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1 qp quaderno professionale Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 15 del 16 aprile 2012 In questo numero: Flash stampa... 3 L Agenzia interpreta... 5 Il Giudice ha sentenziato... 6 L Approfondimento Oneri deducibili e detraibili L Approfondimento Compensi amministratori L Approfondimento Circolare n. 11/E/2012: chiarimenti sulla nuova tassazione delle rendite finanziarie Le prossime scadenze... 50

2 Gruppo scientifico: Costa Gianfranco Burzacchi Francesco Trevisan Michele Costa Francesco Tatone Alessandro

3 Flash stampa Decreto semplificazioni Immobili strumentali montani ed IMU IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE IL SOLE 24 ORE Si riportano, in breve, altre disposizioni contenute nel decreto semplificazioni: i documenti di identità e di riconoscimento saranno rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista per il documento; le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito la lista delle verifiche cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, specificando criteri e modalità di svolgimento dei controlli; è sufficiente la SCIAA per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose e tradizionali o eventi locali straordinari; dal 2012, il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli sarà effettuato solo in occasione della revisione obbligatoria del mezzo Sono esenti dall IMU i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani Modello F24 IL SOLE 24 ORE Dal , i contribuenti che versano le accise, devono usare il nuovo modello F24 accise Previsto un aggiornamento del modello F24 per il pagamento dell'imu pagina 3 di 51

4 Bilanci Xbrl Segnalatori anomalie Studi di Settore ITALIA OGGI ITALIA OGGI Il formato Xbrl è previsto per il deposito di: bilanci ordinari; bilanci abbreviati; bilanci consolidati d esercizio; situazioni patrimoniali di consorzi. Non è richiesto il formato Xbrl per il deposito di: bilancio finale di liquidazione; situazioni economico patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione; bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali Ias / Ifrs Sono stati introdotti, dalla società per gli Studi di Settore (Sose), dei nuovi segnalatori di anomalie o di incoerenze. Si evidenziano, tra gli altri: la presenza di beni strumentali nei dati strutturali e l assenza di valore degli stessi nei dati contabili dello studio; indicatori delle scorte; indicatori del costo del venduto pagina 4 di 51

5 L Agenzia interpreta Pagamento IMU Istruzioni operative sul contenzioso tributario PROVVEDIMENTO N. 2012/53909 C.M N. 12/E È consentito il pagamento dell IMU esclusivamente per mezzo del modello F24 e i titolari di partita IVA devono pagare l imposta con modalità telematiche L Agenzia delle Entrate, di concerto con Equitalia, con la Circolare citata, ha dettato le istruzioni agli Uffici su come dovrà essere gestito il contenzioso con i contribuenti pagina 5 di 51

6 Il Giudice ha sentenziato Sottoscrizione del PVC Emissione ed utilizzo di fatture false Impugnazione ruolo mai contestato Modello F24 telematico e blackout informatico CASS N CASS N C.T.R. LAZIO N. 332/10/11 C.T.P. REGGIO EMILIA N. 7/2/12 È valido l'accertamento fondato su un Processo Verbale di Constatazione firmato da un parente dell'imprenditore. Non è obbligatoria la sottoscrizione di chi ha un potere di rappresentanza Si applica una doppia condanna per chi emette e poi utilizza fatture false in fase di dichiarazione. Il reato di emissione di documenti inesistenti concorre con la dichiarazione fraudolenta È impugnabile davanti al giudice tributario una semplice stampa rilasciata dall agente della riscossione da cui si evinca l esistenza di un ruolo mai contestato, nel caso in cui lo stesso non sia stato portato a conoscenza del contribuente con la regolare notifica della cartella di pagamento Il blackout del sistema informatico o il ritardo della banca non configura il mancato versamento in capo al contribuente che ha dato disposizione all intermediario di pagare l F24 all ultimo giorno utile Dichiarazione omessa con credito d imposta Pullman trasporto passeggeri ed IVA CASS N CORTE GIUSTIZIA UE Se la dichiarazione che riporta il credito di imposta è stata omessa, il disconoscimento del predetto credito è subordinato ad un avviso di accertamento dell'agenzia delle Entrate, poiché non è sufficiente un semplice avviso bonario Al servizio di semplice trasporto passeggeri tramite pullman non può applicarsi il regime speciale IVA previsto per le agenzie di viaggi Dipendenti in nero ed accertamento CASS N La presenza di dipendenti in nero può legittimare l accertamento induttivo anche se formalmente le scritture contabili risultano corrette pagina 6 di 51

7 Cessione fittizia CASS N Anche la cessione parziale delle quote di una società può bastare a configurare il reato di intestazione fittizia con finalità di riciclaggio PVC e rimborso IVA Codice attività errato ed accertamento Sequestro scritture contabili CASS N CASS N CASS N Il rimborso dell IVA è legittimamente negato dal Fisco, anche se i dati del Processo Verbale di Constatazione sono troppo vecchi per fondare l accertamento È nullo l accertamento basato sugli Studi di Settore relativi ad un codice attività indicato erroneamente in dichiarazione dal contribuente È legittimo il sequestro delle scritture contabili custodite presso la sede della società, anche se ciò impedisce la prosecuzione dell attività Commercialista che aiuta nell evasione Responsabilità del professionista Contenuto della cartella di pagamento CASS N CASS N CASS N Il commercialista che aiuta il cliente ad evadere l IVA rischia di essere condannato come concorrente e di vedere applicato il sequestro per equivalente dei suoi beni Commette il reato di infedele dichiarazione dell IVA il professionista che omette di dichiarare le fatture emesse, anche se non ha incassato i relativi compensi La cartella di pagamento è da considerarsi valida anche qualora non sia preceduta dalla comunicazione dell esito della liquidazione Equitalia ed iscrizione di ipoteca CASS N Equitalia non può iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili con l espropriazione immobiliare, neppure a seguito dell emanazione del Decreto n. 40/2010 pagina 7 di 51

8 L Approfondimento 1 Oneri deducibili e detraibili 2012 PREMESSA Con questo intervento concludiamo la descrizione degli oneri e delle spese per i quali il legislatore prevede la detraibilità nella misura del 19% in sede di determinazione dell IRPEF dovuta per l anno Nei due modelli dichiarativi, 730/2012 e UNICO PF 2012, le spese sostenute vanno evidenziate rispettivamente nei quadri E ed RP, sezione I, righi da E12 ad E21 ed RP12 ad RP21. Come negli interventi precedenti, seguendo lo schema presente nelle dichiarazioni, procederemo con la descrizione dei vari oneri e l indicazione delle istruzioni per la corretta compilazione dei righi. Rigo E12 ed RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni pagina 8 di 51

9 La detraibilità dei premi di assicurazione è specificatamente regolata dall ex articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR, e secondo il quale dall imposta lorda si detrae un importo pari al 19% de i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l impresa di assicurazione non ha la facoltà di recesso dal contratto per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila [euro 1.291,14]. Per meglio comprendere l argomento in questione ricordiamo brevemente che tale disposizione normativa è stata oggetto di riforma per effetto del D.lgs. n. 47/2000 e del D.lgs. n. 168/2001, in seguito all introduzione dei quali, a partire dal 2001, il trattamento fiscale da adottare varia in considerazione che una polizza sia stipulata al fine di fronteggiare in via esclusiva il rischio di morte o di invalidità permanente, per le quali è prevista la detraibilità del premio versato, le polizze che hanno finalità di carattere pensionistico previdenziale, per le quali è concessa la deducibilità dei premi, e quelle a carattere prettamente finanziario, per le quali non è concesso alcun beneficio. A queste polizze assicurative vanno accostate quelle miste, con le quali l assicurato copre sia il rischio infortuni, detraibile, sia il rischio malattia, non detraibile: per queste è necessario, in sede di dichiarazione stabile quale sia la quota di premio riconducibile alla copertura per infortuni. La riforma introdotta dai due decreti sopracitati non è andata, comunque, ad intaccare il regime fiscale cui rifarsi per tutte quelle polizze stipulate o rinnovate fino alla data del 30 dicembre 2000: occorrerà, quindi, porre attenzione alla data di stipula o di rinnovo del contratto, prendendo come spartiacque tale termine. Per le polizze stipulate o rinnovate entro questa data si continuano ad applicare le previgenti disposizioni e quindi viene ammessa la detraibilità del 19% dei premi versati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: di durata non inferiore a cinque anni dalla data di stipula; che per il periodo di durata minima non permettano la concessione di prestiti. pagina 9 di 51

10 Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001, invece, si applica la previsione di cui all articolo 15, in forza al quale il beneficio fiscale della detrazione del 19% riguarderà le polizze che coprono: il rischio morte; il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa dipendente; il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione si estende anche ai premi di assicurazione versati all estero o ad una compagnia assicuratrice estera, come segnalato dalla C.M. n. 137/E/1997. Per i contratti di assicurazione sulla vita, invece, il beneficio fiscale consiste nella deducibilità dei premi versati, entro i limiti individuati dalla normativa, e che andranno esposti nella sezione II del quadro E ed RP (spese ed oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo). Se il contribuente ha stipulato o rinnovato, a partire dal 1 gennaio 2001, delle polizze assicurative miste, occorre prestare attenzione ai rischi cui l assicurato intende dare copertura. Per il loro inquadramento l Amministrazione Finanziaria, con la C.M. n. 29/E/2001, ha precisato che: relativamente ai contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, rientrano tra questi non solo quelli in cui il contratto prevede l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo "misto"). Tra questi vanno annoverati anche i contratti che hanno per oggetto il rischio di morte a vita intera. Fiscalmente nei contratti misti solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione; pagina 10 di 51

11 per quanto attiene ai contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la norma consente la detrazione con riferimento ai premi se l'invalidità permanente è derivante da "qualsiasi causa", quindi sia se è causata da infortuni sia conseguenza di malattia, purché l'invalidità sia non inferiore al 5%. Nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite percentuale, sarà riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità. Detta quota deve essere indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all'assicurato. Sono inoltre escluse dal beneficio le somme versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale; per le polizze che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana assieme ad altri rischi, la detrazione viene riconosciuta solo per la quota di premio riferita al rischio di non autosufficienza. Per questi premi, come stabilito dall ex articolo 15, il limite massimo di detraibilità è pari ad euro 1.291,14, ne consegue che, applicando la percentuale di detrazione del 19%, il beneficio massimo conseguibile per il periodo d imposta 2011 si attesta ad euro 245,32. Questo limite si applica anche nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto e versato premi relativi a più polizze o per premi versati in favore di familiari a carico; in merito la C.M. n. 17/E/2006 ha chiarito che la detrazione è concessa qualora: il soggetto dichiarante risulti essere sia contraente che assicurato della polizza; il dichiarante risulti essere contraente e l assicurato sia un familiare fiscalmente a carico; un familiare fiscalmente a carico risulti essere sia contraente che assicurato; un familiare fiscalmente a carico sia il contraente e il dichiarante sia l assicurato. Nel caso il contribuente sia un lavoratore dipendente, nel suddetto limite deve essere ricompreso anche l ammontare dei premi assicurativi in relazione ai quali il datore di lavoro ha operato la detrazione in sede di ritenuta, come disposto dal terzo periodo dell articolo 15, comma 1, lettera f). pagina 11 di 51

12 Al fine di beneficiare della detrazione, è necessario produrre idonea documentazione, ovvero: la ricevuta di pagamento del premio versato nel 2011; copia del contratto di assicurazione o dell attestato assicurativo in cui risultino: la tipologia del contratto; la decorrenza del contratto; i dati del contraente e dell assicurato; gli importi fiscalmente rilevanti; per le polizze miste, è richiesta la separata indicazione della parte del premio versato relativa alla copertura del rischio infortuni. Nei righi E12 ed RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD Rigo E13 ed RP13 Spese di istruzione Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera e), è possibile fruire della detrazione del 19% delle spese sostenute nel 2011, anche se riferibili a più anni, per la frequenza a corsi di istruzione secondaria ed universitaria, compresi i corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso istituti o Università sia italiane che straniere, pubbliche o private, nella misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. pagina 12 di 51

13 Tra le spese di istruzione relative agli studi universitari, è riconosciuta la detraibilità anche delle tasse di iscrizione e di immatricolazione, anche se riferibili a più anni, compresa l iscrizione ad anni fuori corso, e le sopratasse per gli esami di profitto e di laurea. L Amministrazione Finanziaria, con svariati documenti di prassi, ha fornito alcuni chiarimenti in materia, tra questi ricordiamo: la C.M. n. 95/E/2000, per le spese sostenute per la frequenza di Università straniere, detraibili nei limiti individuati dalla normativa, e per le quali occorre fare riferimento alle corrispondenti spese per la frequenza di corsi similari tenuti presso l Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente; la C.M. n. 101/E/2000, per le spese di frequenza a master universitari, detraibili solo nel caso risultino assimilabili a corsi universitari o di specializzazione gestiti da istituti universitari pubblici o privati; la R.M. n 77/E/2008, per le spese di frequenza a Scuole di specializzazione per l abilitazione all insegnamento nelle scuole statali o paritarie, la cui detrazione viene consentita solo se il corso frequentato può essere paragonato ad un ordinario corso di istruzione universitaria; la R.M. n. 87/E/2008, con la quale viene precisato che le spese di partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, dato che le prove selettive costituiscono condizione necessaria per accedere agli studi, sono assimilate alle normali spese per istruzione e, quindi, detraibili; la R.M. n. 11/E/2010, che riconosce la detraibilità delle spese sostenute per l iscrizione ai dottorati di ricerca, essendo questi dei titoli che vengono conseguiti dopo la frequenza di un corso di istruzione universitaria; la C.M. n. 39/E/2010, con la quale non viene riconosciuta la detraibilità dei contributi versati all Università pubblica italiana per ottenere il riconoscimento di lauree conseguite all estero; la Circolare 13 maggio 2011, n. 20, punto 5.3, con la quale l Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere detratte le spese sostenute per l iscrizione ai conservatori musicali, in particolare: pagina 13 di 51

14 nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso i conservatori musicali; Istituti musicali pareggiati; Rimangono escluse da tale precisazione le spese per l iscrizione agli istituti musicali privati. Per tutte le spese di istruzione i contribuenti sono tenuti a conservare i bollettini, ricevute o quietanze comprovanti il versamento delle tasse scolastiche, effettuato nell anno 2010; su questi documenti devono essere indicati: i dati anagrafici dello studente; i dati identificativi l istituto o l Università; la causale del versamento; l importo versato. La detrazione viene riconosciuta anche se dette spese sono state sostenute dal dichiarante a favore di un familiare fiscalmente a carico: l ipotesi più diffusa nella realtà quotidiana è quella delle spese sostenute per l istruzione dei figli, in questo caso: se il documento è intestato al figlio studente, la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i genitori dichiaranti, salvo la possibilità di ripartire con una diversa quota la spesa o nel caso in cui uno dei coniugi sia a sua volta fiscalmente a carico dell altro; se il documento è intestato ad uno dei genitori, la detrazione spetta unicamente a quest ultimo. Nei righi E13 ed RP13 vanno comprese anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD pagina 14 di 51

15 Rigo E14 ed RP14 Spese funebri Questa detrazione è prevista dall ex articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR, il quale specifica che è consentita: per le spese sostenute in dipendenza della morte di persone indicate dall articolo 433 del Codice Civile, di affidati o affiliati, anche se non fiscalmente a carico; per un importo non superiore ad euro 1.549,37 per ciascuna di esse. Andiamo ad approfondire il requisito normativo: per quanto riguarda i soggetti defunti e per i quali viene ammessa la detrazione delle spese funebri la normativa individua: il coniuge, anche se legalmente o effettivamente separato; i figli, intendendo quelli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; i discendenti dei figli, anche quelli naturali; i genitori e ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati; i generi e le suocere; i fratelli e le sorelle, sia germani che unilaterali, con precedenza dei germani. Le spese funebri, per poter essere detraibili, devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate, sono così escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri. pagina 15 di 51

16 Per quanto riguarda il limite massimo detraibile, il legislatore, per l anno 2010, fissa l importo di euro 1.549,37 per ciascun decesso e spettante al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. La documentazione necessaria per la detrazione consiste nelle fatture, ricevute o quietanze che attestino il pagamento di spese per l acquisto di beni o la prestazione di servizi riconducibili al funerale. Nei righi E14 ed RP14 vanno comprese anche le spese indicate indicati con il codice 14 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD Rigo E15 ed RP15 Spese per addetti all assistenza personale Tale detrazione è stata prevista per le spese sostenute nel 2011, non a proprio favore, bensì per altri familiari, seguiti da addetti all assistenza personale, nell ipotesi di non autosufficienza; l assistenza può essere prestata anche presso case di riposo nelle quali il soggetto non autosufficiente viene ricoverato o qualora sia prestata da cooperative di servizio. La detrazione è ammessa nel limite massimo di spesa di euro 2.100,00, per un beneficio complessivo di euro 399,00, riconosciuto al singolo contribuente e non al numero di familiari non autosufficienti assistiti, e a condizione che il reddito complessivo del fruitore della detrazione (da quest anno calcolato anche sulla base di quello derivante da locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca) non sia superiore ad euro ,00. pagina 16 di 51

17 La documentazione richiesta consiste nelle fatture o ricevute fiscali, emesse dall addetto all assistenza, in cui siano riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale dell addetto all assistenza, del soggetto che ha sostenuto l onere, e del familiare non autosufficiente che ha necessitato di assistenza. Nei righi E15 ed RP15 vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD Rigo E16 ed RP16 Spese per attività sportive praticate da ragazzi Questa detrazione è prevista dall articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del TUIR, ed è ammessa: per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni; per spese di importo non superiore ad euro 210,00, cui corrisponde un beneficio massimo di euro 39,90; sostenute per l iscrizione annuale e per l abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture, per impianti sportivi destinati alla pratica sportiva e dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.P.C.M. o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Tra le spese per attività sportiva rientrano non solo quelle strettamente individuate dalla normativa (iscrizione ed abbonamento), ma anche quelle che si rendono necessarie per consentire l esercizio delle attività, quindi accessorie. pagina 17 di 51

18 Con il D.M. del 28 marzo 2007, attuativo per la detrazione, sono stati individuate le caratteristiche che devono presentare le strutture sportive: le associazioni sportive devono recare nella propria denominazione la dicitura dilettantistica ; le palestre, le piscine, le altre strutture, gli impianti sportivi destinati alla pratica sportiva e dilettantistica devono essere gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni e società sportive dilettantistiche, pubblici o privati, anche costituiti in forma di impresa ed organizzati per la pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica. Sono ammessi anche gli impianti polisportivi. Di riflesso, non è ammessa la detrazione delle spese per abbonamenti ad associazioni non dilettantistiche, per le società che praticano attività sportiva in forma professionale e per le associazioni non sportive, per eventuali corsi di attività sportiva da queste organizzate al di fuori di palestre. In merito ai limite massimo di detraibilità di euro 210,00 occorre ricordare che la detrazione riguarda le spese sostenute per ciascun ragazzo, e pertanto se sostenuta per familiari a carico, come pressoché ovvio presupporre, chi ha sostenuto effettivamente la spesa, solitamente un genitore, potrà beneficiare della detrazione. Il dichiarante è, infine, tenuto ad esibire le fatture, le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento nei quali sia indicato: la ditta, la denominazione o ragione sociale e la sede legale o, se persona fisica, il nome, cognome, residenza e codice fiscale di chi ha reso la prestazione; la causale del pagamento; l attività sportiva esercitata; l importo; i dati anagrafici di chi ha praticato l attività sportiva; il codice fiscale del soggetto cha ha eseguito il pagamento. pagina 18 di 51

19 A tal proposito, l Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20 del , ha chiarito che nel caso in cui i Comuni abbiano stipulato accordi con le associazioni / palestre / piscine per la frequenza, per la detraibilità delle somme viene richiesto che il bollettino postale / bancario o la ricevuta riportino i dati normativamente richiesti. Secondo tale interpretazione, infatti, la presentazione del bollettino di versamento intestato direttamente al Comune, con annessa ricevuta complessiva riportante l elenco dei ragazzi che hanno frequentato i corsi, non risulta più sufficiente. Con riguardo alla compilazione, va sottolineato che a partire da quest anno i righi E16 ed RP16 risultano suddivisi in 2 colonne: nella colonna 1, va riportato l importo delle spese per attività sportive sostenute nei confronti di un solo ragazzo; nella colonna 2 viene, invece, indicata la somma relativa alle spese sostenute per un secondo familiare rientrante nel regime qui sopra descritto; nel caso di un terzo ragazzo / familiare, viene posto l onere di compilazione di modelli aggiuntivi da parte del contribuente interessato. Nei righi E16 ed RP16 vanno, infine, comprese anche le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD Righi E17, E18, E19 ed RP17, RP18, RP19 (codice 17) Spese per intermediazione immobiliare pagina 19 di 51

20 A partire da quest anno, per tale tipologia di spese non viene più assegnato uno specifico rigo; esse infatti vanno riportate nei righi residuali della sezione I del quadro E (modello 730), nonché negli stessi della medesima sezione del quadro RP (modello UNICO), indicandone il codice (17, in questo caso) e l importo ammesso in detrazione. In particolare, questa detrazione, disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, prevede l abbattimento dell imposta lorda per un importo pari al 19% dei compensi, comunque denominati: pagati a soggetti di intermediazione immobiliare; a partire dal 1 gennaio 2007; in dipendenza dell acquisto dell unita immobiliare da adibire ad abitazione principale; per un importo non superiore ad euro per ciascuna annualità; se l unità immobiliare è acquistata da più persone la detrazione, nel suddetto limite, deve essere suddivisa tra i comproprietari in ordine alla percentuale di proprietà; non spetta per i familiari fiscalmente a carico. Si tratta, quindi, di provvigioni, compensi o commissioni immobiliari pagate ad agenti immobiliari, iscritti presso gli appositi ruoli conservati presso le Camere di Commercio ai sensi della Legge n. 39/1989, per il servizio di intermediazione reso per l acquisto della prima casa. Anche per queste spese è intervenuta l Amministrazione Finanziaria fornendo alcuni chiarimenti per alcune situazioni specifiche che possono verificarsi, tra questi ricordiamo: la C.M. n. 34/E/2008, con la quale si ritiene che il contribuente possa beneficiare della detrazione anche per l acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, a condizione che l immobile sia adibito a dimora principale; la stessa C.M. n. 34 nega, invece, la detrazione dei compensi pagati se la contrattazione non ha esito positivo e non si ha luogo all acquisto. Questo, secondo logica, in quanto non c è la possibilità di destinare l immobile ad abitazione principale; pagina 20 di 51

21 la R.M. n. 26/E/2009, ammette la detrazione dei compensi pagati ad agenti immobiliari anche se relativi al solo contratto preliminare di compravendita. Alla luce di quanto appena esposto la detrazione è subordinata al successivo acquisto dell immobili e alla destinazione all uso predetto; la C.M. n. 39/E/2010, viene concesso il beneficio della detrazione anche nel caso in cui le spese di intermediazione immobiliare siano state sostenute in data antecedente alla stipula del contratto preliminare di compravendita. Segnaliamo che in assenza di specifiche istruzioni ministeriali, per il beneficio fiscale si ritiene necessario disporre della fattura emessa dall agente immobiliare. In tali righi vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD Righi E17, E18, E19 ed RP17, RP18, RP19 (codice 18) Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Così come disposto per le spese di intermediazione mobiliare, anche per tale tipologia di costi è stata disposta l eliminazione del rigo ad essi dedicato. Essi, infatti, vanno indicati nei righi residuali della sezione I del quadro E (modello 730) nonché negli stessi della medesima sezione del quadro RP (modello UNICO), indicandone il codice (18, in questo caso) e l importo ammesso in detrazione. pagina 21 di 51

22 In particolare questa detrazione è prevista dall ex articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR e riguarda: i canoni di locazione, relativi a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni; i canoni relativi ai contratti o dichiarazioni di ospitalità; gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative; pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un Università: ubicata in un Comune diverso da quello di residenza distante, almeno, 100 chilometri; e comunque in una Provincia diversa; per poter accedere ad unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l Università o in Comuni ad esso limitrofi; per un importo non superiore ad euro 2.633,00 annuo, cui corrisponde un benefici complessivo di euro 500,27; la detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per familiari a carico, situazione che spesso si verifica nella realtà quotidiana nella quale i genitori sostengono queste spese a favore dei figli. Tale importo va applicato al nucleo familiare, mentre non rileva il numero dei figli studenti universitari a carico. Allo stesso modo non conta il numero dei contratti di locazione sottoscritti; la detrazione non è cumulabile con altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione. In tali righi vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del modello CUD 2012 e/o del modello CUD pagina 22 di 51

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