PROVINCIA DI GORIZIA
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- Arnaldo Alberti
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1 PROVINCIA DI GORIZIA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DELL OCCUPAZIONE GIOVANILE - ASSUNZIONI Art. 1 Finalità del progetto 1. La Provincia di Gorizia prevede la concessione di contributi a fondo perduto al fine di incentivare l assunzione o l inserimento in qualità di soci-lavoratori di giovani disoccupati. 2. Per le finalità di cui al presente bando viene stanziata la somma complessiva di ,95. Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente bando, è disoccupato chi ha acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 e successive modifiche. Art. 3 Regime di aiuto applicato 1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari: a. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013; b. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 352/9 del 24 dicembre 2013;
2 c. Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente bando i seguenti soggetti: a. imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; b. cooperative e loro consorzi. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a. se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della Provincia di Gorizia, sia essa sede principale o sede secondaria o unità locale; b. se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative; c. se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nella Provincia di Gorizia, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Provincia di Gorizia; d. se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all Albo delle imprese artigiane; e. se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio della Provincia di Gorizia; f. se prestatori di attività professionali svolgere la propria attività nelle forme consentite dalla legge nel territorio della Provincia di Gorizia; g. rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; h. se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbai ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); i. se imprese, non svolgere la propria attività principale quale risultante dall iscrizione al Registro delle imprese nei settori elencati nell Allegato A); j. rispettare i principi di cui all art. 4 comma 12 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Art. 5 Condizioni per la concessione del contributo 1. I contributi di cui al presente bando sono destinati all assunzione di giovani in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: a. avere acquisito lo stato di disoccupazione come definito dall art. 2 del presente bando presso uno dei Centri per l Impiego della Provincia di Gorizia; b. avere un età compresa tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti; c. essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione. 2. Il rapporto di lavoro deve svolgersi nel territorio della Provincia di Gorizia. 3. Le assunzioni effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale non devono riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro. Art. 6 Entità del contributo 1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all art del codice civile a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi. 2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento l incentivo è pari ad euro 8.000, Per ciascuna assunzione a tempo determinato l incentivo è pari ad euro 2.000,00.
3 4. Qualora il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è stata presentata domanda di contributo sia a tempo parziale, l incentivo è ridotto in proporzione dell orario contrattuale indicato nella domanda di contributo. Art. 7 Disposizioni procedurali 1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, devono essere presentate alla Provincia di Gorizia anteriormente all assunzione o all inserimento. 2. Le istanze di concessione degli incentivi devono essere presentate entro e non oltre il giorno 31/01/2015, esclusivamente mediante la compilazione dell apposito modello, reperibile presso il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Gorizia o sul sito della Provincia di Gorizia all indirizzo rigorosamente compilato in tutte le sue parti ed i suoi allegati. 3. La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da bollo pari ad 16,00, deve essere presentata a mano all Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di Gorizia Servizio Politiche del Lavoro Corso Italia n. 55, 34170, Gorizia. 4. Le domande di contributo vengono istruite secondo l ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 5. Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente bando, la Provincia procede alla concessione dell incentivo. 6. Decorsi 6 mesi dall assunzione a tempo determinato o 12 mesi dall assunzione a tempo indeterminato, la Provincia di Gorizia, accertata la regolarità contributiva del richiedente, verifica l intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del rapporto di lavoro e procede all erogazione dell incentivo in un unica soluzione. 7. Qualora all atto dell erogazione l orario di lavoro risulti ridotto rispetto a quello indicato nella domanda di contributo, la Provincia ridetermina l ammontare del contributo. Art. 8 Obblighi dei beneficiari 1. I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a: a. fornire i chiarimenti o i documenti richiesti per l istruttoria della pratica entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; b. comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell indirizzo della sede legale o dell unità operativa del richiedente; c. comunicare tempestivamente ogni variazione concernente i contributi ricevuti a titolo «de minimis» e dichiarati unitamente alla presentazione della domanda di contributo. 2. I soggetti richiedenti procedono all assunzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell incentivo. 3. La Provincia di Gorizia si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all atto della domanda, sia nella fase di attuazione dell iniziativa. Art. 9 Cause di inammissibilita o di reiezione 1. Costituiscono causa di inammissibilità o di reiezione della domanda: a. la mancata osservanza dei termini previsti dal presente avviso pubblico; b. l insussistenza di una o più condizioni dichiarate nella domanda, la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al richiedente; c. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda. 2. Per essere ammissibili a contributo le assunzioni non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 3. Le assunzioni non devono riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da: a. licenziamento; b. dimissioni volontarie; c. risoluzione consensuale.
4 4. Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di apprendistato e con contratti di lavoro flessibile disciplinati dal D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche. 5. E ammissibile una sola domanda di contributo per le assunzioni di cui all art. 6 comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore. Art. 10 Revoca degli incentivi 1. Comportano la revoca degli incentivi concessi: a. la mancata stipulazione del contratto di lavoro entro il termine previsto dall art. 8 comma 2; b. l esito negativo della verifica di cui all art. 7 comma 6; c. il mancato rispetto degli obblighi previsti all art. 8 comma 1; d. il licenziamento del lavoratore entro 6 mesi dall assunzione a tempo determinato o 12 mesi dall assunzione a tempo indeterminato; e. le dimissioni volontarie intervenute entro 6 mesi dall assunzione a tempo determinato o 12 mesi dall assunzione a tempo indeterminato. Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Trattandosi di un progetto rientrante nell accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili e attività sportive, stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per esigenze tecnico contabili di rendicontazione, tutti i termini previsti dal presente avviso devono essere intesi di natura tassativa, anche ove non specificato, e comportano, in caso di loro inosservanza, l inammissibilità della domanda, la reiezione della medesima ovvero la revoca degli stessi ove già concessi. Art. 12 Tutela della privacy 1. I dati personali forniti alla Provincia di Gorizia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso pubblico e per scopi istituzionali. 2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività. 3. I dati personali saranno trattati dalla Provincia di Gorizia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 4. Qualora la Provincia di Gorizia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. Per informazioni rivolgersi a: Informazioni Provincia di Gorizia, Servizio Politiche del Lavoro Corso Italia n. 55, Gorizia Responsabile: dott.ssa Elena Ciancia, Tel oppure consultare il sito web della Provincia di Gorizia al seguente indirizzo Internet:
5 Allegato A - Settori esclusi Regolamento (CE) n. 1407/2013 applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore settori esclusi 1. pesca e acquacoltura 2. produzione primaria di prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca 3. carboniero ATECO Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione) Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe) Estrazione di torba (tutta la classe) 09.9 Attività di supporto per l estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo) Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo) 4. trasporto merci su strada per conto terzi, limitatamente al solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
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