Bollettino. Settimanale. Anno XXIV - n. 17

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1 Bollettino Settimanale Anno XXIV - n. 17 Pubblicato sul sito 28 aprile 2014

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 I778 - MERCATI DEI SISTEMI GESTIONALI DI BASE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DEL REGISTRO ELETTRONICO Provvedimento n SEPARAZIONI SOCIETARIE 12 SP151 - A.IR AUTOSERVIZI IRPINI-SERVIZI DI TRASPORTO INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE Provvedimento n PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 27 PS TEKNOSOL-IMPIANTO FOTOVOLTAICO Provvedimento n PS DEUTSCHE BANK - PROGRAMMA FEDELTÀ VALUE CLUB Provvedimento n PS HENKEL ITALIA-DIXAN NUOVA FORMULA Provvedimento n PS ROMAIR-SCUOLA DI VOLO Provvedimento n PS CRAZY WINGS-TRAINO STRISCIONI Provvedimento n

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5 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE I778 - MERCATI DEI SISTEMI GESTIONALI DI BASE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DEL REGISTRO ELETTRONICO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE); VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE); VISTA la segnalazione di Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A., pervenuta in data 19 febbraio 2014 e integrata in data 5 marzo 2014; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Argo Software S.r.l. (di seguito, Argo) è una società la cui attività principale consiste nello sviluppo e commercializzazione di software per le esigenze delle scuole. Grazie ad una rete di concessionari Argo commercializza i propri prodotti sull intero territorio nazionale. 2. Axios Italia Service S.r.l. (di seguito, Axios) sviluppa software per le esigenze delle scuole e li commercializza attraverso una rete di rivenditori che copre l intero territorio nazionale. 3. La segnalante Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (di seguito, Spaggiari) fa parte del Gruppo Spaggiari Parma che focalizza la propria attività sulle esigenze delle scuole offrendo una vasta gamma di beni e servizi che comprende, tra l altro, registri e stampati cartacei, pubblicazioni per l aggiornamento del personale e dei responsabili della segreteria scolastica, distribuzione e logistica per la scuola, consulenza e formazione per le figure apicali degli istituti scolastici. Con specifico riferimento ai software per le esigenze della scuola, sia gestionali che didattiche e afferenti al rapporto scuola-famiglia, Spaggiari opera attraverso la divisione Infoschool. II. I FATTI 4. In data 19 febbraio 2014 è pervenuta la segnalazione, integrata in data 5 marzo 2014, di Spaggiari relativa a presunte condotte anticoncorrenziali poste in essere da Argo e Axios nei mercati dei software di gestione amministrativa per gli istituti scolastici (cd. gestionali) e degli applicativi innovativi per le scuole, con particolare riguardo al registro di classe e alle

6 6 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico (di seguito, indicati anche solo come registro elettronico). Argo e Axios sono i principali fornitori privati di software gestionali per le scuole, posto che vi sono software gestionali, denominati SISSI e SIDI 1, sviluppati da Axios e messi a disposizione gratuitamente dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca (di seguito, Ministero). Entrambe le società aderiscono ad Assoscuola, associazione di categoria delle imprese che sviluppano software per le esigenze degli istituti scolastici, esprimendo il Presidente (Axios) e il vice Presidente (Argo). 5. Argo e Axios, a ridosso dell introduzione obbligatoria nelle scuole del registro di classe e delle comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico (anno scolastico ), hanno deciso di degradare fino a rimuovere l interoperabilità tra i loro software gestionali e i registri elettronici dei concorrenti, tra i quali quelli di Infoschool. Fino all inizio dell anno scolastico Argo ed Axios consentivano l accesso in lettura e in scrittura ai database contenenti i dati della scuola. Tale accesso avveniva attraverso interfacce, che consentivano di interpretare il significato dei dati. Il degradamento dell interoperabilità dei software gestionali con gli applicativi innovativi dei concorrenti, e in particolare della segnalante Spaggiari, ha avuto inizio nel corso dell anno scolastico per Argo e nel corso dell anno scolastico per Axios. 6. Nello specifico, Argo e Axios hanno introdotto password di protezione dei database inclusi nei gestionali, contenenti i dati della scuola relativi agli alunni (e alle famiglie) e al personale (con specifico riferimento a quello docente), che risultano necessari per il funzionamento del registro elettronico. Tali password non sono state comunicate ai dirigenti degli istituti, nemmeno a seguito di esplicite lamentele dei medesimi in relazione al blocco dei database. La protezione dei database con una password ha trovato corrispondenza nelle condizioni di contratto relative ai software gestionali di Argo e Axios che contengono clausole, di analogo tenore, nelle quali viene imposto ai clienti, e cioè agli istituti scolastici, di non consentire l accesso ai database sia in lettura sia in scrittura a soggetti terzi 2. Entrambe le società, nelle comunicazioni alle scuole che lamentavano il blocco dei database, hanno eccepito - a spiegazione delle proprie scelte - esigenze di tutela dei dati personali e dei diritti d autore connessi ai programmi. 7. Tali condotte hanno di fatto impedito agli istituti scolastici che adottano un software gestionale di Argo o Axios di utilizzare i dati contenuti nei database alunni e personale per il registro elettronico fornito da un diverso operatore, e in particolare dalla segnalante. Argo e Axios hanno risposto agli istituti che lamentavano il blocco dei database contenenti i loro dati, nonché alla stessa Spaggiari, che l accesso ai dati è comunque possibile grazie all esportazione in formato ASCII. Al riguardo, Spaggiari ha posto in evidenza che l alternativa proposta da Argo e Axios di un esportazione in formato ASCII dei dati non costituisce una forma di interoperabilità efficiente e che, comunque, le specifiche modalità di esportazione adottate da Argo e Axios non comprendono 1 Il primo è un programma di tipo client server, il secondo è un programma di tipo cloud. 2 Nelle condizioni di contratto di Argo si legge: [l] utente si impegna a proteggere l integrità dei dati dei programmi di Argo Software srl di cui ha licenza, non consentendo l utilizzo dei relativi database da parte di programmi di aziende diverse da Argo Software srl, sia in scrittura che in lettura. Nelle condizioni di contratto di Axios si legge: [i]l Cliente si impegna a proteggere l integrità dei dati, contenuti nel database del Programma. Per tale ragione s impegna a non consentire a terze parti l accesso sia in scrittura che in lettura, al database stesso.

7 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE le informazioni necessarie all interpretazione del significato dei dati e, dunque, al loro utilizzo da parte di altri programmi La segnalante ha evidenziato che, diversamente da Argo e Axios, il Ministero non ha ritenuto, ad oggi, di modificare le condizioni di interoperabilità dei software gestionali SISSI e SIDI che assicuravano e continuano ad assicurare l accesso in lettura ai database. Tale modalità di accesso consente l uso dei prodotti Infoschool per il registro elettronico e per le comunicazioni scuolafamiglia in formato elettronico in quanto tali prodotti non necessitano dell accesso in scrittura ai database contenenti le anagrafiche di alunni, famiglie e docenti. I prodotti Infoschool, sviluppati e distribuiti da Spaggiari, sono perfettamente interoperabili con i programmi sviluppati da altri operatori. 9. Secondo Spaggiari le condotte di Argo e Axios sopra delineate sono finalizzate ad impedire che le scuole che adottano un gestionale di tali società scelgano per il registro elettronico e per le comunicazioni scuola-famiglia un altro operatore. Spaggiari ritiene che Argo e Axios non si contendano i rispettivi clienti, nel senso che non offrono i propri applicativi per il registro di classe e per le comunicazioni scuola famiglia agli istituti scolastici che usano il gestionale dell altra. 10. Spaggiari ha altresì richiesto l applicazione di misure cautelari volte a ripristinare le condizioni di interoperabilità dei software gestionali di Argo e Axios esistenti fino all inizio dell anno scolastico e consistenti nell accesso in lettura e scrittura ai database contenenti i dati degli istituti scolastici attraverso opportune interfacce. III. VALUTAZIONI I mercati rilevanti 11. Preliminarmente, si osserva che nei casi di intesa la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si collocano le condotte illecite. Ai fini della valutazione di un intesa, infatti, tale definizione risulta funzionale all individuazione dell ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta il coordinamento tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti dell illecito concorrenziale. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che nel caso delle intese l'individuazione del mercato non appartiene [ ] alla fase dei presupposti dell'illecito, ma è funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività Il caso in esame riguarda il mercato dei software gestionali per le scuole e quello degli applicativi innovativi per scuole, con particolare riferimento al registro elettronico e alle comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico. I gestionali riguardano i servizi generali e amministrativi delle scuole mentre gli applicativi innovativi attengono alla sfera didattica e delle comunicazioni scuola-famiglia. 13. Si tratta di mercati connessi ma distinti. Il mercato dei software gestionali è un mercato maturo. Il mercato del registro elettronico è invece nuovo essendo il registro elettronico e le 3 Nel caso di Argo il file esportato reca il nome dei campi ma non una spiegazione del significato dei dati né una descrizione del campo e dei valori che esso può contenere; manca inoltre un illustrazione del ruolo delle singole tabelle esportate e delle relazioni tra le stesse. Nel caso di Axios il file esportato non reca nemmeno l intestazione dei campi. 4 Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sent. n. 1192/2012 del 1 marzo 2012, in relazione al caso I298 - Mercato dello zolfo grezzo.

8 8 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico obbligatorie per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a partire dall anno scolastico (cfr. art. 7, comma 31, d.l. 6 luglio 2012, n. 95). Il legame tra i mercati del gestionale e dei servizi innovativi discende dal fatto che questi ultimi utilizzano i dati relativi ad alunni, famiglie e docenti che sono in uso anche ai gestionali. L interoperabilità tra i gestionali e il registro elettronico, ovvero la capacità di tali programmi di funzionare utilizzando i medesimi dati, risulta, dunque, un fattore chiave di successo per quegli operatori che vogliano offrire i propri applicativi per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia ad istituti che adottano un software gestionale sviluppato da altri fornitori. 14. Per quanto concerne la dimensione geografica, rileva che sia i software gestionali sia il registro elettronico e gli applicativi per le comunicazioni scuola-famiglia (così come, del resto, eventuali altri programmi innovativi per le esigenze delle scuole) sono destinati ad utilizzatori di lingua italiana che operano nel contesto normativo nazionale. Pertanto, si può ritenere che i mercati rilevanti dei software gestionali per le scuole e degli applicativi per le esigenze didattiche e le comunicazioni-scuola famiglia si estendano all intero territorio nazionale. 15. Sulla base di informazioni rese disponibili nel corso del 2012 nell ambito del Progetto CO.GE. Controllo di Gestione delle Scuole 5, su un totale di circa istituti scolastici il 33% (circa istituti) utilizza software gestionali sviluppati da Argo, il 21% circa ha scelto software gestionali di Axios, il 6% usa software gestionali Infoschool forniti da Spaggiari, il 4% circa ricorre ad altri fornitori. Il 36% circa (circa 3.800) adotta i software gestionali SISSI e SIDI messi a disposizione gratuitamente dal Ministero; dalle informazioni agli atti risulta che i prodotti SISSI e SIDI sono stati sviluppati da Axios. 16. Il Ministero non mette a disposizione delle scuole prodotti gratuiti per il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico. Le condotte contestate 17. Argo e Axios hanno modificato in senso peggiorativo la loro politica di interoperabilità dei propri software gestionali a ridosso dell adozione obbligatoria da parte degli istituti scolastici del registro elettronico e di modalità digitali nelle comunicazioni scuola-famiglia, che ha comportato lo sviluppo del mercato degli applicativi innovativi per scuole. Nello specifico, fino all inizio dell anno scolastico Argo e Axios consentivano a soggetti terzi l accesso ai database sia in lettura che in scrittura; tale accesso avveniva attraverso interfacce, che consentivano l interpretazione dei dati. Nel corso dell anno scolastico Argo ha bloccato l accesso ai database sottostanti i propri software gestionali. Nel corso dell anno scolastico successivo anche Axios ha posto in essere la medesima strategia. Pertanto, nel corso dell anno scolastico , quando è divenuta obbligatoria l adozione del registro elettronico e delle comunicazioni scuolafamiglia in formato digitale, entrambe le società avevano bloccato l accesso sia in scrittura che in lettura ai database sottostanti i propri software gestionali e contenenti dati di proprietà delle scuole clienti. 18. Le modalità di blocco dei database sono state analoghe per le due società in quanto entrambe hanno apposto password che non sono state comunicate agli istituti, nonostante questi siano i 5 Si veda la presentazione disponibile all indirizzo

9 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE proprietari dei dati e i responsabili del loro trattamento, nemmeno a seguito di esplicite richieste da parte degli stessi. Per entrambe le società tale scelta ha trovato riscontro nelle condizioni di contratto che contengono clausole, di analogo tenore, che impongono alle scuole clienti di non concedere l accesso a terzi ai database. Sia Argo che Axios hanno opposto agli istituti che chiedevano lo sblocco dei database e alla segnalante Spaggiari che i dati di proprietà degli istituti potevano essere esportati in formato ASCII. 19. Il cambiamento delle politiche in materia di interoperabilità, che presenta caratteristiche simili per Argo e Axios, appare idoneo a creare ostacoli artificiali all operatività dei concorrenti nel mercato dei servizi innovativi, in una fase di mutamento strutturale della domanda, che da volontaria è diventata obbligatoria e, dunque, massiva. Inoltre, la sostanziale non belligeranza che, nella ricostruzione della segnalante Spaggiari, caratterizza i rapporti tra Argo e Axios 6, è idonea a consentire che il blocco dell operatività dei concorrenti nel mercato dei servizi innovativi si traduca in una traslazione in tale ultimo mercato delle posizioni di preminenza che Argo e Axios detengono nel mercato dei software gestionali. 20. In considerazione del parallelismo delle condotte e della fase di mutamento strutturale della domanda nella quale sono intervenute, e tenuto conto del fatto che la comune partecipazione all associazione di categoria Assoscuola può aver offerto occasioni di contatti tra Argo e Axios, le condotte di tali società, sopra descritte, sono suscettibili di configurare un intesa restrittiva della concorrenza volta ad ostacolare l operatività dei concorrenti nel mercato dei servizi innovativi per scuole (registro elettronico e comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico nonché eventuali altri servizi) e, in ultima analisi, a traslare in tale mercato le posizioni detenute nel mercato connesso dei software gestionali per le scuole. L intesa sarebbe stata posta in essere almeno dall anno scolastico , nel quale sono divenuti obbligatori il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico ed è avvenuto l allineamento delle condotte di Argo e Axios. 21. L intesa ipotizzata è idonea a limitare in maniera sostanziale le possibilità di scelta degli istituti e a condizionare la concorrenza dinamica su un mercato innovativo, quale quello del registro elettronico e delle comunicazioni scuola-famiglia in formato elettronico, alterando la capacità del mercato di pervenire ad un allocazione efficiente delle risorse. In tal senso la condotta illecita ipotizzata è idonea a produrre effetti distorsivi sul processo di digitalizzazione delle scuole, con danno non solo dei fruitori dei servizi scolastici, e cioè gli alunni e le loro famiglie, ma dell intera collettività. 22. Peraltro, non è da escludersi che l intesa produca effetti anche sul mercato dei sistemi gestionali. L ostacolo all interoperabilità generato dalle condotte di Argo e Axios è infatti suscettibile di ostacolare anche la migrazione da un software gestionale ad un altro. In altri termini, l assenza di interoperabilità con i sistemi gestionali di Axios e di Argo potrebbe essere idonea a limitare il confronto concorrenziale tra le parti e con i terzi ogni volta che un istituto scolastico intenda sostituire il sistema in adozione. Tale ostacolo alla possibilità di sostituzione dei due sistemi gestionali potrebbe tradursi in un disincentivo a condurre politiche commerciali competitive e a introdurre innovazioni nell ambito dei software gestionali. 6 Le quali non si contenderebbero i rispettivi clienti, nel senso che l una non offre i propri applicativi per il registro elettronico e le comunicazioni scuola famiglia alle scuole che adottano il software gestionale dell altra.

10 10 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE L intesa prospettata appare consistente in quanto Argo e Axios sono i principali operatori privati per quanto concerne i software gestionali. Essi detengono una quota di mercato congiunta stimabile nel 54% circa (33% circa Argo, 21% circa Axios), in un contesto di mercato che vede il 36% circa degli istituti scolastici adottare software messi a disposizione gratuitamente da parte del Ministero (SISSI e SIDI). Se si esclude tale sottoinsieme di scuole, le quote di mercato di Argo e Axios salgono, rispettivamente, al 52% e al 33%. 24. L intesa sopra delineata dispiega i suoi effetti su tutto il territorio nazionale posto che tale è la dimensione geografica dei mercati interessati e che Argo e Axios, così come la segnalante Spaggiari, operano sull intero territorio nazionale. Secondo i principi comunitari, le intese che riguardano l intero territorio di uno Stato membro sono idonei a produrre un pregiudizio al commercio tra Stati membri in considerazione dei possibili effetti di compartimentazione del mercato interno derivanti dalle misure che le imprese partecipanti al cartello adottano per ridurre o attenuare la pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti di altri Stati membri 7. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento potrà essere valutata ai sensi dell articolo 2 della l. n. 287/1990 o dell articolo 101 del TFUE. RITENUTO, pertanto, con riferimento all istanza del segnalante, che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l adozione di misure cautelari ai sensi dell articolo 14-bis della legge n. 287/90; RITENUTO, altresì, che i comportamenti adottati dalle società Argo Software S.r.l. e Axios Italia Service S.r.l., sopra descritti, sono suscettibili di configurare un intesa restrittiva della concorrenza nei mercati nazionali dei software gestionali e degli applicativi innovativi per le scuole almeno a partire dall anno scolastico , in violazione dell articolo 2 della legge n. 287/90 o dell articolo 101 del TFUE; DELIBERA a) l avvio dell istruttoria ai sensi dell articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Argo Software S.r.l. e Axios Italia Service S.r.l., per accertare l esistenza di violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90 o dell articolo 101 del TFUE; b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Livia Calabrese; 7 Cfr. Comunicazione della Commissione Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (2004/C 101/07), punti 78 e ss.

11 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate; e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2015; f) il rigetto dell istanza di Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. di adozione di misure cautelari ai sensi dell articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990 n Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

12 12 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 SEPARAZIONI SOCIETARIE SP151 - A.IR AUTOSERVIZI IRPINI-SERVIZI DI TRASPORTO INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 aprile 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il proprio provvedimento del 20 novembre 2013, con cui è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Autoservizi Irpini A.IR. S.p.A. per l accertamento della violazione dell articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90; VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alla Parte in data 19 febbraio 2014; VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LA PARTE 1. Autoservizi Irpini A.IR. S.p.A. (di seguito, AIR) è società controllata al 100% dalla Regione Campania. La società svolge servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma di interesse regionale e provinciale, sulla base di contratti di affidamento provvisorio, ex art. 5, par. 5, del Regolamento CE 1370/2007, conclusi con la Regione Campania, il 30 novembre 2011 e successivamente il 27 giugno 2012, e con la Provincia di Avellino, il 31 ottobre Tali contratti sono stati prorogati 1 Agli atti sono presenti, in allegato al doc. 1.4 del fascicolo istruttorio: a) un contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico di interesse regionale su gomma n. 25 del 30/11/2011 tra la regione Campania (Ente) e la AIR (impresa affidataria). Con esso la Regione Campania, dando atto che il precedente contratto di servizio ponte con la A.IR., risalente all anno 2002, è scaduto, procede ad un affidamento diretto, in via provvisoria, ex art. 5, par. 5, del Regolamento CE 1370/2007, sino al 31/12/2011, dei servizi TPL di linea come da programma di esercizio allegato (Napoli Ariano - Foggia; Bagnoli Irpino - Avellino - Roma; Cappella Montesarchio), riconoscendo all impresa un corrispettivo contrattuale pari a ,40 (corrispondente al corrispettivo chilometrico unitario di 1,80 /Km); aa) un atto integrativo al contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico di interesse regionale su gomma del 27 giugno 2012 tra la Regione Campania (Ente) e la AIR (impresa affidataria) che ha previsto una proroga del contratto al 31/12/2012, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l affidamento dei servizi costituenti la nuova rete dei servizi minimi regionali, rimodulando in ribasso i programmi di esercizio al fine di rispettare i limiti imposti dal bilancio regionale per l anno 2012 (rimodulazione della linea Avellino - Ariano - Foggia e trasformazione della linea Bagnoli Irpino - Avellino - Roma in linea autorizzata ex artt. 5 e 39 della L.R. 3/2002 senza corrispettivo da parte della regione Campania); b) un contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico di interesse provinciale su gomma del 31/10/2011, tra la Provincia di Avellino e la società A.IR. con il quale si procede ad un affidamento diretto, in via provvisoria, ex art. 5 par. 5 del Regolamento CE 1370/2007, sino al 31 dicembre 2011 (in precedenza contratto di servizio ponte del 2004), dei servizi

13 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE con delibera della Giunta Regionale n. 682 del 30 dicembre 2013, che ha disposto che gli affidamenti di servizi di TPL su gomma su tutto il territorio regionale siano prorogati sino al completamento delle nuove procedure di affidamento e, comunque, non oltre il Sulla base dei programmi di esercizio agli atti, si tratta, in particolare, di una autolinea che collega la Campania (Avellino e Ariano) alla Puglia (Foggia) e di trentasei autolinee che collegano diversi comuni all interno del bacino di traffico della provincia di Avellino Oltre ai servizi minimi di TPL, AIR gestisce 4 autolinee bi-regionali che collegano la provincia di Avellino con la Capitale e la provincia di Campobasso, autorizzate dalla Regione Campania, senza contribuzione pubblica, ai sensi degli artt. 5 e 39 della Legge Regionale 3/2002. Sulla base dei programmi di esercizio agli atti, si tratta, in particolare, dei collegamenti: Nusco Avellino - Roma (autorizzazione del 7 ottobre 2008), Lapio - Avellino - Roma (autorizzazione dell 11 febbraio 2011), Bagnoli - Avellino - Roma (a seguito di trasformazione in linea autorizzata, ad opera dell atto integrativo al contratto di affidamento tra la Regione Campania e A.IR. del 27 giugno 2012) 4 e Salerno Avellino Benevento Campobasso - Termoli AIR ha, altresì, organizzato 3 autolinee interregionali di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/05, sulla base di autorizzazioni del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri del 29 luglio 2010 (Avellino Rimini), 12 novembre 2010 (Avellino Trieste) e 9 marzo 2012 (Avellino San Remo), in esercizio dal mese di gennaio Tali autolinee sono di trasporto pubblico locale di linea con obbligo di tenere una contabilità separata, che riconosce all impresa un corrispettivo contrattuale pari a ,62. Tali contratti di affidamento provvisorio erano stati preceduti da due contratti di servizio ponte stipulati ai sensi dell art. 46 della Legge regionale 3/2002, datati 30/12/2002, tra la Regione Campania (ente affidante) e la AIR (impresa affidataria) relativi all affidamento alla società dei servizi di trasporto pubblico locale di linea TPL, per il trasporto di persone effettuato con autobus, di cui la società era concessionaria alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2002 (5 linee interregionali: Ariano Irpino Avellino Roma; Napoli Avellino Ariano Foggia; Bagnoli Avellino Roma; Cappella Pietrastornina Napoli; Avellino Moschiano Lauro Fisciano e 44 linee provinciali). 2 Cfr. docc e Cfr. DVD contenente i programmi di esercizio per il 2013, allegato al doc. 1.4 del fascicolo istruttorio. 4 La AIR ha prodotto, in allegato al doc. 1.4 del fascicolo istruttorio: 1) un autorizzazione del 7/10/2008, da parte della Regione Campania, all istituzione di un collegamento Nusco Avellino - Roma (1 coppia di corse feriale e una coppia di corse festiva), di durata triennale in cui si prevede che il sevizio sarà svolto senza alcun onere a carico della Regione Campania; 2) un autorizzazione del 11/02/2011, da parte della Regione Campania, all istituzione da parte della AIR della autolinea bi-regionale Lapio Avellino Roma, con oneri a carico del bilancio dell impresa stessa, di durata triennale (una coppia di corse giornaliera). La linea Bagnoli Irpino - Avellino - Roma è stata trasformata in linea autorizzata ex art. 39 della L.R. 3/2002 dall atto integrativo al contratto di affidamento provvisorio per il trasporto pubblico di interesse regionale su gomma del 27 giugno 2012 tra la Regione Campania e la AIR. 5 In relazione a tale linea, la cui esistenza emerge dai programmi di esercizio agli atti e confermata nella memoria difensiva della Parte, non è stata prodotta alcuna autorizzazione da parte della regione. 6 La società ha prodotto in allegato al doc. 1.6 del fascicolo istruttorio: 1) l autorizzazione rilasciata il 29 luglio 2010 dal Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri per il servizio di linea interregionale effettuato mediante autobus di cui al Decreto Legislativo n. 285/05 valida dal 29/07/2010 al 28/07/2015, sulla tratta Avellino Rimini con itinerario (Avellino Frosinone Roma - Rimini) da effettuarsi con una coppia di corse nel fine settimana dall 1/1 al 31/12 e una coppia di corse il martedì nel periodo 01/05 30/09; 2) l autorizzazione rilasciata il 12 novembre 2010 dal Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri per il servizio di linea interregionale effettuato mediante autobus di cui al Decreto Legislativo n. 285/05 valida dal 12/11/2010 all 11/11//2015, sulla tratta Avellino Trieste con itinerario (Avellino L Aquila Teramo S. Egidio A.V. S. Benedetto del T. Ancona Abano T. Padova Mestre Venezia - Trieste) da effettuarsi con due coppie di corse settimanali; 3) l autorizzazione rilasciata il 9 marzo 2012 dal Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri per il servizio di linea interregionale effettuato mediante autobus di cui al Decreto

14 14 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 state successivamente rimodulate e aumentate a 5 sulla base di nuove autorizzazioni del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri del 22 aprile 2013 (con partenza da Avellino e destinazioni: Pisa, Rimini, Pescara, Venezia e Carpi), in esercizio dal 28 luglio Il fatturato consolidato di AIR 8 al 31/12/2012 è stato pari a circa 31 milioni euro. II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 5. In data 29 luglio 2013 è pervenuta una denuncia da parte della società Viaggi di Maio S.r.l. (di seguito, Viaggi di Maio), nella quale si segnalava che la società AIR aveva avviato, a partire dal mese di gennaio 2012, il servizio di trasporto interregionale di competenza statale di collegamento tra la Campania (Avellino) e diverse regioni del Centro-Nord Italia, senza operare alcuna separazione societaria tra tali attività e quelle relative al TPL, gestite in convenzione a fronte di contributi regionali. 6. A seguito di tale denuncia, in data 16 settembre 2013 e successivamente in data 25 ottobre 2013, sono state inviate ad AIR due richieste di informazioni concernenti, in particolare, tutte le attività di trasporto svolte dalla società sul territorio della provincia di Avellino, della regione Campania e a livello statale. Le risposte di AIR sono pervenute rispettivamente il 4 ottobre 2013 e il 4 novembre In data 20 novembre 2013, l Autorità ha deliberato l avvio dell istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di AIR, per l accertamento della violazione dell articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/ AIR ha esposto le proprie argomentazioni difensive e fornito informazioni e documenti nel corso dell audizione tenutasi in data 24 gennaio 2014 nonché nella memoria difensiva del 4 febbraio In data 19 febbraio 2014 è stata trasmessa alla Parte la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata anche alla società denunciante Viaggi di Maio. In tale documento si informava che il termine infraprocedimentale di chiusura dell istruttoria era fissato al 26 marzo AIR ha rinunciato al diritto di essere sentita in audizione finale dinanzi al collegio in data 7 marzo 2014 e prodotto la sua memoria finale in data 21 marzo Legislativo n. 285/05 valida dal 09/02/2012 all 11/11/2015, sulla tratta Avellino San Remo con itinerario (Avellino Sora Frosinone- Roma Civitavecchia Siena San Remo) da effettuarsi con due coppie di corse settimanali. 7 La società ha prodotto 5 autorizzazioni rilasciate il 22/04/2013 dal Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri per servizio di linea interregionale effettuato mediante autobus di cui al Decreto Legislativo n. 285/05: 1) autorizzazione valida dal 11/04/2013 al 11/11/2015, sulla tratta Avellino Pisa con itinerario (Avellino Roma - Civitavecchia Siena Poggibonsi Pisa) da effettuarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre con due corse settimanali; 2) autorizzazione valida dal 11/04/2013 al 28/07/2015, sulla tratta Avellino Perugia Rimini con itinerario (Avellino Roma - Perugia - Rimini) da effettuarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre con due corse settimanali; 3) autorizzazione valida dal 11/04/2013 al 11/11/2015, sulla tratta Avellino Pescara con itinerario (Avellino Caserta Cassino Sora - Pescara) da effettuarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre con due corse settimanali; 4) autorizzazione valida dal 11/04/2013 all 11/11/2015, sulla tratta Avellino Venezia con itinerario (Avellino Sora L Aquila Teramo S. Benedetto del Tronto Ancona Abano terme Mestre - Venezia) da effettuarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre con due corse settimanali; 5) autorizzazione valida dal 11/04/2013 all 11/11//2015, sulla tratta Avellino Carpi con itinerario (Avellino Chianciano terme Firenze Bologna Modena Carpi) da effettuarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre con due corse settimanali. 8 AIR detiene partecipazioni nelle società: Compagnia Trasporti Irpini A.t.i. S.p.A., A.ir. Comunication Marketing S.r.l. in liquidazione e A.ir. Mobility Solutions Società consortile a r.l.

15 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE III. LE CONDOTTE OGGETTO DI CONTESTAZIONE 10. Nel provvedimento di avvio è dato atto della circostanza che AIR, affidataria dei servizi minimi di TPL di interesse provinciale e regionale, sulla base dei contratti conclusi con gli Enti locali, svolge direttamente in regime di concorrenza e, dunque, in assenza di separazione societaria, a partire dal 2008, l attività di trasporto di persone su gomma su autolinee bi-regionali autorizzate dalla Regione Campania, ai sensi degli artt. 5 e 39 della Legge Regionale 3/2002. Inoltre, AIR, a partire dal mese di gennaio 2012, ha iniziato ad operare direttamente in regime di concorrenza e, pertanto, in assenza di separazione societaria, anche nel mercato del servizio di trasporto statale dapprima con tre (con partenza da Avellino e destinazione: Rimini, Trieste e San Remo) e poi con cinque autolinee (con partenza da Avellino e destinazione: Venezia, Rimini, Pisa, Pescara, Carpi), autorizzate dal Ministero dei Trasporti ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/ Pertanto, ad AIR, in quanto soggetto che gestisce servizi minimi di TPL in ambito provinciale e regionale, è stata contestata, in primo luogo, la violazione dell'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante una società separata per lo svolgimento dell attività di trasporto di persone sulle autolinee bi-regionali autorizzate, a partire dal 2008, e sulle autolinee interregionali di competenza statale, a partire dal mese di gennaio In secondo luogo, è stata contestata ad AIR la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti, precisando che, nel caso di specie, l omissione della citata comunicazione preventiva è stata conseguenza diretta della violazione dell obbligo di operare mediante società separata, imposto dall articolo 8, comma 2-bis. IV. LE ARGOMENTAZIONI DI AIR 13. Nelle proprie risposte alle richieste d informazioni dell Autorità, pervenute in data 4 ottobre e 4 novembre 2013, nonché nel corso dell audizione tenutasi in data 24 gennaio 2014 e nelle memorie difensive del 4 febbraio 2014 e del 21 marzo 2014, AIR ha fatto presente quanto segue. 14. La società, partecipata al 100% dalla regione Campania, non è titolare di servizi pubblici in regime di esclusiva ed esercita l attività di TPL in sovvenzione sulla quasi totalità del territorio provinciale e su buona parte del territorio regionale, sulla base di contratti con la Regione Campania e la Provincia di Avellino, prorogati a mezzo D.G.R. n. 682 del 30/12/2013. In particolare, non vi è alcuna disposizione di legge che individua la AIR quale gestore in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale e, infatti, nell ambito della medesima rete di servizi di trasporto di competenza della Provincia di Avellino, operano anche le società Di Maio Viaggi S.r.l., Eavbus S.r.l., Sita S.r.l., Clp S.p.A., Caputo Bus e Bartolini. Tali imprese operano alle medesime condizioni di AIR, ovvero mediante contratti-ponte successivamente oggetto di proroga e sono destinatarie di compensazione di oneri di servizio pubblico derivanti dal finanziamento dei servizi minimi definiti dalla Regione Campania. Sull autolinea sovvenzionata di interesse regionale con destinazione Foggia operano anche Ataf S.p.A. e Cpl S.p.A., beneficiari, nell ambito del contratto di servizio, di risorse derivanti dal finanziamento dei servizi minimi delle Regioni Campania e Puglia. 15. AIR svolge altresì la propria attività di trasporto su collegamenti bi-regionali e statali autorizzati senza contribuzione pubblica dalla Regione Campania e dal Ministero dei Trasporti.

16 16 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 Sulle autolinee bi-regionali autorizzate, che collegano l Irpinia alla capitale, operano anche, in assenza di finanziamenti pubblici, le società Di Maio Viaggi S.r.l., Caputo Bus, Acierno, Sellitto Autolinee, Argentino nonché Viaggi e Turismo Marozzi S.r.l. (autorizzata dalla regione Lazio). In relazione a questi collegamenti AIR detiene una quota non superiore al 35% sulla linea Bagnoli Avellino Roma e pari circa il 25% sulle altre due autolinee Lapio Avellino Roma e Nusco Avellino Roma. Sull autolinea bi-regionale con destinazione Campobasso-Termoli operano, in assenza di contribuzione pubblica, anche le società Clp S.p.A. e Sita S.r.l Per quel che concerne le autolinee di competenza statale ex Decreto Legislativo n. 285/05, trattandosi di servizi soggetti a sola autorizzazione, sono per definizione svolti in concorrenza tra diversi operatori. Per quanto riguarda lo svolgimento delle cinque autolinee statali, in esercizio in via definitiva dal 28 luglio 2013, AIR tiene una contabilità separata, così come prescritto dal Regolamento 1370/2007. La quota di mercato si stima aggirarsi presumibilmente intorno al 5%, tenuto conto del breve periodo di attivazione. 17. AIR ritiene che, data la nozione di servizi di interesse economico generale fornita dalla normativa interna e comunitaria, così come precisata da ultimo nella pronuncia della C.Cost. n. 325/2010 9, tutti i servizi di trasporto da essa gestiti rientrino in tale categoria e, dunque, che non possano individuarsi mercati diversi su cui essa opererebbe. In particolare, secondo AIR, il legislatore nazionale (con il Decreto Legislativo n. 422/97 e il Decreto Legislativo n. 285/05) 10 ha inteso qualificare come servizi pubblici di trasporto e, dunque, quali servizi di interesse generale l intero ambito dei servizi di trasporto pubblico di linea, ovvero quei servizi: a. destinati alla generalità degli utenti e, dunque, ad offerta indifferenziata; b. che si svolgono su itinerari, orari, percorsi e tratte predefiniti ed autorizzati dal regolatore; c. con tariffe prestabilite (e non contrattate al momento con l utenza, come avviene per i servizi non di linea); ciò indipendentemente ed a prescindere dalla previsione di una contribuzione pubblica. In particolare, il legislatore comunitario ha lasciato agli Stati membri la più ampia discrezionalità nell individuazione dei servizi di interesse economico generale, considerando il finanziamento di tali servizi come un aspetto soltanto eventuale, che non può, in alcun modo, incidere sulla qualificazione e categorizzazione di un servizio come di interesse economico generale 11. Come confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria, non è possibile, dunque, far dipendere la definizione stessa di servizio di interesse economico generale dal suo metodo di finanziamento, in quanto le due nozioni operano su piani distinti La Corte ha attribuito espressamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica un significato corrispondente a quello dei servizi di interesse generale di evidente derivazione comunitaria [ ] Entrambe le suddette nozioni fanno riferimento ad un servizio che: a) è reso mediante un attività economica, intesa in senso ampio come qualsiasi attività che consista nell offrire beni o servizi su un determinato mercato ; b) fornisce prestazioni considerate necessarie nei confronti di un indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. 10 La specifica individuazione dei servizi di interesse generale è attività che è riservata allo Stato ed alle sue articolazioni periferiche (cfr. Protocollo dei Trattati sull Unione Europea, n. 26, sui servizi di interesse generale e Comunicazione della Commissione Europea n. 725 del ). 11 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea (2001/C-17/04 sui servizi di interesse economico generale, Libro Verde COM (2003)270 del e Comunicazione della Commissione Europea COM (2004) 374 del Cfr. Tribunale di I grado Ue, sez. V., 22 ottobre 2008, n. 309, punto 108 un servizio di interesse economico generale infatti si definisce per ipotesi in relazione all interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione [ ].

17 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE Nell ambito dell ampia categoria dei servizi di trasporto pubblico di linea, i.e. servizi di interesse economico generale, poi, il legislatore ha distinto tra servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale e servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Su tutti i collegamenti che svolge, AIR è onerata di obblighi di servizio, sia sulle tratte locali che su quelle interregionali e nazionali, in relazione alle quali non percepisce alcuna compensazione pubblica. Per quanto riguarda i collegamenti statali, infatti, gli artt. 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 285/05 prevedono una serie di obblighi in capo alle imprese che intendano ottenere un autorizzazione, tra cui specificamente proporre un servizio di linea che non riguardi esclusivamente i servizi più redditizi tra quelli esistenti 13. Per quanto riguarda i collegamenti bi-regionali autorizzati l art. 31 Regolarità del servizio della Legge regionale n. 3/02 ha stabilito la necessità di garantire la regolarità dell esercizio del servizio di trasporto. 19. Pertanto, AIR, esercendo attività di trasporto pubblico sia in ambito locale che regionale che nazionale, svolgerebbe la sua attività esclusivamente nell unico mercato dei servizi di interesse generale e, dunque, non avrebbe violato i commi 2-bis e 2-ter dell art. 8 della legge n. 287/90, difettando l agere presupposto al configurarsi dell obbligo di separazione societaria, ovvero l operatività in mercati diversi. V. VALUTAZIONI a) I servizi minimi di TPL 20. Il settore del TPL è disciplinato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come successivamente modificato, che ha operato il "conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale. In base all art. 1 sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dal successivo art. 3 (tra cui le linee interregionali che collegano più di due regioni), comprendenti l insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra regionale. 21. La riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 422/97 prevede l adozione da parte degli enti locali di una serie di atti programmatici, strumentali e operativi ai fini della riorganizzazione del settore, quali ad esempio la definizione dei piani di bacino e la redazione dei piani regionali dei trasporti, nonché l approvazione dei programmi triennali dei servizi di TPL per la regolamentazione dei servizi di TPL, con riferimento ai servizi minimi. Nella fattispecie l articolo 16 del Decreto Legislativo n. 422/97 individua i servizi minimi come quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni. 22. Collegata alla definizione dei servizi minimi, il Decreto Legislativo n. 422/97 prevede (articolo 17) che le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscano obblighi di servizio pubblico, cui siano commisurate le corrispondenti compensazioni 13 In sintesi, per poter ottenere il titolo autorizzativo occorre includere nel programma di esercizio corse non redditizie ed una volta ottenuto il titolo tali corse devono essere necessariamente svolte e la loro eventuale interruzione o sospensione genera sanzioni e finanche la revoca del titolo autorizzativo (art. 7).

18 18 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità 14. I contratti di servizio (articolo 19), che regolano i rapporti tra Ente locale e gestore dei servizi, assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, stabilendo, tra l altro, le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, gli standard qualitativi minimi del servizio, la struttura tariffaria adottata e l'importo dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto. 23. Sulla base di tale contesto normativo a livello nazionale, la Regione Campania ha adottato la Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3 rubricata Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania. La legge prevede l espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi (art. 2). L art. 5 della Legge definisce e distingue i servizi di linea minimi rispetto ai servizi aggiuntivi ed a servizi autorizzati: i servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all articolo 16, del Decreto Legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole. 2. Gli enti locali possono istituire, d intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci. 3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall ente competente, ai sensi dell art. 39 (sottolineature aggiunte). Il successivo art. 46 della Legge Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione ha previsto la proroga delle concessioni già in essere, previa formalizzazione di uno specifico contratto ponte da sottoscrivere con l Amministrazione competente, che rimarrà in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi. 24. A livello comunitario la materia è disciplinata dal Regolamento CE 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/ In base all articolo 1 ( Finalità e ambito di applicazione ) il Regolamento ha lo scopo 14 Art. 17. Obblighi di servizio pubblico 1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità. 15 Il Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dall entrata in vigore ossia il 3 dicembre Peraltro, considerato che le autorità competenti avranno bisogno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento (considerando 31), l art. 8, par. 2, ha previsto un regime transitorio disponendo che l aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto si conforma all articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019 Durante tale periodo

19 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE di definire con quali modalità le autorità nazionali competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. A tal fine, il regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell assolvimento degli obblighi di servizio pubblico Per quanto in questa sede interessa, in quanto base giuridica dei contratti di affidamento provvisorio ad AIR dei servizi di TPL da parte della Regione Campania e della Provincia di Avellino, l art. 5, par. 5, del Regolamento disciplina l ipotesi di interventi di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione del servizio. In tali casi, l autorità competente può ricorrere all affidamento diretto di un contratto di servizio pubblico oppure alla proroga consensuale del contratto di servizio in essere oppure all imposizione di prestazioni di servizio pubblico, in via emergenziale, al fine di assicurare la continuità del servizio, per un periodo non superiore ai due anni. 26. AIR gestisce i servizi minimi di TPL sulla base di contratti di affidamento provvisorio, conclusi ai sensi dell art. 5, comma 5, del Regolamento CE 1370/2007, con la regione Campania, il 30 novembre 2011 e successivamente il 27 giugno 2012, e con la Provincia di Avellino, il 31 ottobre 2011, prorogati con delibera della Giunta Regionale n. 682 del 30 dicembre Tali contratti di affidamento provvisorio erano stati preceduti da due contratti di servizio ponte stipulati ai sensi dell art. 46 della Legge regionale n. 3/02, con i quali la Regione Campania aveva affidato ad AIR i servizi di TPL di cui la società era concessionaria alla data di entrata in vigore della medesima legge. In particolare, sulla base dei programmi di esercizio allegati, risultano affidate ad AIR una autolinea bi-regionale, che collega la Campania alla Puglia, e trentasei autolinee provinciali, che collegano diversi comuni all interno della provincia di Avellino. transitorio gli Stati Membri adottano misure per conformarsi gradualmente all articolo 5 al fine di evitare gravi problemi strutturali. Si tenga conto tuttavia del fatto che per quanto riguarda l ordinamento italiano le disposizioni di cui all art. 61 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 ( Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ) e di cui all art. 4 bis del D.L. 78/2009 ( Al fine di promuovere l efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, e all articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano ) hanno previsto la possibilità di un applicazione anticipata dell art. 5 del Regolamento CE 1370/ In base al successivo art. 2 viene definito obbligo di servizio pubblico: l obbligo definito o individuato da un autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

20 20 BOLLETTINO N. 17 DEL 28 APRILE 2014 b) I mercati in concorrenza i. I servizi di linea autorizzati (autolinee interregionali senza contribuzione) 27. I servizi di linea autorizzati sono distinti sia dai servizi minimi che dai servizi aggiuntivi e sono definiti dall'art. 5 della Legge regionale 3/2002 quali servizi di linea residuali (rispetto a quelli minimi e aggiuntivi) per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell articolo 17 del Decreto Legislativo. 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente per l esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea, previa autorizzazione rilasciata dall ente locale competente, con oneri a carico dei rispettivi bilanci delle imprese stesse. 28. In particolare il successivo art. 39 Servizi di trasporto pubblico autorizzati dispone che: I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione. 2. L autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea. 3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L istanza per l autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima. 29. Sulla base della documentazione in atti emerge che AIR gestisce quattro autolinee bi-regionali autorizzate dalla Regione Campania, senza contribuzione pubblica, ai sensi degli artt. 5 e 39 della Legge Regionale 3/2002. Si tratta, in particolare, dei collegamenti: Nusco Avellino - Roma (autorizzazione del 7 ottobre 2008), Lapio - Avellino - Roma (autorizzazione dell 11 febbraio 2011), Bagnoli - Avellino - Roma (a seguito di trasformazione in linea autorizzata, ad opera dell atto integrativo al contratto di affidamento tra la Regione Campania e A.IR. del 27 giugno 2012) e Salerno Avellino Benevento Campobasso - Termoli. 30. Sulla base di quanto rilevato dalla stessa AIR, in relazione alle autolinee autorizzate che collegano l Irpinia alla capitale, essa opera in concorrenza con le società: Di Maio Viaggi S.r.l., Caputo Bus, Acierno, Sellitto Autolinee, Argentino nonché Viaggi e Turismo Marozzi S.r.l. (autorizzata dalla regione Lazio). In relazione a questi collegamenti AIR detiene una quota non superiore al 35% sulla linea Bagnoli Avellino Roma e pari circa il 25% sulle altre due autolinee Lapio Avellino Roma e Nusco Avellino Roma. Sull autolinea bi-regionale con destinazione Campobasso-Termoli operano, in assenza di contribuzione pubblica, anche le società Clp S.p.A. e Sita S.r.l.. ii. I servizi interregionali di competenza statale 31. L attività di trasporto di persone di competenza statale tra più di due Regioni è disciplinata dal Decreto Legislativo del 21 novembre 2005, n. 285, Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale. Secondo tale normativa, sono definiti servizi automobilistici interregionali di competenza statale i trasporti di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega

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