IL GIRASOLE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOMMA LOMBARDO STATUTO DELL AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI

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1 IL GIRASOLE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOMMA LOMBARDO STATUTO DELL AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI TITOLO I - DENOMINAZIONE / SEDE Art. 1 Ai sensi della Legge Regionale 1/2003 è istituita l Azienda di servizi alla persona denominata IL GIRASOLE. E fatto obbligo all ente di utilizzare tale denominazione in ogni segno distintivo o comunicazione, ovvero la denominazione abbreviata ASP IL GIRASOLE. L azienda ha la sua sede legale in Somma Lombardo, Via Bellini n. 29. TITOLO II - SCOPI E MEZZI Art. 2 L azienda persegue finalità di rilevanza socio-sanitaria ed ha lo scopo di offrire assistenza nei confronti di persone anziane in stato di non autosufficienza. L Azienda svolge la propria attività nei settori della assistenza sociale e socio sanitaria, nel settore della formazione e dell educazione con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani del proprio territorio. Nel rispetto di quanto previsto dalle tavole testamentarie l azienda svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore delle persone bisognose residenti nel territorio facente parte del distretto sanitario di Somma Lombardo. Art. 3 Per l esercizio della propria attività istituzionale l Azienda dispone del 2 e 3 piano del presidio ospedaliero A. Bellini di Somma Lombardo, ove è ubicata la struttura, concessi in comodato dalla Azienda Ospedaliera di Gallarate. L azienda adempie alle proprie finalità istituendo e gestendo servizi sociali e socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale ed ambulatoriale per la tutela delle persone anziane non autosufficienti. L Azienda può compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici, anche di diritto privato, per l adempimento dei propri scopi istituzionali. L azienda concorre alla programmazione regionale e locale sulle attività sociali e socio sanitarie, nei modi stabiliti dal Regolamento Regionale. L Azienda può costituire o partecipare ad altri soggetti, purchè siano senza scopo di lucro e abbiano finalità istituzionali analoghe.

2 Art. 4 Il patrimonio dell ente è costituito dai beni mobili come risultanti nell inventario approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 2 ottobre L amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. L Azienda ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili per la realizzazione di attività istituzionali. Art. 5 L Azienda provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: a) con rette, tariffe o contributi dovuti dai privati o da enti pubblici per l esercizio delle proprie attività istituzionali; b) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Azienda c) con i proventi derivanti dall eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELL ENTE Art. 6 Sono organi dell Azienda: - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente dell Azienda di servizi alla persona; - il Vice Presidente dell Azienda di servizi alla persona; - il Revisore dei Conti Art. 7 L Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri così nominati: - n. 2 nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell assessore competente per materia: - n. 2 nominati dalla Giunta comunale del comune di Somma Lombardo; - n. 1 nominato dalla Azienda Ospedaliera di Gallarate, in quanto soggetto rappresentativo degli originari interessi dell ente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile esclusivamente per un secondo mandato. Le dimissioni rassegnate dai consiglieri sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, l Azienda attiva le procedure per la surroga dell amministratore

3 dimissionario che verrà sostituito con nuova nomina da parte del soggetto che lo ha nominato. I consiglieri nominati successivamente all insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del Collegio. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio si intenderà decaduto. La decadenza degli amministratori opera nei casi e non le modalità indicate dall art. 8 commi e 15 della L.R. n. 1/2003. La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e conseguente contradditorio in forma scritta. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri, spetta una indennità di funzione fissata da apposita Deliberazione Regionale. E fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso, così come previsto dal l art. 24 del Regolamento di attuazione. Art. 8 Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l anno per l approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio d esercizio. Inoltre si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione è l organo di indirizzo e di verifica della gestione dell Azienda ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il consiglio : a) nomina il Presidente dell Azienda, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri con voto favorevole alla maggioranza assoluta degli stessi; b) approva il bilancio consuntivo annuale e redige la nota integrativa di accompagnamento al bilancio; c) approva lo statuto e le relative modifiche da sottoporre alla direzione generale della Giunta regionale per l apposizione del visto di legittimità; d) adotta il regolamento generale di funzionamento dell ente, il regolamento di organizzazione e contabilità e i regolamenti amministrativi necessari; e) predispone ed approva i piani e i programmi fondamentali dell attività dell Azienda e ne verifica l attuazione;

4 f) approva il documento di programmazione economica triennale; g) approva il programma di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio; h) delibera la dismissione o l acquisto di beni immobili; i) nomina il Direttore Generale dell Azienda, tra gli iscritti all albo regionale dei direttori dell ASP che assume anche le funzioni di Segretario; j) approva, su proposta del direttore generale, la dotazione organica dell Azienda; k) autorizza il Presidente a rappresentare in giudizio l Azienda. Art. 10 Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si svolgono a voto palese e per appello nominale salvo quelle attinenti le persone fisiche ed a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le modifiche dello statuto, l approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l organo di amministrazione dell azienda. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell adunanza. Le sedute consiliari non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Direttore Sanitario ed i Dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Art. 11 Il Presidente è il legale rappresentante dell Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Il Presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l attività socio sanitaria dell Azienda. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell Azienda. Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta, con ordinanza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

5 Art. 12 Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento. Se il Presidente e il Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o di età. Art. 13 Il controllo sulla regolare amministrazione dell ente è esercitato da un Revisore dei conti o da una società di revisione. Il Revisore dura in carica due anni e può essere riconfermato esclusivamente per un altro mandato. Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo ogni anno. Art. 14 Il servizio di tesoreria è affidato ad Istituto Bancario di nota e comprovata solidità. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica. TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI Art. 15 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all albo regionale dei direttori delle ASP. Il direttore è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della azienda, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente. Al direttore competono altresì tutte le funzioni non rientranti nell art. 11 dello Statuto nonché l assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d incarico approvato dalla Azienda. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato dal relativo contratto e dalle norme previste dalla L.R. n. 1/2003 e dal relativo Regolamento di attuazione; il direttore rimane in carica per tre anni, rinnovabili. Il trattamento economico viene concordato tra le parti contraenti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia. L incarico di Direttore è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui alla L.R. n. 1/2003 e successive modifiche; non possono essere nominati direttori coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.

6 Art. 16 L ufficio relazioni con il pubblico viene istituito dalla Azienda ai sensi della L.R. 1/2003 ed ha il compito di fornire agli utenti, alle persone interessate le informazioni inerenti l attività istituzionale e di raccogliere istanze e suggerimenti. Art. 17 L ordinamento, la gestione e l organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale, nonché dell Ufficio relazioni con il pubblico dell Azienda, sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo. TITOLO V - TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA. Art. 18 L esercizio finanziario dell ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno ed è uniformato al principio del pareggio di bilancio. L ente è obbligato alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ed alla predisposizione di un documento di programmazione economica di durata triennale. Il bilancio deve essere comunicato all autorità di controllo, agli enti ed ai soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell azienda e all ASL territorialmente competente; il bilancio deve inoltre essere reso pubblico con l affissione all albo pretorio del comune di Somma Lombardo. Art. 19 Nel caso di perdite nella gestione il Consiglio di Amministrazione pone in essere tutte le procedure necessarie stabilite dall art. 14 della legge regionale 1/2003. Art. 20 Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni della Legge Regionale 1/2003.

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