AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital

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1 AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 37/2015 ASSOCIATI/ADERENTI AIFI Oggetto: atti seminario del 13 aprile sul regolamento di attuazione dell art. 39 TUF Cari soci, potete trovare, in allegato, le presentazioni tenute da Alessandro Corno (Jones Day) e Emidio Cacciapuoti (King & Wood Mallesons) in occasione del seminario organizzato presso Jones Day lo scorso 13 aprile, a valle della pubblicazione in GU del D.M. 30/2015 (regolamento di attuazione dell art. 39 del TUF) e del pacchetto di provvedimenti AIFMD. Cordiali saluti Anna Gervasoni Via Pietro Mascagni, Milano Tel Fax Web site: info@aifi.it

2 Incontro AIFI Il recepimento della AIFMD in Italia ed Europa 13 Aprile 2015

3 RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE APPLICABILI AD SGR C.D. SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA (1) Nell esame della tabella (che non ha lo scopo di evidenziare tutte le novità introdotte in Italia a seguito del recepimento dell AIFMD), va considerato che l approccio del legislatore nazionale è stato quello di adottare un corpus di norme unitario, applicabile indifferentemente ai gestori sopra soglia, unici veri destinatari delle prescrizioni dell AIFMD, ai c.d. gestori sotto soglia (per la cui regolamentazione la normativa comunitaria lascia margine discrezionale alle normative nazionali) e ai gestori di fondi c.d. UCITS. (1) La tabella non comprende i gestori di fondi EuVeCa ed EuSEF per i quali vi sono, in parte, norme diverse da applicare. 2

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Capitale Sociale Attività Esercitabili SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO di Euro per SGR che gestiscono OICVM e/o FIA diversi da quelli chiusi riservati o dai Fondi EuVeCa o EuSEF di Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini i Fondi EuVeCa o EuSEF) e prestano anche servizi di Euro per SGR "sopra soglia" che gestiscono investimento con detenzione di beni della clientela; esclusivamente FIA chiusi riservati Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini i Fondi EuVeCa o EuSEF) e prestano servizi di investimento senza detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini Fondi EuVeCa o EuSEF). Attività di amministrazione e commercializzazione di Attività di amministrazione e commercializzazione di OICR OICR propri; Attività connesse e strumentali; Servizi e propri; Attività connesse e strumentali; Servizi e attività attività indicate dall art. 33, co. 2, del TUF e altre attività indicate dall art. 33, co. 2, del TUF. esercitabili (ad esempio, consulenza immobiliare e consulenza aziendale). 3

5 NORMATIVA DI SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA RIFERIMENTO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Procedimento Autorizzativo Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio 90 giorni più 30 giorni per il rilascio del parere 90 giorni più 30 giorni per il rilascio del parere CONSOB / CONSOB / Documentazione ordinaria (PAI più RSO Documentazione ordinaria (PAI più RSO e documentazione e documentazione sui partecipanti al capitale ed sui partecipanti al capitale ed esponenti aziendali). esponenti aziendali). Il PAV non può essere inferiore alla somma di: Il PAV non può essere inferiore alla somma di: 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro, fino ad un masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro, fino ad un massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi operativi operativi fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da responsabilità professionale (laddove non si voglia responsabilità professionale (laddove non si voglia ricorrere ricorrere alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% del valore dei del valore dei portafogli dei FIA gestiti. portafogli dei FIA gestiti. Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale minimo richiesto a seconda del tipo di attività svolta. minimo richiesto a seconda del tipo di attività svolta. Requisito patrimoniale aggiuntivo nel caso di gestione di FIA chiusi non riservati (obbligo di acquisto in proprio del 2% del valore complessivo netto iniziale di ciascun FIA gestito). 4

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Criteri e modalità di valutazione del patrimonio del fondo Istituzione di una Funzione di Valutazione del Istituzione di una Funzione di Valutazione del patrimonio dei FIA gestiti, funzionalmente e patrimonio dei FIA gestiti, anche non indipendente dalla gerarchicamente indipendente rispetto alla Funzione di Gestione dei patrimoni. Possibilità di funzione aziendale preposta alla gestione. Adozione delegare a un terzo soggetto (entro 60 giorni la Banca di una politica di retribuzione del personale addetto alla d Italia può negare l affidamento in delega) con i Funzione di Valutazione tale da prevenire conflitti di requisiti indicati dal Regolamento sulla Gestione interesse. Possibilità di delegare a un terzo soggetto Collettiva del Risparmio, anche disgiuntamente, (entro 60 giorni la Banca d Italia può negare valutazione del patrimonio e calcolo del valore della l affidamento in delega) con i requisiti indicati dal quota. Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, anche disgiuntamente, valutazione del patrimonio e calcolo del valore della quota. 5

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Funzioni di controllo (2) SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO La Funzione di Compliance e di Risk Management Possibilità di accentrare in un unica funzione, possono essere accentrate in un unica funzione. La indipendente e permanente, la Funzione di Compliance, Funzione di Internal Audit può non essere istituita. Internal Audit e Risk Management. Applicazione tuttavia del principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli. Strategie per l esercizio dei diritti di voto Obbligo di adottare una strategia per determinare come e quando vadano esercitati i diritti di voto relativi agli s.f. detenuti nel portafoglio dei FIA, nell esclusivo interesse del FIA e dei suoi investitori. Obbligo di presidio procedurale. Una sintesi della strategia e delle misure adottate sulla base di questa va resa disponibile, su richiesta, agli investitori. N.A. ( 2 ) Alle Funzioni di Controllo previste dal Regolamento Congiunto, va ad aggiungersi la Funzione di AML che può, tuttavia, essere accorpata. 6

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Gestione dei conflitti di interessi SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO Obbligo di adozione di una policy scritta per la Obbligo di adozione di una policy scritta per la gestione gestione dei conflitti di interessi (contenente dei conflitti di interessi (contenente mappatura dei conflitti mappatura dei conflitti e procedure da seguire per e procedure da seguire per prevenirli, gestirli e prevenirli, gestirli e monitorarli). Applicazione monitorarli). Non applicazione del solo art. 33, comma 2, integrale del Regolamento Delegato. del Regolamento Delegato che contiene le misure minime da prevedere nella policy per assicurare il grado di indipendenza richiesto. Politica di remunerazione ed incentivazione Obbligo di adozione di politiche e prassi di remunerazione in linea con le previsioni comunitarie. Attribuzione all Assemblea della competenza in materia di approvazione della predetta politica, su proposta dell organo con supervisione strategica. Vincoli al rapporto fra remunerazione variabile e fissa. Obbligo per i gestori di FIA significativi per le proprie dimensioni o per quelle dei FIA, di istituire un Comitato Remunerazioni all interno del proprio organo con funzione di supervisione strategica. N.A. 7

9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Delega della gestione del portafoglio o del rischio SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO Delega alla gestione del portafoglio solo a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli e sottoposti a vigilanza prudenziale (identificati a norma dell art. 78, comma 2, del Regolamento Delegato). La gestione del rischio può essere delegata, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche ai soggetti abilitati autorizzati a prestare servizi e attività di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale. Nel caso di intermediari di un paese terzo, deve essere garantita la cooperazione tra la CONSOB, la Banca d Italia e l Autorità di Vigilanza straniera. SGR SOTTO SOGLIA Delega della gestione del rischio può essere conferita anche a soggetti diversi da quelli identificati a norma dell art. 78, comma 2, del Regolamento Delegato e dai soggetti abilitati autorizzati a prestare servizi e attività di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale. Esternalizzazione delle funzioni operative essenziali Principio della c.d. no-empty box. Obbligo di adozione di una procedura di selezione e di giustificare la delega sulla base di ragioni obiettive e documentabili. SLA. Contenuto minimo dei contratti e caratteristiche e requisiti di onorabilità del delegato. Obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d Italia e alla CONSOB (entro 30 giorni dalla comunicazione si può avviare un procedimento di diniego che si conclude nei successivi 60 giorni). N.A. - solo con riferimento all obbligo di comunicazione preventiva alle Autorità. 8

10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Procedura di commercializzazione (3) domestica SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO EMITTENTI L avvio della commercializzazione in Italia di FIA N.A. italiani riservati e FIA UE è preceduto da una lettera di notifica per ciascun FIA da commercializzare. Comunicazione del provvedimento di avvio alla commercializzazione entro 20 giorni lavorativi. Obbligo di comunicazione preventiva (30 giorni prima dell adozione o immediata se non pianificabili) delle modifiche rilevanti alle informazioni ed ai documenti da allegare alla lettera di notifica, tra cui vi è il regolamento di gestione o lo Statuto del FIA, e possibilità per la CONSOB e la Banca d Italia di vietare l adozione di tali modifiche, entro 30 giorni. SGR SOTTO SOGLIA (3) Per commercializzazione si intende l offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, di quote o azioni del FIA gestito, rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio UE (cfr, art. 43 del TUF). Secondo il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, la commercializzazione degli OICR comprende le seguenti attività: offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per suo conto, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o acquisto di quote o azioni. 9

11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO EMITTENTI SGR SOTTO SOGLIA Obblighi informativi Redazione di un documento d offerta contenente quanto previsto dall All. 1-bis del Regolamento Emittenti. Redazione di un documento d offerta contenente quanto previsto dall All. 1-bis del Regolamento Emittenti. Procedura di commercializzazione estera Obbligo di comunicazione preventiva alla CONSOB con fascicolo di notifica e avvio della commercializzazione una volta avuta la conferma della trasmissione del file all Autorità estera. Obbligo di comunicazione preventiva alla CONSOB con fascicolo di notifica e avvio della commercializzazione una volta avuta la conferma della trasmissione del file all Autorità estera. Si applicheranno poi le singole giurisdizioni nazionali non potendo vantare il passaporto GEFIA. 10

12 AIFMD 1 MARKETING DI FONDI CON GESTORI SOTTO SOGLIA IN EUROPA Paese Requisiti per Sotto Soglia? Pre-Marketing? Reverse solicitation? Austria E richiesta la registrazione presso la FMA Austriaca Possibile L attività di offerta implica informazioni sufficientemente dettagliate per consentire all investitore di effettuare la decisione di investimento L attività di pre-marketing dovrebbe contemplare la presenza di un disclaimer Possibile ma con regolamentazione molto restrittiva Generalmente il contatto e l esecuzione della prestazione dovrebbero avvenire al di fuori del territorio austriaco Belgio Nessun deposito presso le Autorità Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Danimarca N/A Possibile limitatamente e purchè effettuato in conformità con la normativa danese Possibile ma la FSA danese ha un approccio molto rigoroso Francia N/A N/A Possibile Regolamentazione restrittiva Finlandia E richiesta una notifica alla FSA Finlandese Sono permesse attività di soft-circling che non implichino un offerta Possibile ma l ambito di applicazione non è chiaro e si suggerisce al GEFIA di mantenere risultanze probatorie della reverse enquiry Germania E richiesta una notifica alla BaFin Il pre-marketing prima del primo closing è ammesso Marketing = inviare documenti direttamente relativi ai fondi (ovvero inviare documentazione di marketing qualora questa sia disponibile) Possibile ma l ambito di applicazione non è chiaro Da gestire con cautela La tabella sopra riportata è da intendersi quale sunto formulato sulla base di presunzioni in merito alla struttura del fondo, alla giurisdizione e agli investitori target. E necessario un parere approfondito prima di avviare l attività di marketing. 11

13 AIFMD 2 MARKETING DI FONDI CON GESTORI SOTTO SOGLIA IN EUROPA Paese Requisiti per Sotto Soglia? Pre-Marketing? Reverse solicitation? Olanda N/A Attività generiche di promozione non saranno reputate un offerta, da non intendersi quale modulistica suscettibile di accettazione Possibile ma dovrebbe essere intrapresa dall investitore al di fuori del territorio olandese Lussemburgo Nessun deposito presso le Autorità Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Norvegia N/A Possibile. Per Marketing si intende la ricezione della documentazione tramite cui l investimento può essere sottoscritto N/A Spagna N/A Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Svezia Autorizzazione da parte della FSA Svedese Regno Unito Nessun deposito presso le Autorità Marketing precedente al primo closing ammesso Non chiara la disciplina in caso di premarketing successivo Il pre-marketing è ammesso ma prima che sia possibile l investimento nel fondo Nessuna indicazione espressa Possibile ma da gestire con cautela La tabella sopra riportata è da intendersi quale sunto formulato sulla base di presunzioni in merito alla struttura del fondo, alla giurisdizione e agli investitori target. E necessario un parere approfondito prima di avviare l attività di marketing. 12

14 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_1 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI ITALIA di Euro per SGR che gestiscono OICVM e/o FIA diversi da quelli chiusi riservati o dai Fondi EuVeCa o EuSEF; di Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF e prestano servizi di investimento con detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sopra soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF e prestano servizi di investimento senza detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF. Il PAV non può essere inferiore alla somma di: 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi operativi fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da responsabilità professionale (laddove non si voglia ricorrere alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA gestiti. Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale minimo richiesto a seconda del tipo di SGR. Non vengono operate differenziazioni tra GEFIA sopra o sotto soglia. Si applicano anche ai gestori di fondi EuVeca e EuSEF. SPAGNA Euro 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. Indipendemente se il GEFIA è sopra o sotto soglia. 13

15 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_2 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI FRANCIA Euro 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. Indipendemente se il GEFIA è sopra o sotto soglia. Ai soli GEFIA sopra soglia si applica anche il requisito relativo alla copertura assicurativa per responsabilità professionale. REGNO UNITO Gefia sopra soglia Euro Solo in caso di Gefia sopra soglia Gefia sottosoglia variabile da in su in base ai servizi resi dal Gefia 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. 14

16 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_3 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI GERMANIA Gefia sopra soglia Euro SOLO in caso di Gefia sopra soglia Gefia sotto soglia non soggetti a vincoli 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. iil patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. LUSSEMBURGO Sopra soglia: Euro o Euro in caso di FIA autogestiti. Gefia sotto soglia non soggetti a vincoli SOLO in caso di Gefia sopra soglia 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro, salvo copertura assicurativa per massimo il 50% dell importo. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. 15

17 Soglia minima d investimento cd. «investitori qualificati» UK: Nessun limite minimo 50k Prospectus Directive Germania: 200K per sottosoglia Francia: 100K (ridotta da 500k con il recepimento AIFMD) nessuna distinzione tra sopra / sottosoglia Italia: 500K! EUVECA 100k Spagna: 100K (nessuna distinzione tra sopra/ sottosoglia 16

18 Incontro AIFI Il recepimento della AIFMD in Italia ed Europa 13 Aprile 2015

19 RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI SETTORE APPLICABILI AD SGR C.D. SOPRA SOGLIA E SOTTO SOGLIA (1) Nell esame della tabella (che non ha lo scopo di evidenziare tutte le novità introdotte in Italia a seguito del recepimento dell AIFMD), va considerato che l approccio del legislatore nazionale è stato quello di adottare un corpus di norme unitario, applicabile indifferentemente ai gestori sopra soglia, unici veri destinatari delle prescrizioni dell AIFMD, ai c.d. gestori sotto soglia (per la cui regolamentazione la normativa comunitaria lascia margine discrezionale alle normative nazionali) e ai gestori di fondi c.d. UCITS. (1) La tabella non comprende i gestori di fondi EuVeCa ed EuSEF per i quali vi sono, in parte, norme diverse da applicare. 2

20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Capitale Sociale Attività Esercitabili SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO di Euro per SGR che gestiscono OICVM e/o FIA diversi da quelli chiusi riservati o dai Fondi EuVeCa o EuSEF di Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini i Fondi EuVeCa o EuSEF) e prestano anche servizi di Euro per SGR "sopra soglia" che gestiscono investimento con detenzione di beni della clientela; esclusivamente FIA chiusi riservati Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini i Fondi EuVeCa o EuSEF) e prestano servizi di investimento senza detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati (tra cui rientrano a tali fini Fondi EuVeCa o EuSEF). Attività di amministrazione e commercializzazione di Attività di amministrazione e commercializzazione di OICR OICR propri; Attività connesse e strumentali; Servizi e propri; Attività connesse e strumentali; Servizi e attività attività indicate dall art. 33, co. 2, del TUF e altre attività indicate dall art. 33, co. 2, del TUF. esercitabili (ad esempio, consulenza immobiliare e consulenza aziendale). 3

21 NORMATIVA DI SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA RIFERIMENTO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Procedimento Autorizzativo Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio 90 giorni più 30 giorni per il rilascio del parere 90 giorni più 30 giorni per il rilascio del parere CONSOB / CONSOB / Documentazione ordinaria (PAI più RSO Documentazione ordinaria (PAI più RSO e documentazione e documentazione sui partecipanti al capitale ed sui partecipanti al capitale ed esponenti aziendali). esponenti aziendali). Il PAV non può essere inferiore alla somma di: Il PAV non può essere inferiore alla somma di: 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro, fino ad un masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro, fino ad un massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi operativi operativi fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da responsabilità professionale (laddove non si voglia responsabilità professionale (laddove non si voglia ricorrere ricorrere alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% del valore dei del valore dei portafogli dei FIA gestiti. portafogli dei FIA gestiti. Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale minimo richiesto a seconda del tipo di attività svolta. minimo richiesto a seconda del tipo di attività svolta. Requisito patrimoniale aggiuntivo nel caso di gestione di FIA chiusi non riservati (obbligo di acquisto in proprio del 2% del valore complessivo netto iniziale di ciascun FIA gestito). 4

22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Criteri e modalità di valutazione del patrimonio del fondo Istituzione di una Funzione di Valutazione del Istituzione di una Funzione di Valutazione del patrimonio dei FIA gestiti, funzionalmente e patrimonio dei FIA gestiti, anche non indipendente dalla gerarchicamente indipendente rispetto alla Funzione di Gestione dei patrimoni. Possibilità di funzione aziendale preposta alla gestione. Adozione delegare a un terzo soggetto (entro 60 giorni la Banca di una politica di retribuzione del personale addetto alla d Italia può negare l affidamento in delega) con i Funzione di Valutazione tale da prevenire conflitti di requisiti indicati dal Regolamento sulla Gestione interesse. Possibilità di delegare a un terzo soggetto Collettiva del Risparmio, anche disgiuntamente, (entro 60 giorni la Banca d Italia può negare valutazione del patrimonio e calcolo del valore della l affidamento in delega) con i requisiti indicati dal quota. Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, anche disgiuntamente, valutazione del patrimonio e calcolo del valore della quota. 5

23 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Funzioni di controllo (2) SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO La Funzione di Compliance e di Risk Management Possibilità di accentrare in un unica funzione, possono essere accentrate in un unica funzione. La indipendente e permanente, la Funzione di Compliance, Funzione di Internal Audit può non essere istituita. Internal Audit e Risk Management. Applicazione tuttavia del principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli. Strategie per l esercizio dei diritti di voto Obbligo di adottare una strategia per determinare come e quando vadano esercitati i diritti di voto relativi agli s.f. detenuti nel portafoglio dei FIA, nell esclusivo interesse del FIA e dei suoi investitori. Obbligo di presidio procedurale. Una sintesi della strategia e delle misure adottate sulla base di questa va resa disponibile, su richiesta, agli investitori. N.A. ( 2 ) Alle Funzioni di Controllo previste dal Regolamento Congiunto, va ad aggiungersi la Funzione di AML che può, tuttavia, essere accorpata. 6

24 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Gestione dei conflitti di interessi SGR SOPRA SOGLIA SGR SOTTO SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO Obbligo di adozione di una policy scritta per la Obbligo di adozione di una policy scritta per la gestione gestione dei conflitti di interessi (contenente dei conflitti di interessi (contenente mappatura dei conflitti mappatura dei conflitti e procedure da seguire per e procedure da seguire per prevenirli, gestirli e prevenirli, gestirli e monitorarli). Applicazione monitorarli). Non applicazione del solo art. 33, comma 2, integrale del Regolamento Delegato. del Regolamento Delegato che contiene le misure minime da prevedere nella policy per assicurare il grado di indipendenza richiesto. Politica di remunerazione ed incentivazione Obbligo di adozione di politiche e prassi di remunerazione in linea con le previsioni comunitarie. Attribuzione all Assemblea della competenza in materia di approvazione della predetta politica, su proposta dell organo con supervisione strategica. Vincoli al rapporto fra remunerazione variabile e fissa. Obbligo per i gestori di FIA significativi per le proprie dimensioni o per quelle dei FIA, di istituire un Comitato Remunerazioni all interno del proprio organo con funzione di supervisione strategica. N.A. 7

25 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Delega della gestione del portafoglio o del rischio SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO CONGIUNTO Delega alla gestione del portafoglio solo a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli e sottoposti a vigilanza prudenziale (identificati a norma dell art. 78, comma 2, del Regolamento Delegato). La gestione del rischio può essere delegata, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche ai soggetti abilitati autorizzati a prestare servizi e attività di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale. Nel caso di intermediari di un paese terzo, deve essere garantita la cooperazione tra la CONSOB, la Banca d Italia e l Autorità di Vigilanza straniera. SGR SOTTO SOGLIA Delega della gestione del rischio può essere conferita anche a soggetti diversi da quelli identificati a norma dell art. 78, comma 2, del Regolamento Delegato e dai soggetti abilitati autorizzati a prestare servizi e attività di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale. Esternalizzazione delle funzioni operative essenziali Principio della c.d. no-empty box. Obbligo di adozione di una procedura di selezione e di giustificare la delega sulla base di ragioni obiettive e documentabili. SLA. Contenuto minimo dei contratti e caratteristiche e requisiti di onorabilità del delegato. Obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d Italia e alla CONSOB (entro 30 giorni dalla comunicazione si può avviare un procedimento di diniego che si conclude nei successivi 60 giorni). N.A. - solo con riferimento all obbligo di comunicazione preventiva alle Autorità. 8

26 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Procedura di commercializzazione (3) domestica SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO EMITTENTI L avvio della commercializzazione in Italia di FIA N.A. italiani riservati e FIA UE è preceduto da una lettera di notifica per ciascun FIA da commercializzare. Comunicazione del provvedimento di avvio alla commercializzazione entro 20 giorni lavorativi. Obbligo di comunicazione preventiva (30 giorni prima dell adozione o immediata se non pianificabili) delle modifiche rilevanti alle informazioni ed ai documenti da allegare alla lettera di notifica, tra cui vi è il regolamento di gestione o lo Statuto del FIA, e possibilità per la CONSOB e la Banca d Italia di vietare l adozione di tali modifiche, entro 30 giorni. SGR SOTTO SOGLIA (3) Per commercializzazione si intende l offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, di quote o azioni del FIA gestito, rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio UE (cfr, art. 43 del TUF). Secondo il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, la commercializzazione degli OICR comprende le seguenti attività: offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per suo conto, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o acquisto di quote o azioni. 9

27 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SGR SOPRA SOGLIA REGOLAMENTO EMITTENTI SGR SOTTO SOGLIA Obblighi informativi Redazione di un documento d offerta contenente quanto previsto dall All. 1-bis del Regolamento Emittenti. Redazione di un documento d offerta contenente quanto previsto dall All. 1-bis del Regolamento Emittenti. Procedura di commercializzazione estera Obbligo di comunicazione preventiva alla CONSOB con fascicolo di notifica e avvio della commercializzazione una volta avuta la conferma della trasmissione del file all Autorità estera. Obbligo di comunicazione preventiva alla CONSOB con fascicolo di notifica e avvio della commercializzazione una volta avuta la conferma della trasmissione del file all Autorità estera. Si applicheranno poi le singole giurisdizioni nazionali non potendo vantare il passaporto GEFIA. 10

28 AIFMD 1 MARKETING DI FONDI CON GESTORI SOTTO SOGLIA IN EUROPA Paese Requisiti per Sotto Soglia? Pre-Marketing? Reverse solicitation? Austria E richiesta la registrazione presso la FMA Austriaca Possibile L attività di offerta implica informazioni sufficientemente dettagliate per consentire all investitore di effettuare la decisione di investimento L attività di pre-marketing dovrebbe contemplare la presenza di un disclaimer Possibile ma con regolamentazione molto restrittiva Generalmente il contatto e l esecuzione della prestazione dovrebbero avvenire al di fuori del territorio austriaco Belgio Nessun deposito presso le Autorità Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Danimarca N/A Possibile limitatamente e purchè effettuato in conformità con la normativa danese Possibile ma la FSA danese ha un approccio molto rigoroso Francia N/A N/A Possibile Regolamentazione restrittiva Finlandia E richiesta una notifica alla FSA Finlandese Sono permesse attività di soft-circling che non implichino un offerta Possibile ma l ambito di applicazione non è chiaro e si suggerisce al GEFIA di mantenere risultanze probatorie della reverse enquiry Germania E richiesta una notifica alla BaFin Il pre-marketing prima del primo closing è ammesso Marketing = inviare documenti direttamente relativi ai fondi (ovvero inviare documentazione di marketing qualora questa sia disponibile) Possibile ma l ambito di applicazione non è chiaro Da gestire con cautela La tabella sopra riportata è da intendersi quale sunto formulato sulla base di presunzioni in merito alla struttura del fondo, alla giurisdizione e agli investitori target. E necessario un parere approfondito prima di avviare l attività di marketing. 11

29 AIFMD 2 MARKETING DI FONDI CON GESTORI SOTTO SOGLIA IN EUROPA Paese Requisiti per Sotto Soglia? Pre-Marketing? Reverse solicitation? Olanda N/A Attività generiche di promozione non saranno reputate un offerta, da non intendersi quale modulistica suscettibile di accettazione Possibile ma dovrebbe essere intrapresa dall investitore al di fuori del territorio olandese Lussemburgo Nessun deposito presso le Autorità Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Norvegia N/A Possibile. Per Marketing si intende la ricezione della documentazione tramite cui l investimento può essere sottoscritto N/A Spagna N/A Nessuna indicazione espressa Nessuna indicazione espressa Svezia Autorizzazione da parte della FSA Svedese Regno Unito Nessun deposito presso le Autorità Marketing precedente al primo closing ammesso Non chiara la disciplina in caso di premarketing successivo Il pre-marketing è ammesso ma prima che sia possibile l investimento nel fondo Nessuna indicazione espressa Possibile ma da gestire con cautela La tabella sopra riportata è da intendersi quale sunto formulato sulla base di presunzioni in merito alla struttura del fondo, alla giurisdizione e agli investitori target. E necessario un parere approfondito prima di avviare l attività di marketing. 12

30 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_1 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI ITALIA di Euro per SGR che gestiscono OICVM e/o FIA diversi da quelli chiusi riservati o dai Fondi EuVeCa o EuSEF; di Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF e prestano servizi di investimento con detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sopra soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF e prestano servizi di investimento senza detenzione di beni della clientela; Euro per SGR "sotto soglia" che gestiscono esclusivamente FIA chiusi riservati e Fondi EuVeCa o EuSEF. Il PAV non può essere inferiore alla somma di: 1) del maggiore importo tra: a) 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro; e b) il 25% dei costi operativi fissi risultanti dall ultimo bilancio di esercizio; 2) la dotazione patrimoniale aggiuntiva per il rischio da responsabilità professionale (laddove non si voglia ricorrere alla copertura assicurativa) pari allo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA gestiti. Il PAV non può mai essere inferiore al capitale sociale minimo richiesto a seconda del tipo di SGR. Non vengono operate differenziazioni tra GEFIA sopra o sotto soglia. Si applicano anche ai gestori di fondi EuVeca e EuSEF. SPAGNA Euro 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. Indipendemente se il GEFIA è sopra o sotto soglia. 13

31 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_2 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI FRANCIA Euro 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. Indipendemente se il GEFIA è sopra o sotto soglia. Ai soli GEFIA sopra soglia si applica anche il requisito relativo alla copertura assicurativa per responsabilità professionale. REGNO UNITO Gefia sopra soglia Euro Solo in caso di Gefia sopra soglia Gefia sottosoglia variabile da in su in base ai servizi resi dal Gefia 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. 14

32 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DEI GESTORI RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI GIURISDIZIONI EUROPEE_3 GIURISDIZIONE CAPITALE SOCIALE GEFIA REQUISITI PATRIMONIALI GERMANIA Gefia sopra soglia Euro SOLO in caso di Gefia sopra soglia Gefia sotto soglia non soggetti a vincoli 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro. iil patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. LUSSEMBURGO Sopra soglia: Euro o Euro in caso di FIA autogestiti. Gefia sotto soglia non soggetti a vincoli SOLO in caso di Gefia sopra soglia 0,02% sull'importo delle masse in gestione oltre i 250 milioni di Euro fino ad un massimo di 10 milioni di Euro, salvo copertura assicurativa per massimo il 50% dell importo. Il patrimonio di vigilanza non può comunque essere inferiore ad un quarto dei costi operativi determinati sulla base del bilancio dell esercizio precedente. 15

33 Soglia minima d investimento cd. «investitori qualificati» UK: Nessun limite minimo 50k Prospectus Directive Germania: 200K per sottosoglia Francia: 100K (ridotta da 500k con il recepimento AIFMD) nessuna distinzione tra sopra / sottosoglia Italia: 500K! EUVECA 100k Spagna: 100K (nessuna distinzione tra sopra/ sottosoglia 16

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