Anno 2012 N.RF190. La Nuova Redazione Fiscale UNICO OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI DPR 322/ CM 11/ ISTRUZIONI UNICO

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1 Anno 2012 N.RF190 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 28/09/2012 UNICO OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI DPR 322/ CM 11/ ISTRUZIONI UNICO Sintesi: nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare alcuni specifici adempimenti. In particolare, in caso di omesso o tardivo invio delle dichiarazioni è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa da.516 a Tuttavia, è possibile per gli stessi sanare tali violazioni mediante il ravvedimento operoso o la definizione agevolata. Gli intermediari devono poi prestare particolare attenzione anche al rispetto delle norme sulla privacy con specifico riguardo all utilizzo di dati sensibili per gli adempimenti dichiarativi. Con l approssimarsi della scadenza del termine per invio di Unico 2012 gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono prestare particolare attenzione a non incappare in sanzioni che possono arrivare fino a ma anche all eventuale revoca di Entratel qualora non si rispettino le norme in materia di privacy. LE FASI DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA DICHIARAZIONE FASE N. 1 - IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE L intermediario abilitato è tenuto a rilasciare al contribuente (anche se non richiesto): l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione (Unico, Irap, Iva autonoma, 770, ecc.); questo deve riportare la data di rilascio e la sottoscrizione dell intermediario contestualmente: alla ricezione della dichiarazione già compilata dal contribuente o all'assunzione dell incarico di predisporre e trasmettere la dichiarazione. DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DALL'INTERMEDIARIO: l'impegno a predisporre la dichiarazione: - è in generale già conferito all'atto del mandato professionale - tuttavia è bene ribadirlo nell'impegno alla trasmissione telematica (in particolar modo laddove il mandato non sia stato rilasciato per iscritto) - art. 3 c. 6 Dpr 322/98. Copia della dichiarazione: l'impegno all'invio telematico può essere rilasciato prima che la dichiarazione sia concretamente predisposta dall'intermediario ed il termine ultimo coincide col termine per l'invio (01/10/2012). E' tuttavia opportuno che, contestualmente al suo rilascio, sia consegnata anche una copia della dichiarazione (in questo caso si procederà all'assunzione dell'impegno solo dopo aver predisposto la dichiarazione), debitamente sottoscritta "per ricevuta". In tal modo risulterà più difficile per il cliente eccepire all'intermediario il fatto di non condividere i risultati della dichiarazione trasmessa. In tal caso la data dell'impegno è di norma prossima alla scadenza per il versamento a saldo delle imposte (quindi ben prima del termine ultimo per la trasmissione telematica). Esempio In data 10/07/2012 l'intermediario ha predisposto il mod. Unico del sig. Rossi; a tale data: consegna una copia del mod. Unico 2012 al contribuente e trattiene una copia sottoscritta dallo stesso "per ricevuta" rilascia l impegno ad inviare la dichiarazione entro il 01/10/2012

2 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 2 / 9 IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA Il sottoscritto. nato a.., codice fiscale sede.. a norma dell articolo 3, comma 6, DPR n.322/1998 (modificato DPR 7 dicembre 2001, n.435) si impegna a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal sottoscritto per conto della ditta. relativi ai modelli: DICHIARAZIONE UNICO 2012 Firma dell intermediario. Data 10/07/2012 Da riportare nell'apposita sezione del frontespizio della dichiarazione IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE IN UNICO I dati contenuti nell impegno rilasciato al contribuente vanno poi riportati nello specifico riquadro denominato Impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio dei modelli di dichiarazione; in esso vanno riportati il codice fiscale dell intermediario (o n. iscrizione all albo se trattasi di CAF) e la data dell impegno. Casella Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione : va indicato il codice: 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente e l intermediario si occupa del solo invio 2 se la dichiarazione è stata predisposta dal medesimo soggetto che ne cura la trasmissione FASE N. 2 - TRASMISSIONE A) L intermediario dovrà procedere all'invio della dichiarazione entro il 01/10/2012. IMPEGNO ASSUNTO PRIMA DEL 01/10/2012 DOPO IL 01/10/2012 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DELL'INTERMEDIARIO ADEMPIMENTO trasmissione dichiarazione in via telematica entro il 01/10/2012 se correttamente inviata, l intermediario consegnare al contribuente, entro 30 giorni dalla trasmissione: originale della dichiarazione comunicazione delle Entrate di avvenuto ricevimento della dichiarazione se viene omesso invio: all intermediario viene irrogata la sanzione da. 516 a oltre alla autonoma sanzione in capo al contribuente L intermediario dovrà trasmettere la dichiarazione entro i 30 giorni successivi alla data di assunzione dell impegno; ciò al fine di evitare per se eventuali sanzioni a lui ascrivibili. Resta ferma l applicazione della sanzione al contribuente

3 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 3 / 9 RICEVUTA DI TRASMISSIONE: effettuata la trasmissione, il servizio telematico Entratel restituisce all intermediario una ricevuta (denominata comunicazione di avvenuto ricevimento ) che costituisce la prova della presentazione. La ricevuta contiene: il numero di protocollo assegnato al file; il nome del file; il numero dei documenti in esso contenuti; gli identificativi di chi ha trasmesso il file; la data di produzione della ricevuta. ERRORI DI TRASMISSIONE In fase di trasmissione è possibile che venga scartato: l intero file trasmesso (cd. fornitura ) e quindi tutte le dichiarazioni ivi contenute una singola dichiarazione. AGENZIA DELLE ENTRATE UNICO 2010 UNICO 2012 PERSONE FISICHE PERSONE FISICHE SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO PERSONE FISICHE INVIO PROTOCOLLO N DATA DI TRASMISSIONE 30/09/ /09/2011 1/10/2012 ore DICHIARAZIONI TOTALI 10 ACCOLTE 109 SCARTATE 01 Sono stati eseguiti i controli previsti dalle specifiche tecinche per la trasmissione telematica dei documenti. COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 30/09/2010 1/10/2012 Ove L'errore si verifichi, è necessario entro i 5 giorni successivi: rimuovere la causa che dello scarto; il motivo è evidenziato nella ricevuta dell Agenzia predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l invio. Se ciò non avviene, le dichiarazioni non ritrasmesse saranno considerate omesse. Decorrenza dei 5 giorni: decorrono dalla comunicazione dell avvenuto scarto la nuova scadenza, quindi potrebbe essere successiva al termine ultimo previsto per l invio. Esempio1 Esempio2 L intermediario della società Alfa Srl provvede ad inviare la relativa dichiarazione Unico SC 2012 in data 01/10/2012. Al 03/10/2012 il professionista riceve la comunicazione di scarto della dichiarazione (la data risulta dalla ricevuta). In tal caso, la dichiarazione si considera trasmessa tempestivamente se l intermediario proceda all invio entro il 08/10/2012 (ovvero entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto) Ad un professionista viene richiesto in data 6/11/2012 di predisporre e trasmettere il mod. Unico PF 2012 contenente la sola dichiarazione dei redditi. L intermediario consegna al contribuente l impegno alla trasmissione assunto il 06/11/2012. La dichiarazione deve essere predisposta e inviata entro il 6/12/2012.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 4 / 9 In tal caso, se entro tale termine la dichiarazione viene presentata: l intermediario non versa alcuna sanzione per il tardivo invio in quanto ha presentato la dichiarazione entro il termine di un mese dall assunzione dell impegno. il contribuente per sanare la violazione potrà ricorrere al ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta pari a 25 (258 x 1/10). ANOMALIE SEGNALATE Al fine di rimuove l eventuale presenza di errori gravi occorre fare attenzione al tipo di controllo che ha generato lo scarto e porvi rimedio, in particolare: CONTROLLI DICHIARAZIONE Dichiarazione con uno o più dati: non previsti per il modello di contenuto o formato errato Dichiarazione con uno o più campi che: non risultano congruenti tra loro non verificano le regole di calcolo previste dal modello SEGNALAZIONE ERRORE con il simbolo *** con il simbolo ***C l errore va rimosso RIMEDI DA ADOTTARE l intermediario, prima di un nuovo invio, dovrà: - controllare se la dichiarazione risulta correttamente compilata; - confermare i dati dichiarati, utilizzando gli strumenti di gestione degli invii telematici DICHIARAZIONE INCOMPLETA O CON DATI INESATTI: qualora una dichiarazione, per la quale l Agenzia ha dato comunicazione dell avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. Va tenuto presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione correttiva o integrativa deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare. ERRORI NON SANABILI Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione correttiva o integrativa (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d imposta, ecc.) è necessario procedere all annullamento della dichiarazione stessa. ANNULLAMENTO DICHIARAZIONE: tale operazione viene eseguita esclusivamente dal soggetto che ha effettuato la trasmissione, indicando: la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento. Ricevuta la richiesta di annullamento, il servizio telematico delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute ed a predisporre una comunicazione che riporta: - la conferma dell avvenuto annullamento della dichiarazione - la notifica dell eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. In caso di esito positivo, l intermediario deve fornire al dichiarante copia della comunicazione. Se, a seguito dell avvenuto annullamento, è necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte dell Agenzia delle Entrate.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 5 / 9 Se la nuova dichiarazione è presentata da un intermediario, questi è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale le Entrate attestano l avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata. Eccezione: non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la liquidazione (artt. 36 bis, DPR 600/73 e 54 bis, DPR 633/72. E, dunque, importante che il professionista provveda a monitorare nei giorni successivi al 01/10/2012 le comunicazioni telematiche per inviare tempestivamente gli eventuali modelli che sono stati scartati. COMUNICAZIONE DELL ERRORE DA PARTE DELLE ENTRATE File diagnostici: come noto, l'agenzia rende disponibili i software per la verifica formale della dichiarazione; in tal modo l'intermediario riesce a verificare in anticipo, in sede di predisposizione della dichiarazione, gli eventuali errori che sarebbero comunicati in sede di invio. dal B) l intermediario consegna al contribuente entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in via telematica (cioè entro il 31 ottobre 2012): l originale della dichiarazione trasmessa, redatta sul modello ministeriale, debitamente sottoscritta dal contribuente (la mancata sottoscrizione può essere sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente Ufficio delle Entrate) copia della comunicazione dell Agenzia che ne attesta l avvenuto ricevimento. RICEVUTA DEL DOCUMENTO: contiene le informazioni specifiche del documento presentato. In particolare: gli identificativi del contribuente che presenta il documento i dati contabili e riepilogativi specifici per ogni tipo di documento l esito della presentazione telematica del documento trasmesso all Agenzia delle Entrate.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 6 / FASE N. 3 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A) L'intermediario: conserva una copia della dichiarazione alternativamente: su supporto cartaceo su supporto digitale (con obbligo di riprodurre al contribuente la dichiarazione su modello cartaceo qualora l Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta). B) il contribuente: deve conservare: la dichiarazione redatta in originale su modello cartaceo copia della comunicazione delle Entrate di avvenuto ricevimento della dichiarazione

7 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 7 / 9 Copia conservata dall'intermediario: l'agenzia richiede che anch'essa sia sottoscritta dal cliente, per quanto il documento che "fa fede" sia l'originale da questi conservato; si deve tuttavia ritenere che la mancata sottoscrizione della copia conservata dall'intermediario configuri una mera violazione formale e non possa comportare delle conseguenze in capo quest'ultimo (nè tantomeno al contribuente). TERMINE DI CONSERVAZIONE (art. 3 c. 9-bis Dpr 322/98): sia il contribuente che intermediario (a prescindere che il rapporto si sia o meno interrotto con il contribuente) devono conservare la dichiarazione (rispettivamente in originale ed in copia) fino al termine del 4 anno successivo a quello di presentazione (quindi per Unico 2012 fino al 31/12/2016). E' opportuno conservare fino a tale termine anche copia delle ricevute telematiche. PREDISPONE LA DICHIARAZIONE L INTERMEDIARIO INVIA LA DICHIARAZIONE RILASCIA AL CONTRIBUENTE: l impegno a trasmettere entro il 1/10/2012 l'originale della dichiarazione e la Ricevuta telematica entro il 31/10/2012 TRATTIENE COPIA DELLA DICHIARAZIONE FIRMATA REGIME SANZIONATORIO L AGENZIA ENTRATE RILASCIA LA RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE CONTENENTE: i dati del soggetto la data di ricezione i dati identificativi del dichiarante il periodo di imposta e il modello gli estremi della ricevuta rilasciata Come noto, l art. 7-bis del DLgs 241/97 prevede a carico dell intermediario (in caso di omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione) una sanzione amministrativa da. 516 a Nota: le violazioni relative la trasmissione telematica che interessano l intermediario, nonché le sanzioni conseguenti, sono distinte rispetto alla violazione commessa del contribuente, quest ultimo viene sanzionato autonomamente, ancorché la sua violazione dipenda quasi sempre dal comportamento dell intermediario. TRASGRESSORE: secondo la CM 11/2008 la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni viene irrogata: al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi); la sanzione è applicabile esclusivamente a tale soggetto e non alla persona fisica che ha commesso la violazione; al professionista che ha assunto l incarico alla trasmissione telematica in caso di dichiarazione trasmessa da uno studio associato

8 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 8 / 9 RAVVEDIMENTO OPEROSO Anche per gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica è possibile sanare la suddetta violazione mediante il ravvedimento operoso (prima che intervenga l'eventuale attività di verifica). In particolare, condizione necessaria per potersi avvalere di tale istituto è che la dichiarazione possa ancora essere validamente presentata. Art.7 c.7 DPR 322/98: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Oltre il termine di 90 giorni le dichiarazioni si considerano omesse. Pertanto, per regolarizzare l omessa trasmissione di Unico l intermediario deve: presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza versare la sanzione ridotta pari a. 52 (1/10 di. 516) utilizzando il codice tributo Inoltre, va osservato che per le dichiarazioni presentate mediante Unico l intermediario potrà ravvedersi calcolando un unica sanzione ridotta e non, come il contribuente, tante sanzioni quante sono le dichiarazioni che confluiscono in Unico presentate tardivamente (CM 11/08) Esempio in data 05/07/2012 un professionista: - abbia assunto l impegno alla trasmissione telematica di Unico PF 2012 (redditi e IVA) di una ditta individuale - ma non abbia provveduto alla trasmissione telematica dello stesso entro il 01/10/2012. Considerato che le relative imposte sono state regolarmente versate entro i termini previsti, ai fini del ravvedimento sarà necessario: inviare la dichiarazione entro 90 giorni indicando 05/07/2012 quale data di impegno versare la sanzione ridotta di 52, con il cod. trib. 8924, per sanare la violazione dell intermediario versare la sanzione ridotta di. 50 (25 x 2), con il cod. trib. 8911, per sanare la violazione in capo al contribuente DEFINIZIONE AGEVOLATA Gli intermediari interessati dalla notifica di un atto di contestazione, potrebbero, fra le diverse ipotesi (impugnazione o presentazione di deduzioni difensive) anche avvalersi della definizione agevolata (art. 16, c.3 DLgs 472/97) definendo l atto e versando 1/3 della sanzione. MEDIAZIONE TRIBUTARIA: per gli atti notificati dal 01/04/12, se di importo inferiore a , è, inoltre, applicabile il nuovo istituto della mediazione tributaria. Sul punto, la CM 33/12, ha chiarito che questo trova applicazione anche per i provvedimenti concernenti le sanzioni notificati agli intermediari; ciò potrebbe portare a sottoscrivere un accordo di mediazione, con la conseguente riduzione delle sanzioni al 40%. Esempio In presenza di un atto di irrogazione delle sanzioni per 4.800; il professionista potrà alternativamente: - definire l atto beneficiando della riduzione ad 1/3 della sanzione, versando quindi 1.600; - formulare istanza di mediazione contenente la conferma integrale della sanzione accertata e beneficiando della riduzione della sanzione al 40%, versando così 1.920

9 Redazione Fiscale Info Fisco 190/2012 Pag. 9 / 9 PRIVACY: CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI Come noto, dall autunno dello scorso anno l Agenzia ha avviato una serie di controlli volti a verificare anche il rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono obbligati gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare, gli intermediari devono dimostrare di essere in regola con: la struttura organizzativa, specie l eventuale designazione dei responsabili del trattamento dei dati sensibili l applicazione di adeguate misure di sicurezza relative ai mezzi tecnologici utilizzati; in particolare sarà riscontrata: la corretta gestione delle password e degli accessi al software l utilizzo di adeguata strumentazione per il back-up dei dati, per l installazione ed aggiornamento di software antivirus dell installazione di dispositivi di protezione delle reti quali firewall l adozione, in caso si utilizzino reti wireless, di protocolli di sicurezza idonei a limitare il rischio che le trasmissioni dati siano intercettabili da parte di soggetti non autorizzati. l utilizzo di altre misure di sicurezza, dirette in particolare all adeguata conservazione ed archiviazione della documentazione fiscale Coloro che non rispettano tali regole rischiano la revoca dell'abilitazione all uso di Entratel. REVOCA ABILITAZIONE TELEMATICA E prevista la revoca al professionista dell abilitazione alla trasmissione telematica qualora si verifichino gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell attività di trasmissione delle dichiarazioni (art.3, DPR 322/98 e art.8, DM 31/7/98) Nello specifico, l art.8 del DM 31/07/98 prevede che la revoca dell abilitazione, oltre in caso di: cessazione dell attività decesso della persona fisica inizio di una procedura concorsuale a carico del titolare possa verificarsi anche in una delle seguenti circostanze: 1. presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall ordine di appartenenza 2. revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività nei confronti dei CAF per lavoratori dipendenti e pensionati e dei CAF imprese 3. mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all intermediario, in percentuale superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al 10% dell imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate 4. aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall art.12 del DPR 600/73, tramite accordi stipulati dai CAF, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane Spa, per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell art.12, co.2, del DPR 600/73 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti 5. mancata adozione delle misure necessarie a proteggere i dati sensibili di cui gli intermediari vengono a conoscenza (art.11 del D.M. 31/07/98 e art.5 Provv. Entrate del 10/06/ 2009)

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