REGOLAMENTI REACH - CLP: COSA CAMBIA PER L UTILIZZATORE DI PRODOTTI CHIMICI E LA GESTIONE SICUREZZA
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- Giorgina Boscolo
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1 Informativa del 18/05/2015 REGOLAMENTI REACH - CLP: COSA CAMBIA PER L UTILIZZATORE DI PRODOTTI CHIMICI E LA GESTIONE SICUREZZA AMBITO SEGNALAZIONE PAG. Sicurezza ATTIVITA DA ATTUARE IN AZIENDA 2-1 -
2 Regolamenti REACH e CLP: classificazione delle miscele, autorizzazione e restrizione delle sostanze a far data dal 01 giugno 2015 Dal 1 giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal ). Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi di pericolo e una traduzione dalle vecchie frasi di rischio R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele, nonché l applicazione di specifici obblighi associati anche all autorizzazione od alla restrizione all uso delle sostanze chimiche che va a coinvolgere pienamente tutti gli attori della filiera in accordo anche al Regolamento REACH. REGOLAMENTI REACH E CLP MA DI COSA STIAMO PARLANDO? REACH è il Regolamento europeo CE n. 1907/2006 adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. E entrato in vigore nell Unione Europea il 1 giugno 2007 ed è relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento impone a tutti i produttori e importatori (da paesi extra UE) di sostanze chimiche l obbligo di registrazione delle sostanze presso l Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). La registrazione delle sostanze chimiche consiste essenzialmente nel trasmettere all ECHA da parte dei produttori/importatori una complessa serie di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze e sui lori usi. Per talune sostanze particolarmente l ECHA impone ulteriori obblighi di autorizzazione o di restrizioni d uso. Gli utilizzatori di sostanze chimiche sono coinvolti nell adempimento del regolamento REACH, in quanto conferisce loro maggiori responsabilità soprattutto in fase di acquisto ed utilizzo di prodotti chimici, in particolar modo per le sostanze e miscele pericolose. Riflessi del Regolamento REACH sull utilizzatore a valle: 1. Cambiano le Schede Dati di Sicurezza (SDS) da cui è possibile ottenere informazioni più numerose e più complete su proprietà pericolose dei prodotti manipolati; rischi connessi ad un'esposizione; misure di sicurezza da applicare. 2. I prodotti pericolosi registrati e prodotti/importati in quantità > 10 ton/anno hanno una SDS estesa comprensiva di Scenari di esposizione (ES) per una valutazione della sicurezza chimica - 2 -
3 CLP è il Regolamento europeo CE n. 1272/2008 e riguarda la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. E entrato in vigore nell Unione Europea il 20 gennaio 2009 ed introduce in Europa un nuovo sistema per la classificazione e l etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, basato sul Sistema mondiale armonizzato dell ONU (GHS). Gli utilizzatori di sostanze chimiche devono conoscere la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche per essere in grado di valutare e controllare il rischio chimico in azienda e l eventuale pericolosità di miscele o articoli immessi sul mercato. Riflessi del Regolamento CLP sull utilizzatore a valle: 1. Possiamo avere prodotti chimici (sostanze o miscele) che cambiano nella loro classificazione di pericolo 2. Cambiano i pittogrammi dei simboli di pericolo (DA simbolo quadrato arancione A pittogramma romboidale bianco a bordo rosso) 3. Le frasi di rischio R sono sostituite dalle indicazioni di pericolo H (Es. DA R12 Estremamente infiammabile A H222 Aerosol alta-mente infiammabile ) 4. Le frasi di sicurezza S sono sostituite dai consigli di prudenza P (es. DA S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista A P305 In caso di contatto con gli occhi:... ) 5. Cambia l imballaggio dei prodotti 6. Cambia l etichettatura dei prodotti - 3 -
4 REGOLAMENTI REACH E CLP: OBBLIGHI PER L UTILIZZATORE A VALLE CHI È L UTILIZZATORE A VALLE? L Utilizzatore a valle è secondo il regolamento REACH una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall importatore che utilizza una sostanza chimica, in quanto tale o in quanto elemento di una miscela, nell esercizio delle proprie attività industriali o professionali. Esistono pertanto varie tipologie di utilizzatori a valle, in cui un impresa può identificarsi nell ambito delle proprie attività industriali o artigianali: Tipologia utilizzatore a valle UTILIZZATORE INDUSTRIALE O PROFESSIONALE FORMULATORE Attività dell impresa L azienda utilizza sostanze 1 (tal quali o in miscela 2 ) nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato. Es. Utilizzo di solventi o lubrificanti nelle attività di manutenzione degli impianti produttivi. L azienda unisce due o più sostanze (tal quali o in miscele) per la produzione e vendita di una nuova miscela. Es. Formulazione di un detergente o di una vernice per mezzo di semplice miscelazione dei vari componenti, senza ingenerare reazioni chimiche fra le sostanze impiegate (per esempio l impresa che determina una reazione fra un acido ed una base per la produzione di un sale, ai sensi del REACH non è un Formulatore, bensì un Produttore/Fabbricante perché sintetizza una nuova sostanza ). RIEMPITORE L azienda trasferisce sostanze o miscele da un contenitore all altro. Es. Trasferimento di prodotti detergenti in nuovi contenitori (riconfezionamento). PRODUTTORE DI ARTICOLI L azienda incorpora sostanze (tal quali o in miscele) negli articoli 3 prodotti e immessi sul mercato. Es. Colorazione di fibre tessili, laccatura dell acciaio, verniciatura di infissi. Può capitare che un impresa assuma anche più ruoli ( es. formulatore ed utilizzatore se oltre a produrre miscele, utilizza lubrificanti nel reparto produttivo). COSA DEVE FARE L UTILIZZATORE A VALLE DAL 01 GIUGNO 2015? Gli obblighi di un utilizzatore a valle dipendono dall effettiva attività che viene svolta dallo stesso in relazione ad una specifica sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo. L impresa deve ottemperare a specifici obblighi specialmente durante queste fasi: 1 un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione 2 una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze 3 un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica - 4 -
5 fase di acquisto delle sostanze/miscele (tutte le tipologie di utilizzatori) fase di utilizzo delle sostanze/miscele (tutte le tipologie di utilizzatori) fase di vendita delle sostanze in miscele e articoli (formulatori e riempitori e produttori di articoli) Destinatario: Obblighi in fase di acquisto e di utilizzo Utilizzatore industriale o professionale; Formulatore; Riempitore; Produttore di articoli. Cosa fare in pratica al : Effettuare un censimento di tutti i prodotti chimici acquistati (sostanze tal quali o in miscela) Vedasi Allegato n.1 Verificare il possesso di Schede di Sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici in uso (sostanze tal quali o in miscela): Operativamente: Raccogliere e verificare l aggiornamento e la redazione in lingua italiana di tutte le schede dati di sicurezza (SDS) già disponibili in azienda 4 Se necessario, richiede ai fornitori le SDS in lingua italiana e aggiornate Vedasi Allegato n.2 dando priorità ai casi in cui la data di emissione o revisione sia antecedente al 1 dicembre 2010 (obbligo di fornitura SDS conforme alla nuova normativa 5 ) o nel caso in cui tale data non sia presente sulla Schede dati di Sicurezza. NB - Se il fornitore dichiara l assenza di sostanze classificate come pericolose anche nelle percentuali di cui all art. 31 par.3 del REACH, la SDS non è necessaria, né obbligatoria Verificare che i prodotti chimici siano registrato o preregistrati mediante: Richiesta scritta ai propri fornitori (produttori, importatori, distributori) Vedasi Allegato n.2 oppure Se si dispone di Scheda di Sicurezza aggiornata, verificare il numero di registrazione REACH, che è riportato alla Sezione 1. Identificazione della sostanza [ ] per le sostanze oppure alla Sezione 3. Composizione/Informazione sugli ingredienti per le miscele Verificare se i prodotti acquistati contengono sostanze presenti negli nell Allegato 14 del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione), nell Allegato 17 del REACH (sostanze soggette a restrizioni) o nella Candidate List (sostanze che potrebbero essere incluse in futuro nell allegato 14). Suddetta verifica va condotta per le sostanze e le miscele: classificate pericolose contenenti piccole concentrazioni di o sostanze pericolose per la salute umana o per l ambiente ( 1% in peso per miscele non gassose, 0,2% in volume per miscele gassose) o sostanze PBT - Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - ( 0,1% in peso) o sostanze vpvb - Molto Persistenti e Molto Bioaccumulabili - ( 0,1% in peso) contenenti sostanze con limiti di esposizione professionali 4 Il fornitore ha l obbligo di fornire la scheda dati di sicurezza: 1) alla prima fornitura di sostanze o miscele pericolose (es. solventi infiammabili), sostanze PBT o vpvb ( es. muschio xilene), sostanze inclus e nella candidate list - 2) su richiesta del cliente in caso di vendita di miscele non pericolose ma contenenti piccole concentrazioni (indicate all art. 31 par. 3 del REACH) di sostanze pe ricolose o PBT, vpvb o sostanze con limiti di esposizione professionali 5 SDS conformi all Allegato II del Regolamento (UE) n.453/2010; SDS conformi all Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 solo per le miscele immesse sul mercato prima del e per le quali non sia necessario un aggiornamento della SDS (deroga fino al ) - 5 -
6 Operativamente: Estrarre dalle SDS (alla Sezione 3. Composizione/Informazione sugli ingredienti) l identificativo (numero CAS o CE), il nome chimico e la classificazione di tutte le sostanze con particolare rischio per l uomo o l ambiente, presenti nel prodotto Trasferire tali informazioni (numeri CAS/CE, nome chimico e classificazione) nel proprio elenco delle sostanze/miscele acquistate ( Vedasi Allegato n.1) Consultare la sezione 15 della SDS, che potrebbe già evidenziare la presenza nel prodotto di sostanze incluse negli allegati 14 e 17 Una volta completato l elenco dei prodotti chimici con le informazioni estratte dalle SDS, verificare se ci sono sostanze contenute negli elenchi suddetti (allegati 14 e 17 del Regolamento REACH e Candidate List) Verificare gli usi consentiti per tutti i prodotti chimici acquistati (sostanze tal quali o in miscela) poiché l utilizzatore a valle deve rispettare gli usi previsti dalla SDS e dagli eventuali scenari di esposizione (ES) 6 allegati alle SDS. Operativamente: Leggere gli usi previsti per il prodotto alla Sezione 1. Identificazione della sostanza o della miscela [ ] Leggere il Punto 15.2 della Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione se è stata fatta una Valutazione della sicurezza chimica e se sono quindi previsti anche gli scenari di esposizione (ES) In presenza di scenari di esposizione, nel caso di prodotti già registrati, verificare che i propri usi siano previsti dagli ES allegati alla SDS Nel caso di prodotti non ancora registrati, in caso di un uso non contemplato nella SDS o negli scenari di esposizione di un prodotto registrato, vi consigliamo di rapportarvi con i vs Fornitori per procedere allo scambio di informazioni necessarie e previste dal regolamento REACH Aggiornare la valutazione del Rischio Chimico se le informazioni inerenti le proprietà pericolose sono cambiate (riferirsi ai pericoli ed agli scenari previsti dalla nuova Scheda Dati di Sicurezza) Promuovere la informazione e formazione dei lavoratori Operativamente: Mettere a disposizione dei lavoratori tutte le SDS aggiornate e gli eventuali scenari di esposizione (ES) a corredo Predisporre specifica informativa atta a comunicare i cambiamenti in corso in ambito di pittogrammi, etichettatura e classificazione Vedasi Allegato n.3 Prevedere incontri di informazione e formazione specifici per i lavoratori, preposti e dirigenti Aggiornare la segnaletica di sicurezza in coerenza con la nuova classificazione ed etichettatura CLP dei prodotti chimici utilizzati in azienda Gli Enti di Controllo si raccomandano di formalizzare le verifiche condotte sui prodotti chimici acquistati dall Utilizzatore a valle mediante corrispondenze e documentazioni da tenere agli atti presso l impresa (comunicazioni con i fornitori, documenti di valutazione, registri formazione, distribuzione materiale informativo, ). 6 Tali scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e prodotte o importate in quantità superiore a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi il produttore/importatore ha l obbligo di effettuare una valutazione sulla sicurezza chimica con redazione degli scenari)
7 L art.36 del REACH prevede che l impresa riunisca tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi del regolamento REACH e ne assicuri la disponibilità per un periodo di almeno 10 anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela: mantenere in azienda le SDS e tutta la documentazione a corredo per almeno un decennio dal loro impiego e/o gestione lungo la filiera. Obblighi in fase di vendita di sostanze Destinatario: Formulatore; Riempitore; Produttore di articoli. Cosa fare in pratica al : FORMULATORI E RIEMPITORI L azienda che acquista ed utilizza sostanze chimiche può a sua volta immetterle sul mercato tal quali o in miscela (nel ruolo di formulatore o riempitore di sostanze/miscele). Il regolamento REACH ha introdotto anche per queste figure della filiera una serie di obblighi e responsabilità, già in essere a far data dal per le sostanze e che a far data dal saranno valide anche per le miscele (salvo un periodo ponte fino al per le miscele immesse sul mercato prima del e per le quali non sia necessario un aggiornamento della SDS): 1. Predisposizione e fornitura delle nuove Schede dati di Sicurezza (SDS) 2. Riclassificazione dei prodotti chimici immessi sul mercato (già in vigore dal per le sostanze 3. Ri-etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici immessi sul mercato Il formulatore è tenuto a verificare l attendibilità dei dati forniti a monte, in particolar modo ogni qualvolta appaiono incoerenti o poco plausibili (facendo a tal proposito riferimento a banche dati). Per maggiori chiarimenti sull applicazione del regolamento CLP è disponibile la guida dell ECHA Guida introduttiva al regolamento CLP al seguente link: Vi consigliamo di far riferimento alla vs organizzazione di categoria per l applicazione degli obblighi di cui sopra. PRODUTTORE DI ARTICOLI Ai sensi del Regolamenti REACH i produttori di articoli (articolo = un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica ) sono tenuti all adempimento ad una serie di obblighi (gli stessi previsti anche per gli importatori di articoli da paesi extra UE): 1. Registrazione di sostanze contenute in articoli 2. Notifica di sostanze contenute in articoli - 7 -
8 3. Comunicare informazioni ai sensi dell articolo 33 del REACH Per un ulteriore approfondimento di tali argomenti si consiglia la consultazione della guida dell ECHA: Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli al seguente link: Vi consigliamo di far riferimento alla vs organizzazione di categoria per l applicazione degli obblighi di cui sopra. Il ns studio è a disposizione per l applicazione dei disposti previsti dai Regolamenti REACH e CLP per quanto di competenza. Per informazioni contattare lo e chiedere Ambiente-Sicurezza. del personale dell Ufficio - 8 -
9 Allegato 1 ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI ACQUISTATI Nome commerciale o codice interno sostanza/ miscela Paese fornitore Extra UE ai fini REACH SI / NO Nome fornitore Ricevuta SDS (dopo richiesta al fornitore) SI / NO / Non obbligat. Data SDS Nome chimico sostanze tal quali o costituenti la miscela (da SDS) Numeri CAS/CE (per sostanze tal quali o in miscele) CE CAS Percentuale sostanza in miscela Quantità di utilizzo annuo Classificaz. CLP
10 Allegato 2 FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E NOTIFICA USI AI FORNITORI UE Spett. ditta Fornitrice. c.a. Rappresentante Legale Responsabile REACH OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI REACH/CLP Gentile Fornitore, al fine di una reciproca e adeguata applicazione dei regolamenti REACH/CLP, la preghiamo di fornirci le seguenti informazioni, relative ai prodotti chimici, che acquistiamo dalla vostra azienda: (riportare le sostanze e/o miscele acquistate) RICHIESTA INFORMAZIONI 1) Per ognuno dei prodotti suddetti vi preghiamo di comunicarci se le sostanze contenute siano state pre-registrate o registrate secondo le scadenze imposte dalla normativa. Nel caso non siate importatore o produttore di sostanze e quindi senza alcun obbligo di preregistrazione o registrazione, potrete fornirci tali informazioni grazie alle comunicazioni ricevute dai vostri fornitori lungo la catena di approvvigionamento NOME PRODOTTO CHIMICO (sostanza/miscela) LE SOSTANZE COSTITUENTI IL PRODOTTO SONO PREREGISTRATE/REGISTRATE SI NO NOTE (esenzioni secondo art.2 del REACH, carenza informazioni su alcune sostanze per difficoltà comunicazione con vs fornitori, ecc.) Vi chiediamo informarci tempestivamente se in fase di applicazione dei regolamenti e degli adempimenti previsti, alcune delle sostanze a noi fornite tal quali o in miscela non verranno più prodotte o verranno sostituite. 1/2
11 Allegato 2 FAC-SIMILE PER RICHIESTA INFORMAZIONI E NOTIFICA USI AI FORNITORI UE 2) Nel caso di sostanze pericolose in quanto tali o contenute in miscele vi chiediamo di inviarci le schede di dati sicurezza in lingua italiana, aggiornate alla normativa vigente (SDS conformi all Allegato II del Regolamento (UE) n.453/2010; SDS conformi all Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 solo per le miscele immesse sul mercato prima del e per le quali non sia necessario un aggiornamento della SDS ( deroga fino al ) ed eventualmente corredate degli scenari di esposizione (previsti nel caso di sostanze registrate e importate/prodotte in quantità >10 tonnellate l anno) 3) Nel caso di presenza di sostanze incluse negli Allegati XVII e XIV del REACH o nella Candidate List pubblicata sul sito dell ECHA ( authorisation_process /candidate_list_table_en.asp) vi chiediamo di comunicarci: a. l identificativo della sostanza b. la percentuale contenuta (% peso/peso) nel prodotto c. se trattasi di sostanze soggette ad autorizzazione, status della medesima d. gli scenari di esposizione (ES) delle sostanze in questione NOTIFICA USI Sarà ns premura fornirvi le informazioni necessarie previste dal Regolamento REACH: in caso di sostanze non ancora registrate od in fase di pre-registrazione in caso di sostanze costituenti il prodotto già registrate, i cui usi contemplati nelle SDS e negli scenari di esposizione allegati alle SDS non corrispondano a quelli effettuati dalla nostra azienda. Si resta in attesa di un Vs. pronto riscontro Cordiali saluti. 2/2
12 Allegato 3 INFORMATIVA PER I LAVORATORI - La nuova rappresentazione grafica dei pericoli e le nuove SDS Regolamenti europei CLP e REACH: ecco cosa cambia per l utilizzatore a valle Con il Regolamento CLP le sostanze (elementi chimici o loro composti - es.cl e HCl) e le miscele (preparati, miscugli o soluzioni di 2 o più sostanze es. vernice) sono soggetti a: 1. EVENTUALE NUOVA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO e TIPO DI IMBALLAGGIO 2. CAMBIANO I PITTOGRAMMI DEI SIMBOLI DI PERICOLO 1/2
13 Allegato 3 INFORMATIVA PER I LAVORATORI - La nuova rappresentazione grafica dei pericoli e le nuove SDS 3. LE FRASI DI RISCHIO R E LE FRASI DI SICUREZZA S SONO SOSTITUITE DALLE INDICAZIONI DI PERICOLO H E DAI CONSIGLI DI PRUDENZA P 4. CAMBIA L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VECCHIO REGOLAMENTO REGOLAMENTO CLP Con il Regolamento REACH le SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS) dei prodotti chimici (sostanze tal quali o miscele) cambiano e riportano un numero maggiore di informazioni per la promozione della salute e sicurezza chimica sul lavoro. LEGGI LE NUOVE SDS E PRESTA ATTENZIONE ALLE ETICHETTATURE: CONOSCERE CIO CON CUI SI LAVORA CI AIUTA A PREVENIRE RISCHI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E L AMBIENTE 2/2
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