la scheda di trasporto
|
|
- Bonaventura Pozzi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AVANGUARDIA GIURIDICA collana a cura di Marco Antoniol diritto dei trasporti MA3 LUCA MASSALONGO la scheda di trasporto contenuto, sanzioni, esenzioni, documenti equipollenti, normativa di riferimento edizioni ISBN e-book formato pdf : STUDI APPLICATI professionisti pubblica amministrazione
2 AVANGUARDIA GIURIDICA collana a cura di MARCO ANTONIOL diritto dei trasporti e della logistica MA3 Luca Massalongo la scheda di trasporto contenuto, sanzioni, esenzioni, documenti equipollenti, normativa di riferimento χ ο edizioni ISBN formato pdf : professionisti STUDI APPLICATI pubblica amministrazione
3 fax: tel: martedi e giovedi 12:30 > 14:00 e mail: amministrazione@territorio. it Il testo costituisce uno studio applicato sulla scheda di trasporto, documento recentemente introdotto allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale e il regolare esercizio dell attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. L opera realizza un analisi estremamente dettagliata del documento con particolare attenzione alla normativa che lo ha introdotto e, soprattutto, ai risvolti di carattere pratico-operativo. Professionisti ed operatori del settore avranno di fronte a sé un quadro esaustivo delle fattispecie che si prospettano nella prassi collegate all impiego di tale documento, con preziose indicazioni circa la sua compilazione, gli esoneri e la possibilità di sostituzione con documentazione equivalente. Copyright 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore. edizione: aprile collana: AVANGUARDIA GIURIDICA, a cura di Marco Antoniol materia: diritto dei trasporti e della logistica - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf codice prodotto: MA3 - ISBN: prezzo: 30, 00 autore: Luca Massalongo, laureato in giurisprudenza, collaboratore in un progetto di ricerca con la cattedra di Diritto dei trasporti e della logistica nell'università degli studi di Verona editore: Exeo srl CF PI RI REA ROC 15200/2007 c.s.i.v ,00, sede legale piazzetta Modin Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int Piove di Sacco PD casella postale 76/A Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it. professionisti pubblica amministrazione - www. exeoedizioni. it
4 MASSALONGO La scheda di trasporto Sommario SOMMARIO CAPITOLO I INTRODUZIONE La nuova scheda di trasporto Piano dell opera... 6 CAPITOLO II I DOCUMENTI DEL TRASPORTO STRADALE DI COSE La rilevanza della documentazione nella storia dell autotrasporto. La lettera di vettura Dalla lettera di vettura alla scheda di trasporto La ratio ispiratrice della normativa introduttiva della scheda di trasporto. La rilevanza degli interessi pubblici nel diritto dei trasporti CAPITOLO III LA NORMATIVA SULLA SCHEDA DI TRASPORTO L art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n L istituzione della scheda di trasporto L approvazione ministeriale del contenuto della scheda di trasporto Le circolari attuative del 17 luglio, 6 agosto e 3 dicembre La legge 4 agosto 2010, n CAPITOLO IV IL CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La compilazione della scheda di trasporto Originali e copie Le indicazioni obbligatorie: a) i dati relativi ai soggetti (segue) b) i dati relativi alla merce Sub-vettori e consorzi di imprese di trasporto Il proprietario della merce I riquadri «eventuali dichiarazioni», «osservazioni varie» ed «eventuali istruzioni» Tutela della riservatezza, sottoscrizione e conservazione della scheda di trasporto CAPITOLO V SANZIONI ED ESENZIONI Le sanzioni Le esenzioni dall obbligo della scheda di trasporto. In particolare, i trasporti a collettame I trasporti internazionali CAPITOLO VI DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIPOLLENTI La documentazione sostitutiva della scheda di trasporto
5 MASSALONGO La scheda di trasporto Sommario 2. I documenti alternativi: il contratto scritto di trasporto I documenti equipollenti I rapporti con il D.D.T La lettera di vettura internazionale CMR CAPITOLO VII CENNI CONCLUSIVI Prospettive future della scheda di trasporto ALLEGATI ALLEGATO I L art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n ALLEGATO II Decreto 30 giugno 2009, n. 554 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell interno e il Ministero dell economia e delle finanze ALLEGATO III Circolare 17 luglio 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell interno ALLEGATO IV Circolare 6 agosto 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell interno ALLEGATO V Circolare 3 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell interno ALLEGATO VI Legge 4 agosto 2010, n ALLEGATO VII Modello di scheda di trasporto BIBLIOGRAFIA
6 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. I - Introduzione CAPITOLO I INTRODUZIONE 1. La nuova scheda di trasporto Negli ultimi cinque anni e, in particolare, a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2005, n si è assistito ad un profondo e, a dire il vero, disarticolato riassetto normativo dell attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Il nostro legislatore, sia pure con un certo ritardo rispetto ad altri Stati dell Unione Europea 2, si è mosso nella direzione di una liberalizzazione regolata del settore, operando una riforma strutturale i cui punti salienti possono essere individuati, essenzialmente, nell abolizione del regime tariffario obbligatorio, nella modifica dell istituto del limite risarcitorio e nell introduzione di norme finalizzate alla sicurezza sociale e alla sicurezza della circolazione stradale. È proprio con riferimento a quest ultimo aspetto che il legislatore ha ritenuto opportuno creare un nuovo documento per il trasporto stradale di merci: la scheda di trasporto. Istituita con il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il quale ha introdotto una nuova disposizione - l art. 7-bis 3 - nel summenzionato D.Lgs. 286/2005, la scheda di trasporto è divenuta obbligatoria a partire dal 19 luglio 2009, a seguito di un iter normativo piuttosto confuso e travagliato 4, che è tuttora in corso, dal momento che la legge 4 agosto 2010, n ha apportato alcune (pur lievi) modifiche alle disposizioni concernenti tale documento. Nonostante il profilo della documentazione possa apparire, da un punto di vista strettamente giuridico, di minor rilievo rispetto ad altri aspetti del trasporto stradale di cose, si può cogliere la portata fortemente innovativa della scheda di trasporto, in quanto, a differenza dei tradizionali documenti del trasporto di matrice codicistica 6, 1 Il decreto legislativo, oramai divenuto un punto cardine per il diritto dei trasporti, è intitolato «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell esercizio dell attività di autotrasportatore» ed è stato pubblicato nella G.U. n. 6 del 9 gennaio La Germania, ad esempio, già nel 1994 aveva optato per la liberalizzazione del settore dell autotrasporto. 3 Rubricato appunto «Istituzione della scheda di trasporto». Il testo completo dell art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 è riportato all Allegato I. 4 Si rinvia, per la disamina della normativa che ha portato all operatività della scheda di trasporto, alle considerazioni svolte nel cap. III. 5 La legge, avente ad oggetto la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo», è stata pubblicata nella G.U. n. 186 dell 11 agosto Il testo completo della legge è riportato all Allegato VI. 6 Ci si riferisce, in particolare, alla lettera di vettura per il trasporto stradale (art c.c.), alla polizza di carico per il trasporto marittimo (artt. 457 ss. cod.nav.) e alla lettera di trasporto aereo, o più comunemente l.t.a., per il trasporto aereo (art. 951 cod.nav., così come modificato dal decreto legislativo 5
7 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. I - Introduzione i quali svolgono o per lo meno dovrebbero svolgere, nelle intenzioni del legislatore, funzioni di carattere essenzialmente privatistico, cioè ristrette a quelli che sono gli interessi individuali delle parti (ad esempio, la prova della conclusione del contratto di trasporto), essa testimonia la sempre maggiore considerazione che hanno, nell ambito del trasporto e della mobilità delle merci, gli interessi pubblici. La scheda di trasporto nasce, infatti, con lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e favorire la regolarità e la corretta trasparenza dei rapporti fra i contraenti nell autotrasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale, identificando tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, con l individuazione delle rispettive responsabilità, e i dati relativi alla merce trasportata. 2. Piano dell opera La presente trattazione è diretta, in primo luogo, ad imprese e professionisti che operano direttamente o indirettamente nel settore dell autotrasporto di merci, vista soprattutto la centralità che rivestono i profili più strettamente tecnico-pratici relativi alla documentazione necessaria per l esecuzione di trasporti regolari e, in ogni caso, conformi alla recente normativa. In secondo luogo, ma non certo in misura inferiore, essa si rivolge al giurista che, vuoi per esigenze di natura professionale, vuoi per pura curiosità accademica, desideri approfondire un aspetto del diritto dei trasporti che spesso (e a torto) è letteralmente «snobbato» dalla dottrina. Nel secondo capitolo viene inquadrato il tema principale dell opera con una riflessione generale sul ruolo dei documenti nel trasporto stradale di merci e sulla loro evoluzione in tempi recenti. Successivamente si introduce lo scenario normativo relativo alla scheda di trasporto, ai fini di una sua contestualizzazione alla luce della recente riforma legislativa riguardante l attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. Il terzo capitolo, infatti, analizza in modo dettagliato la normativa introduttiva della scheda di trasporto, il decreto interministeriale di approvazione del suo contenuto e, in particolare, le circolari ministeriali esplicative ed operative 7 che hanno permesso di attuare in concreto il programma del legislatore, pur con qualche difficoltà. L opera prosegue con il quarto capitolo, dedicato ad un approfondita disamina 15 marzo 2006, n. 151, il quale, rinviando per la disciplina di tale documento alle norme di diritto internazionale in vigore nel nostro ordinamento, porta ad applicare, ai fini della sua regolamentazione, la Convenzione per l unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore per l Italia nel 2004). 7 Si tratta delle tre circolari ministeriali rispettivamente del 17 luglio, 6 agosto e 3 dicembre 2009, su cui si veda, infra, cap. III, par. 3. 6
8 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. I - Introduzione del contenuto attuale 8 della scheda di trasporto, con l analisi dei diversi dati relativi ai soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto e quelli riguardanti la merce trasportata. In questa sede vengono inoltre approfondite alcune tematiche relative alla tutela della riservatezza, alla questione del trasporto affidato a sub-vettori, al ruolo del proprietario della merce e al significato dei riquadri presenti nel modello di scheda di trasporto allegato al decreto interministeriale. Si passa poi, nel quinto capitolo, ad un approfondimento in chiave critica dell impatto pratico della normativa sulla scheda di trasporto, con particolare attenzione alle sanzioni previste in caso di inosservanza delle relative disposizioni. Inoltre, si evidenziano gli aspetti più interessanti relativi alle fattispecie di esenzione dall obbligo di compilazione della scheda di trasporto, tra cui, in particolare, i trasporti a collettame e i trasporti internazionali. Ampio spazio è infine dedicato - nel sesto capitolo - al rapporto con il D.D.T. e alla possibilità di sostituire la scheda di trasporto con altri documenti considerati equivalenti o equipollenti, tra i quali viene esaminata ampiamente la lettera di vettura internazionale CMR con preziose indicazioni relative al suo impiego. 8 Tenuto conto delle ultime modifiche e, non da ultimo, delle novità introdotte con la legge 4 agosto 2010, n
9 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose 8
10 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose CAPITOLO II I DOCUMENTI DEL TRASPORTO STRADALE DI COSE 1. La rilevanza della documentazione nella storia dell autotrasporto. La lettera di vettura Malgrado, dal punto di vista dottrinale, il profilo documentale 9 possa apparire in un certo senso arido o di scarso interesse rispetto ad altri temi più dibattuti nell ambito del diritto dei trasporti (quali, ad esempio, la responsabilità del vettore, il risarcimento del danno in caso di perdita o avaria della merce, la conclusione del contratto di trasporto, e così via), non si può negare che nel nostro ordinamento il legislatore abbia riconosciuto ampio spazio alla disciplina dei documenti del trasporto di cose. Invero, per ciascuna tipologia di trasporto 10 tutte le normative, interne e internazionali, prevedono a vario titolo l emissione di documenti che svolgono le più svariate funzioni e assumono diverse denominazioni 11. Storicamente, il documento principale e, per così dire, «tipico» del trasporto terrestre - stradale e ferroviario - è la lettera di vettura (rispettivamente, road waybill e rail waybill secondo la dicitura internazionale) 12. Se si considera che il contratto di trasporto è stato letteralmente «costruito» attorno alla lettera di vettura e che quest ultima è stata oggetto di studi approfonditi da parte dei legislatori europei sin dal XIX secolo 13, si può capire l importanza che hanno avuto e che conservano oggi, costantemente nella loro evoluzione, i documenti del trasporto. Essi derivano «dalla originaria necessità di rilascio da parte del vettore della attestazione di ricevimento della merce che la pratica ha mantenuto» 14 ; attestazione che, nelle intenzioni originarie, costituiva la prova della presa in consegna della merce 15. È proprio dalla ricevuta di carico (mate s receipt) che si è sviluppata la lettera di 9 Nel diritto dei trasporti vale la consueta definizione di «documento» quale cosa rappresentativa di un fatto avente una qualche rilevanza giuridica, non interessando, sotto il profilo giuridico, qualsiasi vicenda, ma soltanto quelle suscettibili di considerazione sub specie iuris. Cfr. in tal senso la definizione data da ANGELICI C., Documentazione e documento, in EG, XI, Roma, 1989, pag Stradale, ferroviario, marittimo e aereo sono le tipologie principali. 11 Si pensi, puramente a titolo esemplificativo, al charterparty, documento utilizzato per il trasporto marittimo di carico, caratteristico del traffico marittimo non di linea. 12 Per quanto riguarda il trasporto via mare il documento corrispondente o analogo è la polizza di carico (bill of lading), mentre nel trasporto per vie aeree esso è rappresentato dalla lettera di trasporto aereo o l.t.a. (air waybill). 13 Cfr. PESCE A., Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, Padova, 1984, pag Così testualmente PESCE A., Il trasporto internazionale di merci su strada, Torino, 1995, pagg. 95 ss.. 15 Cfr. ASQUINI A., Del contratto di trasporto, in (a cura di) BOLAFFIO L., ROCCO A., VIVANTE C., Il codice di commercio commentato, Torino, 1935, pag. 172, ove si legge: «È naturale che il mittente rilasci al vettore la lettera di vettura all atto della consegna del carico, dovendo la lettera di vettura contenere essenzialmente una precisa determinazione e descrizione del carico stesso». 9
11 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose vettura nel trasporto terrestre, assumendo, nel corso del tempo e a seconda dell avvicendarsi delle esigenze che ancor oggi vengono avvertite senza soluzione di continuità nella prassi dei traffici commerciali, nuovi connotati e forme inedite, fino ad approdare all attuale versione codicistica 16, che peraltro, come si vedrà nel proseguo della trattazione, appare oggi nettamente superata. L aver definito la lettera di vettura documento «tipico» del trasporto stradale significa che esistono anche altri documenti, che possiamo per converso definire «atipici» 17, i quali spesso rispondono a funzioni diverse, ma in alcuni casi si vanno ad affiancare alla prima 18 e, anzi, vogliono ad essa sostituirsi 19. A questo proposito è opportuno ricordare che il contratto di trasporto di cose è consensuale e la consegna della merce non è, pertanto, elemento perfezionativo del contratto, ma se mai il primo atto di esecuzione dello stesso. Il consenso si forma validamente, secondo i principi generali, con assoluta libertà di forma 20 ; quindi, per la conclusione del contratto di trasporto non è richiesta la forma scritta, né ad probationem, né ad substantiam 21. Peraltro, a questo principio di carattere generale si sottrae la fattispecie del trasporto di cose per ferrovia: qui il documento del trasporto (la lettera di vettura ferroviaria) si è arricchito rispetto alla tradizionale funzione di prova circa l avvenuta conclusione del contratto e dei suoi elementi, acquisendo un efficacia costitutiva del rapporto contrattuale 22. Al di là del sopraindicato caso-limite relativo al trasporto ferroviario di merci, in cui il documento del trasporto assume un importanza primaria in quanto requisito necessario ad substantiam, cioè per la validità del contratto stesso, la lettera di vettura normalmente si limita a fornire la prova della conclusione del contratto di trasporto, riproducendo le principali condizioni contrattuali con l indicazione dei dati relativi alla merce trasportata. Tacendo per il momento le dovute considerazioni circa il suo concreto utilizzo pratico 23, occorre evidenziare che la lettera di vettura assume un ruolo di primo 16 Un evoluzione analoga ha conosciuto la polizza di carico marittima, originariamente sviluppatasi dalla ricevuta rilasciata a seguito dell imbarco della merce (dock receipt). 17 L atipicità è da ricondursi essenzialmente all estraneità di tali documenti rispetto alla funzione che è propria dei documenti tipici (lettera di vettura nel trasporto stradale e ferroviario, polizza di carico nel trasporto marittimo, lettera di trasporto aereo nel trasporto aereo), cioè quella di fornire la prova della conclusione del contratto e dei suoi elementi, oltre che della presa in consegna della merce da parte del vettore. 18 Si pensi, ad esempio, ai documenti doganali. 19 È quanto avvenuto, come si avrà modo di evidenziare più avanti (infra, par. 2), con il D.D.T. (o Documento di trasporto), documento originariamente nato per soddisfare esigenze di carattere fiscale, ma rivelatosi poi in grado di sostituire la lettera di vettura nella prassi commerciale dei trasporti stradali di merci. 20 Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte da RIGUZZI M., I contratti speciali. Il contratto di trasporto, in Trattato di diritto privato, diretto da BESSONE M., XIV, Torino, 2006, pagg. 123 ss.. 21 Cfr., ex multis, D ALESSIO W., Diritto dei trasporti, Milano, 2003, pag Cfr. l art. 35, terzo comma, delle Condizioni per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, adottate con D.P.R. 30 marzo 1961, n Per cui si rinvia a quanto si dirà, infra, nel prossimo paragrafo. 10
12 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose piano nel nostro codice civile 24. La sua disciplina è da ricondursi innanzitutto all art c.c. 25, il cui primo comma dispone che «su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto». La lettera di vettura rientra, dunque, tra gli atti di cooperazione dovuti dal mittente e, nel caso di un suo rifiuto rispetto al rilascio della stessa, si realizza un inadempimento contrattuale che legittima la controparte a chiedere lo scioglimento del contratto e il risarcimento dei danni. Si tratta, ad ogni modo, di un documento meramente facoltativo che il mittente è obbligato a rilasciare solo su espressa richiesta del vettore. Le indicazioni richiamate dall art che devono essere presenti sulla lettera di vettura sono quelle di cui all art. 1683, primo comma, che stabilisce che «il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto». Trattasi, dunque, di dati necessari affinché il vettore possa eseguire correttamente il trasporto nelle sue singole fasi, da un lato, dell identificazione del carico (natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare) e, dall altro, della concreta esecuzione della prestazione vettoriale del trasferimento delle merci (nome del destinatario e luogo di destinazione). Il successivo secondo comma dell art c.c. precisa poi che, «se per l esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all atto in cui consegna le cose da trasportare». La norma si riferisce ad atti di adempimenti amministrativi che consistono nella consegna della documentazione eventualmente richiesta da norme amministrative, nazionali e internazionali 26. Queste disposizioni dimostrano la sussistenza di un onere in capo al mittente di veridicità e di esattezza in relazione agli elementi essenziali del contratto 27, allo scopo di agevolare il più possibile il vettore nello svolgimento della propria prestazione, salvaguardandolo dalla commissione di errori nel compimento delle 24 Sulla lettera di vettura prevista dal nostro codice civile la dottrina si è espressa ampiamente: cfr. ASQUINI A., Del contratto di trasporto, cit., pag. 156; GIANNINI T.C., La lettera di trasporto negoziabile, in BBTC, 1956, I, pagg. 176 ss.; CATURANI G. - SENSALE A., Il trasporto: esposizione critica di giurisprudenza e di dottrina (artt codice civile), Napoli, 1960, pagg. 110 ss.; STOLFI M., La lettera di vettura, in BBTC, 1960, I, pagg. 511 ss.; MIRABELLI G., Dei singoli contratti, in Commentario del codice civile (UTET), IV, Torino, 1968, pagg. 513 ss.; IANNUZZI M., Del trasporto, in (a cura di) SCIALOJA A. - BRANCA G., Commentario del codice civile, Bologna - Roma, 1970, pagg. 110 ss.; GRIGOLI M., Il trasporto, in (a cura di) RESCIGNO M., Trattato di diritto privato, XI, Torino, 1984, pagg. 745 ss.; STOLFI M., Appalto. Trasporto, in (a cura di) GROSSO G. - SANTORO-PASSARELLI F., Trattato di diritto civile, V, Milano, 1966, pag. 128; RIGUZZI M., I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., pagg. 134 ss.; BUSTI S., Contratto di trasporto terrestre, in (a cura di) CICU A., MESSINEO F., MENGONI L., SCHLESINGER P., Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2007, pagg. 621 ss.. 25 Le disposizioni relative alla lettera di vettura sono contenute nella sezione III (Del trasporto di cose) del capo VIII (Del trasporto) del titolo III (Dei singoli contratti) del libro IV (Delle obbligazioni) del codice civile. 26 Certificati di origine delle merci, licenze di esportazione, documenti sanitari, di polizia, ecc.. 27 Cfr., tra gli altri, VIGNALI C., Il trasporto terrestre, Milano, 2000, pag
13 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose varie operazioni materiali cui è obbligato in forza della conclusione del contratto. Pertanto, l inerzia del mittente con riferimento all obbligo di fornire le suddette indicazioni integra un ipotesi di mora accipiendi (art c.c.) 28. Inoltre, l ultimo comma dell art c.c. afferma che «sono a carico del mittente i danni che derivano dall omissione o dall inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti». Di questa norma è consentita una duplice interpretazione: da un lato, i danni o il ritardo subiti dalla merce per fatto del mittente restano a carico di quest ultimo e il vettore resta libero da ogni responsabilità; dall altro, anche i danni causati dal mittente e subiti da terzi o dal vettore (ad esempio, il danneggiamento del mezzo di trasporto o di altre merci caricate, la sosta delle merci, ecc.) sono a carico dello stesso mittente 29. La giurisprudenza italiana ha dimostrato di accogliere pienamente 30 questo indirizzo dettato dal legislatore, sino a configurare, in caso di omessa indicazione al vettore dei dati di cui all art c.c., un ipotesi di concorso del fatto colposo del mittente, con conseguente diminuzione del risarcimento del danno al quale è tenuto il vettore ex art c.c. 31. La giurisprudenza ha ritenuto costantemente che le inesattezze e le omissioni del mittente nella lettera di vettura liberino da responsabilità il vettore nella misura in cui vi sia un nesso di causalità efficiente tra di esse e il danno 32. I giudici di legittimità hanno inoltre sostenuto che, in caso di indicazioni inesatte da parte del mittente, il vettore comunque inadempiente rispetto all obbligo di riconsegna delle merci non si libera dalla responsabilità se non prova il sussistere della connessione causale tra il proprio inadempimento e il fatto del mittente 33. A ben vedere, la lettera di vettura non è l unico documento che viene rilasciato a seguito della conclusione di un contratto di trasporto stradale di cose 34 : «su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata la lettera di vettura, una ricevuta di carico con le stesse indicazioni» (art. 1684, secondo comma, c.c.). In ordine a questi ultimi documenti 35 giova ricordare che il terzo comma dello stesso articolo aggiunge che, «salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola all ordine». Nell impostazione codicistica, dunque, lettera di vettura e ricevuta di carico Si veda in proposito ASQUINI A., Del trasporto, in (a cura di) D AMELIO M. - FINZI E., Codice civile: commentario (Libro delle obbligazioni), Firenze, 1947, pagg. 429 ss.. 29 Cfr. IACUANIELLO BRUGGI M. - PAOLUCCI L.F., Il contratto di trasporto, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, collana fondata da BIGIAVI W., Torino, 1979, pag Tra le altre, Cass.civ., 5 agosto 1960, n. 2298, in Mass. giur. ital., 1960, pag. 574, ove si afferma che l onere di provare di aver fornito al vettore indicazioni esaurienti spetta pur sempre al mittente. 31 Così Pret. Roma, 2 febbraio 1975 (De Martini - Lucignani), in AC, 1976, pag Tra le altre, Cass.civ., 23 giugno 1949, n. 1570, in Mass. giur. ital., 1949, pag Si veda in proposito Cass.civ. 6 novembre 1962, n. 3085, in RGCT, 1963, pag Come già detto, sempre che vi sia apposita richiesta da parte del vettore. 35 Su cui si sono soffermati in particolare ASQUINI A., Del contratto di trasporto, cit., pag. 155; STOLFI M., La lettera di vettura, cit., pag Sulla ricevuta di carico si rimanda alle osservazioni di DE MARCO C., La r.c. nel trasporto di persone e cose, Milano, 1985, pagg. 57 ss., il quale sostiene che, mentre la lettera di vettura serve a provare la conclusione 12
14 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose non rappresentano né elementi costitutivi del contratto di trasporto né i documenti richiesti per la prova della sua conclusione 37. Affermare, come ha fatto la più autorevole dottrina, che la lettera di vettura non sia «elemento costitutivo, ma solo elemento probatorio del contratto» 38 non significa infatti che esso sia il documento obbligatorio per la prova dello stesso, potendosi infatti provare la conclusione del contratto anche con altri mezzi (ad esempio, la prova testimoniale 39 ). Del resto, la giurisprudenza ha costantemente avallato tale orientamento dottrinale, sostenendo che la lettera di vettura e la ricevuta di carico non sono richieste come modalità essenziali e necessarie del trasporto ordinario di cose, ma devono essere rilasciate soltanto nel caso in cui rispettivamente ne facciano richiesta vettore o mittente 40. Ciò nonostante, i giudici di legittimità hanno più volte riconosciuto che la lettera di vettura costituisce un elemento importante e caratteristico del contratto di trasporto di cose 41. Se questo assunto giurisprudenziale è senz altro indiscutibile a livello teorico poiché fondato sul dato normativo che, come visto, attribuisce un ruolo di primo piano alla lettera di vettura, la situazione è drasticamente diversa sul piano pratico, come si avrà modo di evidenziare nel prossimo paragrafo. 2. Dalla lettera di vettura alla scheda di trasporto Le considerazioni finora svolte con riferimento alla lettera di vettura rimangono ancorate ad un livello puramente teorico e appartengono oramai alla storia del diritto. Nella prassi, come anticipato, la situazione è ben diversa. Infatti, se chiedessimo oggi ad un operatore del trasporto che cosa sia una lettera di vettura difficilmente sarebbe in grado di offrirci una risposta soddisfacente, e questo non tanto per una sua ignoranza o per l inconsapevolezza tipica di chi ha a che fare quotidianamente con strumenti giuridici pur non conoscendone il significato, bensì per il fatto che la lettera di vettura è oggigiorno del tutto inutilizzata. Tralasciando quelle che sono le ragioni dell attuale inutilità pratica di tale documento, pare opportuno fare qualche cenno sulla sua evoluzione in tempi più o del contratto, la ricevuta di carico (e il duplicato della lettera di vettura) provano l avvenuta consegna al vettore della merce. 37 Cfr. RIGUZZI M., I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., pag Così testualmente ASQUINI A., Del contratto di trasporto, cit., pagg. 172 ss.. 39 La non obbligatorietà della forma scritta per la prova della conclusione del contratto di trasporto e la non indispensabilità a tal fine della lettera di vettura non equivalgono, tuttavia, a consentire un ricorso indiscriminato alla prova per testimoni. Si cita, in questo senso, Trib. Roma, sez. XI, 3 settembre 2003, n , in Dir. Trasp. 2004, pag. 280 ss., che ha sancito l inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare l entità e il valore delle merci trasportate, delle quali non era fatta menzione nei documenti del trasporto e dell assicurazione. 40 Cfr. Cass.civ., 13 marzo 1952, n. 666, in Il diritto automobilistico, 1952, pagg. 474 ss.. 41 Si veda, ad esempio, Cass.civ., 11 ottobre 1990, n. 9993, in GI, 1991, I, pagg. 557 ss.. 13
15 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose meno recenti e sul contemporaneo affermarsi di nuovi documenti nell ambito del trasporto stradale di cose. In seguito all entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n , istitutiva di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la lettera di vettura divenne persino un documento obbligatorio per l autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 56), ai fini di un controllo sulla applicazione delle norme relative, in particolare, al regime tariffario obbligatorio 43. In linea con questa norma, il D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, stabiliva che per ogni spedizione soggetta a regime tariffario fosse obbligatoria la compilazione del documento di trasporto di cui all art. 56, L. 298/1974, denominato «lettera di vettura», in almeno quattro esemplari originali 44, firmati dal vettore (art. 16). Identica previsione circa l obbligatorietà dell emissione della lettera di vettura era contenuta nell art. 1 del D.M. 22 dicembre Tuttavia, queste ultime disposizioni sono state abrogate per effetto dell entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale, come anticipato, ha liberalizzato notevolmente la materia attraverso l abolizione del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l esercizio dell attività di autotrasporto di cose. Con tale norma, infatti, è stato reintrodotto il principio della libertà di forma nella conclusione del contratto di trasporto, per cui in definitiva la lettera di vettura non può più essere considerato oggi un importante documento ai fini del trasporto, anche se potrebbe teoricamente tornare ad assolvere una funzione rilevante a fini meramente probatori 46. Inoltre, in ordine ad ulteriori aspetti concernenti ormai la storia della documentazione del trasporto di cose, è appena il caso di ricordare che con il D.P.R. 14 agosto 1996, n è stato eliminato l obbligo di accompagnare le merci con la c.d. «bolla di accompagnamento», documento precedentemente previsto per finalità di carattere prevalentemente fiscale. A seguito della scomparsa della bolla di accompagnamento si è creato, tuttavia, 42 La legge reca come titolo «Istituzione dell albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». 43 In dottrina sull argomento si veda in particolare RIGUZZI M., I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., pagg. 123 ss.. 44 Era previsto che ciascuno di tali esemplari dovesse svolgere una ben precisa funzione: il primo doveva essere consegnato al mittente; il secondo doveva essere esibito per i controlli effettuati durante l esecuzione del trasporto; il terzo doveva essere conservato, a cura del vettore, per un periodo minimo di due anni; il quarto doveva essere inviato al Comitato provinciale dell Albo per il controllo dell applicazione della normativa tariffaria inderogabile. 45 Dal titolo «Modelli uniformi, e relative modalità di impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio». 46 Così testualmente RIGUZZI M., I contratti speciali. Il contratto di trasporto, cit., pag Dal titolo «Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti». 14
16 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose un vuoto normativo che è stato ben presto sopperito grazie al D.D.T. 48, che permette alle imprese di trasporto di emettere ancor oggi la fattura differita. Il D.D.T., nato come documento fiscale, è stato utilizzato dagli operatori del trasporto anche a fini probatori in relazione all avvenuta consegna della merce e alla conclusione del contratto, privando così la lettera di vettura del ruolo istituzionale riconosciutole dal codice civile e provocandone il definitivo declino a livello pratico. Attualmente, dal momento che il D.D.T. non è configurato come documento obbligatorio, se non per la fatturazione differita e per le movimentazioni di beni senza il trasferimento delle proprietà 49, e preso atto del ricorso pressoché nullo alla lettera di vettura, si può affermare che, a livello documentale, un ruolo di primo piano - in seguito ai recenti interventi legislativi - venga ricoperto dalla scheda di trasporto. La scheda di trasporto nasce per la tutela di interessi diversi rispetto a quelli che hanno reso necessaria l istituzione della lettera di vettura o della bolla di accompagnamento (prevalentemente probatori la prima, fiscali la seconda). Già prima della sua nascita si riconosceva «che la specifica definizione del profilo documentale integra, in modo peculiare, la gamma di strumenti predisposti dal legislatore, per porre in essere, compiutamente, una debita azione di controllo di una determinata attività» 50. Ebbene, la scheda di trasporto viene introdotta proprio per agevolare tale controllo, favorendo le verifiche sul corretto esercizio dell attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale e perseguendo l obiettivo di maggiori livelli di sicurezza stradale (art. 7-bis, primo comma, D.Lgs. 286/2005). 3. La ratio ispiratrice della normativa introduttiva della scheda di trasporto. La rilevanza degli interessi pubblici nel diritto dei trasporti Favorire le verifiche sul corretto esercizio dell attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale sono, come accennato, le due principali finalità per cui è nata la scheda di trasporto. 48 Si tratta dell altrimenti noto «Documento di trasporto», il quale va emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l indicazione degli elementi principali dell operazione, che si riassumono nei seguenti dati: il numero progressivo; la data; le generalità del cedente, del cessionario e del soggetto eventualmente incaricato del trasporto; la quantità (espressa in cifre) dei beni trasportati; la descrizione dei beni trasportati con indicazione di natura e qualità degli stessi Non è necessario emettere il documento di trasporto per le consegne di beni ceduti con fatturazione «immediata» (in tale ipotesi la fattura deve essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di consegna dei beni). Viene emesso in due copie: una deve essere trattenuta e conservata dall emittente; l altra deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata. Il legislatore non ha posto alcun vincolo di forma o dimensioni per la sua elaborazione. 49 In questo secondo caso è necessario indicare la causale non traslativa del trasporto (deposito, commissione, lavorazione, ecc.). 50 Così testualmente GRIGOLI M., Profili del diritto dei trasporti, Bologna, 2003, pag
17 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose È appena il caso di osservare che, nell ottica del legislatore, assicurare un esercizio regolare dell attività di autotrasporto facilitando i controlli dovrebbe consentire anche di ottenere un maggior grado di trasparenza nei rapporti tra le imprese e nei confronti dell utenza, che indubbiamente è da annoverarsi tra gli obiettivi perseguiti del legislatore con la recente riforma del settore. La scheda di trasporto si inserisce, dunque, nell ambito di un più ampio disegno legislativo volto al riassetto normativo in materia di liberalizzazione dell attività di autotrasporto. Il superamento delle tariffe obbligatorie e l affidamento ad un sistema di libera contrattazione dei prezzi 51 se, da un lato, si erano rivelati in grado di eliminare gli effetti distorsivi della concorrenza, dall altro, rischiavano di compromettere la sicurezza stradale e, più in generale, il corretto e regolare esercizio dell attività. Invero, si paventava il pericolo che le imprese di autotrasporto, in assenza di tariffe minime e sospinte dalle crude leggi della domanda e dell offerta, abbassando il più possibile i prezzi per accaparrarsi clientela, operassero senza il rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale al fine di ridurre i costi che il rispetto delle stesse poteva determinare. Per queste ragioni, sono state adottate, da un lato, delle norme finalizzate ad arginare le conseguenze del rialzo del prezzo del gasolio che stava per pregiudicare la sopravvivenza stessa delle imprese di autotrasporto. Si tratta, in particolare, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n ) e del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 (convertito con legge 22 dicembre 2008, n ), le quali, tuttavia, realizzando un compromesso tra le esigenze contingenti delle associazioni di categoria dei vettori e dei committenti dei servizi di trasporto, non hanno risolto, come si auspicava, in modo armonico e lungimirante le problematiche del settore 54. Dall altro lato, il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, oltre ad aver inciso sulla disciplina degli elementi essenziali del contratto di trasporto concluso in forma scritta 55, ha istituito un nuovo documento denominato «scheda di trasporto», utile al perseguimento di una maggiore operatività in sicurezza delle prestazioni vettoriali e conforme alla necessità di rendere possibili e più rigorosi i controlli Si vedano a questo proposito gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 286/2005, rispettivamente rubricati «Superamento tariffe obbligatorie» e «Contrattazione dei prezzi». 52 Il titolo della legge è: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». 53 Il titolo della legge è: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell autotrasporto, dell agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997». 54 Ampie considerazioni sul punto sono state svolte da RIGUZZI M., Prime considerazioni sulle nuove norme relative alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell autotrasporto di cose per conto di terzi, in Dir. Trasp. 2009, pagg. 35 ss.. 55 Con la modifica dell art. 6 del D.Lgs. 286/ Cfr. RIGUZZI M., Ulteriori riflessioni in tema di autotrasporto di cose per conto di terzi, in Dir. Trasp. 2009, pagg. 405 ss.. 16
18 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose La normativa introduttiva della scheda di trasporto non è, pertanto, frutto di una scelta legislativa arbitraria ed autonoma, volta in qualche modo ad imporre la compilazione di un nuovo documento per l esecuzione delle prestazioni di trasporto, bensì il risultato di uno sforzo complessivo di regolarizzazione e di armonizzazione normativa dell intero settore dell autotrasporto di cose per conto di terzi. In questo senso tale documento va inquadrato ed analizzato in stretta connessione con il più volte citato D.Lgs. 286/2005 di liberalizzazione regolata dell attività di autotrasporto 57. In concreto, secondo quanto previsto dal secondo comma dell art. 7-bis («Istituzione della scheda di trasporto») del D.Lgs. 286/2005, introdotto appunto dal D.Lgs. 214/2008, la scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui all art. 8 dello stesso D.Lgs. 286/2005. Si tratta, dunque, del documento strumentale all identificazione della c.d. filiera del trasporto, cioè di tutti quei soggetti che vengono a vario titolo coinvolti nelle operazioni di trasporto (vettore, mittente, conducente del veicolo, caricatore, proprietario della merce, sub-vettore), ciascuno con la propria dose di responsabilità, tanto che a tale proposito viene spesso definito come documento di «tracciabilità della merce». Tale responsabilità, che nel disegno del legislatore viene «spalmata» tra tutti questi soggetti, entra in gioco ed è accertata 58 nelle ipotesi di violazione da parte del conducente delle disposizioni in tema di sicurezza della circolazione stradale. Tali violazioni, secondo quanto previsto dal sesto comma dell art. 7 del D.Lgs. 286/2005, sono da ricondursi essenzialmente a quanto sancito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di: a) sagoma limite (art. 61); b) massa limite (art. 62); c) limiti di velocità (art. 142); d) sistemazione del carico sui veicoli (art. 164); e) trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo (art. 167); f) durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (art. 174). Con l entrata in vigore della legge 4 agosto 2010, n è stato modificato lo stesso art. 8 del D.Lgs. 286/2005, relativo alla procedura di accertamento della responsabilità, il quale, nella versione attuale, fa espresso riferimento alla scheda di trasporto: il primo comma, infatti, dispone che «l accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, terzo comma, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall autore materiale 57 Non a caso la scheda di trasporto è stata istituita con l aggiunta dell art. 7-bis («Istituzione della scheda di trasporto») al decreto legislativo in questione (286/2005). 58 Generalmente da parte degli organi di polizia stradale. 59 Dal titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo». 17
19 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. II I documenti del trasporto stradale di cose della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell articolo 7-bis». In sintesi, si possono attribuire alla scheda di trasporto due funzioni, una immediata e una mediata: la prima è quella di garantire la pronta individuazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto per quantificarne le rispettive responsabilità; la funzione mediata è invece quella di ottenere maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale e di favorire le verifiche sul corretto esercizio dell attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale. Quindi, si torna a ribadire che nell impostazione del legislatore la scheda di trasporto non rappresenta né un elemento costitutivo del contratto di trasporto né tanto meno il documento richiesto per la sua prova. Se il legislatore fosse stato realmente mosso da tale esigenza di carattere probatorio di certo non avrebbe creato un documento nuovo, ma si sarebbe accontentato di un richiamo alla disciplina dettata con riferimento lettera di vettura 60, documento da tempo previsto nel nostro codice civile proprio per questo scopo, sancendone tutt al più l obbligatorietà, come del resto era già avvenuto in passato 61. Pertanto, come rilevato da autorevole dottrina 62, si tratta di un documento che va tenuto distinto dalla lettera di vettura, in quanto è stato creato dal legislatore per soddisfare i suddetti interessi pubblici (sicurezza stradale, regolarità e trasparenza nell autotrasporto) e non per vedersi attribuita una qualsivoglia valenza privatistica nei rapporti fra le parti del contratto di trasporto. La normativa introduttiva della scheda di trasporto si configura, da questo punto di vista, come l ennesimo tassello di un generale programma volto a vincolare sempre più il settore del trasporto e della logistica ad interessi pubblici, che trovano ormai soddisfazione in via prioritaria rispetto ai tradizionali interessi individuali delle parti. 60 Cfr., supra, il par. 2 del presente capitolo. 61 Con le già citate L. 298/1974 e D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, nella vigenza del regime tariffario obbligatorio. 62 RIGUZZI M., La scheda di trasporto: prime considerazioni in ordine ai contenuti, alla compilazione ed alla conservazione del documento, in Dir. Trasp. 2009, pag
20 MASSALONGO La scheda di trasporto Cap. III La normativa sulla scheda di trasporto 19
La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 6 AGOSTO 2009 La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI
TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI L art. 7, comma 4, del D. Lgs n. 286/05 prescrive che, qualora il contratto di trasporto non sia stipulato in
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliSTUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 30 luglio 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 07/2009 1 Proroga di ferragosto; 2 Autotrasporto di merci per Conto Terzi: Obbligo
DettagliUn inquadramento sulla legislazione in materia di autotrasporto con focus sulle responsabilità del Committente
Un inquadramento sulla legislazione in materia di autotrasporto con focus sulle responsabilità del Committente Francesca Belinghieri 13 maggio 2013 Andamento e modalità del trasporto delle merci in Italia,
DettagliINDICE PARTE I IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE
INDICE Prefazione.... xi PARTE I IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE Capitolo I ANTECEDENTI STORICI E CRITERI ISPIRATORI DELLA DISCIPLINA CODICISTICA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE 1. Il diritto romano...
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
Dettagli- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI - AI COMPARTIMENTI
DettagliMovimentazione interna delle merci: il documento di trasporto
D.D.T. Movimentazione interna delle merci: il documento di trasporto di Francesco D Alfonso Il D.D.T. rappresenta un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni da parte
DettagliREGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliLA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014)
LA RIFORMA DELL AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli stefano.zunarelli@studiozunarelli.com La Legge 190/2014 (Legge
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliCIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.
CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliCATASTO EDILIZIO URBANO
CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA collana a cura di Antonio Iovine catasto edilizio urbano AI4 MARIO IOVINE NICOLA CINO CATASTO EDILIZIO URBANO GUIDA PRATICA N.2 ESEMPI DI DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliPesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;
Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate
DettagliAgli Uffici delle dogane TUTTI
Roma, 08 ottobre 2014 Protocollo: Rif.: Allegati: 93641/RU Oggetto: Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale di Bolzano e Trento TUTTE Agli Uffici delle dogane TUTTI Regime speciale
DettagliControlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.
ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre
DettagliNetwork sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere
Network sviluppo sostenibile Il ritorno del Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta Paolo Pipere Responsabile Servizio Adempimenti Ambientali Camera di Commercio di Milano Segretario Sezione
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliCOMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.
COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI
DettagliIL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliCircolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web
Circolare N.98 del 28 Giugno 2012 Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953,
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliSUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -
SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliRISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità
DettagliCATASTO EDILIZIO URBANO
CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA collana a cura di Antonio Iovine catasto edilizio urbano AI5 MARIO IOVINE NICOLA CINO CATASTO EDILIZIO URBANO GUIDA PRATICA N.3 ESEMPI DI DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DI
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati
15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
DettagliSCHEDA DI TRASPORTO. Premessa. Contenuto della scheda di trasporto
SCHEDA DI TRASPORTO Premessa Dal 19/07/2009 è entrato in vigore il D.M. 30/06/2009, pubblicato sulla G.U. n 153 del 04/07/2009, che ha istituito l obbligo della Scheda di trasporto. Sono obbligati alla
DettagliApprofondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame
Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4880-A RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) Presentata
DettagliLOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo
DettagliOggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle
DettagliOggetto: Autotrasporto Nuovo regime tariffario - Costi medi chilometrici del gasolio del mese di ottobre 2008.
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 21 novembre
DettagliSoluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio
DettagliConservazione elettronica della fatturapa
Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella
Dettagli* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA
Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot. 12409 del 18 maggio 2011 18 maggio 2011 R.U. USCITA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliNovità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)
Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012) Avv. Lucia Secchiaroli lucia.secchiaroli@studiopirola.com Novità normative Art. 13 ter
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 26 27.01.2015 1 Le novità in tema di autotrasporto Le novità introdotte dallo Sblocca Italia e della Legge di Stabilità 2015 Categoria: Autotrasportatori
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliSERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE - - Vista l allegata relazione del Direttore del Settore Qualità Urbana,
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliTE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17
DettagliContrattualistica del trasporto Applicazione del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i.
Spettabile CLIENTE e FORNITORE Sua Sede Rif.: 001-2011 C&F SICDT Milano, 10-01-2011 Oggetto: Contrattualistica del trasporto Applicazione del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i. Egregi Signori e Gentili Signore,
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliDocumento di consultazione n. 3/2014
Documento di consultazione n. 3/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI,
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale Bruxelles, 1 febbraio 2012 TAXUD/A3/017/2011 Final IT Ares(2012)
DettagliDECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA
IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliCircolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro
Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliREGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliFatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali
Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliRegolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro
Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte
DettagliPLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.
CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE. Art. 1. Identificazione delle Parti Con la presente scrittura privata da valere ad
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliRoma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA
Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA Lo scrivente Roberto Salvi, nella sua qualità di Presidente
DettagliFiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 45 10.02.2014 Invio dei beni in deposito extra - UE R.M. 94/E/2013 Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni extracomunitarie Con la R.M. 94/E/2013,
DettagliCODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA
CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA 1. Premessa ISI Italia srl ( di seguito ISI e/o Società ) adotta il seguente Codice di comportamento al fine di promuovere l insieme dei principi etici a cui la società
DettagliLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE
REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCircolare n. 10/09 del 12 novembre 2009*
Circolare n. 10/09 del 12 novembre 2009* SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI MINORI : IL MINISTERO SI PRONUNCIA Con la Circolare n. 30/2009 del 29 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro si occupa per la prima
Dettagli