comunicazione di rinnovo comunicazione di rinnovo senza modifiche
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- Giada Orsini
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1 U.O. RIFIUTI E BONIFICA SITI CONTAMINATI tel fax Classifica fasc. 203/2011. Modena, 23/10/2013 SPETT.LE DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. VIA O. RESPIGHI, MODENA (MO) e p.c. e p.c. AL COMUNE DI MODENA SETTORE AMBIENTE ALL'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA DISTRETTO AREA CENTRO MODENA OGGETTO: D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM. ART RINNOVO ISCRIZIONE N. MOD010 AL 'REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI'. DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MODENA, VIA O. RESPIGHI, 190. Richiamati: - la comunicazione presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. di Modena in data 20/06/98, ai sensi dell art.33 1 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 29/06/1998, integrata e modificata in data 31/07/2000 e 23/11/2000, relativamente all impianto ubicato in via Respighi, 190 a Modena; - il provvedimento, prot. n. 9195/8.8.4 del 19/02/99, con il quale la ditta Fanton Arrigo S.r.l. è stata iscritta al n. MOD010 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti" della Provincia di Modena, con validità dal 20/06/1998 al 19/06/2003; - la comunicazione di rinnovo senza modifiche trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 31/03/2003, ai sensi del art.33 comma 5 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 01/04/2003; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l., ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, in data 11/03/2004, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti (integrazione di una nuova tipologia di rifiuti, punto 7.10 del D.M. 05/02/98) e la successiva documentazione integrativa trasmessa in data 03/06/2004; - il provvedimento della Provincia di Modena, prot. n /8.8.4 del 29/07/2004, attestante l avvenuto rinnovo dell iscrizione n. MOD010 al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti a decorrere dal 20/06/2003 sino al 19/06/2008; 1 Abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 parte quarta art Pagina 1 di 13
2 - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 10/06/2005, ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 14/06/2005; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 29/07/2005, ai sensi dell art.33 del D.lgs 22/97, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 02/08/2005, tesa ad integrare l attività di come di seguito riportato: gestione di una nuova tipologia di rifiuti: punto 5.16 del D.M. 05/02/98 e ss. mm., aumento dei quantitativi massimi istantanei dei rifiuti previsti ai punti: 3.1, 3.2, 5.1, 5.19 e 9.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., aumento dei quantitativi massimi annuali dei rifiuti previsti ai punti: 3.1 e 5.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., integrazione della tipologia 3.1 con il codice e della tipologia 5.6 con i codici e ; - la richiesta di autorizzazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 03/06/2006, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 05/07/2006, tesa a proseguire, nel regime ordinario dell art. 208 del D.lgs 152/2006 parte quarta (ex art. 28 del D.lgs 22/97), secondo quanto previsto dall art. 11 comma 5 del D.M. 186/2006, le attività di dei rifiuti previsti ai punti 5.8 e 5.16 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. che, pertanto, non sono più ricomprese nella presente iscrizione; - la comunicazione trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 23/07/2007, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 06/08/2007, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta, per modifica sostanziale delle operazioni di di rifiuti, consistenti nell aumento delle quantità massime annuali di rifiuti previsti al punto 3.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. da a ; - la comunicazione di rinnovo senza modifiche trasmessa dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 14/02/2008, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n /8.8.4 del 19/02/2008, ai sensi dell art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.; - il provvedimento prot. n /8.8.4 del 11/02/2010 attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione n. MOD010 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti" della Provincia di Modena dal 20/06/2008 al 19/06/2013; Visto: - la comunicazione di rinnovo senza modifiche presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 26/02/2013, ai sensi dell art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n / del 28/02/2013, relativa all attività di di rifiuti effettuata presso l impianto ubicato in via Respighi, 190 a Modena; - la comunicazione presentata dalla ditta Fanton Arrigo S.r.l. in data 09/04/2013, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n / del 11/04/2013, nella quale la ditta dichiara l intenzione di installare una nuova presso cesoia al posto di quella attualmente presente e ubicata sotto tettoia, dichiara, inoltre, che la vecchia e la nuova cesoia sono analoghe in termini di potenzialità produttiva, la nuova cesoia è unicamente più potente quindi in grado di pressare materiali più resistenti, a seguito dell installazione della nuova presso-cesoia in loco a quella precedente non verrà modificata in alcun modo l attività di rifiuti già attualmente svolta, la planimetria lay- Pagina 2 di 13
3 out rifiuti non subisce modifiche in quanto la presso cesoia viene installata nella stessa posizione di quella precedente; - la nota di rettifica trasmessa via mail in data 23/05/2013 nella quale si trasmette nuova pagina 1 dell allegato 1 in sostituzione di quella allegata alla comunicazione di cui sopra riportante un quantitativo di stoccaggio massimo annuale inesatto per i rifiuti previsti al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. cioè anziché ad oggi autorizzate; - la nota della Provincia di Modena prot. n / del 28/05/2013 nella quale si comunica alla ditta che nulla osta all attivazione, dalla data della stessa, delle modifiche dichiarate nella comunicazione trasmessa in data 09/04/2013 sopra richiamata, facendo salve eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni all utilizzo della presso cesoia in materia di rumore di competenza Comunale; Richiamata la nota della Provincia di Modena protocollo n del 10/06/2013 con la quale si comunica che la validità dell iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti della Provincia di Modena al n. MOD010, ai sensi dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., è confermata dal 20/06/2013 al 19/06/2018 e di informa inoltre che questa Amministrazione provvederà a trasmettere formale e completo atto di rinnovo dell iscrizione; Ciò premesso, con la presente; si comunica il rinnovo dell iscrizione n. MOD010 al Registro delle imprese che effettuano operazioni di di rifiuti della Provincia di Modena intestata alla ditta Fanton Arrigo S.r.l., con sede legale e impianto in via O. Respighi, 190 a Modena, ai sensi e per gli effetti dell art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.. La presente iscrizione ha validità dal 20/06/2013 al 19/06/2018. Si riportano di seguito le tipologie di rifiuti ed i quantitativi massimi ammessi alle operazioni di. Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/ rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t imballaggi in carta e cartone imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti carta e cartone Subtotale Pagina 3 di 13
4 2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t imballaggi in vetro vetro vetro vetro vetro Subtotale rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199] Operazioni di :, R lett. c Operazioni di dei rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo Desc. Recupero Destinazione o mc t rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO ACCIAIO E GHISA) limatura e trucioli di materiali ferrosi polveri e particolato di materiali ferrosi rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI FERRO ACCIAIO E GHISA) imballaggi metallici metalli ferrosi ferro e acciaio materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti Prodotti ottenuti: rottami di ferro e acciaio che hanno cessato di essere qualificati rifiuti. 2 Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore il 09/10/2011. Il Regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Pagina 4 di 13
5 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce metalli ferrosi metallo Subtotale rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199] Operazioni di :, R lett. c a) Operazioni di dei rifiuti costituiti da rottami di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio: operazioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo b) Operazioni di dei rifiuti non ferrosi o loro leghe diversi da allumino e leghe di alluminio: lett. c messa in riserva () per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche (R4): oli e grassi <2% in peso; PCB e PCT <25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale; solventi organici <0,1% in peso; polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. Desc. max mc t annuale Recupero Destinazione o rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE) zinco solido limatura e trucioli di materiali non ferrosi polveri e particolato di materiali non ferrosi rifiuti non specificati altrimenti (CASCAMI DI LAVORAZIONE DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE) imballaggi metallici rame, bronzo, ottone alluminio piombo zinco stagno metalli misti Prodotti ottenuti: a) rottami di alluminio inclusi i rottami di leghe di alluminio che hanno cessato di essere qualificati rifiuti. b) limitatamente ai rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe diversi dall alluminio: lett. e materia prima secondaria per l'industria metallurgica,conforme alle specifiche UNI ed EURO. 3 Regolamento che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti. Pagina 5 di 13
6 rifiuti di metalli non ferrosi metalli non ferrosi metallo Subtotale parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose serbatoi per gas liquido metalli ferrosi metalli non ferrosi componenti non specificati altrimenti Subtotale rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e metallo Subtotale Pagina 6 di 13
7 5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e Subtotale rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici Desc. max mc t annuale Recupero Operazioni di : Destinazione o rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) imballaggi in plastica plastica e gomma plastica Subtotale sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t limatura e trucioli di materiali ferrosi polveri e particolato di materiali ferrosi limatura e trucioli di materiali non Pagina 7 di 13
8 ferrosi polveri e particolato di materiali non ferrosi materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Subtotale scarti di legno e sughero, imballaggi di legno Operazioni di : Desc. Recupero Destinazione o mc t scarti di corteccia e sughero segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce imballaggi in legno legno legno diverso da quello di cui alla voce legno, diverso da quello di cui alla voce rifiuti urbani non differenziati Subtotale pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma Desc. Recupero mc t Operazioni di : Destinazione o pneumatici fuori uso Subtotale TOTALE La ditta Fanton Arrigo S.r.l., nello svolgimento dell attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., ed in particolare si ricorda che: Pagina 8 di 13
9 Art. 1 (Principi generali) comma 1: Le attività, i procedimenti e i metodi di di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Art. 1 comma 2: Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni 4. Art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare: a) le acque di scarico risultanti dalle attività di dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni 5 ; ( ) Art. 1 comma 4: Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati. Art. 3 (Recupero di materia) comma 1: Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. Art. 3 comma 3: Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Art. 6 (Messa in riserva) comma 1: La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Art. 6 comma 2: La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva". 4 Abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quarta art Abrogato e sostituito dalla parte III del D.lgs 152/2006. Pagina 9 di 13
10 Art. 6 comma 3: La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di entro un anno dalla data di ricezione. Art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di nell'impianto stesso. ( ) Art. 6 comma 7: La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento. Art. 6 comma 8: Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di " - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Art. 8 (Campionamenti e analisi) comma 4: Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Art. 8 comma 5: Il titolare dell'impianto di è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta. La ditta Fanton Arrigo S.r.l. nello svolgimento dell attività è tenuta a rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni: 1) ad effettuare l attività conformemente alle dichiarazioni rilasciate nelle comunicazioni e nella documentazione tecnica richiamate in premessa per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento; 2) ad effettuare lo stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere stoccati conformemente a quanto rappresentato nella planimetria "tavola "FAM02081 planimetria lay out rifiuti febbraio 2008" allegata comunicazione di rinnovo del 14/02/2008; 3) ad effettuare l attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006; 4) a rispettare le condizioni previste dall Allegato 5 al suddetto Decreto Ministeriale: Pagina 10 di 13
11 a. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; b. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva; c. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi; d. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; e. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate; f. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; g. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento; h. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili; i. i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; j. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi; k. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; l. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di ; m. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo ; n. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; Pagina 11 di 13
12 o. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse; 5) relativamente ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di cui al punto 5.19 del D.M. 05/02/98 e ss. mm., preso atto che la ditta effettua la sola messa in riserva dei suddetti rifiuti e stante la documentazione agli atti, la ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: a. non sono ammesse operazioni di trattamento sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); b. i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss. mm.; c. lo stoccaggio dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) deve avvenire esclusivamente all interno del capannone/tettoia (capannone con fronte piazzale e lato destro aperti) adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento; d. la raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico; e. devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento; f. devono essere rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; g. deve essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; h. devono essere evitate operazioni di riduzione volumetrica; 6) i rifiuti oggetto della sola messa in riserva () dovranno essere inviati ad impianti di autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.; 7) la ditta è tenuta a mantenere presso l impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta voce a specchio (ovvero, che hanno un corrispondente codice pericoloso) ai sensi dell allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. che ne attestino la non pericolosità. Si ricorda che eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività dovranno essere comunicate alla Provincia di Modena. Si ricorda che ai sensi dell art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di. Pagina 12 di 13
13 Si ricorda che la ditta è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98. Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all art. 197 del D.lgs 152/2006. Originale Firmato Digitalmente IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE Ing. Marco Grana Castagnetti (da compilare in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Modena, lì Protocollo n. del Pagina 13 di 13
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