SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI IL RETTORE DECRETA

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1 SERVIZIO STATUTO E REGOLAMENTI Decreto n. 27 Regolamento per l'assunzione di Collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca. Prot. n Titolo: I Classe 3 IL RETTORE Viste le leggi n.230 e n.168; Visto lo Statuto dell'università degli Studi di Padova; Visto il vigente "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca Internazionali" emanato con D.R. n. 456 del ; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ; Visto la deliberazione del Senato Accademico del ; DECRETA Viene emanato il "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca" che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso. Il presente Regolamento sostituisce il vigente "Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca Internazionali". Padova, 10 gennaio 2003 IL RETTORE

2 REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI COLLABORATORI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' CONNESSE A PROGRAMMI DI RICERCA Costituiscono riferimento per il presente Regolamento: - legge , n Statuto dell'università degli studi di Padova - Ministeriale , prot. ACG/4.1 (7 - A) 678/97 - Legge , n Ministeriale , prot. n D.L.vo , n Regolamento generale di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Art. 1 - Oggetto del Regolamento In base al presente Regolamento, l'università degli studi di Padova può stipulare, contratti per collaboratori di ricerca, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'attuazione di programmi di ricerca specifici e di durata limitata. I suddetti rapporti sono a tempo pieno, ovvero a tempo definito qualora il programma di ricerca lo preveda. Art. 2 Procedure di attivazione Sono abilitati a porre in essere rapporti di lavoro previsti dal presente regolamento, oltre ai Dipartimenti, i Centri a gestione autonoma. Altre strutture universitarie possono essere abilitate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui all art. 1 devono deliberarne l attivazione indicando: a) il programma di ricerca e la sua durata; b) la durata del contratto; c) i motivi per cui, in relazione all'attuazione del programma stesso, si rende necessaria l'accensione del contratto per l'assunzione di collaboratori di ricerca, con esplicitazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo; d) i compiti che verranno affidati al collaboratore di ricerca, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico; e) i requisiti che il collaboratore deve possedere per lo svolgimento dei compiti sopra indicati con l individuazione di uno dei seguenti livelli: I livello: riferito ai laureati con dottorato di ricerca o i laureati in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della laurea, nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione.

3 Per i progetti di ricerca internazionale che lo prevedano, è ammesso il possesso del solo il diploma di Laurea quadriennale o specialistica o altro titolo di studio straniero ritenuto corrispondente; II livello: riferito a laureati con dottorato di ricerca ed ulteriore esperienza scientifica postdottorato almeno biennale o con idonea e documentata esperienza scientifica post-laurea almeno quinquennale nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione; III livello: riferito a laureati con esperienza scientifica almeno decennale di cui almeno tre anni con responsabilità in attività di ricerca all estero, comprovata da pubblicazioni su riviste internazionali, nella tematica scientifica prevista nel Progetto; f) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell Ente, tenendo conto che la spesa complessiva inerente il contratto è a carico del finanziamento del programma di ricerca e grava sul bilancio della struttura deliberante; g) il trattamento economico con riferimento ai parametri stabiliti dal C.d.A., che non potrà comunque eccedere eventuali limiti previsti dalle norme dell Ente erogatore del finanziamento. Art. 3 - Avviso di selezione L'assunzione del personale di cui al presente Regolamento si attua mediante procedura di valutazione comparativa, fatta eccezione per quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo. Il relativo avviso, emanato dalla struttura proponente, deve essere esposto per almeno 15 gg. all'albo della struttura interessata, all'albo ufficiale dell'università nonché, contestualmente, sul sito Internet dell'università. Esso deve contenere: 1. L'individuazione del programma di ricerca; 2. l'indicazione dell'area scientifica su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del candidato e i requisiti individuati nella deliberazione di cui al precedente art. 2; 3. la tipologia e la durata del rapporto a tempo determinato, tenuto conto di quanto è stabilito nel successivo art. 8; 4. il trattamento retributivo; 5. particolari condizioni eventualmente previste dal programma di ricerca; 6. indicazione del termine di presentazione della domanda, che non deve essere inferiore a 15 gg., decorrenti dalla data di affissione. Qualora l'ente erogatore del finanziamento abbia già provveduto a selezionare il collaboratore di ricerca, la struttura di ricerca ne prende atto e delibera sull'accettazione del personale selezionato, non procedendo alla selezione di cui ai successivi articoli. Art. 4 Ammissione

4 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente per il reclutamento alle dipendenze della pubblica amministrazione. Il bando dovrà definire l eventuale lingua straniera e il livello di conoscenza richiesto. Le domande di partecipazione, corredate dei titoli, devono essere presentate all'ufficio indicato nell'avviso di selezione entro il termine indicato nello stesso. Art. 5 - Commissione selezionatrice La Commissione selezionatrice è composta da tre membri; essa è nominata dal Direttore della Struttura interessata, è presieduta dal responsabile del programma di ricerca ed è composta da altri due membri prescelti tra docenti afferenti ad aree scientifiche di riferimento affini a quella del programma stesso, ma non coinvolti nel programma di ricerca; in alternativa un membro può essere nominato tra esperti della materia del programma di ricerca, anche non universitari. Funge da segretario la persona nominata dal Direttore. Le spese di funzionamento della Commissione gravano sui fondi attribuiti ai progetti di ricerca, di norma alla voce "spese generali". Art. 6 Selezione La selezione avviene mediante valutazione dei titoli eventualmente integrata da colloquio e da un'eventuale prova di contenuto teorico/pratico. La Commissione predetermina i criteri di valutazione. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Direttore della Struttura interessata. Art. 7 - Contratto di lavoro L'assunzione dei collaboratori di ricerca di cui al presente Regolamento avviene mediante stipulazione di contratto, che deve riportare: 1. l'individuazione dei compiti affidati al collaboratore; 2. l'indicazione della tipologia e della durata del rapporto temporaneo di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso; 3. il trattamento retributivo, in conformità a quanto previsto dall'avviso di selezione; 4. qualora l'assunzione del collaboratore di ricerca si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, e il collaboratore svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, il Direttore della struttura ne deve comunicare il nominativo all'amministrazione centrale. La misura del trattamento di missione viene stabilita dalla struttura. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal collaboratore di ricerca selezionato, dal Direttore della Struttura interessata e dal Responsabile della Ricerca.

5 Il titolare del contratto di lavoro presta la propria opera sotto la direzione del responsabile del programma di ricerca. Ai collaboratori di ricerca assunti in base al presente Regolamento non possono essere affidati compiti inerenti la didattica ad eccezione di attività seminariali volontarie. Art. 8 - Durata del rapporto di lavoro La durata del contratto di lavoro è riferita alla durata del programma di ricerca. Il contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni e comunque l eventuale proroga è ammessa solo una volta e non potrà superare complessivamente i tre anni di rapporto di lavoro a tempo determinato. La proroga del contratto deve essere motivata da esigenze contingenti ed imprevedibili, e deve riferirsi alle stesse attività di ricerca per le quali è stato stipulato il contratto stesso. La richiesta di proroga è presentata dal responsabile del programma di ricerca, ed è approvata dal Consiglio della Struttura interessata.. Art. 9 Articolazione temporale dell attività lavorativa Il personale di cui al presente Regolamento, con rapporto di lavoro a tempo pieno, articola la propria prestazione lavorativa su di un arco di giorni per settimana stabilito dal responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi di attuazione del programma stesso." "Il personale di cui all'art. 1 deve presentare un'auto certificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile del progetto stesso qualora sia richiesto dal contratto. Al personale di cui al presente regolamento si applica il regime di incompatibilità vigente per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Art. 10 Proprietà intellettuale L eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo e alle eventuali clausole contrattuali di riferimento. Art Cessazione del rapporto Il rapporto di lavoro cessa: a) alla scadenza del termine contrattuale; b) per giusta causa ai sensi dell'art C.C.;

6 c) per altre ipotesi di risoluzione previste dal contratto con l obbligo del preavviso nei termini prevista dal contratto. Art. 12 Responsabilità Assunzioni attuate in violazione di quanto è stabilito nel presente Regolamento ricadono nella responsabilità personale dello stipulante. Il Direttore della Struttura interessata è responsabile degli atti negoziali relativi alla costituzione, alla gestione e alla estinzione del rapporto di lavoro di cui al presente regolamento. Disposizioni finali Ulteriori figure di collaboratori 1. Al di fuori delle ipotesi previste dal presente Regolamento, nell ambito del programma di ricerca per specifiche prestazioni previste dal programma stesso, qualora si verificassero nel corso della sua attuazione necessarie ed imprevedibili esigenze, è possibile stipulare appositi contratti con giovani laureati anche se non in possesso degli altri requisiti di cui all art. 2 di cui sopra, secondo quanto previsto dall art. 51, comma 6, della Legge 449/97 e dagli artt e seguenti del C.C. 2. I suddetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all assunzione dei soggetti di cui al primo comma.

7 (fac-simile) CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI COLLABORATORI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITÀ CONNESSE A PROGRAMMI DI RICERCA Tra: L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito Università ) DIPARTIMENTO/CENTRO di.., con sede in., rappresentata dal Direttore, Prof.., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento/Centro., e il/la Dott., nato a., il.., residente in.., Via.., n...., Cod. Fiscale, (di seguito "Collaboratore di ricerca"), PREMESSO - che con D.R. n.. del l'università ha approvato il Regolamento per l'assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca; - che (riferimento all'avviso di selezione: n, data, indicazione del programma di ricerca) - che (riferimento al provvedimento del Direttore del Dip./Centro che approva gli atti della selezione e individua il vincitore) Ciò premesso e consensualmente assunto come parte integrante del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: Art. 1 - Consenso delle parti L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento/Centro di.. assume con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato il/la Dott. in qualità di collaboratore di ricerca per lo svolgimento dell'attività connessa al programma di ricerca indicato in premessa, con esclusione delle attività didattiche. 1. Il/la Dott.. accetta l'incarico di collaboratore di ricerca e si impegna a svolgere i compiti indicati nell'art. 3 del presente contratto. Art. 2 - Sede di lavoro 1. Il Collaboratore di ricerca svolgerà la propria attività presso la sede del Dipartimento/Centro di.. dell'università o in altra sede individuata dal responsabile del programma di ricerca. Art. 3 Compiti 1. Il Collaboratore di ricerca si impegna a svolgere, sotto la direzione del responsabile del programma di ricerca, le seguenti attività: (descrivere i compiti affidati - cfr. art. 7 Reg.) 2. Il Collaboratore di ricerca si impegna a presentare un autocertificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile del progetto stesso, se previsto dal contratto. 3. Al termine del contratto, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, il collaboratore di ricerca si impegna a consegnare i risultati dell'attività svolta al responsabile del programma di ricerca. Art. 4 - Durata del contratto 1. Le parti concordano che il presente contratto decorra dal e termini il.. (Attenzione: solo se il presente contratto ha durata inferiore a tre anni può essere inserito il seguente comma:2. Il presente contratto potrà essere prorogato con successivo accordo scritto per non più di una volta, e comunque per un tempo complessivo non superiore ai tre anni, in presenza di esigenze contingenti e funzionali alla realizzazione del programma di ricerca descritto in premessa) (Cfr. Art. 8 Reg.) Art. 5 - Tempo di impiego, orario di lavoro 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo.(pieno/definito).

8 2. La prestazione lavorativa disciplinata dal presente contratto si articola in n... ore, distribuite su di un arco di n.. giorni per settimana, salvo diversa distribuzione disposta dal responsabile del programma di ricerca e motivata da esigenze funzionali alla realizzazione del programma stesso. Art. 6 - Riposo settimanale e ferie 1. Il collaboratore di ricerca ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di norma in coincidenza con la domenica. 2. Il collaboratore di ricerca ha diritto altresì ad usufruire di un periodo di ferie retribuito secondo le modalità indicate dall'art. 4 del D.P.R , n. 395, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. La mancata fruizione del periodo di ferie non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro queste non siano state godute per esigenze connesse alla realizzazione del programma di ricerca. Art. 7 - Assenze per malattia, maternità e infortunio 1. In caso di assenza per malattia, maternità e infortunio al collaboratore di ricerca assunto in base al presente contratto si applicano le disposizioni vigenti per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Art. 8 - Trattamento economico 1. Il trattamento retributivo del collaboratore di ricerca è fissato in complessive Euro.. al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposto in n.. mensilità; alla conclusione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legislazione vigente 2. Al collaboratore di ricerca sono rimborsate le spese documentate di missioni o trasferta autorizzate dal responsabile del programma di ricerca, secondo le tabelle previste per il personale universitario. Art. 9 - Trattamento previdenziale ed assistenziale 1. Al collaboratore di ricerca si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Art Estinzione del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto si estingue alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo Il rapporto di lavoro si estingue altresì a seguito di recesso per giusta causa esercitato da una delle parti ai sensi dell'art del Codice Civile, il preavviso deve essere espresso entro tre mesi. 3. L'Università si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto nell'ipotesi in cui accerti, a seguito di dettagliata relazione da parte del responsabile del programma di ricerca, un rendimento insufficiente del collaboratore di ricerca nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. 4. Il contratto si intende, infine, risolto di diritto qualora l'università accerti che il collaboratore di ricerca nello svolgimento della propria attività non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3 Art. 11 (indicare le clausole specifiche relative alla materia dei diritti brevettuali;bisogna cioè stabilire, nel rispetto della normativa in vigore e delle eventuali condizioni contrattuali tra l ente erogatore e beneficiario, in che modo si vuole disciplinare l utilizzo di tali diritti.) Art Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto

9 disposto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Art. 13 Registrazione 1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del collaboratore di ricerca. Art Sottoscrizione e lingua dell'accordo 1. Il presente contratto è firmato dalle parti contraenti in numero esemplari in lingua italiana e solo la versione in questa lingua fa fede. Padova, Il Responsabile della Ricerca (.) Il Direttore del Dipartimento/Centro Il Collaboratore di ricerca (Prof..) (Dott...) 8 Le parti dichiarano di aver letto e specificamente approvato, anche ai sensi dell'art C.C., la disposizione di cui all'art. 10 del presente contratto. Il Direttore del Dipartimento/Centro Il Collaboratore di ricerca (Prof..) (Dott...) 9 DIPARTIMENTO... Padova 049/

10 AVVISO DI SELEZIONE numero.. PER LA STIPULA DI N... CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, di anni/mesi., LIVELLO.., PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA, NELL AREA SCIENTIFICA..- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI. Vista la legge , n. 168 Visto il D.Lgs n. 368 Visto lo statuto dell Università degli studi di Padova Vista la Ministeriale , prot. ACG/4.1 (7-A) 678/97 Vista la Ministeriale , prot. n. 527 Visto il Regolamento dell Università degli Studi di Padova per l assunzione di collaboratori di ricerca a tempo determinato per attività connesse a programmi di ricerca Vista la copertura finanziaria L Università degli Studi di Padova Dipartimento/Centro di intende procedere alla selezione, mediante procedura di valutazione comparativa, per la stipula di n. contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato di anni/mesi a tempo.(pieno/definito), per attività di collaborazione nell ambito del programma di ricerca (specificare anche eventuali condizioni previste dal programma di ricerca), nell area scientifica Il trattamento retributivo, comprensivo della 13^ mensilità, è corrisposto in n.mensilità; alla conclusione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legislazione vigente. Art. 1 - Ammissione I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti: 1. Requisiti indicati nella delibera del consiglio di dipartimento. 2. Se cittadino italiano: godimento dei diritti politici; ovvero, se cittadino non italiano, godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 3. Idoneità fisica all'impiego; 4. Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari (solo per cittadini italiani); 5. (specificare l'eventuale lingua straniera di cui si richiede la conoscenza) 10 Art. 2 Contenuto delle domande I candidati, nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome; la cittadinanza; la data e il luogo di nascita; la residenza; l eventuale recapito telefonico, fax, ; le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti; il godimento dei diritti politici; la posizione riguardo agli obblighi militari; la puntuale dichiarazione del possesso dei requisiti elencati al punto 1) del precedente articolo e l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I candidati stranieri dovranno, altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Art. 3 Allegati alle domande La domanda deve essere corredata da: - qualsiasi titolo e pubblicazione ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, purchè

11 attinente all area scientifica sopra indicata - il curriculum della propria attività scientifica; - un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 che consistono nella consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla pubblicazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. A. Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice. I documenti, i titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o in copia semplice accompagnata dalla dichiarazione di conformità all originale resa dal concorrente stesso ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. (allegato A ). B. I cittadini italiani e della Comunità Europea possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione per comprovare: titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. (allegato A ). C. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. D. Al di fuori dei casi previsti al punto C del presente articolo, i cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'italia e il Paese di provenienza del dichiarante. E. Al di fuori dei casi di cui ai punti C e D del presente articolo gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Art. 4 Modalità di presentazione delle domande La domanda, corredata dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere consegnata al Dipartimento/Centro, via Padova, dal lunedì al venerdì dalle ore.. alle ore., ovvero inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: ovvero tramite fax, al numero Il modulo della domanda è disponibile in via telematica al sito: Le domande dovranno essere presentate o spedite al predetto indirizzo entro e non oltre il termine perentorio del. La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell Ufficio Postale accettante. Art. 5 Prove d esame - Prove d esame: la selezione avviene mediante valutazione dei titoli (eventualmente integrata da un colloquio e/o da una prova di contenuto teorico/pratico sulle conoscenze tecniche richieste dal presente avviso). Del calendario delle prove viene data comunicazione scritta a ciascun candidato. Padova, Il Direttore del Dipartimento

12 ALLEGATO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL ART. 46, D.P.R. 445/2000 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DELL ART. 47, D.P.R. 445/2000 Il sottoscritto codice fiscale nato a prov. il sesso residente in via C.A.P. città prov. telefono consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA Data FIRMA Allega fotocopia documento di riconoscimento se la dichiarazione non viene resa in presenza del dipendente addetto.

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