CIRCOLARE CLIENTI: N. 17 del 13/10/2010. La disciplina degli autoveicoli
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- Concetta Di Giovanni
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1 CIRCOLARE CLIENTI: N. 17 del 13/10/2010 La disciplina degli autoveicoli La disciplina fiscale degli autoveicoli è stata oggetto, negli ultimi anni, di incisive e ripetute modifiche sia ai fini Iva, che ai fini delle imposte sui redditi. La successione di diversi regimi e decorrenze anche all interno dello stesso esercizio, sembra aver trovato dal 2008, un periodo di stabilità seppur con una serie di articolazioni normative non certo semplificatrici. Partendo da aspetti più generali (quale la detraibilità dell Iva, la deducibilità dei costi per l acquisto e per la gestione) della disciplina fiscale in vigore relativi per gli autoveicoli, vediamo alcune questioni e problematiche relative a: veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all attività propria d impresa; veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell esercizio d impresa (le c.d. auto aziendali); veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio. Con la prossima circolare (parte 2 ) verranno, invece, affrontate altre questioni e problematiche, in particolare: veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai collaboratori e agli amministratori; disciplina degli autocarri assimilati alle autovetture; plusvalenze e minusvalenze relative ai mezzi di trasporto. DOMANDE E RISPOSTE D.1. QUALI SONO LE NORME OGGI IN VIGORE PER LA DETRAIBILITÀ DELL IVA? R.1. Al fine di recepire all interno della disciplina nazionale i principi sanciti in ambito comunitario, l art. 1, comma 261 della Finanziaria 2008 ha modificato alcune disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/72. In particolare, a seguito della Decisione della Corte di Giustizia UE del 18 giugno 2007, sono state riformulate le lett. c) e d) dell art. 19-bis 1, riferite al regime di detraibilità dell IVA relativa ai veicoli aziendali a motore con la nuova norma per veicoli si intendono «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto». D.2. IN QUALE MISURA PUÒ ESSERE DETRATTA L IVA SULL ACQUISTO DI VEICOLI AZIENDALI? R.2. In base alla nuova normativa, la detrazione dell IVA è ammessa in misura pari al: 100% per l acquisto e importazione dei veicoli nei seguenti casi: sono utilizzati esclusivamente nell esercizio d impresa (veicoli strumentali per l attività propria); che costituiscono l oggetto dell attività propria dell impresa (es. concessionario auto); degli agenti e rappresentanti di commercio (salvo uso promiscuo); 40% per acquisto e importazione di veicoli stradali a motore utilizzati genericamente nell esercizio dell impresa, arte o professione. D.3. COME SI DETRAE L IVA SUI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI VEICOLI AZIENDALI? R.3. La percentuale di detrazione dell IVA relativa all acquisto dei veicoli aziendali si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono: i canoni di leasing e i canoni di noleggio;
2 le spese di impiego (es. carburanti, lubrificanti); le spese di custodia (es. autorimessa); le spese di manutenzione e di riparazione. D.4. IN QUALE MISURA SONO DEDUCIBILI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI I COSTI DEGLI AUTOVEICOLI? R.4. La disciplina recata dall art. 164 del Tuir contiene i criteri e i limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi inerenti a taluni mezzi di trasporto a motore. In particolare, tale articolo prevede due diverse forme di deducibilità delle spese relativi agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di impresa: piena, ovvero al 100% del costo sostenuto relativo a: aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motori utilizzati esclusivamente quali strumentali per l attività propria dell impresa (co. 1, lett. a), n. 1 del art. 164 del Tuir); veicoli adibiti ad uso pubblico (co. 1, lett. a), n. 2 del art. 164 del Tuir); limitata, ovvero al 40% del costo sostenuto relativo ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori adibiti ad utilizzi diversi da quelli per cui è consentita la piena deducibilità (co. 1, lett. b) del art. 164 del Tuir); limitata, ovvero al 80% del costo sostenuto relativo ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (co. 1, lett. b) del art. 164 del Tuir). D.5. COME VENGONO TRATTATE I COSTI DEGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI NELL ATTIVITÀ PROPRIA DELL IMPRESA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE? COME INDIVIDUARE TALI COSTI? R.5. La prima categoria analizzata prevede la completa deducibilità delle spese e altri componenti negativi per l'utilizzazione di autoveicoli. L art. 164 co. 1) lett. a) del Tuir è applicabile: agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m) del comma 1 dell art. 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa; ai veicoli adibiti ad uso pubblico, ovvero quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione che attesti tale destinazione (es. taxisti ed altre attività soggette ad apposita licenza). La deducibilità totale e senza limiti d importo, risulta possibile a fronte dell utilizzo del veicolo quale strumentale all attività esercitata, oppure in quanto lo stesso è stato destinato ad un uso pubblico. Ai fini dell'esatta individuazione dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, si considerano tali i veicoli senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata, così come ha evidenziato il Ministero delle Finanze con la Circolare n. 48 del 10/02/98. I costi degli autoveicoli strumentali beneficiano della piena deducibilità dal reddito d impresa, anche in relazione a quelle tipologie che pur non essendo menzionati dall art. 164 del TUIR, costituiscono comunque beni strumentali nell attività propria dell impresa (es. autocarri, autotreni). D.6. COSA COMPRENDONO GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI SOSTENUTI PER L UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI? R.6. Tra le spese e altri componenti negativi relativi ai veicoli di cui all art. 164 del Tuir devono essere compresi: gli ammortamenti; i canoni di leasing e i canoni di noleggio; le spese di impiego (es. carburanti, lubrificanti); le spese di custodia (es. autorimessa); le spese di manutenzione e di riparazione; Iva indetraibile. D.7. QUALE LIMITE DI COSTO PER AUTOVEICOLI PREVEDE L ART. 164 DEL TUIR? R.7. Qualora non ricorra alcuna delle fattispecie sopraindicate trova applicazione il criterio di deduzione limitato indicato nella successiva lett. b) dell'articolo 164 del Tuir. Rientrano nella fattispecie in esame, i c. d. auto aziendali, che pur non indispensabili all attività di impresa, appaiono fondamentali per il raggiungimento di un determinato margine di redditività. A decorrere dal periodo d imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, viene, infatti, consentita la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle c.d. auto aziendali nella misura del 40%. In questa fattispecie permangono i limiti entro cui rilevano le spese sostenute:
3 nel caso di acquisto di auto aziendali, non si tiene conto della parte del costo eccedente: ,99 per le autovetture ed autocaravan; 4.131,66 per i motocicli; 2.065,83 per i ciclomotori; nel caso di stipula di un contratto di leasing, non si tiene conto dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati al punto precedente; nel caso di stipula di un contratto di locazione o di noleggio, non si tiene conto della parte del costo eccedente: 3.615,20 per le autovetture ed autocaravan; 774,69 per i motocicli; 413,17 per i ciclomotori. D.8. IN CHE MISURA SONO DEDOTTE LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTO AZIENDALI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA NON PORTATE AD INCREMENTO DEL COSTO? R.8. La deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione delle auto aziendali a deducibilità limitata, non capitalizzate ad incremento del costo, è ammessa nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizzabili, quali risultano dal registro dei beni ammortizzabili, tenendo conto che ai fini della formazione del plafond del 5% i beni a deducibilità parziale vanno assunti al costo fiscalmente rilevante. D.9. COME VIENE DETERMINATO IL COSTO AMMORTIZZABILE PER GLI AUTOVEICOLI AD ESCLUSIVO UTILIZZO STRUMENTALE? E PER GLI AUTO AZIENDALI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA? R.9. D.10. Quando l impresa decide di acquistare un bene strumentale, il costo ammortizzabile dovrà riferirsi al costo di acquisto aumentato di tutti gli oneri che l azienda ha sostenuto, necessari per l entrata in funzione del bene. Nel caso specifico di acquisto di autoveicoli ad esclusivo utilizzo strumentale, il costo ammortizzabile per l impresa è dato dal costo di acquisto al netto Iva, in quanto essa è nella fattispecie considerata totalmente detraibile. Nel caso invece di acquisto delle auto aziendali a deducibilità limitata, il valore del costo ammortizzabile sarà comprensivo anche dell Iva indetraibile. COME SI DEDUCONO FISCALMENTE LE SPESE PER L ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO? QUAL È IL LIMITE DI COSTO PREVISTO IN QUESTO CASO? R.10. Gli agenti e rappresentanti di commercio, secondo l art. 164 del Tuir possono dedurre le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli nella misura dell 80% entro il limite di spesa pari a: ,84 per le autovetture; ,99 per le autocaravan; 4.131,66 per i motocicli; 2.065,83 per i ciclomotori; D.11. QUAL È LA % DI DETRAIBILITÀ DELL IVA PAGATA PER L ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO? R.11. Per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio, non opera la regola della detrazione dell Iva nella misura forfetaria del 40%, prevista nel caso in cui l'utilizzo del veicolo non sia esclusivamente strumentale. Questo, però, non implica automaticamente che l'agente di commercio abbia sempre diritto alla detrazione del 100%. Per i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio valgono, invece, le regole di carattere generale in materia di diritto alla detrazione dell'iva (art. 19, D.P.R. n. 633/1972), che accordano il diritto alla detrazione in base al criterio di inerenza, cioè nella misura in cui i beni ed i servizi formano oggetto dell attività propria dell agente o rappresentante di commercio. Di conseguenza, l'agente di commercio che utilizza il veicolo anche per fini estranei all'attività (ad. es. l uso personale e familiare) deve quantificare l'iva detraibile in rapporto all'utilizzo aziendale che egli fa del veicolo, per cui, potrà determinare una percentuale oggettiva di detrazione in base al criterio di inerenza, naturalmente con onere della prova. D.12. COSA SI INTENDE PER VEICOLO AZIENDALE ASSEGNATO AL DIPENDENTE AD USO PROMISCUO? R.12. Un autoveicolo aziendale si intende assegnato in uso promiscuo al dipendente quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. Si tratta di un autovettura di proprietà dell impresa che viene concessa in uso al dipendente anche per uso personale, diventando così un benefit per quest ultimo.
4 D.13. QUAL È LA PERCENTUALE DI DEDUZIONE IN CAPO ALL IMPRESA DEI COSTI DEGLI AUTOVEICOLI CONCESSI AI DIPENDENTI IN USO PROMISCUO? R.2. Il regime di deducibilità, in capo all impresa, dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti è ora contenuto nell art. 164, lett. b-bis), co. 1del TUIR. In particolare, viene stabilito che sono deducibili dal reddito d impresa nella misura del 90%, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. D.14. CHE COSA SI INTENDE PER FRINGE BENEFITS? R.14. I fringe benefits sono compensi di natura accessoria rispetto all ordinaria retribuzione erogata al dipendente; essi vengono attribuiti in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore. Una tra le più comuni tipologie di fringe benefits è proprio l autovettura, ma rientrano nella stessa categoria anche i fabbricati concessi in locazione, i prestiti agevolati. Generalmente i fringe benefits sono soggetti a tassazione in capo al dipendente, per l intero valore o sulla base di parametri prefissati come nel caso di autovettura. D.15. COME VIENE TASSATO IN CAPO AL DIPENDENTE L UTILIZZO PROMISCUO DELL AUTOVETTURA AZIENDALE? R.15. Quando l azienda mette a disposizione del dipendente un autovettura per l utilizzo promiscuo della stessa (ossia sia ai fini personali sia ai fini lavorativi), tale tipologia di fringe benefit è soggetta a tassazione in capo al dipendente, nella misura pari al 30% dell importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulla base delle tabelle ACI. D.16. VIENE AMMESSA IN DETRAZIONE L IVA RELATIVA AI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI? R.16. La detrazione dell Iva relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti varia a seconda che la messa a disposizione dello stesso sia: a titolo gratuito; con addebito di un corrispettivo specifico. Con la Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, è stato chiarito che i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti senza l addebito di un corrispettivo specifico vanno considerati veicoli non utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività, per i quali l Iva è detraibile nella misura forfetaria del 40%. Diversamente i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico sono considerati utilizzati esclusivamente nell esercizio dell attività. In questo caso l Iva è detraibile nella misura del 100%. Si sottolinea che, ai sensi dell art. 3 del DPR 633/1972, la messa a disposizione dei dipendenti dell uso di veicoli a fronte di un corrispettivo, costituisce un operazione rilevante ai fini Iva. D.17. COME SI DEDUCONO FISCALMENTE LE SPESE PER L ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DATI IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ? R.17. Secondo la prassi consolidata dell Agenzia delle Entrate e data l assenza di una espressa previsione normativa, si ritiene che per le autoveicoli assegnate in uso promiscuo agli amministratori non si applichi la disciplina dei veicoli assegnati ai dipendenti. In particolare, con la Circolare n. 1 del 19 gennaio 2007, viene chiarito che, qualora un autovettura viene data in uso promiscuo all amministratore: l ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell amministratore è deducibile per l impresa, ai sensi dell art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest ultima; l eventuale eccedenza delle spese sostenute dall impresa rispetto al fringe benefit è deducibile nella misura dell 40% entro il limite di spesa pari a ,99. D.18. QUAL È LA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DEGLI AUTOVEICOLI PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI? R.18. L attuale formulazione dell art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR dispone la parziale deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli per gli esercenti arti e professioni nella misura del 40%, entro il limite di spesa pari a ,99. D.19. UN PROFESSIONISTA POSSIEDE DUE AUTO CHE UTILIZZA ALTERNATIVAMENTE, PUÒ DEDURRE LE SPESE RELATIVE A ENTRAMBE? R.19. No. Secondo l articolo 164 comma 1 lett. b), per gli esercenti arti e professioni, le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi agli autoveicoli è ammessa nella misura del 40%, limitatamente ad un solo veicolo.
5 D.20. IN CHE MISURA SONO DEDOTTE LE SPESE RELATIVI AGLI AUTOCARRI? IN QUALE MISURA PUÒ ESSERE, INVECE, DETRATTA L IVA SULL ACQUISTO DI TALI VEICOLI? R.20. Gli autoveicoli immatricolati come autocarri, che sono veicoli utilizzati esclusivamente e strettamente come beni strumentali all attività propria dell impresa, godono della: piena deducibilità dei costi ad essi inerenti; piena detraibilità dell IVA relativa al loro acquisto e alle spese ad essi inerenti. D.21. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE I VEICOLI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE CONSIDERATI AUTOCARRI? R.21. Per usufruire del più vantaggioso regime fiscale relativo agli autocarri, in passato molti contribuenti, nell esercizio di imprese, arti e professioni, hanno immatricolato come autocarri veicoli che, in realtà, mantenevano inalterata le caratteristiche di un autovettura anche di buon categoria. Per porre un freno a tali abusi, il Direttore dell Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento del 6 dicembre 2006, in attuazione dell art. 35, comma 11 del D.L. n. 223/2006, ha escluso la possibilità di considerare veicoli strumentali gli autoveicoli che, se pur formalmente immatricolati come autocarri presentono le seguenti caratteristiche: codice carrozzeria F0; quattro o più posti a sedere; rapporto tra la potenza del motore espressa in Kw e potenza del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in tonnellate uguale o superiore a 180. I mezzi aventi le caratteristiche individuate dal citato Provvedimento non possono più essere considerati, ai fini fiscali, beni strumentali e devono seguire la disciplina prevista: dall art.164, comma 1, lett. b), del TUIR per quanto riguarda le imposte dirette (la deducibilità dei costi ammessa in misura pari al 40%); dall art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972 per quanto concerne l Iva (la detrazione dell Iva ammessa in misura pari al 40% se l auto concessa ad uso promiscuo o 100% se uso esclusivo per l attività d impresa). D.22. IN CHE MISURA LA PLUSVALENZA/MINUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE DI UN AUTOVEICOLO COSTITUISCE IMPONIBILE FISCALE? R.22. In caso di cessione di autovettura le eventuali plusvalenze (o minusvalenze) civilistiche, costituiscono imponibile fiscale nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato, come stabilito dall art. 164, comma 2 del TUIR.
6 CASI RISOLTI C.1. UN IMPRENDITORE DEVE VENDERE UN'AUTOVETTURA PER LA QUALE, ALL'ATTO DELL'ACQUISTO, NON È STATA FATTURATA IVA IN QUANTO ESPORTATORE ABITUALE (HA INVIATO AL FORNITORE DICHIARAZIONE D'INTENTO). QUINDI, POICHÉ L'IVA NON È STATA ESPOSTA IN FATTURA E NON È NEMMENO STATA DETRATTA LA QUOTA DEL 40% SI CHIEDE SE NELLA FATTURA DI VENDITA DI TALE AUTOVETTURA IL CORRISPETTIVO SIA ESENTE IVA DAL MOMENTO CHE NON È STATA PORTATA IN DETRAZIONE L IVA IN SEDE DI ACQUISTO? S.1. Si ricorda che gli esportatori abituali non possono utilizzare il plafond per l acquisto di beni e i servizi con Iva indetraibile. Poiché il caso sopra esposto può essere assimilato a quello di superamento del plafond, l imprenditore potrà solo regolarizzare la sua posizione con l emissione e annotazione di autofattura, versamento dell iva a debito, evidenziazione in sede di dichiarazione Iva annuale del debito Iva proveniente dal ravvedimento. IMPRENDITORE Emissione autofattura ESPORTATORE ABITUALE Versamento Iva a debito (ACQUISTO AUTO IN SOSPENSIONE IVA) Evidenziazione debito Iva in dichiarazione annuale C.2. UNA SPA ACQUISTA UN'AUTOVETTURA E LA METTE A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI SOLO NEI GIORNI LAVORATIVI, PER TRASFERTE DI LAVORO DI VISITA AI CLIENTI. VIENE ISTITUITO UN REGISTRO SUL QUALE ANNOTARE LE USCITE E DI CHI USA L'AUTOVETTURA ED IL MOTIVO DELL'USO. COME VENGONO TRATTATE TALI SPESE AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D IMPRESA? E AI FINI IVA? S.2. Con la Risoluzione n. 231/E del 22/08/2007, l'agenzia delle Entrate ha precisato che le autovetture assegnate ai dipendenti per l'effettuazione di visite presso i clienti, nell'ambito dell'attività di assistenza a quest'ultimi, non possono considerarsi destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, condizione essenziale per l'integrale deduzione dei relativi costi. Pertanto la società può dedursi, ai fini dei redditi, i costi relativi all'autovettura per la quota del 40%. Per quanto riguarda la detraibilità dell'iva, se l'auto è usata esclusivamente per l'attività aziendale e rimane presso la sede fuori dall'orario di lavoro, l'iva può essere detratta integralmente 100%. AUTOVETTURA ASSEGNATA AI DIPENDENTI PER VISITE AI CLIENTI (Risoluzione 231/E del ) DETRAZIONE IVA 100% DEDUCIBILITA COSTO 40%
7 C.3. L ACQUISTO DELLA SECONDA AUTO PER UN AGENTE DI COMMERCIO, PUÒ ESSERE CONSIDERATA DEDUCIBILE SECONDO LE REGOLE PREVISTE PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI SE L AUTO VIENE UTILIZZATO ANCHE DALLA MOGLIE CHE LO COADIUVA NELL'IMPRESA? S.3. Ai fini delle imposte sui redditi non sono previste limitazioni numeriche per gli agenti di commercio al numero dei mezzi posseduti. Per il costo delle autovetture per gli agenti di commercio la deducibilità è limitata all'80% con il limite ,84. La detraibilità ai fini Iva è totale (100%) se l'autovettura forma oggetto dell'attività propria, ma tale detraibilità si applica solo agli agenti e rappresentanti iscritti al relativo Albo. Inoltre, la detrazione va commisurata all'effettiva utilizzazione dei veicoli nell'esercizio dell'impresa, come precisato dalla Risoluzione n. 6/DPF del 20/02/2008, e nel caso di uso promiscuo è indetraibile la quota destinata all'uso personale. SECONDA AUTOVETTURA PER UN AGENTE DI COMMERCIO UTILIZZATO ANCHE DALLA MOGLIE (Risoluzione 6/DPF del ) DETRAZIONE IVA COMMISURATA ALL EFFETTIVA UTILIZZAIONE DEL VEICOLO = INDETRAIBILE LA QUOTA DESTINATA ALL USO PERSONALE DEDUCIBILITA COSTO 80% CON LIMITE ,84 C.4. L AZIENDA FORTUNA S.R.L. CONCEDE AL DIPENDENTE SIG. ROSSI UN AUTO CLIO STORIA CV MODELLO 2004 PER IL SUO UTILIZZO PROMISCUO NELL INTERO ANNO. COME VIENE TASSATO IN CAPO AL DIPENDENTE L UTILIZZO PROMISCUO DELL AUTOVETTURA AZIENDALE? S.4. PER DETERMINARE L IMPORTO SOGGETTO A TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE, OCCORRERÀ: Considerare il periodo di utilizzo: 365 giorni Costo km secondo le tabelle Aci: 0, Costo km complessivo: 0, = 5.348,385 Fringe benefit: % = 1.604,52 (valore verificabile dalle Tabelle Aci 2010)
8 C.5. COSA COMPORTA L UTILIZZO DELL'AUTO DI PROPRIETÀ DA PARTE DELL AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ PER SVOLGERE IL PROPRIO MANDATO FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE DELLA SUA RESIDENZA? S.2. L'amministratore che utilizza la propria autovettura per lo svolgimento dell'attività aziendale ha diritto ad un rimborso spese, in relazione alla percorrenza effettuata, sulla base della tabella Aci. Il rimborso spese non è soggetto a tassazione in capo all'amministratore, come stabilito dall art. 51, comma 5 del TUIR purché sia debitamente documentato. Il costo di percorrenza è deducibile in capo alla società se relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (o 20 se motore diesel) ai sensi dell'art. 95, comma 3 del TUIR, e a condizione che l'amministratore sia autorizzato ad utilizzare l'autovettura di sua proprietà, tramite verbale di Assemblea ordinaria (nel caso di società di capitali) o lettera di incarico (nel caso di società di persone). AMMINISTRATORE UTILIZZA L AUTO DI PROPRIETA AI FINI AZIENDALI Deducibilità in capo all amministratore Deducibilità in capo alla società ammessa purché ammessa purché spesa debitamente documentata autorizzazione all utilizzo dell auto (verbale assemblea ordinaria o lettera d incarico); spesa debitamente documentata; autoveicolo potenza non superiore a 17 cavalli (o 20 se motore diesel)
9 C.6. UN PROFESSIONISTA HA INIZIATO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL'ANNO PER GLI SPOSTAMENTI UTILIZZA L'AUTOVETTURA ACQUISTATA COME PRIVATO IN PRECEDENZA ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ. PER POTER DEDURRE I COSTI DI UTILIZZO (BOLLO, ASSICURAZIONE, CARBURANTE) AL 40% L'AUTOVETTURA DEVE ESSERE ISCRITTA A LIBRO CESPITI AL COSTO DI ACQUISTO OPPURE AL VALORE NORMALE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO? S.6. Mentre il passaggio di beni privati dalla sfera personale dell'impresa è regolato dall'art. 65 comma 3-bis del TUIR, nulla è previsto per i lavoratori autonomi. Tuttavia autorevole dottrina ritiene che le regole fissate per gli imprenditori possano essere applicate anche ai professionisti, suggerendo pertanto di iscrivere il bene nel registro dei cespiti ammortizzabili, al costo di acquisto originario. Questo sarà ammortizzato considerando come già ammortizzate le quote relative agli anni già trascorsi dall acquisto all apertura della partita Iva. AUTOVETTURA DALLA SFERA PRIVATA ALLA SFERA PROFESSIONALE IMPRESA LAVORATORE AUTONOMO Art. 65 comma 3-bis del t.u.i.r. Nessuna previsione normativa Secondo autorevole Applicazione delle regole previste per l impresa 1)iscrizione del bene nel libro cespiti al costo di acquisto; 2)ammortamento per gli eventuali anni Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Dottore Commercialista Si allega scheda riepilogativa della circolare
10 SCHEDA RIEPILOGATIVA UTILIZZO DEI VEICOLI CARATTERISTICHE PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE COSTO DI AQUISTO COSTI DI GESTIONE PERCENT. DI DETRAIBILI TA DELL IVA VEICOLI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA Veicoli utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa (veicoli senza i quali l attività dell impresa non può essere esercitata). 100% del valore di acquisto (art. 164, co.1, lett. a) del Tuir) 100% dei costi 100% (DOMANDE 1-6, 9) VEICOLI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, MA NON STRUMENTALI (DOMANDE 2-4, 6-9, CASI 1, 2) Veicoli che presentono il requisito dell inerenza, ma non sono esclusivamente utilizzati per l attività svolta dall impresa (rientrano nella fattispecie i c. d. auto aziendali). 40% del valore di acquisto con il limite di spesa ,99 (art. 164, co.1, lett. b) del Tuir) 40% dei costi 40% 80% VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI (DOMANDE 2-4, 6, 10,11, CASO 3) Veicoli che l agente o rappresentante di commercio acquista normalmente per la propria attività. 80% del valore di acquisto con il limite di spesa di ,84 (art. 164, co.1, lett. b) del Tuir) 80% dei costi 100% se auto utilizzato solo per esigenze lavorative VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (DOMANDE 12-16, CASO 4) Tipicamente sono veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero quando lo stesso lo utilizza sia per esigenze lavorative sia per esigenze personali. Tale autovettura concessa in uso al dipendente diventa fringe benefit per quest ultimo. 90% del valore di acquisto deducibile dal reddito d impresa; il fringe benefit viene tassato in capo al dipendente nella misura pari al 30% dell importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulla base delle tabelle ACI. 90% dei costi 40% VEICOLI IN USO PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI (DOMANDA 17, CASO 5) Sono veicoli di proprietà dell impresa concessi in uso promiscuo agli amministratori. il fringe benefit tassato in capo all amministratore è deducibile per l impresa, fino a concorrenza delle spese sostenute dall impresa; l eccedenza delle spese è deducibile nella misura dell 40% con il limite ,99. 40% VEICOLI UTILIZZATI DA PROFESSIONISTI O ARTISTI (DOMANDE 18, 19, CASO 6) Veicoli che i professionisti o artisti acquistano normalmente per la propria attività. 40% del valore di acquisto con il limite di spesa ,99, limitatamente ad un solo veicolo (art. 164, co.1, lett. b) del Tuir) 40% dei costi 40% VEICOLI E FALSI AUTOCARRI (DOMANDE 20, 21) Veicoli immatricolati come autocarri ai fini fiscali devono essere trattati come autovetture se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: codice carrozzeria F0; quattro o più posti a sedere; rapporto tra la potenza del motore espressa in Kw e potenza del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in tonn. uguale o superiore a % del valore di acquisto con il limite di spesa ,99 (art. 164, co.1, lett. b) del Tuir) 40% dei costi 40% se uso promiscuo dell auto 100% se uso esclusivo dell auto per l attività d impresa
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