REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Accordo di programma per lo sviluppo di un infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Sardegna Visto Visto Visto l articolo 2, comma 203, della Legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; l articolo 15 della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; l art. 34 del Decreto Legislativo. n. 267 del 2000, il quale che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. PREMESSO CHE 1. la mancata disponibilità di servizi di comunicazione in banda larga costituisce un fattore di divario digitale che si traduce nell'emarginazione di fasce di popolazione ed aree economiche dai flussi di informazione e dall'economia della conoscenza, producendo una diminuzione dei diritti di cittadinanza e della competitività dei territori; 2. come riconosciuto sia in ambito comunitario che nazionale, è necessario impostare politiche pubbliche atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'accesso di tali servizi da parte di cittadini e delle imprese, in particolare attraverso la presenza diffusa delle relative infrastrutture abilitanti, ricercando tutte le sinergie perseguibili per indirizzare gli investimenti pubblici verso l'obiettivo individuato, attraverso un'azione coordinata fra i diversi soggetti interessati; 1/ 9

2 3. la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del , il Piano d Azione per il superamento del digital divide nelle aree svantaggiate della Sardegna, distinto in due separati interventi; 4. il secondo intervento del predetto Piano d Azione prevede l utilizzazione dei fondi di cui alla Delibera CIPE 20/2004, destinati alla realizzazione dell intervento SIAI201, inserito nel secondo Atto Integrativo dell APQ Società dell Informazione, sottoscritto in data tra la Regione Sardegna, il Ministero dell Economia e delle Finanze, il DIT e il CNIPA; 5. con Deliberazione n. 43/11 del , la Giunta Regionale ha programmato e riorientato i propri interventi in materia di Società dell Informazione, tra cui quelli destinati all abbattimento del digital divide; 6. con tale Deliberazione la Giunta ha stabilito di utilizzare i fondi previsti per l attuazione del secondo intervento del Piano d Azione al fine di realizzare un infrastruttura di rete di telecomunicazioni a banda larga in fibra ottica con l obiettivo di abbattere il divario digitale almeno nei Comuni della Sardegna con popolazione superiore a abitanti; 7. il DPEF , nel definire l innovazione come uno dei principali fattori della crescita economica, sottolinea l urgente necessità di superare i ritardi che l Italia registra in tale ambito attraverso, fra gli altri, l adozione di un Piano d azione per la diffusione della Banda Larga e che il DPEF ha ribadito l importanza dei programmi di intervento per lo sviluppo della larga banda, impegnando il Governo a sostenere lo sviluppo e l ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l innovazione del sistema produttivo e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l accesso alla banda larga ; 8. il DPEF ha ribadito che per quanto riguarda la politica industriale è urgente definire un programma di intervento per lo sviluppo di settori innovativi, come la banda larga, e che Il Governo intende migliorare la strategia volta a rendere più incisive le politiche per il Sud, con particolare riguardo alla realizzazione di infrastrutture anche nel settore delle telecomunicazioni; 9. il DPEF ha ancora una volta ribadito che La diffusione a livello di massa delle nuove tecnologie digitali é un fattore indispensabile per la modernizzazione del paese, consentendo un incremento della produttività. A questo fine saranno adottate misure volte a promuovere lo sviluppo delle connessioni in banda larga e contrastare il digital divide, ha sottolineato inoltre che L innovazione tecnologica rappresenta una componente essenziale del processo di riforma della pubblica amministrazione e in senso lato nel raggiungimento di una maggiore efficienza dei servizi alle imprese e al cittadino. La realizzazione di un infrastruttura di connettività sicura, affidabile, multicanale e accessibile dai diversi livelli della Pubblica Amministrazione rappresenta uno snodo su cui costruire i servizi e- 2/ 9

3 government e, ulteriormente, che Le azioni da intraprendere riguardano pertanto l identificazione sicura del personale della P.A. e cittadini in rete, lo sviluppo della larga banda,... ; 10. il Documento strategico nazionale, priorità per la politica regionale , conferma l importanza del Programma per lo sviluppo della banda larga quale strumento essenziale per lo sviluppo economico, così come la creazione di un ambiente tecnologico che consenta l utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività, lo sviluppo dei mercati della convergenza tra informatica, telecomunicazioni, elettronica di consumo e media e l accesso ai servizi on-line; 11.il Memorandum per la diffusione della banda larga nel Mezzogiorno, sottoscritto il tra il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero dell Economia e delle Finanze / Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, il Ministero per l Innovazione e le Tecnologie e Sviluppo Italia S.p.A. - impegna i Ministeri citati a promuovere la realizzazione del Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno, parte integrante dello stesso Memorandum, che costituisce l avvio del Programma in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, da attuare mediante l individuazione di specifiche risorse a valere, in particolare, sui fondi nazionali e comunitari destinati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate; 12. l art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 259/ Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, possano fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, attraverso società controllate o collegate; 13.in base alla Convenzione del sottoscritta tra il Ministero delle Comunicazioni e Sviluppo Italia S.p.A., Infratel, quale società di scopo all uopo costituita (con atto a rogito del notaio Giuliani di Roma in data Rep. n ) da Sviluppo Italia, sta provvedendo a dare attuazione per il Ministero al Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno ; 14.per effetto dell autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03, Infratel, a far data dal , è legittimata all offerta delle infrastrutture di telecomunicazioni, realizzate ed integrate, agli operatori e provider di settore ed alla Pubblica Amministrazione ed è iscritta nel Registro Operatori di Comunicazione tenuto a cura dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al n ; 15.mediante l Accordo di Programma del (reg. alla Corte dei Conti il , registro n. 1, foglio n. 220) stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni ed Infratel ad integrazione della Convenzione del , sono state disciplinate le attività occorrenti alla realizzazione del potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la larga banda nelle aree sottoutilizzate del Paese, regolando, in particolare, i seguenti profili: a) il governo e gestione delle infrastrutture realizzate ed integrate da Infratel in esecuzione degli interventi attuativi; b) gli interventi ulteriori e necessari da attuarsi in prosecuzione del Programma per la riduzione e, in prospettiva, per l abbattimento del divario digitale presente nel Paese; c) le modalità di azione sui territori, con modalità dirette od indirette, per garantire piena coerenza 3/ 9

4 d intervento, organiche modalità di governo e gestione delle reti ed adeguati sistemi di monitoraggio e controllo; e) la titolarità delle infrastrutture; 16.la Legge n. 80/2005, all art. 7, dispone che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, di cui al Programma approvato con delibera CIPE , n. 83, possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, estendendo a tali aree il Programma originariamente avviato nel Mezzogiorno, e siano attuati dal Ministero delle Comunicazioni per il tramite di Infratel; 17. Infratel costituisce, pertanto, il soggetto attuatore - per conto del Ministero delle Comunicazioni - degli interventi nello sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni in banda larga con il quale è possibile definire un piano d intervento in cooperazione istituzionale, coordinato per la diffusione d infrastrutture in banda larga nelle aree regionali che ne sono prive; 18.a seguito dell espletamento di gara europea mediante bando pubblicato sulla G.U.C.E. il , Infratel ha avviato la realizzazione d infrastrutture abilitanti in fibra ottica, per un valore di euro ,00 (euro ,62 aggiudicati) in tutte le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), attualmente in fase di esecuzione; 19.Infratel ha già avviato l esecuzione delle attività d implementazione della rete a banda larga sul territorio regionale della Sardegna che prevede, per la prima fase di esecuzione, la realizzazione d infrastrutture abilitanti in fibra ottica per un valore pari a 8 milioni di euro; 20. in virtù di ciò Infratel ha maturato una rilevante esperienza nell implementazione di infrastrutture di rete di telecomunicazioni abilitanti alla banda larga; 21.Infratel ha stipulato con numerosi operatori e provider di telecomunicazione accordi di servizio per la reciproca messa a disposizione d infrastrutture di rete di telecomunicazioni abilitanti alla banda larga, realizzate ed integrate da Infratel nell ambito dell attuazione del Programma Banda Larga; 22. tali accordi di servizio assumono rilevanza ed opportunità di valorizzazione nell ambito del piano d intervento congiunto con l Amministrazione Regionale della Sardegna; 23.la realizzazione del Programma Banda Larga, di cui Infratel è soggetto attuatore, si avvale della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle Comunicazioni dal CIPE e da leggi Finanziarie dello Stato; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 4/ 9

5 Articolo 2 Parti 1. Sono Parti del presente accordo: a. la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito Regione ), con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, C.F , rappresentata dal Presidente della Regione on. Renato Soru; b. il Ministero delle Comunicazioni (di seguito Ministero ), con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà n. 86, C.F , rappresentato dal Ministro delle Comunicazioni On. Paolo Gentiloni; Articolo 3 Oggetto 1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività inerenti al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per la larga banda nella Regione Sardegna, in attuazione: - del Programma per lo sviluppo operativo della banda larga nel Mezzogiorno approvato con deliberazione CIPE n. 83/2003, e sue successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al territorio regionale della Sardegna; - del Protocollo d intesa stipulato tra Ministero delle Comunicazioni, Regione Autonoma della Sardegna e Associazione DGTVì in data ; - delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nn. 54/15 del e 43/11 del (intervento 5.a); - della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 11/6 del che approva lo schema del presente accordo di programma e la strategia attuativa delle iniziative per il superamento del divario digitale; 2. Il Ministero e la Regione, con il presente Accordo, si impegnano a realizzare gli interventi di cui ai sopraccitati atti, concernenti il territorio regionale, in maniera congiunta, secondo quanto previsto nel Piano generale d intervento per lo sviluppo di un infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Sardegna (Allegato 1). Articolo 4 Modalità d attuazione 1. Le Parti, in ragione di quanto esposto al comma precedente, concordano nell affidare l attuazione dell intero intervento alla società Infratel Italia S.p.A. In particolare, le Parti precisano che: a) il Ministero è a ciò tenuto in virtù dell art. 7 della Legge n. 80 del 2005 e dell art. 1, comma 925, della Legge n. 296 del 2006, che assegna ad Infratel Italia S.p.A. il ruolo di soggetto attuatore, per conto 5/ 9

6 dello stesso Ministero, del Programma per lo sviluppo operativo della banda larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese ; b) la Regione, pur non essendo normativamente obbligata ad affidare ad Infratel l attuazione dei propri progetti di sviluppo della banda larga, ritiene opportuno e necessario, per ragioni di unitarietà, efficienza ed efficacia dell intervento, affidarne alla medesima società l attuazione. 2. le Parti concordano nell affidare il governo del processo d attuazione dell intero intervento alla Regione Sardegna la quale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, stipulerà apposita convenzione con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A. 3. La predetta convenzione disciplinerà il processo d attuazione del Piano generale d intervento per lo sviluppo di un infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Sardegna, nonché le modalità di trasferimento delle risorse al soggetto attuatore e quelle di rendicontazione delle spese sostenute in fase attuativa. 4. Resta inteso che Infratel Italia S.p.A, qualora dovesse avvalersi, in fase attuativa, di soggetti terzi, dovrà rispettare nelle procedure di affidamento e realizzazione la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e affidamento dei lavori. Articolo 5 Tempi d attuazione 1. Le Parti esprimono l intendimento di completare la realizzazione del Piano generale d intervento per lo sviluppo di un infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Sardegna, non oltre il In ogni caso il presente accordo resterà in vigore sino all adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si renderanno necessari. Articolo 6 Copertura finanziaria 1. Il Piano generale d intervento per lo sviluppo di un infrastruttura di rete a larga banda sul territorio della Regione Sardegna, oggetto del presente Accordo, è complessivamente finanziato, per investimenti in reti di telecomunicazioni a banda larga; a) dal Ministero per l ammontare di 22 milioni di euro a valere sui fondi ad esso assegnati dal CIPE e da Leggi Finanziarie dello Stato, per la realizzazione del Programma Banda Larga, per il tramite della società Infratel; b) dalla Regione per l ammontare di 14 milioni di euro a valere per 8 milioni sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 20/2004 e per 6 milioni sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 3/ / 9

7 2. Il Ministero dà atto di avere già assegnato ad Infratel la somma di 8 milioni di euro, a valere sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 83/2003, per la realizzazione della prima fase del Programma per lo sviluppo operativo della banda larga nel Mezzogiorno nel territorio regionale della Sardegna. 3. Il Ministero provvederà a trasferire alla Regione i fondi di cui al punto a) del comma 1 secondo la seguente tempistica: o 12 milioni di euro entro 60 giorni dalla stipula del presente atto; o 10 milioni di euro entro il 30 giugno Le infrastrutture di telecomunicazioni realizzate ed integrate in attuazione del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà della Regione. 4. Per quanto previsto al precedente comma 3, il Ministero ha richiesto un parere al CIPE. Nell eventualità che tale parere sia non positivo le risorse di cui al precedente comma sono trasferite dal Ministero direttamente a Infratel, che provvederà alla realizzazione secondo le modalità stabilite dal presente accordo. Le strutture di telecomunicazione che saranno realizzate da Infratel saranno messe a disposizione della Regione Sardegna così come previsto nel comma 1 dell art Le Parti concordano che i costi aziendali sostenuti da Infratel per le attività d attuazione del programma oggetto del presente accordo, saranno rendicontate dalla Società al Ministero, sulla base di quanto disposto nell Accordo di Programma del citato in premessa al punto 15, e il Ministero provvederà, sentita la Regione, ad effettuare le relative erogazioni secondo quanto ivi previsto. 6. Le parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa e delle programmazioni d intervento congiunto, si impegnano a definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo, da redigersi in buona fede fra le Parti, le assegnazioni finanziarie per eventuali ulteriori interventi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, abilitanti alla larga banda, nella Regione Sardegna. Articolo 7 Comitato di monitoraggio e verifica del Piano Generale 1. Le Parti, costituiscono un Comitato di Monitoraggio e Verifica per la realizzazione del progetto. Il Comitato è formato da quattro membri, di cui due individuati dalla Regione e due dal Ministero, i cui nominativi dovranno essere comunicati da ciascuna Parte all altra entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo. 2. Il Comitato ha funzioni di monitoraggio e verifica dei risultati del progetto. In particolare il Comitato ha il compito di: 7/ 9

8 a) verificare e monitorare gli stati di avanzamento nella realizzazione del progetto, segnalando alle Parti e alla Società attuatrice eventuali criticità, problematiche e ritardi riscontrati e proponendo soluzioni e linee-guida; b) verificare e approvare le relazioni periodiche e i rapporti di monitoraggio predisposti dalla Società attuatrice e da essa presentati al Comitato. 3. Il Comitato ha sede a Cagliari. Le funzioni di coordinamento e segreteria delle attività del Comitato sono assicurate dalla Regione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più dei membri del Comitato, le Parti, nel rispetto del disposto di cui al comma 1, si impegnano a nominare i sostituti entro 15 giorni dall avvenuta cessazione. 4. Il Comitato costituisce un collegio perfetto e assume le decisioni a maggioranza dei suoi componenti. 5. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere trasmessi alle Parti, agli indirizzi indicati all art. 10, entro 15 giorni dalla riunione. 6. Ai membri del Comitato non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di missione. Articolo 8 Proprietà e gestione delle infrastrutture 1. La Regione si impegna, in linea e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria, a garantire la gestione delle infrastrutture oggetto del presente Accordo nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. 2. La Regione garantirà la manutenzione delle infrastrutture realizzate e la loro accessibilità agli operatori e al pubblico in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 259 del 2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Articolo 9 Trasferimento di infrastrutture 1. Le infrastrutture di telecomunicazione sin qui realizzate e in fase di realizzazione ed integrazione sul territorio regionale da parte di Infratel, nell ambito del primo intervento attuativo del Programma Banda Larga di cui all art. 6, comma 2, saranno messe a disposizione dell Amministrazione Regionale secondo le modalità che saranno stabilite, d intesa con il Ministero, nella convenzione operativa tra la Regione ed Infratel medesima. Articolo 10 Strutture di riferimento 1. Tutte le comunicazioni relative all attuazione del presente Accordo dovranno essere inviate: a) per il Ministero: al Ministero delle Comunicazioni, Largo Pietro di Brazzà, Roma; 8/ 9

9 b) per la Regione: alla Presidenza della Regione, Viale Trento Cagliari. Articolo 11 Disposizioni finali 1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all interpretazione e all attuazione del presente accordo, il Comitato di cui all art. 7 convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione. 2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l Accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all osservanza. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme del codice civile. Per il Ministero Per la Regione Autonoma della Sardegna 9/ 9

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