguaglio, dalla prossima rata prevista in agosto. Maggiori informazioni presso gli uffici preposti. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: ESCLUSIONE AZIENDE CON TASSO INAIL MAGGIORE DEL 60 X 1000 Il Ministero del lavoro nelle risposte fornite in data 12 febbraio 2013 ha chiarito l esclusione, dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva obbligatoria, del personale adibito a lavorazioni che comportano l applicazione di un tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille. L esclsuione dovrà essere dichiarata tramite apposita AUTOCERTIFICAZIONE. Considerata l importanza del chiarimento Ministeriale sarà cura dell Ufficio Libri Paga della CONFARTIGIANATO di Ravenna procedere alle verifiche del caso e a contattare le aziende interessate.
2 Stipendi e pensioni: pignoramenti sospesi se inferiori a 5 mila euro Equitalia, sul proprio sito internet il 23 aprile 2013, ha reso noto di non procedere al pignoramento sui conti correnti di banche e poste dove affluiscono i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di importo inferiore a 5 mila euro. L iniziativa di Equitalia, volta a tutelare le fasce più deboli dei cittadini in attesa che vengano adottati interventi normativi che stabiliscano nuove regole, nasce dal sovrapporsi di due disposizioni normative sui pignoramenti: l art. 3, c.5 del DL 16/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali) che ha stabilito dei limiti graduali di pignorabilità (1/5 dello stipendio per i redditi da lavoro superiore a euro, 1/7 dello stipendio per i redditi compresi nella fascia da a euro e 1/10 dello stipendio per quelli sotto i euro mensili) e l art. 12 del DL 201/2011 (Decreto Salva Italia) che ha vietato i pagamenti in contanti di stipendi e pensioni superiori a euro, obbligando i soggetti interessati all apertura di conti correnti bancari o postali. Ne deriva che gli stipendi o le pensioni di importo superiore a euro, una volta confluiti sul conto corrente, si sommano agli altri risparmi del contribuente, esponendo quest ultimo al rischio di una pignorabilità totale (1/5 dello stipendio) in contrasto con le nuove regole introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali che invece hanno la finalità di garantire maggiore tutela. In attesa che il legislatore faccia luce sulla questione, Equitalia ha deciso che i pignoramenti sui conti correnti dei lavoratori e dei pensionati sono sospesi se di importo inferiore a euro. Per tutti gli altri il pignoramento dovrà essere effettuato presso il datore di lavoro o l Istituto previdenziale erogatore della pensione. Lavoro accessorio: le precisazioni dell'inail L INAIL, con la circolare n. 21 del 24 aprile 2013, ha fornito le proprie precisazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio, confermando la necessità della comunicazione preventiva da parte del committente. La circolare, dopo aver riassunto la disciplina riformata dalla L. n. 92/2012, ha infatti sottolineato che resta invariato l obbligo del committente di effettuare, prima dell inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all'istituto indicando: i propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) e il codice fiscale; i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore; il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione; la tipologia dell attività (codice lavorazione). È comunque in corso di formalizzazione un accordo tra l istituto assicurativo e l INPS, volto a unificare la comunicazione. L INAIL ricorda che i limiti all utilizzo del lavoro accessorio sono ora di carattere strettamente economico, a prescindere dalle tipologie di attività o di prestatori (fatte salve le disposizioni specifiche per il settore agricolo, i committenti pubblici e le imprese familiari).
3 Il Durc non è valido solo per il singolo appalto Il Consiglio di Stato, con l ordinanza n del 23 aprile 2013, ha stabilito che il Durc non va limitato alla singola gara d appalto per la quale è stato emesso, al contrario di quanto precisato nelle circolari n. 7/2008 dell Inail, n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e n. 145/2010 dell Inps. In particolare, l Inps (circ. 145/2010) aveva specificato che il Durc deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Il CdS contesta la suddetta interpretazione, secondo la quale si dovrebbero emettere tanti certificati quante sono le procedure di appalto, in quanto evidentemente in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa. Non vi sono, infatti, norme che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi solo alla specifica gara di appalto, mentre le disposizioni contenute nelle circolari in esame non possono essere considerate rilevanti, in quanto palesemente contra legem. Possibile inviare l'autocertificazione per il DURC all'indirizzo PEC della DTL Con la nota n del 9 aprile 2013, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, a partire dal 15 aprile 2013, l invio telematico delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC potrà essere effettuato direttamente alle caselle di posta elettronica certificata delle DTL competenti per territorio. L invio dovrà essere effettuato alla DTL ove è ubicata la sede legale dell impresa. Gli indirizzi delle caselle di posta certificata sono pubblicate sul sito del Ministero. Giustificato motivo oggettivo: i lavoratori licenziati non sono ammessi alle liste di mobilità L Inps, con il messaggio n del 18 marzo 2013, ha ricordato che, per il 2013, non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti il loro impiego. Pertanto, non è possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni, decorrenti dal , di lavoratori licenziati nel In attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, sono sospese, inoltre, sia la possibilità di riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013, sia la possibilità di riconoscere le agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del In via cautelare prosegue l Istituto deve intendersi anticipata al la scadenza dei benefici connessi ai rapporti agevolati, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Rimangono in vigore, invece, l iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione.
4 Lavoro accessorio: nelle imprese familiari il limite è di euro Con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, l INPS fornito un importante quadro di sintesi delle novità introdotte dalla L. n. 92/2012 in materia di lavoro accessorio, chiarendo alcuni aspetti di carattere pratico legati alla nuova disciplina. Si fornisce un riepilogo delle indicazioni dell Istituto. Tipologie di prestatori e attività: a decorrere dal 18 luglio 2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico previsto; è confermato che il ricorso all istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente. Studenti: il loro impiego, se iscritti a un ciclo di studi (e fatta salva la disciplina di miglior favore per gli studenti universitari) è certamente consentito durante i periodi di vacanza ( vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell Angelo; vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre), nonché il sabato e la domenica. Pensionati: possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Sono invece esclusi i titolari di trattamenti per i quali è accertata l assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità. Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito: 1. il limite dei euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. 2. continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio, con riferimento al periodo transitorio. Lavoratori stranieri: nonostante l inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, rimane fermo che tale reddito, da solo, non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro. Imprenditori commerciali: rientra nella categoria qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Professionisti: per individuarli occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49, comma 1). La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore
5 specifico dell ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, e assicurati all INPS presso la gestione separata. Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a annui. Fase transitoria: con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà a essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013; si applica la disciplina del regime transitorio anche per il caso di versamento effettuato per l acquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto a effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio. La circolare 49/2013 infine conclude precisando che: è confermata l obbligatorietà della comunicazione preventiva all INAIL/INPS necessaria per l attivazione delle prestazioni occasionali accessorie; in caso di utilizzo oltre i limiti consentiti, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarò possibile nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti; la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell Istituto dovrà essere effettuata direttamente all INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l invio del fax all INAIL. Il Responsabile Servizio Libri Paga Michele Ianiri
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