COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE"

Transcript

1 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Nella Parte A, in cui devono essere indicati i dati anagrafici del percettore delle somme, è stato inserito il punto 22 in cui deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante del contribuente incapace o minore. Nella Parte B destinata ad accogliere i dati di rilevanza fiscale sono state apportate alcune novità. In particolare: nella sezione Dati per la compilazione della dichiarazione dei redditi sono stati inseriti: - i punti 26, 27, 28, 34 e 39 in cui dovranno essere indicati gli importi relativi alla cedolare secca riferiti, rispettivamente, alla prima rata di acconto 2012, alla seconda o unica rata di acconto 2012, agli acconti sospesi a seguito di eventi eccezionali, l importo non trattenuto dal sostituto d imposta e il credito non rimborsato dal sostituto in sede di assistenza fiscale per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; - il punto 35 in cui indicare il contributo di solidarietà non trattenuto dal sostituto in sede di assistenza fiscale, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; nella sezione Altri Dati sono stati inseriti i seguenti nuovi punti: - punto Contributi di previdenza complementare eccedente; - punto Anni residui; - punto Reddito al netto del contributo di perequazione; - punto Contributo di perequazione; - punto Codice redditi esenti; nella sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto sono stati inseriti: - il punto Titolo; - il punto Aliquote; - il punto Anticipazioni reintegrate; nella sezione Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata sono stati inseriti i punti 426, 427, 442, 443, 461 e 462 per l indicazione del numero di rate. Nella Parte C dedicata ai dati previdenziali e assistenziali: Nella sezione 3 INPS gestione ex INPDAP è stato inserito il punto 16 per l indicazione del Progressivo azienda. DICHIARAZIONI FISCALI

2 Nella Parte D relativa all assistenza prestata nel corso del 2012 sono stati inseriti: i punti da 71 a 88, da 112 a 120, 138, 139, 145, 146 e da 180 a 191, per l indicazione dei saldi e degli acconti relativi alla cedolare secca sia con riferimento al dichiarante e che al coniuge del dichiarante; i punti da 89 a 97, 140, 141 e da 192 a 195, per l indicazione dei saldi e degli acconti relativi al contributo di solidarietà sia con riferimento al dichiarante e che al coniuge del dichiarante. ASPETTI GENERALI Soggetti tenuti alla compilazione Il quadro comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale deve essere compilato dai sostituti d imposta che nel corso del 2012 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 primo comma del TUIR e sui quali sono state operate le ritenute d acconto ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 (per l elenco completo dei soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro si rimanda al paragrafo Introduzione ). Compensi di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti Con la Circolare n. 105 del 12 dicembre 2001 è stato chiarito che, per le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o in relazione a collaborazioni, l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non sussiste solo quando gli incarichi ricoperti rientrano nei compiti istituzionali della professione. Ciò in quanto i relativi proventi sono riconducibili all attività professionale. Contenuto Nel quadro in argomento devono essere indicati, essenzialmente, gli stessi dati riportati nel Modello CUD Qualora nel corso del 2012 sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2013, i dati possono essere desunti dal modello di certificazione CUD 2012 rilasciato al lavoratore. Struttura della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale La comunicazione è suddivisa in 4 parti: Parte A - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. 44 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Parte B - Dati fiscali suddivisa a sua volta in nove riquadri: dati per l eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi; altri dati; dati relativi ai conguagli; somme erogate per l incremento della produttività del lavoro; redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta; compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata; annotazioni; dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. Parte C - Dati previdenziali e assistenziali, suddivisa nei seguenti riquadri: dati previdenziali ed assistenziali INPS suddiviso in ulteriori tre sezioni: - sezione 1 - lavoratori subordinati; - sezione 2 - collaborazioni coordinate e continuative; - sezione 3 - INPS gestione ex INPDAP; dati assicurativi INAIL. Parte D - Assistenza fiscale prestata nel 2012 divisa nei seguenti riquadri: assistenza 2012; rettifiche; conguagli non effettuati o non completati; dati del CAF o professionista abilitato. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Per ogni percipiente deve essere compilata un unica comunicazione. Ogni comunicazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo da indicare nell apposito spazio posto in alto a sinistra del quadro e deve riportate il codice fiscale del soggetto dichiarante nell apposito spazio posto in alto a destra del modello. Qualora per ragioni di compilazione, i righi o i campi presenti nella comunicazione non risultassero sufficienti a contenere tutti i dati riferiti allo stesso percipiente, occorre utilizzare una seconda comunicazione che riporti nuovamente tutti i dati anagrafici e presenti lo stesso numero progressivo. Tale esigenza si può presentare nei casi di seguito elencati: DICHIARAZIONI FISCALI

4 Redditi corrisposti da più soggetti Redditi corrisposti da uno stesso sostituto e conguagliati da un soggetto dichiarante diverso Emolumenti arretrati relativi a più periodi d imposta TFR e altre indennità e prestazioni in forma di capitale Erogazione all erede Redditi prodotti all estero Presenza di più tipologie di erogazioni Nell ipotesi in cui il percipiente abbia richiesto al proprio sostituto di conguagliare anche i redditi corrisposti da altri soggetti, il sostituto deve specificare nel riquadro «Dati relativi ai conguagli» della Parte B i dati relativi ai redditi erogati dagli altri soggetti nei punti 204 e 205 e qualora questi non siano sufficienti è necessario procedere alla compilazione di righi distinti. Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 206 a 220 della parte B della Comunicazione (Dati relativi ai conguagli) al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 208. Qualora i compensi arretrati soggetti a tassazione separata si siano formati in diversi periodi d imposta precedenti devono essere utilizzati più punti, indicando al punto 363 della parte B il differente anno di riferimento. Il sostituto d imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui abbia erogato nell anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione. Il sostituto d imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui abbia erogato all erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all erede in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione. Qualora sia necessario indicare più periodi ovvero i redditi siano stati prodotti in più Stati. In presenza di più erogazioni effettuate nel corso dell anno assoggettate ad aliquote differenti, o sulla base di un diverso criterio di calcolo della base imponibile il sostituto deve procedere all esposizione dei dati concernenti ogni tipologia di erogazione, utilizzando più volte i diversi punti interessati e compilando più comunicazioni. Le modalità di compilazione dei singoli punti nei predetti casi sono precisate e commentate più avanti. Redditi corrisposti da altri soggetti e non conguagliati In presenza di più rapporti di lavoro, qualora il dipendente non abbia provveduto alla richiesta di conguaglio complessivo, mediante consegna del CUD entro il 12 gennaio dell anno successivo al datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, la comunicazione deve essere compilata da ciascun sostituto interessato in base ai dati di propria competenza, senza tenere conto degli altri rapporti. In questo caso, infatti, tali redditi sono conguagliati dal soggetto che li ha erogati e non dal datore di lavoro principale del percipiente. Di conseguenza, i soggetti terzi sono tenuti ad effettuare i conguagli alla data di cessazione del rapporto e a consegnare al percipiente il CUD relativo ai redditi erogati entro dodici giorni dalla richiesta dell interessato. 46 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie, possono avverarsi le seguenti ipotesi: passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di un unica certificazione di lavoro dipendente (CUD) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d imposta e la compilazione dei punti 204 e 205 (redditi erogati da altri soggetti); interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l una, i redditi erogati fino all interruzione del rapporto nonché il TFR liquidato, l altra i redditi erogati successivamente all evento, salva l applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell intero periodo d imposta. Nell adempiere gli obblighi dichiarativi è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione: l estinzione del sostituto d imposta; la persistenza del sostituto d imposta iniziale. Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta In questi casi è necessario distinguere se a seguito di un operazione straordinaria, l attività del sostituto d imposta estinto prosegua con un altro soggetto o cessi definitivamente. A) Senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto L ipotesi in questione può ricorrere nei casi di: liquidazione; fallimento; liquidazione coatta amministrativa. Nelle predette situazioni, la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare: nel frontespizio del modello, nel riquadro dati relativi al sostituto e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d imposta estinto e il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. Le stesse modalità di compilazione ora descritte devono essere seguite anche per i compensi direttamente erogati dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario DICHIARAZIONI FISCALI

6 liquidatore evidenziando tali redditi nei punti 204 e 205 presenti nella sezione «Dati relativi ai conguagli» della Parte B. B) Con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto L ipotesi in questione può ricorrere nei casi di: fusione (anche per incorporazione); scissione totale; scioglimento di una società personale e prosecuzione dell attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci; cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali; trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche. Se le citate operazioni straordinarie, con estinzione del precedente soggetto, sono avvenute nel corso del 2012 o del 2013 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2013 Semplificato, chi succede nei precedenti rapporti, è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta comprensiva dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. Qualora più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione del prospetto SS dei dati riassuntivi, del prospetto ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, del prospetto SY dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e, limitatamente ai dipendenti cessati prima dell estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. In questi casi, per la corretta compilazione della comunicazione dati lavoro dipendente, occorre distinguere ulteriormente in base al soggetto che ha posto in essere le operazioni di conguaglio. Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante (soggetto che succede a quello estinto) dovrà trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, quello del soggetto estinto nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Tale modalità di compilazione trova applicazione: quando il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non può presentare il Mod. 770/2013 Semplificato a causa dell avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l estinzione; 48 DICHIARAZIONI FISCALI

7 quando il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estinto per effetto dell operazione straordinaria intervenuta. Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto dichiarante Se le operazioni di conguaglio sono effettuate dal dichiarante (soggetto che succede a quello estinto) questi deve predisporre un unica comunicazione per ciascun percipiente avendo cura di indicare: il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale ; le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto d imposta nei punti da 204 a 220. Dipendente riassunto (nel corso dello stesso periodo d imposta) dal sostituto subentrante La compilazione della comunicazione deve essere eseguita in modo analogo a quanto prima descritto qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e successivamente il dipendente sia riassunto (nel corso dello stesso periodo d imposta) dal sostituto subentrante. Quest ultimo, infatti, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente nel corso del periodo d imposta e non deve evidenziare il codice fiscale dell estinto nell apposito rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Nelle suddette ipotesi dovranno altresì essere compilati: più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all estinto dovrà indicare, nei righi ST1 e SV1: - al punto 1 Codice fiscale del sostituto d imposta, il codice fiscale del soggetto estinto; - al punto 2 Eventi eccezionali il codice che identifica l evento eccezionale relativo al sostituto d imposta estinto. più prospetti SS e SY per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto seguendo le stesse regole di compilazione del prospetto ST. Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d imposta e prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (ove il dichiarante, ricorrendone i presupposti, non abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/2013 Semplificato) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. DICHIARAZIONI FISCALI

8 Operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del sostituto d imposta Tale situazione si verifica nei casi di: trasformazione; scissione parziale; cessione o conferimento d azienda; cessione o conferimento di ramo d azienda da parte di imprenditore individuale; affitto d azienda; costituzione di usufrutto sull azienda. Nelle predette operazioni gli obblighi dichiarativi fanno capo a tutti i soggetti coinvolti. Nell ipotesi di passaggio di personale dipendente: il sostituto d imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), deve indicare nella propria comunicazione dati le retribuzioni erogate fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 207 il codice 8; il sostituto d imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (CUD), deve compilare una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Successioni mortis causa La compilazione della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati segue regole diverse a seconda che l attività del sostituto d imposta estinto mortis causa prosegua da parte dell erede o cessi definitivamente. A) Senza prosecuzione dell attività da parte dell erede Qualora l attività della persona fisica deceduta non prosegua, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di compilare il frontespizio indicando: nel riquadro persone fisiche, i dati del sostituto d imposta deceduto; nel riquadro dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione quelli dell erede firmatario. Nelle comunicazioni e nei prospetti, che compongono la dichiarazione, deve essere indicato, nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, solo il codice fiscale del deceduto. B) Con prosecuzione dell attività da parte dell erede Nel caso di successione avvenuta nel periodo d imposta 2012, o nel 2013 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2013 Semplificato, con prosecuzione dell attività da parte dell erede, quest ultimo ha l obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta anche per la parte dell anno in cui ha operato il soggetto estinto. 50 DICHIARAZIONI FISCALI

9 In questo caso, per la corretta compilazione della comunicazione, occorre distinguere a seconda che le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius ovvero dall erede. Operazioni di conguaglio effettuate dal de cuius Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l erede deve trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In questo caso l erede dichiarante deve riportare: il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale ; il codice fiscale del de cuius nel rigo Codice fiscale del sostituto d imposta. Operazioni di conguaglio effettuate dall erede Qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall erede, nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, l erede deve indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale e compilare i punti da 204 a 220 indicando le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. In questo caso, si dovranno compilare distinti prospetti ST e SV per esporre distintamente le situazioni riferibili all erede da quelle riferibili al sostituto d imposta e- stinto. A tal fine, nel redigere i prospetti ST e SV, l erede dovrà riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura Codice fiscale, il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi al de cuius dovrà indicare, nei righi ST1 e SV1: al punto 1 Codice fiscale del sostituto d imposta, il codice fiscale del de cuius; al punto 2 Eventi eccezionali il codice che identifica l evento eccezionale relativo al sostituto d imposta estinto. Si devono inoltre compilare distinti prospetti SS e SY seguendo le regole di compilazione prima descritte per il prospetto ST. Si precisa, infine, che in tutti i casi in cui vi sia la prosecuzione dell attività da parte dell erede, il prospetto SX è unico e deve contenere sia i dati dell erede dichiarante che del de cuius sempre che il dichiarante, ricorrendone i presupposti, non abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770/2013 Semplificato. PRIMO RIGO DELLA COMUNICAZIONE: Codice fiscale del sostituto d imposta Il codice fiscale del sostituto d imposta deve essere indicato solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni avvenute nel corso del 2012 o nel 2013 prima della presentazione della dichiarazione (cioè entro il 31 luglio 2013) sempre che l attività del soggetto estinto prosegua con un altro soggetto che succede nei precedenti rapporti di lavoro. DICHIARAZIONI FISCALI

10 Il rigo Codice fiscale del sostituto d imposta, invece, non deve essere compilato: in caso di operazioni di trasformazione della forma societaria in quanto queste non determinano effetti sull esistenza del soggetto e suoi obblighi in qualità di sostituto d imposta; qualora l attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita dagli eredi obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2012 in qualità di firmatari della dichiarazione. PARTE A: Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme I dati da riportare nei punti compresi in questa sezione sono gli stessi che il sostituto ha già indicato nella certificazione unica CUD 2013 rilasciata al percipiente, ad eccezione dei punti 10, 20 e 21. PUNTI DA 1 A 7 - Dati anagrafici L indicazione completa dei dati anagrafici dei dipendenti è obbligatoria, anche in assenza di variazioni rispetto alla precedente dichiarazione. La data di nascita deve essere indicata nel formato gg/mm/aaaa (esempio: 08/06/1968). Codice fiscale L art. 6 del D.P.R. n. 605/1973 attribuisce al sostituto d imposta obbligato ad indicare nella dichiarazione il codice fiscale del dipendente, il diritto a riceverne comunicazione scritta da parte del dipendente stesso. Qualora questi non provveda a comunicare il dato almeno 10 giorni prima del termine fissato per l adempimento dell obbligo di indicazione, il sostituto può rivolgersi direttamente all Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, fornendo l indicazione dei dati (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale) relativi al soggetto di cui si chiede l attribuzione del codice fiscale. Per i soggetti non residenti cui non è stato attribuito il numero di codice fiscale, è sufficiente l indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero. Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere alcuni dei predetti dati, i sostituti devono richiedere all Amministrazione finanziaria, che provvede previo 52 DICHIARAZIONI FISCALI

11 accertamento delle ragioni addotte, l assegnazione al sostituito di un codice numerico. Qualora il percipiente sia nato all estero, nel punto 6 deve essere indicato lo Stato estero e il punto 7 Provincia di nascita non deve essere compilato. PUNTO 8 - Previdenza complementare Il punto 8 deve essere compilato per evidenziare la situazione del dipendente in relazione alla sua adesione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale anche ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi o premi versati. In particolare, il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR ad una forma di previdenza complementare o individuale ovvero nell ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza. Nel punto 8 deve essere indicato uno dei seguenti valori: 1 per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57; 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1 gennaio 2007 cfr. art. 23 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252); 4 per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Tale situazione è evidenziata nelle annotazioni del modello CUD/2013 (cod. BD) con l indicazione dell importo di TFR destinato al fondo. Qualora nel corso dell anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici nel presente punto dovrà essere indicato il codice alfabetico convenzionale A. Si ricorda che in questo caso il sostituto deve dare distinta indicazione di ciascuna situazione nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. BD della Tabella presente nelle relative istruzioni). PUNTO 9 - Data iscrizione al fondo Nel punto 9, con riferimento ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1 gennaio 2007, deve essere indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1 gennaio 2007). PUNTO 11 - Eventi eccezionali Il punto 11 Eventi eccezionali deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici: DICHIARAZIONI FISCALI

12 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo; 3 per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nell isola di Lampedusa e nell isola di Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari. la sospensione è stata prorogata fino al 1 dicembre 2012 (art. 23, comma 12-octies, D.L. n. 95/2012); 7 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, deve essere indicato il codice dell evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Tali situazioni sono evidenziate nel modello CUD/2013 riportando nelle annotazioni il cod. AA con l indicazione che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Sisma del 20 e del 29 maggio Terremoto dell Emilia Il D.M. 1 giugno 2012 ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio Il comma 5, dell art. 11 del D.L. n. 174/2012, ha previsto che i sostituti d imposta che hanno beneficiato della predetta sospensione avrebbero dovuto procedere a regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nelle annotazioni presenti nel CUD/2013, il sostituto d imposta comunica (cod. CA) al dipendente l ammontare del versamento effettuato per suo conto, che è stato trattenuto nel corso dell anno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché l importo del debito che residua e che sarà trattenuto successivamente da parte del sostituto d imposta. Il D.L. n. 174/2012 ha previsto la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d imposta (Circolare n. 46/E del 2012). In quest ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l importo delle ritenute operate nonché l importo delle ritenute che dovranno essere operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento. Nella ipotesi in cui il sostituto non intenda aderire alla richiesta o non abbia i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente abbia richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d imposta, quest ultimo deve: 54 DICHIARAZIONI FISCALI

13 certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate; compilare il punto 135 indicando il codice C ; nelle annotazioni al modello CUD/2013, dare comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate (cod. CE). PUNTI DA 12 A 14 - Domicilio fiscale al 1/1/2012 Nei punti da 12 a 14 devono essere sempre compilati con l indicazione del domicilio fiscale alla data del 1 gennaio Domicilio fiscale - L art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, nel fissare i criteri per determinare il domicilio fiscale stabilisce che: le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato; i cittadini italiani che risiedono all estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato; i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 23 gennaio 2002), hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Ai sensi dell articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973, le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate: occorre quindi verificare se al 31 dicembre 2008 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro sono trascorsi 60 giorni da quello in cui il dipendente ha variato il proprio domicilio. PUNTI 15 E 16 - Domicilio fiscale al 31/12/2012 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente Questi campi devono essere compilati solo se il domicilio alla data indicata risulta essere diverso da quello al 1 gennaio PUNTI DA 17 A 19 - Domicilio fiscale all 1/1/2013 Anche questi campi devono essere compilati solo se il domicilio all 1/1/2013 risulta essere diverso da quello al 1 gennaio I dati in questione consentono, peraltro, l individuazione del comune cui versare l addizionale comunale. DICHIARAZIONI FISCALI

14 PUNTO 20 - Codice sede Procedura del flusso telematico dei Modelli Il CAF o il professionista abilitato cui il sostituto si è rivolto per richiedere assistenza fiscale devono comunicare i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (Mod ) all Agenzia delle entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d imposta. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario. I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2013, all Agenzia delle entrate l apposita comunicazione per indicare l indirizzo telematico dell intermediario delegato alla ricezione dei Modelli La comunicazione deve essere inviata anche dai sostituti, utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio indirizzo telematico o quello dell intermediario che intendono delegare. Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i Modelli al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio, è tenuto ad attribuire a ciascuna sede un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Qualora presso la stessa sede il sostituto d imposta gestisca separatamente gruppi di dipendenti, per ciascuna gestione sarà attribuito un autonomo codice. Il codice deve essere riportato nel punto 20 Codice sede. Il punto 20 non deve essere compilato, nel caso in cui il sostituto si trovi nelle seguenti condizioni: 1. non abbia autonome gestioni del personale dipendente, 2. non abbia sedi operative, presso le quali far pervenire i modelli PUNTO 21 Va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell Appendice delle istruzioni. PUNTO 22 - Dati relativi al rappresentante Nel punto 22 deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante del contribuente incapace o minore. 56 DICHIARAZIONI FISCALI

15 PARTE B: Dati fiscali Somme e valori assoggettati a tassazione ordinaria Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Somme e valori assoggettati ad imposta sostitutiva Nella sezione Dati fiscale devono essere indicati Emolumenti assoggettati a tassazione separata (emolumenti arretrati; indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute; prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) Oneri dedotti Altri dati necessari ai fini dell eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del percipiente Riquadro Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi Per la compilazione di tale riquadro è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente, stante l analoga composizione dei due riquadri. Fanno eccezione i punti 7, 8, 9, 12, 16, 19, 20 e da 29 a 35. DICHIARAZIONI FISCALI

16 PUNTO 1 - Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR Va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi equiparati ed assimilati, per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR. Redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, primo comma del TUIR Redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri Redditi derivanti da lavoro a domicilio quando considerato lavoro dipendente Pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati Le rivalutazioni e gli interessi su crediti di lavoro Indennità e proventi sostitutivi del reddito di lavoro dipendente Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative Le indennità e i compensi corrisposti da terzi per incarichi svolti dal lavoratore dipendente Le borse di studio o di assegno, premio o sussidio corrisposti ai fini di studio o addestramento professionale I compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore I compensi per collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili I compensi per la partecipazione a collegi e commissioni I compensi per collaborazioni svolte nell ambito di un rapporto unitario, senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati (Co.Co.Co.) Le remunerazioni dei sacerdoti I compensi per l attività intramuraria dei dipendenti del S.S.N. I compensi dei docenti e dei ricercatori universitari che svolgono attività di assistenza presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura I compensi del personale laureato, medico di ruolo, in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia I compensi percepiti dai dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; degli enti e degli istituti di cui all art. 4 del D.Lgs. 502/1992 (aziende ospedaliere e presidi medici); delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono attività sanitaria Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/86 Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917/86 Art. 49, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 917/86 Art. 49, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 917/86 Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera c-bis), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera c-bis), D.P R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera c-bis), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera c-bis), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917/86 58 DICHIARAZIONI FISCALI

17 I compensi (indennità, gettoni di presenza e altri compensi) percepiti nell esercizio di pubbliche funzioni I compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti del Tribunale di sorveglianza Le indennità percepite dai parlamentari (Europei e nazionali), dai consiglieri regionali, provinciali e comunali e dagli amministratori locali nonché gli assegni vitalizi percepiti per la cessazione dalle predette cariche elettive e l assegno del Presidente della Repubblica Le rendite vitalizie o temporanee costituite a titolo oneroso diverse da quelle con funzione previdenziale Le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione complementare Altri assegni periodici (assegni per il coniuge, assegni a- limentari ecc.) alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro I compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili (L.S.U.) Art. 50, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera g), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera h), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera h-bis), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera i), D.P.R. n. 917/86 Art. 50, comma 1, lettera l), D.P.R. n. 917/86 L importo da indicare al punto 1 deve essere assunto al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10 del TUIR esposti nel successivo punto 129; dei contributi previdenziali ed assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito esposti nel successivo punto 120; del contributo di solidarietà esposto nel successivo punto 138; dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito; delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti dall art. 19 del TUIR in base a quanto stabilito dalla Circolare n. 3/E del Stipendi Pensioni Mensilità aggiuntive Indennità di trasferta Tipologie di redditi da indicare nel punto 1 Indennità e compensi corrisposti da terzi Borse di studio Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche occasionale o svolti con le modalità del progetto Trattamenti corrisposti dai fondi pensione complementare Compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro Indennità di cui all art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria (art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) DICHIARAZIONI FISCALI

18 L art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che le indennità di trattamento di fine rapporto e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 17, comma 1, lett. a) e c), del TUIR), erogate in denaro e in natura, che eccedono il milione di euro, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all art. 3 della L. 23 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni in argomento si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio Nel Mod. CUD l erogazione di indennità rientranti nei casi sopra esposti è evidenziata nelle annotazioni con il codice BZ con l indicazione dell ammontare complessivo eccedente il milione di euro. Nella medesima annotazione deve essere inoltre e- videnziato l ammontare delle singole indennità corrisposte. Prestazioni pensionistiche Con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate periodicamente, nel punto 1 deve essere indicato sia l ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000 sia l importo della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre Si tratta delle prestazioni pensionistiche complementari (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) comunque erogate (in forma di capitale o in forma di rendita) e alle quali non si applicano le disposizioni dell art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 riguardanti la determinazione del reddito di lavoro dipendente bensì le disposizioni dell art. 11 e quelle dell art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 (art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR). Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lett. g-quinquies) del comma 1 dell art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L importo da indicare nel punto 1, quindi, deve essere assunto al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettata ad imposta e di quelli derivanti dai rendimenti tassati come redditi di capitale (art. 44 comma 1 lett. g-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986) se determinabili. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le i- stituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commer- 60 DICHIARAZIONI FISCALI

19 cio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa fino all emanazione del decreto legislativo di attuazione dell art. 1, comma 2, lett. p), della L. 23 agosto 2004, n Nell ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell art. 14, del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel punto 1 il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, nel punto 1 va indicato l importo del riscatto maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell anno 2011 e nel punto 5 l ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della e- ventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni presenti nel modello CUD, il sostituto dovrà indicare l ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative (cod. BE). Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni del modello CUD (cod. BF). Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti da soggetti residenti che soggiornano all estero per un periodo superiore a 183 giorni nell arco di dodici mesi (art. 51, comma 8-bis, D.P.R. n. 917/1986), nel punto 1 deve essere indicata la retribuzione convenzionale determinata sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze. Si ricorda che se il percipiente ha prodotto redditi in più Stati esteri, compresi nell importo indicato al punto, 1 nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 deve essere riportato il reddito prodotto in ciascuno Stato estero (cod. AD). I compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato non devono essere indicati nel presente punto 1 ma, per la loro indicazione, deve essere utilizzata la sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta (punti da 301 a 316). Nel punto 1 devono invece essere indicati i redditi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per i quali non è applicabile il regime agevolato. Si ricorda, infine, che se non ricorrono le condizioni per l applicazione del regime agevolato, nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 dovrà essere indicato il cod. AG. DICHIARAZIONI FISCALI

20 I compensi corrisposti ai cosiddetti frontalieri, e cioè ai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato che prestano la loro attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, devono essere esposti al netto della quota esente pari a euro 6.700,00. Si ricorda che la quota esente deve risultare distintamente indicata nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AE). Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all estero presso l università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10% dei redditi corrisposti. Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l abbattimento del 90% dell imponibile, nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l ammontare di tali somme. Agevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti L art. 3, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 238 ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile in misura pari a: 20% per le lavoratrici; 30% per i lavoratori. Il D.M. 3 giugno 2011 ha specificato i soggetti cui è destinato il beneficio e cioè, i cittadini dell Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che alla data del 20 gennaio 2009: 1) sono in possesso di un titolo di laurea; 2) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; 3) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. Nel caso di redditi di lavoro dipendente che beneficiano della predetta riduzione, nel punto 1 deve essere indicato il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai dipendenti in possesso dei requisiti e che abbiano richiesto di beneficiare dell abbattimento in sede di applicazione delle ritenute. Il sostituto d imposta, nelle annotazioni del Mod. CUD/2013 (cod. BM), deve indicare l ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70%). 62 DICHIARAZIONI FISCALI

21 La stessa indicazione, con lo stesso codice, deve essere fatta qualora il sostituto non abbia applicato l abbattimento in sede di applicazione delle ritenute. Per le remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, l art. 33 del D.L. n. 78/2010, nella versione in vigore dal 17 luglio 2011, ha previsto, sui compensi a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, l applicazione di una aliquota addizionale del 10%. In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, i sostituti d imposta devono indicare nelle annotazioni al Mod, CUD il cod. BL specificando: l ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione; la relativa imposta operata. PUNTO 2 - Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR Nel punto 2 deve essere indicato l ammontare dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR. Redditi corrisposti da altri soggetti Nel caso in cui il sostituito si avvalga della facoltà di chiedere al datore di lavoro di computare gli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: a) l ammontare complessivo dei redditi percepiti; b) le ritenute operate; c) le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono anche indicati nei successivi punti 204 e 205. Si ricorda che, relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 devono inoltre essere indicate le seguenti informazioni: l importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto (cod. AH). Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, erogate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l intero importo; l importo dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali e dei benefici di qualsiasi genere (cod. CB) concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo (elenco di cui all Allegato 1 al D.M. 1 giugno 2012) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all art. 1 (L. n. 122 del 1 agosto 2012); DICHIARAZIONI FISCALI

22 la distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, della presenza del TFR ai sensi dell art del c.c., specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato (cod. AI); l indicazione dei redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette (cod. AJ); l indicazione delle ulteriori categorie di redditi esenti (cod. BQ) che da quest anno il sostituto d imposta deve attestare mediante il rilascio del CUD. Tali sono: - retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; - somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca e- senti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d istruzione universitaria previste dalla L. 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240/2010); - rendite INAIL; - altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative. PUNTO 3 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR - Lavoro dipendente In tale punto va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, per i quali al lavoratore spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 1 e 2 del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di lavoro nell anno, comprendendo, nel computo dei giorni, anche le festività, i giorni non lavorativi, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Dal computo dei giorni devono essere esclusi quelli per i quali non spetta la retribuzione (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998 richiamata dalla C.M. n. 2/E del 15 gennaio 2003). La detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell art. 13 non spetta ai soggetti che percepiscono pensioni o assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a). I percipienti di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono usufruire della detrazione sono: i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a); i lavoratori che percepiscono indennità e compensi corrisposti da terzi (art. 50, comma 1, lett. b); i percettori di borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c); 64 DICHIARAZIONI FISCALI

23 gli amministratori, i sindaci o revisori, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, i partecipanti a collegi e commissioni, i collaboratori (art. 50, comma 1, lett. c-bis); i sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d); i percettori di prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis); i lavoratori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l). Con riferimento ai compensi aggiuntivi che sono corrisposti nell anno successivo a quello in cui è stato risolto il rapporto di lavoro, in assenza di un periodo di lavoro nell anno, si deve, ritenere che tale detrazione non possa essere riconosciuta. In tale ipotesi, infatti, la detrazione per lavoro dipendente non può essere rapportata al periodo di lavoro svolto nell anno di corresponsione degli emolumenti (Circolare 5 marzo 2003, n. 15/E). Nel caso di lavori contemporanei i relativi giorni devono essere indicati una sola volta (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Convenzionalmente il totale del numero dei giorni, per l intero anno, ammonta a 365, anche negli anni bisestili (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Part-time o giornate di sciopero Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Contratti a tempo determinato Le regole di determinazione dei giorni fin qui descritte devono essere adottate anche per i contratti a tempo determinato (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Se l occupazione a tempo determinato è stabilita con prestazioni «a giornata», la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi compresi tra la data di inizio e quella di fine del rapporto di lavoro e per i quali spetta la detrazione, deve essere effettuata calcolando dapprima il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità. Tale importo deve essere poi moltiplicato per il totale dei giorni festivi, di riposo settimanale e dei giorni non lavorativi compresi nel periodo di lavoro in modo da ottenere il numero degli stessi per i quali spetta la detrazione (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). Borse studio Per le borse di studio il numero dei giorni per i quali spetta la detrazione (nel limite di 365) corrisponde: all intero anno nel caso la stessa sia erogata in funzione del rendimento scolastico accademico; al numero dei giorni di frequenza obbligatoria in caso di borse di studio concesse per particolari corsi (C.M. n. 3/E del 9 gennaio 1998). DICHIARAZIONI FISCALI

24 Il punto 3 deve essere compilato anche nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, indicando il relativo numero di giorni. PUNTO 4 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR - Pensione In tale punto va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, per i quali al percipiente spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 3 e 4 del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di pensione nell anno. La detrazione spetta ai possessori di redditi derivanti dalle pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati di cui alla lett. a) del comma 2 dell art. 49 del TUIR. Conguaglio Nel caso in cui il conguaglio effettuato dal sostituto riguardi sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione, i punti 3 e/o 4 devono risultare entrambi compilati indicando nel primo, i giorni per cui spetta la detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell art. 13 e, nel secondo, i giorni per i quali spetta la detrazione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo prestando attenzione al fatto che la somma dei due campi non può essere superiore a 365. Si ricorda che con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AI) devono risultare le seguenti indicazioni: periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all anno (data inizio e data fine) con l avvertenza che se si è in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell anno l informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto; in caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati. Il punto 4 deve essere compilato anche nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, indicando il relativo numero di giorni. La somma dei punti 3 e 4 non può essere superiore a 365. PUNTO 5 - Ritenute IRPEF Nel punto 5 deve essere riportato il totale delle ritenute d acconto applicate dal sostituto e risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituito dovrà indicare tale importo nella propria dichiarazione dei redditi che eventualmente presenterà. Le ritenute devono essere indicate al netto: delle detrazioni indicate ai successivi punti 102, 103, 107, 108, 109, e 118; 66 DICHIARAZIONI FISCALI

25 del credito d imposta per le imposte pagate all estero a titolo definitivo indicato al successivo punto 114, mentre sono comprensive delle ritenute IRPEF sospese da comprendere nel successivo punto 14. Nel caso in cui al punto 1 sia stato indicato l importo complessivo delle indennità di cui all art. 17, comma 1, lett. a) e c) (ovvero il TFR e le indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co.) eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria, viene indicato l importo delle imposte già trattenute a titolo di tassazione separata operate sulla suddetta quota. Operazioni di conguaglio Entro il 28 febbraio di ogni anno, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tale data, il sostituto d imposta deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l imposta complessivamente dovuta sugli emolumenti corrisposti l anno precedente o sino alla data di cessazione del rapporto, tenendo conto delle deduzioni e delle detrazioni spettanti al lavoratore. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il percipiente può dichiarare per iscritto al sostituto, alternativamente: di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute; di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi con applicazione dello 0,50% mensile a titolo di interessi. Nei succitati casi d incapienza dei redditi a consentire le trattenute a debito risultanti dal conguaglio, nel punto 5 va comunque indicato il totale delle ritenute, anche se: non tutte risultano ancora operate; in caso di dipendente pubblico, questi ha dichiarato di volere effettuare autonomamente il relativo versamento. Ricorrendo queste ultime ipotesi, vanno anche compilati, rispettivamente, i punti 201 e 203. Si ricorda che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione. Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi. PUNTO 6 - Addizionale regionale all IRPEF Il punto 6 va compilato esponendo l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF (art. 50 D.Lgs. n. 446/1997) calcolata sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. L importo da DICHIARAZIONI FISCALI

26 indicare deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15 relativo all addizionale regionale all IRPEF non trattenuto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per effetto di disposizioni emanate a seguito di e- venti eccezionali. Addizionale regionale IRPEF - L addizionale regionale è determinata applicando la vigente aliquota al reddito complessivo del percipiente, così come determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle deduzioni e degli oneri deducibili riconosciuti. A tal proposito si fa presente che per i soggetti residenti, l addizionale regionale deve essere calcolata sui redditi al netto della detrazione per carichi di famiglia (circolare dell Agenzia delle entrate n. 31 del 6 giugno 2005). Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, l addizionale regionale deve essere versata alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale al momento delle operazioni di conguaglio. Essa deve essere determinata dal sostituto d imposta in sede di conguaglio annuale e il relativo importo va trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui tali operazioni di conguaglio sono effettuate, vale a dire il periodo di paga che ha scontato gli effetti del conguaglio. Occorre tener presente che il termine massimo in cui effettuare la rateazione è il mese di novembre. Il sostituto d imposta, d accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore. Una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche ad iniziativa del solo sostituto d imposta se l importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo (Comunicato stampa 14 gennaio 2000 del Ministero delle finanze). Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell anno, l importo dell addizionale deve essere trattenuto in un unica soluzione nel periodo in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Poiché la base imponibile su cui il sostituto deve calcolare l addizionale regionale a carico del lavoratore, è costituita da tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi quelli corrisposti da altri soggetti, se il lavoratore possiede altre tipologie di reddito, le trattenute per addizionale regionale non possono essere considerate definitive e il saldo dell addizionale risulterà determinabile nella propria dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO Persone Fisiche). PUNTO 7 - Addizionale regionale 2011 trattenuta nel 2012 Il punto 7 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale regionale riferita all anno 2011 ma trattenuta nel corso del DICHIARAZIONI FISCALI

27 PUNTO 8 - Addizionale regionale Rapporti cessati Il punto 8 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF riferita all anno 2012 trattenuta nel corso del 2012 dal sostituto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro nel corso sempre del Tale importo risulta compreso anche nel punto 6. PUNTO 9 - Addizionale comunale all IRPEF - Saldo 2011 Il punto 9 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF riferita all anno 2011 trattenuta dal sostituto nel corso del Addizionale comunale IRPEF - L importo dell addizionale comunale all IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, dovuta dal sostituito, è calcolato sul totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d imposta. L addizionale comunale si calcola applicando l aliquota di riferimento al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle deduzioni e degli oneri deducibili compresi quelli per coniuge e familiari a carico (circolare dell Agenzia delle entrate n. 31 del 6 giugno 2005). Per le modalità di determinazione dell addizionale provinciale e comunale e per l effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d imposta si applicano le disposizioni previste per l addizionale regionale (comma 4 dell art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997). In sostanza, anche tali addizionali: sono determinate in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenute dai datori di lavoro in un massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e, comunque, non oltre novembre; nell ipotesi di cessazione del rapporto, l importo dell addizionale è trattenuto in un unica soluzione nel periodo in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio; il sostituto d imposta, d accordo con il lavoratore dipendente, può stabilire di operare una rateazione di durata inferiore; una rateazione inferiore a quella prevista può essere adottata anche ad iniziativa del solo sostituto d imposta se l importo totale, in relazione anche alla rata di emolumento che si corrisponde e da cui si detraggono le addizionali, è tale da giustificarlo (comunicato stampa del 14 gennaio 2000). Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati l addizionale è dovuta al comune in cui il sostituito ha il domicilio alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio. DICHIARAZIONI FISCALI

28 PUNTO 10 - Addizionale comunale all IRPEF - Acconto 2012 Il punto 10 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto nel corso del 2012 a titolo di acconto. Tale importo comprende anche quello da indicare eventualmente nel successivo punto 17. PUNTO 11 - Addizionale comunale all IRPEF - Saldo 2012 Il punto 11 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto nel corso del 2012 a titolo di saldo per il periodo d imposta 2012 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo comprende anche quello da indicare eventualmente nel successivo punto 18. PUNTO 12 - Addizionale comunale all IRPEF - Rapporti cessati 2012 Il punto 12 deve essere compilato indicando l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF 2012 trattenuta dal sostituto nel corso del 2012 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del Tale importo deve essere indicato al netto di quanto già indicato al precedente punto 10. PUNTO 13 - Addizionale comunale all IRPEF - Acconto 2013 Nel punto 13 va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta 2013 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d imposta. I punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai percipienti domiciliati in Comuni che non hanno deliberato l applicazione dell addizionale. Compilazione dei punti 6, 11 e 13 Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati, per i soggetti residenti, sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l obbligo per il sostituto d imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d imposta successivo, ovvero in un unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AL) devono contenere l informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell addizionale effettivamente dovuta sugli importi erogati nell anno. In particolare andrà indicato: al punto 10, l importo dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d acconto; al punto 11, l importo dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. 70 DICHIARAZIONI FISCALI

29 Qualora invece, l ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d imposta precedente, il sostituto d imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato. PUNTI 14, 15 e 16 - Ritenute e addizionali IRPEF sospese Nei punti 14, 15 e 16 vanno indicati rispettivamente gli importi delle ritenute, dell addizionale regionale e dell addizionale comunale non trattenuti in applicazione dei provvedimenti emanati a seguito di eventi eccezionali. Si rammenta che i predetti importi sono inclusi in quelli da indicare nei precedenti punti 5, 6, 7 e 8. PUNTO 17 - Addizionale comunale all IRPEF sospesa - Acconto 2012 Nel punto 17 va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta 2012 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto dell applicazione delle disposizioni riguardanti eventi eccezionali. Si ricorda che tale importo deve essere compreso anche nel precedente punto 10. PUNTO 18 - Addizionale comunale all IRPEF sospesa - Saldo 2012 Tale punto deve essere compilato qualora il saldo dell addizionale comunale per il periodo d imposta 2012 non sia stato trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato deve essere compreso anche nel punto 11. Se il percipiente ha usufruito di esenzioni deliberate dai comuni (art. 1, comma 3- bis del D.Lgs. n. 360/1998), tale eventualità deve essere indicata nelle annotazioni del modello CUD/2013 utilizzando i codici BB e BN. Si ricorda, infine, che nelle annotazioni presenti nel modello CUD/2013 devono essere riportati: il cod. BP in presenza dell addizionale regionale e del saldo dell addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali; il cod. BS in presenza dell acconto dell addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. PUNTO 19 - Addizionale comunale all IRPEF sospesa - Su trattenute 2012 a saldo Tale punto deve essere compilato indicando il totale degli importi a saldo dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto nel 2012 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12. DICHIARAZIONI FISCALI

30 PUNTO 20 - Addizionale comunale all IRPEF sospesa - Su trattenute 2012 in acconto Tale punto deve essere compilato indicando l acconto dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto nel 2012 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L importo indicato è già compreso in quello indicato nel punto 10. PUNTI 21 E 22 - Primo e secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell anno Nei punti 21 e 22 devono essere indicati, rispettivamente, il primo acconto (punto 21) e il secondo o unico acconto (punto 22) IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell assistenza fiscale nel periodo d imposta I punti 21 e 22 comprendono anche gli importi eventualmente trattenuti dal sostituto che abbia prestato assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito. Tale eventualità sarà indicata nelle annotazioni con il codice BA, distinguendo gli importi riferiti al sostituito rispetto a quelli riferiti al coniuge. Gli importi di cui ai punti 21 e 22 devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento mentre comprendono quanto indicato nel successivo punto 23 a titolo di acconti sospesi per eventi eccezionali. PUNTO 23 - Acconti IRPEF sospesi Tale punto deve essere compilato qualora il primo e/o il secondo (o unico) acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di e- venti eccezionali. Si ricorda che l importo indicato deve essere compreso anche nei punti 21 e 22. PUNTO 24 - Acconto addizionale comunale all IRPEF Nel punto 24 deve essere riportato l importo dell acconto di addizionale comunale all IRPEF trattenuto dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell assistenza fiscale nel periodo d imposta. Tale importo deve essere indicato al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento ed è comprensivo dell importo eventualmente indicato nel successivo punto 25. Il punto 24 comprende anche l importo eventualmente trattenuto dal sostituto che abbia prestato assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito. Il punto 24 comprende anche l importo eventualmente trattenuto dal sostituto che abbia prestato assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito. Tale eventualità sarà indicata nelle annotazioni con il cod. BA distinguendo gli importi riferiti al sostituito rispetto a quelli riferiti al coniuge. 72 DICHIARAZIONI FISCALI

31 PUNTO 25 - Acconto addizionale comunale all IRPEF sospeso Qualora l acconto di addizionale comunale all IRPEF non sia stato trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, nel punto 25 deve essere iscritto l importo sospeso, già compreso nel precedente punto 24. PUNTI 26 E 27 - Primo e secondo o unico acconto cedolare secca Nei punti 26 e 27 devono essere indicati, rispettivamente, il primo acconto (punto 26) e il secondo o unico acconto (punto 27) della cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell assistenza fiscale nel periodo d imposta I punti 26 e 27 comprendono anche gli importi eventualmente trattenuti dal sostituto che abbia prestato assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito. Tale eventualità sarà indicata nelle annotazioni con il codice BA, distinguendo gli importi riferiti al sostituito rispetto a quelli riferiti al coniuge. Gli importi di cui ai punti 26 e 27 devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento, mentre comprendono quanto indicato nel successivo punto 28 a titolo di acconti sospesi per eventi eccezionali. PUNTO 28 - Acconti cedolare secca sospesi Tale punto deve essere compilato qualora il primo e/o il secondo (o unico) acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di e- venti eccezionali. Si ricorda che l importo indicato deve essere compreso anche nei punti 26 e 27. PUNTI 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 - Assistenza fiscale sospesa I punti 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 devono essere compilati con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale per indicare gli importi non trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. In particolare: nel punto 29, indicare il saldo IRPEF non trattenuto; nel punto 30, l addizionale regionale all IRPEF non trattenuta; nel punto 31, il saldo all addizionale comunale all IRPEF non trattenuto; nel punto 32, l acconto della tassazione separata non trattenuto; nel punto 33, l imposta sostitutiva non trattenuta; nel punto 34, la cedolare secca sulle locazioni non trattenuta; nel punto 35, il contributo di solidarietà non trattenuto. Tali importi devono essere riportati nelle annotazione del CUD/2013 (cod. BR). DICHIARAZIONI FISCALI

32 PUNTI 36, 37, 38 E 39 - Credito IRPEF, di addizionale regionale, di addizionale comunale all IRPEF e di cedolare secca non rimborsati Per i percipienti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale nei punti 36, 37, 38 e 39 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti, derivanti sia dalla tassazione ordinaria che separata, relativi all IRPEF, all addizionale regionale, all addizionale comunale e alla cedolare secca sorti nell anno precedente e non rimborsati, per qualsiasi motivo, dal sostituto. Si ricorda che i predetti crediti eventualmente rimborsati dal sostituto che ha prestato assistenza fiscale devono essere evidenziati nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AM). I soggetti che hanno beneficiato della sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, possono richiedere che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro (Circolare 13 agosto 2010, n. 44/E). Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest ultimo deve indicare nelle annotazioni con il codice BT gli importi non versati e con il codice BV tutti i versamenti effettuati. Riquadro Altri dati Per la compilazione di tale riquadro, è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente, stante l analoga composizione dei due riquadri ad eccezione dei punti 115, 116, , 132 e dei punti da 140 a 147 presenti solo nel Mod DICHIARAZIONI FISCALI

33 PUNTO Imposta lorda Nel punto 101 deve essere indicata l imposta lorda calcolata applicando le aliquote IRPEF per scaglioni (art. 11 TUIR) alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2. Tale punto non deve essere compilato qualora i redditi certificati siano stati erogati agli eredi. PUNTO Detrazioni per carichi di famiglia Nel punto 102 va indicato l importo totale delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR. Si tratta delle detrazioni che spettano: per il coniuge; per i figli; per gli altri familiari a carico. Detrazioni per il coniuge - Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, compete una detrazione collegata al reddito complessivo del dichiarante secondo le misure di seguito indicate. 1) se il reddito complessivo non supera ,00 euro la detrazione è pari a: 800,00 euro - [110,00 euro x (reddito complessivo/15.000,00 euro)]; se il rapporto tra reddito complessivo e ,00 è pari a 1 la detrazione compete per un importo pari a 690,00 ; se il rapporto tra reddito complessivo e ,00 è pari a 0 la detrazione non compete; se il predetto rapporto determina un risultato compreso tra 0 e 1, devono essere considerate le prime quattro cifre decimali; 2) se il reddito complessivo supera ,00 euro ma non ,00 euro la detrazione è pari a 690,00 Euro. Tale detrazione è aumentata di: 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. 3) se il reddito complessivo supera ,00 euro ma non ,00 euro la detrazione è pari a: 690,00 x [(80.000,00 - reddito complessivo) / ,00 euro]; DICHIARAZIONI FISCALI

34 se il rapporto è pari a 1 la detrazione compete per un importo pari a 690,00 ; se il rapporto è pari a 0 la detrazione non compete; se il rapporto determina un risultato compreso tra 0 e 1, devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. Si ipotizzi un soggetto con un reddito complessivo pari a ,00, con coniuge a carico per l intero anno. La detrazione spettante sarà pari a: 800,00 - [110,00 x (10.000,00 /15.000,00 )] = 800,00 - (110,00 x 0,6666) = 800, = 727,67 Detrazioni per figli a carico - Per ogni figlio naturale, adottivo, affiliato o affidato compete una detrazione dall imposta lorda pari a 800,00 euro. La predetta detrazione per i figli è aumentata a 900,00 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazioni per figli a carico è ulteriormente aumentata di: 220,00 euro, per ogni figlio portatore di handicap (art. 3 L. n. 104/1992); 200,00 euro, per ciascun figlio, a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. La detrazione in argomento, compete per la parte corrispondente al rapporto tra ,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e ,00 euro. L importo di ,00 euro è aumentato di ,00 euro per ogni figlio successivo al primo. Tradotto in formula, il rapporto per la determinazione della detrazione spettante è dato da: ,00 + (15.000,00 x numero figli - 1) - reddito complessivo ,00 + (15.000,00 x numero figli - 1) La detrazione non compete se il rapporto è paria a 0 o minore di zero ovvero è pari a 1. Quando il rapporto è compreso tra 0 e 1 per la determinazione della detrazione spettante devono essere considerate le prime 4 cifre decimali. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati. Con un accordo i genitori non legalmente ed effettivamente separati possono stabilire di attribuire la detrazione ad uno solo di loro: in questo caso, però, la detrazione spetta al genitore con il reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei geni- 76 DICHIARAZIONI FISCALI

35 tori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Detrazioni per altri familiari - Per ogni altro familiare a carico (soggetti indicati nell art. 433 c.c.) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria compete una detrazione pari a 750,00 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per usufruire delle detrazioni. La parametrizzazione ai mesi non deve essere applicata alla maggiorazione spettante ai contribuenti con più di tre figli (200,00 euro per ogni figlio e aumento di ,00 per ogni figlio successivo al primo): tali importi devono essere considerati per l intero anno a prescindere dal numero dei mesi in cui si verificano le condizioni per l applicazione della detrazione. Le detrazioni per carichi di famiglia, spettano, inoltre, solo se i familiari interessati hanno conseguito, nel medesimo anno, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, al lordo degli oneri deducibili. Il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all abitazione principale. Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l importo del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell ammontare comunicato. DICHIARAZIONI FISCALI

36 Ai fini della determinazione delle detrazioni di cui all art. 12 del TUIR, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 12 TUIR, comma 4-bis). PUNTO Detrazioni per famiglie numerose Nel punto 103 va indicato l importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all art. 12, di quelle previste dagli artt. 13, 15 e 16, e delle detrazioni contenute in altre disposizioni normative. Detrazioni per famiglie numerose - In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione di importo pari a euro. L ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. Il beneficio della detrazione è ripartito nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. I criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall art. 12 del TUIR con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico. La norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all altro coniuge per l intero importo. L ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione nell intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell anno (cfr. Circolare 1/E del 9 gennaio 2008). Ne deriva che l ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell anno in cui si verifica l evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso art. 12. Ne deriva che l ulteriore detrazione di euro è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. La detrazione di euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario. Qualora l ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all imposta lorda, quest ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell art. 12 nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, 78 DICHIARAZIONI FISCALI

37 per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta. Le modalità di liquidazione del credito sono definite dal D.M. 31 gennaio PUNTO Credito riconosciuto per famiglie numerose Nel punto 104 va indicato l ammontare di credito riconosciuto dal sostituto d imposta, di cui al comma 3 dell art. 12 del TUIR, relativo all anno d imposta 2012 pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR o da altre disposizioni normative. PUNTO Credito non riconosciuto per famiglie numerose Nel punto 105 va indicato l importo del credito per famiglie numerose (comma 3 dell art. 12 del TUIR), relativo all anno 2012, che non è stato riconosciuto. In questo caso, nelle annotazioni al modello CUD/2013 (cod. BH) il sostituto deve esplicitare che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere il rimborso del credito non riconosciuto nella dichiarazione dei redditi. PUNTO Credito per famiglie numerose recuperato Nel punto 106 indicare l importo del credito per famiglie numerose riconosciuto che il sostituto ha successivamente recuperato in sede di conguaglio. PUNTO Detrazione per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati Nel punto 107 deve essere indicato l importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell art. 13 del TUIR. Detrazioni per lavoro dipendente - La detrazione per lavoro dipendente spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l). La misura della detrazione per lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro nell anno, ed è fissata in un importo che varia a seconda del livello del reddito complessivo: a) se il reddito complessivo non supera euro, la detrazione è pari a euro. La detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro; b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, la detrazione è pari a euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e DICHIARAZIONI FISCALI

38 l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro 1338,00 + [502,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.000,00 ]; c) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, la detrazione è pari a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro 1.388,00 x [(55.000,00 -reddito complessivo) / ,00 ]. Quest ultima detrazione spettante è aumentata di un importo pari a: 10 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 20 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 30 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 40 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; 25 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Detrazioni per redditi di pensione - La detrazione per redditi di pensione spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a). L importo della detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell anno. La misura della detrazione varia in funzione di due elementi: l età del contribuente e il livello del proprio reddito complessivo. Per i titolari di redditi di pensione con età inferiore a 75 anni, la detrazione dall imposta lorda è fissata nelle seguenti misure: a) se il reddito complessivo non supera euro la detrazione è pari a euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può, comunque, essere inferiore a 690 euro; b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è paria a: 1.255,00 + [470,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.500,00 ] Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali; c) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è pari a: 1.255,00 x (55.000,00 - reddito complessivo) / ,00 80 DICHIARAZIONI FISCALI

39 Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. Per i titolari di redditi di pensione con età non inferiore a 75 anni, la detrazione dall imposta lorda è fissata nelle seguenti misure: a) se il reddito complessivo non supera euro la detrazione è pari a euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può, comunque, essere inferiore a 713 euro; b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è paria a: 1.297,00 + [486,00 x (15.000,00 - reddito complessivo) / 7.250,00 ] Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. c) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro la detrazione è pari a: 1.297,00 x (55.000,00 - reddito complessivo) / ,00 Se il risultato del rapporto è maggiore di 0, per la determinazione della detrazione devono essere considerate le prime quattro cifre decimali. La detrazione per redditi di pensione non è cumulabile con quella per lavoro dipendente di cui al comma 1 dall art. 13 del TUIR. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno), il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. Qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui all art. 13 del TUIR. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto nelle annotazioni (cod. AN) al percipiente che potrà fruire della detrazione per l intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l ammontare di altri redditi al sostituto d imposta, quest ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l importo del reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell ammontare comunicato. DICHIARAZIONI FISCALI

40 PUNTO Detrazioni per oneri Il punto 108 è dedicato all indicazione dell importo complessivo delle detrazioni per oneri previste all art. 15 del TUIR. Tale importo deve essere comprensivo anche della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida di cui va fatta menzione nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AP). Il totale degli oneri da cui derivano le detrazioni da indicare nel presente punto deve essere riportato nel successivo punto 130. PUNTO Detrazioni per canoni di locazione Nel punto 109 va indicato l importo delle detrazioni per canoni di locazione (commi da 01 a 1-ter dell art. 16 del TUIR) che ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, nell ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. Detrazioni per canoni di locazione - Ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. Se il contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stipulato o rinnovato secondo le regole dei cosiddetti contratti convenzionali (articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) La predetta detrazione è aumentata rispettivamente a: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 247,90, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. Ai lavoratori dipendenti permanentemente trasferiti per lavoro in un altra regione e ad almeno 100 Km dalla precedente residenza, e che per tale motivo sottoscrivono contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel nuovo comune di residenza spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 961,60, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 961,60, se il reddito complessivo non supera euro ,71; 82 DICHIARAZIONI FISCALI

41 b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro ,41. La detrazione spetta per i primi tre anni Le predette detrazioni: a) devono essere ripartite tra gli aventi diritto; b) non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha la facoltà di fruire della detrazione a lui più favorevole c) sono rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Qualora la detrazione spettante sia superiore all imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con il D.M. 11 febbraio 2008 sono state stabilite le modalità per l attribuzione del predetto ammontare. Qualora nel corso dell anno si sono stipulati più contratti di locazione, nelle annotazioni al CUD/2013 (cod. BG) devono essere indicati: a) le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell art. 16 del TUIR utilizzando i codici 1, 2, 3 e 4; b) il numero dei giorni per i quali l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; c) la percentuale di spettanza della detrazione. PUNTO Credito riconosciuto per canoni di locazione Nel punto 110 va indicato l importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d imposta di cui al comma 1-sexies dell art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza nell imposta lorda diminuita, prima delle detrazioni di cui all art. 12 e poi delle detrazioni di cui all art. 13 del TUIR. PUNTO Credito non riconosciuto per canoni di locazione Nel punto 111 va indicato l importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. In questo caso, il sostituto d imposta deve precisare nelle annotazioni al CUD/2013 utilizzando il cod. BI che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d imposta può chiedere il rimborso della detrazione non fruita nella dichiarazione dei redditi. PUNTO 112- Credito per canoni di locazione recuperato Nel punto 112 indicare l importo del credito per canoni di locazione riconosciuto che il sostituto ha recuperato in sede di conguaglio in quanto non spettante. DICHIARAZIONI FISCALI

42 PUNTO Totale detrazioni Nel punto 113 va indicato il totale delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108, 109 e 118. Nel caso in cui le detrazioni non siano state attribuite totalmente a causa dell incapienza dell imposta lorda nei punti 102, 107 e 108 andrà indicato l importo teoricamente spettante mentre nel punto 113 andrà indicato il totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all imposta lorda del percipiente. PUNTO Credito d imposta per le imposte pagate all estero Nel punto 114 deve essere indicato il credito d imposta riconosciuto in sede di conguaglio, per le imposte pagate all estero a titolo definitivo. Credito per le imposte pagate all estero - Le retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti per le attività svolte in Paesi esteri sono tassate in Italia sulla base dell applicazione del world-wide principale sancito dal comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 917/1986. Si tratta di un principio strettamente legato al concetto di residenza in base al quale: per i soggetti non residenti la base imponibile è formata dai redditi prodotti nel territorio dello Stato; per i soggetti residenti la base imponibile è formata dal reddito complessivo comprendente tutti i redditi posseduti e, quindi, anche quelli prodotti all estero. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il successivo art. 165 del D.P.R. n. 917/1986 prevede la possibilità di recuperare le imposte pagate all estero attraverso lo strumento del credito d imposta. Infatti la citata norma stabilisce che Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dell imposta netta dovuta fino a concorrenza della quota d imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d imposta ammesse in diminuzione. Tradotto in formula, il credito d imposta per le imposte pagate all estero è dato da: reddito estero/reddito complessivo netto x IRPEF netta dovuta = credito d imposta Nel caso in cui il reddito prodotto all estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. La detrazione deve essere calcolata, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta cui appartiene il reddito prodotto all estero a condizione che il pagamento dell imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Se il pagamento a titolo definitivo av- 84 DICHIARAZIONI FISCALI

43 viene successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la detrazione deve essere operata nella dichiarazione relativa al periodo in cui l imposta estera è divenuta definitiva. Il concetto di definitività delle imposte estere deve essere inteso nel senso di irripetibilità. Pertanto, non possono essere considerate definitive le imposte pagate a titolo di acconto, in via provvisoria o per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale (C.M. 12 dicembre 1981, n. 42 e 8 febbraio 1980, n. 3). Di conseguenza, le imposte assolte all estero in via provvisoria potranno essere detratte nel periodo in cui queste diverranno definitive. Il meccanismo di detrazione descritto, quindi, può portare ad uno sfasamento temporale tra percezione della retribuzione e definitività delle imposte estere ad esse riferite. Il percipiente che intende beneficiare del credito d imposta, già in sede di conguaglio, deve necessariamente fornire al proprio sostituto tutti gli elementi affinché questi possa procedere alla determinazione del reddito complessivo e dell imposta lorda, dati, questi, indispensabili per determinare la misura del credito d imposta. Si ricorda che relativamente all importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante (cod. AQ). In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati: lo Stato estero; l anno d imposta in cui è stato percepito il reddito all estero; il reddito prodotto all estero; l imposta pagata all estero resasi definitiva; il reddito complessivo tassato in Italia; l imposta lorda italiana; l imposta netta dell anno d imposta in cui è stato percepito il reddito all estero. Se il reddito prodotto all estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell art. 51 del TUIR) anche l imposta pagata all estero è ridotta in misura corrispondente (art. 165, comma 10, del TUIR). In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. Occorre precisare che i lavoratori dipendenti e i soggetti ad essi assimilati, per gli adempimenti dei rispettivi obblighi tributari, possono rivolgersi al proprio datore di lavoro che abbia deciso di fornire l assistenza fiscale ai propri dipendenti (R.M. 14 agosto 2002, n. 283/E). DICHIARAZIONI FISCALI

44 Le istruzioni ministeriali alla compilazione del punto 114 prevedono che in tale campo sia inserito il credito d imposta per le imposte pagate all estero riconosciute in sede di conguaglio, restando escluso l analogo dato determinato dal sostituto d imposta in sede di assistenza fiscale prestata al proprio dipendente. PUNTI DA 115 A Dati relativi ai redditi prodotti all estero In relazione al dato indicato al precedente punto credito d imposta per imposte pagate all estero riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio - per ciascuno Stato estero in cui è stato prodotto il reddito, devono essere precisati i seguenti dati: punto l anno di percezione del reddito estero; punto il reddito prodotto all estero; punto l imposta pagata all estero divenuta definitiva. Qualora sia necessario indicare più periodi ovvero i redditi siano stati prodotti in più Stati, si devono compilare altrettante comunicazioni relative allo stesso percipiente, avendo cura di riportare i dati anagrafici e attribuire a ciascuna lo stesso numero progressivo. PUNTO Detrazione fruita comparto sicurezza Nel punto 118, va indicato l importo della detrazione prevista per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2011, a euro (art. 4, comma 3 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185). Si tratta di una riduzione dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio. L importo da indicare nel punto 118 rappresenta la detrazione effettivamente attribuita che non può superare i 145,75 euro in quanto tale è l importo massimo della riduzione (D.P.C.M. 25 maggio 2012). PUNTO Compenso erogato comparto sicurezza Nel punto 119 va indicato l importo del trattamento economico complessivamente erogato. Tale importo deve essere già compreso nell importo riportato nel punto 1. Qualora il trattamento economico accessorio venga erogato: 1) al personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2) agli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; (di cui all art. 2, comma 4, D.P.C.M. 27 febbraio 2009) la riduzione di imposta si applica sull imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 119, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato. 86 DICHIARAZIONI FISCALI

45 PUNTO Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 In tale punto vanno indicati i dati relativi ai contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme pensionistiche complementari esclusi dalla determinazione dei redditi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Contributi di previdenza complementare deducibili - L intera materia è stata riformata a partire dal 1 gennaio 2007 dal D.Lgs. n. 252/2005 il quale prevede, ai fini della deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, le regole di seguito enunciate (art. 8, commi 4, 6 e 7, D.Lgs. n. 252/2005). I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza (art. 105, comma 1, del TUIR). Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1/1/2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Nel dato da indicare devono essere compresi anche i premi versati a favore dei familiari a carico per la quota non dedotta dagli stessi in quanto il dipendente ha espressamente richiesto al sostituto d imposta il riconoscimento della deduzione. PUNTO Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 Tale punto deve essere compilato indicando l ammontare dei contributi e dei premi complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari e non esclusi dall ammontare dei redditi indicati ai precedenti punti 1 e 2, ad esempio perché eccedenti i limiti previsti dall art. 10, comma 1, lett. e-bis, del TUIR. Nel dato da indicare devono essere compresi anche i premi versati a favore dei familiari a carico per la quota non dedotta dagli stessi in quanto il dipendente ha espressamente richiesto al sostituto d imposta il riconoscimento della deduzione. PUNTI 122, 123 E Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione Nel punto 122 deve essere riportato l importo complessivo dei contributi versati nell anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pen- DICHIARAZIONI FISCALI

46 sionistiche complementari. Tale importo comprende quello da indicare nel successivo punto 123. Nel punto 123 deve essere indicato l importo dei contributi dedotti nel 2012, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dal computo dei redditi indicati ai punti 1 e 2. I lavoratori di prima occupazione possono dedurre la parte eccedente il predetto limite dopo il quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e per un periodo di venti anni (art. 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005). Nel punto 124 deve essere indicato l importo complessivo dei contributi dedotti nell anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Con riferimento a ciascun lavoratore di prima occupazione, il punto 124 deve essere compilato solo per i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati, anche se per il lavoratore di prima occupazione sia stato indicato al punto 8 della parte A Dati generali un valore diverso da 3. PUNTO Differenziale Il punto 125 relativamente ai lavoratori di prima occupazione per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. La deduzione è pari alla differenza tra l importo di ,85 euro i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche al netto dei contributi già dedotti nei primi 5 anni. PUNTO Anni residui Nel punto 126, con riferimento ai lavoratori di prima occupazione, deve essere indicato il numero di anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione ventennale. PUNTO Previdenza complementare per familiari a carico In questo punto va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico già compresi nei punti 120 e 121. A completamento delle informazioni relative a tali importi, nel successivo punto 128 deve essere riportato il codice fiscale di ciascun familiare per il quale sono stati effettuati i versamenti alle forme di previdenza complementare. 88 DICHIARAZIONI FISCALI

47 PUNTO Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 Nel punto 129 devono essere indicati: il totale degli oneri deducibili di cui all art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 ad eccezione dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 che devono essere indicati nel punto 120; l ammontare complessivo delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità dei contratti collettivi o di accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie previste dallo stesso art. 10, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986 e che per disposizione dell art. 51, comma 2, lett. h) dello stesso decreto, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai precedenti punti 1 e 2. Operazioni di conguaglio Il sostituto d imposta ha la facoltà di tener conto, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, di oneri sostenuti direttamente dal dipendente e che lo stesso ha chiesto di conguagliare. In tale occasione, può verificarsi la contemporanea presenza di oneri deducibili dal reddito complessivo e di oneri per i quali la detrazione spetta con riferimento a importi determinati sulla base di prestabilite percentuali del reddito complessivo stesso. Ciò potrebbe comportare l insorgere di problematiche in ordine alle modalità di attribuzione delle deduzioni e delle detrazioni relative agli oneri medesimi. A tal fine, il reddito cui fare riferimento, per l attribuzione di oneri su cui compete la detrazione in misura non eccedente una prestabilita percentuale del reddito complessivo, non deve tener conto di eventuali abbattimenti del reddito imponibile dovuti al riconoscimento di oneri deducibili di cui all art. 10 del citato TUIR (C.M. 22 dicembre 2000, n. 238/E). Si ricorda che il sostituto deve esplicitare le singole voci inserite nel punto 129 nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AR). PUNTO Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d imposta Va indicato l importo degli oneri detraibili, comprensivo di quelli per i quali il datore di lavoro ha computato la detrazione nella misura del 19%. Si precisa, inoltre, che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Gli oneri per i quali spetta la detrazione nella misura del 19% devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT). DICHIARAZIONI FISCALI

48 PUNTO Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali Il punto 131 deve essere utilizzato per indicare i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Tali contributi, in base a quanto stabilito dall art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se d importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Si ricorda che il contribuente non può far valere le deduzioni o le detrazioni d imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Tale possibilità è concessa solo se i contributi versati risultano superiori al predetto limite, in quanto la parte eccedente concorre a formare il reddito. In questo caso, le eventuali spese sanitarie rimborsate potranno essere portate in deduzione o potrà essere calcolata la detrazione d imposta in proporzione alla parte dei contributi eccedente. L eventualità che il contribuente non può far valere le deduzioni o detrazioni d imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi deve essere evidenziato nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AU) con separata indicazione della parte eccedente il predetto limite. PUNTO Codice fiscale degli enti o casse Nel punto 132 deve essere indicato il codice fiscale dell ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito hanno versato contributi per assistenza sanitaria. PUNTO Assicurazioni sanitarie Si tratta di una casella che deve essere barrata in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del lavoratore. Si rammenta che l importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Le spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni possono essere riportate nell eventuale dichiarazione dei redditi per far valere le deduzioni o le detrazioni d imposta. Tale eventualità deve essere indicata nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 (cod. AV). PUNTO Applicazione maggiore ritenuta La casella del punto 134 deve essere barrata qualora il sostituito abbia richiesto l applicazione di una maggiore aliquota IRPEF rispetto a quella applicabile in base ai redditi certificati. 90 DICHIARAZIONI FISCALI

49 Applicazione della maggiore ritenuta - I percipienti hanno la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro l applicazione, nell ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di un aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio agli scaglioni di reddito. In tal modo si può evitare che, al momento dell effettuazione delle operazioni di conguaglio, l imposta effettivamente dovuta risulti troppo elevata rispetto a quella versata con conseguente rischio di chiudere l anno con un conguaglio incapiente (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E). Tale possibilità, dunque, consente al dipendente di avvicinare la tassazione periodica a quella definitivamente applicabile in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di conguaglio complessivo. Se in sede di conguaglio di fine anno si evidenzia un credito a favore del dipendente, il sostituto d imposta ha, comunque, l obbligo di restituire il credito sorto per le ritenute operate in eccesso. (Circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d imposta, è stato precisato che, fermo restando l obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi del citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i medesimi sostituti d imposta possono non restituire il credito derivante dall applicazione di un aliquota più elevata richiesta dal sostituito. In tal caso, è, però, necessario che il sostituto evidenzi la suddetta circostanza nel CUD. Tale evidenziazione non influisce sugli adempimenti dell eventuale successivo sostituto d imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. Occorre sottolineare, però, che in assenza di un ulteriore richiesta formale da parte del percipiente, l eventuale credito risultante dal conguaglio dovrà essere comunque restituito (Risoluzione Ministeriale del R.M. 30 novembre 2001, n. 199). PUNTO Casi particolari Il punto 135 deve essere utilizzato per riportare uno dei seguenti codici: Codice A Codice B Codice C Qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all art. 11, comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo: 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l intero anno; 2) redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92; 3) reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380,00 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR. Nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato per i versamenti dovuti dai contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma dell Emilia del 20 e del 29 maggio 2012 (Circolare n. 46/E del 2012). PUNTO Reddito al netto del contributo di perequazione Nel punto 136 va indicato l ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione di cui all art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011. DICHIARAZIONI FISCALI

50 A decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari: a) al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a euro; b) al 10% per la parte eccedente euro; c) al 15% per la parte eccedente euro fermo restando che a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a euro lordi annui. PUNTO Contributo di perequazione Nel punto 137 va indicato l ammontare del contributo di perequazione applicato sui trattamenti pensionistici indicati al punto precedente. PUNTO Contributo di solidarietà Nel punto 138 va indicato l importo trattenuto dal sostituto d imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo (art. 8 del TUIR), di importo superiore a euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo. Ai soli fini della verifica del superamento del limite di euro rilevano anche: il reddito di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al lordo della riduzione di cui all art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010; i trattamenti pensionistici al lordo del contributo di perequazione. Il contributo di solidarietà non si applica sui predetti redditi. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Il contributo è trattenuto dal sostituto che in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012 deve evidenziare nelle annotazioni del CUD 2013, utilizzando il codice BY, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto liquidare il contributo di solidarietà. 92 DICHIARAZIONI FISCALI

51 PUNTO Contributo di solidarietà sospeso Nel punto 139 va indicato l importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già ricompreso nel punto 138. PUNTO Numero giorni marittimi Per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero dei giorni per i quali spetta il credito d imposta di cui all art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997 convertito in L. n. 30/1998. Tale norma attribuisce ai soggetti che producono reddito mediante l utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale un credito d imposta di ammontare pari alle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato. Il credito d imposta va utilizzato a valere sui versamenti delle ritenute dovute sui relativi redditi di lavoro dipendente. Per le modalità applicative del credito d imposta si rimanda alle precisazioni fornite con la R.M. 12 febbraio 1999, n. 22/E. Si evidenzia altresì, che le predette agevolazioni si rendono applicabili anche alle imprese di pesca per effetto dell art. 11 della L. n. 388/2001 (si veda anche la C.M. 2 ottobre 2002, n. 87/E). PUNTO Altri redditi Il punto 141 della comunicazione accoglie l indicazione degli ulteriori redditi percepiti dal contribuente, diversi da quelli certificati e indicati ai precedenti punti 1 e 2, che lo stesso ha comunicato al sostituto d imposta affinché questi possa procedere al corretto calcolo degli importi delle detrazioni indicate ai precedenti punti 102, 107 e 109. PUNTO Abitazione principale Nel punto 140 della comunicazione deve essere indicato il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente ha comunicato al proprio sostituto affinché questi ne tenesse conto per il calcolo delle detrazioni. PUNTO Periodo di pensione Il punto 143 della comunicazione deve essere utilizzato per indicare il numero complessivo dei giorni di pensione. Tale dato viene richiesto ai soli fini statistici al fine di conoscere il periodo di effettivo pensionamento e, di conseguenza, può anche non coincidere con il dato indicato al precedente punto 4. PUNTO Redditi esenti - Codice Il punto 144 deve essere compilato indicando uno dei seguenti codici: DICHIARAZIONI FISCALI

52 1 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell ammontare e- rogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009; 2 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238; 3 nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette; 4 nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; 5 nel caso di redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in via continuativa per la parte esente (lavoratori frontalieri); 6 nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post lauream, previsti dalla Legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240/2010); 7 nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INAIL; 8 nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell INPS. PUNTO Redditi esenti - Ammontare Il punto 145 deve essere compilato con l indicazione la parte di reddito esente corrispondente al codice esposto nel punto precedente. PUNTI 146 E Bonus e Stock option In considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è stata prevista (art. 33 D.L. 31 maggio 2010, n. 78) l applicazione di un aliquota addizionale del 10 per cento sulla parte di tali tipologie di retribuzione che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Per evidenziare la situazione prevista da tale normativa il sostituto d imposta deve indicare: nel punto 146 l anno in cui ha avuto inizio l erogazione di dette remunerazioni; nel punto 147 l ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. 94 DICHIARAZIONI FISCALI

53 In presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, i sostituti d imposta devono indicare nelle annotazioni al Mod. CUD il cod. BL specificando: l ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione; la relativa imposta operata. Dati relativi ai conguagli Per la compilazione dei punti 201, 203, 204 e 205 è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente. La presente sezione è destinata ad accogliere i dati relativi ai conguagli effettuati entro il 28 febbraio Conguaglio - L art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i sostituti d imposta, entro il 28 febbraio dell anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra: l ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti nel corso del periodo d imposta, compresi eventualmente i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo, se riferiti a prestazioni rese nell anno precedente; e l imposta dovuta sull ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell anno. tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. Percezione dei compensi - Si precisa che il momento di percezione coincide con quello in cui il denaro, il bene o il servizio esce dalla disponibilità dell erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Compensi corrisposti entro il 12 gennaio - Comprendere i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo è un obbligo e le ritenute operate su tali compensi devono essere versate entro il 16 febbraio dello stesso anno. Mensilità aggiuntive - Nelle operazioni di conguaglio devono essere considerate anche le somme corrisposte a titolo di mensilità aggiuntive. Esse annoverano tutte le retribuzioni corrisposte nel corso dell anno con frequenza superiore all ordinario periodo di paga quali, ad esempio, la tredicesima e la quat- DICHIARAZIONI FISCALI

54 tordicesima mensilità o le somme aventi le stesse funzioni, come le gratifiche natalizie e pasquali, le 200 ore per gli edili, le gratifiche annuali di bilancio, o i cosiddetti premi trimestrali, semestrali e annuali. Il sostituito può chiedere che il sostituto tenga conto, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio, degli altri redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, percepiti nel corso del periodo d imposta. In mancanza di un apposita richiesta del lavoratore, il sostituto deve conguagliare tenendo conto esclusivamente di tutti i redditi percepiti dal lavoratore in dipendenza del rapporto, o dei rapporti, con lui intrattenuti. L ammontare dell imposta deve essere diminuito delle detrazioni, spettanti ai sensi dell art. 12 del TUIR, se richieste, anche nel caso in cui di esse non si sia tenuto conto nel corso dell anno. In occasione del conguaglio il sostituto deve apportare anche le eventuali correzioni alle deduzioni il cui importo è variabile in relazione all ammontare del reddito. In tale sede, il sostituto dovrà riconoscere anche le detrazioni previste per gli oneri compresi nell art. 15 del TUIR, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, se il datore di lavoro ha effettuato le relative trattenute, nonché per gli altri oneri ed erogazioni contemplate nel comma 3 dell art. 23 del D.P.R. n. 600 del Con riguardo all addizionale regionale e all addizionale comunale all IRPEF, per i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto di imposta è tenuto a determinare, all atto dell effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, l ammontare delle addizionali dovute e a effettuarne il relativo prelievo in rate a partire dal primo periodo di paga successivo a quello che ha scontato gli effetti del conguaglio stesso. Il numero delle rate dipende dal mese in cui sono state effettuate le predette operazioni di conguaglio. Così, per il conguaglio operato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il sostituto di imposta effettuerà un numero massimo di rate pari, rispettivamente, a 11, 10 o 9. Nel caso di operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d imposta è tenuto a determinare l ammontare complessivo delle addizionali dovute e ad effettuarne contestualmente il prelievo in unica soluzione. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente ovvero di autorizzarlo al prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dell anno successivo. Anche le amministrazioni dello Stato che corrispondono emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, entro il 28 febbraio ovvero entro due mesi dalla data di cessazione, devono effettuare le operazioni di conguaglio con le modalità sopraccitate (art. 29 D.P.R. n. 600/1973). I lavoratori hanno la possibilità di richiede al proprio datore di lavoro l applicazione di un aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio agli scaglioni di reddito, evitando, in tal modo che dal meccanismo del conguaglio risulti un debito d imposta sensibilmente maggiore rispetto alle ritenute applicate. 96 DICHIARAZIONI FISCALI

55 Quando le operazioni di conguaglio evidenziano un credito a favore del dipendente, il sostituto d imposta è, comunque, tenuto a restituire il credito derivante dalle ritenute operate in eccesso (Circolare 22 dicembre 2000, n. 238/E). Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d imposta, è stato precisato che, fermo restando l obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi del citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, i medesimi sostituti d imposta, anziché restituire il credito derivante dalla richiesta di applicazione dell aliquota più elevata, possono evidenziare il credito nel CUD quando non vi sia stata una richiesta di restituzione da parte del percipiente (R.M. 30 novembre 2001, n. 199). Somme escluse dal conguaglio 2012: Tipologia Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell art. 50 ed al comma 2 dell art. 49 del TUIR Indennità di fine rapporto, e relativi acconti e anticipi Somme e valori corrisposti dal datore di lavoro dopo il 12 gennaio 2013 Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da altro datore di lavoro e non comunicati (tramite consegna della CUD) al sostituto che effettua il conguaglio entro il 12 gennaio 2013 Trattamento Assoggettati a tassazione separata Assoggettate a tassazione separata Partecipano alla formazione del reddito dell anno 2013 Il dipendente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui, tenendo conto dei redditi complessivamente percepiti, è dovuta un imposta superiore a euro 10,33 PUNTO IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio Nell ipotesi d incapienza della retribuzione a subire il prelievo delle ritenute dovute determinate in sede di conguaglio, nel punto 201 deve essere esposto l importo delle stesse che, a seguito di richiesta da parte del dipendente, il sostituto deve trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio di fine anno (28 febbraio). L importo da indicare non deve tenere conto degli interessi che verranno imputati al percipiente. Si ricorda che nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013 deve essere specificato che sulle somme indicate nel presente punto saranno applicati gli interessi nella misura dello 0,50% mensile (cod. AW). DICHIARAZIONI FISCALI

56 PUNTO IRPEF trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2012 Nel punto 202 deve essere indicato l importo dell IRPEF trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2012 a causa di in capienza in sede di conguaglio. PUNTO IRPEF da versare all Erario da parte del dipendente Il punto 203 va compilato esclusivamente dai sostituti d imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell art. 29 del D.P.R. n. 600/1973 (Amministrazioni dello Stato incluse quelle con ordinamento autonomo), riportando l ammontare delle ritenute che a seguito d incapienza delle retribuzioni a subire il relativo prelievo, il sostituito si è impegnato a versare direttamente. PUNTI DA 204 A Dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti Tali punti vanno compilati quando nelle operazioni di conguaglio il sostituto ha considerato anche i redditi corrisposti da altri soggetti, quali ad esempio: compensi corrisposti da terzi; indennità erogate dall INAIL o dall INPS; redditi corrisposti da altri datori di lavoro, che il sostituito ha chiesto di considerare nelle operazioni di conguaglio, ai sensi del comma 4 dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. La compilazione dei suddetti punti è richiesta anche nelle ipotesi in cui: si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto; si verifichi l interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all estinzione del sostituto d imposta e la successiva riassunzione da parte di altro sostituto; in caso di successione mortis causa, l erede prosegua l attività del sostituto deceduto. Compensi corrisposti da più soggetti Qualora il percipiente abbia percepito compensi da più sostituti e abbia richiesto di comprenderli nelle operazioni di conguaglio, i righi del riquadro Dati relativi ai conguagli (punti da 201 a 220) risulteranno insufficienti. In questo caso si dovranno compilare più comunicazioni relative allo stesso percipiente, aventi lo stesso numero progressivo, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 206 a 220. PUNTI 204 e Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1 o 2 erogati da altri soggetti A norma dell art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio altri redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi a precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell anno. Tali redditi possono essere inclusi esclusivamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno e su richiesta del percipiente. Tale facoltà è esercitatile mediante consegna, al datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio di fine anno, della 98 DICHIARAZIONI FISCALI

57 certificazione unica (CUD) rilasciata dagli altri datori di lavoro entro il 12 gennaio dell anno successivo. Si osserva che in presenza di successivi rapporti di lavoro con lo stesso percipiente il datore di lavoro è comunque obbligato, senza alcuna richiesta, a tener conto di tutti compensi complessivamente corrisposti al medesimo. Nei punti 204 e 205 deve essere indicato l importo complessivo dei redditi corrisposti da altri soggetti, conguagliati dal sostituto d imposta e già compresi, rispettivamente, nei punti 1 o 2 della presente comunicazione. PUNTI DA 206 A Dati relativi ai redditi erogati Nei punti da 206 a 220 devono essere indicati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Nel caso in cui i redditi siano stati erogati da più soggetti, occorre utilizzare più righi. Redditi erogati da uno stesso sostituto Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 206 a 220 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 208. PUNTO Codice fiscale Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha erogato il reddito. PUNTO Causa Nel punto in oggetto va riportato il codice corrispondente alla causa che ha determinato l inserimento del reddito tra quelli soggetti a conguaglio di fine anno. CODICE DESCRIZIONE 1 Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall estinzione del precedente sostituto 2 Successioni con prosecuzione dell attività da parte dell erede 3 Indennità erogate dall INAIL 4 Indennità erogate dall INPS 5 Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall erogante al sostituto d imposta (ad e- sempio, compensi in natura) 6 Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio 7 Altro 8 In caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente Il codice 8 deve essere utilizzato dal sostituto cedente. DICHIARAZIONI FISCALI

58 PUNTO Causa In questo spazio va riportato uno dei seguenti codici: 1 in caso di redditi per cui è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR; 2 in caso di redditi per cui è possibile fruire della deduzione di cui all art. 13, commi 5 e 5-bis, del TUIR. PUNTO Reddito conguagliato Nel punto 209 indicare l importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d imposta. PUNTO Straordinario conguagliato Nel punto 210, va indicato l importo delle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d imposta. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state precedentemente assoggettate, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. PUNTO Ritenute Il punto 211 accoglie le eventuali ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel successivo punto 212. PUNTO Ritenute sospese Nel punto 212 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. PUNTO Imposta sostitutiva Nel punto 213, va indicato l importo delle imposte sostitutive operate da altro soggetto e applicate sulle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro e conguagliate dal sostituto d imposta. Tale importo deve comprendere anche quello da indicare nel successivo punto 214. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui le predette somme siano state assoggettate, dal precedente sostituto, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. PUNTO Imposta sostitutiva sospesa Nel punto 214, vanno indicate le imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, e già indicate nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

59 PUNTO Addizionale regionale Nel punto 215 va indicato l importo relativo all addizionale regionale all IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 216. PUNTO Addizionale regionale sospesa Nel punto 216 va indicata l addizionale regionale all IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 215. PUNTO Addizionale comunale acconto 2012 Nel punto 217 va indicato il totale dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF 2011 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 220. PUNTO Addizionale comunale saldo 2012 Nel punto 218 va indicato il saldo dell addizionale comunale all IRPEF 2012 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 219. PUNTO Addizionale comunale a saldo sospesa Nel punto 219 va indicato il saldo dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 218. PUNTO Addizionale comunale in acconto sospesa Nel punto 220 va indicato l acconto dell addizionale comunale all IRPEF non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 217. Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro Per la compilazione dei punti da 251 a 255 è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente. Nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro che usufruiscono del regime agevolato ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 prorogato per il periodo 2012 dal D.P.C.M. 23 marzo DICHIARAZIONI FISCALI

60 Incremento della produttività del lavoro per il Il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, stabilisce l applicazione alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro, di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La norma originaria prevedeva che l imposta sostitutiva si applicava alle somme erogate a titolo di incremento della produttività nel limite di euro lordi. Il decreto di proroga ha stabilito che tale agevolazione trova applicazione entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2011, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all imposta sostitutiva (6.000 euro). Pertanto, per il 2012 il beneficio consiste nell applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di euro lordi, di un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Le somme in questione devono essere soggette al predetto regime anche se il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti. Gli stessi punti devono essere utilizzati qualora le predette somme sono state corrisposte agli eredi del percipienti. PUNTO Totale redditi 2012 Nel punto 251 indicare la quota della somma erogata per l incremento della produttività del lavoro. L importo massimo da indicare è pari a euro al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Qualora le predette somme non eccedenti i euro siano state assoggettate a tassazione ordinaria, il sostituto dovrà indicare tale importo, oltre che nel punto 1 della presente comunicazione, anche nel punto 251 e dovrà barrare anche la casella di cui al punto 254. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni al modello CUD/2013 il sostituto dovrà indicare la motivazione per la quale non ha proceduto ad applicare su dette somme l imposta sostitutiva (codice AF). Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati: l intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010); la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l applicazione, sulle predette somme, dell imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato. 102 DICHIARAZIONI FISCALI

61 La presenza di importi da indicare nel punto 251 determina l obbligo da parte del sostituto di certificare che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro (circolare n. 47 del 2010). In luogo dell apposita dichiarazione, il sostituto d imposta può assolvere tale obbligo indicando tali somme nelle annotazioni del CUD/2013 (cod. BX). Nel caso in cui le somme erogate per l incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), nel punto 251 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile. PUNTO Totale ritenute operate Nel punto 252 indicare l importo dell imposta sostitutiva del 10%. Nel caso in cui le somme erogate per l incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo), nel punto 252 deve essere indicata l imposta sostitutiva del 10% applicata sulle somme indicate nei punti 251 e 255. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l importo di dette somme non eccedenti i euro, nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. PUNTO Ritenute sospese Nel punto 253 va indicato l importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell importo indicato al punto 252. PUNTO Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del TUIR Nel punto 255 va indicato l ammontare delle somme erogate per l incremento della produttività che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR. PUNTI DA 256 A 261 Nei punti da 256 a 261 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e, in sede di conguaglio vengano assoggettate, per l intero ammontare, ad imposta sostitutiva, dovranno essere compilati i punti: DICHIARAZIONI FISCALI

62 punto 256 riportando il codice fiscale del precedente sostituto; punto 257 indicando le somme erogate dal precedente sostituto; punto 260 barrando le casella per l indicazione della precedente tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta Per la compilazione dei punti da 301 a 305 è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente. Nei punti da 301 a 316 devono essere indicati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta. Nei punti da 301 a 305 devono essere indicati i dati complessivi di tali redditi mentre nei punti da 306 a 316 devono essere esposti i dati relativi alle singole tipologie di reddito assoggettati a ritenute a titolo d imposta. In particolare, nel punto 301 devono essere riportati: i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferite al maturato dal 1 gennaio 2007; le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferite al maturato dal 1 gennaio 2007, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta. Prestazioni di previdenza complementare Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, nel punto 301 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1 gennaio Nelle annotazioni al CUD/2013 (cod. AX) deve essere indicato il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dalla data di iscrizione al fondo. Nel periodo di partecipazione devono essere considerati: a) gli anni maturati dal 2007 b) gli anni precedenti, se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, ma con un massimo di 15. Per le anticipazioni di prestazione in forma di capitale, indicate nel punto 301, nelle annotazioni al CUD/2013 (cod. AX) deve essere riportato che si tratta di una anticipazione riportando inoltre la relativa aliquota applicata. Se la prestazione di capitale è maturata parte in Italia e parte all estero, si deve procedere nel seguente modo: 104 DICHIARAZIONI FISCALI

63 a) nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia; b) nelle annotazioni al CUD/2013 (cod. BW) deve essere indicato l importo della prestazione non assoggettata a tassazione in Italia. Compensi corrisposti a Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni del CUD/2013 (cod. AX) devono essere indicate separatamente: a) La parte di reddito esclusa dalla tassazione; b) La parte di reddito assoggettata a tassazione e compresa nell importo da indicare nel punto 301; c) Le ritenute e le addizionali riferibili alla parte di reddito tassata. Altri redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta Qualora siano stati corrisposti altri redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta, nelle annotazioni del CUD/2013 (cod. AX) devono essere indicate separatamente: a) la tipologia di reddito; b) l importo del reddito corrisposto; c) le ritenute operate. Nel punto 306 deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 - in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; 2 - in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 3 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007; 4 - in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall 1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. Nel punto 307 deve essere indicato l importo del reddito corrisposto. Nel punto 308 va indicato il titolo dell erogazione delle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale di cui al precedente punto 307, riportando uno dei seguenti codici: A in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005; B in caso di anticipazione di cui all art. 11, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005; DICHIARAZIONI FISCALI

64 C in caso di anticipazione di cui all art. 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005; D in caso di riscatto di cui all art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005; I in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (Circolare n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dal 1 gennaio 2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR; M in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR. Nel punto 309 deve essere indicato l importo delle ritenute IRPEF operate comprensive di quelle che dovranno essere riportate nel successivo punto 311. Nel punto 310 deve essere indicato l importo dell addizionale regionale all IRPEF, comprensivo di quello che dovrà essere riportato nel successivo punto 312. Nei punti 311 e 312, indicare gli importi riferiti rispettivamente alle ritenute IRPEF e all addizionale regionale, sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Nel punto 313 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1 gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 (Circolare n. 70/2007). Nel punto 314 va indicata l aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007, erogate ai nuovi i- scritti, nonché ai vecchi iscritti che abbiano optato per l applicazione del regime tributario di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre Nel punto 315 indicare l ammontare dell anticipazione reintegrata. Prestazione pensionistiche erogate in forma di capitale In caso di erogazione nell anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati per indicare le diverse erogazioni. Nel punto 316 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. 106 DICHIARAZIONI FISCALI

65 Compensi relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata Per la compilazione dei punti da 351 a 356 di tale sezione è possibile fare riferimento ai dati contenuti nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente. In particolare, in tali punti vanno indicati i dati degli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti di cui all art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, soggetti a tassazione separata e cioè: gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, nonché per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; i compensi e le indennità arretrati derivanti da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell art. 50 del TUIR; le pensioni egli assegni ad esse equiparati relativi ad anni precedenti (comma 2, lett. a) dell art. 49 del TUIR); le somme previste dall ultimo comma dell art. 429 del codice di procedura civile a titolo di interessi e risarcimento danni per mancato percepimento del compenso (comma 2, lett. b) dell art. 49 del TUIR.). Rendite e assegni periodici Restano esclusi dalla possibilità di fruire della tassazione separata, le rendite e gli assegni periodici cui alle lett. h) e i) del comma 1 dell art. 50 del TUIR (C.M. n. 326/E del 23 dicembre 1997). Nei punti da 351 a 356 devono essere indicati i dati complessivi riferibili a: punto 351: compensi arretrati per i quali è possibile usufruire delle detrazioni comprensivo anche dell importo da indicare nel successivo punto 352; punto 352: il compenso accessorio erogato ai lavoratori del comparto sicurezza assoggettato a tassazione separata già compreso nel precedente punto 351; punto 353: compensi arretrati per i quali non è possibile usufruire delle detrazioni; punto 354: l importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti; punto 355: le ritenute operate ai sensi del comma 2, lett. c) dell art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, comprese quelle sospese di cui al successivo punto 356. DICHIARAZIONI FISCALI

66 L importo da indicare deve essere al netto della detrazione indicata al precedente punto 354; punto 356: le ritenute sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito d eventi eccezionali e già comprese nel precedente punto 355. I predetti elementi devono essere esposti al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e delle ritenute operate e sospese. La compilazione dei sopra citati punti deve essere effettuata anche: a) qualora i compensi arretrati siano stati corrisposti agli eredi del percipiente specificando nel punto 357 l anno in cui si è aperta la successione; b) quando i compensi arretrati sono stati erogati dal precedente sostituto nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti specificando nel punto 364 il codice fiscale del sostituto che ha erogato gli arretrati. D.P.C.M. 25 maggio 2012: utilizzo della detrazione d imposta Il D.P.C.M del 25 maggio 2012 ha stabilito che qualora la detrazione d imposta non trovi capienza sull imposta lorda relativa ai trattamenti economici accessori (D.P.C.M. 27 febbraio 2009), la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell anno 2012 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all art. 17 del TUIR. In particolare: nel punto 352 deve essere indicato l ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 351; nel punto 354 deve essere indicato l importo della detrazione di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2012 che non ha trovato capienza sull imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti; nel punto 355 le ritenute indicate al devono essere riportate al netto della detrazione operata di cui al precedente punto 354. Si precisa che nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M., sia stata interamente fruita nell ambito della tassazione ordinaria i punti 352 e 354 non devono essere compilati. Nei punti da 358 a 364 devono essere specificati, per ciascun periodo d imposta, i compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le relative detrazioni e ritenute. Qualora i redditi si riferiscano a più periodi d imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 358 a 364, indicando al punto 363 il differente anno di riferimento. In definitiva: il punto 351 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 358; il punto 352 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 359; il punto 355 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto 360; il punto 356 deve contenere il totale degli importi specificati nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

67 PUNTO Detrazioni (Art. 21, comma 4, TUIR) Per ciascun periodo d imposta al quale si riferiscono gli emolumenti arretrati, nel punto 362 va indicato l ammontare delle detrazioni previste dal comma 4 dell art. 21 del TUIR di cui il percipiente ha fruito in relazione agli stessi emolumenti arretrati indicati al punto 358. Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata La compilazione della presente sezione è riservata ai sostituti d imposta che nel corso dell anno 2012 hanno corrisposto somme a titolo di trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente, altre indennità, somme equipollenti o prestazioni pensionistiche in forma di capitale soggette a tassazione separata e sulle quali sono state operate le ritenute. In particolare, nella presente sezione devono essere indicati: il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell anno (art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR) con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese; le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto (art. 17, comma 1, lett. c), del TUIR); le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, riferibili al maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1 gennaio 2007 in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1 gennaio DICHIARAZIONI FISCALI

68 Somme soggette a tassazione separata - L art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che costituiscono redditi cui applicare la tassazione separata: il trattamento di fine rapporto di cui all art del c.c. e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% [art. 50 comma 1 lett. a)]; le remunerazioni ai sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua [art. 50 comma 1 lett. d)]; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed Europeo, dai consiglieri regionali provinciali e comunali, dai giudici della Corte costituzionale e agli amministratori locali di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni, e l assegno del Presidente della Repubblica [art. 50 comma 1 lett. g)]. I suddetti redditi sono soggetti a tassazione separata anche quando, ai sensi dell art c.c., in caso di morte del dipendente, sono corrisposti al coniuge, ai figli, e se risultavano a carico del deceduto, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La lett. a) del comma 1 dell art. 17 del TUIR, stabilisce, inoltre, che sono tassate separatamente: le altre indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, compresa l indennità di preavviso; le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni; le somme attribuite a fronte dell obbligo di non concorrenza ai sensi dell art c.c.; le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell Autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. La lett. c) del comma 1 dell art. 17 del TUIR, stabilisce, inoltre, che sono tassate separatamente: le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 53 del TUIR) se il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto; nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 110 DICHIARAZIONI FISCALI

69 Poiché l ammontare di tali ritenute è applicato all atto della corresponsione, le somme ivi considerate possono anche riferirsi a rapporti cessati anteriormente al Tra le somme da indicare nella presente sezione vi sono anche quelle corrisposte: a titolo di incentivo all esodo corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) per le quali è prevista l applicazione di un aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR; in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore al 4 luglio Modalità generali di compilazione Presenza di più erogazioni In presenza di più erogazioni effettuate nel corso dell anno, può accadere che esse risultino assoggettate a tassazione mediante applicazione di aliquote differenti o sulla base di un diverso criterio di calcolo della base imponibile. Questa situazione può verificarsi nel caso di contemporanea corresponsione di due o più delle seguenti indennità o somme: TFR assoggettato a tassazione, a norma dell art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986; somme corrisposte per incentivare l esodo dei dipendenti in relazione a rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 o in attuazione di accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006 per le quali era prevista l applicazione di un aliquota pari alla metà di quella prevista per la tassazione del TFR (art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 prima dell abrogazione stabilita dal DL 223/2006); prestazioni in forma di capitale tassate a norma dell art. 20 del D.P.R. n. 917/1986 per le prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; prestazioni in forma di capitale tassate a norma dell art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 1 gennaio 2007; altre indennità e somme tassate a norma dell art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. In tali casi il sostituto deve procedere all esposizione dei dati concernenti ogni tipologia di erogazione, utilizzando più volte i diversi punti del riquadro e compilando più comunicazioni. Acconti Qualora nel corso del 2012 ad uno stesso percipiente sia stato corrisposto l acconto del TFR, o di altre indennità, e successivamente il relativo saldo, per l esposizione dei dati relativi a tali erogazioni si deve procedere alla compilazione di un unica comunicazione. DICHIARAZIONI FISCALI

70 In tal caso, infatti, si procede alla tassazione di tali somme sulla base degli stessi criteri, mediante l applicazione di un unica aliquota che deve essere calcolata con le modalità previste per l indennità principale complessivamente considerata. Erogazione di indennità ai sensi dell art c.c. e a favore dell ex coniuge L art c.c. stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le somme a titolo d indennità di preavviso e di TFR devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se risultavano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Qualora vengano erogate indennità ai sensi dell art c.c. o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell ex coniuge ai sensi dell art. 12-bis della L. n. 898/1970, il sostituto d imposta deve consegnare una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore dell indennità. In queste ipotesi, nella compilazione del Mod. 770/2013, il sostituto deve compilare una comunicazione per ciascun percettore tenendo presente che: nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell avente diritto o dell erede; nel punto 408 deve essere indicata la percentuale delle indennità spettanti all avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione; nei restanti punti devono essere indicati i dati relativi alle indennità complessivamente erogate nell anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al lavoratore deceduto. Si ricorda che, ricorrendo tali situazioni, nelle annotazioni presenti nelle certificazioni rilasciate a ciascun erede o avente diritto, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se si tratta di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell art c.c. o di altre leggi speciali o di erogazione di somme a favore dell ex coniuge (cod. AB). Nella comunicazione relativa a ciascun avente diritto o erede, il sostituto deve inoltre indicare il codice fiscale del dipendente deceduto al punto 508 e compilare i punti da 414 a 507. Inoltre, nella comunicazione relativa a ciascun erede devono essere compilati i punti da 409 a 413. Nella comunicazione relativa al dipendente deceduto, invece, il sostituto, in relazione al TFR erogato a ciascun erede o avente diritto, deve compilare solo i punti 509 e 510. Somme provenienti da più de cuius Il sostituto deve rilasciare all erede distinte certificazioni e, quindi, compilare più comunicazioni, in caso di erogazioni di quote di TFR provenienti da più de cuius. 112 DICHIARAZIONI FISCALI

71 Corresponsione di diverse tipologie di somme Qualora siano state corrisposte sia somme relative al TFR sia somme relative a prestazioni pensionistiche in forma di capitale, data la diversa determinazione del periodo di commisurazione, il sostituto d imposta è tenuto a compilare due diverse comunicazioni relative allo stesso percipiente utilizzando due volte i punti necessari per l esposizione dei dati delle due erogazioni. PUNTI DA 401 A Sezione «Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione separata» Per la compilazione di questa sezione è possibile fare riferimento ai dati indicati nella certificazione unica CUD/2013 rilasciata al percipiente. Erogazione dopo il saldo di ulteriori somme Nell ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, i punti da 401 a 407 dovranno essere compilati indicando: nel punto 401 le somme erogate nell anno; nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti; nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell anno e quelle operate in anni precedenti; nei punti 405 e 407 le ritenute sospese. PUNTO Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell anno Nel punto 401 vanno indicate le somme soggette a tassazione separata, erogate nel 2012, relative a: indennità di fine rapporto e indennità equipollenti; altre indennità e somme soggette a tassazione separata; anticipazioni e acconti sul TFR e sulle altre indennità e somme; indennità di fine mandato corrisposte ai collaboratori coordinati e continuativi ove sussistano le condizioni per l applicazione della tassazione separata; prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale; anticipazioni di pensioni integrative in forma di capitale; anticipazioni di prestazioni integrative maturate dal 1 gennaio 2007; incentivi all esodo agevolati relativi a rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 o in attuazione di accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio DICHIARAZIONI FISCALI

72 Nel presente punto, le quote di TFR, compresi i suoi acconti e anticipazioni, vanno indicate nel loro ammontare complessivo corrisposto, ridotto delle somme versate al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a partire del 1 gennaio 2001 al netto dell imposta sostitutiva dell 11%. Per le erogazioni di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 401 deve essere indicato l importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d imposta del 12,50% per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell imposta sostitutiva dell 11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1 gennaio Si ricorda che per quanto riguarda il TFR, le altre indennità e somme nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013, il sostituto deve indicare distintamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, da quelli maturati successivamente (cod. AY). Per quanto riguarda invece le prestazioni in forma di capitale, nelle annotazioni presenti nel Mod. CUD/2013, il sostituto deve indicare distintamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, quelli maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (cod. AY). Prestazioni in forma di capitale maturate all estero Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni del CUD/2013 deve essere indicato l importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia (cod. BW). Per gli incentivi all esodo agevolati (di cui all art. 19, comma 4-bis, del TUIR prima dell abrogazione ad opera del D.L. n. 223/2006), corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006) ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all entrata in vigore del decreto, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR, nel punto 401 va indicato l ammontare complessivo corrisposto. Riscatto della posizione individuale ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 Nell ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 401 a 408 l ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente nell anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti. PUNTO Acconti e anticipazioni erogati in anni precedenti Il punto 402 è riservato all esposizione dell ammontare degli acconti e delle altre anticipazioni corrisposte in anni pregressi e relativi alle tipologie di erogazioni indicate nel precedente punto DICHIARAZIONI FISCALI

73 Nel caso in cui alla cessazione dell impiego le somme siano corrisposte in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere ricompreso anche l importo relativo alla rata già erogata nell annualità precedente. PUNTO Detrazione Con riferimento al TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, nel punto 403 deve essere riportata la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile PUNTO Ritenute operate nell anno Questo spazio è dedicato all indicazione delle ritenute operate nel Per il TFR, nel punto 404 deve essere indicato l importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell art. 19 del TUIR, mentre non deve essere indicato l ammontare dell imposta sostitutiva applicata nella misura dell 11% sulle rivalutazioni del TFR. Nell eventualità che risultasse la ritenuta inferiore a zero, nel presente punto bisogna indicare zero. In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale, nel punto 404 devono essere indicate le ritenute operate comprese le ritenute sulle prestazioni maturate dal 1 gennaio Restano escluse, invece, quelle applicate nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari conseguiti sino al 31 dicembre 2000 e dell imposta sostitutiva dell 11% applicata sui risultati di gestione del fondo pensione conseguiti a partire dal 1 gennaio PUNTO Ritenute sospese Nel punto 405 deve essere indicato l importo delle ritenute sospese a seguito di e- venti eccezionali già compreso nel precedente punto 404. PUNTO Ritenute operate in anni precedenti Nel punto 406 vanno indicate le ritenute operate in anni precedenti sugli importi indicati al punto 402. PUNTO Ritenute di anni precedenti sospese Nel punto 407 deve essere indicato l importo delle ritenute sospese a seguito di e- venti eccezionali già compreso nel precedente punto 406. PUNTO TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda Nel punto 409 indicare l ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. DICHIARAZIONI FISCALI

74 PUNTO TFR maturato dall 1/1/2001 e rimasto in azienda Nel punto 410 deve essere indicato l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall 1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive. PUNTO TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo Il punto 411 accoglie l importo di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari. PUNTO TFR maturato dall 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo Il punto 412 deve essere utilizzato per indicare l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari. PUNTO TFR maturato dall 1/1/2007 e versato al fondo Nel punto 413 indicare l ammontare di TFR maturato dal 1 gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari. I punti da 409 a 413 devono essere sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall erogazione di somme da indicare nel punto 401. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza, rendendo edotti i lavoratori dell ammontare del TFR accantonato. PUNTI DA 414 A Sezione «Dati relativi al rapporto di lavoro» In questa sezione vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate. PUNTO Data di inizio rapporto di lavoro Nel caso di passaggio del dipendente da un sostituto ad un altro, senza interruzione del rapporto di lavoro, in questo punto va indicata la data di inizio rapporto con il precedente sostituto. Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale va invece evidenziata la data di iscrizione al fondo. 116 DICHIARAZIONI FISCALI

75 PUNTO Data di cessazione rapporto di lavoro Nel punto 415 va riportata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall iscrizione al fondo pensione. La data in questione non può essere successiva al 31 dicembre 2012, mentre può anche essere antecedente al 1 gennaio In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell anticipazione o, in alternativa, il 31 dicembre 2011 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione del TFR). In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano e- rogate agli eredi, nel punto 415 deve essere indicata la data di apertura della successione. Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. capitalizzazione di pensione ), indicare nel presente punto 415 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma. Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione dei rapporti di lavoro e per le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa va esposta la data dell erogazione. Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell iscrizione al fondo di previdenza complementare. Il sostituto d imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui: abbia erogato nell anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione; abbia erogato all erede somme di spettanza del de cuius e somme spettanti all erede in qualità di lavoratore. PUNTO Quota eccedente Questo punto va compilato quando le quote di TFR per il lavoro prestato prima del 31 maggio 1982 (data di entrata in vigore della L. n. 297/1982) sono state calcolate in misura eccedente rispetto alla misura ordinaria prevista dall attuale art c.c. Qualora per il lavoro prestato anteriormente all entrata in vigore della predetta legge, il trattamento di fine rapporto risulti calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ciascun anno preso a base di commisurazione, tale eccedenza non concorre a formare l importo delle indennità rilevanti ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota per il calcolo delle imposte dovute dal percipiente. DICHIARAZIONI FISCALI

76 La quota di TFR eccedente deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione su TFR maturata dal 1 gennaio 2001 assoggettata ad imposta sostitutiva. PUNTO Giorni di sospensione lavoro In tale punto vanno esposti i giorni di sospensione dal lavoro a causa di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio (ex art c.c.), qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni. PUNTO Tempo determinato La casella del punto 418 deve essere barrata in presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore ai due anni, anche nel caso in cui siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio (art c.c.), per cui il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni. PUNTO Operazioni straordinarie (Codice fiscale del sostituto) Il punto 419 deve essere compilato nel caso di operazioni straordinarie che hanno comportato il trasferimento di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, indicando il codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato TFR compresi gli acconti e le anticipazioni. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno 2012, quest ultimo deve trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione. In particolare egli è tenuto: a riportare gli importi riferibili al precedente sostituto compilando solo i punti 419, 444, 463 e 500; a esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419. Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d imposta cedente nell anno e di anticipazione o saldo erogato dal sostituto d imposta dichiarante nell anno, quest ultimo è tenuto: a riportare gli importi riferibili al sostituto cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419; a esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419. Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti. Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d imposta cedente nell anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto 118 DICHIARAZIONI FISCALI

77 d imposta cessionario deve rispettare le ordinarie regole, compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 419. In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d imposta cedente che non si è estinto è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità. Si ricorda infine che in presenza di più operazioni straordinarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, nel punto 419 deve essere indicato il codice fiscale dell ultimo sostituto d imposta cedente che ha erogato il TFR. Per la compilazione dei campi successivi occorre tener presente che nell ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co., sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, nei punti 424, 430, 440, 449, 459, e 466 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011). PUNTI DA 420 A Sezione «Indennità equipollenti ed altre indennità» In tali punti vanno riportati i dati relativi alle indennità equipollenti ed alle altre indennità corrisposte nel PUNTO Periodo di commisurazione Nel punto 420 va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell indennità equipollente o delle altre indennità e somme. Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale. PUNTO Periodo convenzionale Nel punto 421 va indicato l eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 420, durante il quale non vi è stata corresponsione di somme relative al rapporto di lavoro subordinato. DICHIARAZIONI FISCALI

78 PUNTI 422 E Tempo parziale Nei punti 422 e 423 vanno, rispettivamente, riportati il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate in rapporto al totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 423 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata. Il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l intero mese. PUNTO Ammontare erogato nel 2012 Nel punto 424 va indicato l ammontare dell indennità equipollente, erogata a qualunque titolo nel 2012, al netto della somma corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l aliquota complessiva del contributo stesso versato all ente, cassa o fondo di previdenza. PUNTO Titolo Nel punto 425 va indicato il titolo dell erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto424. In particolare indicare uno dei seguenti codici: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; M se si tratta di saldo corrisposto in due rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 426 E Rate Nel caso in cui alla cessazione dell impiego le somme siano corrisposte in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 425 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 426 e 427 indicando: nel punto 426 il numero della rata erogata; nel punto 427 modalità di rateazione utilizzata. PUNTO Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 428 va indicato l ammontare complessivo dell indennità equipollente e- rogato, a qualunque titolo, dal 1974 al 2011 calcolato con il criterio esposto al punto 424. PUNTO Anno di ultima erogazione Nel punto 429 va indicato l anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

79 PUNTO Ammontare erogato nel 2012 Nel punto 430 va indicato l ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2012, riferite all indennità equipollente principale. In caso di erogazione nell anno di sole altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto è tenuto a riepilogare i dati relativi all indennità equipollente principale dallo stesso erogata in anni precedenti utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l aliquota calcolata sull indennità principale. Per l incentivo all esodo agevolato nel presente punto deve essere riportata la metà dell importo erogato. PUNTO Titolo Nel punto 431 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 430, riportando: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro. PUNTO Altre indennità - Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 432 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al PUNTO Codice fiscale del sostituto Il punto 434 va compilato solo qualora le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 430 siano state erogate da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato l indennità equipollente principale. In tal caso nel punto 434 va esposto il codice fiscale del sostituto che ha erogato l indennità equipollente principale. DICHIARAZIONI FISCALI

80 PUNTI DA 435 A Sezione «TFR ed altre indennità maturate al 31/12/ Passaggi da indennità equipollenti a TFR» Tali punti riguardano le informazioni contabili relative al TFR ed alle altre indennità maturate sino al 31 dicembre 2000 nonché ai passaggi dal regime di indennità equipollente al regime di TFR. PUNTI 435 E Periodo di commisurazione - Periodo convenzionale Nel punti 435 e 436 va indicato rispettivamente il periodo di commisurazione e il periodo di anzianità convenzionale al 31 dicembre Quanto indicato nel punto 436 deve essere già compreso nel dato riportato nel punto 435. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR: se il passaggio è successivo al 31 dicembre 2000, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio; se il passaggio è anteriore al 1 gennaio 2001, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31 dicembre Il periodo di commisurazione deve comprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili. In caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato nel punto 436. PUNTI 437 E Tempo parziale Nei punti 437 e 438 vanno esposti, rispettivamente, il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate in rapporto al totale ore previste dal contratto nazionale) svolto sino al 31 dicembre 2000 e per il quale sono maturate le indennità (periodo indicato al punto 435). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata così come esposto nel precedente punto 423. Si evidenzia che il lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l intero mese. 122 DICHIARAZIONI FISCALI

81 PUNTO TFR maturato Nel punto 439 va esposto l ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati. Tale ammontare deve essere comprensivo dell eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 416. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR: se il passaggio è intervenuto successivamente al 31 dicembre 2000, l importo da indicare è quello dell indennità equipollente calcolato come al punto 424; se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31 dicembre 2000, l importo da indicare è dato dalla somma dell indennità equipollente calcolata come al punto 424 e del TFR maturato al 31 dicembre PUNTO TFR erogato nel 2012 Nel punto 440 va indicato l ammontare del TFR erogato nel 2012 riferibile all indennità maturata al 31 dicembre L importo massimo da indicare in tale punto deve essere calcolato considerando l ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000 al netto di quanto erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (da indicare al successivo punto 444) e diminuito delle quote dello stesso destinate al fondo di previdenza complementare (da indicare al successivo punto 446). L eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 459. Nel caso di passaggio da indennità equipollente a TFR, il presente punto deve includere anche l ammontare dell indennità equipollente erogata determinata con il medesimo criterio esposto al punto 424. PUNTO Titolo dell erogazione In questo spazio va inserito il titolo dell erogazione utilizzando uno dei seguenti codici: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; M se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 442 E Rate Nel caso in cui alla cessazione dell impiego il saldo sia stato corrisposto in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 441 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 442 e 443 indicando: DICHIARAZIONI FISCALI

82 nel punto 442 il numero della rata erogata; nel punto 443 modalità di rateazione utilizzata. PUNTO 444 -TFR erogato in anni precedenti Nel punto 444 va indicato l importo di TFR erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31 dicembre Nel caso di passaggio da indennità equipollente a TFR, il presente punto deve includere anche l importo dell indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il medesimo criterio di cui al punto 424. PUNTO TFR destinato al fondo pensione Nel punto 446 deve essere indicato l ammontare complessivo del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, indicato al precedente punto 439, che risulta destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare. PUNTO Percentuale In questo spazio deve essere esposta la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR destinato alla previdenza complementare indicato al punto 446. La predetta percentuale risulta dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad e- sempio dei mesi lavorati o delle quote di occupazione part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione. PUNTO Riduzioni riconosciute dal fondo Nel punto 448 va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 495 della comunicazione del fondo. Il presente punto non deve essere compilato per i vecchi iscritti alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n In tal caso nel punto 495 deve essere indicato l ammontare complessivamente spettante delle riduzioni, indipendentemente dall eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari. PUNTO Ammontare erogato nel 2012 In questo spazio va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2012 e comprese nel maturato al 31 dicembre Tale importo deve essere esposto al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge. Dall importo da indicare nel punto 449 devono essere dedotti anche i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4% dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro. In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad es., indennità di mancato preavviso, indennità di non concor- 124 DICHIARAZIONI FISCALI

83 renza) nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31 dicembre 2000 ed il TFR complessivamente maturato. Se il sostituto che ha erogato le altre indennità è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest ultimo. In caso di erogazione nell anno di sole altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all esodo, il sostituto deve altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o richiesta dell anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Incentivi all esodo Nel punto 449 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2012 a titolo di incentivo all esodo agevolato esclusivamente all atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31 dicembre L importo residuo andrà indicato nel punto 466. PUNTO Titolo Nel punto 450 va indicato il titolo dell erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 449. In particolare indicare: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G se si tratta di saldo relativo all incentivo all esodo agevolato; H se si tratta di acconto relativo all incentivo all esodo agevolato. Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l aliquota calcolata sull indennità principale. PUNTO Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 451 va indicato l importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre Incentivi all esodo Nel punto 451 va inoltre indicato l importo, ridotto al 50%, dell incentivo all esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 449. L importo residuo andrà indicato nel punto 466. DICHIARAZIONI FISCALI

84 Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31 dicembre 2000 ed il TFR complessivamente maturato. L importo residuo andrà indicato nel punto 468. PUNTO Codice fiscale del sostituto Il punto 453 va compilato qualora le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro o l incentivo all esodo agevolato evidenziati nel punto 449, siano stati erogati da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso nel punto 453 va riportato il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR. PUNTI DA 454 A Sezione «TFR ed altre indennità maturate dall 1/1/2001» Questa sezione è riservata alle informazioni contabili relative al TFR e alle altre indennità maturate dal 1 gennaio PUNTI DA 454 A Periodo di commisurazione, convenzionale e tempo parziale Nel punto 454 va indicato il periodo di commisurazione considerato a partire dal 1 gennaio Nel punto 455 va indicato il periodo convenzionale considerato a partire dal 1 gennaio Nei punti 456 e 457 va indicato rispettivamente il periodo di occupazione parttime e la relativa percentuale considerati a partire dal 1 gennaio I periodi devono essere espressi in anni e mesi, con i criteri già esposti in merito alla compilazione dei punti da 435 a 438. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR successivo al 1/1/2001, deve essere indicato solo il periodo relativo alla maturazione del TFR. PUNTO TFR maturato Nel punto 458 va riportato l ammontare del TFR maturato dal 1 gennaio 2001, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipa- 126 DICHIARAZIONI FISCALI

85 zioni e degli acconti eventualmente già erogati, delle eventuali quote di TFR versate presso il fondo istituito dall art. 1, comma 755, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e al netto della quota di rivalutazione già soggetta ad imposta sostitutiva. Anticipazioni sul TFR Per le anticipazioni sul TFR, l ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell anticipazione ovvero al 31 dicembre 2011 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente al 1 gennaio 2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato. PUNTO TFR erogato nel 2012 Nel punto 459 va indicata la quota erogata nel 2012 del TFR compreso nell ammontare maturato dal 1 gennaio Se non vi sono stati passaggi da indennità equipollente a TFR, l importo da indicare nel punto 459 è dato dall ammontare eccedente l importo indicato al punto 440. Se al 31 dicembre 2000 il TFR non risulta maturato, in tale punto deve essere indicato l intera quota erogata. L importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. PUNTO Titolo Nel punto 460 va indicato il titolo dell erogazione riportando uno dei seguenti codici: A - se si tratta di anticipazione; B - se si tratta di saldo; C - se si tratta di acconto; M - se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. PUNTI 461 E Rate Nel caso in cui alla cessazione dell impiego il saldo sia stato corrisposto in due o tre importi annuali, come previsto dall art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 460 deve essere utilizzato il codice M, e devono essere compilati i successivi punti 461 e 462 indicando: nel punto 461 il numero della rata erogata; nel punto 462 modalità di rateazione utilizzata. DICHIARAZIONI FISCALI

86 PUNTO TFR erogato in anni precedenti Nel punto 463 va indicato l importo di TFR erogato dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001. L importo deve essere esposto al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva. PUNTO TFR destinato al fondo pensione Nel punto 465 va indicato l ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare. Tale importo risulta già compreso nel punto 458. PUNTO Altre indennità - Ammontare erogato nel 2012 Nel punto 466 va indicato l ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2012 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Incentivi all esodo Nel punto 466 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50%delle somme corrisposte nel 2012 a titolo di incentivo all esodo agevolato esclusivamente all atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 1/1/2001. Per la determinazione di tale importo si devono osservare i criteri indicati nel punto 449. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 449. In caso di esclusiva erogazione nell anno di sole altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al TFR dallo stesso effettuate, utili all individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione). Nel punto 466 vanno inoltre indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto. In tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 467, 468, 9 493, 496, 497, 500, 501, 502 e 503. PUNTO Titolo Nel punto 467 va indicato il titolo dell erogazione delle somme di cui al precedente punto 466 utilizzando uno dei seguenti codici: A se si tratta di anticipazione; B se si tratta di saldo; C se si tratta di acconto; 128 DICHIARAZIONI FISCALI

87 D se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro; E se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; F se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro; G se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; H se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; L se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.; N se si tratta di saldo relativo all incentivo all esodo agevolato; O se si tratta di acconto relativo all incentivo all esodo agevolato. PUNTO Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 468 va indicato l importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2011 a qualunque titolo (anticipazione, acconto e saldo nel caso di riconoscimento nel 2012 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall 1/1/2001. Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 451. Incentivi all esodo Nel punto 468 deve essere compreso anche l importo ridotto al 50% delle somme corrisposte in anni precedenti a titolo di incentivo all esodo agevolato tenendo conto delle indicazioni per la compilazione del punto 449. PUNTO Codice fiscale del sostituto Il punto 470 va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l incentivo all esodo agevolato evidenziati nel punto 466 siano stati erogati da un sostituto d imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 470 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR. PUNTI DA 471 A Sezione «Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche» Nei punti da 471 a 479 devono essere dettagliate le prestazioni in forma di capitale erogate nel 2012 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1 gennaio DICHIARAZIONI FISCALI

88 PUNTO Natura iscritto Nel punto 471 va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare: 1 in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi ) tassata con l aliquota del TFR; 2 in caso di erogazioni di capitali a soggetti nuovi iscritti. Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a vecchi iscritti a vecchi fondi nei quali non si applica l aliquota del TFR (es. erogazione parziale). In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato. PUNTO Periodo di contribuzione al 31/12/2000 Per i vecchi iscritti a vecchi fondi indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 nell ipotesi che il TFR maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Nell ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito. PUNTO Ammontare erogato nel 2012 Nel punto 473 deve essere indicato l ammontare della prestazione erogata nel 2012 riferito alla prestazione maturata fino al 31 dicembre L importo da esporre in tale punto deve essere considerato al netto dei contributi versati dal lavoratore, nei limiti non eccedenti il 4% dell importo annuo dell imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Le erogazioni in forma di capitale a favore di soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, i c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, devono essere considerate al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta d imposta del 12,50% (art. 6 L. n. 26/9/85, n. 482). PUNTO Titolo Nel punto 474 va indicato il titolo dell erogazione delle somme di cui al precedente punto 473. In particolare indicare: 130 DICHIARAZIONI FISCALI

89 A in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. n. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti); B C D E I M in caso di erogazione parziale; in caso di riscatto esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione; in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione; in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall 1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR; in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR. PUNTO Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 475 va esposto l ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000. PUNTO Codice fiscale del sostituto Nel punto 477 va evidenziato il codice fiscale del sostituto d imposta che ha erogato il TFR. Tale dato rileva: per i vecchi iscritti a vecchi fondi, ai fini della individuazione dell aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i nuovi iscritti, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo). Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 478 compilato). PUNTO 478 Nel punto 478 va indicato uno dei seguenti codici: 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali; 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali. DICHIARAZIONI FISCALI

90 PUNTO TFR destinato al fondo pensione Il punto 479 deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai vecchi iscritti ai vecchi fondi che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso, nel presente punto va indicato l ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 mentre nel punto 472, in presenza di erogazione definitiva, il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell aliquota del TFR. PUNTI DA 480 A Sezione «Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche» Questi spazi sono riservati ai dati sulle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili all ammontare maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 29/2001. Vecchi iscritti ai vecchi fondi Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi in base a quanto stabilito dall art. 23, comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 252/2005, è concessa, la facoltà di optare per l applicazione del regime tributario di cui all art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1 gennaio Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1 gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione. PUNTO Periodo contribuzione dal 1/1/2001 Nel punto 480 va indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non hanno optato per il regime di cui all articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005. Nell ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito. PUNTO Ammontare erogato nel 2012 Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia stata erogata a titolo definitivo, l ammontare corrisposto nel 2012, riferito alla parte maturata dal DICHIARAZIONI FISCALI

91 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti ai vecchi fondi che non hanno optato per il regime di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005, deve essere indicata nel punto 481 al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva dell 11%, indicato al successivo punto 485, e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. Se la prestazione in forma di capitale a titolo definitivo è stata erogata a vecchi i- scritti a vecchi fondi che non hanno optato per l applicazione del regime tributario al 1/1/2007 occorre tener conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti. Qualora la prestazione così determinata è superiore ad un terzo dell importo complessivamente maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, l importo erogato nel 2011, da indicare nel punto 481, deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili Nel caso di erogazione parziale della prestazione in forma di capitale (anticipazione, riscatto parziale ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), nel punto 481 deve essere indicato l ammontare corrisposto nel 2012, riferibile all importo maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva dell 11%. In questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, anche le somme erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. PUNTO Titolo Nel punto 482 va indicato il titolo dell erogazione della somma di cui al precedente punto 481. In particolare indicare: A B C I M in caso di erogazione definiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252/2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti); in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007; in caso di erogazione parziale; in caso di prestazioni integrative a vecchi iscritti a vecchi fondi erogate da aziende di credito in crisi (circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall 1 gennaio 2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31 dicembre 2000 con conseguente applicazione dell aliquota del TFR; in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a vecchi iscritti a vecchi fondi, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l aliquota del TFR. DICHIARAZIONI FISCALI

92 PUNTO Ammontare erogato in anni precedenti Nel punto 483 va indicato l ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre In particolare: in presenza del codice A nel punto 482, l importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 482, l importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. PUNTO Redditi già assoggettati ad imposta In questo spazio va inserito il risultato di gestione già assoggettato ad imposta dell 11%, riferibile all importo erogato di cui ai punti 481 e 483. Tale punto deve essere compilato solo se nell anno sono state erogate: prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007; prestazioni in forma di capitale a titolo parziale. PUNTO Vecchi iscritti a vecchi fondi Nel punto 486 barrare la casella nel caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre Vecchi iscritti ai vecchi fondi Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi che non abbiano optato per l applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1 gennaio 2007 del regime tributario in vigore dal 1 gennaio 2007 si precisa che: nel punto 480 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1 gennaio 2007; nel punto 481 dovrà essere evidenziato anche l ammontare della prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 erogata nell anno; nel punto 485 dovrà essere indicato l importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 481 e DICHIARAZIONI FISCALI

93 PUNTI 487 E Art. 4, 3 comma, legge n. 482/1985 Questi punti devono essere compilati nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato anteriormente al 1 ottobre Se al momento della cessazione del rapporto di lavoro le indennità di fine rapporto non sono state liquidate in tutto in parte, ci si può avvalere delle disposizioni di cui all art. 4, comma 3 della legge n. 482/1985 (legge di modifica al trattamento tributario del TFR), in base alle quali, per la tassazione delle indennità, si applica l aliquota corrispondente alla metà del reddito del biennio precedente. In tale ipotesi: nel punto 487 va indicato l ammontare della retribuzione media riferita al biennio precedente; nel punto 488 l aliquota determinata con riferimento al reddito medio indicato al punto precedente. PUNTI 489 E Rapporti di lavoro cessati al 31/12/1973 I punti 489 e 490 devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando: al punto 489 l ammontare di tale indennità; al punto 490 il totale imponibile. DICHIARAZIONI FISCALI

94 PUNTI DA 491 A Sezione «Dati riepilogativi» PUNTO Reddito di riferimento In questo spazio va inserito il reddito di riferimento calcolato ai sensi degli art. 19 del TUIR per la determinazione dell aliquota d imposta applicabile alle indennità equipollenti al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale secondo le indicazioni fornite nella Circ. n. 29/2001 con esclusione, per i vecchi iscritti ai vecchi fondi della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l aliquota del TFR. Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi, che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1 gennaio 2007 relativamente alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, a titolo definitivo, riferibili all importo maturato dal 1 gennaio 2001 superiori ad 1/3 della prestazione maturata sempre al 1 gennaio 2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell anno, riferite agli importi accantonati dall 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, gli importi indicati rispettivamente al punto 481 e 483 devono essere considerati al netto del risultato di gestione già assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% ed evidenziato al punto 485. PUNTO 492 La casella presente nel punto 492 deve essere barrata nel caso di vecchi iscritti a vecchi fondi per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio DICHIARAZIONI FISCALI

95 PUNTO Aliquota Nel punto 493 va indicata l aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai nuovi iscritti nonché ai vecchi iscritti con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l aliquota del TFR. In tale punto va altresì indicata l aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi va esposta l aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31 dicembre 2000, e, in assenza delle suddette, l aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall 1 gennaio Nel presente punto, inoltre, deve essere indicato: il valore A nel caso in cui nella determinazione dell aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia); il valore B nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia. PUNTO Aliquota Nel punto 494 va indicata l aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, agli incentivi all esodo agevolati nonché alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi relativamente all importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR). Il presente punto non deve essere compilato in caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse. Nel presente punto, inoltre, deve essere indicato: il valore A nel caso in cui nella determinazione dell aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia); il valore B nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia. PUNTO Riduzioni Nel punto 495 va indicato il totale delle riduzioni applicate per la determinazione degli imponibili. In particolare: per le indennità equipollenti deve essere indicato l importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 420) al netto del periodo convenzionale (punto 421). L importo annuo di euro 309,87 va rapportato ai mesi per i periodi inferiori all anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero DICHIARAZIONI FISCALI

96 di ore inferiore a quello ordinario, previsto dai contratti collettivi di lavoro. La riduzione non compete per i periodi di anzianità convenzionale. Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l 1/1/1983 ed il 31/12/1997, l importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23. Se il diritto alla percezione è compreso tra l 1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09. Se il diritto alla percezione è compreso tra l 1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20. Se il diritto alla percezione è compreso tra l 1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72. Per il TFR compreso nel maturato al 31 dicembre 2000, l importo di 309,87 euro deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 435 al netto di quello indicato nel punto 436. Se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l importo deve essere ridotto per i nuovi iscritti della percentuale indicata al punto 447. Per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi non competono le riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro. Nel caso di erogazione di indennità e compensi legata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/E del PUNTO Totale imponibile Nel punto 496 deve essere riportata la somma degli imponibili relativi a tutte le somme erogate sia nell anno che in anni precedenti, al netto delle riduzioni indicate al precedente punto 495. In particolare va indicato l importo imponibile relativo alle seguenti erogazioni: indennità equipollenti; trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974); altre indennità e somme; incentivo all esodo agevolato ridotto del 50%; indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.; prestazioni in forma di capitale. Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. vecchi iscritti a vecchi fondi, l ammontare netto di cui ai punti 473 e 475 non deve essere diminuito dell importo delle riduzioni. Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell ammontare complessivamente maturato dal 1 gennaio 2001 relativamente ai vecchi iscritti a vecchi fondi che non hanno optato per il regime tributario al 1 gennaio 2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell anno riferibili al ma- 138 DICHIARAZIONI FISCALI

97 turato dal 1 gennaio 2001, l ammontare netto di cui ai punti 481 e 483 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all imposta sostitutiva nella misura dell 11% proporzionalmente riferibile. Tuttavia, l esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo del Capitolo I della Circolare n. 29/2001. Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell imponibile, i punti 424, 430, 440, 449, 459 e 466 devono essere considerati al netto dell importo destinato a tassazione ordinaria indicato al punto 54. PUNTO Imposta complessiva Nel punto 497 va indicata l imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 493 e 494 ai rispettivi imponibili dichiarati. PUNTO Detrazioni d imposta Il punto 498 deve essere compilato riportando l ammontare complessivo delle detrazioni d imposta sul TFR maturato dal 1 gennaio 2001, pari a 61,97 euro annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 418 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter, del TUIR.). Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario, previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di lavoro part-time). Le detrazioni non possono comunque eccedere l imposta calcolata sul TFR maturato dal 1 gennaio Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1 gennaio Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali. PUNTO Detrazione di cui al decreto 20/03/08 Nel punto 499 va indicato l ammontare della detrazione spettante ai sensi dell art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d imposta. Qualora vi sia l integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme. Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni. PUNTO Ritenute operate in anni precedenti In questo spazio è richiesta l indicazione dell ammontare delle ritenute applicate sulle somme già erogate dal 1974 al 2011 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive), al netto dell imposta non dovuta restituita dal DICHIARAZIONI FISCALI

98 sostituto in sede di conguaglio definitivo all atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all estero. PUNTO Ritenute di anni precedenti sospese Nel punto 501 va indicato l ammontare delle ritenute, già indicate nel precedente punto 500, non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. PUNTO Ritenute operate nel 2012 Questo spazio è dedicato all esposizione del totale delle ritenute d acconto operate nel 2012 sulle somme indicate nei precedenti punti. L importo da indicare deve essere comprensivo delle ritenute indicate nel successivo punto 503. Importo delle ritenute dovute inferiore a quello già versato Qualora l importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel precedente punto 500, nel punto 502 deve essere indicato zero. Qualora l imposta complessiva riportata nel punto 497 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nel 2012, il sostituto che abbia restituito l eccedenza d imposta al lavoratore entro i termini di consegna del CUD (29 febbraio 2013), deve indicare nel punto 502 l importo riportato al precedente punto 497. Non devono essere indicate nel presente punto l imposta sostitutiva dell 11% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000. PUNTO Importo che concorre alla tassazione ordinaria Il punto 504 deve utilizzato per indicare l importo (già compreso nel punto 1), relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l importo di un milione di euro con riferimento al quale, l art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, prevede l applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfettari previsti dall art. 19 del TUIR, ripartiti proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria. PUNTO Compensazioni - Ris. 33/2003 Nel punto 505 deve essere riportato l importo dell eccedenza d imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell imposta dovuta sulle prestazioni in forma di capitale maturate dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettate, invece, a tassazione ordinaria (cfr. Risoluzione dell Agenzia delle entrate del 12 febbraio 2003, n. 33). 140 DICHIARAZIONI FISCALI

99 Se il sostituito ha diritto alla compensazione, nei termini di cui sopra, devono essere compilati anche i punti da 471 a 479 indicando nel punto 500 le ritenute già operate sull importo esposto nel punto 475. Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 23 del decreto n. 252 del 2005, è possibile compensare l eccedenza d imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la prestazione. Nella ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai sensi dell articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti. PUNTO Compensazioni - Ritenute post 01/01/2007 Nel punto 506, indicare l importo relativo all eccedenza d imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti utilizzata a scomputo delle imposte dovute in relazione ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. PUNTO Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta Nel punto 507 deve essere indicata la rivalutazione del TFR (art cod. civ.) già assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell 11%. Tale punto va compilato riportando gli ammontari al netto dell imposta sostitutiva medesima. Rivalutazione sul TFR - L art c.c. stabilisce l obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell anno precedente sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell 1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. La rivalutazione in oggetto deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47/2000, la rivalutazione del trattamento di fine rapporto incrementava il relativo fondo esistente al 31 dicembre dell anno precedente e, all atto della erogazione del TFR, veniva assoggettata a tassazione separata. La compilazione del presente punto è richiesta esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel corso del 2012 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferite a quanto maturato fino al 31 dicembre DICHIARAZIONI FISCALI

100 PUNTI DA 508 A Sezione «Art Codice civile» Nei casi di decesso del lavoratore, il TFR e l indennità di preavviso devono essere corrisposte direttamente al coniuge, ai figli e, se a carico del de cuius, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo (art c.c. e analoghe previsioni stabilite da leggi speciali). Si ricorda che sia il reddito da lavoro dipendente (art. 7, comma 3, TUIR) sia le citate indennità sono tassati separatamente e l imposta è determinata applicando le disposizioni relative alle diverse fattispecie di reddito (art. 19 del TUIR) ed è dovuta dagli aventi diritto in proporzione all ammontare percepito da ciascuno di essi (art. 19, comma 5, del TUIR). Nei predetti casi, il sostituto d imposta del lavoratore deceduto deve consegnare una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità e in sede di compilazione del Mod. 770/2013, deve compilare una comunicazione per ciascun percettore, con le seguenti modalità: il punto 508 deve essere compilato nelle comunicazioni relative a ciascun erede o avente diritto mentre non deve essere compilato nella comunicazione relativa al lavoratore deceduto. In tale campo va indicato il codice fiscale del soggetto defunto; il punto 509 deve essere compilato solo nella comunicazione relativa al lavoratore defunto e non in quelle relative agli eredi o agli aventi diritto. Il punto in questione deve essere compilato indicando il codice fiscale di ciascun erede o avente diritto; il punto 510 deve essere compilato solo nella comunicazione relativa al lavoratore defunto e non in quelle relative agli eredi o agli aventi diritto. Il punto in questione deve essere compilato indicando la quota delle indennità spettante a ciascun erede o avente diritto. PUNTI DA 601 A Sezione «Annotazioni» In questa sezione, composta da 53 punti, devono essere riportati i codici corrispondenti alle annotazioni che il sostituto ha indicato nell apposita sezione presente nel modello di certificazione CUD/2013 rilasciato al lavoratore dipendente ovvero agli eredi o aventi diritto. Tali codici sono riportati nella tabella B, allegata alle istruzioni del CUD DICHIARAZIONI FISCALI

101 Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico In questa sezione dovranno essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2012 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. Familiari a carico - Si considerano familiari fiscalmente a carico tutti i componenti della famiglia che nell anno d imposta non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali è possibile fruire delle detrazioni. La rivalutazione in oggetto deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per ognuno di essi dovrà essere indicato: il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C); primo figlio (F1); figli successivi al primo (F); altro familiare (A); figlio portatore di handicap (D); il codice fiscale (tale dato deve essere indicato anche se il coniuge non è a carico); il numero dei mesi a carico del familiare; il numero dei mesi per i quali il figlio di età inferiore a tre anni è risultato a carico; la percentuale di detrazione attribuita. Nei punti 710 e 718, il sostituto d imposta, per il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del cento per cento previste nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve darne comunicazione barrando la relativa casella. Se nel corso del 2012 sono variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi. Nel punto 719 indicare la percentuale della detrazione per le famiglie numerose con almeno quattro figli spettante ai sensi del comma 1-bis dell art. 12 del TUIR. PARTE C: Dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAP e dati assicurativi INAIL Soggetti tenuti alla comunicazione dei dati previdenziali ed assistenziali La presente sezione deve essere utilizzata dai datori di lavoro per indicare i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi alla contribuzione versata o dovu- DICHIARAZIONI FISCALI

102 ta all INPS, all INPS gestione ex INPDAP e all INAIL nonché l importo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all anno I dati previdenziali riguardanti l INPS devono essere comunicati da tutti i datori di lavoro già tenuti alle denunce individuali dei lavoratori dipendenti mediante la presentazione del modello 01/M (art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352) o soggetti all obbligo di compilazione del modello DAP/12. Pertanto, la certificazione, relativamente ai dati previdenziali di competenza dell INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d imposta come, ad esempio: le ambasciate; gli organismi internazionali; le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia. Inoltre, la sezione in oggetto deve essere compilata da coloro che hanno corrisposto compensi durante l anno 2012 a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS (L. 8 agosto 1995, n. 335). La parte C della comunicazione deve essere compilata anche da tutte le Amministrazioni che rivestono la qualifica di sostituti d imposta iscritte alle gestioni confluite nell INPS gestione ex INPDAP nonché dai sostituti d imposta con dipendenti iscritti per opzione all INPS gestione ex INPDAP. Inoltre, la comunicazione deve essere compilata anche da parte dei sostituti d imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP. I dati da indicare riguardano l imponibile contributivo INPS gestione ex INPDAP, ai fini previdenziali e assicurativi, e gli elementi utili all aggiornamento della posizione assicurativa. Pertanto la comunicazione ha ad oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2012 ai dipendenti iscritti ad una delle seguenti gestioni amministrate dall INPS gestione ex INPDAP: Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; Cassa Pensioni Insegnanti; Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ENAM. 144 DICHIARAZIONI FISCALI

103 Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d imposta e di amministrazione sede di servizio. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in euro non riportando i decimali. In particolare, gli importi devono essere arrotondati all unità inferiore fino a 49 centesimi di euro e all unità superiore da 50 centesimi in poi. Modalità di compilazione per la comunicazione dei dati INPS La parte C della comunicazione, relativamente ai dati INPS, deve essere compilata indicando i dati previdenziali e assistenziali separatamente per ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi ricorrendo, eventualmente, a più comunicazioni se sono presenti più numeri di matricola. Anche nel caso in cui, per il periodo al quale si riferisce la comunicazione, debbano essere comunicate più posizioni assicurative, i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ognuna di esse compilando più righi se disponibili ovvero compilando più comunicazioni. Certificazione rilasciata agli eredi Nell ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del lavoratore, la comunicazione, per la parte previdenziale, deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa. I dati previdenziali di competenza dell INPS devono essere comunicati da parte di tutti i datori di lavoro compresi i soggetti non sostituti d imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all estero assicurati in Italia). Inoltre, devono essere comunicati i compensi corrisposti durante l anno 2012 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335). Imponibile ai fini previdenziali Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori percepiti (comma 1 dell art. 51 del TUIR) non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi. Questa può, più propriamente e incisivamente, essere compresa attraverso il concetto di redditi maturati nel periodo di riferimento. DICHIARAZIONI FISCALI

104 In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Pertanto l imponibile riferito al 2012 dovrà essere rettificato: in diminuzione per gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2012 ma riferiti a dicembre 2011 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2011); in aumento per gli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2013, ma riferiti a dicembre Il quadro relativo ai dati previdenziali INPS deve essere compilato anche in presenza di: contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi Circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001); contribuzione figurativa versata ai sensi di quanto stabilito dall art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996 per il periodo di corresponsione dell assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito, assicurazioni, tributi erariali, monopoli di Stato, Poste, ecc.); contribuzione dovuta ai sensi dell art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per gli amministratori locali. SEZIONE 1: Lavoratori subordinati PUNTO 1 - Matricola azienda Nel punto 1 è richiesto il numero di matricola attribuito dall INPS al datore di lavoro. Se nel corso dell anno solare il datore di lavoro ha versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri previdenziali e assistenziali. PUNTO 2 - Ente pensionistico - INPS Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il 146 DICHIARAZIONI FISCALI

105 personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). PUNTO 3 - Ente pensionistico - Altro Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS ex INPDAP e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall INPS (ad esempio, INPGI). PUNTO 4 - Imponibile previdenziale Nel punto 4 è richiesta l indicazione: dell importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell anno solare, sia intere sia ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.); dell importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultramensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Retribuzioni convenzionali Con riferimento ai lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti sulle retribuzioni convenzionali, nel punto 4 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Per alcune categorie di lavoratori i versamenti alle forme contributive sono calcolati su basi imponibili differenti dalle retribuzioni, in tali ipotesi nel punto 4 devono essere indicate le retribuzioni assoggettate al contributi IVS. Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori occupati all estero, in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali; soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970; lavoratori soggetti al massimale di cui all art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 fissato per il 2012 in euro ,00. Lavoratori soggetti al massimale Nel novero dei lavoratori soggetti al massimale di cui all art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995 devono essere compresi anche i dirigenti di aziende industriali. DICHIARAZIONI FISCALI

106 Premi di risultato Relativamente ai premi di risultato, va indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10%, non pensionabile (art. 2 L. n. 67/1997). Indennità sostitutiva del preavviso Si rammenta che l indennità sostitutiva del preavviso va inclusa nel punto 4. Arretrati di retribuzione Nel punto 4 devono essere inclusi gli arretrati di retribuzione spettanti unicamente a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo. Nel punto 4 non devono essere esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da UniEmens/ E- Mens rettificativo). Lavoratori ex-ipost Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-ipost va indicato l imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all art. 15, comma 1, L. n. 724/1994 (Circolare INPS 11 febbraio 2011, n. 35). Operai dell edilizia Le norme contrattuali del settore edilizio prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese, attraverso accordi integrativi locali, possano prevedere l assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest ultima dell onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, vanno tenuti presente i dati che seguono: Ferie: i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 4; Riposo: i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno considerati retribuiti. L importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) deve essere nel punto 4; Gratifica natalizia: L importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell onere in forma mutualistica) va esposto nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

107 Casse edili Nel punto 4 va altresì compreso il 15% delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, soggette a contribuzione di previdenza ad assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale). Lavoranti a domicilio I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per i lavoratori del settore edile, in particolare, nel punto 4 indicare: l importo di maggiorazione della retribuzione a titolo di gratifica natalizia; gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali. PUNTO 5 - Imponibile ai fini IVS Il punto 5 deve essere utilizzato con riferimento ai lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-ipost per l indicazione dell imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all art. 15, comma 1, L. n. 724/1994 (Circolare INPS 11 febbraio 2011, n. 35). PUNTO 6 - Contributi a carico dei lavoratori trattenuti Nel punto 6 va indicato l importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore: 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici; 0,30% (CIGS); 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000); 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile; contributo integrativo per i lavoratori in miniera; contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall INPS. Nel punto 6 non devono essere invece indicate le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell anno successivo. PUNTI 7 e 8 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS I punti 7 e 8 riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, (art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326; Circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004; Messaggio n del 25 maggio 2009). DICHIARAZIONI FISCALI

108 In particolare: il punto 7 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori UNIEMENS; nel punto 8 (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS. SEZIONE 2: Collaborazioni coordinate e continuative Questa sezione è riservata alla comunicazione dei dati contenuti nella certificazione dei compensi corrisposti, durante l anno 2012, ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335). PUNTO 9 - Compensi corrisposti al collaboratore Nel punto 9 va indicato il totale dei compensi corrisposti nell anno. Tale importo nei limiti del massimale contributivo, stabilito per l anno 2012 nell ammontare pari a ,00 euro, rappresenta l imponibile contributivo. Compensi corrisposti entro il 12 gennaio Si rammenta che, data l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, si rende applicabile anche in questi casi la regola secondo cui nell imponibile riferito al 2012 devono essere compresi anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2013, purché relativi a prestazioni effettuate nel corso del 2012 (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 917/1986). PUNTO 10 - Contributi dovuti Nel punto 10 va indicato il totale dei contributi dovuti all INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata per l anno Per il 2012 le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata sono le seguenti: 27,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell aliquota dello 0,72% per finanziare l indennità di maternità, l assegno per il nucleo familiare e l indennità di malattia che a partire dal 1 gennaio 2007 spetta anche per i periodi di malattia che non comportano il ricovero ospedaliero; 150 DICHIARAZIONI FISCALI

109 18% per: - i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; - i titolari di pensione di reversibilità. PUNTO 11 - Contributi trattenuti a carico del collaboratore Nel punto 11 va indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti). PUNTO 12 - Contributi versati Nel punto 12 deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente. PUNTI 13 e 14 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS I punti 13 e 14 riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS. In particolare: il punto 13 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori UNIEMENS; nel punto 14 (alternativo al punto 13) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS. Sezione 3: INPS gestione ex INPDAP A decorrere dal 1 gennaio 2012 le gestioni dell INPDAP sono confluite nell INPS per effetto dell art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell Ente e trasferito le sue funzioni all INPS. Il presente riquadro è dedicato all indicazione dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni dell INPDAP confluite nell INPS gestione ex INPDAP. DICHIARAZIONI FISCALI

110 Si ricorda che le gestioni gestite dall INPDAP e ora confluite nell INPS gestione ex INPDAP sono: Cassa Pensioni Statali; Cassa Pensioni Dipendenti enti locali; Cassa Pensioni Insegnanti; Cassa Pensioni Sanitari; Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; INADEL; ENPAS; ENPDEP; Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ENAM. Soggetti tenuti alla compilazione Sono tenuti a compilare la sezione 3: 1) i sostituti di imposta, per datori di lavoro, iscritti alla Gestione ex INPDAP con rapporti di lavoro subordinato che hanno versato i contributi per le retribuzioni erogate nel 2012 anche nel caso in cui non abbiano inviato le denunce mensili; 2) i sostituti di imposta che hanno inviato la denuncia mensile analitica (DMA) o il flusso UNIEMENS integrato con la sezione ListaPosPA e che emettono il CUD per compensi erogati a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un altra amministrazione per il quale sono iscritti ad una delle gestioni amministrate dalla Gestione ex INPDAP; 3) le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione ex INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente; 4) i sostituti di imposta che effettuano le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per compensi erogati da altri soggetti provvederanno a compilare, per tali compensi, una distinta sezione 3 nel caso in cui si verifichino le condizioni di seguito indicate: - i compensi erogati da altri soggetti sono comunque attratti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e si cumulano con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente pubblico; - l altro soggetto ha versato i contributi alla Gestione ex INPDAP; - l altro soggetto non rilascia il CUD per tali compensi. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. n. 45/2007 (Nota operativa n. 1 del 29 febbraio 2008 della Direzione Centrale Credito e Circolare n. 11 del 7 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito). 152 DICHIARAZIONI FISCALI

111 Modalità di compilazione La certificazione riguarda i dati imponibili e relativi contributi per l anno 2012, oltre a quelli relativi a corresponsione di retribuzioni afferenti ad anni precedenti. Per la compilazione dei punti presenti nella sezione INPS gestione ex INPDAP si può fare riferimento alle istruzioni relative alla compilazione ed alla trasmissione della Denuncia Mensile Analitica impartite dall INPDAP con la Circolare n. 59/2004 e con Circolare INPS n. 105 del 7 agosto I soggetti tenuti a compilare la presente sezione 3 compileranno distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d anno. Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro devono attenersi alle i- struzioni impartite con la circolare INPDAP n. 30 del 1 agosto In caso di decesso dell iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali. Imponibile previdenziale Rientrano nella dichiarazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa corrisposti entro il 12 gennaio Ente in liquidazione Nel caso di liquidazione di un Amministrazione pubblica, quest ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore. Successioni tra Amministrazioni In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il soggetto vigente è tenuto alla compilazione di distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, valorizzando il punto 15 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Trasferimento In caso di trasferimento del lavoratore, ciascuna Amministrazione è tenuta alla compilazione di distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, valorizzando il punto 15 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Competenze arretrate In caso di recupero di retribuzioni relative ad anni precedenti effettuato nel corso del 2012, che ha comportato l attribuzione degli imponibili ad anni precedenti secondo le regole indicate nelle richiamate circolari n. 59/2004 e 105/2012, deve essere compilata un apposita sezione per ogni anno di riferimento, con l indicazione dell importo degli imponibili e dei relativi contributi. DICHIARAZIONI FISCALI

112 Cariche elettive comunali e provinciali Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell art. 86 della L. 18 agosto 2000, n. 267 e collocati in aspettativa non retribuita dall ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, provvede alla compilazione della certificazione (Informativa n. 5 del 18 marzo 2003 della D.C.P. di Fine Servizio e Previdenza Complementare e Informativa n. 22 del 23 giugno 2003 della D.C. Entrate e nota operativa n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa). PUNTO 15 - Codice fiscale Amministrazione Il punto 15 deve essere utilizzato per indicare il codice fiscale della sede di servizio Indicata nella denuncia mensile contributiva. Nel caso in cui la denuncia non sia stata presentata dovrà essere indicato il codice fiscale dell Amministrazione di appartenenza che, in linea generale, i- dentifica l Ente, l Amministrazione nei cui ruoli è inserito il dipendente o il soggetto con cui il dipendente ha stipulato il contratto di lavoro subordinato. Le Amministrazioni che erogano ai dipendenti di altre amministrazioni compensi che si inquadrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente ed e- mettono il CUD devono valorizzare il campo del punto 15 inserendo i propri dati. Compensi erogati da altri soggetti che non emettono il CUD Il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per i compensi di cui al precedente punto 4 deve indicare nel campo 15 Codice fiscale Amministrazione il codice fiscale dell Amministrazione che ha erogato i compensi. Dipendenti gestiti dal Service Personale Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze Per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP gestiti dal MEF-SPT il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare, al punto 15 Codice fiscale Amministrazione il codice fiscale della sede di servizio dell iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito dal MEF-SPT. In caso di trasferimento del dipendente, se l Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d imposta principale del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell anno PUNTO 16 - Progressivo azienda Nel punto 16 deve essere indicato il numero progressivo, composto da cinque caratteri numerici, assegnato dall INPDAP ora gestione ex INPDAP. 154 DICHIARAZIONI FISCALI

113 Non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico. PUNTO 17 - Codice identificativo attribuito da SPT e MEF Nel punto 17 va indicato, per le sedi di servizio delle Amministrazioni statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell Economia e delle finanze, l apposito codice attribuito da questo Servizio, qualora non si disponga del codice fiscale delle stesse. PUNTI DA 18 A 21 - Gestione Nei punti da 18 a 21 devono essere indicate le gestioni di pertinenza utilizzando uno dei seguenti codici: 1 Cassa Pensioni Statali; 2 Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; 3 Cassa Pensioni Insegnanti; 4 Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; 5 Cassa Pensioni Sanitari; 6 INADEL; 7 ENPAS; 8 ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); 9 Cassa unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 10 ENAM. Qualora nella compilazione del punto 19 (Gestione previdenziale) si utilizzi il codice 6 o 7 questo dovrà essere seguito da: Codice 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR; Codice 002 se trattasi di personale optante TFR; Codice 003 se trattatasi di personale in regime di fine servizio TFS. PUNTO 22 - Anno di riferimento Nel punto 22 deve essere indicato l anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di cui al precedente punto 4. PUNTO 23 - Totale imponibile pensionistico Il punto 23 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 1, 2, 3, 4 e 5, indicando l imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS. DICHIARAZIONI FISCALI

114 PUNTO 24- Totale contributi pensionistici Il punto 24 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 1, 2, 3, 4 e 5, indicando l importo dei contributi pensionistici compresi quelli relativi alle contribuzione aggiuntiva dell 1%. PUNTO 25 - Totale imponibile TFS Il punto 25 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando l imponibile relativo al TFS. PUNTO 26 - Totale contributi TFS Il punto 26 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando i contributi relativi al TFS. PUNTO 27 - Totale Imponibile TFR Il punto 27 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando l imponibile relativo al TFR. PUNTO 28 - Totale contributi TFR Il punto 28 deve essere compilato, con riferimento ai codici gestione 6 e 7, indicando i contributi relativi al TFR. PUNTO 29 - Totale imponibile Gestione Credito Il punto 29 deve essere compilato, con riferimento al codice gestione 9, indicando l imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. PUNTO 30 - Totale contributi Gestione Credito Il punto 30 deve essere compilato, con riferimento al codice gestione 9, indicando i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. PUNTO 31 - Totale imponibile ENPDEP/ENAM Il punto 31 deve essere compilato, con riferimento al codici gestione 8 o 10, indicando l imponibile relativo alla gestione ENPDEP o ENAM. PUNTO 32 - Totale contributi ENPDEP/ENAM Il punto 32 deve essere compilato, con riferimento al codici gestione 8 o 10, indicando i contributi relativi alla gestione ENPDEP o alla gestione ENAM. 156 DICHIARAZIONI FISCALI

115 Dati assicurativi INAIL I punti da 33 a 38 richiedono l esposizione dei dati assicurativi INAIL relativi ai soggetti per i quali è prevista la tutela obbligatoria dagli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 1124/1965) e per i quali era prevista la denuncia nominativa (L. n. 63/1993). PUNTO 33 - Qualifica Il punto 33 deve essere compilato solo nell ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle Ulteriori categorie contraddistinte dai seguenti codici: PUNTO 34 - Posizione assicurativa territoriale - C.C. Nel punto 34 riportare il numero della posizione assicurativa e il relativo contro codice. Se l assicurato ha svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, per l indicazione separata dei dati si devono utilizzare ulteriori righi. Sono infatti da assimilare a inizio e fine rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale a un altra nell ambito della stessa azienda. PUNTI 35 E 36 - Data inizio e Data fine Nei punti 35 e 36 va specificato il periodo in cui il soggetto assicurato è stato incluso nella posizione assicurativa di riferimento. DICHIARAZIONI FISCALI

116 Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi: periodo non coincidente con l anno solare; modifica in corso d anno della posizione assicurativa di riferimento. Attività discontinua Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell anno di riferimento e nell ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 35 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e nel punto 36 l ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso. PUNTO 37 - Codice comune Nel punto 37, va riportato il codice comunale della località nella quale l assicurato ha svolto l attività tutelata nel corso del In caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, dovrà essere indicato il codice comunale della località in cui l attività è stata svolta in modo prevalente. Qualora l assicurato nel corso del 2012 abbia svolto l attività tutelata in una o più unità produttive situate all estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell azienda. PUNTO 38 - Personale viaggiante Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale viaggiante, in luogo del punto 37, deve essere barrata l apposita casella del punto 38. PARTE D: Assistenza fiscale prestata nel 2012 Soggetti tenuti alla compilazione La parte D deve essere compilata per l indicazione dei dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate dai sostituti d imposta, dai CAF dipendenti o dai professionisti abilitati che hanno svolto assistenza fiscale nel corso del 2012 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati. In particolare i predetti soggetti devono indicare: a) i dati relativi alle operazioni di conguaglio relative all assistenza fiscale prestata, anche se effettuate a seguito di: - comunicazioni rettificative e integrative Mod ; - comunicazioni (anche integrative) Mod pervenute tardivamente; - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod (anche rettificative) pervenute entro i termini; - conguagli tardivi relativi all assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta, anche a seguito di rettifiche dei Mod ; 158 DICHIARAZIONI FISCALI

117 b) le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del Mancato conguaglio La parte D deve essere compilata anche da parte dei soggetti che non sono riusciti a completare o ad effettuare le operazioni di conguaglio (punti da 147 a 195). Passaggio di dipendenti Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d imposta cedente (ad es. cessione di ramo d azienda), quest ultimo procederà all esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 147. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell assistenza fiscale prestata nel corso del Operazioni straordinarie Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta, il dichiarante deve compilare la parte D indicando i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre Modalità di compilazione I dati da indicare nei campi presenti nella parte D, con riferimento al dichiarante e al coniuge dichiarante, sono quelli relativi a: a) le operazioni di conguaglio effettuate da luglio a dicembre 2012 (punti da 1 a 101) riguardanti: - il saldo IRPEF per l anno 2011; - la prima rata di acconto IRPEF per il 2012; - l addizionale regionale per il 2011; - il saldo dell addizionale comunale all IRPEF per il 2011; - l acconto dell addizionale comunale all IRPEF per il 2012; - l acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata; - l imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività; - la cedolare secca del 21% o 19% sulle locazioni 2011; - la prima rata di acconto della cedolare secca locazioni 2012; - il contributo di solidarietà del 3%; b) le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2012 (punti da 102 a 120), concernenti: la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2011: - la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012; - la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2012; c) le trattenute operate a seguito di rettifiche (punti da 121 a 146); d) le somme non trattenute o non rimborsate in sede di conguaglio nel corso del 2012 (punti da 147 a 195); DICHIARAZIONI FISCALI

118 e) i dati del CAF che ha trasmesso al sostituto la comunicazione mediante l invio del Mod e dell eventuale Mod rettificativo. Compensazione delle somme anticipate Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. L art. 19 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (norme per l assistenza fiscale) prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso in cui anche l ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d imposta. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Assistenza 2012 Questa sezione va compilata con i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate da luglio a dicembre 2012 e riferite a: saldo IRPEF 2011 dichiarante; saldo IRPEF 2011 coniuge dichiarante; prima rata di acconto IRPEF per il 2012 dichiarante; prima rata di acconto IRPEF per il 2012 coniuge dichiarante; addizionale regionale IRPEF 2011 dichiarante; addizionale regionale IRPEF 2011 coniuge dichiarante; saldo addizionale comunale 2011 dichiarante; saldo addizionale comunale 2011 coniuge dichiarante; acconto addizionale comunale 2012 dichiarante; acconto addizionale comunale 2012 coniuge dichiarante; acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata dichiarante; acconto del 20% sui redditi assoggettati a tassazione separata coniuge dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività del dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 10% sui premi di produttività del coniuge dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2011 del dichiarante; imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2011 del coniuge dichiarante; 160 DICHIARAZIONI FISCALI

119 primo acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2012 del dichiarante; primo acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2012 del coniuge dichiarante; contributo di solidarietà del 3% del dichiarante; contributo di solidarietà del 3% del coniuge dichiarante; seconda o unica rata di acconto IRPEF 2012 dichiarante; seconda o unica rata di acconto IRPEF 2012 coniuge dichiarante; seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2012 del dichiarante; seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva IRPEF del 21% o del 19% (cedolare secca) sulle locazioni 2012 del coniuge dichiarante. PUNTI 1 E Mese In questi spazi deve essere riportato il valore, compreso tra 7 (luglio) e 12 (dicembre), corrispondente al mese in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, e i cui dati sono esposti nei punti da 2 a 101 e da 103 a 120. PUNTI 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 E 119- Importi rimborsati Nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119 vanno specificati gli importi complessivamente rimborsati nei singoli mesi a seguito di rettifiche. In particolare nei punti in questione devono essere indicati rispettivamente i rimborsi riguardanti: punto 2: saldo IRPEF 2011 dichiarante; punto 7: saldo IRPEF 2011 coniuge dichiarante; punto 13: prima rata di acconto IRPEF 2012 dichiarante a seguito di rettifica; punto 18: prima rata di acconto IRPEF 2012 coniuge dichiarante a seguito di rettifica; punto 20: addizionale regionale 2011 relativa al dichiarante; punto 26: addizionale regionale 2011 relativa al coniuge del dichiarante; punto 31: saldo addizionale comunale 2011 relativa al dichiarante; punto 37: saldo addizionale comunale 2011 relativa al coniuge del dichiarante; punto 42: acconto addizionale comunale 2012 relativa al dichiarante; punto 48: acconto addizionale comunale 2012 relativa al coniuge del dichiarante; punto 55: acconto per la tassazione separata a seguito di rettifica o integrazione relativa al dichiarante; punto 60: acconto per la tassazione separata a seguito di rettifica o integrazione relativa al coniuge dichiarante; punto 62: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 67: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 73: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al dichiarante; DICHIARAZIONI FISCALI

120 punto 78: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al coniuge dichiarante; punto 82: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 87: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante; punto 91: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; punto 96: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 105: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2011 dichiarante a seguito di rettifica; punto 110: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2011coniuge dichiarante a seguito di rettifica; punto 114: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 119: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 E Importi trattenuti Nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117 va indicato l importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti relativi a: punto 3: saldo IRPEF 2011 dichiarante; punto 8: saldo IRPEF 2011 coniuge dichiarante; punto 11: prima rata di acconto IRPEF 2012 dichiarante; punto 16: prima rata di acconto IRPEF 2012coniuge dichiarante; punto 21: addizionale regionale 2011 relativa al dichiarante; punto 27: addizionale regionale 2011 relativa al coniuge del dichiarante; punto 32: saldo addizionale comunale 2011 relativa al dichiarante; punto 38: saldo addizionale comunale 2011 relativa al coniuge del dichiarante; punto 43: acconto addizionale comunale 2012 relativa al dichiarante; punto 49: acconto addizionale comunale 2012 relativa al coniuge del dichiarante; punto 53: acconto per la tassazione separata relativa al dichiarante; punto 58: acconto per la tassazione separata relativa al coniuge dichiarante; punto 63: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 68: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 71: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al dichiarante; punto 76: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al coniuge dichiarante; punto 80: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 85 prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante; 162 DICHIARAZIONI FISCALI

121 punto 89: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; punto 94: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 103: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012 dichiarante; punto 108: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2011 coniuge dichiarante; punto 112: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 117: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 E Interessi Nei punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 e 118 va indicato l importo complessivamente trattenuto nei singoli mesi a titolo di interessi per incapienza delle retribuzioni o per rettifica da sommare agli interessi trattenuti per rateizzazione relativi a: punto 4: saldo IRPEF 2011 dichiarante; punto 9: saldo IRPEF 2011 coniuge dichiarante; punto 12: prima rata di acconto IRPEF 2012 dichiarante; punto 17: prima rata di acconto IRPEF 2012 coniuge dichiarante; punto 22: addizionale regionale 2011 dichiarante; punto 28: addizionale regionale 2011 coniuge del dichiarante; punto 33: saldo addizionale comunale 2011 dichiarante; punto 39: saldo addizionale comunale 2011 coniuge del dichiarante; punto 44: acconto addizionale comunale 2012 dichiarante; punto 50: acconto addizionale comunale 2012 coniuge del dichiarante; punto 54: acconto per la tassazione separata relativa al dichiarante a seguito di rettifica o integrazione; punto 59: acconto per la tassazione separata relativa al coniuge dichiarante a seguito di rettifica o integrazione; punto 64: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al dichiarante; punto 69: imposta sostitutiva sui premi di produttività relativa al coniuge dichiarante; punto 72: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al dichiarante; punto 77: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 relativa al coniuge dichiarante; punto 81: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 86: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante; punto 90: contributo di solidarietà relativo al dichiarante; punto 95: contributo di solidarietà relativo al coniuge dichiarante; punto 104: seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012 dichiarante; punto 109 seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012 coniuge dichiarante; DICHIARAZIONI FISCALI

122 punto 113: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al dichiarante; punto 118: seconda o unica rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 relativa al coniuge dichiarante. PUNTI 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 E Importo effettivamente trattenuto Nei punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115 vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo. Pertanto, se il sostituto ha trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2011, un importo di 100 al dichiarante e un importo di 80 al coniuge, la compilazione della parte D deve essere eseguita indicando: 100 nel punto 3; 80 nel punto 8; 180 nel punto 5. Nel caso in cui il dichiarante abbia un IRPEF a saldo 2011 a debito, pari a 100, ed il coniuge abbia un IRPEF a saldo 2011 a credito pari a 60 e non è stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi, la compilazione della parte D deve essere eseguita riportando: 100 nel punto 3; 60 nel punto 7; 100 nel punto 5. Se, invece, è stata effettuata la compensazione dei predetti importi, la compilazione della parte D deve essere eseguita riportando: 100 nel punto 3; 60 nel punto 7; 40 nel punto 5. PUNTI 25 E 30 - Codice regione In questi spazi va riportato il codice della regione cui compete l addizionale regionale all IRPEF dovuta per il 2011 rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge del dichiarante del Mod Importi inferiori all unità di euro Il codice regione deve essere indicato anche nel caso in cui i punti da 20 a 23 e da 26 a 28 non siano stati compilati, in quanto i relativi importi sono inferiori all unità di euro. Si ricorda che in questo caso deve essere barrata la casella relativa agli importi inferiori all unità di euro. In caso di rettifica del solo codice regione, il sostituto deve indicare nei punti 25 e 30 il codice corretto e nel punto 99 il codice F. 164 DICHIARAZIONI FISCALI

123 PUNTI 36, 41, 47 E 52 - Codice comune Nei punti 36, 41, 47 e 52 va specificato il codice catastale del comune cui compete l addizionale comunale all IRPEF a saldo per il 2011 e in acconto per il 2012 dovuta dal dichiarante e dal coniuge dichiarante del Mod Importi inferiori all unità di euro Il codice comune deve essere indicato anche nel caso in cui i punti da 31 a 34, da 37 a 39, da 42 a 45 e da 48 a 50 non siano stati compilati in quanto i relativi importi sono inferiori all unità di euro. Si ricorda che in questo caso deve essere barrata la casella relativa agli importi inferiori all unità di euro In caso di rettifica del codice comune, nei punti 36, 41, 47 e 52 deve essere indicato il codice corretto e nel punto 99 il codice G. PUNTO 98 - Tipo conguaglio Questo punto va compilato riportando uno dei seguenti codici, corrispondenti al tipo di conguaglio effettuato: A conguaglio tardivo derivante da Mod ; B conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod pervenuta entro i termini; C conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod ; D Mod o Mod dal quale non risulta alcun debito o credito. PUNTO 99 - Rettificativo Il punto 99 deve essere compilato in presenza di Mod o a rettifica inserendo uno dei seguenti codici: A conguaglio derivante da Mod o rettificativo; B conguaglio tardivo derivante da Mod rettificativo; C conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod rettificativa; D conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio; E conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio; F rettifica del solo codice regione; G rettifica del solo codice comune. DICHIARAZIONI FISCALI

124 PUNTO Integrativo La casella del punto 100 va barrata se i dati contenuti nei punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 sono relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod integrativi. PUNTO Mod. 730/2012 La casella del punto 101 va barrata solamente se il Mod. 730/2012 non è risultato liquidabile. PUNTI 107, 111, 116 E Esito I punti 107, 111, 116 e 120 devono essere compilati utilizzando il codice A nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto Integrazioni In presenza di Mod integrativi da cui risultano a favore del contribuente dei rimborsi rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod o da Mod , le modalità di compilazione sono le seguenti: nei punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89 e 94 va esposto quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell integrazione (tali dati saranno desunti dal Mod o originariamente presentati); nei punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96 va evidenziato quanto complessivamente rimborsato, come desunto dal Mod integrativo. L esposizione dei dati deve essere effettuata senza operare alcuna compensazione tra gli importi trattenuti e quelli rimborsati. 166 DICHIARAZIONI FISCALI

125 Rettifiche In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare: nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119 l importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni); nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117 l importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell integrazione. In caso di dichiarazioni integrative e rettifiche, i sostituti devono esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare alcuna compensazione tra tali ammontari. Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei punti da 122 a 141 e nei punti 143, 144, 145 e 146, al netto degli interessi trattenuti. Rettifiche La sezione Rettifiche va utilizzata ai fini dell esposizione delle somme risultanti dai conguagli derivanti da modelli 730 rettificativi. DICHIARAZIONI FISCALI

126 Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 99 compilato con il codice D o E ) i dati da indicare nel riquadro Rettifiche devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro Assistenza PUNTI 121 E Mese In questi punti va riportato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi). PUNTI DA 122 A 141 E PUNTI DA 143 A Importi trattenuti Nei punti da 122 a 141 e nei punti da 143 a 146 vanno indicati gli importi trattenuti a seguito della liquidazione effettuata con la presentazione della dichiarazione 730 integrativa o rettificativa al netto degli interessi. Tali importi sono relativi a: punto 122: saldo IRPEF 2011 del dichiarante; punto 123: saldo IRPEF 2011 del coniuge dichiarante; punto 124: prima rata d acconto IRPEF 2012 del dichiarante; punto 125: prima rata d acconto IRPEF 2012 del coniuge dichiarante; punto 126: addizionale regionale 2011 del dichiarante; punto 127: addizionale regionale 2011 del coniuge dichiarante; punto 128: saldo addizionale comunale 2011 del dichiarante; punto 129: saldo addizionale comunale 2011 del coniuge dichiarante; punto 130: acconto addizionale comunale 2012 del dichiarante; punto 131: acconto addizionale comunale 2012 del coniuge dichiarante; punto 132: acconto tassazione separata del dichiarante; punto 133: acconto tassazione separata del coniuge; punto 134: imposta sostitutiva sui premi di produttività dichiarante; punto 135: imposta sostitutiva sui premi di produttività coniuge dichiarante; punto 136: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 dichiarante; punto 137: imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2011 coniuge dichiarante; punto 138: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 dichiarante; punto 139: prima rata di acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) sulle locazioni 2012 coniuge dichiarante; punto 140: contributo di solidarietà dichiarante; punto 141: contributo di solidarietà coniuge dichiarante; punto 143: seconda o unica rata d acconto IRPEF 2012 dichiarante; punto 144: seconda o unica rata d acconto IRPEF 2012 coniuge dichiarante. 168 DICHIARAZIONI FISCALI

127 Conguagli non effettuati o non completati Tale sezione va utilizzata ai fini dell esposizione dei dati concernenti i conguagli non effettuati o non completati. PUNTO Esito Nel punto 147 va precisato il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato o non è stato completato, utilizzando uno dei seguenti codici: A cessazione del rapporto di lavoro; B aspettativa senza retribuzione; C decesso; D retribuzione insufficiente; E rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute; F passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. DICHIARAZIONI FISCALI

128 Dati CAF In tale sezione vanno inseriti i dati del CAF che ha effettuato al sostituto le comunicazioni dei Mod o rettificativo. Qualora le comunicazioni siano state effettuate dal un professionista abilitato non deve essere compilato il punto 198. PUNTO 196 Il punto 196 contiene una casella da barrare nel caso in cui l assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d imposta. PUNTI 199 E Data ricezione Mod Nei punti 199 e 200 vanno specificate le date di ricezione del Mod e dell eventuale Mod rettificativo. Tali date assumono particolare importanza per stabilire le responsabilità del CAF per la mancata o tardiva effettuazione delle operazioni di conguaglio. CASI PRATICI PARTE B DELLA COMUNICAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE - COMPILAZIONE DEL PUNTO 3 Nel punto 3 va indicato il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, per i quali al lavoratore spetta la detrazione di cui all art. 13, commi 1 e 2 del TUIR. L ammontare della detrazione spettante è rapportato al periodo di lavoro nell anno, comprendendo, nel computo dei giorni, anche le festività, i giorni non lavorativi, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Dal computo dei giorni devono essere esclusi quelli per i quali non spetta la retribuzione. Convenzionalmente, il totale del numero dei giorni, per l intero anno, ammonta a 365, anche negli anni bisestili. Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Le stesse regole di determinazione dei giorni per i quali spetta la detrazione devono essere adottate anche per i contratti a tempo determinato. Se l occupazione a tempo determinato è stabilita con prestazioni «a giornata», la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi compresi tra la data di inizio e quella di fine del rapporto di lavoro e per i quali 170 DICHIARAZIONI FISCALI

129 spetta la detrazione, deve essere effettuata calcolando dapprima il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità. Tale importo deve essere poi moltiplicato per il totale dei giorni festivi, di riposo settimanale e dei giorni non lavorativi compresi nel periodo di lavoro in modo da ottenere il numero degli stessi per i quali spetta la detrazione. Per un rapporto di lavoro decorrente dal 1 febbraio 2012 al 30 aprile 2012 i giorni complessivi sono pari a 90 Giorni lavorativi = 63 Numero dei giorni per festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi totali= 27 (sabati, domeniche e festivi) Giorni di lavoro = (63-27) = 36 Numero dei giorni per festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi per i quali spetta la detrazione = 27 x (36/63) = 15,43 = 15 giorni Il numero dei giorni totali per i quali spetta la detrazione è = 51 giorni. CALCOLO RATE ADDIZIONALE REGIONALE DA CONGUAGLIO Si ipotizzi che in sede di conguaglio venga determinata un imposta per addizionale regionale all IRPEF per un importo pari a euro 110,00 e che le operazioni di conguaglio effettuate nel mese di dicembre siano inserite nella busta paga di dicembre. Il prelievo potrà essere effettuato in 11 rate a partire dal mese di gennaio per un importo pari a 10,00 euro. Se le operazioni di conguaglio sono inserite nella busta paga di gennaio, il prelievo potrà essere effettuato in un massimo di 10 rate a partire dal mese di febbraio per un importo pari a 11,00 euro. COMPILAZIONE DEL PUNTO DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA S ipotizzi un contribuente con coniuge senza reddito e 2 figli a carico di 3 e 5 anni che abbia conseguito con un reddito complessivo pari a ,00 euro. La detrazione prevista dall art. 12 del TUIR per il coniuge è pari a 690, ,00 = 720,00 La detrazione per i figli a carico è così determinata: Il rapporto di deducibilità è pari a: [ ] / [ ]= 0,6818 Detrazione 1 figlio = 800 x 0,6818 = 545,44 Detrazione 2 figlio = 900 x 0,6818 = 613,62 Nel punto 102 sarà indicata la somma delle predette detrazioni pari a 1.879,06. DICHIARAZIONI FISCALI

130 COMPILAZIONE DEL PUNTO ONERI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE D IMPOSTA Si supponga che il contribuente abbia sostenuto: spese mediche per un importo pari a euro 750,00; interessi passivi su un mutuo per l acquisto dell abitazione principale per euro 4.500,00. Tenendo conto che: le spese mediche sono detraibili per l importo eccedente euro 129,11; gli interessi passivi sono detraibili fino ad un importo pari a euro 4.000,00 nel punto 108 dovrà essere indicato l importo pari a: (750,00-129,11) ,00 = 4.620,89 COMPILAZIONE DEL PUNTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza Si ipotizzino i seguenti dati: Contributi versati dal lavoratore 3.305,32 euro Contributi versati dal datore di lavoro 3.305,32 euro Totale contributi versati 6.610,64 euro 172 DICHIARAZIONI FISCALI

131 La compilazione della sezione Altri dati deve essere eseguita con le seguenti modalità Contributi da indicare al punto ,57 euro Contributi da indicare al punto ,07 euro Sulla base delle precedenti informazioni, la parte B della comunicazione deve essere compilata nel seguente modo: COMPENSI EROGATI A UN SOGGETTO NON RESIDENTE PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Sulla parte imponibile dei redditi corrisposti a soggetti non residenti il sostituto è tenuto ad applicare una ritenuta a titolo d imposta nella misura del 30%. Per la compilazione della comunicazione occorre distinguere due casi: A) se al soggetto non residente è già stato attribuito il codice fiscale, il sostituto dovrà rilasciare il Mod. CUD/2013 compilato in ogni sua parte; B) qualora, invece, non sia provvisto del codice fiscale, il sostituto d imposta deve rilasciare il Mod. CUD/2013 riportando solo l indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero. Il sostituto deve riportare i dati relativi alle ritenute a titolo d imposta operate nel prospetto ST dello stesso Mod. 770/2013 Semplificato e compilare i seguenti punti della comunicazione intestata al soggetto non residente: punto 306: riportando il codice 2; punto 307: per i compensi; punto 309: per le ritenute complessivamente operate. I dati riportati nei punti 307 e 309 devono essere indicati distinti per tipologia di reddito soggetto a ritenute a titolo d imposta corrispondente al codice indicato al DICHIARAZIONI FISCALI

132 punto 306. I compensi e le ritenute indicate nei punti 307 e 309 devono essere riepilogati anche nei punti 301 e 302 della stessa sezione. REDDITO AGEVOLATO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI I compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato devono essere indicati nella sezione Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta (punti da 301 a 316). L indicazione dei dati relativi ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili deve essere così eseguita: a) nel punto 306 deve essere indicato il codice 1; b) nel punto 307 va indicato l importo dei compensi; c) nel punto 309 va indicato l importo delle ritenute operate, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 311; d) nel punto 310 va indicato l importo relativo all addizionale regionale all IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 312; e) nel punto 311 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 309; f) nel punto 312 va indicata l addizionale regionale all IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 310; g) nel punto 313 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1 gennaio se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Ipotizzando che il contribuente abbia conseguito un reddito al netto della detrazione per abitazione principale pari a 9.000,00 euro, ne consegue che: il reddito da indicare al punto 307 è pari a (9.000, ,74) = 5.901,26 euro; le ritenute da indicare al punto 309 sono pari a (5.901,26 x 23%) = 1.357,29 euro. Di seguito si illustra la compilazione della parte B con riguardo ai dati dell esempio. 174 DICHIARAZIONI FISCALI

133 COMPILAZIONE PUNTI 422 E CALCOLO PERCENTUALE TEMPO PARZIALE Esempio di calcolo della percentuale di lavoro a tempo parziale Ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo: (3 x 20) + (15 x 60) / 18 (mesi) = ( ) / 18 = 53,33. In tal caso esporre: nel punto 422, 1 (anno) e 6 (mesi); nel punto 423, 53,33. COMPILAZIONE PUNTO CALCOLO PERCENTUALE DELLA RIDUZIONE SPETTANTE PER LE QUOTE DI TFR MATURATE FINO AL 31/12/2000 DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall 1/1/1994 al 1/1/2012 (periodo di commisurazione al = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è: (309,87 x 3) = 929,61 (per il periodo antecedente all iscrizione al fondo) (309,87 x 3,4167) = 1.058,72 (per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno) (309,87 x 0,5833) = 108,45 (per 7 mesi con part-time al 60%) Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78. Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058, ,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l 80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17-933,74 = 233,43) dal fondo pensione. La percentuale da inserire nel punto 443 è data dal seguente rapporto: [(0x12) + (0x12) + (0x12) + (20x12) + (20x12) + (20x12) + (20x5) + (20x7x0,6)] / ( ,2) = 11,133 L importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota delle riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929, ,74 = 1.863,35) ed esposta nel successivo punto 495. L importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel punto 448. DICHIARAZIONI FISCALI

134 La percentuale da inserire nel punto 447 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43/2.096,78. COMPILAZIONE PUNTO ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 Esempio di calcolo della parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 e il TFR complessivamente maturato Se l importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro e l ammontare di TFR indicato nei punti 439 e 458 è rispettivamente di euro e , l importo da indicare nel campo 449 è pari a: x (80.000/ ) = Il restante importo di euro andrà indicato nel punto DICHIARAZIONI FISCALI

Mod. 770 semplificato: lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Marco Peverelli e Angelo Francioso - Dottori commercialista in Milano

Mod. 770 semplificato: lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Marco Peverelli e Angelo Francioso - Dottori commercialista in Milano Mod. 770 semplificato: lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale Marco Peverelli e Angelo Francioso - Dottori commercialista in Milano ADEMPIMENTO " FISCO La comunicazione dati certificazioni

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 67 22.07.2014 I dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme La compilazione del modello 770/2014 Categoria: Dichiarazione

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 43 02.03.2017 Operazioni straordinarie Come compilare la Certificazione Unica? A cura di Debhorah Di Rosa Categoria: Dichiarazione

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 65 21.07.2014 Modello 770: casi particolari Le regole di compilazione nel caso di operazioni societarie straordinarie. Categoria: Dichiarazione

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI OGGETTO La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati

Dettagli

Operazioni societarie

Operazioni societarie Operazioni societarie Di seguito si fornisce un riepilogo della disciplina delle operazioni societarie evidenziandone i riflessi nella compilazione e predisposizione della dichiarazione 770. SENZA Estinzione

Dettagli

770/2004 Semplificato. Operazioni straordinarie

770/2004 Semplificato. Operazioni straordinarie Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità 770/2004 Semplificato. Operazioni straordinarie 8 Gennaio 2004 Quali regole per una corretta compilazione della dichiarazione nei casi di

Dettagli

MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO

MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO Assimpredil Ance 14 maggio 2008 U.O. Contrattualistica e Fiscalità - Dr.ssa Raffaella Scurati DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA modello 770 semplificato modello 770 ordinario

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE La comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

770 semplificato: in arrivo la scadenza del 31 luglio

770 semplificato: in arrivo la scadenza del 31 luglio 770 semplificato: in arrivo la scadenza del 31 luglio a cura di Antonio Gigliotti Entro il 31 luglio 2009, i sostituti d imposta devono dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta corrisposti nell anno

Dettagli

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI STRUTTURA DELLA CERTIFICAZIONE OGGETTO COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI La certificazione

Dettagli

Studio Tributario e Societario. Lo sdoppiamento della CU e l unificazione dei flussi informativi CU e 770

Studio Tributario e Societario. Lo sdoppiamento della CU e l unificazione dei flussi informativi CU e 770 Studio Tributario e Societario Lo sdoppiamento della CU e l unificazione dei flussi informativi CU e 770 Lo Sdoppiamento della CU ai fini della dichiarazione precompilata Articolo 4, comma 6-quinques DPR

Dettagli

Le novità del modello 770/2013 Semplificato. Roma, 26 marzo 2013

Le novità del modello 770/2013 Semplificato. Roma, 26 marzo 2013 Le novità del modello Roma, 26 marzo 2013 MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI DEL 770 SEMPLIFICATO L articolo3,comma12deldecretolegge2marzo2012n.16ha previsto un nuovo criterio di esposizione dei dati all

Dettagli

INVIO MENSILE DEI DATI FISCALI

INVIO MENSILE DEI DATI FISCALI INVIO MENSILE DEI DATI FISCALI NORMATIVA Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi, 121, 122 e 123 SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA Decreto Legge 30 dicembre 2008,

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2016

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 CERTIFICAZIONE UNICA 206 copia azienda mod.ordinario CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 99, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE

Dettagli

Prospetto SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

Prospetto SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF Prospetto SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI CASI PRATICI Il prospetto SV riguarda il riepilogo dei dati relativi alle trattenute

Dettagli

Operazioni societarie

Operazioni societarie Operazioni societarie Di seguito si fornisce un riepilogo della disciplina delle operazioni societarie evidenziandone I riflessi nella compilazione e predisposizione della dichiarazione 770 SENZA Estinzione

Dettagli

Fiscal Flash N. 37. CUD 2014: le novità di Assonime. La notizia in breve eventuale sottotitolo. Premessa

Fiscal Flash N. 37. CUD 2014: le novità di Assonime. La notizia in breve eventuale sottotitolo. Premessa Fiscal Flash La notizia in breve N. 37 17.02.2014 CUD 2014: le novità di Assonime eventuale sottotitolo Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: CUD Assonime, con la circolare n. 4 del 13 febbraio 2014,

Dettagli

Cognome o Denominazione COMUNE DI BAISO. Prov. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione BAROZZI

Cognome o Denominazione COMUNE DI BAISO. Prov. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione BAROZZI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 99, n., RELATIVA ALL ANNO 0 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA 0090

Dettagli

SEZIONE DATI FISCALI CU 2015 SEZIONE DATI FISCALI CU Dott. G.Lanfranchi

SEZIONE DATI FISCALI CU 2015 SEZIONE DATI FISCALI CU Dott. G.Lanfranchi SEZIONE DATI FISCALI CU 2015 SEZIONE DATI FISCALI CU 2016 21 SEZIONE DATI FISCALI CU 2016 22 SEZIONE DATI FISCALI CU 2016 23 DEV ESSERE DATA DISTINTA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI REDDITO CERTIFICATO,

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2017

CERTIFICAZIONE UNICA2017 CERTIFICAZIONE UNICA2017 TIPO DI COMUNICAZIONE Annullamento Sostituzione Eventi eccezionali DATI RELATIVI AL SOSTITUTO Cognome o Denominazione Nome Telefono o fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica

Dettagli

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2016 Mod. 770 e Certificazione Unica 2016: importanti novità pergliadempimenti dei sostituti d imposta di Marco Peverelli e Angelo Francioso - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " NOVITÀ FISCO In

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI sostituti d imposta che nel 2007 hanno corrisposto: - redditi di lavoro autonomo; - redditi diversi; - provvigioni comunque

Dettagli

Le novità del modello 770/2014 Semplificato. Roma, 18 marzo 2014

Le novità del modello 770/2014 Semplificato. Roma, 18 marzo 2014 Le novità del modello Roma, 18 marzo 2014 FRONTESPIZIO REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Sezione «Redazione della dichiarazione» inserita una nuova casella per identificare i sostituti d imposta che inviano

Dettagli

MODELLI 770 SEMPLIFICATO E 730/2007

MODELLI 770 SEMPLIFICATO E 730/2007 MODELLI 770 SEMPLIFICATO E 730/2007 di angelo facchini Pubblicato il 7 marzo 2007 IL MODELLO 770/2007 Il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15/01/2007 ha approvato i due modelli

Dettagli

SCCFBN82H50A479O SACCO FABIANA

SCCFBN82H50A479O SACCO FABIANA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL ANNO 2018 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2016

CERTIFICAZIONE UNICA2016 CERTIFICAZIONE UNICA2016 TIPO DI COMUNICAZIONE DATI RELATIVI AL SOSTITUTO Annullamento Sostituzione Cognome o Denominazione Nome Telefono o fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica DATI RELATIVI

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2016

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2016 Progr. 0 - PO 0 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2016

CERTIFICAZIONE UNICA2016 CERTIFICAZIONE UNICA2016 7ª bozza 26/10/2015 TIPO DI COMUNICAZIONE DATI RELATIVI AL SOSTITUTO Annullamento Sostituzione Cognome o Denominazione Nome Telefono o fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica

Dettagli

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF 19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il quadro

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, n.3, RELATIVA ALL'ANNO 05 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA AL DIPENDENTE,

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2017.

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2017. CERTIFICAZIONE UNICA 208 DATI ANAGRAFICI 02696630587 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO 207 AL DATORE DI LAVORO, Cognome o Denominazione

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Nella presente sezione punti da 801 a 808 devono essere esposti i

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO ROMA RM VIA CAMPO MARZIO 30

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO ROMA RM VIA CAMPO MARZIO 30 CERTIFICAZIONE UNICA0 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO, N., RELATIVA ALL'ANNO originale contribuente 0 / / 0 DATI ANAGRAFICI Cognome o Denominazione Nome AL DATORE

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2015

CERTIFICAZIONE UNICA2015 CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA

Dettagli

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013 2012 Vicenza, 14 Febbraio PARTE III Le (ex) NOVITA del 2011 (Cud( 2012) Vicenza, 14 Febbraio Il punto 1: il Contributo di Solidarietà Il punto 1: il regime del TFR e del TFM > 1 mln Il punto 1: Il rientro

Dettagli

Il Modello 770 / Semplificato

Il Modello 770 / Semplificato Vicenza, 14 Giugno 2012 Il Modello 770 / 2012 Parte VI Semplificato Operazioni straordinarie Passaggi di dipendenti Relatore: dott. Paolo Meneguzzo 1 Operazioni straordinarie Senza estinzione del S.I.

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2019

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 CERTIFICAZIONE UNICA 09 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO 99, N. 3, RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI Cognome o Denominazione Nome 3 0967009 CBL DISTRIBUZIONE

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2016

CERTIFICAZIONE UNICA 2016 CERTIFICAZIONE UNICA 0 Protocollo 000-000 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO

Dettagli

Prospetto SS DATI RIASSUNTIVI

Prospetto SS DATI RIASSUNTIVI Prospetto SS DATI RIASSUNTIVI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione. Sono tenuti all invio

Dettagli

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF 19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il quadro

Dettagli

770 SEMPLIFICATO 30 giugno 2006

770 SEMPLIFICATO 30 giugno 2006 770 SEMPLIFICATO 30 giugno 2006 ARRETRATI TRATTAMENTO DI FINE MANDATO SOMME CORRISPOSTE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI ASSISTENZA FISCALE 2005 ARRETRATI 1. emolumenti per prestazione di lavoro dipendente;

Dettagli

MODELLI 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO NOVITÀ

MODELLI 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO NOVITÀ Circolare informativa per la clientela n. 22/2012 del 14 giugno 2012 MODELLI 770/2012 SEMPLIFICATO e ORDINARIO NOVITÀ In questa Circolare 1. Modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario 2. Principali novità

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2016

CERTIFICAZIONE UNICA2016 CERTIFICAZIONE UNICA2016 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL ANNO 2015 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO

Dettagli

8 prefisso numero Codice fiscale 1 BLDLSN77H30L182T 9 TIVOLI DOMICILIO FISCALE ALL 1/1/2016 DOMICILIO FISCALE ALL 1/1/2017

8 prefisso numero Codice fiscale 1 BLDLSN77H30L182T 9 TIVOLI DOMICILIO FISCALE ALL 1/1/2016 DOMICILIO FISCALE ALL 1/1/2017 CERTIFICAZIONE del //0 UNICA0 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO CERTIFICAZIONE UNICA0 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO, N., RELATIVA ALL'ANNO originale contribuente 0 / / DATI ANAGRAFICI fiscale Cognome o Denominazione Nome AL

Dettagli

000001/0000262/CASSTE000001 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2016 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2018

CERTIFICAZIONE UNICA2018 Pag. 1/5 CERTIFICAZIONE UNICA2018 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL ANNO 2017 DATI ANAGRAFICI Cognome o Denominazione Nome AL DATORE

Dettagli

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA punto 69: ammontare corrisposto nel 2006: - al netto di quanto corrisposto in anni precedenti casella 70; - ridotto

Dettagli

6. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

6. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE 6. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO. 8 prefisso numero 9 TIVOLI

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322, RELATIVA ALL'ANNO. 8 prefisso numero 9 TIVOLI CERTIFICAZIONE del //0 UNICA 0 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

Cognome o Denominazione COMUNE DI MONTEROTONDO RM 15. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione

Cognome o Denominazione COMUNE DI MONTEROTONDO RM 15. Indirizzo di posta elettronica. Cognome o Denominazione CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 998, n. 322, RELATIVA ALL ANNO 205 DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 NIGRIELLO ROBERTO

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 NIGRIELLO ROBERTO CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n.3, RELATIVA ALL'ANNO 05 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA AL DIPENDENTE,

Dettagli

Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI Il prospetto ST riguarda il riepilogo dei dati relativi alle ritenute operate, alle

Dettagli

9.PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

9.PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE 9.PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle

Dettagli

Certificazione Unica 2016

Certificazione Unica 2016 Certificazione Unica 2016 La Certificazione Unica, dal 2016 si sdoppia, in due versioni: la CU Sintetica e la CU Ordinaria. La CU sintetica rappresenta la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare

Dettagli

Mod. 770 e CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di Marco Peverelli e Roberta Matrone - Dottori commercialisti in Milano

Mod. 770 e CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di Marco Peverelli e Roberta Matrone - Dottori commercialisti in Milano Mod. 770 e CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di Marco Peverelli e Roberta Matrone - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Nelle Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni

Dettagli

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2006 ed entro il ;

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2006 ed entro il ; PROSPETTO ST Dati relativi a: - ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2006 ed entro il 12.01.2007; - ritenute operate in sede di conguaglio di fine anno 2006 effettuato entro il 28.02.2007;

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 201 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI -ter e -quater DEL D.P.R. 22 LUGLIO 199, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2014 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2015 Progr. - DR 00 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA. Periodo di imposta 2015

CERTIFICAZIONE UNICA. Periodo di imposta 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 Periodo di imposta 2015 Quando si parla del modello CU2016 si intende la nuova Certificazione Unica che ha sostituito sia il vecchio modello CUD (pensionati e dipendenti) sia

Dettagli

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007;

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007; PROSPETTO ST - ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il 12.01.2008 relativi all anno 2007; - versamenti effettuati entro marzo 2008 relativi alle operazioni di conguaglio di fine anno

Dettagli

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Prov. 5. Indirizzo di posta elettronica 9 Cognome o Denominazione 2

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Prov. 5. Indirizzo di posta elettronica 9 Cognome o Denominazione 2 Progr. - PA 0 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE 9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle

Dettagli

Indice. 1- La Certificazione Unica Notiziario del Lavoro N.2 07 Febbraio Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a.

Indice. 1- La Certificazione Unica Notiziario del Lavoro N.2 07 Febbraio Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- La Certificazione Unica 2019 2 Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa 1 La Certificazione

Dettagli

Il Modello 770 / Semplificato

Il Modello 770 / Semplificato Vicenza, 15 Giugno 2010 Il Modello 770 / 2010 Parte VI Semplificato Operazioni straordinarie Passaggi di dipendenti Relatore: dott. Paolo Meneguzzo 1 Operazioni straordinarie Senza estinzione del S.I.

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2016

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322, RELATIVA ALL'ANNO 2016 Progr. - CC 0 - Pag. CERTIFIZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da

Dettagli

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI 11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. In

Dettagli

CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno

CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno CUD 2011: sintesi delle novità per il nuovo anno di Luigi Risolo Pubblicato il 3 febbraio 2011 il Modello CUD va consegnato al lavoratore entro il 28 febbraio 2011 (salvo proroghe) per certificare i redditi

Dettagli

I PROSPETTI ST E SV DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO

I PROSPETTI ST E SV DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO I PROSPETTI ST E SV DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO MODELLO 770/2009 PROSPETTI ST ST 1 1 SEZIONE CONFERME SOGGETTI CHE HANNO TRASMESSO LE LE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE SEPARATAMENTE

Dettagli

Anno 2014 N. RF205. La Nuova Redazione Fiscale 770/ COMPILAZIONE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Anno 2014 N. RF205. La Nuova Redazione Fiscale 770/ COMPILAZIONE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Anno 2014 N. RF205 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO RIFERIMENTI 770/2014 - COMPILAZIONE IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ISTRUZIONI MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Dettagli

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente nel Mod. 770

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente nel Mod. 770 Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente nel Mod. 770 di Angelo Francioso (*) LA NOVITA` La dichiarazione dei sostituti d imposta e` suddivisa in due distinti modelli: il Modello Ordinario e

Dettagli

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2017

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 2017 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 998, n.322, RELATIVA ALL'ANNO 207 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA AL DIPENDENTE,

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 20 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater DEL D.P.R. 22 LUGLIO 99, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 20 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

18. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

18. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF 18. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Il quadro

Dettagli

MODELLI 770/2014 SEMPLIFICATO e ORDINARIO

MODELLI 770/2014 SEMPLIFICATO e ORDINARIO Circolare informativa per la clientela n. 23/2014 del 10 luglio 2014 MODELLI 770/2014 SEMPLIFICATO e ORDINARIO NOVITÀ SOMMARIO 1. MODELLI 770/2014 SEMPLIFICATO e ORDINARIO... 2 DATI da INDICARE nei MODELLI

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI OGGETTO COME SI COMPILA CASI PRATICI Ciascuna Comunicazione riguarda i dati di ciascun

Dettagli

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE 9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle

Dettagli

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI. Prov. Cap. Indirizzo di posta elettronica

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI. Prov. Cap. Indirizzo di posta elettronica Progr. - PO 008 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazio

Modello 730 Istruzioni per la compilazio 13. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Nel quadro F vanno indicati: i versamenti di acconto e i saldi relativi all IRPEF, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle

Dettagli

Certificazione Unica 2018

Certificazione Unica 2018 GUIDE DICHIARAZIONI Certificazione Unica 2018 Guida alla compilazione Francesco Geria Sommario Soggetti obbligati e modalità di presentazione... 1 La Certificazione Unica 2018... 1 Modalità e termini di

Dettagli

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 201 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater DEL D.P.R. 22 LUGLIO 199, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 201 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

Termini di effettuazione del conguaglio:

Termini di effettuazione del conguaglio: Conguaglio fiscale In occasione della cessazione del rapporto di lavoro ovvero a fine anno, il sostituto deve operare il conguaglio fiscale secondo la disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell art. 23 del

Dettagli

MOD. 730-4 - INTEGRATIVO

MOD. 730-4 - INTEGRATIVO MOD. 730-4 INTEGRATIVO ASPETTI GENERALI Come riportato nel paragrafo precedente, la normativa relativa all assistenza fiscale prestata dai CAF o al professionista abilitato prevede che venga rilasciato

Dettagli

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. PD Indirizzo di posta elettronica 9. Cognome o Denominazione 2 LONGO

Cognome o Denominazione 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. PD Indirizzo di posta elettronica 9. Cognome o Denominazione 2 LONGO Progr. 0 - PA 0 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli

Cognome o Denominazione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. PD Indirizzo di posta elettronica 9. Cognome o Denominazione

Cognome o Denominazione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. PD Indirizzo di posta elettronica 9. Cognome o Denominazione Progr. 8 - PO 008 - Pag. CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 8, N., RELATIVA ALL'ANNO 0 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dettagli