XV Legislatura. Senato della Repubblica. 6 Commissione 3 RESOCONTO STEN. (13 settembre 2006)

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1 Senato della Repubblica XV Legislatura 6 Commissione 3 RESOCONTO STEN. (13 settembre 2006) PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Giussani e il dottor Boella per la loro partecipazione ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione. -Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione dei rappresentati del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Sono presenti il dottor Picciolini, esperto Adiconsum, il dottor Biagetti e il dottor Melchiorre, esperti Adoc, il dottor Elio Lannutti, presidente Adusbef, l'avvocato Fanti, esperto Codacons, il dottor Avallone, vice presidente della Federconsumatori e il dottor Veroli, esperto Federconsumatori, che ringrazio vivamente per essere qui presenti. L'indagine conoscitiva concerne la riforma che è stata attuata nella passata legislatura dalla legge sul risparmio; essa prevede quindi una valutazione. Nello stesso tempo questa legge ha in corso una modifica, che è stata varata dal Governo con un provvedimento del 31 agosto su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nel mese di ottobre. Accanto quindi alle questioni di carattere più generale e specifico, di più ampio respiro, vi saremmo molto grati se vorrete o potrete darci delle indicazioni in proposito. PICCIOLINI. Signor Presidente, esprimo anzitutto i miei ringraziamenti per l'audizione che ci viene oggi concessa su un argomento estremamente importante che ha visto il Paese, i risparmiatori ed i consumatori estremamente coinvolti a causa della carenza della legislazione precedente. Mi scuso se parlerò di contenuti in realtà già presenti nello schema di decreto delegato, ma purtroppo non abbiamo ancora avuto modo - o almeno io non ho ancora avuto modo - di visionarne la bozza. Nell'accogliere l'invito del Presidente alla rapidità, dividerò l'intervento in tre parti specifiche. Esprimerò anzitutto alcune osservazioni e proposte sulla legge n. 262 del 2005, partendo però dal presupposto, spero condiviso, di arrivare ad un sistema di controlli e di vigilanza nel nostro Paese al livello degli altri Paesi, non solo europei, ma di tutto il mondo. In Italia vi sono ancora sette Autorità di vigilanza, e questo crea una situazione quanto meno complicata. Oltre all'aspetto politico, che non mi pare il caso di ricordare alla Commissione, c'è un aspetto anche di costi per le imprese che, alla fin fine, non possono che ricadere sul consumatore finale, sul risparmiatore finale, sul cliente finale della banca. Pur sapendo che lo schema di decreto legislativo non può che muoversi all'interno della delega contenuta nella legge n. 262, osservo che però, in prospettiva, sarà sicuramente necessario affrontare questi argomenti. Ricordo in proposito solamente le dichiarazioni del presidente della CONSOB, Lamberto Cardia, il quale ha affermato che occorre operare secondo il principio di una netta separazione dei-compiti per finalità. Un esame molto rapido dell'articolato mi consente di compiere un'osservazione di carattere generale con riguardo al tema delle sanzioni.

2 In proposito debbo purtroppo rilevare che la situazione si è aggravata a seguito dell'approvazione della legge sull'indulto, che ha previsto anche i reati finanziari tra quelli ricompresi nel provvedimento. Procedendo per sommi capi, credo sia necessaria una maggiore e migliore presenza degli amministratori indipendenti all'interno dei consigli di amministrazione. Se ho letto bene i giornali, una delle norme contenute nello schema di decreto dovrebbe muoversi in questa direzione. Allo stesso modo, rimanendo in tema di organi sociali, è certamente necessario rivedere la possibilità per il collegio sindacale di rivolgersi direttamente al tribunale. In caso contrario credo infatti' che non svolgerebbero bene il proprio compito. Ho letto poi che si starebbe procedendo all'eliminazione del voto segreto: ciò è certamente necessario in quanto - fornisco solamente una motivazione - si darebbe altrimenti forza a patti di sindacato segreti, non conosciuti, a danno della massa di azionisti e risparmiatori. Credo poi sia inutile la nonna contenuta nell'articolo 11 riguardante la responsabilità del collocatore di titoli fino a 12 mesi dall'emissione perché (penso all'esempio più lampante, il default Cirio) non si è mai verificato in Italia che le crisi siano avvenute nei primi 12 mesi. E quindi necessario superare questa norma e ritengo sicuramente dannoso, o comunque non utile, prevedere che basti presentare il prospetto affinché non vi sia più responsabilità del collocatore. Circa la profilatura dell'articolo 12, la situazione sarà modificata (e sarà quindi modificata anche la stessa legge) con l'introduzione della direttiva MiFID. Mentre, se da un lato riteniamo fondamentale e importante la possibilità di prevedere il tasso effettivo per tutte le operazioni, dall'al~ tro crediamo che anche in questa materia serva una semplificazione. Ricordo che attualmente abbiamo il TAEG, il TEG, il TEG legale, l'isc, il TEGM: il consumatore si perde tra tutte queste sigle, che rilevano, tra l'altro, qualcosa di sostanzialmente identico. Nutriamo forti perplessità sulla costituzione dell'organismo a favore - dico così per semplificare - dei promotori finanziari, perché crediamo che in questo caso prevedere la presenza della CONSOB come -se mi si permette questo termine - ultima istanza, fosse una soluzione certo migliore che far gestire una situazione a chi quella situazione la vive. E peraltro abbastanza contraddittorio che, nel momento in cui si sta discutendo degli ordini e degli albi in vista di una loro eliminazione o ridimensionamento, se ne crei di fatto un altro con la previsione addirittura di poteri sanzionatori. Mi avvio rapidamente alla conclusione chiedendo che il decreto delegato migliori, ove possibile, tutta la parte relativa agli articoli 27 e 29, riguardanti le procedure di conciliazione e di itrato e la risoluzione delle controversie. Essendomi già soffermato sul tema delle sanzioni, tengo in conclusione a rilevare che, nonostante questa audizione riguardi la legge n. 262 e la sua attuazione, le problematiche relative al credito vanno oltre. Vi sono situazioni abbastanza gravi. Il testo unico bancario (TUB) e il testo unico finanziario (TUF) non racchiudono tutte le norme della materia e alcune leggi sono orinai obsolete. Nella stessa proposta di legge di introduzione dell'azione collettiva, la cosiddetta class action, a nostro parere dovrebbe essere inserito un ulteriore articolo, un passaggio ulteriore sull'aspetto finanziario. Quanto all'abolizione di uno degli organi dell'autorità di controllo, l'ufficio italiano dei cambi, osservo che sussiste un problema molto rilevante perché non tutto può essere delegato alla Banca d'italia, una parte dovendo tornare al Ministero dell'economia. Ciò mi sembra evidente.

3 Come ultima considerazione mi rifaccio al disegno di legge presentato da lei, signor Presidente, riguardante le persone che hanno subito danni dai default passati. Crediamo che il disegno di legge proposto all'inizio della legislatura debba essere inserito nello schema di decreto delegato con la possibilità, da un lato, di ridurre le spese da parte del consumatore e, dall'altro lato, di vantaggi fiscali per le banche che arrivano alla conciliazione. Auspichiamo pertanto che si arrivi rapidamente al varo di una simile norma, magari inserendola nello schema di decreto legislativo su cui sarete chiamati ad esprimere il parere nel mese di ottobre. LANNUTTI. Buongiorno a tutti e grazie per l'audizione. Intervenendo a nome dell'adusbef, cercherò di essere il più possibile sintetico, anche se la materia è molto vasta perché le questioni riguardano l'applicazione della normativa sul risparmio, su cui nutriamo qualche dubbio. Ad esempio, ci chiediamo che fine abbia fatto la problematica inerente i fondi dormienti delle banche, che pure è prevista: è stato fatto un censimento, un monitoraggio? Riteniamo vi sia troppo squilibrio anche nel riordino delle Autorità. La Banca d'italia ha dipendenti eccellenti, nel numero di circa 8.000, mentre l'antitrust e le altre Autorità hanno dipendenti. E allora questi lavoratori dovrebbero anche poter essere impiegati per il bene del Paese, non semplicemente per difendere interessi esclusivi che coincidono con quelli delle banche, com'è avvenuto fino ad ora. Un anno fa «i furbetti del quartierino» impazzavano sulla stampa, volevano fare le scalate, mentre la Banca d'italia veniva criticata; adesso c'è un nuovo Governatore, anche per effetto della recente legge sul risparmio. Sulla vicenda dei fondi dormienti vi era stata una sua proposta di legge in passato, signor Presidente, che poi è stata inserita in questa legge di riforma; che fine ha fatto? Vi sono poi anche altri aspetti da approfondire, per esempio la portabilità del conto corrente. I rapporti con le banche presentano luci ed ombre, perché in alcuni casi ci sono state le conciliazioni, in altri casi i giudizi dei tribunali ai quali le associazioni si sono rivolte; orinai c'è una tendenza prevalente da parte della giurisprudenza a dare ragione agli utenti laddove si sono verificati casi di risparmio tradito (Cirio, bond argentini, Parmalat). Sono stati realizzati alcuni tavoli di conciliazione, ma questi alla fine non possono esaurire tutta la tematica del risparmio tradito. Anche per questa ragione rilevo che l'italia è un terreno di conquista per gli operatori stranieri. Alcune banche estere sono venute in Italia; noi eravamo d'accordo e abbiamo difeso la possibilità per le banche estere di venire in Italia. Però ABN AMRO ha conquistato l'antonveneta e ha promesso di ridurre i costi per la clientela: sul mercato olandese un paniere di servizi bancari costa attorno ai 50 euro, in Italia, con Antonveneta, lo stesso paniere è intorno ai 400 euro. E lo stesso dicasi per la BNL. Vi sono poi la questione Telecom, le privatizzazioni fatte in passato, la costituzione di monopoli anche nel settore bancario. Le privatizzazioni effettuate a partire dal abbiamo svolto uno studio in materia -non hanno portato vantaggi e benefici se non al management; per i consumatori non ci sono stati benefici. Detto questo, esporrò alcune brevi considerazioni sullo schema di decreto approvato nel recente Consiglio dei ministri. Non si parla dell'articolo 118 del testo unico bancario. Il decreto Bersani-Visco, entrato in vigore il 4 luglio, doveva introdurre la reciprocità negli aumenti o nelle diminuzioni dei tassi, sia sugli impieghi che sui depositi; aspettiamo gli estratti conto che arriveranno per vedere se questa reciprocità c'è effettivamente stata. Ricordate lo scandalo della Banca popolare di Lodi? Ad un milione di risparmiatori il ragionier Fiorani addebitò 100 euro a testa, ma finora risarcimenti non ci sono stati. Oltre all'articolo 118 vi è poi l'articolo 7 del testo unico bancario. Noi non vorremmo che ci fossero delle Autorità che, in qualche modo, operino al di sopra della legge. Un dipendente della pubblica amministrazione che viene a conoscenza di una notizia di reato è obbligato ad andare dalla magistratura; un ispettore della Banca d'italia che va ad ispezionare BIPOP o la ex Popolare di Lodi e si imbatte in una notizia di reato deve riferire al Governatore della Banca d'italia, il quale a sua volta decide se riferire o meno

4 all'autorità giudiziaria. Noi riteniamo che alcuni aspetti andrebbero rivisti: l'articolo 7 del testo unico bancario, il segreto d'ufficio, la collaborazione tra le Autorità, l'articolo 4 del testo unico della finanza. Già il dottor Picciolini ha parlato della vicenda dei 12 mesi: nel momento in cui - questo è nel nuovo testo e mi pare che sia anche in un regolamento della CONSOB - una banca o un intermediario emette dei bond, se ne fa carico per un anno. Ma il caso Cirio e gli altri grandi crack che si sono verificati hanno avuto un decorso ben superiore ad un anno; quindi anche questo aspetto andrebbe rivisto. Sul riordino delle Autorità è già stato detto: forse ce n'è qualcuna di troppo. Infine - è notizia recente uscita sui giornali - pare che, mentre per le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui si verificasse qualche inconveniente nella gestione del bilancio, la Corte dei conti è abilitata a verificare se è stata effettuata una gestione buona o cattiva, la Banca d'italia anche in questo caso gode di una sorta di sovranità illimitata, anche nel rispondere di eventuali danni. Queste sono le questioni più rilevanti; lascerò poi un breve documento alla Commissione. AVALLONE. Signor Presidente, innanzitutto devo esprimere, a nome della Federconsumatori, il piacere di avere di fronte un Presidente come lei, che ha seguito per anni le vicende che riguardano la situazione del risparmio in Italia. Mi associo a molte delle cose già dette, sulle quali pertanto non mi dilungo. Tuttavia deve essere chiarito un punto. E' stata varata una riforma del risparmio e adesso si interviene su di essa con una legge delega: non è possibile non dico stravolgerla, ma nemmeno renderla molto più efficace con questo strumento. Credo che ci sia bisogno di un disegno di legge che comprenda tutto quello che manca in questa legge delega. Le cose mancanti credo siano state già evidenziate nella passata legislatura: abbiamo avanzato in tal senso proposte e, per questo motivo, Federconsumatori ha presentato un documento, che è stato già consegnato. Non mi dilungo su tutti i vari punti che abbiamo posto; l'unica cosa che tengo a sottolineare è che ci troviamo di fronte ad uno scandalo finanziario che riguarda quasi risparmiatori. Di questi, calcoliamo che a malapena il 10 per cento, a tutt'oggi, abbia avviato azioni di conciliazione, iniziative verso le banche o azioni giudiziarie. Quindi abbiamo ancora un bubbone enorme - lo chiamerei così - che impone al Parlamento, e quindi al legislatore, di trovare una soluzione anche per i disastri verificatisi nel recente passato. Ritengo che la class action, per la quale auspico un veloce iter legislativo, ma soprattutto il disegno di legge Benvenuto, presentato nella scorsa legislatura, possano rappresentare una specie di esplosione in tal senso; ci troviamo infatti di fronte a migliaia e migliaia.di risparmiatori che aspettano criteri certi di giudizio sul fatto di essere stati ingannati o meno nel processo di vendita del prodotto di risparmio. Ritenere che debba essere la magistratura a risolvere completamente questi problemi sarebbe, a nostro avviso, un danno al sistema giudiziario, dato che per giungere ad una sentenza si aspettano anni, poi ci sono gli appelli. Auspico quindi una struttura di conciliazione molto più chiara di quanto esiste oggi; si deve intervenire sugli articoli 26 e 27, perché non si capisce l'ambito dell'obbligatorietà. Tra l'altro, si sta muovendo l'abi con un'agenzia di alternative dispute resolution (ADR) che non condividiamo assolutamente, in quanto interamente gestita dall'abi, e che abbiamo contestato duramente. Riteniamo invece che la strada che abbiamo scelto con alcune grandi banche, quella della conciliazione, sia la strada maestra, perché può eliminare una parte consistente del contenzioso; l'altra parte la potrebbe eliminare il disegno di legge Benvenuto, che abbiamo apprezzato e anche più volte elogiato per la concretezza, a differenza della legge Tremonti che era vaga e risarciva a cascata senza definire chi avrebbe avuto diritto al risarcimento, come e in che quantità. Questo tipo di proposta, secondo noi, avvantaggia enormemente la controparte debole che deve essere maggiormente tutelata rispetto all'altra controparte, che è in grado di mettere in piedi una difesa forte con studi legali agguerritissimi e che, tra l'altro, minaccia i

5 risparmiatori in quanto offenderebbero l'onorabilità della banca. Ci sono quindi pericoli di denunce addirittura nei confronti dei risparmiatori che accusano la banca e chi ha operato la vendita del prodotto dì risparmio di ledere l'onorabilità della banca. L'ultima osservazione riguarda l'esigenza - lo hanno detto anche altri colleghi - di una chiara visione delle Authority e dei loro poteri, perché non è ammissibile che la CONSOB impieghi tre anni per fare le multe ad Unicredit e a Banca Intesa sui bond argentini. Infatti, nessuno dei risparmiatorì coinvolti nella vicenda che ha visto due grandi banche commettere violazioni tali da produrre una multa consistente è stato avvantaggiato. In altre parole, c'è un'acclarata responsabilità sanzionata con l'emissione di multe ormai andate in esazione da parte degli organi di controllo, ma nessun risparmiatore ha goduto, per converso, di un qualche beneficio. Si rende quindi necessario un collegamento tra l'azione delle Authority ed un concreto risultato risarcitorio per chi incappa in queste vicende. In altri Paesi esiste la possibilità di imporre il risarcimento, perché se sopraggiunge la multa significa che vi è stata violazione e, come diceva qualche collega, automaticamente dovrebbe essere attivata la magistratura. La creazione di meccanismi di risarcimento automatico nei casi di acclarata violazione credo possa rappresentare un forte contributo alla soluzione del problema. Per quello che riguarda le altre tematiche di vostro interesse, sono trattate nel documento che vi abbiamo consegnato. MELCHIORRE. Ringrazio per l'opportunità offerta anche a noi dell'adoc di discutere nuovamente della questione della tutela dei risparmiatori e dei consumatori. Non ripeto ovviamente quanto detto dagli altri colleghi né quanto scritto nei documenti consegnati e passo all'argomento che ci preme sottolineare. Nel caso della tutela del risparmio bisogna tenere conto di due o tre elementi fondamentali. L'investimento in strumenti finanziari è diventato una forma di risparmio generale, anche perché non si sa bene come difendere il risparmio dall'inflazione reale. Allo stesso tempo le soluzioni che sono state individuate dai provvedimenti di legge, e di conseguenza anche dalla legge delega al Governo per la loro disciplina, prevedono sostanzialmente una serie di misure che possono funzionare solo ex post, cioè dopo che il danno è stato prodotto. La questione che a noi preme invece capire è se sia possibile - ci rendiamo conto che questo magari non potrà avvenire proprio all'interno di questo provvedimento di legge - individuare strumenti atti ad evitare il danno. Una simile soluzione, secondo noi, potrebbe essere raggiunta rimettendo mano alla materia, come già abbiamo detto durante le audizioni prima che venisse varata la normativa in oggetto, in modo da prevedere una forma di trasparenza e rappresentanza dei piccoli risparmiatori. Tale obiettivo non si realizza con la previsione della figura del consigliere indipendente. In qualche caso addirittura è stata anche ventilata dalle autorità pubbliche la possibilità che ci siano minoranze coordinate con le maggioranze, e questo complica enormemente il panorama. Chiediamo, quindi, che si possa riprendere questo discorso, che i consumatori possano agire prima che si verifichino i danni; non casualmente abbiamo citato, nell'appunto consegnato, la vicenda Parmalat che potenzialmente è uno dei casi che potrebbe produrre un grosso danno non solo per i consumatori finali dell'azienda, ma anche per i risparmiatori, gli azionisti dell'azienda. Nell'ipotesi peggiore, infatti, crediamo che l'attuale normativa non riuscirà a difendere queste due categorie di soggetti dai danni che forse - chissà - in futuro potrebbero verificarsi. FANTI. Ringrazio la Commissione, a nome mio e del Codacons, per l'attenzione che viene rivolta a questo settore così delicato. Desidero esprimere una prima considerazione generale che riguarda il sistema bancario. Secondo una statistica pubblicata su «11 sole 24-Ore» i clienti italiani, a differenza dei clienti delle banche europee, sono piuttosto restii a cambiare conto corrente. Secondo questa indagine ciò avviene non per la soddisfazione del servizio o per i costi, ma per la burocrazia e per la diffusa sensazione che il prodotto bancario, lo sportello, sia del tutto omologato tra le diverse banche. Questo è un dato interessante ma anche preoccupante, perché vuol dire che la tanto annunciata concorrenza nel sistema non c'è; il cliente, infatti,

6 pensa che la sua banca sia come tutte le altre e che i costi siano gli stessi, per cui decide di rimanere con lo stesso istituto per anni, pur desiderando un cambiamento. Da questa premessa nasce una considerazione sul sistema legislativo vigente in questo settore. Delle novità importanti sono state introdotte con la legge finanziaria del 2006, con la legge n. 262 del 2005, con il decreto Bersani-Visco e anche con il recente schema di decreto legislativo approvato il 31 agosto dal Consiglio dei ministri. Sono tutte norme importanti, però sono il segnale di un cambiamento che ancora non c'è stato. Innanzitutto vale la pena di considerare il momento in cui sono intervenute, che è in qualche modo sospetto. Per quanto riguarda le prime due, l'ultima finanziaria e la legge n. 262, sono maturate in un clima elettorale, e forse ciò ha contribuito alla mancanza di concretezza delle proposte. Mi riferisco in particolare al fondo per indennizzare i risparmiatori e ai cosiddetti conti dormienti. Abbiamo criticato - e di ciò vi è traccia anche nella mia nota - il meccanismo, in attesa che diventi attuativo, per la determinazione del conto dormiente, che ci si sembra piuttosto astratto perché non è molto chiaro il concetto di conto dormiente. In banca e nel settore assicurativo ci sono una serie di conti immobilizzati anche per anni, però non si tratta di crediti prescritti, quindi è sempre possibile che il cliente o l'erede a distanza di anni vada a reclamare quell'importo. Se si configura un meccanismo simile anche per i conti dormienti si prefigurerebbe una continua migrazione di conti tra la Banca d'italia e le varie banche. Ci troveremo dunque di fronte a un meccanismo instabile, che quindi non costituirebbe la soluzione più idonea. Ciò che invece ci entusiasma sono le novità introdotte con il decreto Bersani-Visco, che in qualche modo sono anche riprese dal Consiglio dei ministri. La modifica all'articolo 118 del TUB è una modifica molto importante: le comunicazioni della banca relative alle modifiche delle condizioni del rapporto di conto corrente devono avvenire in forma scritta, quindi non più attraverso la pubblicazione generica sulla Gazzetta Ufficiale. Anche in questo caso però avvertiamo una continua resistenza da parte del settore bancario. Secondo una recente circolare dell'abi variazioni di qualsiasi natura possono dar luogo a modifiche, perché - precisa l'abi - qualsiasi accadimento successivo alla nascita del conto corrente può dare luogo a modifica. Si tratta di una clausola generica che consente alla banca di apportare modifiche in qualsiasi momento e ciò non ci pare che sia il modo più opportuno per rapportarsi con i consumatori. Un altro elemento che riguarda l'articolo 118 del TUB, e che ci pare interpretato male dalle banche, è costituito dalla modifica che considera un unicum i tassi e i costi. t giusto collegare i tassi con l'andamento della politica finanziaria europea, ma i costi hanno una natura diversa. Assistiamo spesso a dei messaggi promozionali di banche in cui il conto corrente viene presentato senza spese, ma dopo pochi mesi tutto cambia: si configura in tal modo una forma di pubblicità ingannevole. La nostra proposta in proposito è che queste condizioni contrattuali (costi zero o ridotti) debbano essere mantenuti per un congruo periodo di tempo, magari anche anni. Infatti è del tutto impensabile che siano conquistati clienti con delle condizioni favorevoli che poi dopo un mese o due vengono unilateralmente modificate. Per quanto riguarda in generale i costi, quelli del risparmio gestito, per esempio, sono enormi soprattutto su prodotti che hanno minor valore aggiunto, ma di questo non si parla, come non si parla dei costi di chiusura dei mutui, che, secondo l'abi, sarebbero estranei a questa normativa. Per quanto riguarda la comunicazione di recesso, anche questa è una novità importante del decreto Bersani-Visco, ma la possibilità del recesso decorre entro i sessanta giorni dalla comunicazione originaria. Non si è avuto il coraggio di imporre alle banche di dare comunicazione della modifica contrattuale con raccomandata, ma potrebbe accadere che il cliente non ne venga mai a conoscenza, o magari tardivamente, ad esempio dopo un anno, e in questo caso perderebbe anche la possibilità di recedere senza spese. In conclusione mi riallaccio a quello che hanno detto i colleghi: la legge n. 262 rappresenta una novità

7 importante, ma è ancora un provvedimento piuttosto disomogeneo, confuso, in cui non si è avuto il coraggio di prendere posizione su certi aspetti del settore bancario. Vorrei ora prendere in considerazione l'articolo 8 che riguarda il conflitto d'interesse, cioè il limite al finanziamento degli azionisti. Ora questo è un aspetto che va approfondito e sviluppato: voglio ricordare che Tanzi era anche nella cabina di regia di molte banche, e questo ha portato alla situazione che conosciamo. Bisognerebbe incidere in modo organico e molto limitante sulla possibilità di credito e di indebitamento dei grossi azionisti e soprattutto dei componenti dei vari consigli d'amministrazione. L'efficienza del sistema finanziario è ancora lontana dal realizzarsi, ma noi speriamo si stia affermando una maggior sensibilità in tal senso. Bisogna anche ammettere che le Autorità di controllo sono molteplici e in questo momento è difficile pensare ad un coordinamento fra di esse. Novità importanti riguardano l'allargamento della tutela anche per quei settori in cui era debole, per esempio il settore assicurativo, che ormai è diventato un settore finanziario, con le polizze unit linked index che sono delle forme di investimento pari alle obbligazioni. Solamente adesso si è introdotto in proposito un potere di controllo della CONSOB; fino ad ora è stato un settore senza tutela o con tutela molto debole. Queste sono le mie osservazioni e consegno comunque la mia relazione perché la Commissione possa prenderne visione. Senato della Repubblica XV Legislatura 6 Commissione 4 Resoconto stenografico (19 settembre 2006) Intervengono il dottor Giuseppe Amari, funzionario del Dipartimento reti, terziario e cooperazione della CGIL nazionale; la dottoressa Emanuela Di Filippo e il signor Walter Meazza, in rappresentanza della CISL; il dottor Paolo Segarelli, segretario confederale della UGL, accompagnato dalla signora Cristina Ricci, -dirigente confederale, dal signor Fabio Verelli, segretario della Federazione nazionale credito, e dalla dottoressa Adele Cifani, dell'ufficio studi della stessa organizzazione sindacale; il dottor Lamberto Santini, segretario confederale della UIL, accompagnato dal dottor Marco Sarli, responsabile dell'ufficio studi UILCA; l'ingegner Massimo Capuano, amministratore delegato della Borsa italiana S.p.A., accompagnato dal dottor Fabrizio Plateroti, responsabile Regulation & post trading della stessa società. I lavori hanno inizio alle ore 15. PROCEDURE INFORMATIVE Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UGL e UIL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti

8 all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», sospesa nella seduta del 13 settembre scorso. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. E in programma oggi l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UGL e UIL, che ringrazio per essere qui intervenuti. Intendo ricordare che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'attuazione della legge per la tutela del risparmio, sono già state svolte diverse audizioni in questa Commissione. Nel frattempo, lo scorso 31 agosto il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 43 della legge n. 262 del 2005, con il quale vengono introdotte modifiche alla legge sul risparmio; altre modifiche sono previste in un emendamento alla legge comunitaria, presentato alla Camera dei deputati. t per noi importante, quindi, acquisire elementi sulla legge per la tutela del risparmio, nonché indicazioni, suggerimenti ed opinioni in relazione al decreto delegato che la Commissione dovrà esaminare per dare il proprio parere nel mese di ottobre. Cedo quindi la parola ai nostri ospiti per intervenire sulle problematiche in oggetto. AMARI. Signor Presidente, a nome della CGIL ringrazio lei e gli onorevoli senatori per l'invito a portare a conoscenza della Commissione le nostre osservazioni in merito alle questioni inerenti la tutela del risparmio. In questa sede, riservandoci di presentare un documento più dettagliato e tenendo conto che siamo di fronte ad un lavoro in progressione, ci limiteremo ad alcune considerazioni sulla legge n. 262 del 28 dicembre 2005, tenendo presenti le novità intervenute con il nuovo statuto della Banca d'italia -approvato dalla Banca centrale europea - e con la bozza di decreto legislativo approvata dal Governo il 31 agosto del La relazione che illustro, e che ho già consegnato agli atti, è molto breve e sintetica: in essa abbiamo individuato alcuni punti che intendiamo intanto sottoporre alla vostra attenzione. Innanzitutto, per quanto riguarda le quattro Autorità di vigilanza, emerge un'evidente asimmetria di dimensioni e capacità operative tra di esse: si tratta, naturalmente, del portato anche storico dell'evoluzione dei mercati e degli strumenti di controllo, come registrato in Italia rispetto ad altri Paesi. Ferma restando la necessità di potenziare il sistema nel suo complesso, intensificando le forme di collaborazione e di sinergia tra le varie Autorità, esse devono tutte essere messe in grado di funzionare in piena capacità e con adeguate risorse umane e di mezzi. Anche le questioni relative alla governance, in senso ampio, ai rapporti con le istituzioni (Governo e Parlamento), ai poteri di intervento, devono essere ricondotte tutte a maggiore omogeneità ed equilibrio tra le varie Autorità. 1 criteri di nomina degli organi collegiali e del presidente (non escluse forme di rotazione per quest'ultimo tra i membri del collegio) devono essere tali da garantire indipendenza e massima qualificazione. Particolare attenzione va rivolta alla definizione dei rapporti tra gli organi collegiali e le strutture interne, con la predisposizione di assetti organizzativi, procedure e regolamenti interni, sul modello della Banca d'italia, che responsabilizzino i diversi uffici, nei vari livelli di competenza, vanificando eventuali interferenze interne ed esterne: è evidente il riferimento alle recenti vicende della Banca d'italia.

9 A tale proposito si è appreso che l'inserimento dell'articolo 6 del decreto legislativo del 31 agosto scorso che riguarda la CONSOB, oltre ad essere chiaramente - per quanto ci risulta - fuori della delega prevista dall'articolo 43 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (come è noto la delega è relativa all'armonizzazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico sulla finanza con la legge suddetta: non si capisce quindi cosa c'entri la CONSOB), allontana l'ordinamento della CONSOB stessa da quello della Banca d'italia. Infatti si istituiscono le figure del segretario generale e del vicedirettore generale, togliendo questa facoltà, insieme alle loro attribuzioni, al regolamento interno (che prevede anche, a tutt'oggi, un intervento delle organizzazioni sindacali, come in Banca d'italia, tra l'altro) e si proroga di un anno la concessione della facoltà di assunzione a chiamata diretta di 15 lavoratori, che scadeva a metà novembre. Il riordino per finalità delle Authority non deve comunque inficiare il ruolo centrale della COVIP per quanto riguarda tutto il risparmio previdenziale, per le sue evidenti differenze rispetto al risparmio finanziario, considerando anche il suo collegamento funzionale con la previdenza di base. La scelta effettuata con la legge n. 243 del 2004 e il decreto legislativo di attuazione n. 252 del 2005 sulla-vigilanza della previdenza complementare, confermata tra l'altro dalla legge n. 262 del 2005, che riconoscono il ruolo centrale della COVIP, non può essere modificata senza mettere seriamente in discussione l'intero impianto e la stessa filosofia della riforma della previdenza complementare. Se ciò avvenisse, per la CGIL, ma possiamo certo dire anche per le confederazioni CGIL, CISI- e UIL, diventerebbero inaccettabili le stesse scelte operate con le norme legislative precedenti. Per quanto riguarda il governo societario, la materia è complessa: noi chiederemo una riflessione ed una verifica sul rafforzamento dei criteri di indipendenza per gli amministratori, affinché tale indipendenza venga effettivamente garantita. Con riferimento allo statuto dei risparmiatori e alla diffusione delle informazioni finanziarie (comma 3 dell'articolo 27), noi chiederemo una definizione di tale statuto con il concorso di tutte le parti interessate (associazioni, professioni, parti sociali), un riconoscimento di interesse pubblico all'informazione e alla pubblicità finanziaria, e quindi garanzia che chi la elabori e la diffonda non sia soggetto a conflitti di interesse, o che almeno essi vengano chiaramente evidenziati. In tal senso, si può valorizzare, secondo noi, la figura dell'analista finanziario indipendente. A questo proposito, si chiede che venga potenziato presso la CONSOB l'ufficio deputato al controllo e al monitoraggio della suddetta informazione e pubblicità ed alla misurazione dell'effettivo rischio dei prodotti. Per quanto attiene alle società di gestione del risparmio e alle reti di vendita dei prodotti finanziari, a nostro avviso va riequilibrata l'attenzione e quindi anche il sistema di remunerazione, oggi completamente sbilanciato in direzione delle reti di vendita anziché verso la gestione. E' nota l'anomalia tutta italiana del controllo da parte delle banche della maggior parte delle società di gestione del risparmio e delle reti di vendita gestite, tra l'altro, anche in proprio dalle stesse banche, alle quali ritornano oltre la metà delle commissioni di gestione riscosse dai fondi. Questo ripropone il problema della separatezza tra le banche e le aziende di gestione e distribuzione, anche se, in mancanza, andrebbe resa comunque più penetrante la norma sulla nomina degli amministratori indipendenti e tutte le altre norme che garantiscono una maggiore separatezza tra le varie istituzioni (le cosiddette chinese walls). Allo stesso modo andrebbe rivista tutta la questione della remunerazione, comprese le forme incentivanti rivolte ai promotori ed oggi mirate soprattutto ai volumi di vendita, anziché alla qualità e ai risultati di

10 gestione, con tutte le anomalie e distorsioni che conosciamo. Un breve accenno, poi, alla class action: ci auguriamo, naturalmente, che il Parlamento dia rapido corso al disegno di legge in materia. Per quanto riguarda le sanzioni, sottolineiamo che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, che attribuisce il potere sanzionatorio alle Autorità di vigilanza, si pone il problema della separatezza tra le funzioni istruttorie (svolte dall'autorità di garanzia) e le funzioni sanzionatorie (che fanno sempre capo ai Presidenti della CONSOB e dell'antitrust). Come già detto, ci riserviamo di sottoporre alla vostra attenzione ulteriori approfondimenti, non solo come organizzazione, ma - mi auguro in modo unitario con le altre sigle sindacali allo scopo di migliorare le norme a tutela del risparmio. VERELLI. Ringrazio la Commissione per l'occasione che ci viene data di analizzare un problema così importante per il Paese. Quanto dirò è contenuto in un documento che abbiamo consegnato agli atti della Commissione. La legge n. 262 del 2005, «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», ha già nel nome le motivazioni che spinsero il legislatore, dopo una discussione durata oltre due anni, ad approvare un nuovo strumento normativo in un settore, quello che in senso lato potremmo definire del risparmio, che era stato attraversato da alcuni degli scandali finanziari più gravi della storia della nostra Repubblica. Questa motivazione non va mai dimenticata, a nostro avviso, perché costituisce la necessaria chiave di lettura delle norme emanate, norme tendenti a rendere più stringenti i controlli sugli intermediari finanziari e sempre meno vincolanti quei rapporti tra banche e imprese che erano stati alla base dei catastrofici esiti, per oltre risparmiatori, dei default Cirio, Parmalat, Giacomelli ed altri. In particolare, la nuova legge detta nonne in materia di circolazione degli strumenti finanziari, trasparenza e informazione del mercato borsistico, disciplina del conflitto d'interesse e delle partecipazioni, concorrenza bancaria e ruolo delle Autorità di controllo e garanzia, diritti delle minoranze, ruolo delle società di revisione, che costituiscono un insieme organico di disposizioni atte a stabilire una diversa ripartizione dei poteri di vigilanza e autorizzazione degli intermediari in modo da offrire garanzie di concorrenza, trasparenza e razionalità ad un sistema che, come detto, aveva dimostrato di poter aggirare con grande facilità sia i controlli che le leggi. In questo breve contributo non ci soffermeremo su un aspetto della legge, la cosiddetta riforma della Banca d'italia, o meglio, delle sue attribuzioni, perché riteniamo che l'argomento, che pure è stato alla base delle più accese discussioni sulla normativa, non possa essere messo in discussione se non per affrontare il delicato tema della sua proprietà, ancora oggi formalmente in mano alle banche, in altre parole agli stessi soggetti vigilati da Via Nazionale. Sappiamo che questo problema è ben presente a tutti gli addetti ai lavori, e innanzitutto ai membri di questa Commissione, ma che è stato sostanzialmente rinviato, al pari della tematica del tetto del 30 per cento per il limite di voto rispetto al possesso azionario delle fondazioni, anche dalla legge n. 262 del 2005; ci limitiamo in questa sede ad esprimere la preoccupazione per la concentrazione (circa il 44 per cento) della proprietà nel costituendo gruppo Intesa-San Paolo e l'apprezzamento delle partecipazioni che le banche, nel silenzio generale, hanno fatto, iscrivendo nei propri bilanci valori di carico elevatissimi quanto ingiustificati e dal

11 vago sentore ricattatorio. In via di principio, dunque, e - potremmo dire - sulla direzione di marcia, FUGL esprime il proprio apprezzamento per la riforma, sebbene il mancato esercizio delle deleghe attuative abbia di fatto sterilizzato molti dei provvedimenti più urgenti. Ci riferiamo in modo particolare agli aspetti connessi alla regolamentazione del conflitto di interessi ed alle partecipazioni rilevanti delle imprese all'interno delle banche (e anche viceversa, ovviamente); le deleghe che erano state conferite al Governo sono state lasciate cadere (la data ultima per esercitarle era il 12 luglio) senza che fossero dettate norme atte a stabilire i necessari paletti. Non c'è stata così l'attesa stretta sui conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di banche, SIM e assicurazioni e nella gestione di portafogli di investimento su base individuale ed è venuto così meno il tentativo di limitare la commistione di interessi nelle banche e negli altri organismi finanziari che sono contemporaneamente emittenti di prodotti di investimento e venditori a terzi. Un intreccio evidenziato anche da «Il Sole 24 Ore» che, in un articolo a firma Carabini, ha rilevato: «Le banche (dati CONSOB) controllano il 92 per cento delle società di gestione del risparmio (Sgr)... se una Sgr è "influenzata" dalla banca che la controlla, le distorsioni che si possono generare nelle scelte di portafoglio sono spaventose...». Nè può valere la considerazione che su queste materie potrà salvificamente intervenire, come da più parti in questi giorni si sostiene, la direttiva n. 2004/39, la cosiddetta MiFID (Market in financial instruments directive), perché questa è agli antipodi degli articoli 9 e 10 della legge n. 262 e, più che sulle restrizioni, punta su un concetto, quello della trasparenza, che risulta ignoto alla stragrande maggioranza degli operatori nazionali del settore. Sintomatica, a proposito del discorso sulla trasparenza, è la vicenda relativa ai prospetti per le emissioni obbligazionarie da parte delle banche che la nuova legge ha introdotto assieme alla garanzia, per un anno, della solvenza dell'emittente. Sull'applicazione di questo principio, che potremmo definire di lealtà verso i risparmiatori, introdotto dal legislatore a seguito degli scandali sopra ricordati, si è scatenata una clamorosa quanto evidente pressione sul Parlamento, condotta dai principali giornali economici, affinché fosse revocato l'obbligo di informare compiutamente la clientela sull'investimento proposto, pressione che non ha placato neppure la decisione della CONSOB di varare un prospetto tipo per ogni piano di emissione da completare soltanto con le inforinazioni di dettaglio al momento della vendita. E, infatti, uno dei punti caldi della discussione in atto nell'ambito della riforma della riforma del risparmio che il Governo si appresta a fare, è proprio quello dell'abrogazione di questa come di altre norme ritenute troppo vincolanti dal sistema finanziario. L'UGL, semmai, ritiene che la riforma della riforma della legge n. 262 del 2005 debba invece cercare di colmare molti dei varchi ancora aperti, che sinteticamente illustreremo. In tema di conflitto di interesse confermiamo la nostra piena contrarietà e preoccupazione sia per l'ipotesi che gli amministratori di società collegate e/o appartenenti allo stesso gruppo saranno esclusi dal rispetto dell'articolo 136 del testo unico, e quindi potranno contrarre obbligazioni di qualsiasi natura ed ottenere finanziamenti senza l'autorizzazione preventiva ed unanime del consiglio di amministrazione, sia per ciò che riguarda l'eliminazione, attraverso la revisione degli articoli 9 e 10 della legge n. 262, delle cosiddette muraglie cinesi. Esprimiamo disapprovazione anche riguardo al fondo per le vittime dei crack finanziari ed al ventilato provvedimento di utilizzo delle somme contenute nei conti dormienti per il risarcimento delle vittime di tali dissesti. In particolare, non possiamo condividere né la decisione di utilizzare i soldi, ancorché dimenticati,

12 ma pur sempre di qualche risparmiatore, per ripianare perdite cagionate dal sistema bancario a migliaia di clienti, né le ipotesi temporali ritenute idonee per dichiarare un conto dormiente. Al contrario, riconosciamo la validità dell'attuale normativa riguardante i bond bancari, introdotta in nome dell'attesa trasparenza e difesa dei risparmiatori, e la conseguente previsione di standard informativi più elevati rispetto al passato. Una eventuale modifica di tale disciplina, a nostro avviso, risulterebbe inopportuna visto l'imminente recepimento della nuova normativa europea MiFID. Peraltro, potrebbe anche generare giustificati interrogativi nei risparmiatori ed originare una forte presa di posizione da parte delle associazioni dei consumatori. Sul mantenimento del ruolo della Guardia di finanza quale supporto alle indagini svolte dalle Autorità ed il conseguente obbligo di informativa alla magistratura in presenza di fatti penalmente rilevanti, esprimiamo la nostra più ferma condivisione, in quanto utili a ribadire ulteriormente parte dei principi ispiratori della legge sul risparmio: maggiori controlli e maggiore trasparenza. L'UGL approva l'abolizione del voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali che, secondo la CONSOB, avrebbe «ostacolato la trasparenza del controllo societario e la vigilanza», rendendo «estremamente difficile l'accertamento dei patti per i quali siano state omesse le comunicazioni ex articolo 122 del TUF nonché il conseguente eventuale accertamento delle azioni di concerto rilevanti ai fini dell'obbligo di OPA solidale». Su questo argomento, peraltro, la Banca d'italia - pur condividendo alcuni aspetti delle critiche della CONSOB - esprimeva un giudizio più articolato, affermando che «la norma risponde all'obiettivo di agevolare l'attivismo degli investitori istituzionali, anche in opposizione ai soci di controllo, senza compromettere il rapporto fiduciario stabilito con questi ultimi da altre società bancarie o finanziarie appartenenti allo stesso gruppo». Resta a nostro avviso, invece, ancora aperta la domanda su quanto siano indipendenti gli amministratori indipendenti, considerato che una recente ricerca sulla applicazione del codice di autodisciplina della Borsa italiana, il cosiddetto codice Preda, ha evidenziato come su 284 amministratori qualificati come indipendenti soltanto 4 rispondono alle caratteristiche previste dal codice e dalla relativa raccomandazione europea. Pur comprendendo la volontà di una più efficiente razionalizzazione, manifestiamo la nostra contrarietà ad una eventuale divisione per finalità degli organi di controllo, che comporterebbe la riduzione da cinque a tre delle Autorità preposte alla vigilanza (Banca d'italia per la stabilità, CONSOB per la trasparenza e Antitrust per la concorrenza), con la conseguente soppressione di fatto della COVIP e dell'isvap. A questo riguardo, ribadiamo in modo particolare la necessità che siano lasciate in capo alla COVIP tutte le competenze stabilite dalle legge 262 del 2005 riguardo la previdenza complementare, ivi compresa la vigilanza sulle modalità di offerta ai lavoratori dei piani previdenziali individuali da parte delle compagnie di assicurazione, vista la delicatezza della materia che coinvolge i risparmi dei lavoratori e delle imprese, che riguarda la futura pensione, ed in considerazione della lunga proiezione nel tempo (pluri decennale) di quel tipo di copertura assicurativa. Sul tema del falso in bilancio, purtroppo, nulla si sa nonostante le modifiche apportate agli articoli 2621 e 2622 del codice civile dalla legge 262 del 2005, che sono state oggetto di aspre quanto motivate critiche sia da parte dei sindacati, UGL compresa, che da parte del mondo politico. Concludiamo, infine, esprimendo il nostro vivo consenso ed apprezzamento alla ipotesi di costituzione di un nuovo CICR, con il potere di alta vigilanza nella verifica dell'effettivo coordinamento per l'esercizio delle competenze attribuite all'autorità di vigilanza nel settore finanziario ed il conseguente allargamento, oltre

13 che al Governatore della Banca d'italia, anche ai presidenti di CONSOB ed Antitrust. Ringraziamo il Presidente e la Commissione finanze e tesoro per l'invito e l'attenzione. SANTINI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione finanze e tesoro a nome dell'organizzazione che rappresento, la UIL. Noi riteniamo che la legge n. 262 del 28 dicembre 2005 abbia rappresentato un momento particolare per fermare una realtà che rischiava di divenire devastante per il Paese. Riteniamo fondamentale ed importante che in questa fase il nuovo Governo abbia avviato, anche attraverso la Commissione finanze e tesoro, una verifica rispetto ad un adeguamento di questa portata della legge in oggetto, che rappresenta per il nostro Paese, anche in termini di presenza europea, un salto di qualità e una garanzia per quanto riguarda le scelte che insieme siamo chiamati ad affrontare in un campo così delicato. Signor Presidente, nella mia esposizione procederò per punti, anche perché il testo della relazione è già a vostra disposizione. Parto dal dato relativo alla governance, dato particolarmente caro a noi della UIL. Le norme che rafforzano i diritti delle minoranze ci appaiono adeguate. Noi manifestiamo forti perplessità sull'inserimento del voto segreto in assemblea, perché complica enormemente l'attività di vigilanza delle Autorità di controllo, in particolare in materia di accertamento di patti parasociali. L'abolizione di questo dato costituisce secondo noi una chiave di lettura importante anche rispetto ad una esigenza rappresentata nel Paese, e pertanto vorremmo che fosse abolito. Si richiede, invece, il ripristino della norma che consente e consentiva al collegio sindacale di presentare denuncia al tribunale in presenza di un fondato sospetto di irregolarità commesse dagli amministratori. Nel complesso la normativa sulla corporate governance dovrebbe essere armonizzata anche con le previsioni delle best practices contenute negli atti di indirizzo comunitario e internazionale, come i «Principi OCSE sulla corporate governance». Questo per riaffermare e sottolineare la collegialità di un percorso a nostro avviso fondamentale rispetto all'europa. L'altro dato che riteniamo di sottolineare sulla proposta della legge riguarda le società estere. Condividendo l'impianto del capitolo, ma tenendo conto anche della ristrettezza dei meccanismi di controllo, riteniamo di difficile attuazione l'irrogazione da parte della CONSOB di sanzioni a società estere aventi sede nei cosiddetti paradisi legali, o fiscali, direttamente possedute da società italiane e atteso che allo stato non esistono forme di collaborazione e scambio di informazioni con i Paesi in questione, già a suo tempo individuati con il decreto ministeriale del 12 novembre 2001 (la cosiddetta white list). Andrebbe invece prevista in ambito CONSOB la possibilità di obbligo di comunicazione delle partecipazioni anche indirettamente possedute, semprechè vengano dimostrate le ragioni di carattere imprenditoriale che giustifichino l'acquisizione della partecipazione stessa nella società estera (come richiamato anche dall'articolo 165, comma 6). Questa considerazione è importante perché tale meccanismo impone alle aziende di giustificare la creazione di strutture estensive nei cosiddetti paradisi fiscali. Quindi, dover dichiarare alla CONSOB in primis la realtà effettiva di questa necessità pone una barriera ad eventuali meccanismi difficili da controllare e che comunque la CONSOB non riuscirebbe a controllare perché i trattati internazionali lo impedirebbero.

14 L'altro dato che intendiamo sottolineare riguarda i prodotti finanziari. La normativa in materia non prende in chiara considerazione le direttive europee che dovranno essere ratificate dall'italia a breve perché riguardano il discorso del prospetto MiFID. Pertanto, occorrerà armonizzare la legge n. 262 con la normativa comunitaria sulla circolazione dei prodotti obbligatori; vanno altresì parificate le normative in presenza di prodotti finanziari analoghi come L'OICR e le polizze unit linked. La norma sul conflitto di interessi è abbastanza delicata, oltre ad essere la madre di una serie di scandali cui abbiamo assistito in passato. Se non corretta, essa rischia di riproporre tali scandali in uno scenario futuro. Noi non ce lo auguriamo, ma i fatti di queste ultime ore ci preoccupano notevolmente. Rispetto a questo dato, e anche rispetto ai dati della precedente sottolineatura, dobbiamo avere ben chiare la necessità di conoscere e controllare attentamente le società collegate e le scelte da assumere rispetto a questo problema fondamentale. Per quanto riguarda le società di revisione, i poteri di verifica di aspetti quali/quantitativi della CONSOB per impedire il conferimento o la revoca di incarichi di revisione appaiono sproporzionati e di impossibile attuazione. Il termine di 20 giorni, anche considerando la presenza di poche società di vera certificazione, rischia di minorare e ridurre il ruolo dell'autorità e della CONSOB. La norma va chiaramente rivista anche alla luce della nuova normativa comunitaria. Uno dei dati che la UIL vuole porre al centro di questa comunicazione sulla legge riguarda il controllo per finalità. La legge non scioglie alcuno dei nodi preesistenti. La UIL, in linea di principio, non è contraria a specializzazioni di controllo per finalità ma, nel caso della COVIP, ritiene indispensabile il suo mantenimento ed anzi il suo potenziamento per i seguenti motivi. La COVIP, unica nel suo genere, esercita controlli sia di stabilità che di trasparenza. Questo è un dato centrale e portante, che è presente nel sistema italiano ed ha rappresentato in questi ultimi anni soprattutto per garanzia degli utenti una peculiarità unica. La stessa realtà del Regno Unito, da questo punto di vista, è carente rispetto a questo aspetto. Quindi spesso, quando vengono fatti parallelismi o si citano esempi relativi ad altri Paesi esteri, si trascura che l'assetto vigente al proposito nel nostro Paese è fortemente innovativo. Soprattutto la recente riforma del TFR ha consentito - e deve consentire - la creazione di numerosi fondi negoziali in continua crescita che, a regime, si stima che in futuro raggiungeranno un cospicuo numero (oltre fondi). Tali fondi rientrano tra quelli controllati dalla COVIP. La professionalità raggiunta in campo previdenziale e il notevole livello di specializzazione raggiunto dal personale - anche se scarso, a nostro avviso - in materia di vigilanza prudenziale hanno fatto sì che in Italia non ci siano stati casi eclatanti di fallimento di fondi pensione, come si sono verificati invece negli USA e nel Regno Unito; ciò anche per effetto, a nostro avviso - e lo sottolineiamo - di interventi tempestivi effettuati dalla COVIP per il risanamento e, in qualche caso (questa è una delle attività già svolte), per il commissariamento o la liquidazione coatta di fondi in condizione critica di squilibrio. Quindi, è stata fatta una prevenzione piuttosto che una verifica a posteriori, che comporta il rischio di essere inutile. Questa funzione svolta dalla COVIP a nostro avviso rappresenta una garanzia non formale ma sostanziale, che è servita al gestore dei nostri fondi ad affrontare una situazione delicatissima. La confluenza del TFR nel sistema bancario presuppone un'attenta analisi, attualmente di competenza della COVIP, delle tipologie di investimento adottate per evitare problemi connessi alla stabilità del fondo in presenza di conflitti di interesse tra l'impiego delle risorse della banca depositaria di pertinenza propria e della propria clientela con quelle confluite e utilizzate ai fini di investimento nel fondo aperto. Con la formula dell'autofinanziamento, a regime, le spese di gestione della Commissione non graverebbero sul bilancio dello Stato. Questa è una raccomandazione che facemmo tre anni fa in occasione di un'altra audizione, quando si cominciò a parlare di legge sul risparmio, rispetto alla CONSOB, perché riteniamo che l'intervento dello Stato sia fondamentale, ma il momento dell'autoproposizione e dell'autonomia rappresenti anche una garanzia in termini sostanziali e non formali.

15 Rispetto alle sanzioni, la nostra posizione è molto netta: avremmo preferito un ritorno al quo ante in materia di falso in bilancio. Riteniamo che un tale percorso potrebbe garantire anche una verifica sostanziale. Termino il mio intervento ricordando un dato che già rispetto alla legge n. 262 era stato uno dei nostri cavalli di battaglia: consideriamo con grande attenzione - e quindi spingiamo perché il percorso sia fortemente accelerato - il problema della class action, la cui assenza dal nostro sistema rappresenta per il nostro Paese una grave carenza rispetto ai Paesi dell'area anglosassone, ma anche rispetto ad altre esperienze. La possibilità degli utenti di mettersi insieme a costi bassissimi o a costi zero per far valere i propri diritti rappresenta un fatto di civiltà e anche di democrazia. Quindi, aver posto la class action al centro di un percorso innovativo all'interno del nostro Paese, ma anche di adeguamento a livello europeo, rappresenta a nostro avviso un momento di attenzione del risparmiatore, e quindi una riqualificazione del meccanismo del nuovo ordinamento rispetto ad una legislatura che si apre con percorsi complessi, ma con grandi aspettative da parte delle organizzazioni sindacali, in questo caso della UIL. DI FILIPPO. Signor Presidente, a nome della CISL rivolgo un vivo ringraziamento al Presidente e alla Commissione, che ci consentono di far conoscere alle istituzioni parlamentari il punto di vista dei rappresentanti dei lavoratori rispetto alle questioni riguardanti il ruolo, le funzioni e l'efficacia dei controlli nei confronti del sistema creditizio e finanziario. Già in passato abbiamo rilevato l'importanza e la delicatezza di questo ruolo. Un ruolo essenziale che negli ultimi anni non è riuscito a salvaguardare i risparmiatori dai comportamenti opachi e talvolta illegali di un sistema che si è concentrato esclusivamente nella ricerca di assicurare un utile al proprio azionista. Una condotta, quella del sistema bancario, che è inconciliabile con l'utilità sociale sancita dall'articolo 41 della Costituzione come cardine della definizione dell'esercizio della libertà d'impresa. Per questo motivo e a causa del fallimento del precedente sistema dei controlli, all'indomani dello scandalo Parmalat abbiamo sottolineato l'urgenza di una legge bipartisan sulla tutela del risparmio che contenesse un sistema di norme capace di sciogliere i legami, anche i più fragili, tra amministrazione, sindaci, revisori dei conti, società di rating e banche. Così come più volte abbiamo denunciato il fatto che l'esistenza di un sistema finanziario e creditizio trasparente presupponesse la neutralità e l'efficacia delle Authority preposte al controllo. Queste nostre attese, con la legge n. 262 del 28 dicembre 2005, andarono in gran parte deluse. Sono andate sicuramente deluse le aspettative di una legge che nell'interesse del Paese trovasse un'ampia convergenza tra maggioranza ed opposizione. L'evolversi della cronaca parlamentare e l'inasprirsi della lotta politica anche sulle questioni legate alla tutela del risparmio dimostrarono, infatti, rapidamente l'impossibilità di giungere in tempi brevi ad una riforma condivisa. Ma anche dal punto di vista dei contenuti, il risultato finale, assicurato inizialmente dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005, fu giudicato dalla CISI insufficiente. Per questo riteniamo positivo il recente intervento del Governo volto a dare una soluzione ad alcuni elementi critici della originaria legge di tutela del risparmio. Un intervento che, partendo dal sistema dei controlli, dà una maggiore coerenza alle funzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, trasferendo ad essa alcuni poteri autorizzatori in tema di concorrenza bancaria che la legge n. 262 attribuiva alla Banca d'italia. Una misura, questa, che conferma un impianto di controlli già presente, seppur in forma imperfetta, nel testo originario della legge e che investe una serie di diverse Authority su livelli riguardanti i soggetti e i prodotti sottoposti a controllo: CONSOB, Banca d'italia, ISVAP e COVIP.

16 Siamo ancora convinti che questa distribuzione delle competenze aumenti la qualità e la precisione del controllo complessivo e vada soprattutto sperimentata. Per questo motivo si prende atto con favore che lo schema legislativo in esame risulta coerente con l'impostazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, da noi condiviso, di affidare in capo alla COVIP l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza e controllo sull'intero settore della previdenza complementare, riconoscendone così la peculiarità rispetto all'ordinamento dei prodotti finanziari. Ciò premesso, si rileva che nel testo in esame permane una disposizione (articolo 3, comma 1, lettera c) suscettibile di creare confusione e difficoltà applicativa, a cui si deve rimediare in sede di stesura definitiva specificando che il passaggio di competenze non riguarda i prodotti relativi a forme pensionistiche complementari. Le modifiche, invece, in materia di partecipazione della minoranza e di soggetti indipendenti presenti negli organismi societari, operata sul precedente testo di legge, recepiscono le nostre critiche alla legge n L'aumento del numero degli amministratori indipendenti, la loro decadenza in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e l'elezione dei sindaci con voto di lista sono, infatti, dei provvedimenti chiari che potenziano e garantiscono il ruolo delle minoranze negli organismi societari e costituiscono un primo passo per aumentare la trasparenza e la correttezza degli organismi societari delle banche e dei soggetti finanziari. Definire nuovi criteri di governance vuol dire infatti definire una più ampia platea di soggetti titolari di diritti nella vita di impresa. L'obiettivo di un ottimale governo e controllo societario si persegue se all'interno delle aziende si attiva una effettiva dialettica degli interessi presenti nella stessa azienda. Gli azionisti di minoranza rappresentano una componente di rilievo; l'altra, a nostro parere, è rappresentata dai lavoratori. Questi ultimi, soprattutto quando sono in possesso di azioni, dovrebbero essere messi in grado di esprimere e far pesare.il proprio voto nelle assemblee societarie. Questo problema non è stato efficacemente risolto dal testo unico sulla finanza (legge n. 58 del 1998), né dalla più recente riforma Vietti, ed è purtroppo ancora la nota mancante nel disegno di riforma organica introdotto dalla legge di riforma del risparmio. Quello della democrazia economica è, invece, un aspetto essenziale perché proprio i soggetti più coinvolti nelle vita dell'azienda, i lavoratori, trovino una rappresentanza ed una tutela degli interessi di cui sono portatori. Come CISL continuiamo, anche oggi come ieri, a richiamare l'attenzione del mondo della politica sulla necessità che tutte le soluzioni normative in materia di credito e di finanza debbano essere in grado di tutelare tanto i risparmiatori quanto i lavoratori. Spesso distinguiamo in modo artificioso queste due categorie; in realtà, come la cronaca recente e lontana ci ha dimostrato, i due mondi si confondono tra loro e pagano due volte il costo di perverse scelte imprenditoriali. Le pagano, innanzitutto, come lavoratori, quando la bolla speculativa esplodendo travolge la solidità dell'azienda, ne mette in discussione la sopravvivenza e quella dei posti di lavoro suoi e dell'indotto. Le pagano anche come risparmiatori, quando, dopo aver investito quotidianamente con il proprio lavoro, investono nell'azienda anche la propria fiducia e i propri risparmi, ottenendone illusioni e distruzione di valore. Avere ben presenti questi interessi, significherà individuare, oltre ad un insieme di sanzioni efficaci, anche una serie di norme positive che consenta a tutte le forze del Paese di privilegiare la produttività delle imprese su cui innestare una nuova stagione di crescita ed occupazione. Senato della Repubblica

17 XV Legislatura 6 Commissione 5 Resoconto stenografico. (20 settembre 2006) Intervengono l'ingegner Vittorio Mincato, presidente dell'assonime -Associazione fra le società italiane per azioni accompagnato dal dottor Stefano Micossi, direttore generale, e dal dottor Carmine Di Noia, vice direttore generale e responsabile del settore mercato mobiliare della medesima associazione. I lavori hanno inizio alle ore 15,00. PROCEDURE INFORMATIVE Audizione di rappresentanti dell'assonime -Associazione fra le società italiane per azioni PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», sospesa nella seduta di ieri. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. E prevista oggi l'audizione dell'associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME). Sono presenti il presidente, ingegner Vittorio Mincato, il dottor Stefano Micossi, direttore generale, e il dottor Carmine Di Noia, vice direttore generale e responsabile del settore mercato mobiliare, che ringrazio per essere qui presenti. Lo scopo dell'indagine conoscitiva che la Commissione finanze sta svolgendo si prefigge in primo luogo una valutazione della legge sul risparmio, sulla sua fase d'avvio, sul modo in cui essa si sta sostanziando; nello stesso tempo cogliamo l'occasione non solo per recepire riflessioni di carattere generale che si riferiscono al medio e lungo periodo, ma anche delle vostre valutazioni sullo schema di decreto legislativo n. 26 emanato dal Governo il 31 agosto, che contiene una serie di modifiche che raccolgono anche delle proposte che avevano visto concordi Camera e Senato, ma anche maggioranza e opposizione, nella precedente legislatura. C'è un problema di coordinamento perché ci sono misure che sono contenute in questo decreto correttivo, ci sono altre misure che sono contenute nei principi di delega inseriti nella direttiva comunitaria MiFID, ci sono insomma anche altre questioni, che sono state già sollevate da parte di soggetti auditi, in particolare per quanto si riferisce alle competenze di COVIP e CONSOB sul risparmio di carattere previdenziale. Cedo subito la parola al presidente Mincato perché ci illustri in proposito la posizione dell'associazione che rappresenta. MINCATO. La ringrazio, Presidente, per l'invito che questa Commissione ci ha fatto e che ci dà la possibilità

18 di esprimere il nostro pensiero sull'argomento. Sono passati pochi mesi dall'approvazione della legge sul risparmio (la n. 262 del 2005), troppo pochi per valutarne appieno l'impatto; tra l'altro, mancano ancora molti provvedimenti di attuazione. L'impianto della legge a noi pare nel complesso soddisfacente; essa rappresenta una reazione adeguata, pur se tardiva, all'ondata di scandali che avevano offuscato la reputazione dei mercati finanziari italiani. Interventi significativi hanno interessato le regole di governo delle società quotate, con il rafforzamento della presenza delle minoranze azionarie nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali. t stata profondamente rivista la disciplina dei controlli contabili, rafforzando la responsabilità degli amministratori per le dichiarazioni non veritiere. Sono state inasprite le sanzioni per i reati e gli illeciti amministrativi in materia societaria, bancaria e finanziaria. 1 poteri delle Autorità e gli strumenti di tutela sono stati resi più penetranti. Su alcuni di questi temi è di nuovo intervenuto lo schema di decreto legislativo, di cui parlava poc'anzi il Presidente, ora all'esame del Parlamento, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 43 delle legge sul risparmio. Esso rimuove alcuni inconvenienti tecnici della legge senza attenuarne il rigore, migliorandone il funzionamento. Ulteriori modifiche della normativa sono imminenti, per effetto dei provvedimenti di recepimento delle direttive europee in materia di prospetto unico, che si doveva recepire entro il I' luglio 2005, servizi di investimento (MiFID), offerte pubbliche di acquisto (OPA), revisione contabile e obblighi di trasparenza delle società quotate. Alcune modifiche contenute nel decreto di coordinamento, ad esempio in materia di società di revisione e di circolazione degli strumenti finanziari, potrebbero essere trattate in maniera organica in occasione del recepimento delle citate direttive, evitando interventi ripetuti sulle stesse norme in brevi intervalli temporali. Le considerazioni che seguono affrontano, nell'ordine, i temi delle regole di governo delle società quotate, dell'assetto dei poteri di vigilanza, dell'adeguatezza del sistema di tutela dei risparmiatori La legge n. 262 ha significativamente rafforzato le regole di amministrazione e controllo delle società quotate. t prevista l'adozione obbligatoria, attraverso lo statuto, del voto di lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, allo scopo di garantire la presenza nell'organo amministrativo di consiglieri eletti dalla minoranza. La novità è rilevante; essa estende al consiglio di amministrazione un principio già dettato per il collegio sindacale, il cui presidente sarà anch'esso espressione delle minoranze, regola che trova già collocazione nelle ex società a partecipazione statale, in cui la presenza delle liste di minoranza ha già avuto un collaudo abbastanza lungo. La generalizzazione del modello dei consiglieri dì minoranza a tutte le società quotate può ben funzionare per le società maggiori, in cui sono presenti tra gli azionisti investitori istituzionali che possono garantire candidature di qualità e indipendenza. Invece, nelle società a minor capitalizzazione l'amministratore di minoranza potrebbe farsi portatore di interessi particolari - non necessariamente coincidenti con la creazione di valore per tutti gli azionisti - o addirittura di concorrenti dell'impresa. Per scongiurare questo rischio, opportunamente lo schema di decreto affida alla CONSOB l'individuazione,

19 mediante regolamento, delle soglie massime, in percentuale del capitale sociale, per la presentazione delle liste di minoranza, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; sarà la CONSOB, quindi, a stabilire i livelli. L'approvazione tempestiva di tale regolamento consentirebbe l'adattamento degli statuti già nelle assemblee del 2007, in linea con quanto auspicato anche dai rappresentanti degli investitori istituzionali, già ascoltati da questa Commissione. La legge sul risparmio ha previsto che le votazioni per le elezioni alle cariche sociali debbano sempre svolgersi mediante scrutinio segreto, circostanza appena accennata dal Presidente. Questa disposizione introduce un principio di dubbia coerenza con altre norme del codice civile e del testo unico sulla finanza (TUF), le quali presuppongono il voto palese in assemblea. Cancellando il voto segreto, lo schema di decreto ristabilisce la coerenza nel sistema di tutela della trasparenza societaria e degli assetti di controllo che tanti problemi ha dato nella scorsa campagna delle assemblee delle società. La legge n. 262 prevede la presenza obbligatoria di almeno un amministratore indipendente nei consigli di amministrazione di almeno sette membri; lo schema di decreto rende obbligatoria la presenza di amministratori indipendenti in tutti i casi e aumenta a due il numero minimo di consiglieri indipendenti nei consigli più ampi. Suscita perplessità la previsione che impone la decadenza immediata di tali consiglieri nel caso di perdita dei requisiti di indipendenza; sarebbe forse sufficiente prevedere l'obbligo per le società di ristabilire senza indugio il numero richiesto di amministratori indipendenti, laddove necessario, con gli strumenti di cui le società dispongono, per cooptazione o con la convocazione dell'assemblea. La legge n. 262 ha introdotto obblighi legali di informazione al mercato sull'adesione delle società quotate ai codici di autodisciplina e ha attribuito alla CONSOB poteri di vigilanza sulla veridicità delle informazioni fornite dalle società al mercato. Allo stesso tempo, essa ha attribuito ai collegi sindacali, che operano sotto la vigilanza della CONSOB, il compito specifico di vigilare sulle modalità di attuazione dei codici di autodisciplina cui la società dichiara di attenersi. Il decreto correttivo riporta nell'alveo dell'autodisciplina i principi che regolano la trasparenza, la correttezza e la completezza delle relazioni di corporate governance e, più in generale, di tutte le dichiarazioni di adesione a codici di autodisciplina. Più volte ASSONIME ha proposto un utile strumento per rendere l'autodisciplina più stringente: si potrebbe creare, presso Borsa italiana, un panel indipendente che analizzi la qualità delle informazioni fornite dalle società e segnali i casi di palese insufficienza. Sarebbe il mercato poi a stabilire le conseguenze. La legge sul risparmio rafforza le regole sui controlli contabili delle società quotate. Una novità significativa è la previsione obbligatoria della nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il modello di riferimento è la legge statunitense Sarbanes-Oxley. Lo schema di decreto interviene sull'ambito di applicazione della norma, precisando che l'attestazione si riferisce alla veridicità delle scritture contabili. Tuttavia, resta qualche incertezza sulle comunicazioni oggetto dell'attestazione: sarebbe opportuno chiarire che si tratta delle comunicazioni relative all'informativa contabile periodica (bilancio, relazioni semestrali e trimestrali) per non coinvolgere altre comunicazioni. La legge n. 262 ha poi introdotto significative novità in materia di revisione, soprattutto per rafforzare l'indipendenza dei revisori dalla società committente. Sono stati accresciuti i poteri di vigilanza e sanzione della CONSOB. L'estensione degli obblighi di revisione anche alle società controllanti delle società quotate, nelle quali minori appaiono le esigenze di tutela verso soci di minoranza, può costituire un disincentivo alla quotazione. La durata della revisione, che si voleva ridurre, è stata nei fatti allungata a 12 anni; nel sistema previgente

20 l'incarico di revisione poteva al massimo estendersi per 9 anni. Lo schema di decreto muta di nuovo la disciplina, prevedendo una durata dell'incarico da 6 a 9 anni; un nuovo incarico può essere conferito solo dopo un intervallo di 3 anni. In assenza di una norma transitoria, non sono chiari gli effetti delle nuove disposizioni rispetto ai contratti di revisione in vigore. Si potrebbe introdurre tale disposizione transitoria nel decreto, oppure la nuova modifica può essere stralciata, lasciando alla norma di recepimento della nuova direttiva in materia di controlli contabili il compito di regolare in maniera organica la materia. Un'importante novità della legge n. 262 riguarda gli obblighi di trasparenza delle operazioni estere delle società quotate. Lo scopo di queste disposizioni era di impedire che attraverso entità estere si potessero occultare l'assetto proprietario o le reali condizioni patrimoniali e finanziarie delle società quotate e dei gruppi di appartenenza. Il Parlamento, però, decise di limitare l'applicazione di tali obblighi ai soli rapporti con società estere istituite negli Stati i cui ordinamenti non garantiscono requisiti minimi di trasparenza sulla costituzione di società e la loro situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale. 1 criteri in base ai quali tali Stati dovrebbero essere individuati dal Ministero dell'economia suscitano incertezza. Non è chiaro se il mancato soddisfacimento di solo alcuni dei criteri debba implicare l'inserimento automatico dello Stato nella lista. Anomalo appare anche il potere, attribuito alla CONSOB, di indicare i criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di controllare imprese con sede negli Stati di tale lista; ciò configura una limitazione della libertà economica. Alcuni nuovi obblighi introdotti per le società italiane che controllano società residenti in tali «paradisi», o sono ad esse collegate, appaiono eccessivamente onerosi. Pertanto, ci chiediamo se non sarebbe opportuno da un lato estendere i nuovi obblighi di trasparenza a tutte le operazioni estere delle società quotate, dall'altro eliminare gli adempimenti eccessivamente onerosi, tenuto anche conto degli obblighi già in essere derivanti dagli IAS e dalle norme sui controlli contabili. La legge sul risparmio è intervenuta in materia di circolazione degli strumenti finanziari con una serie di misure volte a rafforzare la trasparenza nelle operazioni di vendita di titoli ai risparmiatori. In particolare, si è previsto che gli investitori professionali, qualora abbiano ceduto a un proprio cliente prodotti finanziari a loro esclusivamente riservati all'emissione prima di un anno e senza adeguata informazione, siano chiamati a rispondere della solvenza dell'emittente. Questa disciplina, nel complesso accettabile, presenta alcune imperfezioni tecniche meritevoli di aggiustamento. Lo schema di decreto legislativo modifica radicalmente tale impostazione con innovazioni che non appaiono del tutto convincenti: la garanzia contro l'insolvenza viene eliminata, ma si introduce la nullità dei contratti di acquisto, che scatta in caso di rivendita sistematica da parte dell'originario sottoscrittore. Questa formulazione appare di difficile interpretazione; sarebbe forse meglio soprassedere. La materia potrebbe essere affrontata in occasione dell'imminente decreto legislativo di recepimento della direttiva sul prospetto unico. Passiamo ora agli assetti istituzionali, cui ha prima fatto riferimento il Presidente. Con la legge sul risparmio sono stati compiuti importanti passi verso una più razionale ripartizione delle competenze delle Autorità preposte alla tutela di interessi pubblici nel settore finanziario. Si è anzitutto progredito in direzione di una ripartizione funzionale di competenze che affida alla CONSOB la tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli operatori e alla Banca d'italia la garanzia della sana e prudente gestione degli intermediari. Tale processo non è concluso. Restano Autorità separate per le società di assicurazione e i fondi pensione e qualche sovrapposizione tra le funzioni svolte dalle Autorità, che conducono a prescrizioni non sempre tra loro coerenti e duplicazioni di oneri per gli operatori. 1 poteri antitrust in materia bancaria sono stati attribuiti all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale scelta va lodata. Attraverso la separazione istituzionale tra Autorità di vigilanza e Autorità di concorrenza viene assicurato il trasparente perseguimento dei distinti obiettivi della stabilità del sistema finanziario e dello sviluppo concorrenziale dei mercati.

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