I RIFIUTI SANITARI La loro gestione con il SISTRI

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1 I RIFIUTI SANITARI La loro gestione con il SISTRI Bergamo, 16 dicembre 1 PER SCARICARE SLIDE DI OGGI : Casella Informazioni Corsi : Andare alla giornata di oggi : 16 dicembre Scaricare con la password : RIFIUTISANITARI ( maiuscolo ) 2 Aspetti tecnico-operativi nel nuovo TESTO UNICO in materia ambientale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n rosabertuzzi@libero.it 3 1

2 Ambito di applicazione Le specifiche materie sono: PARTE SECONDA - Valutazione ambientale strategica (VAS) - Valutazione di impatto ambientale (VIA) -Autorizzazione ambientale integrata (IPPC) -- Autorizzazione Integrata Ambientale ( A.I.A. ) PARTE TERZA - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione -Tutela delle acque dall inquinamento - Gestione delle risorse idriche PARTE QUARTA - Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti contaminati PARTE QUINTA - Tutela dell aria - Riduzione delle emissioni in atmosfera PARTE SESTA - Tutela risarcitoria del danno ambientale PARTE II autorizzazioni D.L.vo 128 / 2010 ( G.U ) V.I.A. V.A.S. A.I.A. I.P.P.C. 5 PARTE III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche Novità introdotte della L. 36/2010 Novità introdotte dal D.L.vo 219/2010 (eutrofizzazione, analisi, prelievi, ) 6 2

3 PARTE IV NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI Dall art. 177 all art. 267 Novità : D.L.vo 205 ( G.U ) 7 RIFIUTO SI DISFI ABBIA L INTENZIONE ABBIA L OBBLIGO DI DISFARSI 8 RIFIUTO URBANO SPECIALE PERICOLOSO NON PERICOLOSO 9 3

4 TIPI DI RIFIUTI PRODOTTI DA AZIENDA SANITARIA 10 1) RIFIUTI PERICOLOSI a rischio infettivo non a rischio infettivo 2) RIFIUTI NON PERICOLOSI assimilabili agli urbani da adottare particolari modalità di smaltimento 11 RIFIUTI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO Rifiuti contenenti mercurio Liquidi di sviluppo e fissaggio radiografico e Sostanze chimiche pericolose Filtri esausti provenienti da cappe aspiranti Farmaci citotossici e citostatici Sali e soluzioni contenenti metalli pesanti

5 RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO Rifiuti pericolosi infettivi solidi Rifiuti pericolosi infetti liquidi Rifiuti sanitari non pericolosi ( es. farmaci scaduti , radiografie di scarto ) 13 RIFIUTO SANITARIO PERICOLOSO O NON PERICOLOSO Se ha accanto l asterisco è pericoloso : Es * rifiuti contenenti mercurio Es. 09 Rifiuti dell'industria fotografica rifiuti dell'industria fotografica * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 14 CODICI CER ALLEGATI AL TESTO UNICO AMBIENTALE D.LV.O 152/2006 Allegato D Parte IV sui rifiuti Se sono contrassegnati con l asterisco sono pericolosi, ma il Testo unico non fa differenza tra rischio infettivo e non Tale differenza è dettata solo dal 254/

6 CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL CODICE C.E.R. secondo la disciplina della Legge 116/ Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a diagnosi,trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani oggetti da taglio (eccetto ) parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce * medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici rifiuti legati alle attivita' di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali oggetti da taglio (eccetto ) * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce * medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce

7 Art. 266 comma 4 (Disposizioni finali) 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. 19 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 Evoluzione della disciplina Applicazione direttiva europea 98/ NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RESPONSABILITA CO-RESPONSABILITA del produttore, trasportatore, intermediario, ricevente Nuovi Art. 188 e 178 bis Non più la comunicazione in Provincia Limitazione di responsabilità per utente Sistri 21 7

8 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 Novità nella priorità della gestione: dalla preparazione al riutilizzo Art. 180 bis : riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti Art. 181 : riciclaggio e recupero dei rifiuti 22 Art. 181 : riciclaggio e recupero dei rifiuti Le regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata - entro il 2015 dovrà avvenire almeno per carta,metalli, plastica e vetro e, ove possibile per il legno - - entro il 2020 preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti, quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici ( almeno il 50 % in termini di peso ) - Recupero dei rifiuti urbani assimilati 23 RECUPERO DEI RIFIUTI Biomassa ( art. 185, comma 1, lett. F).. Esclusi dall ambito di applicazione f) materiale.. Utilizzato.. Per la produzione di nergia di biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana ) Biogas ( art. 179, comma 4, lett. E) l impiego dei rifiuti e la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l impiego di rifiuti come altro mezzo per produrre energia ) Fotovoltaico ( art. INCENERIMENTO 24 8

9 Art. 182 bis Principi di autosufficienza e prossimità Lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di : a) realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, b), c) Può essere limitato l ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero 25 Art. 182 ter Rifiuti organici La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati 26 Art. 183 Definizioni Dalla lettera a) alla lettera qq) Es. A) rifiuto B) rifiuto pericoloso C) oli usati D) rifiuto organico. Qq) sottoprodotto 27 9

10 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 Sottoprodotto e MPS 28 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 ESCLUSIONI ( art. 185 ) : Paglia, sfalci, potature Acque di scarico Sottoprodotti di origine animale Carcasse di animali Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o sfruttamento delle cave Il terreno in situ 29 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 Art. 193 Trasporto di rifiuti Modificato in quanto ingresso del SISTRI Trasporto transfrontaliero Microraccolta Trasporto intermodale Soste tecniche Trasporti occasionali Movimentazione dei rifiuti all interno delle aree private Limitata la responsabilità del trasportatore 30 10

11 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 Terre e rocce da scavo in futuro Art. 184, comma 3, lett. B) Art. 185, comma 1, lett. B ) e c) Art. 185, comma 4 Art. 186 verrà abrogato quando entreranno in vigore le norme che classificano il sottoprodotto 31 NOVITA APPORTATE DAL D.L.VO 205/2010 DA NATALE 2010 SANZIONI SISTRI 32 DEPOSITO TEMPORANEO ART. 183, comma 1, aa) 33 11

12 DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 34 DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI E da considerare una fase preventiva autonoma rispetto al recupero vero e proprio. 5 R E Q U I S I T I: 1) deposito nel luogo di produzione; 2) può essere effettuato solo dal soggetto che ha prodotto i rifiuti; 3) categorie omogenee 4) rispetto norme stoccaggio, imballaggio, etichettatura 5) limiti temporali ( tre mesi un anno) 6) Limiti quantitativi ( 10 o 30 metri cubi) 35 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SANITARI 36 12

13 Articolo 8 / 254 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 1. Per garantire la tutela della salute e dell ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2: a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. 38 Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita del produttore, tale termine e esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni; b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi; c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu breve tempo tecnicamente possibile; d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo prevedere anche l utilizzo di sistemi di refrigerazione

14 BONIFICA DI SITI CONTAMINATI Dall art. 239 all art. 253 Non è stato cambiato nulla Rimane il problema delle ordinanze di cui all art maggio 2009 ovi articoli introdotti dal 205 circa gli lighi dei comuni per la corretta ione dei rifiuti domestici, urbani, 41 CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA D.M. 8 aprile 2008 D.M. 13 maggio 2009 Art. 208/152 I nuovi articoli introdotti dal 205 circa gli obblighi dei comuni per la corretta gestione dei rifiuti domestici, urbani, assimilabili 42 14

15 Sistri!!!!! D.M. 52/2011 così aggiornato al D.M. 219/2011 ( G.U. 5 gennaio 2012 ) 43 Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ( G.U. 10 DICEMBRE 2010 ) Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 44 Art. 260-bis, comma 1, e art. 260-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 Omessa iscrizione al SISTRI di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti dal D.M Tali termini, prorogati dal D.M. 15 febbraio 2010, sono il e Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a ,00 euro ( pagamento in misura ridotta di 5.166,67). In caso di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 euro a ,00 euro ( pagamento in misura ridotta ). Sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell iscrizione e del correlativo versamento del contributo ( art. 260 ter, comma 3) 45 15

16 Art. 260-bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006Omesso pagamento del contributo per l iscrizione al SISTRI di cui all articolo 188-bis, omma 2, lett. a) da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a ,00 euro ( pagamento in misura ridotta di 5.166,67). In caso di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 euro a ,00 euro ( pagamento in misura ridotta )..All accertamento dell omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 46 Art. 260-bis, commi 3 e 4,, D.Lgs. n. 152/2006 Omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal SISTRI, ovvero inoltro di informazioni incomplete, o inesatte, alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al SISTRI, o comunque impedimento in qualsiasi modo del corretto funzionamento del sistema. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a ,00 euro ( pagamento in misura ridotta di 5.166,67). Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorativeinferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040,00 euro a 6.200,00 euro.il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.nal caso di rifiuti pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 euro a ,00 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070,00 euro a ,00 euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti è la medesima di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 520,00 euro a 3.100,00 euro. 47 Art. 260-bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006Inadempimento di ulteriori obblighi incombenti sui soggetti obbligati ai sensi del SISTRI, diversi da quelli di cui sopra.per ciascuna delle suddette violazioni, sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a ,00 euro. In caso di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 euro a ,00 euro

17 Artt. 260-bis, comma 7, e 9 e artt. 260-ter, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 Omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Sanzione amministrativa pecuniaria 1.600,00 euro a 9.300,00 euro ( pagamento in misura ridotta 3.100,00). Si applica la pena di cui all art. 483 c.p. (vedi sopra) in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.se le condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro. Sanzione amministrativa accessoria OBBLIGATORIA del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all art. 99 c.p. ( Recidiva ) o all articolo 8-bis della L. 689/1981 ( Reiterazione delle violazioni ), o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 49 SANZIONI RIDOTTE NEL L ANNO 2011 : Art. 39, comma 2 D.L.vo 205/2010 : Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre RIFIUTI SANITARI E CORRETTA GESTIONE rosabertuzzi@libero.it 17

18 LA NORMATIVA Classificazione e gestione di rifiuti ed imballaggi dottrina - Gestione e smaltimento rifiuti sanitari: DPR 15 luglio 2003, n. 254 Codice dell ambiente: D.Lgs 3 aprile 2006, n /12/ 52 smaltimento, e gestione dei rifiuti valutando gli aspetti relativi alla riduzione e al recupero. 14/12/ 53 Corte di Cassazione Penale, sez. III, Sentenza 9 giugno 1994, n Il controllo della regolare consegna dei rifiuti ospedalieri nei contenitori prescritti si estende fino al momento dell'effettivo allontanamento dall'area della struttura. Quali che siano le dimensioni del nosocomio e le disponibilità dell'organico, il direttore sanitario è responsabile dello scrupoloso controllo di tutto l'iter di raccolta, sterilizzazione, sistemazione nei contenitori, consegna fino all'allontanamento dall'area di competenza ad opera delle ditte incaricate dello smaltimento, onde evitare operazioni improprie e dispersioni pericolose per la salute e l'ambiente 14/12/ 54 18

19 La gestione È l insieme delle operazioni, fra loro coordinate, volte alla tutela dell ambiente ed al rispetto della normativa vigente: Produzione Conferimento al punto di raccolta(all interno del reparto); Trasporto interno Deposito temporaneo Trasporto esterno Smaltimento /recupero 14/12/ 55 La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un elevata protezione dell ambiente ( ). I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente e, in particolare: Senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo e per la fauna e la flora; Senza causare inconvenienti da rumori o odori; Senza danneggiare il paesaggio ( ) 14/12/ 56 Il personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario direttamente coinvolto nel processo di smaltimento dovrà: 1. Collocare i rifiuti separatamente a seconda della tipologia; 2. Confezionare i rifiuti, secondo la tipologia, negli appositi contenitori messi a disposizione; 3. Compilare le etichette identificative dei rifiuti e scrivere sull imballaggio la data di chiusura ed il punto di produzione; 4. Chiudere ermeticamente i contenitori; 5. Indossare appositi DPI. 14/12/ 57 19

20 DPR 254/2003 Finalità e campo di applicazione Favorire in via prioritaria la riduzione delle quantità di rifiuti; favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero; formazione degli operatori sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari; favorire l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate; incentivare l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia. 14/12/ 58 Gli obiettivi del DPR n. 254 Finalizzare la gestione alla tutela dell ambiente e della salute pubblica. Codificare i rifiuti secondo la tipologia sulla base del nuovo codice CER 2002 Ridurre le quantità di tutte le tipologie di rifiuti sanitari. 14/12/ 59 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI i rifiuti sanitari non pericolosi; i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 14/12/ 60 20

21 RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico non ingombrante, da materiale metallico ingombrante, vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, gessi ortopedici. Tali rifiuti, qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo, devono essere recuperati. Sono inoltre rifiuti sanitari non pericolosi le parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità. 14/12/ 61 RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la spazzatura; indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie; i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (se non considerati rifiuti pericolosi). 14/12/ 62 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO In ambito sanitario è possibile ricomprendere in questa categoria, tra gli altri, i seguenti rifiuti: liquidi di sviluppo e di fissaggio derivanti dall uso di apparecchiature radiologiche, per i quali è consentito il recupero attraverso ditte autorizzate. Tali rifiuti attualmente sono quantitativamente in netta diminuzione a fronte della crescente digitalizzazione delle immagini; liquidi e sostanze chimiche di scarto derivanti da attività di laboratorio sostanze contenenti mercurio quali termometri o sfigmomanometri rotti; oli o altre sostanze pericolose provenienti da officine o manutenzioni interne alla struttura sanitaria. 14/12/ 63 21

22 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 i rifiuti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: a)provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; b)siano contaminati da: -sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; -feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; -liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico. i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che: a)siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali; b)siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi. 14/12/ 64 Alcuni esempi: Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni; Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test; Bastoncini oculari non sterili; Cannule e drenaggi; Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde; Circuiti per circolazione extracorporea; Deflussori; Guanti monouso; Materiale monouso: pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, soprascarpe, camici; Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari); Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale); Gessi o bendaggi; Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili; Lettiere per animali da esperimento; Contenitori vuoti; Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso 14/12/ 65 RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITà DI SMALTIMENTO farmaci scaduti o inutilizzabili medicinali citotossici e citostatici e materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi organi e parti anatomiche non riconoscibili piccoli animali da esperimento sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope. 14/12/ 66 22

23 Recupero di materia dai rifiuti sanitari Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata; a)contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo; b)altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi; c)rifiuti metallici non pericolosi; d)rifiuti di giardinaggio; e)rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; f)liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; g)oli minerali, vegetali e grassi; h)batterie e pile; i)toner; l)mercurio; m)pellicole e lastre fotografiche. 14/12/ 67 LA STERILIZZAZIONE DEI RIFIUTI Il processo di sterilizzazione consiste nell'abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6 (art. 2, comma 1, l. m DPR 254/2003). Il procedimento deve comprendere la triturazione e l essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. L efficacia dell impianto deve essere deve essere verificata sotto il controllo del Responsabile sanitario con cadenza almeno trimestrale mediante l impiego di bioindicatori nella misura di almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera di sterilizzazione. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici. L impianto deve essere inoltre sottoposto a convalida ogni 24 mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell impianto e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni: a)numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b)quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione; c)data del processo di sterilizzazione. 14/12/ 68 Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. Rifiuti ospedalieri Rifiuti ospedalieri sterilizzati 14/12/ 69 23

24 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". 14/12/ 70 Gli imballaggi esterni devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti. 14/12/ 71 il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni; le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi; per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile; Durata : il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione. 14/12/ 72 24

25 Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati Devono essere raccolti e trasportati in imballaggi: a perdere, anche flessibili, di colore diverso rispetto a quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri assimilati, recanti la scritta Rifiuti sanitari sterilizzati e la data di sterilizzazione. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono perciò sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Se vengono smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani. 14/12/ 73 Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Possono essere smaltiti: in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti; in impianti di incenerimento dedicati Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti; per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo. 14/12/ 74 Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia; possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani; qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne' impianti di produzione di CDR, ne' impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne' impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale. 14/12/ 75 25

26 Farmaci scaduti I farmaci sono prodotti chimici di sintesi sulle cui confezioni compare sempre una data di scadenza. Trascorso il termine ultimo indicato dalla casa farmaceutica, i medicinali non sono più utilizzabili e devono essere smaltiti correttamente. La parte del prodotto pericolosa è quella costituita dai principi attivi. In discarica, mischiati alla spazzatura domestica, possono dar luogo ad emanazioni tossiche e possono inquinare il percolato (il liquido che si accumula sul fondo della discarica). La presenza di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione di ceppi di microbi e virus assai pericolosi. E' per questo motivo che i farmaci scaduti non devono essere gettati nei normali cassonetti, ma collocati negli appositi contenitori presso le farmacie e le isole ecologiche. Lo smaltimento dei farmaci scaduti avviene attraverso la termodistruzione, oppure attraverso la loro inertizzazione in contenitori ermetici. 14/12/ 76 Ruoli e responsabilità nella gestione dei Rifiuti Sanitari Responsabile della struttura sanitaria : compete sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del D.P.R. 254/2003, in base all art. 17. Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro:Il Responsabile della struttura sanitaria può nominare, all interno del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (o di strutture simili), un Responsabile Tecnico cui spetta il compito, in particolare, di: - nominare i responsabili delle singole Unità Operative; - predisporre direttive per la raccolta dei rifiuti; - predisporre, in collaborazione con gli altri servizi competenti, i bandi di gara relativi all assegnazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; - vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti; - compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi; - predisporre il Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 14/12/ 77 Direttore di singola Unità Operativa (U.O.):Il Direttore è il Responsabile dell organizzazione dell U.O. In sostanza questo soggetto si configura come il produttore e detentore dei rifiuti all interno dell U.O. e risponde al Responsabile della struttura sanitaria e/o al Responsabile della gestione dei rifiuti, se presente. La responsabilità in merito ai rifiuti del Direttore può essere esercitata anche attraverso l individuazione, tramite sistema di delega, del Responsabile della gestione dei rifiuti all interno dell U.O. Responsabile della gestione dei rifiuti di singola Unità Operativa (U.O.):Il responsabile della gestione dei rifiuti, ove venga individuato con sistema di delega, compete l organizzazione di tutte le fasi di gestione dei rifiuti prodotti ed in particolare modo del conferimento dei rifiuti e del loro trasporto al deposito temporaneo o al punto di raccolta esterno per la RD. A tale figura è affidato anche il compito di attivare la raccolta differenziata se prevista e di sollecitarne l applicazione richiedendo la collaborazione di operatori e pazienti. 14/12/ 78 26

27 Responsabile del servizio di manutenzione e delle altre strutture tecniche:il servizio, coordinato dal Responsabile in oggetto, svolge soprattutto attività operative di controllo, manutenzione e registrazione in tutta la struttura sanitaria: la figura sopracitata è, pertanto, la persona di riferimento per la gestione dei rifiuti prodotti dalla sua attività. Medici:I medici possono decidere di volta in volta se alcuni rifiuti relativi ad un determinato paziente possono essere considerati infetti in considerazione del meccanismo di trasmissione della patologia in atto e quindi stabilire, conseguentemente, la loro classificazione e la loro modalità di smaltimento/recupero. Tutti gli operatori:sono tenuti ad osservare le norme per la corretta raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti. Pazienti:Sono tenuti ad osservare le norme per la corretta raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti. 14/12/ 79 Rifiuti, Responsabilità funzionario ARPA Il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, assume una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive. Fattispecie: funzionari dell'arpa consapevoli dell'esistenza di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, non effettuavano alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal ché non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n /12/ 80 I Giudici di merito hanno rinvenuto negli atti difensivi dell'azienda ospedaliera l'ammissione delle produzione promiscua nelle sale di degenza sia di rifiuti ordinari che di rifiuti speciali. Tale circostanza peraltro non é stata negata neanche nelle difese assunte nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione Civile 31/1/2011 n /12/ 81 27

28 Rifiuti sanitari: acque di dialisi pericolose anche se non provenienti da reparti infettivi La presenza di sangue è da sola sufficiente a fare rientrare il liquido in questione tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, si deve necessariamente concludere che, ove il liquido stesso sia contaminato da sangue esso, come afferma il PM ricorrente, costituisca senz'altro rifiuto pericoloso a rischio infettivo, potendo rilevare la contaminazione anche in via autonoma - come si rileva dall'espressione "almeno una delle seguenti caratteristiche" - quindi a prescindere dalla contestuale ricorrenza delle condizioni indicate in merito alla provenienza del rifiuto (es. ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati). Corte di Cassazione III Sezione penale,sentenza 9 giugno 2010, n /12/ 82 Rifiuti sanitari: per la mancata organizzazione dello smaltimento rispondono anche l Amministratore, il Direttore generale o il Presidente In materia di rifiuti costituiti da medicinali, dell abbandono o del deposito incontrollato deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente. Lo stesso, è tenuto, ope legis, a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche. Corte di Cassazione III Sezione penale Sentenza 15 giugno 2010, n /12/ 83 Il deposito preliminare è normativamente ricompresso nello stoccaggio; ne deriva che l eventuale previsione di un limite quantitativo ai rifiuti oggetto dello stoccaggio ricomprende necessariamente, per definizione, anche i rifiuti oggetto di deposito preliminare. La nozione giuridica di stoccaggio provvisorio configura una situazione statica di deposito di rifiuti in un luogo determinato, così che la quantità massima autorizzata coincida con quella conferita nell ambito di una data unità temporale Cass. Sez. III sent del /12/ 84 28

29 RIFIUTI - Rifiuti sanitari pericolosi - Trasporto - Contenitori - Art. 8 DPR n. 254/03 - Possibile alternativa tra contenitori esterni riutilizzabili e monouso -Discrezionalità della stazione appaltante. Se è vero che l art. 8 del DPR n. 254/03 consente - senza tuttavia stabilire l equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), oltre che del monouso, è altresì vero che, in caso di possibili alternative, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio. TAR VENETO, Sez. I - 26 aprile 2011, n /12/ 85 Resta salvo, in capo all Autorità preposta alla tutela del valore ambientale, il potere di fissare in maniera logica dei limiti per le attività anche se non rientranti nel novero di quelle contemplate, ciò per un giudizio di equivalenza ispirato al principio generale dell analogia, come questa diretto a rimuovere incertezze e a colmare vuoti normativi che non può tollerare margini per violazioni dei interessi della tutela della salute pubblica e dell ambiente; trattasi di categorie che non contengono peraltro un elencazione tassativa, ma sono suscettibili di interpretazione analogica fondata sull eadem ratio, interpretazione questa che, ai soli fini amministrativi, non è vietata da alcuna norma di principio (T.A.R. Lombardia, Brescia, , n.1738). Attenzione nella sentenza per DM n.254/2003 si intende Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n TAR CAMPANIA, Napoli sez.v sentenza n. 9181/ /12/ 86 Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 25 novembre 2011, n L art. 8 del DPR n. 254/03 stabilisce che le attività di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuate utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, recante la scritta Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti o pungenti, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile, previa disinfezione ad ogni ciclo d uso, recante la scritta Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. La norma regolamentare, quindi, prevede espressamente che l uso di un secondo imballaggio esterno riutilizzabile, anziché a perdere, 14/12/ 87 sia consentito, ancorché solo in via eventuale. 29

30 Corte di Cassazione 20 gennaio 2012, n. 795 Il ritardo circa il rilascio della certificazione INAIL ( esposizione a amianto ) non impone all ente l obbligo di risarcire il lavoratore per il ritardo ai benefici pensionistici 14/12/ 88 Grazie di tutto!!! 14/12/ 89 D.M. 18 FEBBRAIO 2011, N. 52 SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 14/12/ 90 30

31 COLLEGAMENTO SIMULAZIONE 14/12/ 91 NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI SISTRI Pubblicata nel sito il , senza data e senza carta intestata, no su G.U. 14/12/ 92 COS E IL SISTRI? CHI SI DEVE ISCRIVERE? COME SI FA AD ISCRIVERSI? QUALI OBBLIGHI? CONTRIBUTO SISTRI? NON C E PIU IL F.I.R. Registro c/s e MUD? 14/12/ 93 Da quando sara obbligatorio? 31

32 Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 14/12/ 94 Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. REGIONE CAMPANIA i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania. COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. CONSORZI i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati. TRASPORTATORI PROFESSIONALI le imprese di cui all articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali. OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE il terminalista concessionario dell area portuale di cui all articolo 18 della legge n. 84/1994 e l impresa portuale di cui all articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. RECUPERATORI E SMALTITORI le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; gli imprenditori agricoli di cui all art del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/ /12/ 95 MINISTERO DELL AMBIENTE DECRETO 17 DICEMBRE 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell art. 14 bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 G.U. 13 GENNAIO /12/ 96 32

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