La società semplice, come dice il nome, è il tipo più elementare di società. Essa è destinata all esercizio di attività economiche non commerciali.
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- Vittorio Borrelli
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1 LE SOCIETÀ DI PERSONE Le società di persone previste dal nostro codice sono: La società semplice La società in nome collettivo La società in accomandita semplice 1.LA SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice, come dice il nome, è il tipo più elementare di società. Essa è destinata all esercizio di attività economiche non commerciali. Essa non è soggetta all iscrizione nel registro delle imprese e, in caso di insolvenza, non può essere dichiarata fallita. La disciplina prevista per la società semplice riveste un ruolo molto importante, poiché le norme che la regolano si applicano, se non diversamente disposto da norme specifiche, anche alle altre società di persone. 1.1.CONTRATTO SOCIALE Il contratto costitutivo della società semplice non richiede alcuna forma particolare. Ciò vuol dire che la società semplice può essere costituita senza un atto scritto, e quindi anche solo verbalmente. Occorre tuttavia rispettare la forma richiesta in relazione alla natura dei beni conferiti. Così, se sono conferiti in proprietà beni immobili, l'atto scritto è necessario a pena di nullità. Una volta concluso, l'atto costitutivo può essere modificato in ogni momento. Per regola generale, l'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, lo stesso contratto sociale, però, può derogare a questo principio prevedendo che tutte le modificazioni dell'atto costitutivo, o anche solo alcune di esse, possano essere approvate non all'unanimità, ma a maggioranza dei soci. 1.2.CONFERIMENTI Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti, cioè di apportare alla società beni o servizi necessari per l esercizio in comune dell'attività economica. I conferimenti possono avere a oggetto beni in natura, denaro, crediti o attività lavorativa RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEI SOCI La società semplice, come le altre società di persone, è contraddistinta da un'autonomia patrimoniale imperfetta. I creditori della società, infatti, possono far valere i propri crediti indifferentemente nei confronti della società o dei singoli soci (art c.c.). L'unica tutela dei soci consiste in questo: nel momento in cui viene loro richiesto il pagamento, i soci possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale, a patto però che indichino i beni sui quali i creditori della società possano facilmente soddisfarsi (per esempio denaro o altri beni mobili di facile realizzo). La responsabilità dei soci per i debiti sociali è a. illimitata, perché i soci rispondono con tutto il loro patrimonio presente e futuro; b. solidale, perché a ogni socio può essere richiesto il pagamento dell'intero credito a prescindere dall'entità della sua quota di partecipazione.
2 1.4.LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER I DEBITI PERSONALI Nella società semplice il socio risponde dei debiti della società; la società, al contrario, non risponde dei debiti personali del socio. Pertanto il creditore personale del socio non può aggredire il patrimonio della società per soddisfare il suo credito. Ciò non toglie che nel patrimonio personale del debitore rientri anche ogni utilità economica derivante dalla sua partecipazione alla società. Il creditore personale del socio può perciò (art c.c.): a. soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe ripartire al debitore b. chiedere alla società la liquidazione della quota del debitore; in questo caso il valore della quota di partecipazione del debitore viene convertito in una somma di denaro 1.5.AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ Amministrare significa realizzare tutti quegli atti necessari a svolgere l'attività economica e quindi a raggiungere lo scopo pratico per cui la società è stata costituita. Essi possono genericamente definirsi come atti di gestione. Nella società semplice l'amministrazione può essere: a. disgiuntiva: è questa la regola generale che si applica quando non vi sia un patto contrario (art c.c.). Amministrazione disgiuntiva vuol dire che l'amministrazione della società spetta singolarmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. b. congiuntiva: questo tipo di amministrazione si applica quando sia espressamente previsto dai soci (di solito nell'atto costitutivo, art c.c.). Amministrazione congiuntiva vuol dire che gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci (regola dell'unanimità) o della maggioranza di essi (regola della maggioranza). Oltre al potere di decidere quali atti di gestione adottare, gli amministratori hanno normalmente anche il potere rappresentanza della società sia sostanziale che processuale, se non è diversamente stabilito dai soci. 1.6.DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Tra società e amministratori si instaura un rapporto fiduciario accostabile al mandato, che è appunto quel contratto in forza del quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Ne deriva che gli amministratori hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi del mandatario. Essi hanno quindi il diritto di realizzare tutti quegli atti che ritengono necessari o anche solo opportuni per gli interessi della società e di percepire il compenso stabilito dai soci. È invece obbligo dell'amministratore quello di amministrare la società con la diligenza del mandatario, cioè con diligenza media. Gli amministratori che, con dolo oppure con colpa, non adempiano ai loro doveri sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni causati alla società. La società può revocare gli amministratori; per effetto della revoca essi cessano dalla carica.
3 1.7.CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ La società si scioglie per una delle seguenti cause : a. decorso del termine b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo c. volontà di tutti i soci d. venir meno della pluralità dei soci, salvo che essa sia ripristinata entro sei mesi dal momento in cui essa è venuta a mancare e. altre cause previste dal contratto sociale. 1.8.LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ Una volta che si sia verificata la causa di scioglimento, l'ordinaria attività economica cessa ed inizia la fase della liquidazione, cioè la trasformazione del patrimonio della società in denaro al fine sia di pagare tutti i debiti della società, sia di distribuire tra i soci l'eventuale attivo che residui dopo l'estinzione di tutte le passività. La società si estingue, cioè cessa di esistere, con la chiusura della liquidazione. 1.9.LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO Lo scioglimento del rapporto sociale in relazione ad un singolo socio e non alla società nel suo complesso può avvenire per: - morte, che comporta normalmente la liquidazione della quota del socio defunto ai suoi eredi; - recesso, consistente in una manifestazione unilaterale di volontà con cui il socio dichiara che non intende più far parte della società; - esclusione del socio, nel caso in cui questo venga dichiarato fallito o un creditore abbia ottenuto la liquidazione della sua quota, oppure per decisione degli altri soci nel caso in cui ricorrano gravi motivi 2.LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO La società in nome collettivo è una società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti sociali ( art c.c.). In quanto società commerciale, essa è soggetta all iscrizione presso il registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili. In caso di insolvenza, inoltre, è soggetta a fallimento (come lo sono, personalmente, tutti i suoi soci proprio in quanto illimitatamente responsabili). La società in nome collettivo è disciplinata dagli artt c.c, e per quegli aspetti per i quali il codice non detta una normativa apposita, dalle norme sulla società semplice che costituiscono una disciplina comune a tutte le società di persone. L atto costitutivo della s.n.c. deve assumere la forma scritta mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese. Qualora l atto costitutivo non è pubblicato sul registro delle imprese la società sorge lo stesso, ma come società irregolare ed ad essa si applicano le norme sulla società semplice. Il nome della società, detto ragione sociale, deve obbligatoriamente contenere il nome di almeno uno dei soci. 2.1.DIFFERENZE DALLA SOCIETÀ SEMPLICE La società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice sotto tre aspetti fondamentali: Non sono previste preclusioni in ordine all oggetto sociale, potendo essere indifferentemente utilizzata per svolgere sia attività commerciali che non commerciali;
4 Non è ammessa alcuna limitazione della responsabilità dei soci nei confronti dei terzi: pertanto qualunque patto stipulato dai soci che limita la loro responsabilità è inefficace nei confronti dei terzi. Un eventuale patto limitativo è efficace solo nei rapporti interni tra i soci. Presenta un maggior grado di autonomia patrimoniale rispetto alla s.s. che si manifesta tanto nei confronti dei creditori sociali quanto nei confronti dei creditori particolari del socio. o Obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale da parte del creditore sociale il creditore sociale non può pretendere indifferentemente il pagamento alla società o al socio, come può fare nella società semplice, ma deve in ogni caso agire prima contro la società e il suo patrimonio Solo dopo che questo si sia rivelato insufficiente, egli può rivolgersi al socio (art c.c.). o Impossibilità per il creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota di questi fino a quando la società è in vita (art c.c.): nella società semplice il creditore particolare del socio può in ogni momento chiedere e ottenere che la società liquidi la quota del debitore. Non così nella s.n.c.: qui il creditore del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio-debitore se non dopo che sia esaurita la liquidazione dell'intera società. 2.2.AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA. IL DIVIETO DI CONCORRENZA Nella s.n.c. tutti i soci hanno diritto, in mancanza di speciali accordi, di amministrare personalmente i beni sociali, si applicano i principi già visti nella società semplice. Essi sono designati dai soci nell atto costitutivo, devono perseguire l'oggetto sociale nell'esclusivo interesse della società ed hanno la rappresentanza sostanziale e processuale della società. Gli amministratori non possono fare concorrenza alla società. Anzi, il divieto di concorrenza non vale solo per gli amministratori, ma per tutti i soci indistintamente (art c.c.). In pratica, essi non possono svolgere un'attività economica che sottragga clientela e affari alla società SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE La società in nome collettivo si scioglie per le stesse cause, previste per la società semplice a cui si deve aggiungere il fallimento della società. Al verificarsi della causa di scioglimento la società viene posta in liquidazione, esaurita la fase della liquidazione, con il pagamento di tutti i debiti e l incasso dei crediti, la società viene cancellata dal registro delle imprese e si estingue. 3. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE La società in accomandita semplice è una società di persone che ha normalmente ad oggetto una attività commerciale e si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali; i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota di partecipazione. Così come la società in nome collettivo, anche la società in accomandita semplice è una società di persone che ha normalmente a oggetto attività commerciale. Anch'essa, quindi, è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e, se insolvente, è sottoposta a fallimento. Alla società in accomandita semplice (regolata dagli artt c.c.) sono applicabili le norme sulla società in nome collettivo, sempre che siano compatibili con la particolare struttura della s.a.s.
5 Come nella società in nome collettivo, anche nell'accomandita l'atto costitutivo deve avere, ai fini dell'iscrizione, la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico e deve indicare quali soci assumono la veste di soci accomandatari e quali quella di soci accomandanti. La ragione sociale deve contenere, oltre all'indicazione di s.a.s., il nome di almeno un socio accomandatario. 3.1.I SOCI ACCOMANDATARI E IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE La società in accomandita semplice può essere amministrata soltanto da soci che siano accomandatari. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza della società. La nomina degli amministratori può essere fatta nell'atto costitutivo, oppure con atto successivo 3.2.I SOCI ACCOMANDANTI Gli accomandanti sono soci limitatamente responsabili. Essi non possono amministrare la società, né possono averne la rappresentanza( divieto di immistione o ingerenza) Per quanto esclusi dall'amministrazione, gli accomandanti possono comunque controllare, soprattutto attraverso le scritture contabili, l'andamento della società e il corretto svolgimento dell'amministrazione. 3.3.SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA S.A.S. La società in accomandita semplice si scioglie per tutte le cause già viste a proposito della società semplice e della società in nome collettivo (compresa la dichiarazione di fallimento). A queste cause di scioglimento se ne aggiunge una specifica: l'estinzione di una delle due categorie di soci. In altre parole, la s.a.s. si scioglie anche quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari, oppure tutti i soci accomandanti. Lo scioglimento può essere evitato (come nel caso del venir meno della pluralità di soci nelle altre società) se, entro sei mesi, la categoria estinta sia ricostituita. Come nelle altre società, allo scioglimento segue la fase della liquidazione (con la nomina dei liquidatori) e, quindi, della cancellazione dal registro delle imprese..
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