TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI FONTI NORMATIVE

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1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI FONTI NORMATIVE La finalità perseguita dalla normativa è quella di dettare regole di ordine pubblico volte a combattere infiltrazioni criminali, con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche, nonché assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi a commesse ed a finanziamenti pubblici. La normativa a cui fare riferimento è principalmente individuata dalla Legge n.136/2010 nonché dal D.L. n.187/2010 (convertito in Legge n. 217/2010) che ha apportato modifiche alla Legge n.136/2010. Di particolare importanza è, poi, la Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.4 del 07/07/2011 che ha sostituito le Determinazioni nn. 8/2010 e 10/2010. A seguire si riportano l articolo 3 e l articolo 6 della legge n. 136/2010 così come modificati dalla citata legge n. 217/2010: Articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 1 (1) 1 (1) Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'articolo 6, comma 1, del D.L. 12 novembre 2010, n Per le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del presente articolo, vedi la Determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4. (2) A norma dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l'espressione: «filiera delle imprese» di cui al presente comma, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. (3) A norma dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al presente comma, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. (4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. 12 novembre 2010, n (5) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 12 novembre 2010, n (6) A norma dell'articolo 6, comma 5, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al primo periodo del presente comma, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al secondo periodo del presente comma, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria (7) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 2-bis), del D.L. 12 novembre 2010, n (8) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 3), del D.L. 12 novembre 2010, n (9) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 4), del D.L. 12 novembre 2010, n (10) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 5), del D.L. 12 novembre 2010, n (11) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 6), del D.L. 12 novembre 2010, n (12) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 7), del D.L. 12 novembre 2010, n

2 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (2) (3) (4). 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 (5). 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti (6) (7). 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (8). (13) A norma dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l'espressione: «filiera delle imprese» di cui al presente comma, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. (14) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 8), del D.L. 12 novembre 2010, n

3 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (9). [6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.] (10) 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (11). 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (12). 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (13). 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione (14). Articolo 3 (Sanzioni) 2 2 (1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 01), del D.L. 12 novembre 2010, n (2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punti 02) e 03), del D.L. 12 novembre 2010, n (3) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 04), del D.L. 12 novembre 2010, n (4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1), del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, e successivamente dall'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 2011 n (5) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), del D.L. 12 novembre 2010, n

4 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa (1). 2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5 (2). 3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito (3). 4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro. 5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione (4). 5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 (5). 4

5 ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA D.L. 187/10 Il D.L. 187/10, in G.U. 265 del e in vigore dal , all'art. 3 prevede, fra l altro, l applicabilità della legge anche agli appalti in corso assegnando un termine di 180 giorni per adempiere. L art. 6 comma 1 del D.L. 187/10 dispone l applicazione della legge ai contratti sottoscritti dal ed ai contratti di subappalto e subcontratti da essi derivati. L art. 6 comma 2 prevede l obbligo di adeguamento dei contratti stipulati precedentemente entro 180 giorni dal 7 settembre 2010 (7 marzo 2011). N.B.: Con Determina AVCP n.8 del 18/11/2010 è stato precisato che: - dal 7 marzo, i contratti dovranno essere integrati mediante atti aggiuntivi ritenendosi ciò più prudente in ordine alla eventuale nullità dell accordo ove si ritenessero non operanti ope legis le nuove regole ex L. 136/10; - a parere dell AVCP si ritiene preclusa l applicazione dell art C.C., il quale prevede l inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge. L. 217 del 17 dicembre 2010 Il termine per l adozione delle nuove regole diviene 180 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 187/10. I contratti sottoscritti ante si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni in tema di tracciabilità. Tra le modifiche, la sanzione per omessa indicazione del CUP viene estesa all omessa indicazione del CIG. 5

6 L AVCP, con determinazione n. 8 del , ha precisato che sono ab initio soggetti agli obblighi di tracciabilità, in quanto ascrivibili a nuovo contratto: - i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari (art. 57 co.5 lett. a del D.Lgs. 163/06) ancorché collegati ad un contratto stipulato ante ; per lavori o i servizi complementari si intendono quelli che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all esecuzione dell opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale; - i nuovi contratti originati dal fallimento dell appaltatore; - le varianti in corso d opera che superino 1/5 dell importo complessivo dell appalto. Il comma 2 dell art. 6 della legge n.217/2010 prevede che i contratti sottoscritti ante , ai sensi dell articolo 1374 del codice civile (c.c.), si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni. Tuttavia l AVCP, con determinazione n. 10 del , pur in presenza della previsione dell integrazione automatica, suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati. La Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011 (che, come sopra indicato, ha sostituito le Determinazioni nn. 8/2010 e 10/2010) fornisce precisazioni in merito all applicabilità della norma distinguendo fra i contratti sottoscritti prima e dopo il 07/09/2010, distinzione finalizzata all applicabilità del regime transitorio e dell adeguamento automatico. 6

7 DEFINIZIONE NORMATIVA Ambito Oggettivo A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICI - Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture pubblici, ivi compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall applicazione del D. Lgs. n. 163/06 di cui al titolo II (ivi compresi i servizi di cui all allegato II B); - concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30; - contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; - contratti di subappalto e subfornitura; - contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese. Ai sensi dell'articolo 1655 C.C., il contratto di appalto è quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il Codice dei contratti, all'articolo 3, comma 6, definisce l appalto come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Si ritiene escluso dell ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all attività espletate in 7

8 funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, in considerazione del fatto che tale trasferimento di fondi è comunque tracciato. La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo nei confronti dei ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell appalto. Pertanto, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell allegato II B a cui, come sancito dall art. 20 del Codice, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A seguire i Servizi di cui all allegato II B : - Servizi alberghieri e di ristorazione - servizi di trasporto per ferrovia - servizi di trasporto per via d acqua - servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti - servizi legali - servizi di collocamento e reperimento di personale - servizi di investigazione e sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati - servizi relativi all istruzione, anche professionale - servizi sanitari e sociali - servizi ricreativi, culturali e sportivi - altri servizi (ad esempio la formazione) I contratti stipulati ex art C.C., in presenza dei requisiti di cui all art. 7, comma 6, del Dlgs. N. 165/2001, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità. Tuttavia, in ogni caso, laddove l incarico di lavoro autonomo si inserisse in un più ampio contesto disciplinato dal D. Lgs. n. 163/06 (ad esempio l incarico al progettista di opera pubblica), si ritiene che anche ad esso vadano applicate tutte le disposizioni in tema di tracciabilità di cui alla L. 136/

9 La AVCP tiene, tuttavia, a precisare che: Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/ e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità. Premesso quanto sopra, l appalto di corsi di formazione per il personale, configura un appalto di servizi rientrante nell allegato II B con obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità. La stipula, invece, di contratti d opera ex art C.C. risulta esentata dall assolvimento degli oneri di tracciabilità del CIG e CUP, mentre rimane soggetta all osservanza dell art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010. A titolo esemplificativo, risultano, altresì, esclusi dagli obblighi di tracciabilità: 1) contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti; 2) la somministrazione di lavoro ex artt. 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276; 3) il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n ) Gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato (art. 19, comma 2, del Codice dei Contratti). 5) Amministrazione diretta. Tale fattispecie si configura quando la stazione appaltante provvede all esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o 9

10 acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento 6) Affidamenti in house, ossia quelle movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture. Anche in tal caso non risultano presenti gli estremi costitutivi del contratto d appalto (assenza terzietà) assumendo rilievo la modalità organizzativa dell ente. 6) Pagamenti degli enti pubblici con la cassa economale, non a fronte di contratti di appalto. La AVCP, con determinazione n. 8/10, ha precisato che il ricorso alla cassa economale è legittimo se, per motivi di urgenza e imprevedibilità, non è possibile provvedere con mandato e, pertanto, possono essere pagati per contanti o con carta di credito quelle tipologie di spesa che l amministrazione ha disciplinato con un provvedimento interno. L AVCP richiama quanto stabilito dal D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. L AVCP con Determinazione n. 8/2010 ha, pertanto, previsto la deroga all obbligo del bonifico, quale strumento di pagamento, sempre che non si agisca a fronte di contratto di appalto, che il fondo economale sia stato costituito nelle mani di un dipendente all uopo incaricato, con deflusso a/m bonifico bancario dal c/c dedicato, e si tratti di spese giornaliere di importo non superiore a ,00 per ciascuna spesa. 10

11 A titolo esemplificativo, a seguito si individuano talune ipotesi soggette agli obblighi di tracciabilità: 1) Il Cottimo fiduciario 2) Nell ambito delle A.T.I. e A.T.S. ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Per quanto attiene alla mandataria, legata ai mandatari da un contratto di mandato, essa dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso i suddetti le clausole di tracciabilità. 3) Si ritiene che le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti. B) FINANZIAMENTI PUBBLICI ANCHE EUROPEI. L art. 3 comma 1 della L. 136/2010 include negli obblighi di tracciabilità detti finanziamenti. DEFINIZIONE NORMATIVA Ambito Soggettivo A) Stazioni appaltanti ex art. 3 co. 33 del D.Lgs. 163/06: - Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001; - Organismi di diritto pubblico (società partecipate/controllate/finanziate da enti pubblici), in base ai principi definiti dall art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006; 11

12 - Stazioni appaltanti di diritto privato che affidano appalti ai sensi dell art. 32, comma 1, lettere d), e), e g) dello stesso Decreto; - Concessionari di servizi, in base all art. 32, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006; - Concessionari di lavori pubblici in base all art. 142, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. B) Soggetti percettori, privati e pubblici: - Appaltatori 3, subappaltatori e subcontraenti 4 nella filiera dei lavori, servizi e forniture pubblici (o filiera delle imprese) 5 - Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, ivi comprese le associazioni no-profit. Soggetti, anche privati, che stipulano appalti per la realizzazione dell oggetto del finanziamento indipendentemente dall importo - Dipendenti, consulenti e fornitori dei soggetti di cui ai due punti precedenti Per subappalto si intende: - qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro e qualora l'incidenza del costo 3 anche università (Det. AVCP del in G.U. 255 del ) 4 L AVCP con det. n. 8/10 ha chiarito che con il termine subcontratti si intende l insieme dei contratti derivati dall appalto, ancorchè non qualificabili come subappalti, riconducibili all art. 118 co. 11 ultima parte, ove il termine subcontratto viene usato come sinonimo di contratto derivato soggetto a comunicazione nei confronti del committente. Oggetto della comunicazione dovrà essere il nominativo del subcontraente, l importo del contratto, l oggetto del lavoro. 5 La AVCP con Determina n. 8/2010 precisa che la nozione di filiera di impresa deve essere riferita alla categoria generale di operatore economico e che, pertanto, non assume rilevanza né la forma giuridica né la tipologia di attività svolta. 12

13 della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Di norma, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni e gli obblighi di tracciabilità vengono assolti nei confronti del subappaltatore. Non si configura come attività in subappalto l affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi STRUMENTI PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Ai sensi dell art. 3 comma 1 della Legge n.136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La AVCP, con Determina n. 8/10 ha precisato che il requisito della piena tracciabilità, oltre che per il bonifico, sussiste per : - Ricevute bancarie elettroniche (Ri.Ba.) in quanto consentono al creditore di sostituire le ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico; in tal caso il CUP/CIG devono però essere inseriti fin dall inizio e quindi dal beneficiario anziché dal pagatore. 13

14 Non consente la piena tracciabilità il pagamento RID. Diversamente l appaltatore potrà alternativamente attivare: - un unico conto corrente (i dati dei bonifici ivi affluiti riporteranno elementi distintivi dettagliati delle diverse transazioni); - più conti correnti (sulla base dell organizzazione ottimale del soggetto); - per la stessa commessa pubblica. La norma non prescrive alcuna necessità di dedicare un conto corrente bancario o postale per ciascuna delle amministrazioni pubbliche con cui il soggetto si trova a dover interagire; mentre parrebbe necessario che, in presenza di più conti correnti dedicati in modo distinto alle diverse commesse, contratti, finanziamenti, i pagamenti a favore degli altri soggetti appartenenti alla filiera debbano essere effettuati utilizzando il conto corrente da cui provengono le risorse in entrata. La pluralità di conti dedicati ai diversi progetti genera comunque il problema delle spese di investimento (ad esempio in attrezzature) comuni a più progetti, dei pagamenti a dipendenti promiscuamente impiegati per più progetti e dell imputazione delle spese generali. Sembra, altresì, plausibile ritenere che la specifica destinazione dei conti correnti, stante la non esclusività prevista dalla norma, non determini comunque l obbligo che gli stessi siano distinti dagli eventuali conti correnti del soggetto specificamente dedicati a ricevere somme da committenti privati. Resta inteso che uno stesso conto può essere utilizzato per più commesse pubbliche e per movimenti finanziari ad esse estranei. Si reputa, pertanto, necessario e sufficiente che l afflusso in tali conti (promiscuamente utilizzati per transazioni della filiera pubblica o privata ) e l impiego delle relative risorse depositate avvenga unicamente attraverso uno strumento tracciabile Quindi, la comunicazione da rendere può riguardare : - accensione di conto dedicato : da effettuarsi entro 7 giorni dall accensione; 14

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