Rappresentazione contabile dei derivati di copertura e di quelli speculativi: cambia la disciplina dal bilancio 2015 al bilancio 2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Rappresentazione contabile dei derivati di copertura e di quelli speculativi: cambia la disciplina dal bilancio 2015 al bilancio 2016"

Transcript

1 Rappresentazione contabile dei derivati di copertura e di quelli speculativi: cambia la disciplina dal bilancio 2015 al bilancio 2016 di Federica Furlani - dottore commercialista e revisore legale e Sergio Pellegrino - dottore commercialista e revisore legale Tra le novità che interessano il bilancio di esercizio apportate dal D.Lgs. 139/2015, operative a partire dal 2016, merita particolare attenzione la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, a seguito dell introduzione nell articolo 2426, comma 1, cod. civ. del nuovo punto 11-bis. La nuova disposizione è ispirata alla prassi internazionale, nell ambito della quale la rilevazione degli strumenti finanziari trova fondamento nel principio di prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica del contratto. Il sistema contabile nazionale, tradizionalmente improntato alla rappresentazione della forma giuridica delle operazioni, non aveva in precedenza previsto la rilevazione dei derivati nello Stato patrimoniale, qualificati come operazioni fuori bilancio. Il redattore del bilancio 2016 si troverà pertanto a dover rappresentare secondo la nuova disciplina sia i derivati sottoscritti nel corso dell esercizio sia quelli sottoscritti prima del 1 gennaio 2016, con necessità quindi di modificare i saldi iniziali di apertura. Prima di soffermarci sulla nuova disciplina civilistica in tema di rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, è opportuno definirne l ambito applicativo. L utilizzo dei derivati nasce in particolare dall esigenza delle aziende di limitare i rischi finanziari (in particolare fluttuazione dei tassi di interesse o dei tassi di cambio), attraverso opportuni strumenti di copertura, assolvendo pertanto a una funzione protettiva. Si pensi a un azienda che ha in essere uno strumento finanziario (credito, titolo, etc.) che determina flussi per interessi indicizzati a un parametro variabile, e che decide di coprire il rischio di fluttuazione di tale parametro garantendosi flussi di segno contrario. Il derivato in tal caso tutelerà il rischio connesso allo strumento coperto. In alternativa, i derivati possono essere utilizzati per finalità meramente speculative. A prescindere dalla finalità, i derivati sono contratti il cui valore deriva dal prezzo di una attività sottostante (reale o finanziaria) o dal valore di un parametro finanziario di riferimento (ad esempio tasso di interesse o tasso di cambio). I più comuni sono: gli swap, rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto; i contratti a termine, rappresentati da strumenti le cui principali categorie sono costituite dai contratti forward e dai futures, che prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene a una data futura e a un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto. Oggetto del contratto possono essere sia merci (commodities), che prevedono la consegna fisica del bene a scadenza, sia strumenti finanziari, indici di borsa o valute; le opzioni, rappresentate da strumenti che attribuiscono all acquirente il diritto, ma non l obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni call) o di vendere (nel caso delle opzioni put) attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o reali (merci e commodities) a un prezzo prefissato (strike price) a una certa data. Il diritto è rilasciato dal venditore all acquirente dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima a cui va incontro chi acquista. Disciplina ante D.Lgs. 139/2015 Il codice civile non ha sin qui, prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. 139/2015, previsto disposizioni specifiche per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati, limitandosi a prescrivere una serie di informazioni da inserire nella Nota integrativa (articolo 2427-bis, cod. civ.) e nella Relazione sulla gestione (articolo 2428, cod. civ.). In particolare, la loro presenza, con finalità sia di copertura sia speculativa, obbliga l impresa fino al 31 28

2 dicembre 2015, ai sensi dell articolo 2427-bis, comma 1, cod. civ., a indicare nella Nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Il comma 2 definisce strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all una o all altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, a eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Mentre il comma 3 stabilisce che il fair value è determinato con riferimento: Sottostanti Tipologia operazioni a) Derivati quotati - future Totale A a) Derivati non quotati - contratti a termine - fra - swap Derivati creditizi: - tror - cds Totale B Totale (A + B) 29 a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Dettagli sulla rappresentazione in Nota integrativa sono contenuti nell Oic 3 dedicato a Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella Relazione sulla gestione (articoli 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis cod. civ.), che riporta 2 esempi di informazioni tabellari dove riportare i contratti derivati, rispettivamente di negoziazione e di copertura. Contratti derivati di copertura Titoli di capitale e Tassi di cambio Crediti Altri valori indici azionari Fair value Valore Fair value Valore Fair value Valore Fair value Valore Fair value pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. Tassi di interesse e titoli di debito Valore nozionale

3 Sottostanti Tipologia operazioni a) Derivati quotati - future Totale A a) Derivati non quotati - contratti a termine - fra - swap Derivati creditizi: - tror - cds Totale B Totale (A + B) Contratti derivati di negoziazione Titoli di capitale e Tassi di cambio Crediti Altri valori indici azionari Fair value Valore Fair value Valore Fair value Valore Fair value Valore Fair value pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. nozionale pos. neg. Tassi di interesse e titoli di debito Valore nozionale Tali tabelle sono opportune nel caso di un rilevante numero di contratti; se, invece, il numero fosse contenuto, possono essere sostituite da un informativa per ogni contratto con l indicazione di: tipologia del contratto derivato; finalità (trading o copertura); valore nozionale; rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, etc.); fair value del contratto derivato; attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura); fair value dell attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura). Fino al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari derivati costituiscono pertanto operazioni fuori bilancio che impongono, oltre all informativa in Nota integrativa, anche la rilevazione delle perdite presunte in apposito fondo rischi ed oneri, denominato Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati (Oic 31): si tratta di passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Per il principio della prudenza vanno rilevate solo le perdite presunte mentre gli utili vanno rilevati solo quando sono realizzati ovvero quando il derivato viene chiuso o ceduto. L articolo 2428, comma 2, n. 6-bis), cod. civ. richiede infine che nella Relazione sulla gestione risultino, in relazione all uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 30

4 I derivati nel bilancio post riforma D.Lgs. 139/2015 Con il D.Lgs. 139/2015, il Legislatore nazionale introduce una normativa specifica sulla valutazione dei derivati per le imprese che applicano il codice civile per redigere il bilancio d esercizio. È bene ricordare che per le società che applicano i principi contabili internazionali, la disciplina è già da tempo contenuta nello Ias 39, che stabilisce le regole contabili di rappresentazione e valutazione degli strumenti finanziari. Il nuovo punto 11-bis) del comma 1 dell articolo 2426, cod. civ. prevede quanto segue: gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. Il problema su come applicare operativamente la nuova disciplina, in considerazione del fatto che ad oggi non esiste un principio contabile che descriva 31 come rilevare contabilmente i derivati, è in parte risolto dal nuovo comma 2 dell articolo 2426, cod. civ., che prevede che per la definizione di strumento finanziario, di attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato,, di fair value, si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall Unione europea. Il D.Lgs. 139/2015 rimanda pertanto allo Ias 39, nei limiti di quanto disciplinato dal nuovo punto 11-bis) dell articolo 2426, cod. civ.. Definizioni Lo Ias 39 definisce il contratto derivato come uno strumento finanziario o un contratto che presenta contemporaneamente le 3 seguenti caratteristiche: 1. il suo valore cambia in relazione al variare di un attività sottostante (underlying asset) che può essere di tipo finanziario (tasso d interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi) o di tipo creditizio (merito o indici di credito); 2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; 3. è regolato a data futura. Lo Ias 39 si limita pertanto a indicare le caratteristiche che qualificano uno strumento finanziario derivato, senza fornirne una definizione per ciascuna tipologia. Va notato come il nuovo comma 3 dell articolo 2426, cod. civ. prevede inoltre che, ai fini della disciplina in commento, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all una o all altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Sempre in tema di definizioni lo Ias 39 definisce il fair value come il corrispettivo al quale un attività

5 potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. L esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo è sicuramente la migliore rappresentazione del fair value, ma ove non vi fosse un mercato attivo, è necessario utilizzare una tecnica valutativa, facendo riferimento a operazioni recenti e similari, in modo da identificare il prezzo di un libero scambio tra operatori di mercato. A integrazione di quanto stabilito dallo Ias 39, il nuovo comma 4 dell articolo 2426, cod. civ. stabilisce che: Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Ai sensi del successivo comma 5, il fair value non è determinato se l applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile. Rilevazione iniziale In primo luogo il nuovo n. 11-bis dell articolo 2426, comma 1, cod. civ. stabilisce che gli strumenti finanziari derivati siano iscritti al fair value. Tale valutazione è obbligatoria anche se il derivato è inglobato in altri strumenti finanziari e quindi in altri titoli. Di conseguenza, a prescindere dalla tipologia del derivato, esso sarà rilevato al fair value con iscrizione tra le attività se positivo, tra le passività se negativo. Valutazioni successive Le valutazioni successive alla prima iscrizione, e quindi la rilevazione contabile della variazione di fair value, secondo la definizione sopra riportata, dipendono dalla finalità per cui gli strumenti finanziari sono sottoscritti: speculativa o di copertura. 32 Nel caso di strumento derivato speculativo, la variazione di fair value alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere iscritta a Conto economico, con le seguenti scritture: strumento finanziario derivato speculativo con fair value positivo: Strumenti finanziari derivati attivi a Rivalutazione di strumenti finanziari derivati strumento finanziario derivato speculativo con fair value negativo: Svalutazione di strumenti finanziari derivati a Fondo rischi strumenti finanziari derivati passivi Alla luce del principio di prudenza, che impone di non distribuire utili se non realizzati, qualora, come nella prima rilevazione, emergano utili dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi, sarà necessario accantonarli a riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio d esercizio e di destinazione dell utile. Tale riserva diventerà disponibile al momento in cui l utile diviene realizzato, ovvero al momento in cui il derivato giunge a scadenza o viene ceduto. Nel caso di derivati di copertura, in coerenza con quanto previsto dallo Ias 39, il nuovo punto 11-bis) distingue le tecniche di contabilizzazione a seconda si tratti di: cash flow hedge, ovvero se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione sottostante (ad esempio la variazione del tasso di interesse variabile di un prestito); fair value hedging, ovvero se i derivati coprono il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito. Innanzitutto è bene sottolineare che lo stesso articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), cod. civ. precisa che si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Di conseguenza l impresa deve acquisire ed avere a disposizione la documentazione a supporto del derivato, per provare si tratti di un operazioni di copertura. Tornando alla valutazione, in caso di cash flow hedge, le variazioni di fair value vanno imputate a una riserva, positiva o negativa, di patrimonio netto, senza pertanto alcun impatto a Conto economico.

6 dare Strumenti finanziari derivati attivi avere Riserva da strumenti derivati di copertura Tale riserva viene liberata e girocontata nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del coperto sottostante, imputando gli utili o le perdite maturati a Conto economico. Se quindi, ad esempio, il derivato copre totalmente il sottostante, e quindi la copertura è perfetta, a Conto economico, solo nell esercizio in cui effettivamente si realizzano, verranno imputati sia i valori emersi dal sottostante che quelli girocontati della riserva, che saranno di pari ammontare ma di segno opposto. La normativa civilistica disciplina anche il regime giuridico della riserva da strumenti derivati di copertura che, se positiva: non è disponibile per la distribuzione ai soci; non è utilizzabile per la copertura di perdite; non deve essere computata nel patrimonio netto ai fini dei limiti all emissione di obbligazioni (articolo 2412, cod. civ.), né per i conteggi ex articoli 2446 e 2447, cod. civ. in presenza di perdite, né per l aumento gratuito di capitale (articolo 2442, cod. civ.), né ex articolo 2433, cod. civ. per la distribuzione di utili ai soci. Con riferimento alla seconda tipologia di copertura (fair value hedging), la norma richiede che gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito, siano valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura. Il redattore del bilancio deve pertanto valutare e rilevare in modo simmetrico l elemento coperto e il contratto derivato, iscrivendo la variazioni di fair value di entrambi a Conto economico (nella macroclasse D). Se la copertura è perfetta, a Conto economico saranno imputati valori uguali di segno opposto, senza pertanto produrre effetti reddituali. Se invece la copertura non è integrale, emergeranno risultati economici positivi o negativi per la parte non coperta dell elemento sottostante o per la parte che eccede la copertura per il derivato. 33 Transizione Il nuovo criterio di valutazione dei derivati come sopra descritto è in vigore dal 1 gennaio 2016 e va applicato retroattivamente, impattando sui saldi iniziali dell esercizio In attesa delle indicazioni dell Oic in merito alla gestione della transizione con riferimento agli strumenti finanziari derivati sottoscritti fino al 31 dicembre 2015, si possono fare le seguenti osservazioni. Nel caso di derivati di copertura già in essere al 31 dicembre 2015, in sede di riapertura dei conti (1 gennaio 2016) sarà necessario far emergere il loro fair value, attivo o passivo, e utilizzare come contropartita la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, che rispettivamente subirà un incremento o una riduzione. Nel caso di derivato non di copertura, il fair value negativo dovrebbe aver trovato già iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2015, in apposito fondo rischi, senza necessità di operare alcuna scrittura contabile di riapertura. Nel caso di fair value positivo, trattandosi di cambiamento di criterio e, considerando l eliminazione dell area straordinaria del conto economico operata dal D.Lgs. 139/2015, si ritiene possa essere imputato ad una riserva di patrimonio netto. Al riguardo, come detto, si attendono le indicazioni che l Oic sta elaborando, rivisitando i principi contabili sulla base di quanto previsto dall articolo 12, comma 3, D.Lgs. 139/2015. Modifiche agli schemi di bilancio Al fine di recepire le nuove disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati, sono stati modificati gli schemi di Stato patrimoniale (articolo 2424, cod. civ.) e Conto economico (articolo 2425, cod. civ.). In particolare, nell attivo dello Stato patrimoniale sono state introdotte specifiche voci nell ambito delle immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4 - strumenti finanziari derivati attivi) e dell attivo circolante (voce C.III.5 - strumenti finanziari derivati attivi). Nell ambito del patrimonio netto è stata inserita la voce A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, mentre nel passivo tra i fondi per rischi ed oneri la voce B.3 destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi. Per quanto riguarda lo schema di Conto economico, è stato modificato il titolo della classe D, ora rubricato Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, e sono state inserite le seguenti voci: D.18.d Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati; D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Informativa in Nota integrativa Anche il contenuto della Nota integrativa è stato modificato al fine di adeguarlo alla nuova disciplina de-

7 gli strumenti derivati. In particolare è stato modificato l articolo 2427, comma 1, n. 18, cod. civ. che ora richiede di indicare in Nota integrativa le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono. È stata inoltre integrata l informativa sugli strumenti finanziari contenuta nell articolo 2427-bis, cod. civ. Nella versione aggiornata il comma 1 prevede che nella Nota integrativa siano indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell esercizio. Sono stati inoltre abrogati i commi 2, 3 e 4 dell articolo 2427-bis, cod. civ., che contenevano la definizione di strumenti finanziari derivati e fair value, che è stata spostata nell ambito dell articolo 2426, cod. civ.. Soggetti esonerati La nuova normativa sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura non è applicabile, per espressa disposizione normativa, alle c.d. microimprese, che possono redigere il bilancio in forma semplificata sulla base del nuovo articolo 2435-ter, cod. civ.. Per rientrare nell ambito della disposizione, le società, nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non devono superare 2 dei seguenti limiti: totale attivo: ,00 euro; ricavi delle e delle prestazioni: ,00 euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio: 5 unità. Non sono invece previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ex articolo 2435-bis, cod. civ.. Master di specializzazione Master di specializzazione di 2 week end TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come opportunità per il professionista Venezia dall 1 aprile 2016 ACCEDI AL SITO 34

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 18 11.05.2016 Derivati in bilancio Nuovo OIC XX in bozza per la consultazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Categoria:

Dettagli

S. Guidantoni. Firenze, 1 dicembre 2016

S. Guidantoni. Firenze, 1 dicembre 2016 S. Guidantoni Firenze, 1 dicembre 2016 I punti da analizzare La rilevazione: Identificazione dei derivati / Contratto ibrido Valutazione dei derivati Strumento di copertura / Oggetto di copertura Hedge

Dettagli

Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015

Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015 Alain Devalle (Professore Professore Associato in Economia Aziendale - UniTO Dottore Commercialista e Revisore legale - ODCEC Torino) Novità bilancio e OIC D.Lgs. 139/2015 1 Obbligo di iscrizione dei derivati

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA CONTABILE E FISCALE DEI CONTRATTI DERIVATI

LA NUOVA DISCIPLINA CONTABILE E FISCALE DEI CONTRATTI DERIVATI LA NUOVA DISCIPLINA CONTABILE E FISCALE DEI CONTRATTI DERIVATI ROMA 31 DICEMBRE 2017 1 La definizione di derivato Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre

Dettagli

Strumenti Finanziari Derivati

Strumenti Finanziari Derivati Strumenti Finanziari Derivati Le relazioni di copertura semplici Revidere Società di Revisione Srl Via Dominutti 2-37135 Verona www.revidere.it 1 Strumenti Finanziari Derivati Dal 1 gennaio 2016 e per

Dettagli

Roma, 25 gennaio RELATORE: Luca Provaroni

Roma, 25 gennaio RELATORE: Luca Provaroni Roma, 25 gennaio 2016 RELATORE: Luca Provaroni Strumento finanziario derivato (definizione ex IAS 39) E uno strumento finanziario (o altro contratto) che possiede, contemporaneamente, le seguenti tre caratteristiche:

Dettagli

GESTIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI DERIVATI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBIO VALUTA

GESTIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI DERIVATI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBIO VALUTA GESTIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI DERIVATI DI COPERTURA DEL RISCHIO CAMBIO VALUTA Alain Devalle Professore Ordinario in Economia Aziendale UniTO Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Torino studio@alaindevalle.it

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 32 09.09.2015 Strumenti derivati: applicazione del fair value Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Bilancio consolidato Nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

L iscrizione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati

L iscrizione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati L iscrizione e la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati OIC 32 Strumenti finanziari derivati Dott. Mauro D. Borghini Roma, 19 aprile 2017 Agenda Gli strumenti finanziari derivati

Dettagli

Gli strumenti finanziari derivati e le informazioni contenute nel bilancio di esercizio

Gli strumenti finanziari derivati e le informazioni contenute nel bilancio di esercizio Gli strumenti finanziari derivati e le informazioni contenute nel bilancio di esercizio a cura di Giuseppe Demauro Quadro normativo di riferimento Nell ultimo decennio si è avuto un proliferare degli strumenti

Dettagli

il servizio gratuito di informazioni fiscali BILANCIO UE - Direttiva 2013/34/UE Decreto legislativo n. 139/2015 ottobre 2016

il servizio gratuito di informazioni fiscali BILANCIO UE - Direttiva 2013/34/UE Decreto legislativo n. 139/2015 ottobre 2016 BILANCIO UE - Direttiva 2013/34/UE Decreto legislativo n. 139/2015 ottobre 2016 Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 ed entrato

Dettagli

Relatore: Ivan Fogliata

Relatore: Ivan Fogliata I CONTRATTI DERIVATI NEL CONTESTO DEL NUOVO BILANCIO Relatore: Ivan Fogliata Bergamo 07 marzo 2017 Programma I derivati: breve panoramica Il trattamento contabile La valorizzazione Il trattamento fiscale

Dettagli

Strumenti finanziari derivati. Carlo Marcon, Moreno Mancin e Marco Fasan Università Ca Foscari Venezia

Strumenti finanziari derivati. Carlo Marcon, Moreno Mancin e Marco Fasan Università Ca Foscari Venezia Strumenti finanziari derivati Carlo Marcon, Moreno Mancin e Marco Fasan Università Ca Foscari Venezia Introduzione all analisi empirica Finalità: valutare il grado di compliance della prassi contabile

Dettagli

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Obbligo di iscrizione dei derivati se una società ha sottoscritto un derivato, al termine dell'esercizio esso deve essere iscritto come attività o come passività a seconda

Dettagli

Derivati: aspetti contabili e fiscali

Derivati: aspetti contabili e fiscali Derivati: aspetti contabili e fiscali di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 16 ottobre 2010 Prodotti derivati: Aspetti contabili e fiscali I meccanismi finanziari e di mercato che regolano e governano i prodotti

Dettagli

Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati

Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati Mercoledì 10 maggio 2017, ore 14.30-18.30 Sala Formativa Associazione M15 Via Santa Teresa 2 - Verona Il Principio Contabile OIC 32 sugli strumenti

Dettagli

La dimensione del fenomeno

La dimensione del fenomeno OIC 32: il trattamento contabile e l informativa di bilancio dei derivati dopo un anno di esperienza ed alla luce degli emendamenti effettuati dall OIC nel 2017 Donatella Busso Agenda La dimensione del

Dettagli

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI oaspetti definitori o Classificazione in bilancio ovalutazione

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI oaspetti definitori o Classificazione in bilancio ovalutazione GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI oaspetti definitori o Classificazione in bilancio ovalutazione I derivati e la riforma del D.Lgs n.139/2015 Solo con la riforma del 2015 si è resa obbligatoria la contabilizzazione

Dettagli

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE NUOVI SCHEMI DI BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE Il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d esercizio e consolidato, ha modificato: 1.

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 277 28.10.2015 Bilancio: nuovi criteri di valutazione D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015 Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il

Dettagli

Le immobilizzazioni finanziarie II parte

Le immobilizzazioni finanziarie II parte Capitolo 8 Le immobilizzazioni finanziarie II parte Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 8 OIC 20, Titoli di debito,

Dettagli

Art. 4. (Nota integrativa del bilancio consolidato)

Art. 4. (Nota integrativa del bilancio consolidato) D.L.vo 30 Dicembre 2003, n. 394. Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati

Dettagli

Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del

Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del 18.8.2015. Il contenuto della Nota Integrativa Roma 27 gennaio 2016 Introduzione Il D.Lgs. n. 139 del

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n (GU n.205 del ) Capo II Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n (GU n.205 del ) Capo II Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante

Dettagli

Università degli Studi di Parma. Temi speciali di bilancio. Operazioni finanziarie: cenni. Agenda

Università degli Studi di Parma. Temi speciali di bilancio. Operazioni finanziarie: cenni. Agenda Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Operazioni finanziarie: cenni Agenda 1) Introduzione agli strumenti finanziari 2) Normativa di riferimento 3) IRS 4) Trattamento contabile ITA

Dettagli

Ottobre Derivati e fair value nei bilanci Dott. Giovanni Andrea Toselli, Partner, PwC

Ottobre Derivati e fair value nei bilanci Dott. Giovanni Andrea Toselli, Partner, PwC Ottobre 2015 Derivati e fair value nei bilanci 2016 Dott. Giovanni Andrea Toselli, Partner, PwC Tra le novità più rilevanti per i bilanci 2016 redatti in applicazione delle norme OIC si segnala il nuovo

Dettagli

Dott. Massimo Gramondi

Dott. Massimo Gramondi Effetti operativi del cambiamento dei principi contabili sul bilancio delle imprese: modifiche degli schemi e sintesi delle novità nei criteri di valutazione Dott. Massimo Gramondi 1 Agenda Principi di

Dettagli

«I nuovi principi contabili nazionali e il loro impatto sul rating bancario» OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

«I nuovi principi contabili nazionali e il loro impatto sul rating bancario» OIC 32 - Strumenti finanziari derivati «I nuovi principi contabili nazionali e il loro impatto sul rating bancario» OIC 32 - Strumenti finanziari derivati Luca Giannini Perugia -Terni, 21 marzo 2017 Agenda D.lgs. 139/2015: le principali novità

Dettagli

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

OIC 32 Strumenti finanziari derivati OIC 32 Strumenti finanziari derivati Roberto Spiller Castellanza, 14 dicembre 2016 KPMG S.p.A. kpmg.com/it OIC 32 Derivati Sostanziale allineamento ai principi contabili internazionali IAS 39, IAS 32,

Dettagli

Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana

Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana Definizione di fair value Per i Principi Contabili Internazionali NON esiste una definizione univoca di

Dettagli

Art ter (Azioni proprie) Art (Redazione del Bilancio) Art bis (Principi Redazione Bilancio) Art (Stato patrimoniale)

Art ter (Azioni proprie) Art (Redazione del Bilancio) Art bis (Principi Redazione Bilancio) Art (Stato patrimoniale) Modifiche al Codice Civile recate dal. Codice Civile Art. 2357 ter (Azioni proprie) Modificato dall art. 6, co. 1 Art. 2423 (Redazione del Bilancio) Modificato dall art. 6, co. 2 Art. 2423 bis (Principi

Dettagli

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna Stampa I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna admin in Quadro normativo Il regolamento (CE) n. 1606/02

Dettagli

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 29 settembre 2005 Quadro normativo

Dettagli

a cura di Stefano Oliva

a cura di Stefano Oliva Strumenti finanziari derivati: diverse categorie di strumenti derivati e relativi criteri di determinazione del fair value; criticità operative in sede di prima applicazione; disciplina fiscale a cura

Dettagli

OIC 32 - Fiscalità. Bologna 14 marzo Giovanni Camerota Dottore Commercialista in Roma

OIC 32 - Fiscalità. Bologna 14 marzo Giovanni Camerota Dottore Commercialista in Roma OIC 32 - Fiscalità Bologna 14 marzo 2017 Giovanni Camerota Dottore Commercialista in Roma Silvia Fiesoli Dottore Commercialista in Bologna Partner di Ria Grant Thornton OIC 32 RECAP CONTABILIZZAZIONE Gli

Dettagli

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI BOZZA PER LA CONSULTAZIONE Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il 1 ottobre 2018 all indirizzo

Dettagli

Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari derivati e operazioni pronti contro termine, di Michele Iori

Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari derivati e operazioni pronti contro termine, di Michele Iori Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari derivati e operazioni pronti contro termine, di Michele Iori Autore: Michele Iori, il Sole 24 Ore Categoria Articolo: Finanza / Derivati 1. Premessa

Dettagli

La riforma del Bilancio. Le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 a partire dal 01 gennaio 2016

La riforma del Bilancio. Le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 a partire dal 01 gennaio 2016 La riforma del Bilancio Le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 a partire dal 01 gennaio 2016 Riferimenti normativi Il percorso verso i nuovi bilanci 2 - La riforma del Bilancio Riferimenti normativi

Dettagli

INDICE PREMESSA... 17

INDICE PREMESSA... 17 INDICE PREMESSA... 17 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 19 1. Soggetti obbligati... 20 2. Documenti che compongono il bilancio... 20 3. Postulati del bilancio... 21 3.1

Dettagli

II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO Maggio 2003 Parte II- RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Strumenti finanziari derivati e operazioni pronti contro termine ( 1 ), di Michele Iori, il Sole 24 Ore 1. Premessa Nel precedente numero abbiamo trattato

Dettagli

TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o

TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o TITOLI DI DEBITO E PARTECIPAZIONI o Aspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile o Valutazione di obbligazioni e partecipazioni secondo

Dettagli

BILANCIO DI ESERCIZIO NOVITA DEL 2017

BILANCIO DI ESERCIZIO NOVITA DEL 2017 03 Aprile 2017 BILANCIO DI ESERCIZIO NOVITA DEL 2017 Dott. Giangiacomo Indri Raselli Riferimento normativo Decreto legislativo 18 Agosto 2015 n.139 Art 6 modifica e integra il D.Lgs 127/1991 In materia

Dettagli

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Dr. Reale Pierangelo (Catanzaro 17/03/2017) 1 Le principali norme di riferimento Impianto normativo - D.Lgs. 139/2015 - Codice Civile -Art. 2426 c.c. - Art. 2427-bis

Dettagli

Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016

Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016 Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo Confindustria Unione Industriali di Bergamo 25 Febbraio

Dettagli

CONSORZIO MADE4DIY. Nota integrativa abbreviata ex art. 2435 bis c.c. al bilancio chiuso il 31/12/2014

CONSORZIO MADE4DIY. Nota integrativa abbreviata ex art. 2435 bis c.c. al bilancio chiuso il 31/12/2014 CONSORZIO MADE4DIY Codice fiscale 02515500417 Partita iva 02515500417 VIA CERBARA S.N. - 61030 PIAGGE PU Numero R.E.A. 187932 Registro Imprese di PESARO-URBINO n. 02515500417 Capitale Sociale 24.000,00

Dettagli

OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ PRINCIPI CONTABILI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 1 INDICE ABROGAZIONE OIC 7 - I CERTIFICATI VERDI... 3 EMENDAMENTI ALL OIC 28 - PATRIMONIO NETTO... 4

Dettagli

INDICE PREMESSA... 17

INDICE PREMESSA... 17 INDICE PREMESSA... 17 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 19 1. Soggetti obbligati... 20 2. Documenti che compongono il bilancio... 20 3. Finalità e postulati del bilancio...

Dettagli

1. Il bilancio d esercizio nella dottrina e nella normativa civilistica

1. Il bilancio d esercizio nella dottrina e nella normativa civilistica Introduzione... XV Parte Prima Il bilancio d esercizio: teoria, finalità e struttura 1. Il bilancio d esercizio nella dottrina e nella normativa civilistica 1. Premessa... 3 2. Il fine del bilancio d esercizio

Dettagli

Principi contabili OIC 2016 Recepimento D.Lgs. 139/15

Principi contabili OIC 2016 Recepimento D.Lgs. 139/15 Principi contabili OIC 2016 Recepimento D.Lgs. 139/15 Revidere Società di Revisione Srl Via Dominutti 2-37135 Verona www.revidere.it 1 Riforma bilanci 2016 - D.Lgs. n.139/15 - Recepimento Bozze OIC A partire

Dettagli

I Derivati dopo il D.Lgs. 139/2015

I Derivati dopo il D.Lgs. 139/2015 I Derivati dopo il D.Lgs. 139/2015 Documento predisposto da: dott. Luca Licata dott. Paolo Baratto Società di revisione e organizzazione contabile di aziende Documento Riservato. Il presente contenuto

Dettagli

Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda

Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda Pubblicato il 21-12-2016 alle 23:00 Bilancio 2016: come cambia la Nota integrativa parte seconda Continuiamo la nostra analisi sulle modifiche che interessano la Nota integrativa del prossimo bilancio.

Dettagli

OIC 32 - esemplificazioni

OIC 32 - esemplificazioni OIC 32 - esemplificazioni Bologna 14 marzo 2017 Giovanni Camerota Dottore Commercialista in Roma Silvia Fiesoli Dottore Commercialista in Bologna Partner di Ria Grant Thornton CONTABILIZZAZIONE COPERTURA

Dettagli

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile. Il principio contabile sugli strumenti derivati

DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile. Il principio contabile sugli strumenti derivati DIRETTIVA 34/UE/2013: Le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile Il principio contabile sugli strumenti derivati Cagliari 2 marzo 2017 Il principio contabile sugli strumenti

Dettagli

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10 Il Rendiconto Finanziario Inquadramento normativo e OIC n.10 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. In vigore fino al 31.12.2015 Gliamministratoridevonoredigereilbilanciodiesercizio, costituito dallo stato

Dettagli

Bilancio abbreviato e Nota integrativa

Bilancio abbreviato e Nota integrativa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 16.04.2015 Bilancio abbreviato e Nota Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La Nota, secondo il nuovo OIC 12 fornisce: un

Dettagli

Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting)

Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting) Contabilità e Bilancio CLEM I canale a.a. 2018/2019 Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting) Rappresentazione derivati - SP B) Immobilizzazioni III) Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli

LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Dott. Giuseppe Cagliero

LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Dott. Giuseppe Cagliero LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Dott. Giuseppe Cagliero Torino, 21 marzo 2018 www.pirolapennutozei.it QUADRO DI RIFERIMENTO 2 IAS ADOPTER vs OIC ADOPTER: convergenza 2005 2009

Dettagli

IL BILANCIO DELLE PMI D O T T. S I M O N A N A T O L I D O T T. A N G E L O C I M I N O

IL BILANCIO DELLE PMI D O T T. S I M O N A N A T O L I D O T T. A N G E L O C I M I N O IL BILANCIO DELLE PMI D O T T. S I M O N A N A T O L I D O T T. A N G E L O C I M I N O INTRODUZIONE In Italia, la redazione del bilancio d esercizio è codificata da: Codice Civile (artt. 2423 2435 ter)

Dettagli

I crediti Le attività finanziarie non immobilizzate La disciplina contabile internazionale Le disponibilità liquide Le operazioni in valuta estera

I crediti Le attività finanziarie non immobilizzate La disciplina contabile internazionale Le disponibilità liquide Le operazioni in valuta estera La collocazione in S.P. L ATTIVO CIRCOLANTE nel bilancio di esercizio Università degli Studi di Perugia Scuola di Formazione alla Professione di Dottore Commercialista ATTIVITÀ A) Crediti Vs soci per versam.

Dettagli

IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II)

IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE Convegno IL NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO IL CODICE CIVILE (parte II) Dott. Luca Magnano San Lio Senior Manager, KPMG S.p.A. 11 dicembre 2009 Sala Consiliare di Casa

Dettagli

Hedge accounting (IFRS 9)

Hedge accounting (IFRS 9) Università degli Studi di Trieste Sistemi contabili e informazione d impresa Modulo di Ragioneria Internazionale Hedge accounting (IFRS 9) di 1 Definizione di copertura L IFRS 9 prevede specifici criteri

Dettagli

DAZETECHNOLOGY SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. Gli importi presenti sono espressi in Euro

DAZETECHNOLOGY SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale 04167800160 Numero Rea BG 441090 P.I. 04167800160 Capitale Sociale Euro Forma giuridica VIA PAGLIA, 21/B - BERGAMO (BG) 24122

Dettagli

LEZIONE DERIVATI E FAIR VALUE MEASUREMENT DOCENTE: TOMMASO FABI

LEZIONE DERIVATI E FAIR VALUE MEASUREMENT DOCENTE: TOMMASO FABI LEZIONE DERIVATI E FAIR VALUE MEASUREMENT DOCENTE: TOMMASO FABI I PRINCIPI DI RIFERIMENTO Il principio contabile internazionali di riferimento per la contabilizzazione dei contratti derivati è lo IFRS

Dettagli

Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting)

Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting) Strumenti derivati e operazioni di copertura (Hedge Accounting) Rappresentazione derivati - SP B) Immobilizzazioni III) Immobilizzazioni finanziarie 4) Strumenti finanziari derivati attivi C) Attivo circolante

Dettagli

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio D.M. 3/8/2017 pubblicato su G.U. n.187 dell 11/8/2017 - Serie Generale da ultimo modificato dal D.M. 10/1/2018 pubblicato su G.U. n.19

Dettagli

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS)

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS = INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) 20/01/2016 ECONOMIA AZIENDALE Prof. Antoni Sara 1 PERCHE? Armonizzazione regole contabili Creazione linguaggio comune al fine

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 22.06.2016 Nuovi principi contabili in bozza per la consultazione OIC 14 Disponibilità liquide, OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni. Categoria:

Dettagli

online Ambito di applicazione Categorie di imprese e gruppi AGGIORNAMENTI 1 di Manuel SALVAGGIO

online Ambito di applicazione Categorie di imprese e gruppi AGGIORNAMENTI 1 di Manuel SALVAGGIO AGGIORNAMENTI 1 Nuova direttiva UE in materia di bilancio di Manuel SALVAGGIO MateriA: Economia aziendale (Classi: Triennio IT e IP) La direttiva 2013/34/UE rinnova le disposizioni sul bilancio. La direttiva

Dettagli

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE Via Tacchi, 1 Rovereto Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210 sito: www.studiogpc.it Rovereto (Tn), 30 novembre 2015 CIRCOLARE 12/2015 I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI

Dettagli

Hedge accounting (IAS 39)

Hedge accounting (IAS 39) Università degli Studi di Trieste Ragioneria Generale ed Applicata (corso magistrale) Modulo di Ragioneria Internazionale Hedge accounting (IAS 39) di 1 Definizione di copertura Lo IAS 39 prevede specifici

Dettagli

Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt bis e 2428 cod. Civ.)

Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt bis e 2428 cod. Civ.) Indice Prefazione 13 Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt. 2427 bis e 2428 cod. Civ.) 1. Decreto legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394.

Dettagli

Aspetti definitori. Il diritto a ricevere determinate somme ad una scadenza da soggetti determinati Da un punto di vista contabile sono assimilati

Aspetti definitori. Il diritto a ricevere determinate somme ad una scadenza da soggetti determinati Da un punto di vista contabile sono assimilati CREDITI oaspetti definitori e rappresentazione in bilancio (effetti patrimoniali ed economici) secondo il codice civile oregole e metodi di valutazione secondo il codice civile con riferimento alle varie

Dettagli

INDICE 3. PROCEDURA DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E DEPOSITO... 49

INDICE 3. PROCEDURA DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E DEPOSITO... 49 INDICE PREMESSA... 15 1. IL BILANCIO D ESERCIZIO: FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI... 17 1. Soggetti obbligati... 19 2. Documenti che compongono il bilancio... 19 3. Principi generali... 20 3.1 Finalità

Dettagli

Riforma dei bilanci (in vigore dall esercizio 2016)

Riforma dei bilanci (in vigore dall esercizio 2016) Treviso, lì 09.11.2015 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 18/2015 Riforma dei bilanci (in vigore dall esercizio 2016) E stato pubblicato il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015 che dà attuazione alla direttiva

Dettagli

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. Prof.ssa Donatella Busso

OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. Prof.ssa Donatella Busso OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Prof.ssa Donatella Busso 1 Aspetti generali I derivati non di copertura I derivati di copertura: indicazioni generali La rappresentazione in bilancio dei derivati di

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LA DEI CONTI E LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 1 IL PROCESSO DI RILEVAZIONE CONTABILE RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO DEI CONTI

Dettagli

TRE BILANCI 139/2015 PREMESSA

TRE BILANCI 139/2015 PREMESSA TRE BILANCI D.Lgs 139/2015 PREMESSA Il DLgs. 18.8.2015 n. 139, pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d esercizio e al bilancio

Dettagli

Le nuove norme nella segnalazione degli strumenti finanziari derivati nella redazione del bilancio

Le nuove norme nella segnalazione degli strumenti finanziari derivati nella redazione del bilancio Le nuove norme nella segnalazione degli strumenti finanziari derivati nella redazione del bilancio Prof.ssa Donatella BUSSO Dipartimento di Management Università di Torino Email: donatella.busso@unito.it

Dettagli

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D ESERCIZIO 2. SCHEMI E STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D ESERCIZIO 2. SCHEMI E STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D ESERCIZIO 2. SCHEMI E STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO Struttura dello Stato Patrimoniale S.P. e del Conto economico - CE (art. 2423-ter c.c.) Obbligo

Dettagli

DERIVATI E OIC 32: Problematiche civilistiche e fiscali

DERIVATI E OIC 32: Problematiche civilistiche e fiscali SLIDE GENNAIO 2018 1 DERIVATI E OIC 32: Problematiche civilistiche e fiscali Prof. Alain Devalle Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Torino Professore Associato in Economia Aziendale Università

Dettagli

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi Fabio Mongiardini 1 Posta in valuta: attività o passività, monetarie o non monetarie, rilevate in moneta diversa dalla moneta di conto Elementi monetari: attività e passività che comportano il diritto

Dettagli

LUCCA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA

LUCCA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale 02258270467 Numero Rea LU 210771 P.I. 02258270467 Capitale Sociale Euro 16.700 Forma giuridica Settore di attività prevalente

Dettagli

Articolo 2427 C. Civ. Contenuto della nota integrativa (in vigore da 7/4/2010 a 31/12/2015)

Articolo 2427 C. Civ. Contenuto della nota integrativa (in vigore da 7/4/2010 a 31/12/2015) Articolo 2427 C. Civ. Contenuto della nota integrativa (in vigore da 1/1/2016) La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione

Dettagli

I DERIVATI NEL BILANCIO CIVILISTICO

I DERIVATI NEL BILANCIO CIVILISTICO I DERIVATI NEL BILANCIO CIVILISTICO Lezione del 24 marzo 2017 Mario Beraldi Guido Giovando Definizione di derivato Sono strumenti finanziari le cui caratteristiche derivano da quelle di un attività sottostante,

Dettagli

IL PATRIMONIO NETTO. oaspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile oregole IASB

IL PATRIMONIO NETTO. oaspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile oregole IASB IL PATRIMONIO NETTO oaspetti definitori e rappresentazione in bilancio secondo il codice civile oregole IASB Aspetti definitori Patrimonio netto è la differenza tra attività e passività patrimoniali parte

Dettagli

GUIDE OPERATIVE Redazione del bilancio

GUIDE OPERATIVE Redazione del bilancio GUIDE OPERATIVE Redazione del bilancio Gianluca Dan Sommario Bilancio d esercizio... 1 Fonti normative del bilancio... 1 Principi contabili OIC... 1 Struttura del bilancio... 2 Schemi di bilancio Stato

Dettagli

PMI corporate financial risk management Per capire un fenomeno è necessario capirne la consistenza e l ampiezza ovvero quanto è grande e quando

PMI corporate financial risk management Per capire un fenomeno è necessario capirne la consistenza e l ampiezza ovvero quanto è grande e quando PMI corporate financial risk management Per capire un fenomeno è necessario capirne la consistenza e l ampiezza ovvero quanto è grande e quando inizia e finisce. nuovi principi sugli strumenti finanziari

Dettagli

L ISCRIZIONE IN BILANCIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E IL NUOVO OIC 32

L ISCRIZIONE IN BILANCIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E IL NUOVO OIC 32 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano L ISCRIZIONE IN BILANCIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E IL NUOVO OIC 32 Dott. Ermando BOZZA Dottore commercialista e revisore legale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 319/E

RISOLUZIONE N. 319/E RISOLUZIONE N. 319/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 Oggetto: Istanza di interpello - 2007 -Principi contabili internazionali - Utilizzabilità della riserva da FTA al

Dettagli

Novità del DLgs. 18.8.2015 n.139 in materia di bilancio d esercizio

Novità del DLgs. 18.8.2015 n.139 in materia di bilancio d esercizio Circolare Tematica: Novità del DLgs. 18.8.2015 n.139 in materia di bilancio d esercizio 1 PREMESSA Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. decreto bilanci ), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione

Dettagli

SACCARDI & ASSOCIATI

SACCARDI & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI GIULIANO SACCARDI dottore commercialista 31100 TREVISO Via Indipendenza, 5 MONICA BERNA dottore commercialista Tel. +39.0422.544367 ENZO DALLA RIVA dottore commercialista Fax +39.0422.544368

Dettagli

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE: LE NOVITÀ LO STATO DELL'ARTE DEL BILANCIO IN ITALIA 1.12.2014 31.12.2014 1.1.2016 31.12.2016 Adozione nuovi

Dettagli

Premessa Finalità e principi del bilancio d esercizio

Premessa Finalità e principi del bilancio d esercizio Indice Premessa XV 1. Finalità e principi del bilancio d esercizio 1 1.1 La finalità e l oggetto del bilancio d esercizio 3 1.1.1 La finalità del bilancio d esercizio 3 1.1.2 L oggetto della rappresentazione

Dettagli

Novità del DLgs n. 139 in materia di bilancio d esercizio... 2

Novità del DLgs n. 139 in materia di bilancio d esercizio... 2 1 T TEMI SOTTO LA LENTE Economia & tributi Novità del DLgs. 18.8.2015 n. 139 in materia di bilancio d esercizio... 2 I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano

Dettagli

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» OIC 32 Strumenti finanziari derivati. Dott. Tommaso Fabi Technical Director OIC. Verona, 24 gennaio 2017

«I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» OIC 32 Strumenti finanziari derivati. Dott. Tommaso Fabi Technical Director OIC. Verona, 24 gennaio 2017 «I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI» Strumenti finanziari derivati Dott. Tommaso Fabi Technical Director OIC Verona, 24 gennaio 2017 Agenda D.lgs. 139/2015: le principali novità del codice civile sui

Dettagli

Capitolo 16 Le poste in valuta

Capitolo 16 Le poste in valuta Capitolo 16 Le poste in valuta Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 16; OIC 26, Operazioni in valuta estera, bozza

Dettagli

Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015. I criteri di valutazione Bilancio consolidato

Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015. I criteri di valutazione Bilancio consolidato Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015 I criteri di valutazione Bilancio consolidato Prof. Marco Allegrini marco.allegrini@unipi.it Chairman IFRS Committee (IAFEI) Membro

Dettagli