L indebito utilizzo del nome a mezzo internet: profili di tutela
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- Vittorio Belloni
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1 L indebito utilizzo del nome a mezzo internet: profili di tutela SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La tutela giurisdizionale dell indebito utilizzo del cognome. 3. I presupposti per l esperibilità della tutela ed il danno risarcibile. 4. L individuazione del giudice competente. 1.Tra i diritti della personalità, con cui in generale si indicano tutti quei diritti dell uomo, ritenuti fondamentali, che tutelano la persona nei suoi valori essenziali, rientra il diritto all identità personale. Si tratta di un diritto elaborato dalla dottrina per tutelare il bene-valore rappresentato dalla proiezione sociale della personalità dell individuo, cui corrisponde l interesse di questi ad essere rappresentato nella comunità in cui vive secondo quella che è la sua vera identità intellettuale, ideologica, etica e professionale. Tale interesse è destinato a specificarsi nei diversi diritti che identificano il soggetto nel nostro ordinamento quali il diritto all immagine, all onore, alla reputazione, alla riservatezza. Ma il diritto che meglio rappresenta il concetto di identità sociale come strumento di identificazione sociale è il diritto al nome. Il nome è il mezzo con cui ogni persona viene identificata, è il segno che permette al soggetto di riferire a sé qualità personali e vicende della vita umana, e consiste nel diritto del soggetto all uso esclusivo dell appellativo che lo identifica socialmente 1. Lo stesso codice civile all art. 6 afferma che Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, sancendo così in modo inconfutabile il diritto all identità. Si tratta di un diritto personalissimo di pertinenza esclusiva della persona che ne è titolare, ed assoluto in quanto può essere fatto valere erga omnes. La norma precisa, altresì, che nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. 1 In dottrina V. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Trat. Rescigno, II, Torino, 1982, p. 107; ID., Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome, in Dir. inf., 1985, p. 579 ss.; BUCCIANTE, Sul diritto alla tutela del nome, in Giust. civ., 1960, p. 593; RABITTI BEDOGNI, Sulla nozione di pregiudizio nella tutela del nome civile, in Giust. civ., 1986, p. 570; FACCI, Il risarcimento del danno per violazione dei diritti della personalità, al di fuori della privacy, in Resp. civ. prev., 2000, p ss.; CARFI, Nome (diritto al), in Il diritto Enc. giur., Milano, 2007, X, p. 15 ss.; MACIONE, Profili del diritto al nome civile e commerciale, Padova, 1984; DE SANNA, In tema di diritto al nome, in Resp. civ., 1996, p. 276 ss.; MOLLE, Sulla risarcibilità del danno da lesione del diritto al nome, in Dir. inf., 1990, p. 125 ss.; BONAMORE, Il diritto al nome, patrimonio irretrattabile della persona umana e segno distintivo della personalità, in Giust. civ., 1994, p ss.; ARICÒ, Diritto al nome e diritto all immagine: contenuto e rapporti, in N. dir., 1995, p. 763; GRASSANO, Il diritto al nome come diritto della personalità costituzionalmente garantito, in Stato civ. it., 1996, p. 7 ss.; PANOZZO, Il diritto al norme tra opinioni dottrinali e orientamenti giurisprudenziali, in Stato civ. it., 1999, p. 406 ss.; FESTA, La Corte costituzionale conferma l annoverabilità del diritto al nome fra i diritti inviolabili della persona, in Dir. fam., 2002, p. 13 ss.; RAPARELLI, Alcune riflessioni sul fondamento giuridico del diritto al nome, in Foro it., 2002, c. 647 ss.; ZIINO, Diritto della persona e diritto al (pre)nome Riferimenti storico letterari e considerazioni giuridiche, in Giust. civ., 2004, p. 355 ss.; PERON, Il diritto al nome, il consenso al suo sfruttamento ed i danni risarcibili, in Riv. dir. ind., 2006, p. 360 ss. 3
2 Nel presente lavoro ci prefiggiamo di affrontare brevemente alcuni profili della tutela del suddetto diritto nell ipotesi di indebito utilizzo del nome della persona come nome di dominio di un sito internet. Si pensi, ad esempio, all ipotesi in cui un sito web utilizzi indebitamente non solo il nome della famiglia Bianchi ma addirittura lo stemma gentilizio della famiglia medesima. In particolare, in relazione ad entrambe tali problematiche, si valuterà il tipo di tutela giurisdizionale che può invocare la famiglia Bianchi nonché la risarcibilità del danno dalla stessa patito. Verranno svolte, inoltre, alcune brevi considerazioni in relazione all individuazione del giudice competente posto che l illecito è stato commesso su internet. 2. Il diritto al nome è tutelato dall art. 7 c.c. che così testualmente recita : La persona, alla quale si contesti il diritto all uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. In particolare la norma individua due tipi di azione a tutela dell indebito utilizzo del nome: l azione di reclamo e l azione di usurpazione. La prima azione è utilizzata contro chi contesta od impedisce l uso del nome cui il soggetto ha diritto, oppure identifichi la persona con un nome diverso dal suo. Mentre la seconda è utilizzata per proteggere l esclusività del nome della persona, contro chi usi indebitamente il nome altrui. Sia l azione di reclamo che quella di usurpazione tutelano il diritto al nome con la cessazione del fatto lesivo, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali, quando ciò possa concorrere ad eliminare il pregiudizio subito. Tornando alla fattispecie concreta presa in esame, sia l indebito utilizzo del nome che dello stemma di famiglia possono trovare tutela nell art. 7 c.c. In particolare, per quanto attiene al profilo relativo al nome, la disposizione summenzionata richiama espressamente il diritto al nome come oggetto di tutela. Mentre in relazione allo stemma gentilizio è possibile applicare analogicamente la disciplina prevista per la tutela del nome, ed in generale dei segni distintivi della persona, prevista dagli artt. 6 9 c.c. È, infatti, pacifica l estensione della tutela prevista dalle norme sul nome 2 alle vicende relative agli stemmi nobiliari (e anche ai c.d. predicati nobiliari ). Si ritiene, cioè, che lo stemma, essendo un elemento fortemente identificativo dell individuo come appartenente ad una determinata stirpe, si affianchi al cognome nella funzione identificativa della persona e, in caso di omonimia, contribuisca a precisare l appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. 2 In questo senso V. Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n , in Giust. civ. Mass., 1997, p. 2097; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 3. È interessante in proposito la pronuncia del Trib. di Milano, 9 novembre 1992, in Giur. it., 1993, p. 747 ss. che ha affermato che la tutela del diritto al nome si estende anche a proteggere la simbologia (bandiere, stemmi, colori, costumi) delle contrade di Siena e della loro partecipazione al Palio. 4
3 Il danno provocato dall utilizzo illegittimo dello stemma da parte di un soggetto che non ne sia il legittimo titolare è rappresentato dalla confusione familiare (anche solo potenziale 3 ). Rappresenta, cioè, un pregiudizio per chi appartiene ad una determinata famiglia la circostanza che, per effetto dell usurpazione dello stemma, si crei nella società una falsa opinione sull appartenenza alla stessa famiglia di un soggetto del tutto estraneo ad essa. Orbene, come è stato più sopra evidenziato, la tutela del diritto al nome si manifesta in una duplice forma, seconda quanto previsto dall art. 7: la persona alla quale si contesti il diritto all uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno. Pertanto, nel caso di specie, il soggetto danneggiato dall usurpazione (i.e. utilizzo indebito) del nome e dello stemma, ai sensi dell art. 7 c.c., potrà chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali quale forma di restitutio in integrum. Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza di merito 4 la quale ha statuito che nell ipotesi come quella presa in esame, in cui il nome di una persona venga registrato da terzi in malafede quale nome a dominio presso la Registration Authority italiana, trova applicazione la tutela del nome prevista dall art. 7 ss 5. È interessante notare come le suddette azioni ai sensi dell art. 8 c.c. possano essere promosse anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette. In proposito è stato evidenziato come l attribuzione del diritto al nome non sia la circoscritta individuazione anagrafica dell individuo ma la più complessa e vasta tutela che attraverso il nome può accordarsi anche al gruppo familiare dal punto di vista delle tradizioni, della fama e della reputazione sociale di cui essa gode Dobbiamo a questo punto esaminare i presupposti per la fruttuosa esperibilità della tutela. In particolare, ai fini dell accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, sarà necessario provare che l utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. 3 L ordinamento tutela anche ogni possibile attentato o lesione della identità personale. In altre parole, è possibile chiedere la cessazione del fatto lesivo anche in presenza solo di un pregiudizio potenziale come conseguenza dell altrui indebito; danno che deve rivestire gli elementi di un illecito penale ovvero di un illecito civile nel senso di danno ingiusto. Cfr. Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1994, n. 8081, in Giur. it., 1996, p Trib. Torino, 23 dicembre 2000, Dir. inf., 2001, p Cfr. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, p GAZZONI, op.cit., p
4 A tal fine è sufficiente dimostrare la sussistenza di un pregiudizio anche solo potenziale, non essendo richiesto che lo stesso si sia già in concreto verificato 7. Tuttavia, la ricorrenza del suddetto potenziale pregiudizio deve essere accertata in concreto. Pertanto, ai fini dell accoglimento dell azione inibitoria ex art. 7 c.c., non è sufficiente la sussistenza del mero fatto dell usurpazione, in quanto si richiede la prova del possibile pregiudizio economico o morale che dall usurpazione del nome può derivare al denunciante, al fine di contenere l azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto 8. In particolare, mentre per la cessazione del fatto lesivo è sufficiente la semplice possibilità del pregiudizio, ai fini del risarcimento dei danni occorre sia la sussistenza e la conseguente dimostrazione di un pregiudizio effettivamente verificatosi 9, sia il dolo o la colpa dell autore della violazione 10, non essendo sufficiente l illegittimità della condotta dell agente. Pertanto, secondo i principi generali, il soggetto, il cui nome è stato indebitamente utilizzato, potrà ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, solo se sia in grado di provare che il comportamento doloso o colposo del terzo ha cagionato una lesione alla propria sfera patrimoniale. In ordine poi al danno non patrimoniale si evidenzia quanto segue. In dottrina 11, sussiste un orientamento favorevole al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche nel caso in cui l usurpazione del nome non costituisca reato. Tale orientamento si basa su una interpretazione dell art. 7 c.c. inteso come previsione specifica, configurante uno dei casi previsti dalla legge per il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all art c.c. Da questo punto di vista, si evidenzia come altrimenti sarebbe inutile il disposto dell art. 7 c.c. salvo il risarcimento del danno, essendo il risarcimento del danno patrimoniale già previsto dall art c.c. Di diverso avviso è la giurisprudenza 12, secondo la quale nessun risarcimento del danno morale è accordabile, in caso di usurpazione del nome, che non integri gli estremi del reato. Alla luce di quanto più sopra esposto, il danneggiato, ai sensi dell art. 7 c.c., oltre al potere di esercitare l azione di reclamo e di usurpazione, può altresì richiedere il risarcimento del danno patito a seguito dell indebito utilizzo del proprio nome. Tale posizione è confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità 13, che ha affermato che mentre per l inibitoria è sufficiente che l attore dimostri, oltre all uso 7 In tal senso V. Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n , in Giust. civ, 2004, p Cfr. Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5343, in Dir. fam., 1985, p In questo senso Cass. civ., 15 marzo 1969, n. 829, in Giust. civ., 1969, p V. in giurisprudenza tra le altre Cass., 7 marzo 1991, n. 2426, in Dir. fam., 1992, p CATAUDELLA, La tutela civile della vita privata, Milano, 1972; AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978; DOGLIOTTI, La responsabilità civile, in Giur. sist. Biagiavi, III, Torino, 1987, p. 24. In senso contrario V. FRANZONI, Dei fatti illeciti, Bologna-Roma, sub art. 2059, p Trib. Roma, 31 gennaio 1989, in Foro it., 1991, p. 947, con nota di SIMONE, Danno non patrimoniale e pena privata. 13 Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1994, n. 8081, cit. 6
5 illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò derivi pregiudizio il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale ai fini dell azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell illecito aquiliano ex art ss c.c., sicché non solo è necessaria l esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell art c.c., soltanto ove nella condotta dell indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato. Da ultimo si evidenzia che, affinché la condanna alla cessazione dell uso indebito del nome possa risultare più incisiva, la famiglia Bianchi potrà altresì chiedere al giudice la pronuncia di un c.d. astreinte. La legge 18 giugno 2009 n. 69 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento all art. 614-bis c.p.c. 14 questo nuovo strumento processuale diretto a rafforzare l adempimento della condanna ad un non facere. La norma prevede che con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Attraverso questa misura coercitiva, qualora il nome venga nuovamente usurpato dal terzo, questi potrà essere condannato ad una sanzione pecuniaria che costituirà titolo esecutivo e con la quale si potrà procedere ad esecuzione forzata. 4. Appurata l esistenza nel caso de quo di una posizione giudizialmente tutelabile in capo al danneggiato, si pone il problema di individuare il giudice territorialmente competente a pronunciarsi sulla domanda. Tale questione non è di poco conto, attesa sia la natura particolare (Internet) del luogo in cui si è verificato il fatto lesivo censurato, sia l assoluta assenza di una specifica normativa relativa alle vicende del Cyberspace. In prima approssimazione, nel caso in cui l illecito sia meramente nazionale, i criteri generali di competenza territoriali sono innanzitutto il domicilio del convenuto (art. 18 c.p.c.) ed in secondo luogo, trattandosi di obbligazione, anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Il luogo in cui deve considerarsi sorta l obbligazione extracontrattuale, ai fini della competenza per territorio, è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno 15. Nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l evento dannoso che ne deriva. Qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l evento 16. Vista la dematerializzazione delle attività compiute in internet, non è facile stabilire dove e quando è stato commesso il fatto illecito. Si tratta quindi di capire cosa debba 14 V. CHIZZINI, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI, MENCHINI, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Torino, 2009, sub art. 614-bis; GAMBINERI, Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in Foro it., 2009, p. 320 ss.; MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l attuazione degli obblighi infungibili nella L. 69/2009, in Riv. dir. proc., 2009, p ss.; AMADEI, Una misura coercitiva generale per l esecuzione degli obblighi infungibili, in judicium. 15 Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 1995, n. 866, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 163; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 1998, n. 9853, in Giust. civ. Mass., 1998, p Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2004, n , in Giust. civ. Mass., 2004, p. 9. 7
6 intendersi - in caso di illecito commesso via internet - per locus commissi delicti di cui all art. 20 c.p.c. e, quindi, quale sia il giudice che ha la competenza territoriale alternativa a conoscere la causa 17. Il problema da risolvere è, per l appunto, individuare il posto in cui si è verificato l evento, dal momento che l illecito commesso via internet può sfuggire ai tentativi di definizione geografica e dispiega il suo potenziale lesivo contemporaneamente in tutta la rete, senza che sia possibile, nella maggioranza dei casi, individuare con certezza un luogo fisico di prima incidenza dell azione. Molti sono i criteri che sono stati proposti al fine di risolvere la questione dell individuazione del foro territorialmente competente: il locus commissi delicti, quello del forum destinatae solutionis, quello del luogo ove è ubicato il computer dal quale partono i materiali diretti in rete. Tuttavia, in generale, possiamo individuare due orientamenti. Secondo un primo orientamento, in caso di fatto illecito commesso via internet, il forum commissi delicti è quello del luogo in cui si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni offensive 18. Secondo altro orientamento il luogo di realizzazione del fatto illecito è quello nel quale esso produce il relativo danno, rilevando poi come il danno prevalente è presumibilmente sofferto presso il luogo di domicilio del danneggiato, e quindi individuando proprio in detto domicilio il locus commissi delicti in caso di fatto illecito commesso via internet 19. Quest ultimo è del resto l orientamento seguito dalle sezioni unite della Corte che hanno, pertanto, ritenuto preferibile la soluzione che identifica il giudice competente quello del foro in cui il danneggiato ha la propria sede, la propria residenza o il proprio domicilio 20. Secondo la Cassazione tale soluzione è preferibile in quanto: a) la causa viene incardinata dove l illecito è giunto a compimento causando concretamente un danno; b) si impedisce ad entrambe le parti in causa di compiere attività di forum shopping e si precostituisce il giudice territorialmente competente; 3) si evita che il danneggiato debba sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione 21. Per quanto riguarda gli illeciti di dimensione sovranazionale, assumono rilevanza primaria i criteri di collegamento individuati dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi sostituita dal Regolamento (CE) 44/2001) espressamente richiamati dall art. 3 L. 218/1995 come applicabili anche alle controversie internazionali extracomunitarie. 17 In questo senso V. anche DI CIOMMO, Art.20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?), in Foro it., 2002, p ss. 18 Trib. di Lecce, 24 febbraio 2001, in Giur. it., 2002, p. 81 con nota di CASSANO. 19 Cfr. DI CIOMMO, Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti», in Foro it., 2001, p. 2033; ID., Internet (responsabilità civile), in Enc. giur., XVII., Roma, Cass. civ., sez. un., 8 giugno 2002, n in Foro it., 2002, p In questo senso V. DI CIOMMO, Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?), cit. 8
7 In particolare, in tema di illecito civile l art. 5 del Regolamento 44/2001 attribuisce la giurisdizione al giudice del luogo in cui l evento dannoso è avvenuto o può avvenire 22 ; qualora poi si tratti di un azione di risarcimento di danni o di restituzione da reato, è competente il giudice dinanzi al quale è esercitata l azione penale, al quale la propria legge consenta di conoscere anche dell azione civile conseguente ai comportamenti penalmente rilevanti. La normativa comunitaria, dunque, esclude la giurisdizione del giudice nazionale in cui si è verificato il fatto causativo del danno e si limita ad attribuirla a quello del luogo in cui il danno stesso si è (realmente o potenzialmente) verificato. Va evidenziato che la Corte di Giustizia CE ha avuto in passato occasione di pronunciarsi sulla questione della competenza giurisdizionale nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno in ipotesi analoghe a quella qui presa in esame, ovvero la fattispecie del danno causato da diffamazione a mezzo stampa. Con il danno derivante dall illecito utilizzo della rete internet esso condivide la difficoltà di individuare un unico luogo nel quale possa collocarsi la verificazione del pregiudizio. In tali ipotesi, i giudici comunitari avevano identificato il giudice competente, in via alternativa, in quello del luogo in cui aveva sede l editore del mezzo di stampa oppure in ciascuno Stato membro nel quale tale mezzo di stampa era stato diffuso 23. A tale conclusione la Corte era giunta considerando che nella fattispecie della diffamazione a mezzo stampa il danno per il diffamato poteva considerarsi verificato, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, non appena venivano rese pubbliche le notizie diffamatorie. Applicando detto ragionamento all ipotesi di indebito utilizzo del nome nella rete internet, ci troviamo di fronte alla medesima difficoltà già individuata in riferimento ad ipotesi meramente nazionali: data la potenziale diffusione universale della rete internet, e dunque la potenziale conoscibilità universale dell illecito utilizzo del nome altrui, qualunque giudice nazionale sarebbe competente a conoscere dell azione per il risarcimento del danno subito dall usurpato. Anche in questa ambito, dunque, potrebbero venire in aiuto i criteri alternativi elaborati a livello nazionale, ossia il criterio che stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui si trova il server (il locus commissi delicti) oppure il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la propria residenza o domicilio. Si può infine notare come la specifica locuzione utilizzata dalla normativa comunitaria (luogo in cui si è verificato l evento dannoso) tende a rendere preferibile il secondo dei due criteri sopra richiamati: è infatti al domicilio del danneggiato che si può considerare realmente avvenuto il pregiudizio. 22 BAREL, ARMELLINI, Manuale breve Diritto internazionale privato, Milano, 2009, p. 251, evidenziano come la menzione del luogo in cui l evento dannoso può avvenire costituisca un aliquid novi rispetto alle previsioni della Convezione di Bruxelles, e quindi lascia spazio alla possibilità di instaurare azione fondate sul pericolo che l evento dannoso si verifichi, e per prevenirlo. 23 CGCE 7 marzo 1995, in causa C-68/93, in Foro it., 1995, p. 331 con nota di SARAVALLE, Foum damni o fora damni?. 9
8 Nel caso di specie, pertanto, si può concludere che la famiglia Bianchi potrà promuovere l azione di usurpazione innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio. Sotto il profilo internazionale, l azione potrà essere intentata davanti al giudice nazionale dello Stato in cui essa ha ugualmente il proprio domicilio. 10
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