RISKS OGGETTI D ARTE LOTTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RISKS OGGETTI D ARTE LOTTO"

Transcript

1 COMUNE DI CASTENASO (Provincia di Bologna) Capitolato speciale dell assicurazione ALL RISKS OGGETTI D ARTE LOTTO 6 Durata del contratto dalle ore 24 del: alle ore 24 del:

2 Sommario Pagina DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE (valide per tutte le sezioni) Prova del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Durata del contratto Rescindibilità Recesso in caso di sinistro Oneri fiscali Foro competente Forma delle comunicazioni Rinvio alle norme di legge Clausola broker Coassicurazione e delega Interpretazione del contratto Obbligo di informazione sui sinistri Rescissione automatica Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Assicurazione per conto di chi spetta Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza SEZIONE I ALL RISKS GIACENZA PRESSO SEDI DEL CONTRAENTE Oggetto dell assicurazione Esclusioni Atti di guerra, trasmutazioni del nucleo dell atomo Trasporti, trasferimenti Tarli, tarme, insetti e roditori Stato di conservazione, usure, deterioramento Danni causati da variazioni di temperatura, pressione, umidità, effetti graduali degli agenti atmosferici Lavori di restauro, manutenzioni, puliture Danni subiti da meccanismi interni di orologi durante la ricarica Dolo e colpa grave Ammanchi o smarrimenti Estorsioni, raggiri, truffe Danni indiretti di qualsiasi specie Estensioni di garanzia e condizioni particolari Furto e rapina Mezzi di chiusura dei locali Influenza di temperatura, umidità, clima Danni agli oggetti assicurati dovuti a cedimento di ganci e supporti Furto commesso dai dipendenti Furto con destrezza Normale diligenza richiesta Mezzi di chiusura insufficienti Movimentazione degli oggetti assicurati Cornici e piedistalli Valore degli oggetti assicurati NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei periti e degli arbitri Criteri di liquidazione del danno Danno totale Danno Parziale Deprezzamento Limite massimo dell indennizzo 2

3 4.6.0 Pagamento dell indennizzo Anticipo indennizzi Pagamento dell indennizzo prima della chiusa istruttoria Rinuncia all azione di surroga SEZIONE II ASSICURAZIONE TRASPORTI CHIODO A CHIODO GARANZIA FACOLTATIVA Oggetto dell assicurazione trasporto degli oggetti assicurati Garanzia giacenza presso terzi Delimitazioni del rischio Esposizione all aperto Difetto di imballaggio Richiamo alle esclusioni della sezione I Condizioni relative all assicurazione trasporto Rinuncia alla rivalsa Attivazione della copertura Regolazione del premio Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo 14 SCHEDA TECNICA 15 PARTITE E SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO Sezione I - All Risks Giacenza Partite e somme assicurate Calcolo del premio Sezione II - Chiodo a Chiodo Tassi applicabili CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 16 3

4 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato: Società L Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste) Contraente Il Comune di CASTENASO (BO) Via XXI Ottobre 1944 n.7 - CAP C.F P.IVA Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Polizza Il documento che prova l assicurazione Oggetti assicurati (Cose assicurate) Cose mobili, serie o collezioni, opere d ingegno o reperti aventi carattere e pregio storico, artistico, scientifico come previsto dagli Artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni), quali, a titolo esemplificativo e non limitativo raccolte in pinacoteche, musei e gallerie espositive, dipinti e relative cornici, affreschi, mosaici; terrecotte e ceramiche, cere, sculture e bronzetti, compresi relativi supporti se inscindibilmente uniti; libri, pergamene, carteggi e documenti storici in genere; stampe, manifesti, locandine e fotografie d epoca; cliches, arazzi, tappeti; cimeli, costumi e vestiario, armi, uniformi d epoca e quant altro descritto in polizza rientrante nei parametri sopra indicati. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che ne possono derivare Sinistro/Danno Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Deprezzamento La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato Franchigia Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato Periodo assicurativo annuo L annualità assicurativa corrispondente all anno solare o il minor periodo di durata dell assicurazione 4

5 Broker incaricato Assiteca BSA Srl (intermediario iscritto R.U.I. sezione B n ), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005. Valore dichiarato Il valore del bene assicurato dichiarato dal Contraente, al quale resta l onere della prova del reale valore di mercato del bene assicurato colpito da sinistro e della sua autenticità Valore di mercato Il prezzo che correntemente l oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell arte e dell antiquariato Stima accettata Il valore attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti in base al disposto dell Art.1908 del Codice Civile Primo Rischio Assoluto P.R.A. Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art del Codice Civile Terremoto Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Terrorismo e sabotaggio Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa. Furto Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene Rapina La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia Furto con destrezza Il furto in cui l autore del medesimo agisca con abilità tale da eludere l attenzione del derubato 5

6 1.0.0 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI) Prova del contratto L assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento, anche in deroga all Art Codice Civile, avvenga entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi. In caso contrario l assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 45 (quarantacinquesimo) giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi possono essere pagati alla Società anche tramite il Broker incaricato. Qualora da verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, si evidenziasse un inadempimento a carico della Società, questa si impegna a ritenere in copertura il rischio di cui si tratta, a fronte della presentazione da parte del Contraente di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio direttamente all Agente di Riscossione, in osservanza delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate. Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ferma la disciplina della regolazione premio, ove prevista Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempre che il Contraente e/o l Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all ultima scadenza di premio. A parziale deroga all Art Codice Civile nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art Codice Civile Durata del contratto Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s impegna tuttavia a prorogare l assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o P.E.C. 6

7 Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società Foro competente Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l Assicurato Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail Rinvio alle norme di legge Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge Clausola broker Il Contraente si avvale, per la gestione e l esecuzione del presente contratto, dell assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell incarico di brokeraggio, con l impegno del Contraente a comunicarne alla Società l eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall art C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente. Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 10% (dieci percento) del premio imponibile dell assicurazione Coassicurazione e delega Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all art del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relati- 7

8 vamente al presente punto, in caso di revoca dell incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto Interpretazione del contratto Il presente capitolato abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti alla polizza, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato Obbligo di informazione sui sinistri La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale ed entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro ( in trattativa, liquidato e chiuso senza seguito ); - importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva; Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate Rescissione automatica Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto Assicurazione per conto di chi spetta Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla presente assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. 8

9 2.0.0 SEZIONE I - ALL RISKS GIACENZA PRESSO SEDI DEL CONTRAENTE Oggetto dell assicurazione Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi che provochino la perdita, la distruzione, il danneggiamento o il deprezzamento degli oggetti assicurati Esclusioni L assicurazione non copre atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; trasporti e/o trasferimenti, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori delle ubicazioni del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all esterno di tali ubicazioni, se effettuate da personale diverso dal Contraente e suoi dipendenti, Sovrintendenze e loro dipendenti, salvo quanto previsto nelle condizioni particolari che seguono; danni causati da tarli, tarme, insetti e roditori; danni causati direttamente dallo stato di conservazione degli oggetti assicurati, da usure e progressivo deterioramento; danni causati da variazioni di temperatura, pressione, umidità; condensa, stillicidio, gelo, polveri e incrostazioni, effetti graduali degli agenti atmosferici o dell esposizione a radiazioni luminose; danni e deterioramenti direttamente causati da lavori di restauro, manutenzioni, puliture effettuati da personale non specializzato o uso di metodologie inappropriate, alle cose sulle quali si stava lavorando al momento del sinistro; danni subiti dai meccanismi interni degli orologi durante l operazione di ricarica; danni determinati o agevolati da dolo del Contraente/Assicurato e, limitatamente ad Amministratori e Dipendenti del Contraente, quelli determinati da colpa grave; ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere comunque accertati, anche in sede di inventario; danni causati da estorsioni, raggiri, truffe danni indiretti di qualsiasi specie, anche se riconducibili a sinistro risarcibile a meno che quanto sopra descritto a sua volta non sia causa di altri eventi non espressamente esclusi dalla presente assicurazione. In tal caso la garanzia opera solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni Estensioni di garanzia e condizioni particolari Furto e rapina La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come sopra previsto. Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli Mezzi di chiusura dei locali L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di m 4 (quattro) dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega, chiusi con serrature a più mandate, robusti lucchetti o altri consegni idonei a determinare una chiusura efficace, manovrabili esclusivamente dall interno, oppure sia protetta da inferriate fissate al muro. 9

10 Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 (novecento) cm² con lato minore non superiore a 18 (diciotto) cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 (cento) cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 (cento) cm² Influenza di temperatura, umidità, clima La presente assicurazione è estesa a coprire danni e le perdite materiali e diretti dovuti a influenza di temperatura, umidità e clima per effetto di guasti accidentali, rotture o arresti dei sistemi di protezione o climatizzazione di cui sia prevista la periodica manutenzione Danni agli oggetti assicurati derivanti da cedimento di ganci e supporti La presente assicurazione è estesa ai danni materiali diretti agli oggetti assicurati derivanti da usura, logorio o guasto meccanico di congegni di sostegno, montatura e mantenimento, di ganci e di supporti; Furto commesso dai dipendenti L assicurazione prestata con la presente polizza è estesa anche al furto commesso da un dipendente del Contraente, o il furto avvenga con la partecipazione e il concorso del dipendente, se si verifichino le seguenti circostanze: - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; - furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali Furto con destrezza La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 (quarantotto) ore successive all'evento Normale diligenza richiesta Il Contraente/Assicurato deve osservare le seguenti disposizioni di normale diligenza: - prendere ogni ragionevole precauzione per conservare adeguatamente gli oggetti assicurati prevedendo ogni ragionevole misura di sicurezza per proteggerli. - adottare tutte le misure idonee ad impedire il contatto fisico tra i visitatori e gli oggetti assicurati, salvo gli stessi non siano stati appositamente concepiti per l interazione col pubblico; - prevedere la chiusura di tutte le ante a vetri durante pause o chiusure diurne con assenza del personale non superiore a tre ore; - Qualora siano installati sistemi anti-intrusione, gli stessi devono essere costantemente attivati Mezzi di chiusura insufficienti Quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, o il furto sia commesso attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione, il sinistro sarà liquidato con applicazione di uno scoperto del 20% Movimentazione degli oggetti assicurati L assicurazione è prestata anche per i danni agli oggetti assicurati conseguenti ad operazioni di movimentazione interna, manipolazione ordinaria, spostamenti tra sedi del Contraente a condizione che tutte operazioni suddette siano effettuate direttamente da incaricati delle Soprintendenze del Ministero del Beni Culturali ed Ambientali o dal Contraente e loro dipendenti Cornici e piedistalli. L assicurazione comprende i danni subiti da cornici di quadri e piedistalli o basamenti sui cui poggiano oggetti e sculture mediante giuntura fissa, a condizione che il loro rispettivo valore sia compreso nella somma assicurata; Valore degli oggetti assicurati La somma assicurata per ciascun oggetto corrisponde a stima accettata, in base all Art del Codice Civile, ovvero al suo valore dichiarato, quando non presente nell elenco delle cose stimate. 10

11 In assenza di stima o di dichiarazione di valore, la somma assicurata per ciascun oggetto deve corrispondere al valore di mercato dello stesso al momento del sinistro. Qualora il valore di mercato dell oggetto assicurato senza valutazione di stima o dichiarazione di valore sia superiore a quello assicurato, si applica il disposto dell Art Codice Civile Regola proporzionale, con una tolleranza del 20%. La Società rinuncia all applicazione di tale norma per gli oggetti stimati o assicurati con dichiarazione di valore. 11

12 4.0.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente deve: - fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell Art Codice Civile. - dare avviso di sinistro alla Società non appena l ufficio competente ne abbia avuto conoscenza e al più tardi entro 15 (quindici) giorni. - per i sinistri di furto o comunque di origine presumibilmente dolosa, presentare quanto prima, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni, immediata regolare denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; - indicare nella denuncia, o riservarsi di indicare con successiva integrazione, oltre che a data e circostanze del sinistro, e cause note o presunte dello stesso, l elenco degli oggetti perduti o danneggiati, e loro valore o valore presunto del danno. - trasmettere alla Società tutti i documenti necessari alla stima del danno - conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità; - presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell Art.1915 Codice Civile Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato direttamente tra le parti, con valutazione effettuata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti potranno nominarne un terzo su richiesta di uno di essi, in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito eventualmente nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente in caso di nomina del terzo perito, entro il limite del 10% del danno indennizzabile e con il massimo di Euro ,00 per sinistro Mandato dei periti e degli arbitri I periti e gli arbitri devono: - Indagare su circostanze, natura, causa, modalità del sinistro; - Verificare l esistenza, la qualità e l autenticità, la quantità e il valore degli oggetti assicurati; - Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese eventualmente risarcibili. Nel caso di procedura collegiale per la valutazione del danno i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) in doppio originale, uno per ognuna delle parti. Le decisioni così prese sono vincolanti per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità di legge. 12

13 4.5.0 Criteri di liquidazione del danno In caso di sinistro risarcibile in base alla presente assicurazione la Società liquida il danno come segue: Danno totale In caso di distruzione, perdita totale, impossibilità di adeguato restauro degli oggetti assicurati la Società liquida all Assicurato un indennizzo pari al valore di stima o al valore dichiarato dell oggetto, al netto di eventuali recuperi Danno parziale Deprezzamento In caso di danno materiale parziale risarcibile all oggetto assicurato la Società risponde delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata, compresi trasporti da e per il luogo di esecuzione del restauro, nonché del deprezzamento dell oggetto assicurato, o della coppia o serie di cui l oggetto era parte, fino al 100% del suo valore assicurato Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall'art Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, conclusa la valutazione del danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve presentare la sua proposta di liquidazione, oppure contestare le proprie riserve, entro 30 (trenta) giorni. In caso di opposizione alla liquidazione da parte della Società, l Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell importo pari alla minore somma proposta dall opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall opposizione stessa. Se è stata aperta un inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell Assicurato o del Contraente Anticipo indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: - non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro; - l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00 (cinquantamila/00) Le constatazioni di cui sopra dovranno essere verificate entro e non oltre il 60 (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l anticipo entro e non oltre il 30 (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo. L acconto non potrà mai essere superiore a Euro ,00 (un milione/00), qualunque sia l ammontare stimato del danno stesso Pagamento dell indennizzo prima della chiusa istruttoria Si conviene tra le parti che Assicurato ha diritto in caso di sinistro ad ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell eventuale istruttoria, purché siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data del sinistro Rinuncia all azione di surroga A parziale deroga dell Art.1916 Codice Civile la Società rinuncia all azione di surroga nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori del Contraente, ad eccezione del caso di dolo, e sempre che Il Contraente a sua volta non eserciti l azione nei loro confronti.. 13

14 5.0.0 SEZIONE II ASSICURAZIONE TRASPORTI DA CHIODO A CHIODO GARANZIA FACOLTATIVA Le garanzie di cui ai successivi punti e sono attivate con la richiesta di emissione del relativo certificato di assicurazione e l imputazione del relativo premio Oggetto dell assicurazione trasporto degli oggetti assicurati L assicurazione è prestata da chiodo a chiodo con inizio dal momento in cui gli oggetti assicurati vengono rimossi dal posto dove normalmente si trovano per essere imballati e trasportati nel luogo indicato dal certificato assicurativo. La garanzia continua senza interruzione fino al termine del viaggio e comunque fino alla data indicata nel certificato di assicurazione e sue eventuali proroghe da notificare alla Società dietro corresponsione del relativo sovrappremio, compreso il viaggio di ritorno, e relative operazioni di imballaggio, disimballaggio e ricollocamento Garanzia giacenza presso terzi L assicurazione degli oggetti indicati nel certificato di assicurazione è prestata inoltre per la temporanea giacenza presso terzi (restauratori, ditte specializzate di analisi scientifica, esposizioni, mostre d arte, prestiti a sedi espositive permanenti) Delimitazioni del rischio Salvo esplicito patto assicurativo apposto sul certificato di assicurazione sono esclusi i danni e le perdite che colpiscono gli oggetti assicurati durante la loro esposizione all aperto; Danni e perdite derivanti da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio non effettuato da personale specializzato Tutte le esclusioni e le delimitazioni di cui alla Sezione I non espressamente derogate Condizioni relative all assicurazione trasporto Le condizioni base dell assicurazione trasporto saranno quelle basate sulle Institute Cargo Clause (A) ed. 01/01/2009, estese al Rischio Guerra, Rischio Scioperi, Rischio Trasporto Cargo e AIR. Le condizioni particolari, gli scoperti e le franchigie valide per ciascun certificato saranno concordate di volta in volta dalle Parti tenuto conto della natura degli oggetti da assicurare, del loro valore e della tipologia del trasporto e della destinazione Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa ex Art Codice Civile nei confronti di trasportatori ed imballatori per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale e vettoriale a condizione che gli stessi, ove non dipendenti del Contraente, siano operatori specializzati e che il Contraente stesso non eserciti tale facoltà Attivazione della copertura Il Contraente, anticipatamente, dovrà dare comunicazione alla Società: - Per il trasporto: dell elenco degli oggetti assicurati e loro valore, del luogo di destinazione e scopo del viaggio, del trasportatore utilizzato, delle modalità di imballaggio e trasporto. - Per la giacenza presso terzi: dell elenco degli oggetti assicurati e loro valore, del luogo di destinazione, della descrizione dei mezzi di protezione contro il furto del luogo di destinazione, salvo non si tratti di allestimenti di mostre o luoghi di esposizione permanente. La garanzia decorre automaticamente, in base a specifica richiesta fatta dal Contraente alla Società comunque non prima delle ore 24 (ventiquattro) del giorno di invio della comunicazione, se i valori complessivi delle opere assicurate non supera Euro ,00 purché il valore di oggetti singoli non superi Euro ,00=; dopo conferma scritta della Società se la somma supera rispettivamente Euro ,00 complessivo o Euro ,00 per singolo bene. Ai valori assicurati verrà applicato il tasso % concordato per viaggio; Regolazione del premio Il premio relativo alla presente estensione sarà regolato di volta in volta tra le parti mediante emissione di appositi certificati di polizza che il Contraente si impegna a pagare nei termini previsti dal presente contratto. 14

15 6.0.0 FRANCHIGIE, SCOPERTI LIMITI DI INDENNIZZO Garanzia Franchigie o scoperti Limiti di indennizzo Furto e rapina Euro 1.000,00 per sinistro Mezzi di chiusura insufficienti 20% min. Euro 1.000,00 per sinistro Danni ai fragili Euro 1.000,00 per sinistro Danni a oggetti fragili non adeguatamente protetti 20% min. Euro 1.000,00 per sinistro Terrorismo e sabotaggio 20% min. Euro 5.000,00 Terremoto Euro ,00 per sinistro Massimo di Euro ,00 per sinistro/anno La Società Il Contraente

16 SCHEDA TECNICA Contraente: Comune di CASTENASO (Prov. BO) Via XXI Ottobre 1944 n.7 - CAP C.F P.IVA durata del contratto: anni 4, con effetto dal: 31/12/2014 scadenza il: 31/12/2018 scadenza 1^ rata il: 31/12/2015 Partite, somme assicurate e calcolo del premio SEZIONE I ALL RISKS GIACENZA L assicurazione vale per tutti gli oggetti indicati nell elenco allegato alla polizza per formarne parte integrante. Partita 1 Giacenza oggetti stimati (*) somma assicurata Euro ,00 tasso imponibile di premio pro mille premio annuo imponibile (*) Euro Il premio annuo complessivo ammonta pertanto a Euro (*) La partita 1 si riferisce ai beni designati nell elenco che forma parte integrante del contratto e dichiarati beni di interesse artistico e storico sotto la tutela del Ministero dei Beni Culturali, ai sensi del D.Lgs. N 490 del 29/10/1999 e del D.Lgs. N 42/2004, per i quali il Contraente beneficia dell esenzione dalle imposte sui premi assicurativi. SEZIONE II - ASSICURAZIONE DA CHIODO A CHIODO - Tassi applicabili Garanzia Trasporto Tasso Lordo % (per cento) Fragili Per viaggio (comprese tratte intermedie) Altri oggetti Per viaggio (comprese tratte intermedie) Garanzia Giacenza Oggetti assicurati Per mese o frazione di mese Fragili Altri oggetti La Società Il Contraente

17 Allegato - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N. Contraente: Prestatore: Domicilio: Trasportatore: Manifestazione: Tragitto : Alle condizioni riportate nella polizza riferita su base di stima accettata si assicurano: Trasporto DA CHIODO A CHIODO Valore Euro (vedasi elenco allegato) Tasso Lordo per cento Giacenza temporanea presso terzi Euro (vedasi elenco allegato) Tasso Lordo per cento 17

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

Condizioni generali di Assicurazione

Condizioni generali di Assicurazione Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento 1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) CONVENZIONE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DI manutenzione istituti scolastici e immobili comunali, comprensive degli impianti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO. Contraente: COMUNE DI BIBBIENA

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO. Contraente: COMUNE DI BIBBIENA CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA FURTO Contraente: COMUNE DI BIBBIENA Durata contrattuale: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 alle ore 24 del 30 Giugno 2012 DEFINIZIONI Assicurazione: Polizza:

Dettagli

COMUNE DI LOGRATO Provincia di Brescia

COMUNE DI LOGRATO Provincia di Brescia CAPITOLATO D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI LOGRATO Art. 1) OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la stipulazione dei contratti assicurativi

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E NUCLEI DI NAZIONALITÀ STRANIERA SEGUITI DALL UFFICIO CITTADINI SENZA TERRITORIO PERIODO...

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO. tra

BOZZA DI CONTRATTO. tra BOZZA DI CONTRATTO tra la società TRM S.p.A., con sede in Torino, in via Livorno n. 60, Partita Iva n., in persona dell Amministratore Delegato, sig.bruno Torresin (qui di seguito denominata TRM ) - da

Dettagli

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n. 104280/15.4/2013/1 ***** TRA

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n. 104280/15.4/2013/1 ***** TRA PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO Atti n. 104280/15.4/2013/1 ***** TRA PROVINCIA DI MILANO con sede legale in Milano alla Via Vivaio n. 1 C.F. e P.IVA 02120090150 rappresentata ai sensi del

Dettagli

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI Scopi e funzionamento Art. 1. In esecuzione dell'art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata, gestita con apposita contabilità sezionale.

Dettagli

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO

VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO CONTRATTO TIPO di VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO 1 CONTRATTO DI VENDITA DI ELETTRODOMESTICI A DOMICILIO La Società...., con sede legale in, partita IVA. ed iscritta nel Registro delle Imprese

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Mura di Porta Galliera n. 1/2 A 40126 Bologna 051242557 e sede amministrativa:

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza;

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Definizioni: Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce)

COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce) COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE COPIA DEL SEGRETARIO SERVIZIO SEGRETARIO Numero 66 del 18/07/2014 Numero 382 Reg. Generale del 18/07/2014 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Città di Morcone (BN) SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Tel. 0824 955440 - Fax 0824 957145 - E mail: responsabileeconomico@comune.morcone.bn.it CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE internet: www.pasian.it SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO INDICE Articolo 1 Affidamento del servizio pagina 2 Articolo

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

Allegato 1 ART. 1 1/6

Allegato 1 ART. 1 1/6 Allegato 1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI Dl FURTO RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI Dl FURTO RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DEI RISCHI Dl FURTO RAPINA E GARANZIE ACCESSORIE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p. città Via Rinaldo,

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio) Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di consulenza ed assistenza

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata il sig./la ditta... nato a... il... residente a/con sede a..., cod.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura privata il sig./la ditta... nato a... il... residente a/con sede a..., cod. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE Con la presente scrittura privata il sig./la ditta nato a il residente a/con sede a, cod. fisc. concede in locazione per uso al sig./o ditta nato a il residente

Dettagli

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date:

ACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date: ACCORDO DI PRESTITO Parma, Rif. N. Titolo della mostra: Luogo: Date: Il sottoscritto (prestatore) accetta di prestare a L oggetto/gli oggetti indicato/i nell allegato n.1 (lista opere e documenti) sotto

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA I cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un fatto riconducibile alla responsabilità

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI 1 Sommario Art. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO Art. 2 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI Art. 3 INCASSI E VERSAMENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26.9.2012 1 INDICE Art. 1 Oggetto Art.

Dettagli

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute. REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI PREMESSA Il presente regolamento interno ha come scopo la disciplina dei conferimenti in denaro, a titolo di prestito, effettuati dai soci per il conseguimento dell oggetto

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

Polizza Responsabilità Civile Professionale

Polizza Responsabilità Civile Professionale Polizza Responsabilità Civile Professionale TARIFFA AGENTI Immobiliari Per la stipula di questa polizza, viene riservata una quotazione personale, solo dopo aver inviati via fax 0971 53802 i questionari

Dettagli